Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-03-2011) 10-06-2011, n. 23367

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 7 giugno 2010 la Corte di appello di Bari confermava la sentenza emessa in data 14 settembre 2009 dal Tribunale di Trani con la quale V.M. e O.R., all’esito del giudizio abbreviato, erano stati dichiarati colpevoli dei reati di concorso in rapina e lesioni personali ai danni di una turista tedesca, reati commessi in (OMISSIS), ed erano stati condannati, ritenuta la continuazione, con la recidiva contestata per il V. e con la diminuente per il rito, il V. alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa e l’ O. alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa per entrambi con la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.

Avverso la predetta sentenza gli imputati hanno proposto, personalmente il V. e tramite il difensore l’ O., ricorso per cassazione.

Con il ricorso del V. si deduce:

1) la violazione di legge, in relazione agli artt. 110 e 628 c.p. e art. 192 c.p.p., e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione essendo il fatto contestato riconducibile all’ipotesi di furto con strappo, come poteva desumersi non solo dalle dichiarazioni dell’imputato ma anche da quelle della persona offesa (non assistita da un interprete, nonostante le difficoltà ad esprimersi in lingua italiana della donna, che non era stata in grado di riferire correttamente nemmeno il paese di residenza);

2) la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all’art. 62 c.p., n. 4 per l’immotivato e irragionevole mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, avendo la persona offesa ottenuto la restituzione di quanto sottrattole ed essendo comunque il fatto di non particolare gravità;

3) la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all’art. 62 bis c.p. per l’immotivato e irragionevole mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante il buon comportamento processuale e l’immediata resipiscenza dimostrata nella lettera di scuse che il giudice di appello aveva ritenuto ispirata a "finalità speculative" nonostante la persona offesa non lo avesse formalmente riconosciuto.

L’imputato V. ha presentato, in data 25 gennaio 2011, una memoria in cui sostiene l’eccessività della pena in rapporto alla sua giovane età e alla sua precaria situazione familiare e chiede il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati.

Con il ricorso presentato nell’interesse dell’ O. si deduce:

1) la violazione dell’art. 628 c.p., artt. 192 e 361 c.p.p. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al limitato valore probatorio del riconoscimento informale effettuato dalla persona offesa dopo aver visto in commissariato i due giovani arrestati e alla mancata assistenza di un interprete per la persona offesa al momento della denuncia;

2) la violazione degli artt. 110 e 628 c.p., e art. 192 c.p.p. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità per essere il fatto contestato riconducibile all’ipotesi di furto con strappo, avendo la persona offesa riportato le lesioni a seguito della caduta accidentale seguita all’azione di impossessamento della borsa;

3) la violazione di legge, in relazione all’art. 62 c.p., n. 4 e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione essendo la relativa attenuante concedibile esclusivamente per i danni patrimoniali e dovendo il danno economico essere parametrato alla persona offesa, che nel caso in esame si trovava in condizioni economiche agiate ed era rientrata subito in possesso di quanto sottrattole;

4) la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all’art. 62 bis c.p. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante l’incensuratezza e la "fame e disperazione" che avrebbero indotto l’imputato a delinquere.

I ricorsi, in gran parte coincidenti, sono inammissibili.

In ordine alla qualificazione giuridica del fatto come rapina anzichè come furto con strappo (primo motivo del ricorso del V. e secondo motivo del ricorso dell’ O.), la Corte territoriale ha fornito una motivazione logicamente coerente e giuridicamente corretta circa l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di rapina mettendo in evidenza che nel caso in esame – come risultava dal verbale di arresto e dalla denuncia della persona offesa – risultava che, dopo aver tentato invano di sottrarre la borsa alla cittadina tedesca presa di mira, i due giovani autori del fatto avevano fatto uso di violenza sulla donna colpendola con pugni al volto che le avevano procurato la rottura del labbro e la contusione ad un occhio. Si è quindi fatta puntuale applicazione della distinzione, consolidata nella giurisprudenza di legittimità e in dottrina, circa gli elementi che differenziano il furto con strappo previsto dall’art. 624 bis c.p., in cui la condotta di violenza è immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, dal delitto di rapina che sussiste quando la res sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo vincerne la resistenza e non solo superare la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra il possessore e la cosa sottratta (Cass. sez. 2, 11 novembre 2010 n.41464, P.; sez. 2, 3 ottobre 2006 n.34206, Vaccaio; sez. 2, 7 novembre 1990 nn.7386, Vittuari).

