Cassazione, Sez. III, 20 luglio 2010, n. 16905 Il notaio non effettua le visure e vende l’immobile gravato da pignoramento: sì alla responsabilità e al risarcimento, ma non in forma specifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

L. B. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli il notaio L.M. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del negligente comportamento professionale dello stesso. Esponeva all’uopo che un immobile del quale si era resa acquirente con atto rogato in data 28 giugno 1993 dal predetto notaio, era risultato gravato, già in epoca anteriore alla stipula, da pignoramento, e tanto benché la venditrice ne avesse garantito la libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.

Resisteva il convenuto che contestava la domanda chiedendo, in limine litis, la chiamata in giudizio di Lloyd Adriatico s.p.a.

Con sentenza n. 9590 del 2001 il Tribunale di Napoli accoglieva le domande, condannando il M. al pagamento in favore dell’attrice della somma di lire 96.500.000, oltre accessori e la compagnia assicuratrice a tenere il notaio indenne dagli effetti della pronuncia.

Proposto gravame principale dalla B. e incidentale dal M. , la Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 18 febbraio 2005, rigettava il primo e, in parziale accoglimento del secondo, riduceva la condanna inflitta dal giudice di prime cure al pagamento delle sole spese di trasferimento dell’atto e a quelle consequenziali.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, L. B. formulando due motivi.

Resistono con controricorso il notaio M. e Lloyd Adriatico s.p.a.

Motivi della decisione

1.1 Col primo motivo l’impugnante denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 832, 1362 e 2913 cod. civ., contraddittorietà e insufficienza della motivazione, ex art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per avere il giudice di merito erroneamente limitato la condanna del notaio rogante alle sole spese di trasferimento, sul presupposto della insussistenza di un nesso eziologico tra l’accertata, mancata verifica dello stato giuridico dell’immobile, da parte del professionista, e il pagamento del corrispettivo della compravendita, integralmente versato già al momento della stipula del preliminare. In particolare la Corte d’appello, dopo aver mostrato di condividere la qualificazione in termini di preliminare della scrittura privata sottoscritta nel 1986, aveva contraddittoriamente affermato che l’atto rogato dal notaio M. era una mera riproposizione in forma pubblica di un contratto definitivo già concluso, laddove tali conclusioni non erano affatto imposte né dal pagamento integrale del prezzo, né dalla intervenuta traditio della res.

1.2 Col secondo mezzo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 832 cod. civ., mancanza, contraddittorietà e insufficienza della motivazione, ex art. 360, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulle richieste da essa avanzate di condanna del notaio all’adempimento in forma specifica, attraverso la cancellazione di tutte le trascrizioni pregiudizievoli e l’eliminazione dei danni provocati dalle omesse visure, ovvero di condanna del notaio al pagamento di una somma per liberare l’immobile dai vincoli che avevano impedito l’acquisto di un bene libero e pienamente disponibile.

Evidenzia che, ove il notaio avesse effettuato le doverose visure, piuttosto che sottoscrivere l’atto definitivo, il promissario acquirente avrebbe intrapreso un’azione di rescissione del contratto preliminare ovvero sarebbe intervenuto nella procedura esecutiva. Del tutto immotivata era poi la negazione del risarcimento in forma specifica in ragione della mancata perdita materiale del bene e irragionevole l’assunto che, con la stipula del definitivo, la posizione della B. si fosse addirittura rafforzata.

2. I due motivi, che si prestano a essere esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondati.

Le censure hanno ad oggetto l’affermazione della Corte territoriale secondo cui, benché fosse indubbia la responsabilità contrattuale del notaio per non avere il professionista effettuato le necessarie visure catastali e ipotecarie, prima di rogare l’atto di trasferimento dell’immobile, non era condivisibile la quantificazione del danno subito dal compratore in misura pari all’intero prezzo pagato per l’acquisto del bene. E invero la circostanza che il corrispettivo pattuito per l’acquisto fosse stato corrisposto ben sette anni prima, in occasione della firma della scrittura privata, e non a seguito della stipula dell’atto definitivo a rogito del M. , elideva ogni nesso di causalità tra la condotta omissiva del notaio e il danno patito dal cliente, essendo semmai la posizione del compratore uscita rafforzata dalla sottoscrizione dell’atto pubblico, nel quale gli alienanti avevano garantito l’inesistenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. In tale contesto la condanna del professionista andava limitata alle spese del rogito in senso stretto, e cioè alle spese di trasferimento e a quelle conseguenti.

