Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-10-2011) 25-10-2011, n. 38646

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. Il difensore di P.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Roma, in riforma della condanna pronunciata in primo grado nei confronti del predetto per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, concesse le attenuanti generiche, ha ridotto la pena a lui inflitta ad anni cinque e mesi sei di reclusione ed Euro venticinquemila di multa, confermando nel resto.

Il ricorrente deduce:

– Vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità del P. con particolare riferimento alle modalità della sua identificazione come detentore della sostanza stupefacente sequestrata, al travisamento dei fatti in ordine al luogo di rinvenimento della droga ed alla sua riconducibilità al prevenuto, alla necessità di esperire perizia grafica sulla agenda sequestrata.

– Vizio di motivazione in ordine alla pena inflitta, ritenuta eccessiva.

2.-. Il ricorso è palesemente infondato.

Il primo motivo di ricorso si sostanzia in doglianze non consentite in sede di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente attengono invero alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla decisione impugnata attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.

Anche la seconda censura formulata dal ricorrente è inammissibile, in quanto si appunta su un punto della decisione, quale la commisurazione della pena, che è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, come tale sottratta al sindacato di legittimità, ove – come appunto nel caso di specie – corredata di una motivazione riconducibile ai canoni di cui all’art. 133 c.p. e idonea a far emergere la ragione della concreta scelta operata.

3.-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa di inammissibilità e delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro mille, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-10-2011) 11-11-2011, n. 41056

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con la ordinanza in epigrafe la sezione del riesame del Tribunale di Roma, decidendo sulla impugnazione avverso la ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Frosinone in data 28.4.2011, ha disposto la immediata liberazione di C.P. per la ritenuta insussistenza delle ragioni cautelari in ordine ai reati di associazione per delinquere finalizzata a truffe assicurative e altro.

Avverso detta pronunzia ricorre il C. lamentando, con una unico complesso motivo difetto di motivazione (per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) e violazione della legge penale non emergendo ragione alcuna per ritenere sussistenti, come invece ha ritenuto il Tribunale, gravi indizi di colpevolezza a carico dell’imputato.

Il ricorso per Cassazione è giustificato sotto il profilo dell’interesse ad agire dell’art. 314 c.p.p., presupponendo l’istituto della riparazione per ingiusta detenzione che il provvedimento che ha disposto la misura cautelare sia stato emesso o mantenuto senza che sussistessero gravi indizi di colpevolezza.

2. – Il ricorso è fondato.

E’ anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale.

Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;

2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

(Cass. Sez. 6A sent. n. 2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840). Inoltre il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto. (Cass. Sez. 1A sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566). Non possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l’avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell’impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell’essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell’udienza tenutasi a norma dell’art. 309 c.p.p., comma 8, (v. Cass. Sez. 1 sent. n. 1786 del 5.12.2003 dep. 21.1.2004 rv 227110). Tanto precisato, sul caso di specie deve rilevarsi quanto segue.

Nella ordinanza impugnata si affronta espressamente il motivo di riesame avanzato dalla difesa del C. sotto il profilo della mancanza dei gravi indizi di colpevolezza; si ritiene sussistente un quadro indiziario sufficiente alla giustificazione della misura cautelare personale circa i reati ascritti (associazione per delinquere e truffa) esclusivamente su una testimonianza, resa da P.S., su un unico episodio rispetto ai quattro contestati all’imputato, tutti concernenti visite mediche effettuate dallo stesso su presunte vittime di sinistro.

Ebbene, dalla testimonianza in parola, è possibile evincere che il C., tenuto nella sua qualità di medico ad effettuare la visita per verificare l’adesione della integrità fisica occorsa alla testimone, non effettuò nessuna visita, limitandosi a chiedere alla P. se avesse subito o meno un incidente; nè richiese compenso alcuno per la prestazione non resa. Da questi unici elementi, peraltro equivoci, è palesemente illogico desumere la compartecipazione del medico alla truffa assicurativa, e in particolare, la consapevolezza dello stesso della falsità dei sinistri denunciati e della insussistenza dei danni subiti dalle presunte vittime; cosicchè l’impugnato provvedimento deve essere annullato.

3. – Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 05-01-2012, n. 53 Procedimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) – Il Presidio Sanitario Centro Ibleo Tomografia Computerizzata C.I.T.C. s.r.l. ha proposto appello contro la sentenza n. 1503 del 14 novembre 2009, con la quale il T.A.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania,, ha rigettato il ricorso e motivi aggiunti da essa proposti per l’annullamento della nota del Direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa del 4 ottobre 2002, nella parte concernente i tetti di spesa per l’anno 2002.

2) – Come rettamente eccepito dalla difesa della resistente Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, il ricorso è irricevibile.

Nel caso in cui la sentenza di primo grado non sia stata notificata, come nella fattispecie in esame, deve essere, infatti, rispettato il termine di un anno di cui all’art. 327 del codice di procedura civile (applicabile anche al processo amministrativo in virtù dell’art. 82, comma 3°, del codice del processo amministrativo che, in conformità alla modifica introdotta nel 2009, ha ridotto il termine a sei mesi per le sentenze successive alla sua entrata in vigore).

Pertanto, dal 14 settembre 2009 è iniziato a decorrere il termine lungo, che andava a scadere il 30 ottobre 2010, mentre l’appello è stato notificato il 29 dicembre 2010.

3) – Per quanto sopra esposto, l’appello deve essere dichiarato irricevibile.

Le spese del giudizio, che si liquidano in dispositivo, devono essere poste a carico dell’appellante e in favore dell’Azienda sanitaria appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile l’appello in epigrafe;

Condanna l’appellante al pagamento a favore dell’Azienda sanitaria appellata delle spese, competenze e onorari del giudizio, che liquida complessivamente in Euro 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, il 20 ottobre 2011, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Guido Salemi, estensore, Pietro Ciano, Alessandro Corbino, componenti.

Depositata in Segreteria il 5 gennaio 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 303

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– con il ricorso introduttivo del giudizio e con memoria recante motivi aggiunti notificata il 4.11.2010 il ricorrente ha impugnato: a) del verbale della Commissione per gli accertamenti attitudinali del 16.4.2010 con il quale la stessa esprimeva il proprio giudizio circa una presunta inidoneità attitudinale della ricorrente ai fini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell’Esercito – Anno 2010 – 1^ immissione; b) di ogni atto comunque richiamato nel verbale impugnato sub a); c) per quanto occorra, del decreto n. 131 del Direttore Generale per il personale militare di concerto con il Comandante generale delle Capitanerie di porto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 20.10.2009, con il quale veniva indetto il concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 4182 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell’Esercito, nella Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e nell’Aeronautica militare, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1); d) di ogni altro atto presupposto, connesso, e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.

– avverso i provvedimenti impugnati sono stati proposte censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto diversi profili, deducendo i seguenti vizi: – difetto di istruttoria e di motivazione; – contraddittorietà dell’operato dell’Amministrazione e contrasto con gli accertamenti eseguiti dall’interessata presso la ASL di Caserta il 13.5.2010, le valutazioni ottenute quale VFP1 e i due elogi conseguiti, l’ottenimento dell’abilitazione alla guida di particolari veicoli, la valutazione di "eccellente" conseguita in sede di collocamento in congedo; – l’erroneità del giudizio espresso dalla Commissione, in quanto la ricorrente è in possesso del requisito attitudinale richiesto, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa applicabile alla fattispecie e dal bando di concorso;

– le censure contestate appaiono infondate per le ragioni di seguito indicate;

– il bando di concorso relativo alla procedura selettiva de qua prevedeva lo svolgimento di accertamenti preordinati alla verifica dell’idoneità attitudinale dei candidati, articolando la relativa valutazione nelle seguenti fasi: area del pensiero; area della modulazione affettiva e relazionale; area della produttività e delle competenze gestionali; area motivazionale. Tale accertamento si sostanzia nello svolgimento di prove (in particolare, test, questionari, colloquio individuale) tendenti ad accertare oggettivamente il possesso delle dei requisiti necessari per un positivo inserimento nell’Amministrazione militare. La ratio delle norme sopra riportate, che riservano espressamente gli accertamenti in ordine alla attitudine ad una struttura militare specializzata nel settore del reclutamento (Commissione per gli accertamenti attitudinali), è quella di consentire che le selezioni siano univocamente indirizzate alla scelta dei soggetti non solo meritevoli, da un punto di vista culturale, professionale e sanitario, ma, soprattutto, particolarmente versati, siccome riconosciuti idonei alla stregua dello speciale profilo da rivestire, nello svolgimento dei delicati ed impegnativi compiti ad esso connessi. Non tutti gli aspiranti al ruolo specifico, seppure definibili soggetti psichicamente normali, e come tali idonei ad un soddisfacente inserimento nel mondo del lavoro, possiedono la necessaria propensione alla specifica attività, emergendo, dall’esame dei punti sopra elencati un profilo dell’aspirante quale risultante di compositi aspetti attitudinali da riscontrare in un unico soggetto, che dunque deve dimostrare di possederli tutti indistintamente;