Quanto alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa (primo motivo del ricorso del V. e primo motivo del ricorso dell’ O.), la Corte rileva la manifesta infondatezza delle doglianze difensive. La Corte territoriale si è infatti adeguata alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale le dichiarazioni della persona offesa possono essere assunte anche da sole come prova della responsabilità dell’imputato, purchè siano sottoposte ad un attento controllo circa la loro attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, che richiedono la presenza di riscontri esterni, anche se nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Cass. sez. 1, 24 giugno 2010 n.29372, Stefanini; sez. 1, 4 novembre 2004 n.46954, Palmisani; sez. 6, 3 giugno 2004 n.33162, Patella; sez. 3, 27 aprile 2006 n.34110, Valdo Iosi; sez. 3, 27 marzo 2003 n.22848, Assenza). Detto controllo tuttavia avviene nell’ambito di una valutazione di fatto che non può essere rivalutata in sede di legittimità, a meno che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (Cass. sez. 3, 22 gennaio 2008 n.8382, Finazzo). Nel caso di specie la Corte territoriale ha rilevato che le dichiarazioni della persona offesa K.B. E. erano non solo logiche e coerenti e, quindi, intrinsecamente attendibili, ma trovavano riscontro nel referto medico in atti che attestava la presenza di lesioni al volto della donna perfettamente compatibili con l’aggressione frontale dalla stessa riferita. Con argomentazione immune da vizi logici si è inoltre affermato che la mancata conoscenza della lingua italiana da parte della K. costituiva una mera illazione, mentre l’inesatta indicazione nel referto medico di "Edimburgo" quale indirizzo della donna tedesca ben poteva essere un errore dei medici che l’avevano compilato o il comprensibile effetto dello stato di agitazione di una persona violentemente aggredita. I rilievi in ordine al riconoscimento informale degli autori dell’azione delittuosa da parte della persona offesa sono del pari manifestamente infondati poichè, come più volte precisato da questa Corte, la ricognizione formale di cui all’art. 213 c.p.p., non è, per il principio della non tassatività dei mezzi di prova, l’unico strumento probatorio idoneo al fine (Cass. sez. 2, 10 gennaio 2006 n. 3635, Raucci) e che il riconoscimento stesso non può soffrire limitazione alcuna per la valutazione nel giudizio abbreviato in cui rileva solo l’inutilizzabilità patologica dell’accertamento (Cass. Sez.Un. 21 giugno 2000 n.16, Tammaro; sez. 6, 17 ottobre 2006 n.4125, Cimino;

sez. 3, 5 maggio 2010 n.23432, D.P.).

Quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 62 c.p., n. 4 (secondo motivo del ricorso del V. e terzo motivo del ricorso dell’ O.), la Corte rileva che nella sentenza impugnata, attraverso puntuali richiami giurisprudenziali, si è fatta corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia espressi ripetutamente da questa Corte.

La giurisprudenza di legittimità è infatti consolidata nel senso che, ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, che lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto (Cass. sez. 2, 20 gennaio 2010 n. 19308, Uccello; sez. 2, 4 marzo 2008 n. 12456, Umina; sez. 2, 22 novembre 2006 n.41578, Massimi; sez. 2, 6 marzo 2001 n.21872, Contene). Nel caso di specie si è posto in adeguato rilievo che il danno patrimoniale intrinseco (costituito dalla sottrazione della somma di Euro 200,00 e di un telefono cellulare nonchè dalla distruzione della borsa della persona offesa) non era particolarmente esiguo e che, comunque, la valutazione complessiva dell’episodio faceva escludere l’applicabilità dell’attenuante in considerazione dell’obiettiva gravità della condotta (la persona offesa aveva subito lesioni personali che l’avevano costretta a ricorrere alle cure dei sanitari).

Le doglianze relative al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (terzo motivo del ricorso e memoria del V. e quarto motivo del ricorso dell’ O.) sono manifestamente infondate. Le circostanze previste dall’art. 62 bis c.p. sono state negate al V. sia per le modalità "odiose" di commissione del fatto (i due giovani avevano portato a termine la rapina ai danni della persona offesa, una turista straniera seguita da (OMISSIS), agendo "con non comune ferocia" di fronte alla strenua resistenza della vittima) sia per i precedenti penali, anche specifici e recenti. L’ O. si è visto negare, nonostante l’incensuratezza che da sola non è tuttavia sufficiente (art. 62 bis c.p., comma 3), il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per la gravità intrinseca dell’episodio, che avrebbe potuto arrecare alla vittima conseguenze più gravi, e per l’intensità del dolo. Dette motivazioni sono adeguate e comunque in questa sede insindacabili nel merito poichè la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62 bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa motivazione, purchè congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Cass. sez. 6, 24 settembre 2008 n.42688, Caridi; sez. 6. 4 dicembre 2003 n.7707, Anaclerio). Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri (Cass. sez. 6, 28 maggio 1999 n.8668, Milenkovic). La concessione o meno delle attenuanti generiche rientra, in conclusione, nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Cass. sez. 6, 28 ottobre 2010 n.41365, Straface). Nè è necessario, del resto, che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Cass. sez. 6, 16 giugno 2010 n.34364, Giovane).

