Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-11-2010) 08-02-2011, n. 4539

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L.A. proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Lecco del 16.5.2008 di conferma della sentenza di primo grado che lo aveva condannato alla pena di Euro 200,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 582 c.p., perchè con violenze consistita nello sferrare un pugno al volto di R.L., cagionava allo stesso lesioni consistite in ecchimosi e ferita lacero contusa alla palpebra superiore sinistra giudicate guaribili in gg 5.

Deduceva a fondamento dell’impugnazione 1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento della sussistenza della legittima difesa; 2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato, in quanto il giudice era giunto alla conclusione secondo la quale L. avrebbe dovuto sgombrare il perchè R. era più anziano di lui, affermando che proprio la differenza di età dimostrava di per sè l’insussistenza in capo a L.A. della necessità di difendersi. 3) mancata applicazione del disposto di cui all’art. 62 bis c.p..

Il ricorso è inammissibile perchè proposto per motivi non consentiti.

La Corte osserva che con l’impugnazione viene denunziata solo apparentemente la violazione di legge e la carenza motivazionale, mentre in realtà si propone una rilettura diversa dei risultati probatori e non consentite in sede di ricorso per cassazione. Infatti al giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito,quando questi risultano logici e congruamente motivati. Il giudice di appello ha operato una adeguata e logica valutazione delle risultanze probatorie ponendo in evidenza l’assenza degli elementi costitutivi della legittima difesa evidenziando che mancava la prova della "necessità di difendersi". Infatti non era stata accertata una prima aggressione del R. nei confronti del L. e,anche se vi fosse stata o fosse stata percepita una possibilità di aggressione da parte del R.,il giudice di merito ha evidenziato che la possibilità di un aggressione da parte di un uomo molto anziano, quale era il R., ultrasettantacinquenne, non poteva costituire evento tale da non consentire al L., molto più giovane,una possibilità di difesa diversa da quella da lui effettuata, che è stata di sferrare un pugno al volto del R.. Inoltre il giudice di merito ha ritenuto non proporzionale la reazione violenta del L. ad un’aggressione che secondo la prospettazione dell’imputato era consistita in una semplice spinta. La motivazione del giudice di appello è congruamente giustificata con riferimento a una plausibile valutazione dei fatti. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955).

Anche la mancata concessione delle attenuanti generiche è adeguatamente motivata in relazione alla personalità dell’imputato quale si evince dalle modalità e dal particolare disvalore dell’azione rivolta nei confronti di un uomo molto anziano.

All’inammissibilità del ricorso consegue il pagamento delle spese processuali e di un’ammenda di Euro 300,00 alla Cassa Ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-04-2011, n. 8152 Notificazione degli atti

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Svolgimento del processo

A seguito di ricorso da parte della T.V.A. 64 s.r.l. avverso avviso di mora n (OMISSIS) concernente IVA per l’anno 1987, la C.T.P. di Caserta annullava l’atto impugnato per la mancata preliminare notifica della cartella esattoriale, e conseguente prescrizione del diritto di credito dell’Amministrazione, nonchè per la nullità della notifica dello stesso avviso. La decisione, gravata dall’Ufficio, veniva successivamente confermata dalla C.T.R. della Campania con sentenza n. 48/25/05 depositata il 19.4.2005, con la quale quel giudice rilevava la condivisibilità della decisione ribadendo tra l’altro la nullità della notifica dell’atto impugnato in quanto, pur trattandosi di un caso di temporanea irreperibilità del destinatario, non avvenuta con le formalità previste dall’art. 140 c.p.c..

Per la cassazione della sentenza di appello proponevano ricorso il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, articolando quattro motivi.

Nessuna difesa svolgeva la società intimata nel giudizio di legittimità.
Motivi della decisione

1 – Con il primo motivo di ricorso deducono i ricorrenti, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e pertanto per omessa pronuncia sulla richiesta sin dall’inizio del processo formulata dall’Amministrazione Finanziaria, di integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario per la riscossione, essendo in discussione pretesi vizi del procedimento solo ad esso imputabili.

