Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-06-2011, n. 12821 Retribuzione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte rilevato che con ricorso notificato ai sensi dell’art. 149 c.p.c. in data 27-28 marzo 2007, l’ANSA, società cooperativa a r.l., chiede, con due motivi, la cassazione della sentenza pubblicata il 26 aprile 2006, con la quale la Corte d’appello di Venezia, riformando parzialmente la decisione di primo grado – che aveva riconosciuto la qualifica di redattori ad O.M., G.G. e C.F., suoi dipendenti inquadrati nell’ambito del C.C.N.L. per i lavoratori poligrafici, condannando la società a pagare loro determinate differenze retributive -, ha ridotto gli importi loro liquidati a tale titolo;

che, col primo motivo, la ricorrente denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale omesso ogni motivazione in ordine al motivo di appello che aveva lamentato la mancata inclusione nel percepito – in sede di determinazione delle eventuali differenze retributive – degli elementi variabili della retribuzione nonchè di alcuni emolumenti previsti esclusivamente dalla contrattazione collettiva relativa al personale poligrafico, quali la tredicesima, l’indennità di agenzia, l’indennità di redazione, il compenso per il lavoro festivo, il lavoro straordinario, l’una tantum etc.;

che, col secondo motivo, la difesa della società deduce la violazione degli artt. 1233, 2099 e 2103 c.c. da parte della Corte territoriale per non aver tenuto conto della obiezione secondo la quale le differenze retributive andavano, nel caso di specie, determinate tra tutto quanto percepito di fatto dai dipendenti e i minimi retributivi previsti per la qualifica di giornalista redattore;

che i tre dipendenti resistono alle domande con rituale controricorso;

che ambedue le parti hanno depositato memorie;

ritenuto che il ricorso è inammissibile, per difetto del requisito della autosufficienza (su cui, cfr., per tutte, recentemente, Cass. nn. 4201/10, 6937/10, 10605/10 e 11477/10) e improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per la mancata produzione dei contratti collettivi di lavoro sui quali fonda;

che, in sostanza, la ricorrente si limita infatti a formulare affermazioni generali ed astratte, senza indicare in maniera specifica in che senso la Corte d’appello si sia discostata dai relativi principi e quali istituti retributivi non avrebbero dovuto essere considerati tra quelli dovuti nella nuova qualifica, in sede di confronto col trattamento percepito e per quale ragione;

che difetta invero nel ricorso non solo la riproduzione del contenuto delle norme collettive relative a tali istituti contrattuali, ma anche la puntuale specificazione di questi ultimi;

che, inoltre, in violazione di quanto imposto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), la ricorrente non indica con quale atto del processo siano stati effettivamente prodotti e lo siano anche in questa sede (cfr. Cass. S.U. n. 7161/10) i contratti collettivi relativi agli istituti posti a confronto, che la giurisprudenza di questa Corte valuta, nel regime processuale successivo al D.Lgs. n. 40 del 2006, come da produrre necessariamente nella loro interezza (cfr. Cass. S.U. n. 20075/10);

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio, effettuato, con la relativa liquidazione, in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’ANSA a rimborsare ai controricorrenti le spese di questo giudizio, liquidate complessivamente in Euro 22,00 per esborsi ed Euro 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, per onorari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-02-2011) 11-04-2011, n. 14467

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sona del Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze in data 22.5.2007, T.G. veniva condannato, a seguito di giudizio abbreviato, alla pena di anni tre e mesi dieci di reclusione ed Euro 1000,00 di multa, incluso l’aumento a titolo di aumento per la riconosciuta continuazione con i fatti di cui alla sentenza del Tribunale di Modena in data 1.6.2005, nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile B. S., per il reato continuato di cui all’art. 624 bis cod. pen, commesso in (OMISSIS) sottraendo somme di denaro, capi di abbigliamento, orologi, oggetti in argento, monete d’oro, generi alimentari, gioielli, apparecchi informatici e fotografici, carte di credito, penne, dipinti, soprammobili e strumenti musicali dalle abitazioni di B.S., + ALTRI OMESSI e tentando di sottrarre oggetti dall’abitazione di Q.A.. Il ricorrente deduce:

1. violazione di legge e mancanza di motivazione sull’eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni dei coimputato M.M. G.;

2. illogicità della motivazione sulla valutazione dell’elemento di prova rappresentato dall’uso del telefono cellulare intestato all’imputato.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso, relativo all’inutilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato M.M.G., è inammissibile.