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-05-2011) 27-06-2011, n. 25637 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso il decreto del Presidente del Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell’esecuzione, con il quale, in data 6 ottobre 2010, sul rilievo che le condotte esaminate risultavano consumate a distanza di tempo, veniva rigettata la sua domanda volta all’applicazione della disciplina di favore di cui all’art. 671 c.p.p., comma 1, in relazione alle sentenze di condanna pronunciate dal Tribunale di Monza, il 25.9.2007, e dalla Corte di Appello di Milano, il 3.7.2009, entrambe relative a reati contestati a mente dell’art. 628 c.p., commi 1 e 3, consumati, il primo, il (OMISSIS) ed il secondo il (OMISSIS), propone ricorso per cassazione B.F., denunciando violazione di legge e illogicità della motivazione impugnata.

Lamenta, in particolare, il ricorrente che il giudice del merito ha rigettato l’istanza volta all’applicazione dell’art. 81 c.p., comma 2 in sede di esecuzione delle sentenze di cui innanzi, senza per nulla considerare e senza per nulla menzionare lo stato di tossicodipendenza regolarmente comprovato in atti e con ciò violando la disposizione di cui all’art. 671 c.p.p. come novellato dalla L. n. 49 del 2006. 2. Il P.G. in sede depositava requisitoria scritta, chiedendo l’annullamento dell’impugnata ordinanza.

3. Il ricorso è fondato.

3.1 Ed invero il provvedimento in esame risulta adottato de plano, in assenza cioè del contraddittorio delle parti, che non sono state poste nelle condizioni di partecipare al procedimento decisorio nelle forme e nei modi puntualmente descritti dall’art. 666 c.p.p., che disciplina, come è noto, il procedimento esecutivo. Il decreto di inammissibilità, nel caso in esame, è stato pertanto pronunciato in contrasto con la norma detta giacchè, per esplicito disposto normativo contenuto nel richiamato comma secondo dell’art. 666 c.p.p., il decreto ivi richiamato può essere emesso de plano in assenza di contraddittorio, solo nelle ipotesi espressamente richiamate di manifesta infondatezza dell’istanza, ossia quando facciano difetto le condizioni di legge, intese in senso restrittivo come requisiti non implicanti una valutazione discrezionale, ma direttamente imposti dalla legge, oppure quando ricorra l’ipotesi di mera riproposizione di richiesta già rigettata. Ogni qualvolta, viceversa, si pongano problemi di valutazione che richiedono l’uso di criteri interpretativi in relazione al "thema probandum", deve essere data all’istante la possibilità di instaurazione del contraddittorio con il procedimento camerale previsto sul modello di quello tipico ex art. 127 c.p.p., comma 3 e ss., (ex plurimis Cass., Sez. 2, 02/10/2009, n. 40750).

3.2 Nel caso in esame la fattispecie sottoposta al G.E. non può ritenersi priva delle condizioni di legge, attesa la omogeneità delle condotte e lo stato di tossicodipendenza che, insieme, meritano una delibazione in contraddittorio, nè ricorre l’ipotesi di domanda reiterata.

Su tali premesse il decreto in esame deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti per una nuova deliberazione nelle forme previste, perchè viziato il provvedimento da nullità d’ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, dato che essa comporta l’omessa citazione dell’interessato e l’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza (Cass., Sez. 1, 18/02/2009, n. 10747 Cass., Sez. 3, 20/11/2008, n. 46786).

3.3 Il carattere pregiudiziale della decisione assunta assorbe ogni altro rilievo di merito.

P.Q.M.

La Corte annulla il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Monza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 19-07-2011, n. 4363 Finanza regionale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. S. s.a.s.di P. V. (di seguito S.), con atto notificato il 29 settembre 2009 e depositato il 30 settembre 2009, ha proposto appello, con istanza di sospensione, per l’annullamento delle sentenza semplificata n. 20203 del 19 novembre 2008, depositata il 26 novembre 2008, con cui il Tribunale amministrativo regionale della Campania – Napoli – Sezione I ha respinto il ricorso proposto avverso la nota dell’A.S.L. Caserta 2 n. 559 del 28 maggio 2008, recante la restituzione di fattura per l’erogazione di prestazioni di fisiokinesiterapia (F.K.T.) non essendo la struttura accreditata al riguardo.

