Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 08-03-2012, n. 3620 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- M.A., con ricorso al giudice del lavoro di Roma conveniva in giudizio l’ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, di cui era stato dipendente, per ottenere la liquidazione, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, delle maggiori somme maturate per la polizza assicurativa (c.d. polizza n. (OMISSIS)) stipulata in data 1.1.83 fra ENEA ed INA, di cui erano beneficiari i dipendenti dell’Agenzia.

2.- Dichiarata dal Tribunale la giurisdizione del giudice amministrativo, proponeva appello il M. sostenendo che l’azione intrapresa aveva natura extracontrattuale e che al riguardo sussisteva la giurisdizione del giudice ordinano.

3.- La Corte d’appello di Roma con sentenza 26.01.10 rigettava l’impugnazione, ritenendo irrilevante la qualificazione assegnata dal dipendente all’azione intrapresa, dovendo invece considerasi l’illecito posto alla base dell’istanza risarcitoria sul piano sostanziale e, in particolare, dovendo valutarsi se l’ingiustizia del danno fosse causata dalle modalità di gestione del rapporto di impiego da parte dell’Amministrazione interessata. Nel caso di specie la contestazione era di carattere contrattuale in quanto la condotta (mancata erogazione dei frutti della polizza) aveva rilievo esclusivo nell’ambito del rapporto di impiego e non incideva sulla sfera giuridica dei soggetti estranei. Essendo il rapporto di impiego cessato prima del 30.06.98 ed essendo, quindi, maturati prima di tale data gli eventi posti a base della pretesa dedotta in giudizio, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, doveva ribadirsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

4.- Avverso questa sentenza propone ricorso M.. Si difende l’ENEA con controricorso e memoria.

Motivi della decisione

5.- I motivi posti a fondamento del ricorso possono riassumersi come segue.

5.1.- Con il primo motivo è dedotta violazione dell’art. 1 c.p.c. e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1 e art. 69, comma 7, ed è contestata l’affermata giurisdizione del giudice amministrativo. I ricorrenti fondano la domanda sulla propria qualità di beneficiari della polizza assicurativa e non su quella di parti contrattuali, così deducendo un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale dell’Amministrazione. Si verte, dunque, in tema di domanda risarcitoria proposta ex art. 2043 c.c., avente ad oggetto la violazione di una prestazione nascente non dal rapporto di lavoro (o dalle sue modalità di gestione), ma dal contratto di assicurazione stipulato dall’Ente a favore di ciascuno dei singoli dipendenti, ed estesa a tutti i profili di danno, ivi compreso il danno morale. Tale qualificazione della domanda prescinde dalle obbligazioni di natura contrattuale assunte dal datore nel rapporto di lavoro e riconduce l’azione nella giurisdizione del giudice ordinano, il quale è sempre competente per le azioni extracontrattuali fondate su richieste risarcitorie nascenti da atto illecito dell’Amministrazione.

5.2.- Con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa interpretazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, in relazione agli artt. 3, 10, 111 e 117 Cost., nonchè agli artt. 20, 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ed agli artt. 6, 13, 14, 17 e 18 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (CEDU). In applicazione del combinato disposto di tali disposizioni, viene richiesto che l’art. 69, comma 7, venga applicato nel senso di riconoscere la giurisdizione ordinaria anche per le posizioni maturate prima del 30.6.98, per non arrecare ingiustificati ed irragionevoli trattamenti discriminatori fondati sull’età degli aventi diritto, in relazione a quanto previsto dal contratto assicurativo per la scadenza delle polizze individuali, di modo che non si precluda a coloro che sono cessati dal servizio prima di quella data l’effettiva possibilità di agire giudizialmente, proponendo la propria domanda all’a.g.o., laddove sia decorso il termine del 15.9.00 previsto, a pena di decadenza, per adire il giudice amministrativo.