Sulla base di tali considerazioni, nonché del rilievo che allo stato non vi era stata alcuna perdita materiale del bene, ha infine il decidente negato accesso al risarcimento in forma specifica, pur astrattamente ipotizzabile.

3. Ritiene il collegio che l’iter argomentativo esposto nella sentenza impugnata, corretto sul piano logico e giuridico, resista alle critiche formulate in ricorso.

Costituisce approdo esegetico pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, per il notaio richiesto della preparazione e della stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e della disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei pubblici registri, attraverso la loro visura, rappresenta, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall’incarico conferitogli dal cliente, di talché l’inosservanza dello stesso dà luogo a responsabilità ex contractu del notaio medesimo per inadempimento della prestazione d’opera intellettuale demandatagli (confr. Cass. civ. 28 novembre 2007, n. 24733; Cass. civ. 11 gennaio 2006, n. 264).

È tuttavia altrettanto indubitabile che l’azione di responsabilità contrattuale nei confronti del professionista che abbia violato i propri obblighi, può essere accolta, secondo le regole generali che governano la materia risarcitoria, se e nei limiti in cui un danno si sia effettivamente verificato. Ai fini dell’accertamento di tale danno è dunque necessario valutare se i clienti avrebbero, con ragionevole certezza, potuto conseguire una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il notaio avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione (confr. Cass. civ. 19 gennaio 2000, n. 566).

4. Ora, nella fattispecie, risulta invincibile il rilievo che, al momento della stipula del definitivo, o, il che è lo stesso, della formalizzazione in atto pubblico del trasferimento dell’immobile, già attuato a mezzo di scrittura privata, il danno costituito dal versamento del corrispettivo per l’acquisto di un immobile gravato da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli si era irreversibilmente prodotto, e per una serie causale affatto indipendente dall’attività del notaio. E invero, a prezzo già versato, nulla più potevano risparmiare gli ignari acquirenti, ove il notaio avesse diligentemente adempiuto l’incarico affidatogli, se non che gli ulteriori esborsi connessi alla sottoscrizione del rogito. E alla rifusione degli stessi, coerentemente, il giudice di merito ha condannato il professionista.

In tale contesto è poi del tutto neutro l’insufficiente approccio della Curia territoriale con l’individuazione della natura giuridica della scrittura privata sottoscritta tra le parti molti anni prima dell’intervento del M. : la questione se si sia trattato di un vero e proprio preliminare o di un definitivo con riserva di successiva documentazione formale, ai fini della trascrizione, è invero affatto irrilevante, ai fini della identificazione e quantificazione dei danni di cui deve rispondere il convenuto, essendo peraltro del tutto ipotetica l’utilità e di una azione di rescissione (rectius, di risoluzione) del preliminare e di un intervento nella procedura esecutiva.

È infine del tutto ovvio che le ragioni del rigetto della domanda di rifusione del corrispettivo della compravendita coprono anche il rigetto, per vero implicito, della domanda di esecuzione in forma specifica.

Il ricorso deve in definitiva essere rigettato.

La difficoltà delle questioni consiglia di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 18-01-2011, n. 277 Carriera, inquadramento e promozioni Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1.Gli istanti, sulla premessa di essere stati assunti alle dipendenze del Comune di Napoli in esecuzione della deliberazione del 2 aprile 1977, n. 317 con la quale era stato stabilito il mantenimento in servizio alle dipendenze del Comune medesimo di tutto il personale degli ex cantieri di lavoro del piano straordinario; che era stata loro riconosciuta la qualifica di Geometra Capo con l’inquadramento nel quinto livello retributivo; che con delibera n.97 del 28.7.1989 ripropositiva e confermativa della delibera n.243 del 28.7.1989, divenuta esecutiva, era stata loro riconosciuta la qualifica di Geometra Capo, sesto livello retributivo con decorrenza 6.10.1976, sostenevano che, alla luce della circolare n. 2438/1991 ed ai sensi e per gli effetti degli artt. 82 e 154 del regolamento organico del personale e dell’articolo 36 della Costituzione, avevano diritto alla liquidazione delle differenze retributive tra il V ed il VI livello dalla medesima decorrenza, oltre alla rivalutazione ed agli interessi da calcolarsi sul capitale via via rivalutato.