Il ricorrente, premesso che le dichiarazioni in oggetto, non verbalizzate e rese in assenza delle garanzie difensive, venivano riportate in una relazione di servizio, rileva che le stesse non possono essere considerate spontanee, risultando dalla stessa relazione che il M. veniva interpellato dalla polizia giudiziaria recatasi nel luogo ove il predetto si trovava agli arresti domiciliari, e che questo aspetto non veniva esaminato nella motivazione della sentenza impugnata.

Il motivo propone tuttavia una censura per violazione di legge non consentita in questa sede, non risultando la stessa indicata nei motivi di appello e quindi posta all’attenzione del giudice di secondo grado; ed è peraltro affetto da carenza di interesse ad impugnare laddove le dichiarazioni del M. venivano ritenute nella stessa sentenza impugnata irrilevanti, risultando già dai tabulati acquisiti l’elemento, ritenuto decisivo, dell’uso effettivo da parte dell’imputato dell’utenza telefonica cellulare allo stesso intestata.

2. Il secondo motivo di ricorso, relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato, è anch’esso inammissibile.

Con la sentenza impugnata si richiamavano gli elementi posti a fondamento dalla decisione di primo grado, in particolare le identiche modalità commissive dei furti, realizzati in abitazioni site ai piani alti degli edifici mediante forzatura delle serrature delle porte di ingresso, tutte della stessa marca, lasciando residui gommosi nelle serrature stesse, sempre richiuse dopo i furti, e talvolta tracce di stucco o plastilina azzurra sugli spioncini delle porte degli appartamenti frontisti; l’essere stati il T. ed il M. tratti in arresto in (OMISSIS) mentre tentavano di forzare la porta di un’abitazione e trovati nell’occasione in possesso di grimaldelli con tracce di plastilina azzurra; e la disponibilità da parte del T. dell’utenza cellulare n. (OMISSIS), consegnata all’Ufficio matricola della Casa circondariale di (OMISSIS), la quale risultava dai tabulati frequentemente utilizzata per chiamare la moglie ed altri familiari dello stesso T. ed in occasione dei furti agganciava celle poste a breve distanza dalle abitazioni dei derubati. E si osservava che la tesi difensiva per la quale il telefono cellulare del T. poteva essere stato usato da altri era priva di elementi che la sostenessero, in mancanza di dichiarazioni in tal senso dell’imputato, a fronte dell’accertato possesso del telefono in capo al T. a breve distanza di tempo dai furti, e che a tal proposito il diritto dell’imputato di non rendere dichiarazioni non impediva al giudice di prendere atto della mancanza di una diversa prospettazione dei fatti.

Il ricorrente, rilevato che l’uso di un telefono cellulare da parte di soggetti diversi dal titolare è oggetto di comune esperienza, individua l’illogicità della motivazione nella ritenuta decisività dei contatti telefonici con i congiunti dell’imputato, i quali non escludevano che il telefono fosse in uso ad altri familiari pregiudicati del T., e nella contraddittorietà fra il riconoscimento del diritto dell’imputato e la desunzione di elementi di prova dall’esercizio di tale diritto.

E’ evidente da quanto sopra come il motivo sollevi una generica censura di illogicità della motivazione della sentenza impugnata, riproponendo temi sulla valutazione della prova già affrontati da quest’ultima senza introdurre ulteriori e specifici rilievi.