6.- Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

7.- Il primo motivo è infondato alla luce della giurisprudenza delle Sezioni unite, la quale, con riferimento alla fattispecie ora in esame, ha affermato che le controversie promosse da dipendenti in servizio o in quiescenza nei confronti di enti pubblici non economici diversi dallo Stato ed aventi per oggetto il trattamento integrativo erogato dagli stessi in aggiunta alla pensione, essendo relative a prestazioni che ineriscono al pregresso rapporto di impiego posto in essere con l’ente datore, in quanto corrisposte da un fondo costituito dai medesimi enti pubblici per mezzo dell’accantonamento di una parte della retribuzione ed alimentato anche da contributi dei dipendenti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice del rapporto. Le controversie in questione sono, pertanto, devolute al giudice amministrativo in via esclusiva o a quello ordinario a seconda che siano attinenti, ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17 (cui ora corrisponde il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7), a questioni sorte in un periodo antecedente o successivo al 30 giugno 1998, con riferimento, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto formale, all’epoca della sua emanazione (S.u. 12.10.09 n. 21554, ripresa da altre pronunzie successive, tra cui si segnalano le sentenze 29.07.11 n. 16630 e 9.11.11 n. 23303).

8.- Con riferimento alla domanda di corresponsione del trattamento assicurativo risultante dalla polizza individuale stipulata dal datore di lavoro, proposta dai dipendenti dell’ENEA cessati dal servizio prima del 30.06.98, le Sezioni unite hanno affermato la giurisdizione del giudice amministrativo essenzialmente sulla base dei seguenti argomenti.

8.1.- La prestazione oggetto della domanda non ha natura previdenziale, in quanto non è richiesta nei confronti di un ente preposto alla previdenza obbligatoria nell’ambito di un rapporto previdenziale che trovi fonte esclusiva nella legge ed abbia soggetti e contenuto diversi rispetto al rapporto di lavoro, che nell’ambito del rapporto previdenziale costituisce solo il presupposto di fatto.

Nel caso di specie, invece, la domanda ha ad oggetto una forma di previdenza interna a carattere aziendale, strettamente inerente il rapporto, il che la rende parte dell’obbligazione retributiva e di stretta competenza del giudice del rapporto (S.u. n. 21554 del 2009, cit.).

8.2.- Ai fini dell’individuazione del giudice destinato a conoscere delle cause di risarcimento del danno patito dal pubblico dipendente per comportamenti posti in essere dall’Amministrazione prima del 30.6.98, è necessario verificare se l’illecito ascritto nasca da responsabilità contrattuale o extracontrattuale (S.u. 27.01.11 n. 1875).

8.3.- Ai fini di tale verifica, è irrilevante la qualificazione giuridica assegnata all’azione dall’interessato, dovendosi verificare i tratti propri dell’elemento materiale dell’illecito, nel senso che esiste giurisdizione del giudice ordinario ove la condotta lesiva possa esplicarsi indifferentemente sia verso i dipendenti che verso gli estranei al rapporto di lavoro, mentre esiste giurisdizione del giudice amministrativo ove la condotta sia tale da escluderne la rilevanza nei confronti dei soggetti estranei al rapporto di pubblico impiego.

9.- Con riferimento al caso di specie le Sezioni unite, infine, hanno escluso che valga a radicare la giurisdizione del giudice ordinario la circostanza che, per comportamento risalente ad epoca anteriore al 30.6.98, venga proposta domanda di risarcimento del danno morale, atteso che il giudice amministrativo, per le controversie devolute alla sua giurisdizione, ai sensi della L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 35, conosce anche del risarcimento del danno ingiusto cagionato dalla Pubblica Amministrazione (S.u. 23.03.11 n. 6599).

10.- Con il secondo motivo parte ricorrente sostiene che "nel caso di specie, l’aver ritenuto estinti per decadenza i diritti dei dipendenti ENEA cessati dal servizio anteriormente alla data del 30.6.98, in quanto non azionati entro il 15.9.00, è una patente violazione del … diritto all’effettivo ricorso" (pag. 57 del ricorso). Tale affermazione non è riscontrabile nella sentenza ora in esame, che si è limitata a ribadire la carenza di giurisdizione dichiarata dal tribunale ordinario ed a confermare quella amministrativa.

La censura del ricorso per cassazione reca, dunque, l’enunziazione di disposizioni di legge che si assumono violate, senza però l’indicazione delle affermazioni contenute nella decisione impugnata che con esse si porrebbero in contrasto; nella sostanza le censure proposte non hanno specifica attinenza con la decisione.

Tale mezzo di impugnazione è da ritenere inammissibile, atteso che la proposizione di ricorso per cassazione privo di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4 (v. S.u. 12.05.08 n. 11650, richiamata da S.u. n. 23303 del 2011 cit).