Il T.A.R. ha ritenuto che "l’invocato principio di identità di branca non esclude la necessità del possesso dei necessari requisiti formali e sostanziali per l’erogazione delle prestazioni un tempo tipologicamente estranee a quelle oggetto di originario convenzionamento (T.A.R. Campania, Napoli 11 luglio 2008, n. 8720)", precisando che la "ricorrente si è limitata a depositare un attestato del Distretto Sanitario n. 34 dell’11 ottobre 2004 concernente il suo provvisorio accreditamento per la branca di diagnostica per immagini e terapia fisica, oltre alle autorizzazioni sanitarie rilasciate dal comune di Aversa, laddove negli atti di causa il medesimo Distretto sanitario ha disconosciuto il possesso dei requisiti per poter estendere in concreto l’oggetto dell’originario accreditamento".

2. S., con appello in epigrafe, ripropone la questione già all’esame in primo grado ribadendo che la sua struttura, già accreditata provvisoriamente con il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) per la branca di terapia fisica, è in possesso di tutti i requisiti strutturali, organizzativi e di personale richiesti dalla legislazione regionale (Deliberazioni G.R.C. n. 377 – 378 – 1874/1998 e n. 7301/2001) e nazionale (decreto Ministero Sanità 22 luglio 2006; d.lgs. n. 502/92 e legge n. 724/94) per l’erogazione di prestazioni di fisiokinesiterapia, in quanto ricomprese, a suo avviso, nella branca di terapia fisica, per la quale la sua struttura era già provvisoriamente accreditata con il S.S.N. e quindi nel correlativo nomenclatore tariffario alla lettera A.

Per di più la struttura ha conseguito dal comune di Aversa l’autorizzazione sanitaria n. 278 del 26 novembre 2007 a esercitare anche l’attività di F.K.T..

3. Con memorie depositate in occasione della camera di consiglio della V Sezione del 23 ottobre 2009, la Regione Campania e il Commissario straordinario della A.S.L. Caserta (già A.S.L. Caserta 2) si sono costituite, puntualizzando che la normativa richiamata dall’appellante non abilitava lo stesso a erogare prestazioni di F.K.T. a carico del S.S.N. per le quali la struttura non era neanche accreditata provvisoriamente a seguito dell’accordo contrattuale prescritto dalla normativa.

In particolare si richiama la deliberazione di G.R.G. n. 377/1998, nella quale è previsto che " in attesa del prossimo completamento di tale sistema normativo teso all’accreditamento definitivo le strutture provvisoriamente accreditate possono erogare tutte le prestazioni che risultino comprese nel nomenclatore tariffario, purchè riferite alla branca per cui risultino accreditate ai sensi della legge 724/1994 e conseguenti delibere della G.R. n. 9707 del 29 dicembre 1994, n. 6757/96 e n. 9266/97".

Si soggiunge che il rinvio contenuto alle convenzioni preesistenti si riferisce quindi alle sole prestazioni nel tariffario vigente al momento della convenzione, laddove per poter estendere l’oggetto dell’originario accreditamento sono sempre indispensabili un’ulteriore e specifica determinazione amministrativa ed il rilascio di un nuovo titolo, come peraltro confermato dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato – V Sezione n. 910 e 1112/2003; T.A.R. Campania – Salerno – Sezione I n. 200/2005; 377 e 378/1998).

Infine, la citata autorizzazione sanitaria comunale, secondo quanto riferito dalla RegioneA.S.L., autorizza l’erogazione delle prestazioni di F.K.T. nella sede di via S. D’Acquisto n. 124, mentre l’attività di terapia fisica veniva svolta in altra sede situata in via A. Garofalo n. 10.

4. L’appellante ha depositato memoria datata 7 maggio 2001, con la quale ha sintetizzato i motivi di ricorso.

5. La causa, già rinviata all’esame di merito dalla V Sezione nella camera di consiglio del 23 ottobre 2009, all’udienza pubblica del 10 giugno 2011, presenti le parti, relatore il consigliere Stelo è stata trattenuta in decisione.

6.1 L’appello è infondato e va respinto, confermando la sentenza impugnata e la sintetica motivazione a sostegno.

6.2. Come sostenuto dalle parti resistenti, la normativa regionale e nazionale, pure richiamata dalla S., in effetti, contrariamente alle asserzioni dell’appellante, è chiara nell’intendimento di conservare l’attività precedentemente esercitata in accreditamento provvisorio e di proseguire i rapporti tra l’amministrazione sanitaria e i soggetti privati già convenzionati, in attesa della concessione dell’accreditamento istituzionale e della stipula dei relativi accordi contrattuali.