Deve pertanto essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., 27-04-2011, n. 2315

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Svolgimento del processo

Con l’odierna impugnativa, notificata a F.V. e al Comune di Benevento il 19.11.2010, R. T., premesso:

– che, con ricorso a questo Tribunale notificato il 2 novembre 2009, F.V. aveva impugnato, in uno a quelli connessi e presupposti, il provvedimento col quale il Comune di Benevento gli aveva comunicato che il suolo cimiteriale n. 183, già concesso ai suoi danti causa in uso non perpetuo e sul quale non era stato realizzato alcun manufatto funerario, era stato frazionato nell’ambito della redazione del nuovo piano particellare del Cimitero in quanto non era pervenuta alcuna richiesta di voltura della concessione da parte degli aventi causa, ed era stato affidato in concessione a terzi a seguito di sorteggio;

– che, con sentenza n. 7422 del 20 maggio 2010, ormai passata in giudicato, questa Sezione aveva annullato i predetti atti, ritenendo che illegittimamente fosse stata posta a base della dichiarata decadenza una indiscriminata ed unilaterale richiesta, da parte del Comune, di rinnovo della concessione anche ove questa non era ancora venuta a scadenza;

– che, solo con nota del 17 settembre 2010, ricevuta il 20 ottobre 2010, il Comune di Benevento aveva comunicato al T. – assegnatario in sorteggio e, poi, nuovo concessionario, mediante contratto del 22 settembre 2009, di uno dei lotti ricavati dal frazionamento di quello già concesso al V. – l’avvio del procedimento di ritiro della determina di assegnazione del 12 febbraio 2009 e di conseguente risoluzione del contratto, rendendolo così edotto, per la prima volta, dell’esistenza della sentenza n. 7422 del 2010,

ha impugnato quest’ultima mediante opposizione di terzo ex art. 108 del codice del processo amministrativo, assumendo di essere stato illegittimamente pretermesso dal processo che aveva dato luogo alla sentenza impugnata, nonostante versasse chiaramente e fin dall’inizio nella posizione di controinteressato e questa fosse conosciuta dal V., sia perché lo stesso Comune gli aveva comunicato, insieme alla decadenza dalla concessione, che l’aera cimiteriale era stata affidata in concessione a terzi a seguito di sorteggio e sia per il carattere pubblico di quest’ultima gara.

Pertanto, l’opponente ha chiesto di "rescindere la sentenza n. 7422/2010".

Si è difeso F.V. chiedendo il rigetto dell’opposizione, non potendosi ravvisare in capo al T. una posizione processuale di controinteresse da tutelare mediante l’originaria notifica del ricorso per l’annullamento dell’atto decadenziale.

Il Comune di Benevento non si è costituito in giudizio.

Nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2010 la Sezione ha accolto la domanda cautelare di sospensione "allo scopo di mantenere integre le ragioni delle parti nelle more della definizione nel merito del giudizio di opposizione" ed ha pertanto inibito "al Comune di Benevento di adottare ulteriori atti pregiudizievoli per le parti".

All’esito della odierna udienza la causa è stata posta in decisione con l’indicazione alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, della sussistenza di una questione di inammissibilità dell’opposizione.
Motivi della decisione

Con l’odierna opposizione di terzo R. T. invoca la rescissione della pronuncia di questa Sezione n. 7422 del 20 maggio 2010, passata in giudicato, con la quale era stato annullato su ricorso di F.V. il provvedimento di decadenza dalla concessione di un suolo cimiteriale assentita ai suoi danti causa, a seguito del quale quest’ultimo era stato frazionato ed affidato in concessione a terzi, tra i quali il T. stesso, per sorteggio pubblico.

L’opponente argomenta la propria legittimazione ad agire col fatto che, essendogli stato comunicato dal Comune l’avvio del procedimento di revoca della concessione del suolo in conseguenza del dictum contenuto nella pronuncia n. 7422/2010, si sarebbe "determinato un pregiudizio diretto nella sfera del ricorrente illegittimamente pretermesso dal giudizio di primo grado".