11.- Sulla base dei principi sopra enunziati, essendo la domanda proposta da dipendente ENEA cessato dal servizio prima del 30.06.98, deve ritenersi che il giudice di merito abbia correttamente determinato la giurisdizione. Conseguentemente il ricorso deve essere rigettato e le parti debbono essere rimesse dinanzi al giudice amministrativo.

12.- Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, condannando il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 (tremilacinquecento) per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-04-2012, n. 5784 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 7.7.09 la Corte d’appello di Ancona rigettava il gravame di Poste Italiane S.p.A. contro la sentenza del Tribunale di Pesaro che, in accoglimento della domanda presentata da P.E., dichiarata l’illegittimità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro stipulato fra le parti il 3.11.99, aveva condannato detta società al ripristino del rapporto, convertito in uno a tempo indeterminato, e a pagare alla P. medesima le retribuzioni maturate dalla data dell’offerta della prestazione lavorativa.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso la P..

Motivi della decisione

1- Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., art. 1363 c.c., e segg., nonchè vizio di motivazione per avere la gravata pronuncia, sul presupposto della natura "eccezionale" della clausola di apposizione del termine, arbitrariamente ritenuto, malgrado la L. n. 56 del 1987, art. 23, che l’ipotesi deve essere necessariamente correlata ad una precisa limitazione temporale, ravvisata nella data del 30.4.98 che, invece, l’accordo integrativo 25.9.97 e i successivi non prevedono; inoltre – prosegue il ricorso – ancora erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto non soddisfatto l’onere probatorio circa l’esistenza di un nesso funzionale tra le esigenze della società e l’assunzione a termine della lavoratrice.

Il motivo è infondato.

L’impugnata sentenza non ha affatto statuito la necessità di un qualche limite temporale alla possibilità di assunzione a termine, ma ha semplicemente attribuito rilievo decisivo alla considerazione che il contratto di lavoro in oggetto è stato stipulato – ai sensi dell’art. 8 CCNL del 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25.9.97 – in data successiva al 30.4.98, allorquando era espressamente venuta meno la copertura autorizzatoria prevista dalla stessa autonomia collettiva.

Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al CCNL de 2001 e al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’affermata nullità del termine apposto ai contratti de quibus.

A tale riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2.3.2006 n. 4588 è stato precisato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. 4.8.2008 n. 21063; cfr., altresì, Cass. 20.4,2006 n. 9245; Cass. 7.3.2005 n. 4862; Cass. 26.7.2004 n. 14011).

Ove però – come accaduto nel caso di specie – un limite temporale (quello del 30.4.98) sia stato in concreto previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo), la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v., ex aliis, Cass. n, 316/2011; Cass. 23.8.2006 n. 18383; Cass. 14.4.2005 n. 7745; Cass. 14.2.2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, ari.

7" (cfr., ex aliis, Cass. n. 316/2011, cit.; Cass. r.10.2007 n. 20608; Cass. 28.1.2008 n. 28450; Cass. 4.8.2008 n. 21062; Cass. 27.3.2008 n . 7979; Cass. n. 18376/2006).

In base a tale orientamento consolidato non merita, quindi, censura la statuita la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto de qua, il che assorbe ogni ulteriore argomentazione a riguardo svolta nel motivo in esame.

2- Con il secondo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione laddove la gravata pronuncia ha confermato la condanna risarcitoria emessa in prime cure nonostante che la lavoratrice, pur onerata della relativa prova, non abbia dimostrato il danno conseguente all’accertata natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro de qua.

Il motivo, per quanto basato su argomenti non condivisibili, è comunque da accogliersi in forza dell’applicazione dello ius superveniens costituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, nei sensi e nei limiti appresso chiariti.

Si cominci con il dire che proprio la giurisprudenza richiamata dalla società ricorrente, nell’escludere l’automatismo di un danno pari alle retribuzioni perdute, ammette che esso possa essere ridotto in ragione dei differenti compensi riscossi per prestazioni svolte – nel periodo considerato – presso altri datori di lavoro (aliunde perceptum), compensi la cui percezione deve essere provata non già dal lavoratore, bensì dal datore di lavoro, che deve dimostrare non solo che il lavoratore abbia nel frattempo trovato altra occupazione, ma anche quanto egli abbia percepito, essendo questo il fatto che riduce l’entità del danno presunto (ed anche in proposito la giurisprudenza di questa S.C, è assolutamente costante: cfr., ex aliis, Cass. 26,10.2010 n. 21919, ord.).