Ne consegue la preclusione all’automatica operatività delle modifiche dei tariffari e dei nomenclatori intervenute successivamente al convenzionamento, posto che si richiede, per l’esercizio di prestazioni non contemplate nelle preesistenti convenzioni, una nuova specifica e autonoma valutazione da parte della Regione relativa al fabbisogno assistenziale, al volume dell’attività erogabile, alla programmazione regionale sanitaria in atto e al bacino di utenza della A.S.L. competente, al concreto accertamento del possesso dei requisiti strutturali, agli oneri finanziari sostenibili per gli effetti sul fondo sanitario regionale.

6.3. Nei sensi suesposti si esprime la citata sentenza della V Sezione del Consiglio n. 910/2003, che si è pronunciata per l’appunto proprio per analoga fattispecie afferente a prestazioni fisiokinesiterapiche richieste alla A.S.L. Salerno 1.

La S. non adduce invero elementi e dati tali da discostarsi dall’orientamento del T.A.R. Campania e della V Sezione, e non rileva (ai fini dell’oggetto della presente controversia), come sottolineato dalla A.S.L. di Caserta e sostanzialmente anche dal T.A.R. stesso, il conseguimento dell’autorizzazione sanitaria comunale n. 278/2007 per l’esercizio dell’attività di F.K.T. in altra sede.

7. Per le considerazioni che precedono l’appello è infondato e va respinto.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio,liquidate in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento), più i.v.a. e c.p.a. come per legge, a favore di ciascuna delle controparti distintamente costituite (Regione Campania e A.S.L. Caserta).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nell’udienza pubblica del giorno 10 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere, Estensore

Angelica Dell’Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

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Cons. Stato Sez. IV, Sent., 05-08-2011, n. 4718 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n.3175 del 2010 questa Sezione ha accolto il ricorso proposto dall’avv. G. G. concernente l’ottemperanza all’obbligo del Ministero della Giustizia di corrispondere le somme liquidate nel decreto della Corte d’Appello di Roma -Sez. Equa Riparazione n.07886/2005, con conseguente nomina del commissario ad actus in caso di ulteriore inadempienza nel termine di sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa.

Con nota in atti prot.n. 82754 del 7 ottobre 2010, il Ragioniere Generale dello Stato ha nominato il dott. F. D. Dirigente S.I.Fi.P. commissario ad acta per l’ottemperanza alla predetta sentenza.

Quest’ultimo con nota pervenuta a questa Sezione in data 4 gennaio del 2011, ha chiesto la proroga dei termini necessari per poter provvedere al pagamento delle somme anzidette in quanto "Allo stato degli atti le sentenze in esame non sono eseguibili attingendo ai fondi accreditati presso la Corte di Appello di Roma, alla luce delle note prot.32128 del 15.10.2010 e successiva nota prot.40878 del 23.12.2010, sempre a firma della Presidenza della predetta Corte, in cui viene comunicato allo scrivente che "…. risultano interamente accantonati presso la locale sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato (terzo pignorato), a garanzia di pignoramenti, i fondi sul capitolo di bilancio 1264 (equa riparazione) per cui, sino a nuova apertura di credito sul capitolo in questione, la Corte non può adempiere ai giudizi in oggetto.. ".

A seguito di ciò questa Sezione con ordinanza n.930/2011 ha accolto la richiesta del Commissario ad acta prorogando il termine per adempiere di ulteriori 40, fissando contestualmente la nuova camera di consiglio del 31maggio 2011.

Alla predetta camera di consiglio è emerso che la parte ricorrente non ha ottenuto le somme ad essa spettante a seguito della predetta decisione di ottemperanza.

Il Collegio rileva che ai sensi dell’art.14 co. 2° del decreto legge 31 12.1996, convertito nella legge 28 febbraio 1997 n.30, nonché del D.M 1 ottobre 2002, riguardanti l’esecuzione forzata nei confronti della p.a. per effetto di provvedimenti giurisdizionali e lodi arbitrali, è consentita l’emissione dell’ordine di pagamento con le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso quando vi sia assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo di bilancio.

Ritiene quindi il Collegio che il Commissario ad acta, persistendo l’inadempimento dell’Amministrazione intimata, debba disporre il pagamento di quanto dovuto al ricorrente mediante emissione del predetto ordine di pagamento rivolto all’istituto tesoriere da regolare in conto sospeso

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ordina al Commissario ad acta di provvedere all’emissione dello speciale ordine di pagamento di cui in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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