T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 23-11-2011, n. 940 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 25.2.2011, tempestivamente depositato, il sig. G.D.F. ha impugnato la nota comunale n. 28689, datata 21/12/2010 di reiezione dell’istanza di rilascio del permesso di costruire, relativamente alla realizzazione di un edificio da destinare ad attività produttiva (produzione di componenti prefabbricati in conglomerato cementizio) sul terreno di sua proprietà, sito in Minturno, Agglomerato Industriale di Penitro.

Il diniego è stato adottato sul rilievo che il Piano Industriale del Consorzio Industriale Sud Pontino, approvato in variante nel 1989, non sarebbe più vigente, stante l’intervenuta decorrenza del termine di efficacia decennale del vincolo espropriativo di piano.

Avverso detto diniego del Comune di Minturno è stato proposto il presente ricorso, con cui sono stati dedotti i seguenti vizi: 1) violazione dell’art. 6 della L. 1150/42 e degli artt. 50 e 51 del d.P.R. n. 218/78, restando i piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale in vigore a tempo indeterminato stante l’equiparazione degli stessi con i piani territoriali di coordinamento; 2) violazione dell’art. 3 della L. 241/90, non essendo stato l’impugnato diniego di permesso di costruire adeguatamente motivato.

Il Comune di Minturno si è costituito in giudizio, richiedendo la reiezione del prodotto ricorso.

Si è altresì costituito il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Sud Pontino, che ha assunto identiche conclusioni.

Con memoria depositata in data 3.10.2011 l’istante ha ulteriormente insistito nelle proprie conclusioni, cui ha replicato il Comune di Minturno con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza di discussione.

In occasione della camera di consiglio del 21.4.20011, la Sezione accoglieva, con ordinanza n. 192, la proposta domanda incidentale.

All’udienza del 3.11.2011, la causa è stata trattenuta a sentenza.

Motivi della decisione

Il presente giudizio ha ad oggetto il provvedimento con il quale il Comune di Minturno ha respinto l’istanza di permesso di costruire presentata dal ricorrente per la realizzazione di un fabbricato da destinare ad attività industriale in area ubicata all’interno di un Piano regolatore Consortile "agglomerato di Penitro".

La prodotta domanda, tesa all’ottenimento del visto permesso, riguarda, precisamente, il lotto 71 -zona D5, p.lle nn. 556, 640, 590, 588, 600, 597 594, 583, 255 e 256 del piano di utilizzazione "agglomerato industriale Penitro".

In data 14.5.2007, con delibera n. 374/07 del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Sviluppo industriale Sud Pontino, veniva espresso parere di conformità ai sensi dell’art. 7 della L. r. 13/97, preceduto detto parere dall’autorizzazione del genio Civile ed al parere igienico – sanitario.

Va subito precisato che il deducente è proprietario dell’area, di tal che la questione relativa alla durata del vincolo preordinato alla espropriazione risulta estranea alla presente controversia.

D’altro canto, contrariamente a quanto affermato dall’Amministrazione comunale, il richiamato piano regolatore consortile non presenta vincoli aventi natura espropriativa che, in quanto tali, avrebbero efficacia certamente determinata nel tempo.

Detti piani, in considerazione della finalità speciale di coltivare l’interesse connesso alla dotazione di un determinato territorio di attrezzature ed infrastrutture per le localizzazioni industriali si pongono, come puntualizzato dalla giurisprudenza amministrativa, quali…."strumenti primari genetici…e costituiscono il termini di raffronto al quale devono uniformarsi gli strumenti urbanistici comunali" (Cons. Stato Sez. IV 19.1.1979, n. 17).

Ne discende che, analogamente a quanto avviene per gli strumenti urbanistici primari, detti piani rivestono indubbiamente efficacia a tempo indeterminato, come peraltro ha avuto già modo di chiarire la Sezione (cfr sentenza n. 990 del 30.7.2008).

Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere perciò accolto, potendo restare assorbiti gli ulteriori motivi dedotti..

Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il diniego impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 15-12-2011, n. 9780

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che parte ricorrente:

– ha partecipato al concorso, indetto con bando pubblicato sulla G.U., 4^ s.s., n.93 del 28.11.2008, per 907 posti di Allievi agenti della Polizia di Stato (successivamente elevati, con decreto del Capo della Polizia in data 09.12.2009,a 1078 posti): concorso, riservato ai Volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio od in congedo, e le cui prove sono state sono state superate dallo stesso ricorrente come ammesso in gravame (pag.2) e non contestato da parte resistente;

– con d.m. datato 03.12.2009, è stata esclusa da detta selezione per violazione dell’art.2 quarto comma del bando di concorso (che recita: "I candidati nello stesso anno non possono presentare domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, pena l’esclusione dal concorso"), avendo presentato, sempre nell’anno 2008, domanda di partecipazione ad altro concorso pubblico (anch’esso riservato ai Volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio od in congedo) per l’accesso alla carriera iniziale nell’Arma dei Carabinieri (di seguito: CC): concorso di cui al bando pubblicato nella G.U.4^ s.s., n.2 dell’8.1.2008;

– si è gravata col ricorso introduttivo dell’odierno giudizio avverso il predetto provvedimento di esclusione che (avverso) il d.m. 11.12.2009 con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei del concorso di cui trattasi (nella parte in cui, ovviamente, non ricomprende anche il nominativo del ricorrente) e dichiarati vincitori i candidati collocati ai primi 1078 posti, deducendo, nello specifico, che esso ricorrente ha sì fatta domanda per l’accesso nell’Arma dei CC ma è anche vero che la prova preliminare relativa a tale concorso, cui egli non si è presentato, è stata sostenuta il 24.4.2008 e cioè circa sei mesi prima della pubblicazione sulla G.U. (avvenuta il 28.11.2008) del bando di cui in premessa: comportamento concludente (quello appena citato) che evidenzia la sua volontà di porre nel nulla ovvero di rendere priva di effetti la domanda di partecipazione per la selezione nel corpo dei CC e che documenta che esso ricorrente non rivestiva la posizione di candidato (per l’accesso alla carriera iniziale nella Polizia di Stato) allorquando ha chiesto di partecipare al concorso in premessa;

Considerato che l’intimata amministrazione, costituitasi in giudizio per il tramite del Pubblico Patrocinio, ha, con memoria, contestato partitamente le deduzioni avversarie evidenziando, fra l’altro:

– che la norma del bando che si assume violata dal ricorrente è reiterativa di quella contenuta nell’art.16 della L. n.224 del 2006: articolo che, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, dopo aver riservato (comma 1), ai Volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio od in congedo, i posti messi a concorso per l’accesso alle carriere iniziali delle FF. di Polizia ad ordinamento civile o militare, ha espressamente previsto (comma 2) che "Nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1.";

– che, dunque, è la semplice presentazione di altra domanda per altra selezione il requisito che la legge considera sufficiente per legittimare la dovuta esclusione del candidato che risulti, come accaduto nel caso di specie, aver già presentato altra domanda per l’accesso ad altra Forza di Polizia;

Lette le memorie conclusionali fatte pervenire dalle parti in causa e preso atto che:

– con ordinanza cautelare n.1437/2010 del 26.3.2010 la Sezione ha accolto la domanda cautelare inserita in gravame, ammettendo parte ricorrente, con riserva, graduatoria finale degli idonei al concorso di cui trattasi;

– detta ordinanza, appellata dalla p.a., è stata confermata dal Consiglio di Stato con ord. za della VI^ sezione n.4447/2010 del 20.7.2010;

– il ricorrente ha provveduto all’integrazione del contraddittorio processuale nei confronti di tutti i candidati risultati idonei nella graduatoria finale del concorso di cui trattasi, in ottemperanza a quanto disposto con ordinanza collegiale della Sezione n.5405/2011;

– nessuno dei contraddittori intimati si è costituito in giudizio;

Considerato che la causa all’odierna udienza del 10.11.2011 è stata trattenuta e spedita in decisione

