T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, Sent., 02-02-2011, n. 182 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente è titolare della concessione edilizia n.77 del 7/2/2000, riguardante la realizzazione di un edificio da adibire ad esposizione e vendita di macchine agricole in località Ponte Riacini del Comune di Montescudaio, in area compresa tra una strada comunale e una strada provinciale (quest’ultima posta ad una quota più elevata dell’altra). Il titolo edilizio è stato rilasciato sulla base del parere della commissione edilizia, la quale condizionava il parere favorevole alla valutazione dei problemi legati al rischio idraulico in relazione alle quote altimetriche del fabbricato.

I lavori sono iniziati nel dicembre 2000; l’edificio è stato leggermente spostato e collocato ad una quota tale da consentire il superamento del predetto rischio.

Con provvedimento del 23/5/2003, a seguito di sopralluogo, il Comune ha ordinato di sospendere i lavori, sull’assunto che le altezze dei corpi di fabbrica misurate in loco risultavano maggiori di quelle di progetto.

Il ricorrente, in data 1° luglio 2003, ha presentato domanda di variante e/o di sanatoria.

E’ seguita, in data 17/9/2003, l’ordinanza di demolizione delle opere abusive, emessa sull’assunto della non accoglibilità della domanda di concessione in sanatoria.

Avverso il predetto provvedimento il ricorrente è insorto deducendo:

1) violazione per disapplicazione degli artt.2 e 3 della legge n.241/1990, violazione dell’obbligo di provvedere, difetto di motivazione; illegittimità derivata (nell’ipotesi in cui si ritenga formato il silenzio rifiuto sull’istanza di variante e/o sanatoria edilizia);

2) violazione per disapplicazione degli artt.2 e 3 della legge n.241/1990; difetto di motivazione; illegittimità derivata (nell’ipotesi in cui l’impugnata ordinanza costituisca atto di rigetto della domanda di variante/sanatoria);

3) violazione e falsa applicazione dell’art.36 del d.p.r. n.380/2001 e dell’art.37 della L.R. n.52/1999; violazione del giusto procedimento (nell’ipotesi in cui l’impugnata ordinanza valga anche come diniego di variante/sanatoria);

4) violazione e falsa applicazione degli artt.15, 36 e 22, comma 2, del d.p.r. n.380/2001, nonché degli artt.7, 37 e 39 della L.R. n.52/1999; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed errore sui presupposti;

5) violazione per disapplicazione dell’art.22, comma 2, del d.p.r. n.380/2001 e dell’art.39 della L.R. n.52/1999; eccesso di potere per difetto dei presupposti;

6) eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità assolute;

7) violazione e falsa applicazione dell’art.36 del d.p.r. n. 380/2001 e dell’art.37 della L.R. n. 52/1999; violazione e falsa applicazione dell’art.41 del regolamento edilizio vigente al momento dell’esecuzione dei lavori e dell’art.26 del regolamento edilizio vigente.

Si è costituito in giudizio il Comune di Montescudaio.

In pendenza del ricorso il deducente ha presentato, in data 18/10/2004, nuova domanda di permesso di costruire in sanatoria, ad esito della quale il Comune, con provvedimento del 27/4/2005, ha rilasciato il titolo edilizio richiesto, a condizione che fosse realizzato, sulla copertura dell’edificio e al piano parcheggio, un giardino pensile.

All’udienza del 25 novembre 2010 la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione

In via preliminare occorre soffermarsi sulle questioni in rito.

L’amministrazione resistente ha eccepito l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, sull’assunto che il sopraggiunto permesso in sanatoria sarebbe satisfattivo della pretesa azionata.

L’eccezione va respinta.

Al riguardo appare condivisibile la replica espressa dal deducente con memoria difensiva depositata il 12/2/2010, secondo cui l’interesse all’impugnativa persiste sia ai fini della possibilità di proporre richiesta di risarcimento del danno, sia ai fini dell’annullamento dell’atto impugnato nella parte riferita all’ultimo piano dell’edificio, essendo la stessa estranea alla subentrata sanatoria edilizia.