La censura è infondata. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, assolutamente condivisa dal Collegio: "Il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo a vizio di omessa pronuncia, il quale attiene al mancato esame delle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo scio una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall’art. 112 cod. proc. civ., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte" (v. Cass. 24.6.2005 n. 13649; 21.11.2001, n. 14670).

Nel caso di specie è appena il caso di rilevare, a definitiva smentita della censura in esame, come la scelta del giudice si appalesi peraltro sicuramente corretta, e comunque non censurabile, alla stregua di quanto appresso si dirà in relazione al secondo motivo di ricorso.

2 – Con il secondo motivo i ricorrenti deducono il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, intendendo con ciò contestare l’implicita decisione negativa del giudice di merito sulla istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario e la carenza di legittimazione passiva dell’Ufficio.

Anche tale motivo è infondato.

Questa Suprema Corte al riguardo ha più volte avuto modo di affermare il principio secondo il quale: "Nella disciplina della riscossione delle imposte vigente in epoca anteriore alla riforma introdotta dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, la cartella di pagamento svolge la funzione di portare a conoscenza dell’interessato la pretesa tributaria iscritta nei ruoli, entro un termine stabilito a pena di decadenza della pretesa tributaria, ed ha un contenuto necessariamente più ampio dell’avviso di mora, la cui notifica è prevista soltanto per il caso in cui il contribuente, reso edotto dell’imposta dovuta, non ne abbia eseguito spontaneamente il pagamento nei termini indicati dalla legge. La mancata notificazione della cartella di pagamento comporta pertanto un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell’avviso di mora, e che consente dunque al contribuente di impugnare quest’ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario (v.

Cass. SS.UU, 25.7.2007, n. 16412; cfr. Cass. 9.2.2010, n. 2803).

Secondo la richiamata giurisprudenza, assolutamente condivisibile e dalla quale pertanto non vi è motivo alcuno per discostarsi nel caso di specie, anche per l’assenza di argomentazioni nuove in ricorso che valgano a censurare le motivazioni poste dalle Sezioni Unite a fondamento della decisione innanzi richiamata, allorquando si impugni l’avviso di mora per vizi del procedimento di riscossione, sussiste la legittimazione passiva dell’Ente impositore e non vi è litisconsorzio necessario tra il medesimo e il concessionario per la riscossione. Onde la conseguenza già innanzi anticipata circa l’infondatezza del motivo in esame.

3 – Con il terzo motivo i ricorrenti deducono il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento al disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 16 e 30 e art. 2946 c.c. con ciò lamentando per un verso che il giudice di merito abbia fatto discendere dalla omessa notifica della cartella l’annullamento dell’avviso di mora, e non la sola impossibilità per l’Ufficio di riscuotere l’indennità di mora così come previsto dal citato art. 30, e per altro verso che non abbia poi ritenuto applicabile la prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c..

Il motivo, così come formulato, è infondato per la prima parte, e inammissibile per quanto relativo alla seconda censura.

Ed invero, quanto al primo aspetto della censura, indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla correttezza della tesi in diritto sostenuta dai ricorrenti in contrasto con la più recente giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata, non può non rilevarsi come esso non risulti conforme alla realtà delle cose dal momento che nella vicenda in questione, secondo quanto risulta dallo stesso ricorso, il giudice di merito ha affermato, quale conseguenza dell’omessa precedente notifica di altri atti prodromici, la estinzione dell’obbligazione tributaria per prescrizione. Così facendo il giudice tributario, dunque, non ha affatto ritenuto, sul piano dei principi, che la omessa preventiva notifica della cartella esattoriale si risolve inevitabilmente e automaticamente in motivo di nullità dell’avviso di mora notificato al contribuente, secondo quanto criticamente attribuitogli in ricorso, ma ha piuttosto accertato che l’inerzia dell’Amministrazione Finanziaria, nella fase antecedente alla notifica dell’avviso di mora (tra l’altro invalidamente notificato), aveva comportato il maturarsi del termine di prescrizione, quale causa estintiva del diritto di credito dell’Amministrazione.

