Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con il presente gravame l’odierno ricorrente, maresciallo di I classe in servizio presso l’aeroporto di Villafranca di Verona, reparto Missili, pretende di essere risarcito per il danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa di supposte condotte di mobbing – l’interessato individua alcuni episodi (mutamenti di incarico, decrementi nella valutazione del servizio, mancato accoglimento delle domande di trasferimento, repressione del diritto di esprimersi, discredito con attacchi alla sua reputazione, diniego di periodi di licenza, esecuzione di un incarico per il quale era necessaria una particolare abilitazione, etc.) che, a suo dire, sarebbero sintomatici di una condotta mobbizzante – asseritamente poste in essere nei suoi confronti da colleghi e da superiori gerarchici nel periodo temporale dal maggio 2002 al maggio 2006.
L’Amministrazione resistente, nel costituirsi in giudizio, evidenzia l’infondatezza del ricorso, anzitutto per l’insussistenza dell’antigiuridicità dei comportamenti posti in essere e, comunque, dell’elemento soggettivo dell’intento vessatorio e del nesso di causalità tra i fatti asseritamente lesivi e l’evento dannoso affermato: nel merito dei singoli episodi, poi, osserva che i cambi d’incarico sono sempre stati ponderati e, peraltro, funzionali al suo corretto impiego proprio in considerazione delle sue particolari condizioni di salute; che dal 1984 (e cioè dalla data di arruolamento) e fino al 1999 è sempre stato giudicato "nella media" o "superiore alla media" e che solo dal 14.6.1999 al 12.8.2001 è stato valutato "eccellente"; che il diniego di trasferimento risultava giustificato dalla situazione organizzativa (carenza di personale); che al ricorrente non era mai stato impedito di esprimersi liberamente, né egli era stato screditato mediante attacchi alla sua reputazione o alle sue convinzioni; che non gli erano mai stati negati i periodi di licenza, ad eccezione di un solo giorno necessario per la conclusione di un incarico che stava svolgendo; che giammai gli era stato ordinato di effettuare la "verifica trimestrale delle funi e delle catene", ma soltanto i compiti previsti nella comunicazione 22.6.2004 n. 37 per il cui svolgimento non era necessaria alcuna abilitazione particolare; che le istanze del ricorrente di conferimento con i propri superiori sono sempre state accolte, così come le sue istanze di accesso. Donde l’insussistenza di qualsiasi elemento che possa far ritenere integrati nel caso di specie gli estremi delle condotte di mobbing.
La causa è passata in decisione all’udienza del 26 maggio 2011.
Motivi della decisione
In termini generali, per mobbing (da lavoro) si intende un complesso di atteggiamenti illeciti posti in essere, nell’ambiente di lavoro, nei confronti di un dipendente e che si risolvono in sistematici e reiterati comportamenti ostili, che finiscono per assumere forme di violenza morale o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire l’isolamento e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio psichico e del complesso della sua personalità.
Quanto agli specifici presupposti che devono ricorrere perché possa parlarsi di mobbing, giova innanzi tutto rammentare che tale condotta illecita non è ravvisabile quando sia assente la sistematicità degli episodi, ovvero i comportamenti su cui viene basata la pretesa risarcitoria siano riferibili alla normale condotta del datore di lavoro, funzionale all’assetto dell’apparato amministrativo (o imprenditoriale nel caso del lavoro privato), o, infine, vi sia una ragionevole ed alternativa spiegazione al comportamento datoriale (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 8 ottobre 2008, n. 2438; Cons. Stato, Sez. VI, 6 maggio 2008, n. 2015). Per configurare il mobbing non è, quindi, sufficiente un singolo comportamento, dovendosi piuttosto riscontrare una diffusa ostilità proveniente dall’ambiente di lavoro che si realizzi in una pluralità di condotte, frutto di una vera e propria strategia persecutoria, avente di mira l’emarginazione del dipendente dalla struttura organizzativa di cui fa parte (TAR Lazio, Roma, I, 7.4.2008 n. 2877; TAR Puglia, Lecce, III, 10.9.2007 n. 3143; TAR Lombardia, Milano, III, 8.3.2007 n. 403).