Invero la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse opera soltanto al verificarsi di una situazione nuova idonea a rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, ovvero tale da far venir meno per il ricorrente qualsiasi utilità della pronuncia. Pertanto la possibilità che l’eventuale accoglimento dell’impugnativa comporti effetti conformativi, ripristinatori o anche solo propedeutici a future azioni rivolte al risarcimento del danno determina l’utilità giuridica della rimozione dell’atto impugnato e induce a ritenere persistente l’interesse al ricorso (ex multis: Cons.Stato, IV, 3/11/2008, n.5478; idem, V, 8/9/1995, n.1301; TAR Campania, Salerno, II, 14/7/2009, n.4013).

Entrando nel merito della trattazione del gravame si osserva quanto appresso.

Nella premessa dell’impugnata ordinanza il Comune adduce a esplicito presupposto della misura repressiva il proprio giudizio di non accoglimento della domanda di concessione in sanatoria. In tal modo l’amministrazione, con il provvedimento che dispone il ripristino dello stato dei luoghi, respinge la domanda stessa, dando origine ad un provvedimento di diniego di sanatoria edilizia contestuale all’ordine di demolizione.

Orbene, l’esplicita decisione di non rilasciare il titolo sanante e la conseguente misura sanzionatoria richiedono, ai sensi dell’art.3 della legge n.241/1990, una motivazione circa le ragioni preclusive della possibilità di regolarizzare l’abuso edilizio, motivazione che invece, nel caso di specie, è totalmente mancata (peraltro, secondo una parte della giurisprudenza, anche in caso di silenzio rifiuto ex art.36, comma 3, del d.p.r. n.380/2001 e art.13, comma 2, della legge n.47/1985 vi è inadempimento dell’obbligo di motivazione: Cons.Stato, II, 2/3/1994, n.1255; TAR Lazio, Roma, II, 19/9/2006, n.8826; TAR Lazio, Latina, 26/1/2004, n.27).

E’ pertanto condivisibile la seconda doglianza, incentrata sul difetto di motivazione dell’atto impugnato, inteso quale provvedimento di rigetto dell’istanza di sanatoria/variante edilizia, e sull’illegittimità derivata della contestuale sanzione demolitoria.

In conclusione, il ricorso va accolto, restando assorbite le censure non esaminate, con conseguente annullamento dell’impugnata ordinanza, ai fini della motivata rideterminazione del Comune sull’istanza presentata dal ricorrente il 1° luglio 2003.

Le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi, sono determinate in euro 3.000 (tremila) oltre IVA e CPA, da porre a carico del Comune di Montescudaio.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, ai fini del riesame.

Condanna il Comune di Montescudaio a corrispondere al ricorrente l’importo di euro 3.000 (tremila) oltre IVA e CPA, a titolo di spese di giudizio comprendenti gli onorari difensivi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-11-2010) 23-02-2011, n. 7010 Bancarotta fraudolenta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 27 maggio 2009 la Corte d’Appello di Bologna, confermando la decisione assunta dal Tribunale di Rimini, ha riconosciuto G.L. responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione al fallimento della società Frangi Mais s.r.l., della quale era stato amministratore dal 30 aprile 1996 alla data del fallimento ((OMISSIS)), oltre a rivestire la carica di amministratore unico della società controllante G.I. Gestioni Industriali s.r.l., della quale era anche socio di maggioranza.

Secondo l’ipotesi accusatoria, recepita dal giudice di merito, il G. aveva depauperato il patrimonio aziendale concedendo, senza corrispettivo, garanzie fideiussorie a beneficio della società controllante, così accrescendo il passivo della Frangi Mais s.r.l..

