Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-11-2011) 28-11-2011, n. 44007

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 23 novembre 2010 il Tribunale di Pesaro ha condannato G.D. alla pena di mesi nove di reclusione per il reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter.

Al prevenuto era stato contestato di essersi trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, dove era stato sorpreso in Pesaro, il 27 settembre 2010, in violazione dell’ordine di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni dal 3 marzo 2010, data in cui gli era stato notificato il coevo ordine di allontanamento del Questore e il decreto prefettizio di espulsione emesso nella stessa data.

2. Avverso la predetta sentenza, ha interposto ricorso immediato a questa Corte di cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona limitatamente al trattamento sanzionatorio, essendo la pena irrogata, senza il riconoscimento delle attenuanti generiche, inferiore al minimo edittale di un anno di reclusione.

Motivi della decisione

3. L’esame del ricorso è precluso dall’abolizione del reato contestato, nel frattempo intervenuta.

E, invero, la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-quater, che punisce la condotta di ingiustificata inosservanza del reiterato ordine di allontanamento del questore nei confronti di cittadino straniero, già destinatario di provvedimento di espulsione, ancorchè posta in essere prima della scadenza dei termini, entro il 24 dicembre 2010, per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, deve considerarsi non più applicabile nell’ordinamento interno, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia U.E. 28/04/2011 (nell’ambito del processo E.D., C- 61/11PPU), che ha affermato l’incompatibilità della norma incriminatrice interna con la predetta normativa comunitaria, determinando effetti sostanzialmente assimilabili alla abolitio criminis, con la conseguente necessità di dichiarare, nei giudizi di cognizione, che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e fare ricorso in sede di esecuzione – per via di interpretazione estensiva – alla previsione dell’ari. 673 cod. proc. pen. (c.f.r.

Sez. 1, 28/04/2011, n. 22105 e 29/04/2011, n. 20130).

4. Il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni in L. 2 agosto 2011, n. 129 – recante disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione alla direttiva suindicata sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi irregolari – ha novato la fattispecie (sostanzialmente confermando l’Intervenuta abolitio criminis). La nuova formulazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-quater, introdotta con l’intervento normativo suindicato, non realizza infatti una continuità normativa con la precedente disposizione, non soltanto per lo iato temporale intercorrente con l’effetto della direttiva, ma anche per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta necessaria ad integrare l’illecito delineato. Sul punto basta ricordare che, oggi, alla intimazione di allontanamento si può pervenire solo all’esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria ed allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato (Centro di identificazione ed espulsione, abbreviato in CIE). Il D.L. citato ha istituito dunque una nuova incriminazione, applicabile solo ai fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore della novella.

L’intervenuta abolitio criminis impone di risolvere il problema che si pone nella presente fattispecie, connotata dalla particolarità del ricorso proposto dal Pubblico ministero limitatamente al trattamento sanzionatorio, nel senso che la causa di non punibilità, ex art. 129 cod. proc. pen., è destinata a prevalere, poichè alla impossibilità di rilevare cause di non punibilità in presenza di impugnazione che non ha attinto i presupposti della condanna, resistono le ipotesi di successione di leggi, riconducibili all’art. 2 cod. pen.. La nozione di condanna, ricavabile da tale norma in combinato con l’art. 673 cod. proc. pen., non può essere difatti che ricondotta al giudicato formale e ciò comporta che, fin tanto che esso non si è formato, spetta al giudice della cognizione prendere atto, in particolare, della intervenuta abolitio criminis e annullare la condanna per fatto divenuto privo di rilievo penale (conformi:

Sez. 6, n. 41683 del 19/10/2010, dep. 25/11/2010, Ndaw, Rv. 248720;

Sez 6, n. 9028 del 05/11/2010, dep. 08/03/2011, Gargiulo, Rv. 249680;

vedi, anche, Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Rv. 239400).

Segue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-11-2012) 29-01-2013, n. 4334

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 09/06/2006 la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del 20/03/2003 del Tribunale di Latina, che aveva condannato B.F. alla pena di nove mesi di reclusione per il reato di falsità ideologica in atto pubblico, in relazione a verbali di constatazione attestanti l’avvenuta esecuzione di lavori mai effettuati in una piscina del C.O.N.I. di Latina.

2. Il 15/07/2010 è stato depositato ricorso per cassazione nell’interesse del B., affidato a tre motivi.

2.1. Il primo motivo di ricorso chiarisce che l’impugnazione era stata proposta dopo che il B. aveva avuto conoscenza della sentenza di secondo grado, ossia dopo che, in data 27/05/2010, gli era stata notificata dal difensore della parte civile copia integrale della sentenza. Al contrario non gli era mai stato notificato l’estratto contumaciale della sentenza, avendo egli ricevuto un foglio contenente la sola facciata n. 5.