L’impugnata sentenza non si è discostata da tali principi, di guisa che non merita le censure rivoltele.

Tuttavia, il motivo in oggetto – in quanto non inammissibile – ha comunque devoluto a questa S.C. la questione inerente al quantum delle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine, il che rende applicabile d’ufficio la L. n. 183 del 2010, art. 32, intervenuto nelle more di fissazione dell’udienza, che al comma 5 così dispone: "Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8".

I successivo comma 7 stabilisce che "Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’art. 421 cod. proc. civ.".

Secondo costante insegnamento di questa S.C. (cfr., ex aliis, Cass. 26.7.11 n. 16266), nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto una nuova disciplina del rapporto controverso può applicarsi purchè pertinente rispetto alle questioni poste in ricorso, atteso che i principi generali dell’ordinamento in materia di processo per cassazione richiedono che il motivo di impugnazione, con cui è investito, anche indirettamente, il tema coinvolto nella disciplina sopravvenuta, sia ammissibile secondo la disciplina sua propria. Ne consegue che -riguardo alla L. n. 183 del 2010, art. 32, sulle conseguenze economiche della nullità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro – è necessario che i motivi del ricorso, purchè ammissibili, investano specificamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine medesimo.

Nel caso di specie, i motivi concernenti la decorrenza della mora accipiendi del datore di lavoro si ripercuotono direttamente sulle conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato il 1.3.04 fra le odierne parti, di guisa che il cit. ius superveniens va applicato anche d’ufficio al giudizio di legittimità.

Nel caso particolare dell’applicabilità della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 7, anche ai giudizi di legittimità, questa S.C. si è già pronunciata con ordinanza n. 2112 del 28.1.2011 e, proprio sulla scorta di tale assunto, Corte cost. n. 303/2011 ha poi ammesso la rilevanza – anche se non la fondatezza – della prospettata questione di legittimità costituzionale.

In senso analogo cfr. altresì, da ultimo, Cass. 29.2.2012 n. 3056.

Pur essendo la citata sentenza della Corte cost. vincolante solo nel giudizio a quo (trattandosi di pronuncia di rigetto), restano tuttavia insuperate le considerazioni svolte dalla summenzionata ordinanza n. 2112/2011 di questa Corte Suprema, che qui vanno sviluppate mediante un’interpretazione costituzionalmente conforme.

Orbene, per quanto il tenore testuale del comma 5 del cit. art. 32 – riferendosi alla fissazione di un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni e all’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio ex art. 421 c.p.c. – evochi attività proprie della sede di merito e non di quella di legittimità, nondimeno escludere il giudizio di cassazione dalla sfera di operatività della norma in discorso equivarrebbe a discriminare irragionevolmente tra loro situazioni, pur analoghe, in base alla circostanza – del tutto fortuita – della pendenza della lite in una fase piuttosto che in un’altra, assoggettando le parti del rapporto di lavoro ad un regime risarcitorio diverso a seconda che i processi pendano in primo o secondo grado oppure innanzi a questa S.C..

E poichè una discriminazione di siffatto tipo è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima da Corte cost. n. 214/09 con riferimento alla circostanza, accidentale, della pendenza di una lite (in quella occasione si trattava del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 4 bis, introdotto dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 21, comma 1 bis, convertito, con modificazioni, in L. 6 agosto 2008, n. 133), a fortiori lo sarebbe se, all’interno della medesima ipotesi fattuale (pendenza della lite), si operasse un’ulteriore irragionevole distinzione (lesiva, quanto meno, dell’art. 3 Cost.) fra processi pendenti in sede di merito e altri innanzi ai giudici della legittimità.

Nè la doverosa interpretazione costituzionalmente conforme incontra, nel caso di specie, il limite di un insuperabile contrario tenore letterale della norma.

In proposito si muova dal rilievo che il riferimento alla fissazione di un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni e all’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio ex art. 421 c.p.c. è contenuto nel secondo periodo del comma 7, in chiave all’affermazione, che si legge nel primo periodo dello stesso comma, di applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge.

