Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-06-2011, n. 14470 Pagamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La s.p.a. Elettrodinamica conveniva in giudizio la s.c. a r.l. IRG (Imprese Riunite Genova) chiedendone la condanna al pagamento degli interessi moratori di cui all’accordo intervenuto tra le parti in data 11/4/1990 determinati in L. 171.554.869. Esponeva l’attrice: che essa società e la 3 P Progetti, in associazione temporanea di imprese, avevano stipulato il 31/10/1987 con la società consortile convenuta un contratto per la fornitura e prestazioni varie inerenti ai lavori di completamento della "tratta funzionale" Brin-Di Negro della metropolitana di Genova commissionata dalla s.p.a. Ansaldo Trasporti e dal Comune di Genova; che la IRG, con lettera 5/12/1989, aveva riconosciuto gli interessi per il ritardato pagamento; che, insorta controversia tra le parti, essa attrice, la 3 P Progetti e la IRG avevano sottoscritto un accordo transattivo in data 11/4/1990 in base al quale era stato confermato il riconoscimento degli interessi moratori che il Comune di Genova avrebbe dovuto corrispondere alla Ansaldo e, quindi, alla IRG; che essa attrice non aveva ancora ricevuto alcun pagamento per l’indicato titolo.

La società convenuta, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda allegando: che l’accordo 11/4/1990 aveva natura di transazione novativa; che in base alla clausola n. 6 essa IRG si era impegnata alla corresponsione degli interessi moratori solo se detti interessi fossero stati pagati dal Comune di Genova alla Ansaldo e da questa ad essa convenuta; che quindi l’obbligazione assunta doveva ritenersi sottoposta a condizione sospensiva ancora pendente.

Con sentenza 28/4/1998 l’adito tribunale di Genova rigettava la domanda qualificando l’accordo 11/4/1990 come transazione novativa e ravvisando il difetto di prova in ordine al pagamento in favore della convenuta degli interessi di mora.

Avverso la detta sentenza la Elettromeccanica proponeva appello al quale resisteva la IRG. La corte di appello di Genova – ordinata l’esibizione di documentazione relativa al pagamento di interessi moratori ed ottenuta detta documentazione – con sentenza 9/10/2004, in riforma dell’impugnata decisione, condannava l’IRG al pagamento in favore della Elettrodinamica di Euro 88.600,69 oltre ac-cessori. Osservava la corte di merito: che, come risultava dalla documentazione acquisita nel corso del giudizio di gravame, il Comune di Genova aveva pagato L. 14.531.200.000 alla Ansaldo Trasporti; che il detto importo si riferiva agli interessi moratori per cui era causa per cui si era raggiunta la prova della pretesa della Ansaldo di ottenere dal Comune di Genova somme a titolo di interessi moratori; che la prova della fondatezza di tale pretesa era destinata ad incidere sulla stessa prova dell’esistenza del nesso di causalità tra l’omissione IRG ed il mancato versamento della somma; che l’acquisita prova della corresponsione degli interessi moratori in questione alla Ansaldo rendeva palese che si era realizzato il presupposto della pretesa di pagamento azionata dalla Elettromeccanica nei confronti della IRG;

che quest’ultima, creditrice della Ansaldo, aveva l’obbligo di porre in essere i necessari comportamenti verso il proprio creditore al fine di consentire l’estinzione del debito nei confronti della Elettromeccanica; che l’appellata aveva omesso di provare di aver formulato richieste nei confronti della Ansaldo per ottenere il pagamento degli interessi moratori in questione; che, quindi, la domanda della attrice appellante doveva essere accolta.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Genova è stata chiesta dalla IRG con ricorso affidato ad un solo motivo. La s.p.a. Elettromeccanica ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso la IRG denuncia vizi di motivazione deducendo che la corte di appello è pervenuta alla decisione impugnata in base ad un solo motivo, ossia aver ritenuto circostanza pacifica e comunque provata il pagamento da parte del Comune di Genova di un importo a favore della Ansaldo a titolo di interessi moratori relativi ai ritardati pagamenti dei corrispettivi contrattuali per la costruzione della tratta della metropolitana Brin- Di Negro. Tale convinzione della corte di merito si pone in contrasto con le risultanze documentali acquisite nel corso del giudizio. La sentenza impugnata omette di considerare la causale del pagamento di L. 14.531.200.000 da parte del Comune di Genova, causale risultante dalla relativa documentazione. Da tale documentazione emerge che il detto pagamento non è riferibile (se non in minima parte) alla richiesta di pagamento da parte della Ansaldo degli interessi per ritardati pagamenti ed è invece relativo a ben più consistenti crediti della concessionaria. Il convincimento della corte di appello è quindi frutto di un macroscopico fraintendimento.