Per l’effetto, avevano convenuto in giudizio la amministrazione comunale dinanzi al Tar Campania, sede di Napoli, per l’annullamento del silenzio rifiuto con cui essa non aveva inteso riconoscere le differenze economiche, la rivalutazione e gli interessi richiesti con atto stragiudiziale notificato in data 29.12.1991.

Successivamente, poiché nelle more l’Amministrazione aveva provveduto a riconoscere ed a liquidare le differenze retributive, gli istanti riducevano la domanda iniziale alla sola rivalutazione monetaria ed agli interessi come per legge precisando il dies a quo ed il dies ad quem per la loro decorrenza.

Si costituiva la Amministrazione intimata chiedendo una pronunzia di cessazione della materia del contendere.

2. Il Tar Campania con la impugnata sentenza rigettava il ricorso assumendo che agli atti di causa mancava un formale atto di inquadramento nella qualifica di Geometra Capo con l’effetto che il Tribunale non veniva messo in grado di valutare se le relative retribuzioni erano state corrisposte in ritardo.

3. Nell’atto di appello i ricorrenti assumono la erroneità della sentenza del primo giudice ricostruendo i seguenti antefatti della delibera 97/89.

Con la delibera 47 del 1978 l’amministrazione comunale decideva di inquadrare gli ex Istruttori provenienti dai Cantieri di Lavoro del Piano straordinario nella qualifica di geometra o perito (quinto livello retributivo)

Successivamente, con delibera n.1 del 9.6.1989, l’amministrazione comunale disponeva di modificare in parte qua la delibera 47 del 1978 nel senso che l’inquadramento degli ex Istruttori provenienti dai Cantieri di Lavoro del Piano straordinario dovesse essere effettuato in relazione al titolo di studio posseduto nelle qualifiche di Geometra Capo e Perito Capo (sesto livello retributivo).

Tale delibera veniva restituita senza rilievi dalla Sezione Provinciale del Comitato Regionale di Controllo di Napoli (verbale 124 del 3.7.1989 prot. 108813).

In esecuzione della predetta delibera 1/89, che conteneva la riserva di procedere con successivo atto deliberativo all’inquadramento nominativo nei relativi livelli di Geometra Capo e Perito Capo dei dipendenti interessati, l’amministrazione adottava la delibera n. 243 del 28.7.1989 in cui era disposto l’inquadramento in soprannumero del personale dipendente, nominativamente riportato nell’elenco allegato.

Il Co.re.co. di Napoli, con verbale n.147 del 24.8.1989, annullava la citata delibera rilevando, per quel che interessa, che "l’inquadramento del personale di cui trattasi doveva avvenire nei corrispondenti posti di organico se vacanti e non già istituendo un ruolo soprannumerario in quanto vietato e non previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia".

L’amministrazione comunale ritenendo che il provvedimento annullato era un atto dovuto in quanto di mera esecuzione della precedente delibera n.1 del 1989, che con il provvedimento annullato: "non si era inteso creare alcun nuovo ruolo di dipendenti soprannumerari bensì reinquadrare, ora per allora, gli ex Istruttori dei Cantieri Lavoro nelle qualifiche di Geometra Capo e Perito Capo nella sesta qualifica funzionale fermo restando la posizione di soprannumerari da essi occupata nel precedente ruolo e con riserva di assorbimento nei ruoli organici a conclusione della parallela indagine per l’applicazione della qualifica funzionale", adottava la delibera n.97 del 1989 con la quale riproponeva e confermava la delibera n.243 del 1989 e per l’effetto disponeva di inquadrare il dipendente personale ex Istruttore nelle qualifiche di Geometra Capo, VI livello, o di Perito Capo, in relazione al titolo di studio, a decorrere dal 6.10.1976 come fissato nella delibera n.37 del 18.7.1980.

Da quanto sopra consegue, secondo gli appellanti che il diritto al diverso inquadramento nasceva dalla delibera n.1 del 1989, divenuta esecutiva, in quanto restituita dal Co.re.co. senza rilievi e non dalla delibera n.243 del 1989, né dalla delibera n.97 del 1989 ripropositiva della precedente, come erroneamente ritenuto dal primo giudice, in quanto delibere di mera esecuzione della richiamata delibera 1 del 1989.