In particolare, ad avviso dell’opponente, il V. avrebbe dovuto fin dall’inizio notificare il ricorso anche a lui, essendo a conoscenza, proprio per il tenore del provvedimento ivi gravato, del fatto che il suolo cimiteriale era già stato frazionato ed affidato in concessione a terzi, peraltro in esito a gara pubblica.

Poste tali premesse, l’opponente si è limitato a chiedere una pronuncia rescindente della sentenza n. 7422 del 2010.

Osserva in proposito il Collegio che, per costante giurisprudenza, l’opposizione di terzo può essere proposta nel processo amministrativo dai controinteressati pretermessi tout court, dai controinteressati pretermessi perché sopravvenuti, dai controinteressati non facilmente identificabili e, più in generale, dai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma ed incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione. "Controinteressato pretermesso tout court è, in particolare, il soggetto avente un interesse analogo e contrario a quello che legittima la proposizione del ricorso che sia nominativamente individuato nel provvedimento impugnato, o comunque sulla base di questo agevolmente identificabile; che non sia stato parte formale del giudizio in quanto, anche in caso di mancata o nulla notifica dell’atto introduttivo della controversia, il giudice non lo abbia comunque ritenuto presente in giudizio, emettendo la pronuncia anche nei suoi confronti" (in questi termini, da ultimo, C.d.S., Sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4578 che riprende i punti fermi di recente disegnati da Ad. Plen., 11 gennaio 2007, n. 2).

Né tale quadro di legittimazione deve dirsi mutato per effetto dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo il quale richiama espressamente, all’art. 108, comma 1, l’ipotesi del terzo che "titolare di una posizione autonoma e incompatibile, può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi", scegliendo una formula certamente meno neutra di quella adoperata dal codice di rito civile all’art. 404, primo comma, con l’ampio riferimento al carattere pregiudizievole degli interessi del terzo rivestito dalla pronuncia opposta.

Ed infatti, è stato condivisibilmente osservato da autorevole dottrina, formatasi all’indomani dell’entra in vigore del nuovo codice di rito amministrativo, come in primo luogo la rima interpretativa della norma in esame debba essere ricercata partendo dalla constatazione che l’opposizione di terzo, in ambito processuale amministrativo, è strumento precipuo di tutela del litisconsorte pretermesso e, pertanto, certamente l’intentio della codificazione non poteva essere quella di mutilare l’istituto della parte casistica maggiormente pregnante.

Ciò posto, la lettera dell’art. 108, comma 1, c.p.a. non può e non deve essere intesa nel senso di escludere la legittimazione del litisconsorte pretermesso, riservando il rimedio impugnatorio in esame alle sole posizioni di titolarità di un diritto sostanziale autonomo, incompatibile e prevalente, contrapposto a quella – processuale e, quindi, formale – di chi lamenti essenzialmente il mancato necessario coinvolgimento, fin dalla sua origine, nel processo. Nella nuova formula normativa va invece inclusa, con pari dignità, anche quest’ultima situazione sulla considerazione che la legittimazione litisconsortile necessaria fonda anch’essa sul contrasto recato dalla incompatibilità, ancorché presunta o da accertare nel processo, tra la posizione sostanziale in titolarità del pretermesso e quella regolata dalla pronuncia.

Regola che, peraltro, assume una sua peculiarità nel processo amministrativo nel quale il litisconsorte pretermesso tout court non ha l’onere di formulare censure di merito, proprio perché lamenta in via immediata la violazione di un diritto processuale (ancorché collegato ad una presunzione di incompatibilità sostanziale) che, per effetto del disposto dell’art. 41, comma 2, c.p.a. (già art. 21, primo comma, della legge t.a.r.), determina di norma la decadenza dal potere stesso di impugnare.

