Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-04-2011) 27-05-2011, n. 21327 Costruzioni abusive e illeciti paesaggistici

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Messina, sezione distaccata di Taormina con sentenza del 22/6/07, dichiarava B.M., responsabile dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), 93, 94 e 95 e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, e lo condannava alla pena di mesi 2 di arresto ed Euro 18.000.00 di ammenda, con ordine di demolizione del manufatto abusivo e di rimessione in pristino dei luoghi.

La Corte di Appello di Messina, chiamata a pronunciarsi sull’appello avanzato nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 5/11/2010, in parziale riforma del decisimi di prime cure, ha dichiarato non doversi procedere a carico del B. in relazione alla violazione della normativa antisismica, perchè il reato è estinto per prescrizione: ha rideterminato la pena in mesi 2 di arresto ed Euro 17.000.00 di ammenda.

Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, con i seguenti motivi:

– ha errato la forte di merito nel ritenere che la costruzione non era stata realizzata e ultimata dal B. entro il 31/3/03, così ritenendo ininfluente il titolo abilitativi rilasciato in sanatoria dal competente ente;

– i reati sono da ritenere prescritti:

– peraltro, la stessa sanabilità dell’opera è dimostrata dal rilascio da parte del Assess. Regionale del nulla osta relativo al vincolo paesaggistico.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

La argomentazione motivazionale, adottata in sentenza, si palesa del tutto logica e correità.

In ordine alla eccepita prescrizione la Corte territoriale rileva, che il relativo termine, per le violazioni edilizie e paesaggistiche, di anni 4 e mesi 6, non risulta, ancora compiuto, in quanto il suo decorso ha subito due sospensioni nel corso del l’iter processuale a causa di rinvii del dibattimento, per anni 2 e giorni 12, così che lo stesso sarebbe maturato il 28/04/2011.

Il giudice di merito, puntualizza. inoltre, che, come evincibile dalle foto allegate al verbale di contravvenzione, redatto il 7/10/04, il manufatto abusivo era oggetto di attività edilizia ancora in corso, di talchè non era ultimato al momento dell’accertamento; nè il B. ha fornito prova a sostegno della realizzazione definitiva dell’opera anteriormente al 31/3/03:

incombeva al prevenuto, infatti, a fronte dell’accertamento dell’ottobre 2004, successivo al termine ultimo per la condonabilità della edificazione, l’onere di dimostrare che i lavori di completamento del manufatto si erano conclusi nella temporalità, prescritta ex lege, al fine di inoltrare istanza per regolarizzare l’abuso (Cass. 20/2/08. n. 1291).

Di poi, priva di pregio si palesa la tesi avanzata dalla difesa dell’imputato, secondo cui il giudice penale, per dichiarare la estinzione dei reati edilizi non deve, previamente, accertare la inesistenza di cause ostative alla concessione in sanatoria, rilasciala ex D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36 in quanto, di contre, detto giudice è tenuto, comunque, a verificare la effettiva sussistenza dei presupposti dell’atto sanante e la conformità dell’opera alla normativa urbanistica e alla prescrizione dei piani.

In tale caso il decidente non esercita un controllo di legittimità dell’atto amministrativo ma verifica la legittimità del l’alto estintivo del reato, controllando la esistenza dei presupposti di fatto e di diritto di tale estinzione. (Cass. 26/2/03. Demori: Cass. 24/8/2000, Nini).

Quanto al nulla-osta paesaggistico, richiamasi il dettato normativo, D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 146, comma 4, secondo cui la autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, con la conseguenza che il l’ottenimento della stessa è da considerarsi tamquam non esset: peraltro, questa Corte, sul punto, ha avuto modo di affermare che, in tema di tutela ambientale, il rilascio del titolo abilitativi, da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, successivamente alla avvenuta integrazione del reato ambientale, non determina la estinzione del reato medesimo, atteso che tale conseguenza non è contenuta in alcuna disposizione normativa (Cass, 29/4/03. n. 19761).