In tal modo il legislatore, piuttosto che segnalare all’interprete un’incompatibilità del giudizio di legittimità rispetto ad attività proprie del merito, si è limitato a disciplinare gli effetti della norma una volta ripristinata la sede di merito mediante cassazione con rinvio conseguente, appunto, all’applicazione dello ius superveniens sancita nel primo periodo del comma.

In altre parole, il legislatore ha solo ricordato (sempre in ipotesi di previa applicazione in sede di legittimità dell’art. 32, comma 5 cit.) che il giudice del rinvio può ovviare al divieto di nuove istanze di prova mediante uso dei poteri istruttori d’ufficio, esercitabili anche in appello nei limiti di cui all’art. 437 c.p.c., comma 2, secondo periodo.

Indubbiamente prima facie resta un’apparente distonia sistematica, considerato che il divieto di nova in secondo grado contenuto nel primo periodo del cit. art. 437 c.p.c., comma 2, poco si amalgama con il richiamo alla possibilità di fissare alle parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni, ove ad essere cassata sia (come normalmente avviene, fatti salvi eventuali ricorsi per saltum) una sentenza di appello, oppure ove il processo penda ancora in tale fase.

Ma piuttosto che intendere detto richiamo come improbabile deroga all’art. 437 c.p.c. o come divieto di applicazione dell’art. 32, comma 5 ai giudizi pendenti in appello o in cassazione (di problematica legittimità costituzionale, come si è detto), è doveroso risolvere l’improprietà tecnica (nata dall’unificazione, in un solo periodo, di tutti gli effetti dell’immediata applicazione dello ius superveniens che, invece, meglio si sarebbe potuta articolare per ciascun grado del processo) valorizzando l’inciso "ove necessario" e il valore disgiuntivo/inclusivo (di operatore logico booleano "or") della congiunzione che precede l’ultima proposizione del comma 7 del cit. art. 32 ("ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’art. 421 cod. proc. civ.").

L’inciso "ove necessario" dimostra che la possibilità di modifiche del petitum e di esercizio dei poteri istruttori d’ufficio va modulata in ragione, appunto, dello stato e del grado in cui si trova il processo e affidata all’opera razionalizzatrice dell’interprete.

Pertanto, tali modifiche (di domande ed eccezioni) potranno eventualmente rendersi necessarie solo in prime cure, se del caso anche con esercizio dei poteri istruttori d’ufficio, mentre in appello – proprio grazie al valore disgiuntivo/inclusivo della congiunzione che precede l’ultima proposizione del comma – resteranno consentiti solo questi ultimi.

In conclusione, deve ribadirsi che il combinato disposto dei commi 5 e 7 del cit. art. 32 è applicabile anche in sede di legittimità. 3- L’accoglimento del secondo motivo, nei sensi e nei limiti di detto ius superveniens, assorbe l’esame del terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 210 e 421 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per avere la Corte territoriale omesso qualsivoglia decisione in merito alla richiesta, avanzata da Poste Italiane S.p.A. in entrambi i gradi del giudizio, volta ad ottenere l’esibizione del libretto di lavoro e delle buste paga al fine di accertare se e in che misura il lavoratore abbia percepito compensi per attività svolte alle dipendenze e/o nell’interessi di terzi.

4- In conclusione, accolto il secondo motivo, rigettato il primo ed assorbito il terzo, questa S.C. cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna affinchè determini il risarcimento dovuto alla P. in una misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8, fermo restando che, proprio a seguito della cit. Corte cost. n. 303/2011, il danno in tal modo forfetizzato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, copre solo il periodo c.d. intermedio, cioè quello compreso dalla scadenza del termine fino alla sentenza che ne accerta la nullità e dichiara la conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, dichiara assorbito il terzo e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 17-05-2012, n. 7803 Tariffa forense giudiziale

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Svolgimento del processo

che:

1. L.B. e M.G. propongono ricorso per cassazione, basato su un unico motivo di impugnazione, avverso il decreto della Corte di appello di Roma menzionato in epigrafe, deducendo violazione e/o falsa applicazione di legge – artt. 90-91 c.p.c., del D.M. n. 127 del 2004, artt. 4-5-6, in relazione alla violazione, da parte della liquidazione delle spese processuali effettuata dalla Corte di appello di Roma, dei minimi inderogabili previsti dalle tariffe professionali applicabili alla controversia.

