T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 24-01-2011, n. 164

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Questore di Milano ha rigettato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in quanto egli risulta condannato per reati contro il patrimonio con sentenza del Tribunale di Casale Monferrato in data 12.12.2007.

Contro il suddetto atto solleva il motivo della violazione dell’art. 5 c. 5 del D. Lgs. 286/1998 in quanto non sarebbero stati valutate le sopravvenienze.

L’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso.

In data 17 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione, previo avviso alle parti.

2. Il ricorso è infondato.

La norma citata subordina la valutazione della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale alla condizione, non provata dal ricorrente, di aver esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

In merito poi alla sussistenza di "nuovi elementi" che ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D. Lgs. 286/1998 giustificherebbero una valutazione specifica da parte dell’amministrazione, occorre evidenziare che gli elementi addotti dal ricorrente non sono sufficienti. Infatti la condanna risulta riferibile a fatti realizzati in tempi recenti, laddove la giurisprudenza ritiene rilevante, ai fini di escludere il solo carattere ostativo di un reato, il decorso di un notevole lasso di tempo tra il compimento del fatto ed il provvedimento attinente al permesso di soggiorno (Cons. Stato, sez. VI, 10 febbraio 2010 n. 683).

In definitiva il ricorso va respinto.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Primo Referendario

Alberto Di Mario, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. I 28-11-2008 (18-11-2008), n. 44414 Omessa allegazione del certificato di tossicodipendenza – Inammissibilità della domanda

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con ordinanza in data 8.04.2008 il Tribunale di Sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile la istanza proposta da L. M. volta alla concessione del beneficio di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94 (affidamento in prova con finalità terapeutiche). A sostegno della decisione il giudice territoriale deduceva la insufficienza della documentazione inizialmente prodotta a sostegno della domanda e, del pari, la non sufficienza di quella esibita successivamente alla celebrazione dell’udienza, ma prima della decisione, dappoichè richiesta detta documentazione a pena di inammissibilità della domanda ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, comma 1.
Ricorre per cassazione il L. chiedendo l’annullamento dell’ordinanza di cui innanzi giacchè viziata, a suo dire, da difetto di motivazione e violazione di legge.
Denuncia in particolare il ricorrente che il suo stato di tossicodipendenza è risalente al 1991, epoca in cui i SERT operavano in contesti normativi e terapeutici piuttosto incerti e comunque non sempre, questi ultimi, adeguatamente documentati, che la documentazione prodotta era da ritenersi comunque congrua ai sensi di legge e che, infine, nulla impediva al Tribunale di acquisire chiarimenti e delucidazioni, per nulla impediti dalla legge.
Il P.G. in sede depositava articolata requisitoria scritta chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
La doglianza è manifestamente fondata.
Del tutto corretta è l’interpretazione data dal giudice a quo alla disciplina portata dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, comma 1, così come modificato dalla D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 undecies, comma 1, lett. a), convertito con modificazioni nella L. 21 febbraio 2006, n. 49, nella parte in cui statuisce, a pena di inammissibilità, che alla domanda relativa alla concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l’attività terapeutica devono essere allegati certificazioni attestanti lo stato di tossicodipendenza, la procedura accertativa di essa e la idoneità del programma terapeutico concordato.
Siffatta documentazione non è stata prodotta ovvero è stata prodotta in termini correttamente giudicati insufficienti, da ciò conseguendo l’impugnata declaratoria di inammissibilità. Nè tale conclusione appare in contrasto, come pure opinato dal P.G. in sede, con i poteri riconosciuti al tribunale decidente dalla citata norma, comma 3, dappoichè appare logico e conseguente considerare che, se l’ordinamento ha riconosciuto all’A.G. il potere di acquisire d’ufficio ciò che è stato in precedenza richiesto a pena di inammissibilità, ciò significa semplicemente che, superato il vaglio della ammissibilità della domanda, come detto collegata alla produzione documentale richiesta dalla legge, il Tribunale ha poteri istruttori volti agli opportuni chiarimenti, approfondimenti ovvero accertamenti eventualmente in contrasto con le stesse risultanze documentali.
Giova altresì osservare che il procedimento introdotto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94 in esame ha carattere fortemente semplificato e siffatta semplificazione, coerente con fini e funzioni procedimentali voluti dal legislatore, rende non formali i poteri istruttori affidati dalla norma al giudice, che ha non certo l’obbligo di esercitarli, ma semplicemente la potestà processuale di avvalersene qualora non sia nella condizione di esperire la cognizione di legge nei termini imposti dalla norma.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed alla declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in Euro 500,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione, sez. II, 17 gennaio 2011, n. 989 Perseguibile d’ufficio l’appropriazione indebita aggravata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Con sentenza del 17.12.2009 il Tribunale di Ancona in composizione monocratica dichiarava non doversi procedere per remissione di querela nei confronti di S.J. imputato di appropriazione indebita di oggetti consegnatigli in conto vendita.

Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona, contestando che l’impugnata sentenza è incorsa in violazione di legge per aver dichiarato estinto per intervenuta rimessione di querela un reato perseguibile di ufficio. Sostiene il ricorrente che in fatto era contestata l’aggravante 61 n. 11 c.p. (abuso di prestazioni d’opera) che, ai sensi del secondo comma dell’art. 646 c.p.p., determina la perseguibilità d’ufficio del reato.

Il ricorso è fondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall’art. 61 n. 11 c.p., l’espressione "abuso di relazioni di prestazione d’opera" abbraccia, nel suo significato, oltre all’ipotesi di un contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l’obbligo di un "facere" e che instaurino, comunque, tra le partì un rapporto di fiducia dal quale possa essere agevolata la commissione del fatto.

È evidente come nei caso in esame sia contestato in fatto l’aggravante in argomento, considerato che i beni indicati nel capo di imputazione erano stati dati all’imputato in conto vendita.

Il reato era pertanto perseguibile d’ufficio. Sussiste la violazione di legge denunciata. Deve pertanto essere annullata la sentenza impugnata con rinvio avanti la Corte d’Appello di Ancona per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio avanti la Corte d’Appello di Ancona per il giudizio.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-02-2011, n. 3318 Imposte

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

QUANTO SEGUE:

La presente controversia ha per oggetto la questione relativa alla circostanza se gli avvisi di mora notificati alla ricorrente potessero essere emessi indipendentemente dalla preliminare notifica degli avvisi di mora.

La Commissione Tributaria Regionale della Romagna sezione distaccata di Parma ha ritenuto che gli avvisi di accertamento sarebbero stati preceduti dagli avvisi di mora notificati presso la casa comunale per irreperibilità della destinataria. In secondo luogo ha ritenuto che non vi fosse stata estinzione della pretesa tributaria in quanto la contribuente avrebbe chiesto l’estensione di un condono proposto da altro soggetto giuridico (la società il Porfido) di cui la stessa era socia.

Per quanto riguarda la precedente omessa notifica della cartella di pagamento ad avviso della Commissione la cartella di pagamento conteneva gli elementi essenziali per costituirne equipollente in quanto la stessa avrebbe contenuto gli elementi essenziali.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso innanzi a questa Corte denunciando la palese violazione di legge in quanto la Commissione si era discostata dalla giurisprudenza in base alla quale la cartella di pagamento deve essere sempre preceduta dalla notifica della cartella esattoriale.

Con il secondo motivo viene dedotta la palese violazione di legge in quanto l’avviso di mora conteneva gli elementi essenziali per costituirne equipollente.

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

La suddetta sentenza, infatti, si pone in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte che ha stabilito, in relazione alla normativa all’epoca vigente che "l’amministrazione non è libera di agire a suo piacimento, ma deve rispettare le cadenze imposte dalla legge in base alla quale la cartelle esattoriale costituisce un adempimento indefettibile la cui mancanza costituisce comporta la nullità dell’avviso di mora indipendentemente dalla completezza o meno delle indicazioni in essa contenute" (cassazione sentenza n. 2798 del 28 febbraio 2006).

Nel caso di specie è del tutto pacifico ed incontroverso che nessuna cartella esattoriale era stata in precedenza notificata alla contribuente, in palese violazione del sopra menzionato principio, ed in particolare dell’univoco disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, all’epoca vigente.

Pertanto il ricorso deve essere accolto la sentenza cassata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, deve essere accolto il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio, in quanto l’errore della Commissione Tributaria si basa su di una errata applicazione di norme di diritto, tuttavia vigenti in epoca anteriore alla instaurazione del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo del contribuente; spese compensate.

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