In ogni caso, sempre secondo gli appellanti, il giudice avrebbe dovuto tenere conto della circostanza che l’amministrazione aveva provveduto al pagamento delle differenze retributive e quindi aveva verificato per acta concludentia la sussistenza dei requisiti richiesti dal Coreco nella richiamata condizione.

Si costituiva la amministrazione comunale chiedendo una pronunzia di inammissibilità del ricorso e nel merito la sua infondatezza.

All’udienza del 19.11.2010 la causa veniva trattenuta per la decisione.

4. Puo" prescindersi dalle eccezioni pregiudiziali avanzate dal resistente Comune in quanto l’appello non merita accoglimento.

Esattamente ha rilevato il primo giudice che, a prescindere dalle formule utilizzate, la odierna controversia non ha natura impugnatoria, ma di accertamento di un credito derivante da un rapporto di pubblico impiego e di condanna al pagamento di somme che si assumono dovute, e che da tale premessa derivava che l’onere probatorio ricadeva integralmente sui ricorrenti, non essendo tenuto il giudice adito a reperire gli atti necessari alla risoluzione della controversia.

Né poteva trovare fondamento l’affermazione dei ricorrenti che "non può essere messo in dubbio che ai ricorrenti è stato riconosciuto, con delibera divenuta esecutiva, la qualifica di geometra capo di sesto livello a far data dal 6 ottobre 1976".

Al riguardo deve osservarsi che la deliberazione della Giunta Municipale del 28 settembre 1989, n. 97, richiamata dai ricorrenti per provare l’avvenuto inquadramento, disponeva di "riproporre e confermare la deliberazione del 28 luglio 1989, n. 243 e per l’effetto di inquadrare il dipendente personale ex istruttore dei cantieri di lavoro del piano speciale, nominativamente riportato nell’allegato elenco che forma parte integrante del presente provvedimento, nelle qualifiche di Geometra Capo o Perito Capo (sesto livello) in relazione al titolo di studio posseduto, a decorrere dal 6 ottobre 1976, come fissato nella deliberazione del 18 luglio 1980".

Tuttavia, come rilevato dal Tar, il Comitato regionale di controllo, con riferimento a tale delibera, "prendeva atto a condizione che i dipendenti siano in possesso del titolo di studio, previsto per la qualifica rivestita, e che gli stessi vengano inquadrati in posti di ruolo vacanti al momento in cui detti posti si renderanno liberi e salvo ratifica".

Da tale presa d’atto derivava che la delibera di cui è causa non determinava ex iure l’inquadramento dei ricorrenti, ma richiedeva, in relazione al visto favorevole ma condizionato, un ulteriore atto ricognitivo che accertasse in concreto il titolo di studio rivestito da ogni singolo dipendente e la disponibilità dei posti di ruolo ad una certa data.

Più in particolare era necessario, che, come rilevato dal primo giudice, l’Amministrazione Comunale di Napoli ulteriormente attestasse ricognitivamente, oltre al titolo di studio posseduto, che alla data del 6.10.1976 erano vacanti in pianta organica 231 posti di sesto livello, pari al numero dei soggetti indicati nell’elenco. In mancanza di un simile atto, non si verificava la condizione indicata dal Co.re.co..

Si ricorda che in materia di inquadramento nel pubblico impiego, sussiste un rigido formalismo con l’effetto che deve escludersi l’esistenza di un inquadramento, come adombrato dal ricorrente, "per facta concludentia", quando manchi un atto formale che attesti in capo all’interessato la ricognizione da parte della amministrazione di tutti i presupposti fattuali e normativi.

Nella fattispecie la delibera richiamata non aveva il valore di atto formale di inquadramento in quanto sottoposta a condizione dal Co.re.co.; con l’effetto che nel giudizio così come introdotto, non veniva data concretezza all’antecedente logico della domanda giudiziale, rappresentato dal formale inquadramento dei ricorrenti. Ne conseguiva la inammissibilità della domanda in quanto il giudice adito non era stato messo nelle condizioni di accertare il petitum che concerneva il ritardo nella corresponsione delle relative retribuzioni.

5.In conclusione l’appello non merita accoglimento.

6.Sussistono motivi tuttavia in relazione al petitum per compensare spese ed onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-03-2011, n. 5987 Diritti politici e civili Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto del 7 novembre 2006, la Corte d’Appello di Roma ha accolto la domanda di equa riparazione proposta da C.S. nei confronti del Ministero della Giustizia per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un giudizio dinanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, promosso dall’istante per il pagamento di interessi e rivalutazione sull’indennità di mobilità.