Tenuto conto della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il B. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., deve, altresì, essere condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000.00.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1.000.00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 13-06-2011, n. 978 Forze armate

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Svolgimento del processo

Con il presente gravame l’odierno ricorrente, maresciallo di I classe in servizio presso l’aeroporto di Villafranca di Verona, reparto Missili, pretende di essere risarcito per il danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa di supposte condotte di mobbing – l’interessato individua alcuni episodi (mutamenti di incarico, decrementi nella valutazione del servizio, mancato accoglimento delle domande di trasferimento, repressione del diritto di esprimersi, discredito con attacchi alla sua reputazione, diniego di periodi di licenza, esecuzione di un incarico per il quale era necessaria una particolare abilitazione, etc.) che, a suo dire, sarebbero sintomatici di una condotta mobbizzante – asseritamente poste in essere nei suoi confronti da colleghi e da superiori gerarchici nel periodo temporale dal maggio 2002 al maggio 2006.

L’Amministrazione resistente, nel costituirsi in giudizio, evidenzia l’infondatezza del ricorso, anzitutto per l’insussistenza dell’antigiuridicità dei comportamenti posti in essere e, comunque, dell’elemento soggettivo dell’intento vessatorio e del nesso di causalità tra i fatti asseritamente lesivi e l’evento dannoso affermato: nel merito dei singoli episodi, poi, osserva che i cambi d’incarico sono sempre stati ponderati e, peraltro, funzionali al suo corretto impiego proprio in considerazione delle sue particolari condizioni di salute; che dal 1984 (e cioè dalla data di arruolamento) e fino al 1999 è sempre stato giudicato "nella media" o "superiore alla media" e che solo dal 14.6.1999 al 12.8.2001 è stato valutato "eccellente"; che il diniego di trasferimento risultava giustificato dalla situazione organizzativa (carenza di personale); che al ricorrente non era mai stato impedito di esprimersi liberamente, né egli era stato screditato mediante attacchi alla sua reputazione o alle sue convinzioni; che non gli erano mai stati negati i periodi di licenza, ad eccezione di un solo giorno necessario per la conclusione di un incarico che stava svolgendo; che giammai gli era stato ordinato di effettuare la "verifica trimestrale delle funi e delle catene", ma soltanto i compiti previsti nella comunicazione 22.6.2004 n. 37 per il cui svolgimento non era necessaria alcuna abilitazione particolare; che le istanze del ricorrente di conferimento con i propri superiori sono sempre state accolte, così come le sue istanze di accesso. Donde l’insussistenza di qualsiasi elemento che possa far ritenere integrati nel caso di specie gli estremi delle condotte di mobbing.

La causa è passata in decisione all’udienza del 26 maggio 2011.
Motivi della decisione

In termini generali, per mobbing (da lavoro) si intende un complesso di atteggiamenti illeciti posti in essere, nell’ambiente di lavoro, nei confronti di un dipendente e che si risolvono in sistematici e reiterati comportamenti ostili, che finiscono per assumere forme di violenza morale o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire l’isolamento e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio psichico e del complesso della sua personalità.

Quanto agli specifici presupposti che devono ricorrere perché possa parlarsi di mobbing, giova innanzi tutto rammentare che tale condotta illecita non è ravvisabile quando sia assente la sistematicità degli episodi, ovvero i comportamenti su cui viene basata la pretesa risarcitoria siano riferibili alla normale condotta del datore di lavoro, funzionale all’assetto dell’apparato amministrativo (o imprenditoriale nel caso del lavoro privato), o, infine, vi sia una ragionevole ed alternativa spiegazione al comportamento datoriale (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 8 ottobre 2008, n. 2438; Cons. Stato, Sez. VI, 6 maggio 2008, n. 2015). Per configurare il mobbing non è, quindi, sufficiente un singolo comportamento, dovendosi piuttosto riscontrare una diffusa ostilità proveniente dall’ambiente di lavoro che si realizzi in una pluralità di condotte, frutto di una vera e propria strategia persecutoria, avente di mira l’emarginazione del dipendente dalla struttura organizzativa di cui fa parte (TAR Lazio, Roma, I, 7.4.2008 n. 2877; TAR Puglia, Lecce, III, 10.9.2007 n. 3143; TAR Lombardia, Milano, III, 8.3.2007 n. 403).