La Corte rileva l’infondatezza – e, in parte, l’inammissibilità – delle riportate censure che, pur se titolate come vizi di motivazione, si risolvono tutte, quale più e quale meno e sotto vari profili, essenzialmente nella pretesa di contrastare e criticare l’apprezzamento delle prove operato dal giudice del merito (omesso od errato esame di risultanze istruttorie) incensurabile in questa sede di legittimità perchè sorretto da motivazione adeguata, logica ed immune da errori di diritto: il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l’iter argomentativo seguito nell’impugnata sentenza. Inammissibilmente la ricorrente prospetta una diversa lettura del quadro probatorio dimenticando che l’interpretazione e la valutazione delle risultanze processuali sono affidate al giudice del merito e costituiscono insindacabile accertamento di fatto: la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice del merito siano, secondo l’opinione del ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione conforme alla tesi da essa sostenuta.

Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento ed apprezzare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova. Nè per ottemperare all’obbligo di motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie ed a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi – come nella specie – gli elementi sui quali fonda il suo convincimento dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata.

Inoltre si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un’approfondita disamina logica e giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte.

Parimenti si ha motivazione insufficiente nell’ipotesi di obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formulazione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sorreggere e ad individuare con chiarezza la "ratio decidendi", ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore o sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, vale a dire l’apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i compiti propri di esso giudice di merito.

Nel caso in esame non è ravvisabile il lamentato difetto di motivazione: la sentenza impugnata è corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto.

Come riportato nella parte narrativa che precede il giudice di appello -con indagine di fatto condotta attraverso l’esame degli elementi probatori acquisiti al processo – ha coerentemente affermato, sulla base di circostanze qualificanti, che:

– la Ansaldo Trasporti aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento da parte del Comune di Genova di oltre L. 15 miliardi a titolo di interessi moratori;

– che la controversia era stata transatta dalle dette parti con il riconoscimento della Ansaldo di una somma di 15 miliardi di lire onnicomprensiva di tutte le spettanze della Ansaldo;

– il Comune aveva pagato alla Ansaldo L. 14.531.200.000, somma riferibile agli interessi moratori.

La corte di appello è pervenuta alle dette conclusioni attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici nonchè frutto di un’indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie riportate nella decisione impugnata.

Il giudice di secondo grado ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esaminando compiutamente le risultanze istruttorie ed esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.

Alle dette valutazioni la ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compite dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.

Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte di appello, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle principali tesi difensive della Elettromeccanica ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi della IRG. Pertanto, poichè resta istituzionalmente preclusa in sede di legittimità ogni possibilità di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non può la ricorrente pretendere il riesame del merito sol perchè la valutazione delle accertate circostanze di fatto come operata dal giudice di secondo grado non collima con le sue aspettative e confutazioni.

Va altresì segnalato che le censure concernenti l’omesso o errato esame delle risultanze probatorie (relative all’ampia documentazione acquisita) oltre che per l’incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, sono inammissibili anche per la loro genericità in ordine all’asserita erroneità in cui sarebbe incorso il giudice di appello nell’interpretare e nel valutare le dette risultanze istruttorie.

Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l’omessa o l’erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l’onere (per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo del lamentato errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di cassazione accertare – sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative – l’incidenza causale del difetto di motivazione (in quanto omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perchè relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata.

Il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non o mal esaminate siano tali da invalidare l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento si è formato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base.

In proposito va ribadito che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla vertenza, sì da far ritenere che quella circostanza se fosse stata considerata avrebbe portato ad una decisione diversa.

Nella specie le censure mosse dalla ricorrente sono carenti sotto l’indicato aspetto in quanto non riportano il contenuto specifico e completo delle prove documentali indicate nel motivo di ricorso in esame. Tale omissione non consente di verificare l’incidenza causale e la decisività dei rilievi al riguardo sviluppati in ricorso.

Sotto altro aspetto le censure concernenti gli asseriti errori che sarebbero stati commessi dal giudice di secondo grado nel ricostruire i fatti di causa sono inammissibili risolvendosi nella tesi secondo cui l’impugnata sentenza sarebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una svista materiale degli atti di causa. Trattasi all’evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile il rimedio della revocazione. Secondo quanto più volte affermato da questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità.

Il ricorso va quindi rigettato con la conseguente condanna della soccombente società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi e 200,00, oltre Euro 4.000,00 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-04-2011) 28-04-2011, n. 16563 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con ordinanza del 16 dicembre 2010 il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame, confermava il provvedimento che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a L.A. e C.M., indagati per i delitti previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 in relazione a un traffico di cocaina attuato in (OMISSIS).