Diversa deve invece ritenersi la posizione del terzo, che non sia mero listisconsorte pretermesso, il quale faccia valere con l’opposizione ex art. 108 c.p.a. un diritto sostanziale autonomo, incompatibile e prevalente su quello riconosciuto con la sentenza irretrattabile, dovendo in quest’ultimo caso l’opponente dare corpo al proprio interesse ad impugnare non soltanto invocando la rescissione della pronuncia lesiva, ma anche deducendo i motivi di merito per cui la propria posizione dovrebbe risultare prevalente su quella già regolata in sentenza a favore dell’originario ricorrente.

Ora, nel provvedimento impugnato dal V. col ricorso che ha dato luogo alla sentenza oggi opposta (nota comunale prot. n. 23410 del 5 ottobre 2009), questi veniva informato: a) della revoca della concessione cimiteriale; b) del fatto che il Comune, per i suoli non volturati, tra i quali quelli originariamente concessi al V., aveva redatto apposito piano particellare ed avviato, con avviso pubblico del 2 ottobre 2006, la relativa procedura di messa a bando, effettuando quindi, in data 21 aprile 2008, il sorteggio pubblico tra tutti i richiedenti cui erano state infine affidate in concessione le predette porzioni di suolo.

Appare chiaro, dal tenore del provvedimento gravato, che il V., effettuandone impugnazione innanzi al Tar, legittimamente non aveva notificato il ricorso anche all’odierno opponente, il cui nominativo non era assolutamente dato evincere, al pari di quello degli altri assegnatari, utilizzando l’ordinaria diligenza, dal contesto dell’atto di decadenza o in base ad esso (c.d. elemento formale di identificazione del controinteressato in senso tecnico); e ciò anche considerato che alla pubblicità della fase di selezione non è stato dedotto con l’odierna opposizione (né tantomeno provato) abbia fatto seguito la formazione di un elenco pubblico degli assegnatari, facilmente reperibile dall’odierno ricorrente sulla sola base delle indicazioni contenute nel provvedimento il quale, peraltro, nessuna informazione conteneva al riguardo.

Alla luce delle considerazioni che precedono, va dunque escluso che all’odierno opponente possa essere riconosciuta la qualità di controinteressato in senso tecnico e, in conseguenza, la posizione legittimante l’odierna impugnativa di litisconsorte pretermesso tout court.

Piuttosto, proprio dalla ricostruzione in fatto operata con l’opposizione dal T., emerge che questi si afferma titolare di una posizione sostanziale autonoma e incompatibile con quella riconosciuta con la sentenza opposta, ciò che, per quanto sopra detto, gli avrebbe imposto, per poter validamente proporre l’impugnazione in esame, di dedurre i motivi di merito per cui la propria posizione sarebbe dovuta risultare anche prevalente su quella già regolata in sentenza a favore dell’originario ricorrente.

Come già sopra evidenziato, l’opponente si è invece limitato a chiedere una pronuncia rescindente della sentenza n. 7422 del 2010 per il mero fatto della pretermissione originaria, senza nulla dedurre, sul necessario piano rescissorio, in ordine alle predette ragioni sostanziali di prevalenza della propria posizione su quella contrapposta affermata in sentenza.

In difetto di tale prospettazione, l’opposizione va dunque dichiarata inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’opposizione di terzo, come in epigrafe proposta, la dichiara inammissibile.

Condanna R. T. a rifondere a F.V. le spese di lite che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 13-05-2011, n. 4166 concorso interno

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha partecipato, risultandone idoneo non vincitore, al concorso per l’accesso di nr. 108 (successivamente elevate a nr. 291) unità al corso di formazione professionale per il conseguimento della qualifica di Vice sovrintendente;

Preso atto che, nel corso della relativa procedura selettiva sono stati adottati:

– il d.m. datato 10.11.2009 col quale è stata approvata la graduatoria di merito del predetto concorso;