Inoltre è stato posto in rilievo che il tratto strutturante del mobbing – tale da attrarre nell’area della fattispecie comportamenti che altrimenti sarebbero confinati nell’ordinaria dinamica, ancorché conflittuale, dei rapporti di lavoro – è proprio la sussistenza di una condotta volutamente prevaricatoria da parte del datore di lavoro volta a emarginare o estromettere il lavoratore dalla struttura organizzativa. Pertanto, in ordine all’onere della prova da offrirsi da parte del soggetto destinatario di una condotta mobbizzante, quest’ultima deve essere adeguatamente rappresentata con una prospettazione dettagliata dei singoli comportamenti e/o atti che rivelino l’asserito intento persecutorio diretto a emarginare il dipendente, non rilevando mere posizioni divergenti e/o conflittuali, fisiologiche allo svolgimento di un rapporto lavorativo (TAR Lombardia, Milano, I, 11.8.2009 n 4581; TAR. Lazio, Roma, III, 14.12.2006 n. 14604). In altri termini, il mobbing – proprio perché non può prescindere da un supporto probatorio oggettivo – non può essere imputato in via esclusiva ma anche prevalente al vissuto interiore del soggetto, ovvero all’amplificazione da parte di quest’ultimo delle normali difficoltà che connotano la vita lavorativa di ciascuno (cfr. TAR Lazio, Roma, I, 7.4.2008 n. 2877).

La sussistenza di una condotta mobbizzante deve dunque essere esclusa qualora la valutazione complessiva dell’insieme di circostanze addotte (ed accertate nella loro materialità), pur se idonea a palesare "singulatim" elementi ed episodi di conflitto sul luogo di lavoro, non consenta di individuare, secondo un giudizio di verosimiglianza, il carattere unitariamente persecutorio e discriminante nei confronti del singolo del complesso delle condotte poste in essere sul luogo di lavoro (CdS, IV, 21.4.2010 n. 2272; VI, 1.10.2008 n. 4738; V, 27.5.2008 n. 2515).

D’altra parte, secondo la giurisprudenza (TAR Perugia, I, 24.9.2010 n. 469), nell’esaminare i casi di preteso mobbing il giudice deve evitare di assumere acriticamente l’angolo visuale prospettato dal lavoratore che asserisce di esserne vittima. Da un lato, infatti, è possibile che i comportamenti del datore di lavoro, pur se oggettivamente sgraditi, non siano tali da provocare significative sofferenze e disagi, se non in personalità dotate di una sensibilità esasperata o addirittura patologica. Dall’altro, è possibile che gli atti del datore di lavoro (pur sgraditi) siano di per sé ragionevoli e giustificati in quanto indotti da comportamenti reprensibili dello stesso interessato, ovvero da sue carenze sul piano lavorativo, o da difficoltà caratteriali, etc.. Non si deve cioè sottovalutare l’ipotesi che l’insorgere di un clima di cattivi rapporti umani derivi, almeno in parte, anche da responsabilità dell’interessato. Tale ipotesi può, anzi, essere empiricamente convalidata dalla considerazione che diversamente non si spiegherebbe perché solo un determinato individuo percepisca come ostile una situazione che invece i suoi colleghi trovano normale. Tale cautela di giudizio si impone particolarmente quando l’ambiente di lavoro presenta delle peculiarità, come nel caso delle Amministrazioni militari o gerarchicamente organizzate (come i Corpi di Polizia), caratterizzate per definizione da una severa disciplina e nelle quali non tutti i rapporti possono essere amichevoli, non tutte le aspirazioni possono essere esaudite, non tutti i compiti possono essere piacevoli e non tutte le carenze possono essere tollerate: infatti, in questa situazione un approccio condizionato dalla rappresentazione soggettiva (se non strumentale) fornita dall’interessato può essere quanto mai fuorviante.