Inoltre è stato posto in rilievo che il tratto strutturante del mobbing – tale da attrarre nell’area della fattispecie comportamenti che altrimenti sarebbero confinati nell’ordinaria dinamica, ancorché conflittuale, dei rapporti di lavoro – è proprio la sussistenza di una condotta volutamente prevaricatoria da parte del datore di lavoro volta a emarginare o estromettere il lavoratore dalla struttura organizzativa. Pertanto, in ordine all’onere della prova da offrirsi da parte del soggetto destinatario di una condotta mobbizzante, quest’ultima deve essere adeguatamente rappresentata con una prospettazione dettagliata dei singoli comportamenti e/o atti che rivelino l’asserito intento persecutorio diretto a emarginare il dipendente, non rilevando mere posizioni divergenti e/o conflittuali, fisiologiche allo svolgimento di un rapporto lavorativo (TAR Lombardia, Milano, I, 11.8.2009 n 4581; TAR. Lazio, Roma, III, 14.12.2006 n. 14604). In altri termini, il mobbing – proprio perché non può prescindere da un supporto probatorio oggettivo – non può essere imputato in via esclusiva ma anche prevalente al vissuto interiore del soggetto, ovvero all’amplificazione da parte di quest’ultimo delle normali difficoltà che connotano la vita lavorativa di ciascuno (cfr. TAR Lazio, Roma, I, 7.4.2008 n. 2877).
La sussistenza di una condotta mobbizzante deve dunque essere esclusa qualora la valutazione complessiva dell’insieme di circostanze addotte (ed accertate nella loro materialità), pur se idonea a palesare "singulatim" elementi ed episodi di conflitto sul luogo di lavoro, non consenta di individuare, secondo un giudizio di verosimiglianza, il carattere unitariamente persecutorio e discriminante nei confronti del singolo del complesso delle condotte poste in essere sul luogo di lavoro (CdS, IV, 21.4.2010 n. 2272; VI, 1.10.2008 n. 4738; V, 27.5.2008 n. 2515).
D’altra parte, secondo la giurisprudenza (TAR Perugia, I, 24.9.2010 n. 469), nell’esaminare i casi di preteso mobbing il giudice deve evitare di assumere acriticamente l’angolo visuale prospettato dal lavoratore che asserisce di esserne vittima. Da un lato, infatti, è possibile che i comportamenti del datore di lavoro, pur se oggettivamente sgraditi, non siano tali da provocare significative sofferenze e disagi, se non in personalità dotate di una sensibilità esasperata o addirittura patologica. Dall’altro, è possibile che gli atti del datore di lavoro (pur sgraditi) siano di per sé ragionevoli e giustificati in quanto indotti da comportamenti reprensibili dello stesso interessato, ovvero da sue carenze sul piano lavorativo, o da difficoltà caratteriali, etc.. Non si deve cioè sottovalutare l’ipotesi che l’insorgere di un clima di cattivi rapporti umani derivi, almeno in parte, anche da responsabilità dell’interessato. Tale ipotesi può, anzi, essere empiricamente convalidata dalla considerazione che diversamente non si spiegherebbe perché solo un determinato individuo percepisca come ostile una situazione che invece i suoi colleghi trovano normale. Tale cautela di giudizio si impone particolarmente quando l’ambiente di lavoro presenta delle peculiarità, come nel caso delle Amministrazioni militari o gerarchicamente organizzate (come i Corpi di Polizia), caratterizzate per definizione da una severa disciplina e nelle quali non tutti i rapporti possono essere amichevoli, non tutte le aspirazioni possono essere esaudite, non tutti i compiti possono essere piacevoli e non tutte le carenze possono essere tollerate: infatti, in questa situazione un approccio condizionato dalla rappresentazione soggettiva (se non strumentale) fornita dall’interessato può essere quanto mai fuorviante.
In estrema sintesi, dunque, gli elementi strutturali della condotta mobizzante, sono dati dalla molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; dall’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; dal nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psicofisica del lavoratore.
Ai fini risarcitori è quindi necessaria: 1) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio (Cass. Civ., sez. lav., 17/02/2009 n. 3785); 2) la prova del danno all’integrità subito; 3) che sia dimostrato il nesso causale tra il comportamento del datore di lavoro e lo stato di prostrazione (cfr, ex plurimis, Cass. civ., III, 8.7.2010 n. 16148).