Premesso che il giudizio presupposto aveva avuto inizio in primo grado nell’anno 1998 e si era concluso in appello con sentenza del 26 gennaio 2004, la Corte ne ha determinato la ragionevole durata in quattro anni e mezzo, e, tenuto conto dell’esiguità della posta in gioco e della modestia del ritardo, ha liquidato equitativamente il danno non patrimoniale in Euro 500.00. 2. – Avverso il predetto decreto il C. propone ricorso per cassazione, articolalo in venti motivi. Il Ministero resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1. – Con i primi quattro motivi, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 e dell’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea, per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha omesso di determinare la durata ragionevole del giudizio presupposto ed ha riconosciuto l’indennizzo soltanto per il periodo di tempo eccedente tale durata, anzichè per l’intera durata del processo, astenendosi dal disapplicare le norme interne contrastanti con la Convenzione e contravvenendo ai principi enunciati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

1.1. – I motivi sono infondati.

Premesso che la Corte d’Appello non ha affatto omesso di stabilire quale avrebbe dovuto essere la durata ragionevole del processo, che ha espressamente quantificato in quattro anni e mezzo per i due gradi di giudizio, si osserva che, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), l’indennizzo per la violazione del termine di ragionevole durata del processo non dev’essere correlato alla durata dell’intero processo, ma al solo segmento temporale eccedente la durata ragionevole della vicenda processuale presupposta, che risulti in punto di fatto ingiustificato o irragionevole. Tale criterio di calcolo appare non solo conforme al principio enunciato dall’art. 111 Cost., il quale prevede che il giusto processo abbia comunque una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari, seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza, ma, come riconosciuto dalla stessa Corte EDU nella sentenza 27 marzo 2003, resa sul ricorso n. 36813/97, non si pone neppure in contrasto con l’art. 6, par. 1, della CEDU, in quanto non esclude la complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 a garantire un serio ristoro per la lesione del diritto in questione (cfr. Cass., Sez. 1^, 23 novembre 2010, n. 23654: 14 febbraio 2008, n. 3716).

2. Sono invece fondati il quinto, il sesto, il settimo e l’undicesimo motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, dell’art. 6, par. 1, della CEDU e dei principi enunciati dalla Corte EDU, nonchè l’incongruenza e l’insufficienza della motivazione, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha liquidato il danno non patrimoniale in misura inferiore agli standards europei, senza fornire alcuna motivazione ed in particolare senza spiegare le ragioni per cui ha ritenuto modesti gl’interessi economici coinvolti nel giudizio presupposto.

2.1 E’ pur vero che, come ripetutamente affermato da questa Corte, il giudice nazionale, se da un lato non può ignorare, nella liquidazione del ristoro dovuto per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, i criteri applicati dalla Corte EDU, dall’altro può apportarvi e deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purchè motivate e non irragionevoli.

E’ stato tuttavia precisato che, ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa comporta, alla stregua della più recente giurisprudenza della Corse di Strasburgo, che la quantificazione di tale pregiudizio dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a (Euro 1.000,00 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente il periodo indicato comporta un evidente aggravamento del danno (cfr. Cass.. Sez. 1^, 30 luglio 2010, n. 17922; 14 ottobre 2009. n. 21840).

Rispetto ai predetti parametri, la Corte d’Appello ha operato una riduzione, riconoscendo al ricorrente, in relazione all’accertato ritardo di un anno nella definizione del giudizio presupposto, un indennizzo pari ad Euro 500,00. L’attribuzione di questo minore importo, tuttavia, non appare sufficientemente motivata, essendosi la Corte limitata a sottolineare, ai fini della quantificazione dell’indennizzo, l’esiguità della posta in gioco e la modestia della dilatazione dei tempi di causa, senza procedere al necessario giudizio di comparazione tra la natura e l’entità della pretesa patrimoniale azionata (c.d. posta in gioco) e la condizione economico- sociale del ricorrente, che, consentendo di accertare l’impatto dell’irragionevole ritardo sulla psiche di quest’ultimo, permette al giudice di merito di discostarsi, in senso sia migliorativo che peggiorativo, dai parametri indennitari fissati dalla Corte EDU;

(cfr. Cass., Sez. 1^, 24 luglio 2009, n. 17404; 2 novembre 2007, n. 23048).

