Cass. civ. Sez. V, Sent., 03-08-2012, n. 14067

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Svolgimento del processo
A. Con avvisi di accertamento nn. 812652/98, 812563/99 e 812654/99, notificati in data 9 dicembre 1998 e 15 ottobre 1999, l’Ufficio IVA recuperava, nei confronti del cittadino tedesco W.J. O., la somma complessiva di oltre 680 mila Euro per imposte, interessi e accessori dovuti per le annualità 1993, 1994 e 1995.
B. Il contribuente proponeva separate impugnazioni nelle quali "…eccepiva l’illegittimità e l’infondatezza degli avvisi di accertamento, la violazione delle norme in tema di convenzioni internazionali, di territorialità dell’imposta, doppia imposizione e diritti dei cittadini stranieri e ne chiedeva l’annullamento" (così nella sentenza d’appello).
C. La CTP di Nuoro, riuniti i ricorsi, li rigettava, assumendo che, anche a voler accedere alla tesi difensiva secondo cui il W. operava in Italia nel settore immobiliare per conto della società tedesca G., le indagini compiute avevano fatto emergere che egli, trattando con i clienti, non si qualificava come agente in nome e per conto della società tedesca, il che era sintomatico dell’esistenza di un’attività immobiliare svolta in Italia come ditta individuale "(OMISSIS)", fiscalmente italiana.
D. Il contribuente proponeva appello in accoglimento del quale la CTR- Sardegna sez. Sassari, con sentenza del 31 marzo 2006, annullava tutti gli avvisi di accertamento.
E. Il giudice d’appello, nel ritenere la nullità assoluta e assorbente degli atti impositivi, motivava la decisione assumendo che, giusta nota del 3 febbraio 2006, il competente ufficio comunale aveva chiarito che il W. aveva sì presentato il 4 ottobre 1985 richiesta d’iscrizione anagrafica, ma con riserva di presentazione del prescritto permesso di soggiorno, e che, siccome detto permesso non era stato rinvenuto, la pratica per il trasferimento della residenza non si era mai perfezionata.
F. Aggiungeva che dal verbale della G.d.F., dalla certificazione camerale e dalle dichiarazioni fiscali il W. risultava essere residente in (OMISSIS), sicchè gli atti impositivi dovevano essergli notificati nel suo domicilio fiscale in (OMISSIS) e non mediante raccomandata indirizzata al contribuente in fraz. (OMISSIS) e neppure corredata da qualsivoglia attestazione circa il buon esito della consegna.
G. Con atto notificato il 21 febbraio 2007, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; il W. non svolge attività difensiva.
Motivi della decisione
H. Con il primo mezzo, denunciando violazione dell’art. 24, comma 2, proc. trib., la ricorrente lamenta che la CTR abbia esaminato la questione sulla nullità della notifica degli atti impositivi nonostante essa fosse inammissibile per essere rimasta estranea ai ricorsi introduttivi ed essere stata tardivamente introdotta solo in memoria.
I. Con il secondo mezzo, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 57 proc. trib., la ricorrente lamenta che la CTR ha omesso di pronunciare sull’eccezione di tardività e inammissibilità della suddetta questione di nullità della notifica degli atti impositivi, specificamente formulata nella memoria del 21 novembre 2005 (pag.4).
J. Entrambi i mezzi sono fondati. Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24 (applicabile con decorrenza dal 1 aprile 1996 e, dunque, anche ai ricorsi proposti nel 1999 dal W.), a differenza di quanto previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, previgente art. 19-bis, che consentiva di integrare i motivi del ricorso fino alla data di comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, subordina l’integrazione dei motivi alla ricorrenza di specifici presupposti di fatto (C. 8179/07).
K. Infatti, l’integrazione dei motivi di ricorso è consentita dall’art. 24, comma 2, soltanto in relazione alla contestazione di documenti depositati dalla controparte e fino ad allora non conosciuti e, siccome tale disposizione pone una preclusione processuale, non può essere ricollegato alcun effetto sanante al comportamento della controparte (C. 12442/11).
L. E’ appena il caso di ricordare che il processo tributario è caratterizzato dall’introduzione della domanda nella forma della impugnazione dell’atto del fisco per vizi formali o sostanziali, sicchè l’indagine giudiziale non può che essere limitata ai motivi di contestazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che, ove il contribuente deduca specifici vizi d’invalidità dell’atto impugnato, il giudice deve attenersi all’esame di essi, cioè non può che attenersi all’oggetto del giudizio, come circoscritto dai motivi di ricorso (C. 19337/11).
M. Di contro, nella sentenza d’appello manca finanche graficamente qualsivoglia esame dell’eccezione dell’Agenzia di tardività e inammissibilità della questione sulla nullità della notifica degli atti impositivi, sollevata dal contribuente.
N. Con il terzo mezzo, denunciando vizio di motivazione nonchè violazione dell’art. 156 c.p.c. e dei principi generali in tema di sanatoria della notifica degli atti impositivi, la ricorrente rileva che nella specie le notifiche degli avvisi di accertamento, quand’anche fossero state viziate, hanno comunque raggiunto il loro scopo attesa la tempestiva impugnazione giudiziale da parte dell’interessato.
O. Il mezzo è fondato. L’applicazione alle notifiche degli avvisi di accertamento delle norme del processo civile, in base al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comporta quale logica necessità, l’applicazione del regime delle nullità e delle relative sanatorie, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento, per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 cit. (C. 10445/11).
P. In conclusione, la sentenza d’appello, essendosi discostata dai suddetti principi giuridici, va cassata e la causa va rinviata alla CTR competente che, in diversa composizione, procederà al riesame, sulla base del quadro normativo di riferimento e dei principi alla relativa stregua sopra enunciati, e deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza d’appello e rinvia la causa, anche per le spese, alla CTR – Sardegna in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. II 31-10-2008 (09-10-2008), n. 40822 Alloggio IACP – Occupazione con acquiescenza dell’ente – Rilevanza penale