In tale contesto, peraltro, non è revocabile in dubbio che l’azione risarcitoria da mobbing rinvenga il proprio presupposto nell’espletamento dell’attività lavorativa da parte del ricorrente e nella ritenuta violazione, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo su di esso incombente ai sensi dell’art. 2087 c.c.: al che accede, in modo pacifico, il carattere contrattuale della proposta azione risarcitoria, con la conseguenza che, ricondotta la controversia in questione nell’alveo della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., la distribuzione dell’onere probatorio fra il prestatore (asseritamente) danneggiato ed il datore di lavoro deve essere operata in base al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui grava sul lavoratore l’onere di provare la condotta illecita e il nesso causale tra questa e il danno patito, mentre incombe sul datore di lavoro – in base al principio di inversione dell’onus probandi di cui al richiamato art. 1218 c.c. – il solo onere di provare l’assenza di una colpa a se riferibile (in tal senso, ex plurimis, Cass. civ., sez. lav., 8.5.2007 n. 10441). Ne consegue che laddove, quindi, il lavoratore ometta di fornire la prova anche solo in ordine alla sussistenza dell’elemento materiale della fattispecie oggettiva, difetterà in radice uno degli elementi costitutivi della fattispecie foriera di danno (e del conseguente obbligo risarcitorio), con l’evidente conseguenza che il risarcimento non sarà dovuto, irrilevante essendo, in tal caso, ogni ulteriore indagine in ordine alla sussistenza o meno del nesso eziologico fra la condotta e l’evento dannoso (cfr., in tal senso, CdS, VI, 13.4.2010 n. 2045).
Alla luce di tali coordinate giurisprudenziali il ricorso non merita accoglimento.
A prescindere, infatti, dalla circostanza che l’Amministrazione ha analiticamente confutato la prospettata idoneità offensiva della propria condotta con argomentazioni che appaiono adeguatamente documentate, il ricorrente non fornisce alcuna prova sul piano oggettivo della "condotta persecutoria" contestata – sotto il profilo oggettivo, invero, i denunciati comportamenti posti in essere dall’Amministrazione resistente nei confronti dell’odierno ricorrente non si manifestano con carattere unitariamente persecutorio e discriminante – e sul piano soggettivo dell’intento persecutorio dell’Amministrazione datrice di lavoro.
In relazione, peraltro, agli episodi descritti dall’interessato il collegio, oltre a ribadire che il giudice, nel valutare l’operato del datore di lavoro, deve tener conto delle peculiarità di un contesto lavorativo qual è quello militare (nel quale non tutti i rapporti possono essere amichevoli, non tutte le aspirazioni possono essere esaudite, non tutti i compiti possono essere piacevoli e non tutte le carenze possono essere tollerate), osserva che la documentazione prodotta dall’Amministrazione resistente offre elementi che smentiscono la prospettazione del ricorrente. S’intende far riferimento, in particolare, ai cambi di incarico avvenuti negli ultimi anni, che – come risulta dalle relazioni allegate dall’Amministrazione all’esito della disposta istruttoria – sono stati effettuati al precipuo scopo di conformarsi alla varie esenzioni mediche e, contestualmente, di favorire l’integrazione sociale del ricorrente che, insoddisfatto dell’ambiente di lavoro, tendeva ad isolarsi.
Quanto, poi, al rapporto disciplinare redatto nei confronti del ricorrente per non aver tempestivamente comunicato la sua indisponibilità (per malattia) alle operazioni di "apertura hangar" il giorno 26.3.2003, la pratica, sentito l’interessato ed il personale dell’infermeria, risulta essere stata chiusa con la formula "non doversi procedere" (e ciò nonostante l’art. 52 del "regolamento di disciplina" affermi che "il militare…che per malattia sia impedito a prestare servizio deve informare prontamente il superiore diretto…"), sicchè nessun rilievo può avere nel presente contesto.
In merito, ancora, all’asserito ordine di verificare la consistenza e la possibilità d’impiego delle funi e delle catene di sollevamento giacenti nei magazzini (verifica che non veniva effettuata da diverso tempo), va osservato che, come accertato dall’esperita istruttoria, veniva creato un gruppo di lavoro di cui faceva parte anche il ricorrente, al quale però erano state demandate esclusivamente mansioni di segreteria, e cioè di compilazione della relazione finale, relativamente alle quali non occorreva alcuna abilitazione (cfr. le relazioni 7.9.2006 del Ten. Col. Ciro Fiore, pag. 9 e 6.9.2006 del Cap. Paternuosto, pagg. 3 segg.).
Inoltre, con riferimento al mancato accoglimento delle istanze di trasferimento presentate dal ricorrente, i relativi provvedimenti di diniego risultano pienamente giustificati dalle carenze in organico del reparto di appartenenza
Tenuto conto di quanto precede, il Collegio ritiene che i suesposti e gli ulteriori episodi di (apparente) conflitto tra il ricorrente e l’Amministrazione militare non consentono- ancorchè complessivamente considerati – di individuare un disegno unitariamente persecutorio e discriminante nei confronti del ricorrente e, quindi, che non sussistono neppure i presupposti per accogliere le istanze istruttorie formulate dal ricorrente.
Ma, come si è detto, manca del tutto la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio dell’Amministrazione.
Ne consegue che il presente gravame deve essere respinto perché infondato.
In considerazione della complessità delle questioni trattate sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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