Quanto poi al secondo aspetto della censura in esame, relativo all’esattezza della decisione in merito alla ritenuta prescrizione, il ricorso risulta carente sotto il profilo dell’autosufficienza perchè privo di quelle indicazioni minime essenziali per meglio comprendere quale sarebbe stato il diverso e più breve termine applicato dal giudice di merito, e adeguatamente apprezzare la validità delle critiche esposte. Ed infatti l’unico elemento di fatto al riguardo fornito dai ricorrenti è racchiuso nell’affermazione che nel caso di specie si sarebbe trattato di recupero di un versamento IVA dovuto per l’anno d’imposta 1989 e non effettuato dalla contribuente, onde "dopo l’avvenuta iscrizione a ruolo e nei termini di cui all’art. 2946 c.c." la richiesta di pagamento del dovuto avanzata dall’Agenzia delle Entrate con l’avviso di mora.

Orbene, per un verso l’anno d’imposta così specificato risulta smentito dalla sentenza, che chiarisce (senza specifica censura al riguardo) trattarsi invece dell’anno 1987, mentre per altro verso nessuna indicazione i ricorrenti hanno offerto circa il momento di iscrizione a ruolo dell’obbligazione, così come circa la data di notifica dell’avviso di mora, facendo in tal modo del tutto venir meno la possibilità di una preliminare verifica, ad essi favorevole e assolutamente essenziale ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso, della correttezza del loro assunto.

4 – Con il quarto motivo deducono infine i ricorrenti, ex art. 360 c.p.c., n. 5, il vizio di motivazione della sentenza, e però con argomentazioni che nella prima parte nulla hanno a che vedere con i contenuti della sentenza impugnata, mentre per la seconda parte, relativa alla questione della validità della notifica dell’avviso di mora, risultano irrilevanti per carenza di interesse stante la definitività della pronuncia di estinzione del credito per prescrizione in conseguenza della mancata notifica di atti precedenti.

Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso deve dunque essere rigettato, nulla dovendosi disporre per le spese in assenza di costituzione in giudizio della parte intimata.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-05-2011, n. 10343 Licenziamento

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Svolgimento del processo

1. M.A., premesso di essere dipendente della società Autotrasporti Multipli Arcese s.p.a., impugnava dinanzi al Tribunale di Trento il licenziamento per giustificato motivo intimatogli in data 8 giugno 2006. Deduceva che il recesso, motivato dalla datrice di lavoro con il mancato conseguimento della patente di guida italiana e con la scadenza del permesso di soggiorno, era ingiustificato in ogni profilo, che egli, non essendo residente in Italia, non era obbligato a conseguire la patente di guida italiana e, inoltre, aveva ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno.

Costituitasi la società, il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava illegittimo il licenziamento e condannava la convenuta al pagamento della somma di Euro 12.819,55 a titolo di risarcimento commisurato alla retribuzione globale di fatto dalla data del recesso a quella di esercizio, da parte del lavoratore, dell’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione.

2. Tale decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Trento, che, con sentenza dell’8 giugno 2007, respingeva l’appello della società nonchè quello proposto dal lavoratore in via incidentale.

In particolare, per quanto interessa in questa sede di legittimità, la Corte di merito rilevava che: a) il M., essendo munito di patente di guida estera e non essendo residente in Italia, non era obbligato, ai sensi dell’art. 185 C.d.S., ad ottenere il rilascio della patente italiana; e, d’altra parte, era pacifico che le circolari ministeriali, puntualmente applicate dalla polizia stradale, richiedevano la patente di guida italiana solo in caso di effettiva iscrizione nei registri anagrafici; b) il permesso di soggiorno era stato rinnovato e, al riguardo, erano del tutto irrilevanti, perchè estranee alla contestazione, le deduzioni della società relative alla assenta illegittimità di tale rinnovo; c) il risarcimento era stato correttamente limitato sino alla data in cui il lavoratore aveva esercitato, nel corso del giudizio, l’opzione per l’indennità sostitutiva, poichè dopo tale data non sussisteva alcun obbligo di reintegrazione in capo alla datrice di lavoro; d) il credito era stato esattamente determinato dal Tribunale, considerato che, peraltro, non erano stati specificamente contestati 1 conteggi allegati al ricorso introduttivo e; che, in particolare, nella retribuzione globale doveva essere ricompresa l’indennità di trasferta in ragione della continuità e abitualità delle relative prestazioni.