Considerato che l’art.16 della legge n.2246 del 2004 sopra richiamato è disposizione la cui evidente ratio è quella di costituire una garanzia dell’assetto degli organici della Difesa e delle FF. di Polizia. Altrimenti detto la ratio della norma de qua è quella di tutelare la pianificazione e/o programmazione del personale della Difesa e delle FF. di Polizia e cioè di far fronte a quelle esigenze numeriche delle FF.AA. e delle FF. di Polizia, fissate annualmente nella legge di bilancio, tant’è che:

– i posti – riservati esclusivamente ai Volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio od in congedo, – messi annualmente a concorso, sono determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa;

– dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi indetti dalle FF. di Polizia citate, solo una data percentuale è immessa direttamente nelle carriere iniziali di dette FF.di Polizia; mentre la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali citate dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale (nel numero corrispondente alle misure percentuali indicate nel comma 4 dell’articolo);

Considerato che quanto sopra sintetizzato impone di interpretare il comma 2 dell’art.16 della legge n.224 del 2006 (e di conseguenza la norma del comma 4 dell’art.2 del bando) nel senso:

– che ciò che deve ritenersi non consentita è la possibilità del superamento di più selezioni e la conseguente opzione per una delle citate carriere iniziali così compromettendo l’esigenza di salvaguardare una data consistenza organica su cui l’amministrazione (che ha indetto uno dei concorsi superati e poi abbandonati dal Volontario) aveva previsto di fare affidamento;

– che, pertanto, la presentazione di una domanda di partecipazione alla selezione indetta da una F.di Polizia, che sia priva dei requisiti essenziali richiesti (ad es. non sia sottoscritta dal candidato) ovvero non possa essere, per altri motivi, utilmente considerata (es. spedita oltre il termine perentorio previsto dalla lex specialis), e che dunque sia tam quam non esset, rimane estranea all’ambito applicativo della norma proprio perché nessun pregiudizio arreca alla finalità cui la stessa è chiaramente funzionale;

– che, coerentemente, la norma del comma 2 citato (e di conseguenza l’analoga previsione contenuta nella lex specialis della selezione) non trova applicazione neanche nei casi in cui la domanda, pur completa e tempestivamente presentata, sia stata poi abbandonata dal candidato (rinunciando a presentarsi alle relative prove e dunque rinunciando a concorrere), prima di chiedere di partecipare ad altra selezione anche se bandita nello stesso anno della prima: e ciò in quanto, anche per tale evenienza, nessun pregiudizio subisce l’esigenza sopra rappresentata;

Considerato, pertanto, che il citato mezzo di gravame deve ritenersi fondato e condivisibile avendo costui rinunciato a presentarsi alle prove scritte per l’accesso alla carriera iniziale dell’Arma dei CC previste per la data del 24.4.2008 e dunque rinunciando, di fatto, a concorrere per tale selezione ben sei mesi prima dalla data in cui è stato pubblicato il bando del concorso di cui in premessa;

Considerato che l’impugnativa de qua merita accoglimento nel senso in cui contesta la mancata inclusione del ricorrente (che ha superato la prova d’esame ed è stato definitivamente giudicato idoneo al servizio di polizia) nella graduatoria degli idonei al concorso di cui trattasi, fermo restando, ovviamente, che la definitiva collocazione del ricorrente nella rosa dei vincitori ovvero nell’ambito degli idonei non vincitori dipenderà dalla valutazione di cui all’art.11 del bando del concorso che l’amministrazione (ove non vi abbia già provveduto) rimane tenuta ad effettuare sia in applicazione della citata lex specialis concorsuale che della presente decisione;

Considerato che gli altri mezzi di gravame proposti nel ricorso principale possono ritenersi assorbiti;

Ritenuta equa la compensazione tra le parti delle spese di lite attesa la peculiarità della controversia

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

a) accoglie il ricorso introduttivo del giudizio e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione con lo stesso avversato ed il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito del concorso per cui è causa nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente fra quello dei candidati risultati idonei;

b) Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-06-2012, n. 9906 Avviso di accertamento

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Svolgimento del processo

In totale riforma della decisione prime impugnata dalla contribuente Goglio s.r.l., la CTR della regione Lombardia sez. distaccata di Brescia con sentenza 8.2.2010 n. 34 ha dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento con il quale venivano determinati per l’anno 2004 – in applicazione dello studio di settore (OMISSIS) – maggiori ricavi per Euro 150.551,00 derivanti dall’esercizio della attività di carpenteria per conto terzi, nonchè recuperate maggiori imposte a titolo IRES, IRAP ed IVA, oltre sanzioni pecuniarie ed interessi, per un ammontare complessivo di Euro 154.307,67.