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OSSERVA
1.1. Con sentenza in data 28-10-2003 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Giudice del Tribunale di Napoli, appellata dal P.M., dichiarava I.M. responsabile del reato di invasione abusiva ex artt. 630 e 639 bis c.p. e la condannava alla pena di Euro 100,00 di multa nonchè al pagamento delle spese del doppio grado.
In motivazione la Corte territoriale osservava che era certa l’occupazione dell’appartamento di proprietà pubblica da parte dell’imputata, occupazione che si protraeva da un rilevante periodo di tempo, per cui sussisteva l’elemento materiale della condotta del reato contestato; per altro verso l’istanza di regolarizzazione presentata dalla I. non rilevava ai fini di escludere la responsabilità, confermando, piuttosto, la piena consapevolezza da parte dell’imputata dell’arbitrarietà dell’occupazione; analogamente la circostanza dell’avvenuto pagamento dei canoni all’ente pubblico non faceva venire meno gli estremi dell’illecito penale, trattandosi comunque di occupazione senza titolo; infatti la natura privatistica del rapporto che si instaurava tra l’ente e l’assegnatario non mutava la destinazione pubblica dell’immobile, donde la perseguibilità d’ufficio.
1.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la I., personalmente, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 633 c.p. ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b).
Secondo la ricorrente nel caso di specie non sussisterebbe l’arbitrarietà del comportamento, dal momento che lo I.A.C.P., proprietario dell’immobile, era a conoscenza della situazione sin dal primo momento, così come risulterebbe dal bollettino di pagamento dei canoni.
2. Il ricorso è infondato.
Invero i Giudici del merito – ricostruendo il fatto storico in termini qui indiscutibili (e neppure posti in discussione dalla ricorrente) – hanno posto in evidenza come l’imputata occupasse l’immobile in via permanente da un rilevante periodo di tempo (abitando nello stesso), senza essere fornita del necessario titolo abilitativo. Si tratta di una condotta che presuppone, in via induttiva, l’ingresso arbitrario e che è idonea a concretare quella "usurpazione", che è l’essenza del reato di cui all’art. 633 c.p..
Invero la consolidata giurisprudenza di questa Corte – svalutando il dato letterale, evocante nella sua portata semantica il concetto di violenza fisica o di forza soperchiante per numero di persone – è costante nell’intendere la locuzione "invasione" di cui all’art. 633 c.p. cit. nella sua accezione generica, non comprensiva di modi ostili, rimarcando nel contempo che la qualificazione della condotta in termini così pregnanti evoca un quid pluris rispetto al semplice ingresso arbitrario e denota una turbativa riconducibile ad una sorta di "spoglio funzionale". La norma, infatti, intende reprimere il comportamento anche non violento, ma comunque, arbitrario tipico di chi si introduce nell’altrui immobile contra ius in quanto privo del diritto d’accesso (v. Cass. Sez. 2, sent. 2003/49169 rv 227692). In particolare questa stessa sezione ha affermato il principio – che il Collegio intende qui confermare – secondo cui l’occupazione sine titulo di un alloggio costruito dall’Istituto Autonomo Case Popolari integra gli estremi del reato di cui all’art. 633 cod. pen. anche nel caso in cui l’occupante si sia autodenunciato onde ottenere la regolarizzazione della propria posizione ed abbia corrisposto regolarmente il canone di locazione (Cass. pen., Sez. 2, 25/09/2007, n. 37139).
Ciò in quanto i predetti alloggi sono destinati al perseguimento di finalità di interesse pubblico e devono essere assegnati per legge solo agli aventi diritto, che vanno individuati secondo i criteri prefissati dagli organismi pubblici e da questi verificati attraverso idonee procedure, non derogabili neanche per provvedere a situazioni di estremo bisogno di terzi non aventi diritto. Ne consegue che anche l’acquiescenza di fatto dell’ente proprietario non elide la situazione di arbitrarietà, non potendo gli organi dell’ente sottrarsi al dovere di assegnazione secondo i criteri suindicati;
anche perchè il legislatore penale ha rafforzato la cogenza dell’art. 633 c.p., prevedendo la procedibilità di ufficio se si tratta di immobili pubblici o destinati ad uso pubblico (art. 639 bis c.p.).
In definitiva il ricorso va rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione, Sezioni unite penali, 4 giugno 2010, n. 21243 Sentenza di proscioglimento emessa dallo stesso Gip che aveva emesso il decreto penale di condanna opposto: provvedimento abnorme