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo. Con esso contesta che possa attribuirsi valenza distrattiva ad un atto, quale il rilascio di fideiussione, di carattere neutro sotto il profilo della garanzia patrimoniale; sostiene che, indipendentemente dall’obbligazione fideiussoria, i creditori della G.I. Gestioni Industriali avrebbero potuto aggredire la Frangi Mais pignorando la maggioranza delle quote componenti il suo capitale sociale ed esponendo quindi la società alla liquidazione; del resto, osserva, il rilascio di fideiussioni non aveva recato alcun pregiudizio alla Frangi Mais, la quale aveva invece interesse a mantenere l’operatività della società controllante. Contesta, infine, la sussistenza dell’elemento psicologico del reato, essendosi trattato di un comportamento pressochè obbligato per l’amministratore della società poi fallita.

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

La giurisprudenza di legittimità è costante nel riconoscere che la prestazione di fideiussioni senza corrispettivo, attuata dall’amministratore della società poi fallita, costituendo uno strumento anomalo ai fini dell’attività sociale e fonte di depauperamento ai danni dei creditori, integra un atto di distrazione punibile ai sensi dell’art. 216 della legge fallimentare (Cass. 4 novembre 2004 n. 6462; Cass. 24 maggio 1984 n. 7359; Cass. 12 dicembre 1979 n. 2674/80).

Non giova al ricorrente addurre a giustificazione il ragionamento secondo cui, in mancanza delle garanzie fideiussorie, i creditori della debitrice principale, società controllante G.I. Gestioni Industriali s.r.l., avrebbero potuto pignorare le quote della Frangi Mais da questa possedute: ciò non avrebbe provocato alcun depauperamento per la società controllata, che attraverso la subastazione delle quote avrebbe soltanto visto mutare la propria compagine sociale. Di contro, nessuno avrebbe potuto aggredire il patrimonio della Frangi Mais per debiti facenti capo esclusivamente alla società controllante: mentre il rilascio delle fideiussioni ha comportato un corrispondente incremento delle passività, senza alcun effettivo vantaggio per la garante. Non si vede del resto, in mancanza di chiarimenti che il ricorso non offre, in che cosa consisterebbero nell’ottica difensiva – facente implicitamente richiamo al principio di cui all’art. 2634 c.c. – i vantaggi che la società poteva aspettarsi di trarre dall’appartenenza ad un gruppo, la cui componente apicale era a sua volta vistosamente indebitata.

Da ultimo corre l’obbligo di rimarcare che la finalità di mantenere in vita la società amministrata non esclude l’elemento psicologico del reato, ad integrare il quale è sufficiente il dolo generico, e cioè la coscienza e volontà di compiere l’atto di natura distrattiva.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-02-2011) 09-03-2011, n. 9296

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza in data 22 aprile 2010 la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Pesaro del 29.1.2003, con la quale P.G., ritenuta l’ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 ed applicata la diminuente per la scelta del rito, era stato condannato alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4 per aver detenuto illecitamente a fine di cessione a terzi indeterminate quantità di stupefacente del tipo cocaina e del tipo exstasy, nonchè indeterminate quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish e marjuana (tra cui sicuramente gr. 0,102 di cocaina, grammi 0,390 di hashish e grammi 72,980 di marjuana, nonchè una pasticca di exstasy sequestrati in data 15.10.1999), nonchè cedeva grammi 0,920 di marjuana a C.M.C., O. G. e Z.M..

Riteneva la Corte territoriale del tutto condivisibile la valutazione fatta dal primo giudice in ordine alla destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, emergendo essa da una pluralità di elementi di significato univoco.

2) Ricorre per cassazione il P., a mezzo del difensore, denunciando la erronea applicazione della legge penale e la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Le sostanze stupefacenti sequestrate erano detenute per uso personale.

La destinazione allo spaccio, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, è elemento costitutivo del reato, per cui va provata dalla pubblica accusa. Nel caso di specie nessuna prova in tal senso è stata fornita.