– il d.m. 1.12.2009 col quale – di seguito ad alcune motivate istanze presentate da alcuni candidati – è stata disposta la (ivi denominata) "rettifica" della citata graduatoria;

– il d.m. 08.2.2010 col quale l’amministrazione, nell’esercizio del potere di autotutela, ha sospeso l’efficacia della graduatoria in questione per giorni 90 al fine di assumere le iniziative necessarie volte a risolvere le problematiche emerse;

– il d.m. 29.3.2010, pubblicato sul B.u. del personale del Ministero dell’Interno del 31.3.2010 col quale è stata disposta, nei confronti dei candidati cui, in sede di esame, sono stati somministrati i questionari contraddistinti con le lettere "A", "C", "D" e "I", la ripetizione della prova scritta a causa del fatto che alcune delle domande ivi contenute indicavano 4 ipotesi di risposte nessuna delle quali esatta; mentre analoga ripetizione non è stata decretata per i candidati cui è stato somministrato il questionario "G" atteso che l’anomalia ivi presente – e riguardante la domanda nr. 73 la cui risposta esatta era quella indicata dalla lett.a) anziché quella erroneamente indicata alla lett.c) – è stata superata rideterminando il punteggio di tutti i candidati che avevano correttamente indicato la risposta di cui alla lett.a);

– il d.m. 07.5.2010 col quale, una volta ultimati gli adempimenti disposti col d.m. 29.3.2010, è stata approvata la graduatoria di merito del concorso di cui in premessa in sostituzione di quella approvata con d.m. 01.12.2009;

Considerato che con il ricorso in epigrafe – già introdotto presso il T.a.r. della Calabria – sezione di Reggio Calabria e successivamente, in esito ad adesione di istanza per regolamento di competenza, assegnato a questo T.a.r. territorialmente competente- è stata gravata la graduatoria approvata con d.m. 07.5.2010 ed è stata contestata la mancata attribuzione di ulteriori pp 11,03: punti che, ove assegnati, avrebbero consentito al ricorrente di collocarsi nella rosa dei vincitori atteso che egli risulta distaccato dal candidato vincitore ultimo posizionato di soli pp.0,60;

Considerato, ulteriormente:

– che la graduatoria impugnata sostituisce integralmente quella approvata con d.m. 1.12.2009: il che esclude, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente amministrazione, l’inammissibilità del proposto gravame per mancata e tempestiva impugnativa della graduatoria sostituita;

– che la già avvenuta impugnativa della medesima graduatoria con il ricorso – collettivamente azionato da più candidati, fra i quali l’odierno ricorrente- nr. 5703/2010, definito dalla Sezione con decisione di inammissibilità (per difetto di notificazione) nr. 2710/2011, non incide sull’ammissibilità del corrente gravame atteso il differente spettro delle doglianze azionate nonché attesa la ritualità sia della sua notificazione (che per effetto di ordinanza del T.a.r. calabrese, inizialmente adito, è stata estesa, tramite pubblici proclami, a tutti i candidati vincitori che verrebbero a collocarsi, in caso di accoglimento del gravame, in posizione postergata a quella che verrebbe occupata dal ricorrente) che (la tempestività) del deposito del gravame in epigrafe;

– che lo stesso provvedimento impugnato specifica, nella parte finale del proprio preambolo, che la "Commissione esaminatrice, a seguito di istanze formalmente presentate, ha proceduto al riesame dei titoli già valutati in precedenza nei confronti dei candidati interessati, attribuendo loro i punteggi di cui all’allegato 1 costituente parte integrante del presente decreto";

– che il ricorrente ha prodotto tre distinte istanze di riesame in date:

12.10.2009 (ricevuta dall’Ufficio di appartenenza il 13.10.2009): in cui denuncia, fra l’altro, il possesso della qualifica di Capo Equipaggio Pronto Intervento di Aereo di Polizia su elicottero, evocando a conforto nota ministeriale del 19.11.2008 che conferisce tale titolo a tutti gli specialisti del 5° Reparto Volo di Reggio Calabria indicati nella nota (di estremi ivi specificati) del 20.10.2008;

