Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-07-2011) 27-07-2011, n. 30021 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del GIP del tribunale di Bologna del 17.4.2009, F. T. venne sottoposta alla misura cautelare della custodia in carcere in relazione a reati in tema di sfruttamento della prostituzione.

L’ordinanza fu confermata dal tribunale del riesame di Bologna il 7 maggio 2009.

L’imputata venne condannata in primo e secondo grado alla pena di anni 4 di reclusione oltre la multa.

La medesima chiese alla corte d’appello di Bologna la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. La corte d’appello, con ordinanza 3.12.2010, respinse l’istanza.

L’imputata propose appello al tribunale del riesame, il quale, con l’ordinanza in epigrafe, la respinse rilevando che non erano intervenuti fatti nuovi che giustificassero una attenuazione della pericolosità sociale della F. e del pericolo di fuga.

L’imputata propone ricorso per cassazione deducendo:

1) mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla insussistenza di elementi valutativi nuovi in grado di incidere sulle esigenze cautelari. Osserva che la conclusione del giudizio di merito costituisce un fatto nuovo rilevante perchè fa scemare il rischio di inquinamento probatorio. Inoltre è rilevante il fattore temporale in concorso con altri elementi che influiscono sulle esigenze cautelari, quali nella specie la disponibilità di un domicilio idoneo.

2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari. La contraddittorietà concerne il pericolo di fuga che non può ritenersi sussistente solo per il fatto di essere cittadina straniera. La contraddittorietà riguarda anche l’affermazione della idoneità della aspirante ospite al suo mantenimento.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto al venir meno del pericolo di inquinamento probatorio, va rilevato che questa esigenza non è stata considerata dal tribunale del riesame sicchè ogni considerazione sulla stessa è inconferente.

Quanto al tempo di applicazione della misura già decorso, va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "In tema di misure cautelari personali, l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall’osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all’inizio del trattamento cautelare" (Sez. 5^, 2.2.2010, n. 16425, Iurato, m. 246868; Sez. 2^, 8.11.2007, n. 45213, Lombardo, m. 238518).

Nella specie, appunto, l’ordinanza impugnata ha, con congrua ed adeguata motivazione, escluso che sussistessero altri elementi che potessero far ritenere scemate le esigenze cautelari. Certamente non può ritenersi che integri un elemento di questo genere la disponibilità di un domicilio idoneo da parte di un soggetto residente in Italia, anche a non voler considerare che il tribunale del riesame ha rilevato che non era stata data prova che tale soggetto fosse in ipotesi in grado di provvedere al mantenimento della F..

Quanto al pericolo di fuga, il tribunale del riesame ha ricordato la motivazione con la quale l’ordinanza impositiva aveva ampiamente giustificato la presenza concreta del detto pericolo, stanti anche i diversi ed ampi rapporti dell’imputata con una molteplicità di soggetti anche residenti all’estero (e non già, come erroneamente si sostiene con il ricorso, solo per il motivo che si tratti di cittadina straniera), rilevando che non sussistevano elementi nuovi che facessero ritenere affievolito tale pericolo. Nè elementi nuovi in questo senso sono stati prospettati con il ricorso.

Più in generale deve rilevarsi che l’ordinanza impugnata ha motivato il permanere delle esigenze cautelari non solo con il pericolo di fuga ma anche con il concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. Questa esigenza, che da solo giustificava la reiezione dell’appello, non è stata investita con il ricorso per cassazione.

Ora, in presenza di due distinte rationes decidendi, autonome e autosufficienti, manca di specificità – ed è pertanto inammissibile (art. 591 c.p.p.) – il ricorso che si limita ad attaccare una sola di esse, ignorando l’altra.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per manifesta i fondatezza dei motivi.

In applicazione dell’art. 616 c.p.p., segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 20-09-2011, n. 7450 Pensioni, stipendi e salari

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 13 settembre 2000 e tempestivamente depositato avanti al TAR della Sardegna, poi riassunto avanti a questo TAR a seguito dell’istanza per il regolamento di competenza del TAR adito sollevata dalla difesa erariale, il sig. P. ha chiesto l’accertamento del suo diritto alla percezione del compenso previsto nell’Ordinanza del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile n. 688/FPC del 21 febbraio 1986 per il servizio speciale prestato presso il Nucleo Elicotteri dei Vigili del Fuoco di AlgheroSassari (v. nota correzione errore materiale 6.12.2000), durante la campagna antincendi 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 e la condanna dell’Amministrazione intimata alla corresponsione delle somme dovute oltre a interessi e rivalutazione monetaria.

Deduce i seguenti motivi:

1) Eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti.