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Fatto

1. L’8 gennaio 2007, in Genova, OMISSIS, alla guida di un’autovettura, veniva coinvolto in un incidente stradale. A seguito dell’intervento di personale del Corpo di Polizia Municipale, il medesimo, sottoposto ad accertamento quali-quantitativo dello stato di alcoolemia ai sensi dell’articolo 186 comma 4 cod. strad. mediante analisi dell’aria alveolare espirata (art. 379 reg. es. cod. strad.), veniva riscontrato avere un valore della concentrazione di alcool superiore al limite di 0,5 grammi per litro; concentrazione risultante da due misurazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo superiore ai 5 minuti, come previsto dalla disposizione regolamentare. Precisamente, risultava positivo alle ore 23,20 (tasso 1,47 g/l) ed alle ore 23.46 (tasso 1,46 g/l).

Accertato il superamento del tasso alcoolemico previsto dalla legge, ed essendo lo OMISSIS considerato in stato di ebbrezza con conseguente integrazione del reato di cui all’art. 186 comma 2 cod. strad., veniva redatto alle ore 00,05 del 9 gennaio 2007 verbale di accertamento-contestazione. Con separato verbale, si dava atto della identificazione dell’indagato e della nomina da parte dello stesso del difensore di fiducia nella persona dell’avv. XXX del Foro di Genova, presso il quale lo OMISSIS eleggeva il domicilio.

2. Ricevuta la notizia di reato, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova richiedeva in data 12 febbraio 2007 l’emissione di decreto penale di condanna al pagamento della somma di euro 466 di ammenda; la richiesta veniva depositata in data 15 febbraio 2007 presso la cancelleria del Giudice per le indagini preliminari, che, il 28 febbraio successivo, emetteva il provvedimento richiesto; il decreto, depositato in data 1° marzo 2007, veniva notificato allo OMISSIS e al difensore fiduciario.

3. Avverso il decreto di condanna veniva proposta tempestiva opposizione dal difensore fiduciario.

Nell’atto di opposizione il difensore, munito di procura speciale, formulava richiesta di giudizio abbreviato, eccependo nel contempo, la nullità ex artt. 178 comma 1, lett. c) e 180 c.p.p. per l’inosservanza degli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p., non essendo stato lo OMISSIS avvisato dalla polizia municipale della facoltà di farsi assistere da un difensore al momento dell’accertamento; nonché analoga nullità per l’inosservanza dell’art. 366 c.p.p., in quanto, trattandosi di atto cui il difensore aveva diritto di assistere, era stato omesso il deposito degli atti entro il termine di legge, con conseguente mancato avviso al difensore di tale formalità.

Concludeva chiedendo, in via preliminare, in dipendenza dalla rappresentata nullità, la revoca del decreto penale opposto e la pronuncia di sentenza di proscioglimento o, in subordine, il giudizio abbreviato.

4. Il G.i.p., con ordinanza in data 26 maggio 2008, inviava l’atto di opposizione del difensore, “per il parere”, al P.m.; il quale, in pari data, disponeva accertamenti a mezzo p.g. al fine di “verificare se [fosse] stato dato avviso allo OMISSIS della facoltà di farsi assistere dal difensore”.