2. Contro questa sentenza la società propone ricorso deducendo sei motivi di impugnazione. Il lavoratore resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con un unico motivo.
Motivi della decisione

1. In via preliminare, i ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

2. Il ricorso della società si articola nelle seguenti censure.

2.1. Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 135 C.d.S., si sostiene che il M., vivendo stabilmente in Italia, era obbligato a richiedere l’iscrizione nel registro dei residenti e, comunque, era tenuto a richiedere la conversione della patente di guida estera, ovvero il rilascio della nuova patente italiana.

2.2. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c., si lamenta che la Corte di merito non abbia pronunciato sulla specifica deduzione, ritualmente sollevata dalla società, relativa al predetto obbligo del lavoratore di richiedere la residenza italiana (stante l’accertamento della sua residenza effettiva in Italia) e sulla conseguente impossibilità della prestazione lavorativa in assenza del relativo adempimento.

2.3. Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18. Si sostiene che, avendo il lavoratore domandato con l’atto introduttivo la reintegrazione nel posto di lavoro in conseguenza della declaratoria di illegittimità del licenziamento, la successiva richiesta di conseguire l’indennità sostitutiva era inammissibile, che il diritto di optare per tale indennità nasce solo a seguito della pronuncia giudiziale di ripristino del rapporto.

2A. Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 416 c.p.c., comma 3. Si lamenta che i giudici di merito abbiano erroneamente ritenuto incontestati i conteggi prodotti dal lavoratore, pur in presenza della espressa e globale contestazione della pretesa creditoria, e abbiano determinato il quantum senza verificare la rispondenza di tali conteggi alle effettive risultanze processuali.

2.5. Con il quinto motivo, denunciando violazione dell’art. 18 cit., in relazione all’art. 19 del c.c.n.l., si lamenta che nella retribuzione globale di fatto, ai lini del risarcimento del danno, siano state incluse l’indennità di trasferta e quella di disagio, pur trattandosi di emolumenti che, in base alla contrattazione collettiva, hanno natura risarcitoria, e non retributiva.

2.6. Con il sesto motivo si denuncia vizio di motivazione e violazione dell’art. 425 c.p.c., rilevandosi che la retribuzione di fatto sia stata determinata solo in base ai conteggi del lavoratore e senza alcuna verifica delle previsioni contrattuali e delle risultanze processuali, omettendo altresì di disporre consulenza tecnico-contabile.

3. L’unico motivo del ricorso incidentale denuncia violazione dell’art. 18 cit., lamentando che il risarcimento del danno sia stato liquidato solo fino al momento della comunicazione dell’opzione per l’indennità sostitutiva, anzichè sino alla data dell’effettivo pagamento di tale indennità. 1. Il ricorso principale non merita accoglimento.

1.1. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente perchè connessi, non sono fondati. Infatti, alla stregua del principio, enunciato dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n. 101 del 2011, secondo cui fra i mezzi di interpretazione della legge possono ricomprendersi le prassi amministrative, ossia il comportamento degli organi competenti all’applicazione di essa, non può ritenersi legittimo il licenziamento di un conducente straniero di autotreni, come il M., motivato con il possesso della patente di guida del Paese d’origine e la mancata conversione in patente italiana, quando il giudice di merito – come nella specie – abbia accertato, in modo incensurabile in cassazione, che per prassi amministrativa tale conversione viene richiesta solo quando il conducente straniero sia iscritto da almeno un anno come residente nei registri anagrafici italiani, ancorchè egli possa di fatto dimorare abitualmente in Italia. E, con questo presupposto, resta irrilevante che il lavoratore, nel caso di specie, abbia trascurato di richiedere tale iscrizione, secondo la previsione dell’art. 136 C.d.S., poichè la violazione del relativo obbligo – come accertato nella decisione impugnata – non incide sulla possibilità di rendere la prestazione di lavoro, stante la richiamata prassi amministrativa.