Contro l’ordinanza ricorrono per cassazione entrambi gli imputati chiedendone l’annullamento. p.2.1 L.A. denuncia:

– la nullità dell’ordinanza impositiva della misura cautelare per violazione dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), atteso che il provvedimento sarebbe affetto da mancanza di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza e l’omissione non potrebbe essere integrata dal giudice del riesame;

– mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, lamentando: che le conversazioni intercettate, nonostante il contenuto ambiguo e generico, siano state interpretate in chiave accusatoria; che l’attribuzione del ruolo di capo del sodalizio sarebbe incompatibile con l’accusa di avere concorso nell’episodio di cessione di una singola dose commesso il (OMISSIS); che il compito attribuitogli di supervisore e direttore dell’attività di spaccio sarebbe in contraddizione con la mancata contestazione di concorso nelle cessioni realizzate dagli altri componenti del preteso sodalizio. p.2.2 Il ricorso di L. è infondato.

Dalla lettura dell’ordinanza impositiva della misura cautelare emessa il 23.10.2010 emerge che il giudice per le indagini preliminari, alla trascrizione delle conversazioni intercettate, accompagna di volta in volta le proprie valutazioni critiche, evidenziando come il contenuto dei colloqui disveli l’operatività di un’organizzazione di persone, diretta da L., permanentemente dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di (OMISSIS). Il potere di supremazia esercitato da L. nei confronti dei sodali C.A., T.R. e N.P. è desunto dagli ordini e direttive che lo stesso impartisce ai suoi sottoposti in vista della realizzazione del programma criminoso: indica imperiosamente a T. e C. il comportamento da tenere e luoghi e tempi dell’azione, chiede conto del risultato dell’attività svolta, ordina a C. di portargli il denaro incassato, sovrintende alla gestione dello stupefacente affidato in custodia a N. (v. ordinanza 23.10.2010, da pag. 170 a pag. 184).

Il Tribunale del riesame riprende e puntualizza le osservazioni in fatto e in diritto esposte nell’ordinanza impositiva, fornendo un apparato dimostrativo della sussistenza dei gravi indizi logico, coerente e completo, che resiste alle censure sollevate dal ricorrente, le quali in sostanza sollecitano questo giudice a compiere valutazioni di merito non consentite nel giudizio di legittimità.

Il ricorso deve dunque essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. p.3.1 C.M. denuncia mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 2, rappresentando che il concorso con C.A., del quale era stato temporaneamente ospite, in alcune cessioni di stupefacente realizzate nel breve periodo di un mese, non era sufficiente per ritenerlo associato, con sua consapevolezza, al sodalizio criminoso del quale non conosceva neppure i componenti.

3.2 Il ricorso di C. è fondato e va accolto.

Invero l’ordinanza impugnata ha ben motivato sull’attribuzione al predetto indagato dell’addebito di avere ceduto singole dosi di sostanza stupefacente diretta da L. agendo ora da solo ora in concorso con C.A., ma ha trascurato completamente di trattare – ignorando le specifiche doglianze dell’interessato – l’altro, più grave addebito di partecipazione all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

Infatti, per ritenere integrata la partecipazione all’associazione per delinquere, non è sufficiente il concorso in taluno dei reati fine riconducibili all’associazione medesima, ma occorre l’assunzione di un ruolo funzionale all’associazione e alle sue dinamiche operative, che sia espressione non occasionale dell’adesione al sodalizio e alla sua sorte, con l’immanente coscienza e volontà di farne parte e di contribuire al suo illecito sviluppo.

Pertanto l’ordinanza impugnata, limitatamente a questo capo, dev’essere annullata, con rinvio allo stesso Tribunale, che, in diversa composizione, dovrà esaminare se sussistono a carico di C.M. gravi indizi del reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 2 tenendo conto del principio di diritto sopra enunciato nonchè delle deduzioni difensive proposte al riguardo.
P.Q.M.

La Corte di cassazione annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di C.M. limitatamente al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e rinvia per nuovo esame su tale capo al Tribunale di Lecce; rigetta nel resto i ricorsi e condanna L.A. al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-04-2011) 12-05-2011, n. 18842 misure cautelari

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Svolgimento del processo

1. Con la ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale della Libertà di Trieste ha annullato la ordinanza del GIP del Tribunale di Trieste con cui era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di V.D., di cui ha disposto la immediata scarcerazione, sotto il profilo della mancanza di certezza che la cessione di cui l’indagato era stato protagonista insieme ad un certo I., avesse ad oggetto sostanza stupefacente.