Il B. ha precisato di avere proposto incidente di esecuzione dinanzi al Tribunale di Latina, al fine di sollecitare un sindacato sulla valida formazione del titolo esecutivo, con la conseguenza che solo il giudice dell’esecuzione avrebbe potuto decidere la questione.

2.2. Nella memoria depositata per l’udienza pubblica del 17/06/2011, il ricorrente ha insistito sulla necessità che l’imputato contumace abbia la possibilità di conoscere, attraverso l’estratto della sentenza, le sue motivazioni.

2.3. Nella memoria depositata per l’udienza pubblica del 24/02/2012 il ricorrente ha dato atto di avere proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Latina, che aveva rigettato l’incidente di esecuzione.

2.4. All’udienza di discussione, il difensore dell’imputato ha insistito per la sospensione del presente procedimento, in attesa della decisione del ricorso del quale s’è detto al punto che precede.

3. Nella memoria depositata dalla parte civile si conclude per l’inammissibilità e infondatezza del motivo relativo alla nullità della notifica dell’estratto contumaciale e, in conseguenza, per l’inammissibilità del ricorso per tardività.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per tardività.

2. L’art. 670 cod. proc. pen. disciplina l’ipotesi che il destinatario di una sentenza di condanna proponga, per un verso, impugnazione avverso quest’ultima decisione e, per altro verso, incidente di esecuzione, al fine di ottenere l’accertamento che il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo.

3. Come chiarito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 36084 del 24/06/2005, Fragomeli Rv. 231808, in motivazione), mentre l’art. 670 cod. proc. pen., comma 3, prevede anche l’ipotesi che la richiesta di restituzione nel termine sia stata precedentemente proposta davanti al giudice dell’impugnazione, nel qual caso ogni giudice decide autonomamente sulla questione di sua competenza (soluzione del tutto logica in quanto in considerazione dei diversi presupposti dell’incidente di esecuzione e della restituzione in termini, non è ipotizzabile la pronunzia di decisioni tra loro in contrasto), il comma 2 non disciplina le ipotesi in cui l’impugnazione o l’opposizione sia stata in precedenza autonomamente proposta davanti al giudice di cognizione competente, ovvero venga proposta davanti a quest’ultimo dopo la presentazione dell’incidente di esecuzione, ma, prima della decisione.

Poichè anche in questi casi sussiste un’identica situazione di potenziale conflitto, dal momento che la stessa questione (esistenza o inesistenza di un regolare titolo esecutivo) deve essere esaminata da entrambi i giudici, sia pure per finalità diverse, la questione deve essere risolta applicando lo stesso principio di cui all’art. 670 cod. proc. pen., comma 2, e, quindi, attribuendo la competenza anche per l’incidente di esecuzione al giudice dell’impugnazione. In definitiva, l’imputato può scegliere, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., comma 1, di adire in via esclusiva il giudice dell’esecuzione, il quale deciderà la questione sulla regolarità della notifica dell’estratto in modo vincolante per il giudice dell’impugnazione. Ma se l’imputato, oltre all’incidente di esecuzione, propone impugnazione, la decisione del giudice dell’esecuzione non pregiudica quella del giudice dell’impugnazione.

E ciò vale, a maggior ragione, se la decisione del primo non è definitiva.

Nel caso di specie, è lo stesso ricorrente che, nel chiedere durante l’udienza di discussione la sospensione del presente procedimento, ha dimostrato l’attuale pendenza del giudizio di legittimità introdotto a seguito della pronuncia con la quale il giudice dell’esecuzione aveva rigettato la questione da lui sollevata. Ne discende che il Collegio deve valutare autonomamente l’ammissibilità del ricorso sotto il profilo della tempestività.

4. Ciò posto, il ricorso è tardivo.

4.1. Come risulta dagli atti di causa, che la Corte è legittimata ad esaminare, venendo in questione una questione di carattere processuale relativa all’ammissibilità del ricorso, e, come in particolare emerge dal f. 54 del fascicolo della Corte d’appello, all’imputato risulta essere stata notificata in data 18/09/2006, non solo la pagina 5 della sentenza, contenente il dispositivo e la data del deposito della sentenza, ma anche le pagine 1 e 2, con l’intestazione, il nome delle parti e le conclusioni rassegnate.

4.2. Ora, come anche di recente ribadito da questa Corte (v., ad es., Sez. 2, n. 3635 del 10/01/2006, Rauchi, Rv. 233340), l’estratto della sentenza contumaciale che, unitamente all’avviso di deposito, va in ogni caso notificato all’imputato e comunicato al procuratore generale presso la corte di appello, non consiste nella copia integrale della sentenza e non deve quindi contenere tutti gli elementi formali di cui all’art. 546 cod. proc. pen., ma soltanto quelli essenziali al fine di dare notizia all’imputato che una sentenza è stata pronunciata nei suoi confronti, in sua contumacia, sì da porlo nelle condizioni di esercitare il diritto di impugnazione nel termine prescritto.