Ottemperando a tale ordine, l’organo accertatore comunicava in data 20 giugno 2008 che l’agente operante “a distanza di un anno e mezzo dall’evento in trattazione non ricorda se sia stato dato verbalmente avviso al sig. OMISSIS della facoltà di farsi assistere dal suo difensore al momento dell’accertamento”.

Il G.i.p., quindi, con sentenza in data 10 luglio 2008, in accoglimento della preliminare richiesta difensiva (e, per quanto attestato in sentenza, sull’accordo del p.m., che in data 20 giugno 2008 avrebbe “chiesto l’accoglimento dell’eccezione sollevata dallo OMISSIS e la conseguente dichiarazione di non doversi procedere nei confronti di quest’ultimo”), pronunciava, “visto l’art. 425 c.p.p.”, sentenza di “non doversi procedere”, riconoscendo fondata l’eccezione di nullità, tempestivamente dedotta in quanto sollevata “con il primo atto utile difensivo, e cioè con l’opposizione a decreto penale”.

5. Avverso detta sentenza il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova proponeva ricorso per cassazione.

Denunciava, quale primo motivo di ricorso, l’inosservanza degli artt. 192 e 507 c.p.p., 186 cod. strad., 114 disp. att. c.p.p. e 354 c.p.p.

In particolare, contestava che il verbale contenente gli esiti dell’alcooltest fosse soggetto al deposito previsto dall’art. 366 c.p.p.; deduceva la tardività dell’eccezione di nullità formulata dal difensore “poiché proposta per la prima volta dall’imputato solo in sede di opposizione al decreto penale”; eccepiva l’omissione del doveroso accertamento sulle modalità dell’atto di p.g. che il G.i.p. avrebbe dovuto svolgere ai sensi dell’art. 507 c.p.p., sentendo i verbalizzanti, prima di dichiararne la nullità; criticava, infine, la valutazione probatoria operata dal G.i.p., il quale non avrebbe tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale di legittimità consolidato secondo cui l’accertamento dello stato di ebbrezza può essere effettuato non solo sulla base dell’esito dell’analisi alcoolemica secondo la procedura di cui all’art. 379 reg. es. cod. strad., ma anche sulla scorta di ulteriori evidenze.

Con un secondo motivo di ricorso, denunciava la mancanza di motivazione sul medesimo punto e la manifesta illogicità della motivazione nel suo complesso.

6. Il ricorso veniva assegnato alla Quarta sezione penale e trattato all’udienza del 9 dicembre 2009.

7. In data 26 ottobre 2009 l’imputato depositava memoria in cui venivano sostanzialmente reiterate le doglianze difensive proposte avverso il decreto penale di condanna nonché contestati i motivi di impugnazione, con richiesta, in via principale, di rigetto del ricorso e, in subordine, di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite.

8. La Quarta sezione, dato atto delle argomentazioni addotte dalle parti, qualificata come a regime intermedio la nullità derivante dall’omesso avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore, rilevava, senza prendere posizione sul punto, l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione se la parte possa eccepire tale nullità al momento del compimento del primo atto successivo del procedimento, oppure se, ai sensi del primo periodo dell’art. 182 comma 2 c.p.p., debba eccepirla prima del compimento dell’atto o, se ciò non sia possibile, immediatamente dopo.

Rimetteva quindi il ricorso alle Sezioni Unite, a norma dell’art. 618 c.p.p.

9. Il Presidente Aggiunto, con decreto del 27 gennaio 2010, assegnava il ricorso alle Sezioni unite penali, fissando per la sua trattazione l’odierna udienza camerale.

10. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione depositava in data 3 marzo 2010 le sue requisitorie, chiedendo l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata, sostenendone l’abnormità, in quanto emessa de plano dopo l’opposizione a decreto penale.

11. In data 23 marzo 2010 il difensore dell’imputato, avv. XXX, ha depositato “Note di udienza”.

Diritto

1. Pregiudiziale alla risoluzione della questione di diritto per la quale il ricorso è stato devoluto alle Sezioni Unite è l’esame di quella relativa all’abnormità della sentenza impugnata, in quanto emessa de plano dopo l’opposizione a decreto penale, sostenuta dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta.

2. Occorre precisare che nel caso in esame il Giudice per le indagini preliminari ha emesso una sentenza che nell’ultimo passaggio del “Rilevato” formalmente richiama l’art. 129 c.p.p., mentre nel dispositivo sono contenuti il riferimento all’art. 425 c.p.p. e la statuizione di “non doversi procedere” non accompagnata da alcuna specifica formula liberatoria (pur potendosi ricavare dal contenuto del provvedimento che, stante la ravvisata nullità dell’alcooltest, il G.i.p. abbia ritenuto l’insussistenza del fatto-reato, per insanabile carenza probatoria).