Con il secondo motivo denuncia la mancanza di motivazione in relazione alle specifiche deduzioni contenute nei motivi di appello, in cui si evidenziava che dalle intercettazioni non emergevano elementi probatori a sostegno dell’accusa (risultando piuttosto confermato dalle dichiarazioni dei giovani che l’incontro era avvenuto per motivi diversi dalla cessione di sostanze stupefacenti) e che il P. era tossicodipendente (all’epoca consumava anche cocaina come emergeva dal certificato del SERT prodotto).

3) Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1) Con la sentenza di questa Corte a sez. un. del 18.7.1997 n. 4 è stato affermato il principio che, anche dopo l’esito referendario, la valutazione prognostica della destinazione della sostanza, ogni qual volta la condotta non appaia correlabile al consumo in termini di immediatezza, deve essere effettuata dal giudice tenendo conto di tutte le circostanze soggettive ed oggettive del fatto, con apprezzamento di merito sindacabile in sede di legittimità solo in rapporto ai vizi di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e). Sicchè non è censurabile la motivazione che attribuisca univoco significato della destinazione allo spaccio alla detenzione quando la quantità dello stupefacente sia notevolmente superiore al bisogno personale per un periodo circoscritto. E’ del tutto evidente che nelle ipotesi relative a quantitativi non elevati l’indagine in relazione alla destinazione allo spaccio debba essere, invece, più penetrante e condotta con riferimento ad altri elementi indiziari emergenti dalle concrete modalità della fattispecie, come la qualità di tossicodipendente, le condizioni economiche dell’imputato, l’accertato compimento pregresso di fatti sintomaticamente rivelatori di propensione allo spaccio, le modalità della custodia e di frazionamento della sostanza, il ritrovamento di strumenti idonei al taglio.

3.1.1) Le censure sollevate dal ricorrente, in ordine alla ritenuta attività di spaccio, non tengono conto che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. E’ necessario cioè accertare se nell’interpretazione delle prove siano state applicate le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove medesime, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve quindi essere evidente e tale da inficiare lo stesso percorso seguito dal giudice di merito per giungere alla decisione adottata.

Con argomentazioni, corrette ed immuni da vizi logici, i giudici di merito hanno motivato in ordine alla pluralità di elementi da cui emerge, indiscutibilmente, l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, posta in essere dal P.:

-il consistente quantitativo (gr. 72,980 di marjuana) esorbitante rispetto all’uso personale;

-il rinvenimento di un bilancino di precisione per il confezionamento delle dosi;

-la pluralità dei tipi di sostanze detenute;

-la detenzione delle sostanze non solo nell’abitazione, ma anche a bordo dell’autovettura;

-i plurimi incontri concordati, come emergeva dalle telefonate intercettate, con giovani consumatori di droga;

-la sorpresa in flagranza in occasione dei due incontri del (OMISSIS) con giovani tossicodipendenti trovati in possesso della droga.

Ineccepibilmente la Corte territoriale, sulla base di tali emergenze, ha ritenuto che siffatti plurimi elementi fossero univocamente dimostrativi che le sostanze stupefacenti non erano destinate al solo uso personale.

Il ricorrente ripropone deduzioni, già correttamente esaminate e disattese dai giudici di merito, in ordine al significato delle intercettazioni telefoniche, alle dichiarazioni dei giovani incontrati, allo stato di tossicodipendenza.

Il Tribunale, alla cui motivazione rinvia la Corte territoriale, aveva, peraltro, già ampiamente argomentato in ordine al linguaggio criptato e gergale delle telefonate.

E la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che "In tema di intercettazioni telefoniche l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità dei criteri della e della massime di esperienza" (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 6 n. 15396 dell’11.12.2007; conf. cass. sez. 6 n. 35680 del 10.6.2005). Quanto alle dichiarazioni dei testi, hanno ritenuto i giudici di merito che, in considerazione di tutti gli altri elementi oggettivi acquisiti, esse fossero palesemente compiacenti ed inattendibili.

Infine, la condizione di tossicodipendenza non escludeva la destinazione allo spaccio, come era del resto conclamato dalla detenzione di una pluralità di tipi di sostanze (hashish, marjuana, cocaina, ecstasy).