2) Violazione dei principi di uguaglianza, giusta retribuzione e buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione. Violazione degli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate che hanno dedotto l’infondatezza delle censure sollevate e chiesto il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica in Camera di Consiglio del 26 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Dopo aver precisato di aver prestato servizio speciale nella qualità di elicotterista addetto al Nucleo Elicotteri del Comando dei Vigili del Fuoco nelle campagne anticendi dal 1994 al 1998, il ricorrente chiede il riconoscimento del suo diritto alla corresponsione dei compensi per l’attività svolta, che ritiene dovuti alla luce di quanto stabilito nell’Ordinanza del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile n. 688/FPC del 21 febbraio 1986.

Con il primo motivo di gravame deduce l’eccesso di potere tra più atti atteso che la Direzione Generale della Protezione Civile avrebbe richiesto, in varie occasioni, i prospetti riepilogativi delle missioni effettuate dal personale impiegato nella campagna antincendi salvo, poi, escludere il diritto a tale compenso.

La nota, nella quale si dava per scontata la spettanza delle somme pretese, sarebbe stata trasmessa con i dati richiesti dalla Direzione Generale per la protezione Civile al Dipartimento della Protezione Civile e al Ministero della Difesa per la corresponsione del dovuto.

Stesso tenore sarebbe rilevabile dalla nota 18 agosto 1998 della Direzione generale della predetta Protezione Civile.

Soltanto nel 2000, sorprendentemente, la predetta Direzione Generale avrebbe lasciato intendere che vi erano dubbi sulla spettanza delle somme pretese e avrebbe declinato la sua competenza al riguardo.

Con il secondo motivo il ricorrente contesta i profili di illegittimità costituzionale dell’interpretazione resa dalla resistente e la violazione del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

Preliminarmente, il Collegio osserva che l’azione proposta dal ricorrente è un’azione di accertamento del diritto alla corresponsione di un compenso dovuto in applicazione di specifiche norme vigenti nel periodo interessato rispetto al quale non sussistono margini di apprezzamento discrezionale da parte dell’Amministrazione resistente la quale è tenuta a pagare una volta accertato il debito.

Ne consegue che il comportamento tenuto da quest’ultima può presentarsi, eventualmente, come criticabile se indicativo di incertezze e incoerenze peraltro legate alle complesse vicende che hanno segnato la Protezione Civile e il suo collocamento nell’ambito del Governo, ma non rivelatore di illegittimità atteso che ciò che rileva, in ipotesi del genere, è la sussistenza o meno del diritto e quindi l’esistenza e la vigenza della fonte normativa generatrice dell’obbligo e non le eventuali e contraddittorie richieste di documentazione rivolte all’interessato.

Vari sono i profili che vengono in rilievo nel caso in esame: uno relativo alla vigenza della fonte generatrice del debito; l’altro relativo al tipo della prestazione resa e riguardante l’effettiva prestazione.

Quanto al primo dei profili appena enunciati il Collegio rileva che l’Ordinanza della Protezione Civile n. 688/FPC del 21.2.1986, con la quale è stato previsto il riconoscimento di una specifica indennità ai piloti che avessero effettuato un numero minimo di missioni in operazioni di spegnimento di incendi boschivi con elicotteri dotati di benna, risulta vigente nel periodo interessato, secondo quanto affermato da copiosa giurisprudenza, al riguardo. Giurisprudenza che il Collegio ritiene perfettamente applicabile alla fattispecie in esame (cfr., in particolare, Consiglio Stato, sez. IV, 18 settembre 2007, n. 4857 Cons. St.; n. 2647/2009; Cons. St., sez. VI, 3228/2008; v. anche TAR Sardegna n. 474/1998).

E’ stato, infatti, chiarito che l’avvenuta abrogazione tacita della citata Ordinanza, per effetto della legge 24 febbraio 1992, n. 225, del decreto legge 20 novembre 1997, n. 464, della legge 18 giugno 2002, n. 118 e dell’ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile 24 luglio 2002, n. 3231, e, quindi, l’insussistenza della fonte normativa del diritto azionato in questa sede, non corrisponde ad una corretta esegesi.

Nell’esaminare le due norme successive nel tempo non sussiste, infatti, quell’insanabile contrasto tra le due discipline che, solo consente, in mancanza di un’espressa previsione abrogativa, di ritenere superata la prima delle due disposizioni vigenti.

L’abrogazione tacita dell’Ordinanza in questione (desumibile, in buona sostanza, soltanto dall’omessa previsione del beneficio preteso) non sarebbe sussistente atteso che la nuova normativa si occupa della disciplina dell’attività della protezione civile o, più specificamente, dell’organizzazione dei servizi di contrasto agli incendi boschivi, e non esprime alcun contrasto insanabile con la normativa precedente.