– in linea con la consolidata giurisprudenza sul punto, le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale, ovvero (come nel caso in esame) attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto. Infatti, le selezioni per l’arruolamento nelle Forze Armate devono necessariamente prevedere l’accertamento del possesso dell’attitudine all’espletamento degli specifici compiti connessi all’inserimento nelle stesse degli aspiranti, anche sotto il profilo psicoattitudinale: precisandosi che le relative indagini, pure tipica espressione di discrezionalità tecnica, attengono al merito dell’azione amministrativa (rimanendo riservato solo agli organi tecnici, come individuati dalle norme applicabili alle stesse procedure selettive, il potere di valutare la sussistenza o meno dell’idoneità indicata dalla legge quale presupposto per l’arruolamento, alla stregua delle cognizioni, pure tecniche, di settore). L’indagine del giudice amministrativo in ordine alla legittimità dei giudizi espressi in relazione all’idoneità psicoattitudinale dei candidati all’arruolamento nelle Forze Armate va limitata alla verifica della sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, della logicità di questa e della congruenza delle conclusioni che ne sono scaturite. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 1998 n. 1392; T.A.R. Lazio, sez. Ibis, 28 agosto 2001 n. 7055 e 18 agosto 2003 n. 7145);

– dalla documentazione versata in atti dall’Amministrazione resistente in esecuzione della citata ordinanza collegiale istruttoria, emergono le ragioni che hanno determinato la negativa valutazione del ricorrente sotto il profilo dell’assenza dei requisiti attitudinali richiesti dalla pertinente normativa concorsuale; in particolare, a seguito dello svolgimento delle diverse tipologie di indagini precedentemente menzionate, è emersa l’insufficienza dei requisiti attitudinali del ricorrente, risultando alcuni indici non adeguati allo specifico profilo professionale. Al riguardo, vanno considerati gli esiti dei test attitudinali, dell’intervista individuale e dell’ulteriore colloquio collegiale, da cui è emersa una valutazione di "scarso" nelle caratteristiche attitudinali Efficacia personale e Impegno verso l’obiettivo afferenti all’area Aspetti motivazionali, oltre che alla caratteristica Coerenza delle aspettative afferente all’area Aspettative professionali (cfr. valutazione dello psicologo colloquiatore; esiti test BFQ, questionario informativo e colloquio: come si desume dai documenti allegati alle note dell’Amministrazione del 20.7.2010 e del 13.12.2010 e dai relativi allegati);

– ribaditi i limiti intrinseci alla latitudine estensiva del sindacato giurisdizionale di legittimità rimesso all’adito organo di giustizia amministrativa, osserva la Sezione che dal giudizio impugnato, sia pure sinteticamente espresso, è possibile evincere le ragioni che hanno determinato la negativa determinazione in ordine alla valutazione dell’idoneità del ricorrente, sotto il profilo attitudinale, ai fini della partecipazione alla selezione de qua; né lo svolgimento del descritto iter procedimentale – corrispondente alle relative prescrizioni di disciplina – dimostra la presenza di tipologie inficianti. Escluso che, in ragione della lata connotazione discrezionale che caratterizza il giudizio in esame, nonché della peculiarità che assiste lo svolgimento delle sottese indagini, possa essere utilmente preso in considerazione il dedotto profilo inficiante di eccesso di potere per contraddittorietà rispetto a giudizi asseritamente analoghi, rileva conclusivamente il Collegio, in ragione delle esposte considerazioni, la legittimità dell’esclusione dalla procedura concorsuale in impugnativa, siccome supportata da valutazioni tecniche esaurienti nell’evidenziare l’assenza del previsto profilo attitudinale.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo respinge;

– condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00);

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.