In estrema sintesi, dunque, gli elementi strutturali della condotta mobizzante, sono dati dalla molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; dall’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; dal nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psicofisica del lavoratore.

Ai fini risarcitori è quindi necessaria: 1) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio (Cass. Civ., sez. lav., 17/02/2009 n. 3785); 2) la prova del danno all’integrità subito; 3) che sia dimostrato il nesso causale tra il comportamento del datore di lavoro e lo stato di prostrazione (cfr, ex plurimis, Cass. civ., III, 8.7.2010 n. 16148).

In tale contesto, peraltro, non è revocabile in dubbio che l’azione risarcitoria da mobbing rinvenga il proprio presupposto nell’espletamento dell’attività lavorativa da parte del ricorrente e nella ritenuta violazione, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo su di esso incombente ai sensi dell’art. 2087 c.c.: al che accede, in modo pacifico, il carattere contrattuale della proposta azione risarcitoria, con la conseguenza che, ricondotta la controversia in questione nell’alveo della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., la distribuzione dell’onere probatorio fra il prestatore (asseritamente) danneggiato ed il datore di lavoro deve essere operata in base al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui grava sul lavoratore l’onere di provare la condotta illecita e il nesso causale tra questa e il danno patito, mentre incombe sul datore di lavoro – in base al principio di inversione dell’onus probandi di cui al richiamato art. 1218 c.c. – il solo onere di provare l’assenza di una colpa a se riferibile (in tal senso, ex plurimis, Cass. civ., sez. lav., 8.5.2007 n. 10441). Ne consegue che laddove, quindi, il lavoratore ometta di fornire la prova anche solo in ordine alla sussistenza dell’elemento materiale della fattispecie oggettiva, difetterà in radice uno degli elementi costitutivi della fattispecie foriera di danno (e del conseguente obbligo risarcitorio), con l’evidente conseguenza che il risarcimento non sarà dovuto, irrilevante essendo, in tal caso, ogni ulteriore indagine in ordine alla sussistenza o meno del nesso eziologico fra la condotta e l’evento dannoso (cfr., in tal senso, CdS, VI, 13.4.2010 n. 2045).

Alla luce di tali coordinate giurisprudenziali il ricorso non merita accoglimento.

A prescindere, infatti, dalla circostanza che l’Amministrazione ha analiticamente confutato la prospettata idoneità offensiva della propria condotta con argomentazioni che appaiono adeguatamente documentate, il ricorrente non fornisce alcuna prova sul piano oggettivo della "condotta persecutoria" contestata – sotto il profilo oggettivo, invero, i denunciati comportamenti posti in essere dall’Amministrazione resistente nei confronti dell’odierno ricorrente non si manifestano con carattere unitariamente persecutorio e discriminante – e sul piano soggettivo dell’intento persecutorio dell’Amministrazione datrice di lavoro.

In relazione, peraltro, agli episodi descritti dall’interessato il collegio, oltre a ribadire che il giudice, nel valutare l’operato del datore di lavoro, deve tener conto delle peculiarità di un contesto lavorativo qual è quello militare (nel quale non tutti i rapporti possono essere amichevoli, non tutte le aspirazioni possono essere esaudite, non tutti i compiti possono essere piacevoli e non tutte le carenze possono essere tollerate), osserva che la documentazione prodotta dall’Amministrazione resistente offre elementi che smentiscono la prospettazione del ricorrente. S’intende far riferimento, in particolare, ai cambi di incarico avvenuti negli ultimi anni, che – come risulta dalle relazioni allegate dall’Amministrazione all’esito della disposta istruttoria – sono stati effettuati al precipuo scopo di conformarsi alla varie esenzioni mediche e, contestualmente, di favorire l’integrazione sociale del ricorrente che, insoddisfatto dell’ambiente di lavoro, tendeva ad isolarsi.

Quanto, poi, al rapporto disciplinare redatto nei confronti del ricorrente per non aver tempestivamente comunicato la sua indisponibilità (per malattia) alle operazioni di "apertura hangar" il giorno 26.3.2003, la pratica, sentito l’interessato ed il personale dell’infermeria, risulta essere stata chiusa con la formula "non doversi procedere" (e ciò nonostante l’art. 52 del "regolamento di disciplina" affermi che "il militare…che per malattia sia impedito a prestare servizio deve informare prontamente il superiore diretto…"), sicchè nessun rilievo può avere nel presente contesto.