La Commissione tributaria di appello rilevava che l’avviso di accertamento era fondato esclusivamente sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli accertati mediante applicazione dei calcoli dello studio di settore, scostamento che al più poteva integrare indizio grave ma non anche la prova presuntiva assistita dai requisiti i cui all’art. 2729 c.c., con la conseguenza che nella specie l’Ufficio non aveva assolto all’onere probatorio, non avendo fornito altri indizi concordanti di evasione dalle imposte, tanto più che la società contribuente svolgeva attività per conto terzi ed era pertanto impossibilitata ad omettere la fatturazione.

La sentenza notificata in data 26.2.2010 è stata impugnata per cassazione con due motivi dalla Agenzia delle Entrate con ricorso spedito per la notifica il 27.4.2010 presso il domiciliatario eletto ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17.

Non ha resistito la società contribuente.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la Agenzia deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 della L. n. 59 del 1995, art. 3, commi 179 – 189, del D.L. n. 331 del 1993, art. 69 introdotto dalla Legge di conversione n. 427 del 1993 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, in quanto i Giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto che sussistesse un onere a carico della Amministrazione di fornire ulteriori elementi probatori rispetto allo scostamento evidenziato dallo studio di settore, mentre come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte gravava sul contribuente l’onere, anche attraverso mere presunzioni, di dimostrare le cause giustificative del rilevato scostamento.

Con il secondo motivo si censura la sentenza per vizio di insufficiente motivazione in ordine alla circostanza secondo cui la società svolgendo attività per conto terzi non era in grado di sfuggire all’obbligo di fatturazione, nonostante l’ufficio sia in primo che in secondo grado avesse opposto a tale rilievo formulato dalla contribuente che tanto la circostanza della dipendenza economica e commerciale dai limitati committenti, quanto le maggiori difficoltà operative connesse all’ambito territoriale (zona priva di adeguate infrastrutture) erano stati già inseriti come fattori variabili nel computo dello Studio di settore, avendo in particolare l’Ufficio determinato nella misura del 100% la attività svolta per conto terzi, e ripartito la clientela nella misura rispettivamente dell’80% industria e del 20% artigiani.

2. Deve preliminarmente essere esaminata la questione pregiudiziale attinente alla regolare costituzione del contraddittorio atteso che la Agenzia ricorrente non ha prodotto la prova (cartolina AR) della ricezione del ricorso notificato a mezzo posta.

Occorre premettere che, relativamente all’onere posto a carico del notificante di depositare in giudizio l’avviso di ricevimento della notifica eseguita a mezzo posta, costituisce principio ripetutamente affermato da questa Corte che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. e dalle disposizioni della L. 20 novembre 1982, n. 890 è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita (cfr. Corte cass. Sez. lav. 24.7.2007 n. 16354).

La mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.) con la conseguente inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorìo – in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte, anche se risulta provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione (cfr. Corte cass. sez. lav. 29.3.1995 n. 3764; id. 2 sez. 18.7.2003 n. 11257; id. 1 sez. 10.2.2005 n. 2722 – con riferimento alla notifica del ricorso per cassazione; id. 5 sez. 8.5.2006 n. 10506, con riferimento alla notifica dell’atto di appello; vedi sez. lav. 24.7.2007 n. 16354).