Anche la sentenza delle Sezioni Unite menzionata dal ricorrente (Sez. U., n. 35402 del 09/07/2003, Mainente, Rv. 225362), nell’affermare che la notifica dell’estratto della sentenza non trova un equipollente nella notifica dell’ordine di esecuzione della pena detentiva, chiarisce che tale soluzione riposa sul fatto che quest’ultimo "non pone in grado l’interessato di conoscere se e quando la sentenza è stata depositata" e, quindi, si può aggiungere, di prendere contezza delle motivazione e, in conseguenza, di proporre una valida impugnazione. Nel caso di specie, in conclusione, il ricorso è stato tardivamente proposto in data 15/07/2010, laddove la notifica dell’estratto della sentenza era avvenuta il 18/09/2006.

5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in Euro 1.000,00. Del pari, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all’attività svolta, vengono liquidate in Euro 2.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 31-01-2013) 19-04-2013, n. 18232

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.I. impugna l’ordinanza del giudice del riesame, censurando la ritenuta sussistenza dei gravi indizi del delitto di resistenza e il diniego di revoca della misura cautelare in carcere per insussistenza delle esigenze cautelari.

Sennonchè, dalla posizione giuridica risulta che in data 16 ottobre 2012 il ricorrente è stato rimesso in libertà e non vi è stata alcuna richiesta esplicita di pronuncia sulla gravità indiziaria ai fini dell’art. 314 c.p.p..

Ciò comporta la sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione.

L’inammissibilità per sopravvenuta mancanza d’interesse impedisce la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè della sanzione alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. III 24-11-2008 (05-11-2008), n. 43806 Operatività – Limiti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con ordinanza 21.12.2007 il Tribunale di Roma rigettava l’istanza di riesame proposta da S.A. e da C.L., indagati dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, avverso il decreto con cui il PM aveva disposto il sequestro probatorio di un’area sulla quale era stato eseguito un intervento di ristrutturazione edilizia con l’esecuzione di un nuovo manufatto, previa demolizione di quello preesistente, in violazione della normativa paesaggistica.
Rilevava il Tribunale che l’annullamento di un precedente sequestro probatorio, disposto con ordinanza 29.11.2007, del medesimo bene per omessa specificazione delle finalità probatorie perseguite dall’accusa con l’imposizione del vincolo, non precludeva la reiterazione del sequestro disposto con provvedimento congruamente motivato sulla sussistenza del fumus; del periculum e delle esigenze probatorie.
Proponevano ricorso per Cassazione gli indagati, i quali denunciavano inosservanza o erronea applicazione dell’art. 324 c.p.p. in relazione all’art. 649 c.p.p. perchè, nella specie, operava l’effetto preclusivo del ne bis in idem che impediva l’emissione di un nuovo provvedimento fondato sugli stessi motivi di quello precedente, essendo legittima l’emissione di un nuovo sequestro probatorio, dopo l’annullamento di quello precedente in sede di riesame, solo nel caso in cui l’annullamento stesso sia basato su profili formali e non processuali e non su ragioni di carattere sostanziale.
Nella specie, i giudici di merito non avevano neppure considerato che nel provvedimento di annullamento era stata ritenuta l’ultimazione dell’opera.
Chiedevano l’annullamento dell’ordinanza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
In tema di applicazione di misure cautelari reali il principio del ne bis in idem è ostativo alla reiterazione della misura medesima solo quando il giudice sia chiamato a valutare nel merito quegli stessi elementi che già siano stati ritenuti insussistenti o insufficienti e non anche quando tali elementi non siano stati valutati.
Pertanto, un sopravvenuto mutamento del fatto consente di reiterare una misura cautelare prima annullata per ragioni di merito (cfr.
Cassazione Sezione 3, n. 37706/2006, Ciuti, RV. 235249).
Nel caso in esame, in cui è stata annullata in sede di riesame la convalida del sequestro probatorio del PM per omessa specificazione delle esigenze probatorie perseguite con l’imposizione del vincolo, il Tribunale ha ritenuto che legittimamente il procuratore della Repubblica abbia disposto il sequestro sullo stesso oggetto sussistendo l’astratta configurabilità dell’illecito penale nell’ambito dei dati fattuali offerti dal PM, e l’immediata riconducibilità delle cose sequestrate all’illecito e, inoltre, la proposizione di un fatto nuovo costituito dalla chiara specificazione delle esigenze probatorie, in precedenza non enunciate, con riferimento alla necessità di accertare le modalità con cui era stata eseguita la ricostruzione per verificare la difformità tra l’immobile demolito e quello costruito ex novo.
Tale decisione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la reiterazione è possibile quando l’annullamento della convalida del sequestro è stato determinato da profili formali e quando sopravvengono fatti nuovi (cfr. Cassazione Sezione 6, n. 80/1994, Rocchetti, RV. 199127).
Il rigetto del ricorso comporta l’onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.