30.3.2010: in cui ribadisce il possesso del titolo di Capo equipaggio e menziona, fra l’altro, il possesso della Patente guida 1° grado, certificato 2;

28.04.2010: in cui fa riferimento a due benemerenze (rispettivamente una lettera di compiacimento ed una lettera ministeriale di apprezzamento);

Considerato che – come chiaramente specificato nelle controdeduzioni dell’amministrazione – la Commissione ha preso in considerazione le istanze del ricorrente in data 07.4.2010 (quindi in data antecedente l’invio dell’ultima istanza) riconoscendo, in detta occasione, un incremento del punteggio limitato alla sola patente di guida sopra citata e non anche al titolo di Capo equipaggio "in quanto gli atti in tal senso sono pervenuti tardivamente e non risultano indicati né sul foglio matricolare né sul foglio notizie sottoscritto per presa visione dall’interessato, né nella parte allo stesso riservata";

Vista l’ordinanza istruttoria della Sezione nr. 2710/2011 e preso atto che l’amministrazione vi ha ottemperato fornendo i chiarimenti richiesti;

Considerato che le doglianze prospettate dal ricorrente in merito alla mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo reclamato sono:

in parte infondate: ci si riferisce al punteggio preteso: A) per "incarichi inerenti funzioni superiori" atteso che il documento del 9.11.2009 esibito a supporto attesta il solo svolgimento di fatto di dette funzioni e non il conferimento di alcun incarico ad esse mansioni relativo; B) per i servizi di Referente informatico ed amministrativo, che non risultano trascritti sul foglio matricolare come espressamente richiesto, ai fini del relativo computo, nel verbale determinativo dei criteri di valutazione dei titoli dei candidati; C) per la voce "specialità" essendo condivisibili al riguardo le osservazioni formulate dall’amministrazione; per la voce "seminari di un giorno" atteso che, a mente dei predetti criteri, potevano essere considerati i corsi non solo frequentati (come nel caso di specie) ma anche superati;

in parte fondate: ci si riferisce al punteggio preteso:

1) per la qualificazione di Capo Equipaggio che risulta sia nel Foglio notizie (e con precisione nella Parte riservata al candidato) che nella richiesta del 12.10.2009 (con allegata la relativa documentazione a comprova) che, ulteriormente, sia nella richiesta del 30.3.2010 che nel foglio matricolare aggiornato al 14.5.2008 esibito dal ricorrente in allegato alla memoria depositata il 20.1.2011; inoltre tale qualificazione, come risultante dalla nota del 5° Reparto Volo di Reggio Calabria del 20.4.2011, è stata conseguita dal 13.3.2007. Ne consegue che – poiché, a mente dei predetti criteri di computo dei titoli dei candidati, per i titoli sussumibili nella categoria "B", si prendevano in considerazione, per gli anni 2006 e 2007, le mansioni elencate nei rapporti informativi (ed al riguardo tali mansioni non figurano nel RR.II. del ricorrente) e per l’anno successivo quelle riportate nel Foglio notizie – al ricorrente va riconosciuto per l’anno 2008, con riguardo a detta qualificazione, un punteggio di pp.4 (in luogo dei tre accordategli) con la conseguenza che il punteggio complessivo per i titoli di cui alla predetta cat. "B" diviene (3+3+4)=10:3= 3,33 (e poiché la seconda cifra decimale è inferiore a 0.05 e dunque non arrotondabile per eccesso si ha un punteggio complessivo di 3,3;