2. Ricorre il PM presso quel Tribunale e deduce illogicità della motivazione, posto che da un lato il tribunale aveva esaminato il quadro indiziario, ritenendolo soddisfacente, dall’altro aveva escluso la configurabilità del reato di cessione di sostanze stupefacente, per difetto del narco-test.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato ed il provvedimento impugnato è da annullare con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.

2. L’ordinanza in esame presenta, infatti, una evidente antinomia nella struttura della motivazione: è, invero, messa in evidenza dal giudicante la gravita del quadro indiziario costituito 1. dalla osservazione diretta da parte della p.g. del V. nell’atto di incontrarsi con un certo I. e di tenere con costui un atteggiamento sospetto, riconducibile a passaggio di sostanza stupefacente; 2. dal fermo immediato del detto I. e rinvenimento in suo possesso di gr 12 di hashish; 3. dalla perquisizione nella abitazione del V. e rinvenimento da parte dei militari dei CC di gr. 83,3 di una sostanza inviata poi al consulente del PM per l’esame tossicologico, insieme a strumenti per il taglio di stupefacente (cucchiai con tracce di bruciatura, bilance, sostanza da taglio) nonchè 10.500 Euro in contanti e 10 telefoni cellulari; 4. dal fatto che rizzo aveva ammesso dì essere un acquirente dell’indagato, che lo aveva rifornito in altre occasioni di hashish.

3. A controbilanciare tale compendio, il Tribunale oppone la mancanza di un sicuro accertamento scientifico sulla natura della sostanza, senza spiegare perchè l’omissione sia tale da inficiare la serie causale e la ritenuta univoca convergenza in ordine all’ipotizzato fatto di spaccio.

4. l’iter argomentativo seguito è invero contraddittorio, posto che non è contestata la convergenza degli indizi e la univocità degli stessi, ma viene introdotta quale elemento di dubbio una mancata conoscenza che viceversa era stata colmata, sia pure ai fini cautelari, proprio dalla concatenazione logica degli elementi raccolti.

5. Si impone dunque un nuovo esame della vicenda, dovendosi fare carico al giudicante di risolvere la detta contraddizione e procedere ad una valutazione unitaria di tutti gli elementi offerti dal PM.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Trieste per nuovo esame.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 20054 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. B.V., con ricorso alla Corte d’appello di Napoli, proponeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata di un giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. Campania nel luglio 2000. La Corte d’appello, con decreto depositato l’1 aprile 2009, liquidava il danno non patrimoniale per la durata irragionevole del procedimento nella somma di Euro 4667,00 oltre interessi legali e spese del procedimento.

2. Avverso tale decreto B.V. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero Economia e Finanze il 3 novembre 2009, formulando sette motivi. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

3. Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

4. Con i sette motivi è denunciata, in relazione alla liquidazione delle spese del procedimento esposta nel provvedimento impugnato, erronea e falsa applicazione di legge ( artt. 91 e 92 c.p.c., art. 6, par. 1 CEDU, normativa in tema di tariffe professionali), nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Secondo l’istante, la liquidazione delle spese sarebbe illegittima perchè presumibilmente effettuata in applicazione delle tariffe per i procedimenti di volontaria giurisdizione anzichè di contenzioso ordinario, sarebbe insufficiente nonchè priva di motivazione con riguardo alla non conformità alle tariffe forensi ed agli standards europei che dovrebbero trovare nella specie applicazione. La Corte di merito avrebbe inoltre illegittimamente disatteso la nota spese depositata, omettendo peraltro di motivare al riguardo.

5. Tali doglianze, da esaminare congiuntamente perchè strettamente connesse e in parte ripetitive, non possono trovare ingresso.

Premesso che in tema di spese processuali possono essere denunciate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o del principio di inderogabilità della tariffa professionale vigente (cfr. Cass. n. 4347/1999; n. 4818/2000; n. 1485/2001), e che nei giudizi di equa riparazione la liquidazione delle spese processuali della fase davanti alla Corte d’appello deve essere effettuata in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano, senza tener conto degli onorari liquidati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr. Cass. n. 23397/2008), si osserva che parte ricorrente non ha specificamente e analiticamente indicato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, le voci e gli importi richiesti e ad essa spettanti (cfr. Cass. n. 21325/2005; n. 9082/2006; n. 9098/2010). Tale omissione non consente al giudice di legittimità il controllo – senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti – degli error in iudicando solo astrattamente enunciati nella illustrazione dei motivi di ricorso e nella altrettanto astratta formulazione dei quesiti di diritto. Nè ha dimostrato la presunta applicazione nel provvedimento impugnato delle tariffe professionali vigenti riguardanti i procedimenti di volontaria giurisdizione. La declaratoria di inammissibilità del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

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