I principi affermati escludono, pertanto, nel caso di specie, il vizio di nullità della notifica, precludendo quindi l’applicabilità degli istituti della "rinnovazione" dell’atto ex art. 291 c.p.c. e della "sanatoria" dell’atto nullo ex art. 156 c.p.c., comma 3, in quanto presuppongono una difformità dal modello legale che deve piuttosto identificarsi con il difettoso completamento della sequenza procedimentale (id est: con il mancato "evento finale" della conoscenza – o della conoscibilità legale – dell’atto da parte del destinatario) per il resto del tutto conforme alla descrizione del paradigma legale, dovendo in proposito essere condiviso il principio affermato da Corte cass. sez. lav. 24.7.2007 n. 16354 secondo cui "l’omessa produzione di tale avviso, non incidendo sulla validità della notifica, non ammette il meccanismo di rinnovazione di cui all’art. 291 cod. proc. civ. ma neppure impedisce che l’intimato, costituendosi, provi che la consegna è realmente avvenuta… " con la conseguenza che la sanzione della inammissibilità del ricorso per mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento rimane confinata alla sola ipotesi in cui la parte destinataria della notifica non si sia costituita in giudizio, rimanendo in tal caso definitivamente preclusa al Giudice la possibilità di verificare la effettiva e valida costituzione del contraddittorio (cfr. Corte cass. n. 11257/2003 cit.).

Nella specie il difensore della parte ricorrente non ha inteso partecipare alla udienza di discussione rinunciando pertanto a fornire valide ragioni giustificative della omessa ripresa del procedimento notificatorio mediante iniziativa diretta del richiedente da attuarsi in un ragionevole lasso di tempo e, comunque, in tempo utile rispetto alla trattazione del ricorso alla data fissata per la pubblica udienza onde impedirne l’inutile rinvio.

Il ricorso deve in conseguenza essere dichiarato inammissibile non dovendo procedersi a liquidazione delle spese di lite non avendo svolto la difese la parte intimata.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-07-2012, n. 11785 Contratto a termine

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 16-1-2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi rigettava la domanda proposta da R. A.G. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso tra le parti il 5-7-2002, "per esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17,18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002, 13 febbraio e 17 aprile 2002", con le pronunce consequenziali.

Il R. proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.

La società si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata il 27-12-2005, in accoglimento dell’appello dichiarava la nullità del termine apposto al contratto in causa e la intercorrenza tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato dal 19-7-2002, e condannava la appellata a corrispondere le retribuzioni dalla data di notifica del ricorso di primo grado fino alla sentenza oltre rivalutazione e interessi.

Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso con quattro motivi, A.G.R. è rimasto intimato.
Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente denunciando violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, artt. 1362 e ss. c.c. e della direttiva comunitaria 1999/70 nonchè vizio di motivazione, in sostanza deduce che "la sussistenza delle ragioni legittimanti l’assunzione per cui è causa si evince dall’esame degli accordi richiamati nella lettera di assunzione, i quali disciplinano compiutamente il processo di ricollocazione delle risorse", da valutarsi necessariamente nel quadro dell’intero procedimento di ricollocazione del personale dell’area operativa, e lamenta che la sentenza impugnata avrebbe "erroneamente ancorato la ripartizione dell’onere probatorio sull’impianto normativo preesistente, come se il contratto il esame fosse ancora soggetto alle previsioni della L. n. 230 del 1962 e, quindi della L. n. 56 del 1987, art. 23".

La società, in particolare, dopo aver evidenziato che, in base alla nuova disciplina, il contratto a termine "non deve essere più sorretto dai requisiti dell’imprevedibilità, dell’eccezionaiità e dell’intrinseca temporaneità", rileva che la valutazione dell’esigenza enunciata "non poteva che essere fatta ex ante, proprio con riferimento ai processi richiamati negli accordi aziendali di cui alla lettera di assunzione".

Il motivo risulta infondato.

Nella fattispecie la Corte territoriale ha in primo luogo ritenuto che il contratto per cui è causa, ratione temporis, risulta disciplinato unicamente dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendo rimasto efficace l’art. 25 del c.c.n.l. del 2001 soltanto fino al 31-12-2001, ex art. 11 del citato D.Lgs..

Tale premessa è conforme al principio affermato da questa Corte (v.