3. Va in primo luogo osservato che il riferimento all’art. 425 c.p.p. appare palesemente erroneo, trattandosi di disposizione che si riferisce alla sentenza emessa all’esito di udienza preliminare, ed alla quale, a ragione, si collega la peculiare statuizione di “non luogo a procedere”.

Inoltre, non può dirsi formalmente corretta la statuizione di “non doversi procedere” in luogo della statuizione di “assoluzione”, trattandosi di pronuncia sul merito dell’azione penale (v. al riguardo la distinzione terminologica tra gli artt. 529, 530 e 531 c.p.p.).

Si tratterebbe comunque di una sentenza appartenente al genus “proscioglimento” pronunciata ex art. 129 c.p.p. al di fuori della udienza preliminare (v. infatti per tale espressione l’art. 459 comma 3 c.p.p. proprio in tema di procedimento per decreto penale), destinata a divenire, in mancanza di impugnazione, irrevocabile; a differenza di quanto è da dire per le sentenze di “non luogo a procedere”.

4. Accertato dunque che con la sentenza impugnata il G.i.p., al di là delle accennate ambiguità espressive, ha inteso emettere una sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 c.p.p., occorre ora vedere se egli ne avesse il potere, quesito risolto in senso negativo dal Procuratore generale requirente, che ha per tale ragione sollecitato l’annullamento senza rinvio della sentenza.

5. Sul tema sono da registrare orientamenti discordanti nell’ambito della giurisprudenza di legittimità

5.1. Da un lato, si è affermato (Sez. III, n. 8838, c.c. 20 novembre 2008, ric. Budel) che costituisce legittimo esercizio dei poteri previsti dalla legge la sentenza con la quale il giudice per le indagini preliminari, investito di richiesta di giudizio immediato da parte dell’opponente a decreto penale, pronunci sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (nella specie, per estinzione del reato per prescrizione maturata antecedentemente alla data di emissione del decreto penale); in senso conforme, in presenza di cause di estinzione del reato, Sez. III, n. 979, c.c. 10 giugno 1992, ric. P.m. in proc. Bonfante; Id., n. 444, c.c. 10 marzo 1992, ric. P.m. in proc. Calza).

5.2. Dall’altro, si è ritenuto (Sez. III, n. 20115, c.c. 16 marzo 2004, ric. P.m. in proc. Prevedello) che, nella situazione anzidetta, il giudice per le indagini preliminari non può adottare de plano una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., dovendo egli emettere il decreto di giudizio immediato, in quanto l’esigenza di immediatezza nella declaratoria di una causa di non punibilità deve pur sempre trovare attuazione nelle forme ordinarie e nel rispetto del contraddittorio e dei diritti delle parti; con la precisazione (Sez. V, n. 15085, c.c. 27 gennaio 2003, P.m. in proc. Grisotto) che una simile sentenza deve ritenersi abnorme, dato che il g.i.p. ha il potere di pronunciare sentenza ex art. 129 c.p.p. allorché debba delibare la richiesta del p.m. di emissione di decreto penale ma non quando, emesso tale decreto, sia investito dell’opposizione con richiesta di giudizio immediato.

6. Giova innanzi tutto richiamarsi alla sentenza delle Sezioni unite n. 12283 emessa alla c.c. del 25 gennaio 2005, ric. P.m. in proc. De Rosa, con la quale si è chiarito che l’art. 129 c.p.p. “non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore, inteso quale occasione […] ‘atipica’ di decidere la res iudicanda, rispetto a quello che gli deriva dalle specifiche norme che disciplinano i diversi segmenti processuali”; dettando invece “una regola di condotta o di giudizio, la quale si affianca a quelle proprie della fase o del grado in cui il processo si trova”, che, “sotto il profilo dei tempi e dei modi di applicazione, deve trovare attuazione nel corso delle fasi e dei gradi del processo e nell’ambito della corrispondente disciplina prevista, alla quale [il giudice] deve uniformarsi”.

7. Nell’ambito del procedimento monitorio, la facoltà del giudice per le indagini preliminari, che ritenga di non aderire alla richiesta di decreto penale del pubblico ministero, di “pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129” è prevista dall’art. 459 comma 3 c.p.p.