3.2) Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma che pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 22-03-2011, n. 1741

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con i due motivi Con i due motivi del presente gravame, il sig. R. impugna la sentenza di cui in epigrafe con cui è stato respinto il suo ricorso avverso l’atto della Commissione di cui all’art. 1 lett. b della Legge 384/80, che stabiliva in Euro 8.050,00 la somma da versarsi per la voltura a suo favore dell’autorizzazione di una rivendita speciale di generi di monopolio posta nella Stazione Autocorriere di Trento.

L’appello, eccepisce in via preliminare, e subordinata, il difetto di giurisdizione del TAR e, nel merito, deduce l’erroneità della decisione con cui, in sintesi il Tar Trentino:

– avrebbe applicato al caso la disciplina per la voltura delle rivendite ordinarie di cui all’art. 31 della L. 1293/1957, che prevede il pagamento di una somma 5 volte superiore rispetto a quella prevista per il rinnovo, per evitare operazioni speculative sulle autorizzazioni del Monopolio;

– avrebbe ritenuto legittima la somma a carico del subentrante computata utilizzando il rapporto inferiore di 3,5 volte;

– avrebbe concluso che la Commissione si sarebbe attenuta prudentemente ai normali criteri stabiliti dalla legge per le rivendite ordinarie.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione Finanziaria che, con memoria, ha ribadito le ragioni ad resistendum già sostenute in primo grado ed ha concluso per il rigetto.

All’udienza pubblica del 29 aprile 2004, uditi i difensori delle parti, l’appello è stato trattenuto in decisione.

– 1. Par.. Nell’ordine logico delle censure deve, in primo luogo, essere disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione introdotta in via subordinata dall’appellante.

Il conferimento di un’ampia discrezionalità all’apposita Commissione per l’individuazione dei parametri di riferimento "..della somma di danaro" a carico di chi chiede l’autorizzazione alla voltura delle rivendite speciali di cui all’art. 19, della L. 1293/1957 presuppone infatti, una contrapposta posizione di interesse legittimo come tale, tutelabile innanzi al Giudice Amministrativo.

– 2. Par.. Nel merito, il ricorrente invoca l’applicazione al suo caso l’articolo 19 della legge 1293/1957 (nel testo modificato la legge n.331 del 12 novembre 1990) il quale prevede che, in caso di rinnovo, i concessionari siano tenuti a corrispondere una somma di danaro "una tantum" pari al 50% dell’aggio percepito per la rivendita di tabacchi nell’anno precedente allo stesso, con la specificazione che in caso di periodi di tempo inferiori al triennio, questa dovrebbe essere proporzionalmente ridotta. La norma in sostanza prevederebbe altresì tale criterio di determinazione delle somme da versare all’amministrazione, anche per i casi di nuove istituzioni e di rinnovo della concessione delle rivendite speciali.

Per l’appellante, in base alla ratio della norma, mentre nel caso di nuova istituzione, il canone deve essere determinato ex novo mancando ogni dato attendibile circa l’effettiva redditività dell’esercizio; nel caso di rinnovo della concessione, essendo già stati acquisiti i dati (attraverso la gestione di vari anni) il legislatore avrebbe determinato la somma da corrispondere una tantum, fissando il criterio del 50% dell’aggio percepito dal tabaccaio dell’anno precedente.

Inoltre la somma così fissata avrebbe dovuto essere proporzionalmente ridotta qualora il periodi di durata dell’autorizzazione sia, come nel suo caso, inferiore ai nove anni.

Tale ultima previsione darebbe così una disciplina compiuta all’intera materia, applicandosi poi anche all’eventuale voltura della concessione,.

Di qui l’iniquità della misura di Euro 8.050,00 che corrisponderebbe al 62% della redditività dell’ultimo anno antecedente, mentre l’una tantum avrebbe dovuto invece assommare alla somma di Euro 2.166,66, risultante dal computo del 50% dell’aggio, di circa Euro 13.000 percepito per i tabacchi, diviso 9 anni x i 3 anni di durata effettiva dell’autorizzazione.