Cass. 13-7.2010 n. 16424 e successive) secondo cui "in materia di assunzioni a termine del personale postale, l’art. 74, comma 1, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 del personale non dirigente di Poste Italiane s.p.a. stabilisce il 31-12-2001 quale data di scadenza dell’accordo. Ne consegue che i contratti a termine stipulati successivamente a tale data non possono rientrare nella disciplina transitoria prevista dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11 – che aveva previsto il mantenimento dell’efficacia della clausole contenute nell’art. 25 del suddetto c.c.n.l., stipulate ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 – e sono interamente soggetti al nuovo regime normativo, senza che possa invocarsi l’ultrattività delle pregresse disposizioni per il periodo di vacanza contrattuale collettiva, ponendosi tale soluzione in contrasto con il principio secondo il quale i contratti collettivi di diritto comune operano esclusivamente entro l’ambito temporale concordato dalle parti".

Ciò posto la Corte di merito ha affermato che la nuova normativa "da un lato svincola il datore di lavoro dall’osservanza di previsioni legali o contrattualcollettive tipiche, rimettendo in definitiva alla sua autonoma individuazione le esigenze (oggettive e quindi pur sempre sindacabili in sede giurisdizionale sotto il profilo dell’an) idonee a giustificare l’apposizione del termine finale; ma dall’altro gli impone di dimostrare che le "specifiche" esigenze, indicate nel contratto, siano effettivamente sussistenti e abbiano una effettiva efficacia causale rispetto a quella determinata assunzione a termine".

Orbene la Corte di merito ha affermato che tale onere nella specie non è stato adempiuto dalla società, la quale ha sostenuto che l’effettività delle ragioni addotte a giustificazione del termine sarebbe dimostrata dagli accordi sindacali richiamati, laddove, invece, gli stessi dimostrano soltanto che, sul piano nazionale, vi erano determinate esigenze corrispondenti a quelle enunciate, senza, però, nulla evidenziare circa il nesso causale tra tali esigenze e la specifica assunzione de qua. Parimenti del tutto generica e inidonea a tal fine risultava, del resto, la prova articolata dalla società.

Tale decisione risulta conforme ai principi più volte affermati in materia da questa Corte.

La nuova disciplina, infatti – v. Cass. 21-5-2008 n. 12985 -, "anche anteriormente alla modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 39, ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria pur nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione del termine "per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo".

In particolare come affermato da Cass. 1-2-2010 n. 2279, "in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di lavoro delle "specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo", ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (….), un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificati ve essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto; tale specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso "per relationem" ad altri testi scritti accessibili alle parti" (come accordi collettivi richiamati nello stesso contratto individuale).

In specie, poi, come è stato precisato da Cass. 27-4-2010 n. 10033, l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 "a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, si da rendere evidente la specifica connessione fra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Spetta al giudice di merito accertare, con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità, la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificatamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto".

Orbene la sentenza impugnata, dopo aver esaminato e valutato il contenuto degli accordi richiamati in contratto ha rilevato che gli stessi dimostrano soltanto la sussistenza sul piano nazionale delle esigenze connesse al processo di riorganizzazione e riposizionamento delle risorse sul territorio, ma nulla specificano in ordine al nesso causale tra tali esigenze e la assunzione a termine in oggetto.

Tale accertamento, conforme ai principi sopra richiamati, risulta altresì congruamente motivato e resiste alla censura della ricorrente.

Con il secondo motivo la società lamenta che la sentenza impugnata "ha omesso ogni valutazione in ordine ad una parte della causale apposta al contratto impugnato" e precisamente al richiamo della "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie nel periodo giugno settembre".

Il motivo è inammissibile, in quanto trattasi di questione nuova, che involge temi di indagine nuovi, richiedenti nuovi accertamenti di fatto, i quali non sono stati oggetto del giudizio di merito.

Al riguardo questa Corte ha ripetutamente affermato che "nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, a meno che tali questioni o temi non abbiano formato oggetto di gravame o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio di appello" (v. Cass. 16-8-2004 n. 15950, Cass. 27-8-2003 n. 12571, Cass. 5-7-2002 n. 9812, Cass. 9-12-1999 n. 13819). Nel contempo è stato anche precisato che "nel caso in cui una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, indicando altresì in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, così da permettere alla Corte di Cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa" (v.