3. – Sono invece infondati l’ottavo, il nono ed il decimo motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonchè l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, rilevando che la Corte d’Appello ha omesso di pronunciare in ordine alla domanda di riconoscimento del bonus di Euro 2.000,00 dovuto in relazione alla natura del giudizio presupposto, senza fornire alcuna motivazione.

3.1. – L’inclusione delle cause di lavoro e di quelle previdenziali nel novero di quelle per le quali la Corte EDU ha ritenuto che la violazione del termine di ragionevole durata possa giustificare il riconoscimento di un importo forfetario aggiuntivo, in ragione della particolare importanza della controversia, non significa infatti che dette cause debbano necessariamente considerarsi particolarmente importanti, con la conseguente automatica liquidazione del predetto maggior indennizzo. Ne consegue da un lato che il giudice di merito può tener conto della particolare incidenza del ritardo sulla situazione delle parti, che la natura della controversia comporta, nell’ambito della valutazione concernente la liquidazione del danno, senza che ciò comporti uno specifico obbligo di motivazione al riguardo, nel senso che il mancato riconoscimento del maggior indennizzo si traduce nell’implicita esclusione della particolare rilevanza della controversia (cfr. Cass., Sez. 1^, 3 dicembre 2009, n. 25446; 29 luglio 2009, n. 17684); dall’altro che, ove sia stato negato il riconoscimento di tale pregiudizio, la critica della decisione sul punto non può fondarsi sulla mera affermazione che il bonus in questione spetta ratione materiae, era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere riguardo alle concrete allegazioni ed alle prove addotte nel giudizio di merito, che nella specie non sono state in alcun modo richiamate (cfr. Cass., Sez. 1^, 28 gennaio 2010, n. 1893; 28 ottobre 2009, n. 22869).

4. – L’accoglimento, sia pure parziale, dell’impugnazione relativamente alla pronuncia sul merito, determinando l’automatica caducazione di quella accessoria relativa alle spese processuali, comporta invece l’assorbimento dei motivi dal dodicesimo al ventesimo, con cui il ricorrente deduce la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, dell’art. 6, par. 1, della CEDU, degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto l’integrale compensazione delle spese processuali, discostandosi dai principi enunciati dalla Corte EDU, senza alcuna motivazione.

5. – Il decreto impugnato va pertanto cassato, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2, con il riconoscimento in favore del ricorrente di un indennizzo di Euro 750,00, pari all’importo minimo risultante dai parametri elaborati dalla Corte EDU, tenuto conto dell’entità del ritardo e dell’assenza di ulteriori elementi idonei a giustificare una modificazione in senso migliorativo o peggiorativo.

Sul predetto importo sono dovuti gl’interessi legali con decorrenza dalla domanda.

6. – L’esito complessivo del giudizio, contrassegnato dall’accoglimento solo parziale della domanda e dal limitato accoglimento dell’impugnazione, giustifica la dichiarazione di compensazione per due terzi delle spese sia del giudizio di merito che di quello di legittimità, che per il residuo vanno poste a carico del Ministero, quale parte soccombente, e si liquidano per la frazione come dal dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia a corrispondere a C.S. la somma di Euro 750,00 a titolo di indennizzo, oltre interessi legali dalla domanda, nonchè un terzo delle spese del giudizio di merito, che si liquidano per la quota in complessivi Euro 300,00, ivi compresi Euro 150,00 per onorario, Euro 100,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Mariano Ferrante, antistatario; condanna il Ministero della Giustizia al pagamento di un terzo delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano per la quota in complessivi Euro 240,00, ivi compresi Euro 200,00 per onorario ed Euro 40,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Mariano Ferrante, antistatario, dichiarando compensati tra le parti i residui due terzi.

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T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 22-02-2011, n. 182 Procedimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

in data 13.10.2010 è stato depositato certificato di morte attestante il decesso in data 6.2.2007 dell’avv. Zeppieri Giorgio, procuratore costituito della ricorrente;

Ritenuto che il decesso dell’avv. Zeppieri determina la interruzione del processo, ai sensi dell’art. 301 comma 1 del c.p.c., richiamato dall’art. 79 comma 2 del D.L.vo n. 104/2010;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, dichiara l’interruzione del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.