Come osservato dalla sentenza De Rosa sopra citata, questa previsione, consentendo al giudice di emettere una simile sentenza con procedura de plano, rappresenta una “eccezione al sistema, giustificata dalla particolare tipologia del rito che governa il procedimento per decreto, contrassegnato dall’assenza di contraddittorio”.

8. Peraltro, una volta che il giudice abbia emesso il decreto di condanna, in accoglimento della richiesta del p.m., le successive fasi sono rigidamente scandite dalla procedura dettata dal codice in relazione alle scelte fatte dal condannato: in caso di opposizione, a seconda delle opzioni formulate dall’opponente, il giudice emette decreto di giudizio immediato ovvero provvede agli adempimenti connessi alla richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. o di oblazione (art. 464 c.p.p.); in caso di inerzia, o di opposizione inammissibile, il giudice ordina l’esecuzione del decreto di condanna (art. 461 comma 5 c.p.p.).

9. Di conseguenza, dopo che il decreto di condanna sia stato emesso, il giudice per le indagini preliminari è spogliato di poteri decisori sul merito dell’azione penale, incombendo sullo stesso, ove sia proposta opposizione, esclusivamente poteri-doveri di propulsione processuale, obbligati nell’an e nel quomodo, con la sola eccezione rappresentata dalla decisione sulla eventuale domanda di oblazione (v. art. 464 comma 2 c.p.p.).

D’altra parte dovrebbe ritenersi che tale giudice, ove poi decidesse, al di fuori dei suoi poteri, sul merito dell’azione penale, incorrerebbe anche in una violazione delle regole sulla incompatibilità, dato che l’art. 34 comma 2 c.p.p. inibisce al giudice che abbia emesso decreto penale di condanna di “partecipare al giudizio” concernente lo stesso imputato (v. specificamente Corte cost., ord. n. 126 del 2001; e in genere, sull’ampio significato del termine “giudizio”, Corte cost., sent. n. 131 del 1996).

Per le stesse considerazioni, dopo l’emissione del decreto penale non sono concepibili iniziative interlocutorie da parte del giudice per le indagini preliminari, come quelle dirette ad acquisire dal p.m. ulteriori elementi di valutazione, che nella specie si sono concretate addirittura in una richiesta di “parere” al P.m. in relazione alle deduzioni svolte dall’opponente circa la nullità dell’alcooltest per mancato avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p.

Al riguardo è il caso di notare incidentalmente che l’atto di opposizione, come è generale opinione, si configura come gravame puro, traducendosi in una mera richiesta di giudizio nel contraddittorio, secondo le peculiarità dei vari riti previsti dalla legge processuale in relazione all’opzione esercitata, essendo irrilevanti eventuali motivi di censura sulla statuizione di condanna (a differenza di quanto previsto nel testo originario dell’art. 509 comma secondo c.p.p. 1930, poi dichiarato illegittimo con sentenza n. 19 del 1973 della Corte cost. proprio per la incongruità di un simile onere – previsto a pena di inammissibilità – rispetto alla funzione dell’atto di opposizione); motivi dunque che, ove superfluamente apposti, il giudice in questa sede non è tenuto ad esaminare, trattandosi propriamente di mere ragioni a difesa che dovranno essere eventualmente considerate nell’ambito del giudizio conseguente all’opposizione.

10. Sotto altro aspetto, va considerato che il decreto penale non è revocabile se non nei casi tassativamente previsti dal codice (artt. 460 comma 4 e 464 commi 3 e 5 c.p.p.), posto che, in genere, salvi i mezzi di impugnazione ordinari o straordinari, non è revocabile dallo stesso giudice che l’abbia emessa ogni decisione sul merito dell’azione penale (non importa se avente la forma di sentenza o di decreto), con la limitata e ben giustificabile eccezione rappresentata dalla revoca della sentenza di non luogo a procedere (art. 434 c.p.p.).

Ora, se si ammettesse un potere del giudice di pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p. una volta intervenuta l’opposizione a decreto penale, ciò equivarrebbe a consentire una revoca implicita del decreto; come del resto è da dire nel caso in esame, nel quale il G.i.p., pur non revocando espressamente il decreto di condanna, lo ha di fatto posto nel nulla emettendo la sentenza qui impugnata.

11. A ben vedere, dunque, la constatazione della estraneità al sistema processuale di una sentenza di proscioglimento revocatoria della condanna per decreto, ad opera dello stesso giudice che quel decreto ha emesso, prescinde dallo specifico contesto, comunque anomalo, in cui una simile sentenza sia stata adottata; se cioè de plano, come nella specie, o in una sede in cui sia assicurato il contraddittorio partecipato.