In merito, ancora, all’asserito ordine di verificare la consistenza e la possibilità d’impiego delle funi e delle catene di sollevamento giacenti nei magazzini (verifica che non veniva effettuata da diverso tempo), va osservato che, come accertato dall’esperita istruttoria, veniva creato un gruppo di lavoro di cui faceva parte anche il ricorrente, al quale però erano state demandate esclusivamente mansioni di segreteria, e cioè di compilazione della relazione finale, relativamente alle quali non occorreva alcuna abilitazione (cfr. le relazioni 7.9.2006 del Ten. Col. Ciro Fiore, pag. 9 e 6.9.2006 del Cap. Paternuosto, pagg. 3 segg.).

Inoltre, con riferimento al mancato accoglimento delle istanze di trasferimento presentate dal ricorrente, i relativi provvedimenti di diniego risultano pienamente giustificati dalle carenze in organico del reparto di appartenenza

Tenuto conto di quanto precede, il Collegio ritiene che i suesposti e gli ulteriori episodi di (apparente) conflitto tra il ricorrente e l’Amministrazione militare non consentono- ancorchè complessivamente considerati – di individuare un disegno unitariamente persecutorio e discriminante nei confronti del ricorrente e, quindi, che non sussistono neppure i presupposti per accogliere le istanze istruttorie formulate dal ricorrente.

Ma, come si è detto, manca del tutto la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio dell’Amministrazione.

Ne consegue che il presente gravame deve essere respinto perché infondato.

In considerazione della complessità delle questioni trattate sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 30-06-2011, n. 5765

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 il Cons. Maria Luisa De Leoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato in fatto e in diritto;

Con ricorso ex art. 114 cod. proc. amm., i ricorrenti, hanno adito questo Tribunale per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 11637 del 2009, con cui è stata accolta, fra l’altro, la domanda risarcitoria, ponendo a carico dell’Azienda USL Roma F e della Regione Lazio l’obbligo "di corrispondere ai ricorrenti, in solido tra loro, le somme come appresso specificate, a titolo di risarcimento del danno, in applicazione di quanto previsto dall’art. 35, comma 2, del d. lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000(…). Esso dovrà essere corrisposto in misura pari alla misura della indennità dovuta dall’Amministrazione ai propri sindaci (giusta art. 10 L.R. 16.6.1994, n. 18), non più percepita dall’adozione degli atti amministrativi impugnati fino alla concreta riassegnazione".

Osserva il Collegio che, non essendo intervenuta la riassegnazione dell’incarico in argomento prima della sua naturale scadenza, il limite temporale da osservare nella determinazione dell’indennità dovuta è quello della prestabilito con l’atto di nomina dei ricorrenti.

La sentenza citata dispone, altresì, circa la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

Gli interessati dichiarano, al riguardo, ed esibiscono copia dei relativi atti, che:

– la sentenza di cui trattasi è stata regolarmente notificata, in forma esecutiva in data 4 dicembre 2009 nei confronti della Regione Lazio ed in data 9 dicembre 2009 nei confronti dell’Azienda USL RM/F;

– che la medesima sentenza non è stata appellata per cui è passata in giudicato, come per legge (cfr. certificato di non proposto appello, rilasciato dall’Ufficio Ricevimento Ricorsi del Consiglio di Stato).

Risulta, altresì:

– che le Amministrazione suddette non hanno adottato alcun spontaneo adempimento, ragion per cui gli interessati hanno notificato alle controparti, in data 2 marzo 2010, un atto di costituzione in mora;

– che anche a seguito di tale intimazione le predette Amministrazioni non hanno adempiuto all’ordine contenuto nella sentenza in questione, neppure nei 30 (trenta) giorni successivi alla notifica della intimazione stessa.