Lamentano inoltre la liquidazione unitaria delle spese processuali nonostante i ricorsi, proposti separatamente, siano stati riuniti solo in camera di consiglio dopo la discussione.

2. Non svolge difese la Presidenza del Consiglio.

Motivi della decisione

che:

La liquidazione compiuta dalla Corte di appello non viola le tariffe del D.M. n. 127 del 2004 e pertanto il ricorso va respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-11-2011) 28-11-2011, n. 44057

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di C.O. in ordine al reato di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3, comma 1, n. 3), a lui ascritto perchè, in qualità di gestore del locale aperto al pubblico denominato "(OMISSIS)", tollerava la presenza di persone che all’interno di detto locale si davano alla prostituzione.

I giudici di merito hanno fondato l’affermazione di colpevolezza del C. sulle dichiarazioni di tale P.S., la quale aveva affermato di essersi prostituita, unitamente ad altre ragazze, nel locale gestito dal C., nel quale aveva svolto tra il (OMISSIS) attività di ballerina, nonchè sulle risultanze di intercettazioni telefoniche tra il C. e tale Ca. o tra quest’ultimo ed altri interlocutori; intercettazioni dalle quali avevano avuto origine le indagini, essendo emerso che il Ca. reclutava ragazze extracomunitarie per avviarle alla prostituzione presso vari night club.

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva contestato l’attendibilità della P.; il significato attribuito alle conversazioni telefoniche oggetto di intercettazioni e indicato elementi ritenuti favorevoli all’imputato.

La sentenza, però, ha escluso l’aggravante di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 4, n. 7, ritenuta non applicabile alla fattispecie di reato di cui alla contestazione, che include la possibilità che la tolleranza della prostituzione avvenga nei confronti di più prostitute e, per l’effetto, ha rideterminato la pena nella misura precisata in epigrafe.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per vizi di motivazione e violazione di legge.

Motivi della decisione

Con due mezzi di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 530 c.p.p., comma 2, nonchè vizi di motivazione della sentenza.

In sintesi, si ripropongono deduzioni in ordine alla inattendibilità delle dichiarazioni della P.S., per avere la stessa in un primo momento dichiarato che l’esercizio della prostituzione si verificava occasionalmente, mentre in un secondo momento aveva dichiarato che tale attività avveniva quotidianamente. Si evidenzia che la stessa non risultava dai libri paga e neppure nei prospetti dei contratti con il personale artistico, nei quali non vi sarebbe stata ragione per non menzionare il nome della P.. Si osserva che i dipendenti del locale notturno, G. e Pi., avevano dichiarato di non essersi mai accorti della presenza di ragazze che effettuavano prestazioni sessuali a pagamento. Si deduce, quindi, che tali elementi avrebbero dovuto portare alla assoluzione dell’imputato ai sensi della disposizione citata e si denunciano, poi, vizi di motivazione della sentenza in ordine alla valutazione di tali deduzioni formulate nei motivi di appello.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza della Corte territoriale ha esaminato analiticamente tutte le deduzioni riproposte nel ricorso, escludendone la rilevanza con motivazione adeguata ed immune da vizi logici. E’ stato, infatti, osservato che la dichiarazione della P. relativa alla occasionalità delle richieste dei clienti di prestazioni sessuali non contrasta con raffermata quotidianità delle stesse, mentre è stata adeguatamente motivata la attendibilità della predetta teste.

Si è osservato che la P. all’epoca dei fatti era clandestina e che ciò rende comprensibile il fatto che non venisse menzionata nei libri paga. E’ stato giustificato con adeguata motivazione il significato da attribuire alle conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione, che confermavano le dichiarazioni della P. circa l’attività di prostituzione che si svolgeva all’interno del locale, nonchè la irrilevanza delle dichiarazioni delle persone indicate dal ricorrente.

Sicchè con i motivi di ricorso ci si limita a prospettare una diversa valutazione delle risultanze probatorie più favorevole per l’imputato; diversa prospettazione inammissibile in sede di legittimità.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., u.c., con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

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