Ed è altrettanto indifferente che possa essere lo stesso titolare dell’azione penale a sollecitare una sentenza di proscioglimento (come sembrerebbe essere avvenuto nella specie, stando a un passaggio della sentenza impugnata, peraltro senza alcun riscontro documentale desumibile dagli atti), non potendo ciò abilitare il giudice per le indagini preliminari a revocare extra ordinem una propria statuizione di condanna; e anzi tale iniziativa del p.m. profilerebbe una inammissibile ritrattazione dell’azione penale.

Ne deriva che la impropria richiesta di proscioglimento, avanzata in via prioritaria dall’imputato con l’atto di opposizione al decreto penale, non poteva in quella sede essere considerata dal G.i.p.

12. In conclusione va ritenuto che la decisione impugnata sia affetta da abnormità (v. da ultimo su tale nozione Cass., sez. un., n. 25957, c.c. 26 marzo 2009, ric. P.m. in proc. Toni; Id., n. 5307, c.c. 20 dicembre 2007, ric. P.m. in proc. Battistella), per un complesso di aspetti, pur se costituenti visuali diverse di un unico vizio, attinente al profilo strutturale (o genetico): perché il giudice che abbia emesso un provvedimento decisorio sul merito dell’azione penale, assimilabile a una sentenza di condanna, quale è il decreto penale, non ha il potere di pronunciare successivamente sentenza di proscioglimento sullo stesso fatto-reato; perché tale successivo atto incide su un provvedimento definitivo, non revocabile se non nei casi tassativamente previsti dalla legge; e, infine, perché, dopo l’opposizione, il giudice per le indagini preliminari deve emettere gli atti di impulso indicati dall’art. 464 c.p.p. e in questa fase è privo del potere di pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 c.p.p.

In altri termini, la sentenza di cui qui si discute, pur rientrando nominalisticamente nel novero dei provvedimenti adottabili dal giudice per le indagini preliminari investito del decreto di condanna, è stata emessa nel caso in esame al di là delle ipotesi previste e, quindi, in carenza di potere, ponendosi fuori del sistema normativo.

13. Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Genova per l’ulteriore corso, dovendosi provvedere da parte del Giudice per le indagini preliminari alla fissazione della udienza per il giudizio abbreviato richiesto in sede di opposizione al decreto penale, a norma dell’art. 464 c.p.p.

In questa statuizione resta assorbito il merito del ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-02-2011, n. 3610 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 22 – 23 febbraio 2007, la s.p.a. Poste Italiane chiede, con un unico motivo (relativo alla violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. e al vizio di motivazione), la cassazione della sentenza depositata il 22 febbraio 2006, con la quale la Corte d’appello di Trieste ha confermato la decisione di primo grado di dichiarazione di nullità del termine apposto – ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994 così come integrato dall’accordo 25 settembre 1997 "per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi di sperimentazione di nuovi servizi ed in attuazione del progressivo completo equilibrio sul territorio delle risorse umane – al contratto di lavoro intercorso con C.S. dal 19 febbraio al 30 aprile 1998, quindi prorogato al 6 giugno successivo, con l’ordine di riammissione in servizio del lavoratore e la condanna della società a risarcire a quest’ultimo il danno, rapportato alle retribuzioni perdute dall’atto di messa in mora del creditore della prestazione.

In particolare, nella motivazione, la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi principali, in quanto estranei alle statuizioni della sentenza impugnata e alle relative argomentazioni.

La Corte d’appello aveva inoltre valutato come non aderenti al contenuto della sentenza anche le censure relative alle conseguenze economiche tratte in ordine alla nullità del termine e aveva dichiarato infondato il motivo subordinato relativo al preteso mancato esame della deduzione della società relativa alla sottrazione dal danno da risarcire del c.d. aliunde perceptum, che viceversa il Tribunale aveva esplicitamente sottratto.

Col ricorso, la società, riproducendo il contenuto dell’atto di appello, sostiene l’erroneità della valutazione di genericità, astrattezza e non pertinenza di tale atto formulata dalla sentenza impugnata.

Resiste alle domande C.S. con rituale controricorso.

Motivi della decisione

Col controricorso, la difesa di C.S. deduce l’inammissibilità del ricorso, in quanto notificatogli con consegna al servizio postale per la notifica il 23 febbraio 2007 e pertanto oltre il termine lungo di un anno dalla pubblicazione della sentenza (avvenuta il 22 febbraio 2006).

La deduzione è infondata.