Tanto premesso, considerato che la pretesa dei ricorrenti -consacrata nell’indicato provvedimento giurisdizionale – non è stata soddisfatta dalle Amministrazioni intimate, non resta al Collegio che dichiarare l’obbligo di dare piena ed integrale esecuzione alla suindicata sentenza, nel senso che ai ricorrenti va riconosciuto il diritto a percepire il pagamento delle indennità dovute a decorrere dall’adozione degli atti impugnati fino alla naturale scadenza del mandato, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria, salva l’applicazione dell’art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 774 in materia di cumulo.

Le Amministrazioni interessate dovranno provvedere entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni, decorrenti dalla notificazione della presente sentenza, a quanto disposto dalla sentenza stessa.

Inoltre, per evidenti esigenze di economia processuale, il Collegio reputa opportuno nominare, sin d’ora, un Commissario "ad acta", che è individuato nella persona del dott. Luigi Consoli, Segretario generale del TAR Lazio, il quale è incaricato di sostituirsi, nei successivi 60 (sessanta) giorni, alle amministrazioni obbligate, qualora risultino ancora inottemperanti alla scadenza del suddetto ulteriore termine di 45 giorni ad esse assegnato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, dichiarando l’obbligo delle Amministrazioni intimate di dare esecuzione, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, alla sentenza di questo Tribunale, Sez. III quater n. 11637 del 2009.

Dispone che, in caso di inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, all’esecuzione della predetta decisione provveda il Commissario ad acta, nominato sin d’ora nella persona del dott. Luigi Consoli, Segretario generale di questo Tribunale, per l’adozione dei provvedimenti di esecuzione entro ulteriori 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine assegnato ed eventualmente spirato.

Condanna le amministrazioni soccombenti al pagamento delle spese e degli onorari di lite, che si liquidano in favore dei ricorrenti in complessivi Euro 2000,00) (duemila/00), di cui euro 1.000,00 (mille/00) a carico della Regione Lazio ed euro 1.000,00 (mille/00) a carico della ASL Rm/F.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-11-2011, n. 25413 Passaggio ad altra amministrazione

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Svolgimento del processo

L’odierno ricorrente, già dipendente di ente locale nell’ambito del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) dislocato presso istituto e scuole statali e transitato, a decorrere dal 1 gennaio 2000, nei ruoli del personale dello Stato, si rivolgeva al Tribunale, giudice del lavoro, per ottenere, nei confronti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’istituto scolastico di destinazione, il riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza. Il Tribunale accoglieva la domanda e la decisione veniva riformata dalla Corte d’appello dell’Aquila che, con la sentenza qui impugnata, faceva applicazione di una disposizione contenuta nella Legge Finanziaria del 2006 ( L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218), emanata nel corso del processo.

Di questa decisione il ricorrente domanda la cassazione con tre motivi, sostenendo, in particolare, l’applicabilità dell’art. 2112 c.c., la violazione della L. n. 124 del 1999, art. 8 e, in subordine, l’incostituzionalità della previsione della predetta norma sopravvenuta.

Il Ministero resiste con controricorso.

L’istituto scolastico non svolge attività difensiva.

Motivi della decisione

Il ricorso viene accolto in base alla seguente motivazione, redatta in forma semplificata come disposto dal Collegio in esito alla odierna udienza di discussione.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La richiamata norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che "recepì" l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in decreto ministeriale. La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del decreto ministeriale. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva. Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate.

L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007). L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle Leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009).

Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) nella sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un "trasferimento d’impresa" ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: – se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione); – se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un "peggioramento retributivo".

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo "scopo della direttiva", consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di "peggioramento retributivo sostanziale" (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere "globale" (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto "all’atto del trasferimento" (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente dell’art. 1, comma 218 della finanziaria 2006, all’art. 6, n. 2, TUE in combinato disposto con l’art. 6 della CEDU e artt. 46 e 47 e art. 52, n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate.

La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Il caso in esame deve quindi essere deciso in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto perchè la violazione del complesso normativo, costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, denunziata, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, la quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento e dovrà accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

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