2) per le qualificazioni di Motorista Equipaggio Fisso e Pronto intervento Aereo: titoli che l’amministrazione, nella propria replica all’ordinanza istruttoria della Sezione sopra richiamata, dice essere stati valutati nell’ambito dei titoli di cui alla categoria "D", alla voce "Corso AB 206 e P68 per il primo e Pronto soccorso Aereo per il secondo". Sennonchè tali titoli risultano valutati con un punteggio di pp. 04 cadauno e dunque pp. 0,8, mentre il punteggio previsto dai più volte citati criteri è pari a pp.0,5 cadauno, con kla conseguenza che, per tali voci, vanno riconosciuti al candidato complessivi pp. (0,5+0,5)=1 e non pp.0,8;

3) per la Categoria "Speciali riconoscimenti", in ordine alla quale il ricorrente lamenta il computo di un solo riconoscimento e non anche di altro riconoscimento dallo stesso riportato sul Foglio notizie e documentato nella propria istanza del 28.4.2010. Al riguardo la resistente, nella propria replica all’ordinanza istruttoria della Sezione sopra richiamata, ha unito un estratto del verbale del 30.4.2010 in cui si puntualizza che dei predetti due riconoscimenti non viene ritenuto valutabile quello a firma del rappresentante del Reparto Volo di appartenenza (trattasi di un compiacimento a firma del dirigente del 5° Reparto Volo del Dip.to della P.S. del Ministero dell’Interno). Tale contegno non è condivisibile poiché alla luce dei predetti crtiteri di valutazione dei titoli che, sul punto, richiamano, per la valutazione di encomi, lodi, e compiacimenti il d.P.R. n.782 del 1985, il quale ultimo, all’art.70 c.2, include il compiacimento fra le "ricompense per lodevole comportamento" ed ulteriormente specifica all’art.75 quinquies che "Il compiacimento è formulato, in forma scritta, dal responsabile, a livello centrale o periferico, di ciascun ufficio, reparto, settore o unità organica dotata di autonomia funzionale": circostanza che appare ricorrente nel caso di specie e cui accede la spettanza al ricorrente di ulteriori pp.0,3 in relazione ai titoli sub Cat. "F";

Rilevato pertanto che al ricorrente – che nell’impugnata graduatoria occupa il posto nr. 327 con complessivi pp. 88,35 dei quali pp.66,25 per la prova scritta (punteggio non contestato) e pp. 22,1 per il titoli di servizio – competono, con riguardo a quest’ultima categoria valutativa:

– pp. 9 (non contestati) per i Titoli di cui alla Lett. "A" dei precitati criteri;

– pp. 3,3, per i Titoli di cui alla Lett. "B" dei precitati criteri (e non pp. 3,0 come accordatogli dalla Commissione);

– pp 3,5 per i Titoli di cui alla Lett. "D" dei precitati criteri (e non pp. 3,3 come accordatogli dalla Commissione);

– pp.0,6 per i Titoli di cui alla Lett. "F" dei precitati criteri (e non pp. 0,3 come accordatogli dalla Commissione);

– pp.6,5 per anzianità servizio (non contestati);

che danno luogo ad un complessivo punteggio di pp. (9+3,3+3,5+0,6+6,5)= 22,9 (e non pp. 22,1 come accordatogli dalla Commissione); punteggio cui si aggiunge quello della prova scritta (66,25), dando così luogo ad un punteggio globale di (66,25+22.9)=89,15 che consente di collocare il ricorrente nella rosa dei vincitori;

Considerato che essendo, per le ragioni appena rassegnate, immediatamente definibile il contenzioso con sentenza in forma semplificata, il Collegio ha sentito in ordine a tale eventualità le parti costituite e preso atto che nessuna parte ha dichiarato l’intendimento di voler proporre alcuna delle iniziative racchiuse nell’art.60 del C.p.a.;

Considerato che le spese di lite seguono la soccombenza come di rito;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

pronunciandosi ai sensi dell’art.60 del c.p.a. accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnata graduatoria nelal parte in cui non colloca il ricorrente nella posizione corrispondente al punteggio complessivo di pp.89,15.

Condanna la resistente amministrazione al pagamento delle spese di lite da liquidarsi in Euro3000,00 a beneficio della parte ricorrente

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.