"L’effetto dell’abrogazione tacita di una disposizione normativa esige che tra quest’ultima e quella successiva sia ravvisabile un rapporto di assoluta incompatibilità (Cons. Stato, IV, 23 marzo 2004, n. 1509), esclusivamente configurabile nell’ipotesi in cui la seconda regoli la medesima situazione disciplinata dalla prima in modo che il nuovo regime e quello previgente non possano coesistere – in quanto non armonizzabili tra di loro – a causa della radicale difformità degli elementi essenziali delle regolamentazioni recate dalle due previsioni.

Come già statuito dal Consiglio di Stato (CdS IV, 30 marzo 2000, n. 1833) tra la previsione originaria, che contemplava l’indennità antincendio, e le citate disposizioni successive non è dato, infatti, ravvisare quella relazione logica di insanabile incompatibilità che, sola, permette di configurare l’effetto dell’abrogazione implicita, posto che la sola omissione della previsione di quel beneficio nella sopravvenuta disciplina dei servizi della Protezione Civile e, più specificamente, di quelli di lotta agli incendi non rivela, di per sé, quella radicale difformità ed inconciliabilità delle regolamentazioni normative che condiziona il riconoscimento dell’asserito effetto abrogativo (Cons. Stato, IV, 29 dicembre 2005, n. 7565).

Il riordino organizzativo della Protezione Civile e la diversa distribuzione delle competenze amministrative relative ai servizi di contrasto agli incendi non sono stati ritenuti, in alcun modo incompatibili, secondo il rigoroso parametro valutativo prima illustrato, con la persistente operatività dell’indennità antincendio, sicché, in difetto del predetto vincolo di inconciliabilità logica, deve escludersi l’avvenuta abrogazione tacita dell’ordinanza n. 688 del 1986, con la conseguenza che la stessa deve intendersi tuttora vigente." (CdS, sez. VI, 3228/2008)

Precisato che l’Ordinanza di cui si chiede l’applicazione non può ritenersi venuta meno, devono ora, esaminarsi gli ulteriori profili evidenziati e cioè quello secondo cui le somme spettano soltanto a coloro che sono stati effettivamente impiegati in attività di spegnimento e comunque non spettano agli appartenenti al Corpo dei Vigili del fuoco in considerazione dei loro compiti di istituto secondo quanto indicato nella legge n. 47 del 1974.

Relativamente al profilo della non spettanza del compenso per cui è causa, ai vigili del fuoco in ragione della natura istituzionale dell’attività svolta, sulla base di quanto espressamente previsto dalla legge n. 47 del 1975 che (articolo 7) nel titolo II relativo alla "Difesa e ricostituzione del patrimonio forestale" attribuisce il compito di spegnimento degli incendi alla "collaborazione dei vigili del fuoco " il Collegio precisa quanto segue.

La legge appena menzionata ha attribuito al Ministero dell’Agricoltura e foreste (ora delle Politiche Agricole e forestali) il compito di spegnimento degli incendi che per quanto riguarda, in particolare, le attività a terra risulta affidato al Corpo Forestale dello Stato e, in via di collaborazione, ai Vigili del fuoco.

A partire dall’anno 1986, con l’approvazione dell’ Ordinanza n. 688 di cui è stata riaffermata la vigenza dalla giurisprudenza amministrativa sopra citata, il Ministero del Coordinamento della protezione Civile, nel frattempo istituito (DL. n° 57 del 27 febbraio 1982 convertito nella legge n. 187 dello stesso anno) ha previsto la possibilità di compensare gli equipaggi impegnati in attività di soccorso aereo per lo spegnimento degli incendi boschivi, nei termini espressamente richiamati dal ricorrente

Con la legge n. 225 del 24 febbraio 1992, è nato, infine, il Servizio Nazionale della Protezione Civile, il quale ha previsto (art. 6) che costituiscono componenti del Servizio nazionale della protezione civile e che provvedono alle attività di protezione civile "secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici……….." e che tra le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile viene indicato "il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile".

Motore organizzativo dell’attività area per lo spegnimento degli incendi, infine, è, fin dal 1982, il Comitato Operativo Aereo Unificato, centro di comando e controllo di tutti i mezzi aerei resi disponibili per l’attività di protezione civile, che pianifica e coordina le attività di volo, sia in ambito nazionale che internazionale, anche con il concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Alla luce di tale quadro di competenze e di attività deve allora rilevarsi che l’appartenenza al Corpo dei Vigili del fuoco non è ragione di esclusione dal compenso per cui è causa dovendosi, soltanto, accertare se risulta provato l’effettivo svolgimento dell’attività per la quale si rivendicano le somme e, in particolare, se tale attività è stata prestata in base a quanto stabilito dall’ufficio incaricato del Servizio in sede nazionale di coordinare gli interventi reputati necessari per lo spegnimento degli incendi, vale a dire il COAU.

Ebbene dalla lettura della documentazione versata in atti dal ricorrente non sembra che la pretesa avanzata in questa sede possa ritenersi fondata.