Il ricorso è fondato negli esclusivi sensi, e limiti, che seguono.

In primo luogo deve rilevarsi che nella legge non si rinviene una specifica ed analitica disciplina per definire la somma che il subentrante deve versare per la voltura dell’autorizzazione di una rivendita speciale di generi di monopolio.

Al riguardo appare inconferente il richiamo al "sopracanone di cessione" di cui all’art. 31 della L. n. 1293/1957, operato dal Tar, in quanto nella versione in vigore al momento del provvedimento tale riferimento era stato cassato dal testo.

La fattispecie della voltura dell’autorizzazione è laconicamente disciplinata dal solo terzo comma del cit. art. 19 della L. n. 1293/1957 (nel testo sostituito dall’art. 10, L. 29 gennaio 1986, n. 25) che si limita a prevedere l’obbligo di pagare una somma di danaro una tantum a carico del subentrante, la cui misura è lasciata alla piena discrezionalità della Commissione, senza apporre altre specificazioni.

Non vi è alcuna ragione di diritto che sostenga la pretesa dell’appellante all’automatica applicazione, alle volture delle autorizzazioni, della disciplina prevista per gli ordinari rinnovi di cui al III° co. dell’articolo 19 della legge n. 1293/1157 (introdotto dall’articolo 4 del D.L. 15 settembre 1990, n. 261).

La legge infatti, mentre in questo ultimo caso vuole premiare ed incentivare l’attività del titolare, in caso di voltura vuole evitare speculazioni dei privati sulla cessione delle autorizzazioni.

Ma ciò non toglie nondimeno, che tale paradigma normativo non potesse essere discrezionalmente utilizzato come criterio di riferimento dalla Commissione.

In tale prospettazione può condividersi l’affermazione del TAR per cui la Commissione ha prudentemente utilizzato la sua sfera di discrezionalità ricorrendo ad un criterio comunque previsto dalla legge per il rinnovo delle rivendite ordinarie.

Ciò premesso, in conseguenza:

– deve condividersi la sentenza gravata quando afferma che la Commissione, nell’ambito dei suoi poteri discrezionali, del tutto ragionevolmente ha utilizzato il parametro del 3,5 per il 10 % dell’aggio, in luogo del 50% (primo periodo, III co., art. 17 L.n. 1293/1957);

– deve però ritenersi che la Commissione – avendo autonomamente ritenuto di doversi rifare alla disciplina dei rinnovi – dovesse anche tener conto del principio della proporzionale riduzione della somma dovuta in rapporto agli anni già trascorsi, di cui al secondo periodo del terzo medesimo comma del ricordato art. 17 della L. n. 1293. In altre parole, il computo dell’una tantum deve tener conto che, nel caso di volture per periodi di tempo inferiori al novennio, una volta discrezionalmente stabilita la somma per il rinnovo, la detta una tantum deve essere proporzionalmente ridotta in ragione del residuale periodo di durata della concessione.

Nel caso di specie dunque, essendo la disponibilità dei locali limitata a tre anni, la somma discrezionalmente ed autonomamente individuata dalla Commissione in Euro8.050,00 con riferimento agli aggi percepiti in concreto, doveva essere proporzionalmente diminuita degli anni già trascorsi (Euro 8.050:9×3).

In tali limiti il ricorso è dunque fondato e deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza di cui in epigrafe, nei suddetti limiti deve essere annullato il provvedimento impugnato in primo grado.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza parziale, e sono liquidate in Euro 3.000,00 complessive, di cui Euro 1.500 possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:

– 1. accoglie l’appello, e per l’effetto, in riforma della sentenza di cui in epigrafe, annulla il provvedimento impugnato in primo grado nei limiti di cui in motivazione.

– 2. Condanna il Ministero al pagamento delle spese nei limiti di Euro 1.500,00, e le compensa per la restante parte.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.