1.2. Infondato è anche il terzo motivo. La richiesta del lavoratore illegittimamente licenziato di ottenere, in luogo della reintegrazione, l’indennità prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, come modificato dalla L. n. 108 del 1990, costituisce esercizio di un diritto derivante dall’illegittimità del licenziamento e riconosciuto al lavoratore dalla stessa norma di legge; ne consegue che la domanda formulata dal lavoratore in corso di causa e volta ad ottenere l’indennità in sostituzione della reintegrazione richiesta con l’atto introduttivo non viola il principio dell’immutabilità della domanda, avendo sempre ad ometto il risarcimento conseguente all’illegittimo recesso (cfr. Cass. n. 15898 del 2005).

3.3. Le censure relative alla determinazione del danno, contenute nei restanti motivi c.d. esaminabili congiuntamente in quanto connesse, non sono fondate poichè: a) l’ammontare del credito risulta fissato in base a puntuali verifiche compiute dai giudici di merito, tanto che, come risulta dalla sentenza impugnata, dal conteggio sono state escluse diverse indennità e altri emolumenti, come le indennità sostitutive di ferie, festività e riduzioni di orario; b) la determinazione della retribuzione globale di fatto è stata operata dai medesimi giudici con puntuale riferimento alle concrete modalità della prestazione e alle previsioni della contrattazione collettiva, anche in relazione all’indennità di trasferta e a quella di disagio, e, al riguardo, le censure della ricorrente sono del tutto prive di specificità, peraltro non riportando le clausole contrattuali che si assumono disattese, mentre neanche risulta prodotto il c.c.n.l. nella sua interezza (essendosi prodotto solo un estratto, come indicato in calce al ricorso), così come prescritto dall’art. 369 c.p.c. (cfr.

Cass., sez. un., n. 20075 del 2010).

52. Il ricorso incidentale è fondato.

La questione che il ricorrente pone a questa Corte è se il danno sopportato dal prestatore di lavoro a causa del ritardo del datore nel pagamento dell’indennità sostitutiva debba essere pari alle retribuzioni mensili non percepite nel periodo intercorso fra l’esercizio della facoltà d’opzione ed il pagamento dell’indennità, oppure debba essere limitato sino alla data di comunicazione dell’opzione per l’indennità sostituiva come ritenuto dalla Corte d’appello. La giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che, nel caso di scelta, da parte del lavoratore illegittimamente licenziato, dell’indennità sostitutiva della reintegrazione ai sensi dell’art. 18, comma 5, fino all’effettivo pagamento dell’indennità il datore è obbligato a pagare le retribuzioni globali di fatto (cfr. Cass. n. 3380, n. 11609 del 2003;

n. 6312, n. 2 1199 del 2009). Si è affermato, in particolare, che il sistema dell’art. 18 cit., si fonda sul principio di effettiva realizzazione dell’interesse del lavoratore a non subire, o a subire al minimo, i pregiudizi conseguenti al licenziamento illegittimo;

principio che è espressione dell’art. 24 Cost. e che significa, per quanto qui interessa, che il rimedio risarcitorio, ossia del risarcimento del danno sopportato dal lavoratore per ritardato percepimento dell’indennità sostitutiva, deve ridurre il più possibile il pregiudizio subito dal lavoratore e, in corrispondenza, distogliere il datore di lavoro dall’inadempimento o dal ritardo nell’adempiere l’obbligo indennitario. Nè sembra necessario stabilire se trattisi di obbligazione con facoltà alternativa (schema che la dottrina dubita poter ricorrere quando la scelta spetti al creditore e che la Corte costituzionale evocò con l’ord. n. 291 del 1996 in specifica questione qui estranea), potendosi piuttosto ravvisare una dichiarazione di volontà negoziale del lavoratore, i cui effetti limitatamente all’ammontare dell’indennità sono sottoposti al termine dell’effettivo ricevimento di essa (cfr.