Assumono un rilievo decisivo al fine della definizione della vicenda in esame i documenti prodotti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Risulta da questi (all.3) che il Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) ha dichiarato i mezzi aerei utilizzati per spegnere gli incendi nel 1994, e le tabelle di dislocazione dei mezzi aerei antincendi per le campagne antincendi boschivi 1995, 1996, 1997 e 1998. E l’impiego di mezzi dei Vigili del Fuoco per conto del COAU risulta soltanto per gli anni 1998 e 2000.

Risulta, altresì, che tale situazione è stata espressamente resa nota dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri all’Ufficio Affari Generali Documentazione e Volontariato- Servizio contenzioso della medesima Presidenza prot. EME/4623/A.008 dell’8 febbraio 2000 laddove si precisa per gli anni dal 1994 al 1997 "non risulta alcuna partecipazione degli equipaggi di volo del C.N. VV.F. al dispositivo aereo coordinato dal COAU per la lotta agli incendi boschivi"

Ne consegue che, stando a tale insuperabile e insuperata documentazione, mancando un impiego dei velivoli dei VVF, disposto dall’organo deputato ad operare il coordinamento delle attività antincendio di competenza della Protezione Civile (il COAU) la pretesa del ricorrente si rivela, relativamente a tali anni, infondata.

E tale conclusione riguarda anche l’anno 1998, relativamente al quale il Collegio osserva che il ricorrente non ha provato l’attività effettivamente svolta.

Nessun atto o documentazione capace di fornire quel principio di prova che nel processo amministrativo si ritiene fondamentale per considerare assolto l’onere della prova.

Il principio, secondo il quale spetta a chi agisce in giudizio indicare e provare i fatti, trova, invero, integrale applicazione ogni volta che non vi sia disuguaglianza di posizioni tra Amministrazione e privato, tale da giustificare l’applicazione, nel processo amministrativo, del principio dispositivo con metodo acquisitivo. (Consiglio Stato, sez. IV, 25 maggio 2011, n. 3135)

Il principio appena menzionato, comunque, secondo costante orientamento giurisprudenziale "non può mai involgere in assoluta e generale inversione dell’onere della prova e comunque non consente al giudice amministrativo di sostituirsi alla parte onerata quando il ricorrente, come nel caso di specie, non si trovi affatto nell’impossibilità di provare il fatto posto a base della sua azione."

Mancando anche un principio di prova deve concludersi che la richiesta relativa all’anno 1998 deve ritenersi inammissibile mentre quelle relative al periodo precedente sono infondate.

Le spese di lite, in considerazione della peculiarità della vicenda esaminata, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sede di Roma – Sezione I ter

Respinge il ricorso proposto dal signor P.E. e lo dichiara inammissibile per mancato assolvimento dell’onere della prova in relazione all’anno 1998.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-07-2011) 26-09-2011, n. 34831

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Svolgimento del processo

Con la sentenza di cui in epigrafe la CdA di Catania ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale I.P. è stato condannato alla pena di giustizia perchè ritenuto colpevole del delitto di cui agli artt. 56 e 611 c.p. in danno di L.M. A. e D.R.S..

Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione dell’art. 601 c.p.p. in relazione all’art. 429 c.p.p., comma 1, lett. a) per nullità del decreto di citazione emesso a carico di I. (e non I.) P., come è stato possibile costatare dall’estratto contumaciale.

La nullità predetta comporta la nullità della sentenza, in quanto emessa a carico di un imputato mai citato.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile.

Quello denunziato dal ricorrente è un mero errore materiale che non ha determinato conseguenza alcuna. La sostituzione della consonante "P" alla "N" non ha certo determinato incertezza circa la identità della persona citata, attesa la perfetta corrispondenza degli altri dati (luogo e giorno di nascita, indirizzo, ecc.) il decreto, poi risulta regolarmente notificato.

Il ricorrente, quindi, doveva ritenersi perfettamente a conoscenza della imputazione, della pendenza del processo, del giorno di celebrazione della stessa.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue condanna alle spese del grado e al versamento di somma a favore della Cassa ammende, che si stima equo fissare in Euro 1000.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di mille Euro a favore della Cassa delle ammende.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 08-11-2011, n. 8560 Procedimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che l’amministrazione ha versato in atti copia della determinazione con cui è addivenuta ad una bonaria composizione del contenzioso promosso dalla d.ssa Z., conseguente all’intendimento espresso dalla medesima di rinunciare al presente ricorso;

Rilevato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri riferisce di avere espunto dal contratto di assunzione della ricorrente la clausola con la quale riservava ogni definitiva determinazione all’esito del presente giudizio;

Ritenuto pertanto che null’altro resta al Collegio se non dichiarare cessata la materia del contendere, avendo l’amministrazione rimosso l’atto impugnato;

Ritenuto, peraltro, che sussistano giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso, di cui in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.