Premesso che – a seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005 e per l’affermarsi del principio della scissione del momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario – il momento determinate della notificazione per il primo è quello della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica (c/r., da ultimo, Cass. 1 giugno 2010 n. 13338), risulta nel caso di specie dagli atti che il ricorso è stato consegnato per la notifica dalla società all’ufficiale giudiziario della Corte d’appello di Roma in data 22 febbraio 2007, pertanto nell’ultimo giorno utile per il notificante ed è stato affidato dall’ufficiale giudiziario all’ufficio postale di (OMISSIS) per la notifica a mezzo posta il giorno successivo, pervenendo successivamente al destinatario.

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

Nell’atto di appello della società, il cui contenuto è riprodotto nel ricorso per cassazione, emergono infatti con sufficiente chiarezza i motivi per i quali la società ha sostenuto la legittimità del termine apposto al contratto di lavoro tra le parti per il periodo dal 19 febbraio al 30 aprile 1998 e della successiva proroga dello stesso fino al 6 giugno 1998, sulla base della considerazione che, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 4588/06 e le successive conformi della sezione lavoro, tra le quali, da ultimo, Cass. n. 6913/09), la L. n. 56 del 1987, art. 23 la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 ha operato una sorta di "delega in bianco" alla contrattazione collettiva ivi considerata, quanto alla individuazione di ipotesi ulteriori di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro, sottratte pertanto a vincoli di conformazione derivanti dalla L. n. 230 del 1962 e soggette unicamente ai limiti e condizionamenti contrattualmente stabiliti.

Siffatta individuazione di ipotesi aggiuntive può essere operata anche direttamente, attraverso l’accertamento da parte dei contraenti collettivi di determinate situazioni di fatto e la valutazione delle stesse come idonea causale del contratto a termine (cfr., ad es., Cass. 20 aprile 2006 n. 9245 e 4 agosto 2008 n. 21063).

Secondo l’esposizione dell’atto di appello, sulla base della disciplina legislativa esaminata, l’art. 8 del C.C.N.L. del 26 novembre 1994, come integrato dall’accordo nazionale del 25 settembre 1997, aveva individuato, come ipotesi aggiuntiva per le Poste Italiane s.p.a. quella relativa ad "esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell’ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi prodotti ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane".

La società ha quindi sostenuto che tali esigenze eccezionali non si erano esaurite con la trasformazione giuridica dell’ente pubblico Poste italiane in società per azioni e che nessun limite temporale alla operatività della relativa previsione, diverso dal termine di efficacia del contratto collettivo (il successivo rinnovo era avvenuto l’11.1.2001), era stato imposto dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

Aveva quindi spiegato le ragioni per cui dovevano essere ritenute sussistenti le ragioni eccezionali di cui alla clausola collettiva sia in sede di stipulazione che in sede di proroga del contratto a termine, ragioni individuate nel perdurare di un processo di ristrutturazione molto complesso (confermato da una serie di accordi sindacali successivi).

Infine aveva sostenuto che, alla luce dell’ampiezza della delega ai contraenti collettivi e del contenuto della clausola in esame, "il datore di lavoro deve solo provare la sussistenza della situazione di fatto oggetto della specifica previsione da parte della contrattazione collettiva, quale presupposto perla validità della apposizione del termine, senza necessità della prova in ordine al nesso causale in ordine alla singola assunzione a termine", come invece ritenuto dal giudice di primo grado, che aveva posto alla base della propria decisione l’accertamento del mancato assolvimento dell’onere della prova di tale nesso causale gravante sulla società.

Siffatto iter argomentativo, seppure esposto in maniera per certi versi ridondante, esprime censure sufficientemente specifiche e pertinenti (fondate o infondate che siano) rispetto al thema decidendi relativo alla legittimità de) termine apposto al contratto di lavoro e alla relativa proroga, mentre la sentenza impugnata non spiega le ragioni per cui ha ritenuto tali censure estranee rispetto alla decisione di primo grado, di cui non indica la motivazione, così non consentendo al riguardo il controllo sulla congruenza della stessa.

La riproduzione, nel ricorso per cassazione, del contenuto dell’appello non appare viceversa in grado di incidere sulla valutazione di astrattezza e non pertinenza operata dalla Corte territoriale in ordine ai motivi di censura subordinati, relativi alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità del termine.

Il ricorso va pertanto accolto nei limiti sopra indicati e la sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Venezia, che dovrà eventualmente esaminare anche l’argomento – sviluppato nel ricorso introduttivo del giudizio e dichiarato assorbito dalla Corte territoriale – concernente la legittimità della proroga del contratto di lavoro fino al 6 giugno 1998.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Venezia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.