Cass. 15-2-2003 n. 2331, Cass. 12-7-2005 n. 14590, 12-7-2005 n. 14599, Cass. 28-7-2008 n. 20518).

Nella fattispecie la sentenza impugnata non contiene alcun riferimento alla causale della "concomitanza di assenza per ferie" e la stessa ricorrente, che (significativamente) nella premessa in fatto a pag. 2 del ricorso non riporta affatto tale causale, neppure indica quando, con quale atto ed in quali termini la abbia invocata dinanzi ai giudici di merito.

Con il terzo motivo, denunciando violazione dell’art. 12 preleggi, art. 1419 c.c., D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e art. 115 c.p.c., la ricorrente in sostanza sostiene che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato permarrebbe, in generale, anche nella vigenza del D.Lgs. n. 368 del 2001.

Il motivo è infondato.

Come è stato affermato da questa Corte (v. Cass. 21-5-2008 n. 12985 e successive), "il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, anche anteriormente alla modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 39, ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria pur nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione del termine "per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo". Pertanto, in caso di insussistenza delle ragioni giustificative del termine, e pur in assenza di una norma che sanzioni espressamente la mancanza delle dette ragioni, in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, nonchè alla stregua dell’interpretazione dello stesso art. 1 citato nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE (recepita con il richiamato decreto), e nel sistema generale dei profili sanzionatori nel rapporto di lavoro subordinato, tracciato dalla Corte Cost. n. 210 del 1992 e n. 283 del 2005, all’illegittimità del termine ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesso consegue l’invalidità parziale relativa alla sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (principio applicato in fattispecie di primo ed unico contratto a termine)".

Con il quarto motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 1217 e 1233 c.c., lamenta che la Corte d’appello "non ha svolto alcun tipo di verifica" in ordine alla messa in mora del datore di lavoro da parte del lavoratore e non ha tenuto "conto della possibilità che il lavoratore abbia anche espletato attività lavorativa retribuita da terzi una volta cessato il rapporto di lavoro con la società resistente", disattendendo, peraltro, le richieste della società di ordine di esibizione dei modelli 101 e 740 del lavoratore.

Il motivo è inammissibile.

La prima censura risulta del tutto generica e priva di autosufficienza e non coglie nel segno, in quanto si incentra nella doglianza circa la mancanza di una verifica da parte della Corte territoriale sul punto, senza considerare che la sentenza impugnata ha ravvisato la messa in mora nella notifica del ricorso introduttivo, esaminando espressamente il contenuto dello stesso.

Tale contenuto, quindi, la ricorrente avrebbe dovuto riportare, almeno nella parte relativa, che, secondo il suo assunto, non avrebbe integrato un atto di messa in mora.

Parimenti, poi, del tutto generica e priva di autosufficienza è la censura relativa all’aliunde perceptum.

Anche al riguardo, ignorando del tutto la decisione impugnata (che, sul punto, ha affermato che la società "non ha dedotto o provato alcuna specifica circostanza idonea a consentire una diversa e minore quantificazione del danno") la ricorrente non specifica come e in quali termini abbia allegato davanti ai giudici di merito un aliunde perceptum (in relazione al quale è pur sempre necessaria una rituale acquisizione della allegazione e della prova, pur non necessariamente proveniente dal datore di lavoro in quanto oggetto di eccezione in senso lato – cfr.. Cass. 16-5-2005 n. 10155, Cass. 20-6-2006 n. 14131, Cass. 10-8-2007 n. 17606, Cass. S.U. 3-2-1998 n. 1099 -).

Così risultato inammissibile tale ultimo motivo, riguardante le conseguenze economiche della nullità del termine, neppure potrebbe incidere in qualche modo nel presente giudizio lo ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7.

Al riguardo, infatti, come questa Corte ha più volte affermato, in via di principio, costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).

In tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria (cfr. Cass. 4-1-2011 n. 80).

Orbene tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Il ricorso va pertanto respinto.

Infine non deve provvedersi sulle spese non avendo l’intimato svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012

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