Cass. 24199/09, cit.). La sentenza della Colle d’appello non si sottrae perciò alle censure del ricorrente, avendo invece limitato il risarcimento alle retribuzioni maturate sino all’esercizio dell’opzione.

6. In conclusione, è respinto il ricorso principale ed è accolto quello incidentale. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione a quest’ultimo ricorso, con rinvio alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione, per la definizione della controversia in base al principio di diritto sopra enunciato. Lo stesso giudice di rinvio pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello principale e accoglie l’incidentale; cassa la sentenza impugnata, in relazione al ricorso accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-03-2011) 24-03-2011, n. 11977 Ricusazione

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Svolgimento del processo

Il Sig. G. ha proposto istanza di ricusazione ex art. 37 c.p.p. nei confronti della Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze in quanto la stessa avrebbe adottato anteriormente all’udienza camerale provvedimenti a lui sfavorevoli (rigetto di istanze istruttorie), da considerarsi abnormi, e in tal modo manifestato anticipatamente il proprio convincimento.

Con ordinanza in data 12 Marzo 2010 la Corte di Appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l’istanza e condannato il richiedente al versamento della somma di 1.000,00 Euro alla Cassa delle Ammende.

Avverso tale provvedimento il Sig. G. propone ricorso tramite il Difensore lamentando:

a) violazione ed errata applicazione dell’art. 37 c.p.p., comma 1, per avere l’ordinanza omesso di considerare l’assoluta irritualità delle decisioni sulle istanze istruttorie assunte dal Presidente anteriormente all’udienza e senza il rispetto del contraddittorio e della collegialità, così rivelando la impropria formazione di un convincimento in fase anteriore alla sede propria della decisione;

b) violazione dell’art. 44 c.p.p. per avere la Corte di Appello omesso di valutare l’abnormità dei provvedimenti del Presidente del Tribunale lamentata con l’istanza di ricusazione ed avere erroneamente considerato inammissibile l’istanza medesima, così che deve ritenersi illegittima la condanna dell’istante al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Motivi della decisione

IL ricorso è, a parere della Corte, manifestamente infondato.

E’ sufficiente rilevare che il provvedimento che il magistrato assume nel corso del procedimento può essere censurato e oggetto di specifico ricorso, ma non può essere considerato fonte di indebita manifestazione di convincimento se non nei casi di impropria espressione circa valutazioni concernenti la deliberazione conclusiva del giudizio. Sul punto si rinvia alle convincenti motivazioni adottate dalle Sezioni Unite Penali con la sentenza n. 41263 del 2005, Falzone e altro, rv 232067, nonchè alle specifiche decisioni assunte successivamente, tra le tante, dalla Sesta Sezione Penale (si vedano le sentenze n. 31882 del 2008, Bontenpo Scavo, rv 240567 e n. 35791 del 2008, Matacena, rv 240567) e dalla prima Sezione Penale (sentenza n. 26734 del 2009, rv 244537). L’applicazione di tale principio al caso in esame impone di escludere che la decisione procedurale assunta dal Presidente del collegio possa essere ricondotta entro la sfera di applicabilità dell’art. 37 c.p.p..

Tale conclusione impone di ritenere manifestamente infondato il motivo di ricorso principale.

Inammissibile, infine, anche la seconda censura mossa al provvedimento impugnato.

La palese infondatezza dell’istanza di ricusazione è stata ritenuta dalla Corte di Appello meritevole della sanzione imposta al Difensore; sul punto non si ravvisa alcuna illogicità nè la disposizione risulta incoerente con le ragioni addotte dalla Corte territoriale a sostegno della pronuncia di inammissibilità.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.