Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-12-2011, n. 29668 Integrazione salariale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 7.12.07 – 24.1.08 la Corte d’Appello di Napoli rigettava il gravame interposto da C.G. contro la sentenza del Tribunale della stessa sede che ne aveva respinto la domanda, proposta nei confronti dell’INPS, intesa ad ottenere l’adeguamento al costo della vita del sussidio per lavori socialmente utili (LSU) in relazione all’anno 2000, ai sensi del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’Orefice affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso l’INPS, poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1 – Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e artt. 647 e 324 c.p.c. sul giudicato esterno, per non essersi l’impugnata sentenza adeguata alla giurisprudenza secondo cui, qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con giudicato (nella specie, decreto ex art. 633 c.p.c. che aveva ingiunto all’INPS di pagare al C. l’adeguamento del sussidio per LSU relativo all’armo 1999), l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel provvedimento passato in cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche ove il successivo giudizio abbia un diverso petitum nell’ambito di un rapporto di durata come quello dedotto in lite; l’applicazione di tale principio – prosegue il ricorrente – prescinde (contrariamente a quanto statuito dalla Corte territoriale) dall’instaurarsi o meno d’un nuovo rapporto giuridico fra le parti (vale a dire di un nuovo progetto di LSU), vistane la stretta continuità e i fondamentali elementi di comunanza con il pregresso.

Con il secondo motivo – che del primo costituisce lo sviluppo – il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 468 del 1997, artt. 1, 5, 6 e 8 nella parte in cui l’impugnata sentenza ha asserito che il sussidio per LSU, ancorchè corrisposto periodicamente in maniera continuativa, costituisce una prestazione non unitaria, ma frazionabile in una pluralità di prestazioni ciascuna correlata a singoli diversi rapporti giuridici che si instaurano di volta in volta per effetto dell’approvazione di uno specifico progetto di LSU e dell’inserimento del singolo lavoratore nella sua esecuzione.

I due motivi – da esaminarsi congiuntamente perchè strettamente connessi – sono infondati.

In realtà – come questa S.C. ha già avuto modo di statuire ripetutamente proprio in tema di pagamento del sussidio per lavori socialmente utili (cfr., ex aliis, Cass. 25.11.2010 n. 23918), con orientamento cui va data continuità – il provvedimento giurisdizionale di merito, anche quando sia passato in giudicato, non è vincolante in altri giudizi fra le stesse parti aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i principi di diritto che ne costituiscono il fondamento. Pertanto, quando il giudicato si sia formato per effetto di mancata opposizione a decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma – in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio – non gli è inibito contestarlo per le periodicità successive.

Sostiene, ancora, il ricorrente che, contrariamente a quanto suppone la sentenza impugnata, lo svolgimento di LSU non configura un unico rapporto trilatero (ente utilizzatore del progetto lavoratore – INPS), bensì due distinti rapporti, sebbene connessi: il primo fra ente utilizzatore del progetto e lavoratore, il secondo fra quest’ultimo e l’INPS; a sua volta l’ente previdenziale rimarrebbe estraneo all’espletamento del rapporto lavorativo "sui generis" in cui consiste il progetto, restando obbligato all’erogazione del sussidio rispetto al quale l’approvazione e l’avvio del progetto integrerebbe mero presupposto esterno.

In altre parole, pur nell’ipotesi di una pluralità di progetti nel corso degli anni, a mutare sarebbe soltanto, di volta in volta, il rapporto fra ente utilizzatore del progetto e lavoratore, mentre quello fra costui e l’INPS resterebbe sempre lo stesso, sostanzialmente indifferente alle vicende del primo, tanto che la rivalutazione del sussidio è previsto su base annuale mentre il progetto di LSU non necessariamente coincide con l’anno solare.

Osserva, invece, questa S.C. che la diversità di progetti da cui deriva l’utilizzo in lavori socialmente utili comporta la diversità e l’autonomia della prestazione erogata dall’INPS. Nè è vero che il rapporto fra il lavoratore e l’INPS resterebbe sempre lo stesso: come correttamente notato dalla sentenza impugnata, la disciplina dell’istituto (LSU) prevede che, intervenuta l’approvazione del progetto, segua l’assegnazione del lavoratore al progetto medesimo, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di professionalità da parte sua (D.Lgs. n. 468 del 1977, art. 6, comma 1, 4 e 5), il tutto a riprova dello stretto legame del titolo della prestazione per cui è causa con il singolo progetto alla cui attuazione collabora il lavoratore socialmente utile.

Dunque, non merita censura l’impugnata sentenza, che – sull’esatta premessa per cui ogni singolo progetto di LSU da luogo a nuovo e separato rapporto con il lavoratore – è giunta alla conclusione che il C. non ha provato l’identità fra il rapporto per LSU che lo aveva visto impegnato nel 1999 (e per il quale aveva goduto dell’adeguamento del sussidio grazie al summenzionato decreto ingiuntivo, non opposto) e quello relativo, invece, all’anno 2000 (oggetto del presente contenzioso).

Ricordato, infine, che ex art. 2697 c.c. l’onere di dimostrare i presupposti di fatto di un giudicato esterno incombe su chi lo invochi, correttamente l’impugnata pronuncia lo ha escluso proprio per mancanza di prova, che sarebbe dovuta consistere nella produzione del progetto approvato di LSU, posto a base del sussidio percepito dal C. per l’anno 1999 in forza del suddetto decreto ingiuntivo, per verificarne l’identità o meno rispetto a quello oggetto della pretesa per cui è causa e relativo al 2000. 2- Con il terzo motivo il C. si duole di omessa risposta al motivo di gravame che aveva avanzato, in subordine, nel proprio atto d’appello, motivo in base al quale l’aumento del sussidio di LSU disposto con la L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, doveva intendersi come non comprensivo dell’adeguamento annuale previsto dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 8.

Il motivo è inammissibile sotto plurimi concorrenti profili.

Si premetta che, in sostanza, con tale mezzo l’odierno ricorrente deduce non già un vizio di motivazione su un fatto decisivo e controverso, bensì un’omessa pronuncia su una questione di diritto su cui era stato incentrato uno dei motivi di gravame, vale a dire un errar in procedendo che, per costante insegnamento di questa Corte Suprema, va denunciato – a pena di inammissibilità – ai sensi non già dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (o del n. 3), bensì del n. 4 in relazione alla violazione dell’art. 112 c.p.c. (cfr. Cass. 11.11.2005 n. 22897; in senso conforme v. ancora, ex aliis, Cass. 27.9.2000 n. 12790; Cass. 7.7,2004 n. 12475; Cass. 26.1.2006 n. 1701;

Cass. 14.2.2006 n. 3190; Cass. 22.11.2206 n. 24856).

Ne consegue, altresì, che il motivo andava corredato – sempre a pena di inammissibilità ex art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis nel caso di specie, vista la data di deposito della sentenza impugnata) – da apposito quesito di diritto (secondo la più recente giurisprudenza di questa S.C., cui si ritiene di aderire in forza dell’insuperabile tenore letterale dell’art. 366 bis c.p.c.; Cass. 21.2.2011 n. 4146; Cass. 25.1.2010 n. 1310; Cass. 23.2.2009 n. 4329;

cantra v. Cass. 10.9.2009 n. 19558; Cass. 20.6,2008 n. 16941), quesito che – invece – non è stato formulato.

Da ultimo, a riguardo il ricorso non risulta neppure autosufficiente, noto essendo che, ove si denunci un’omessa pronuncia su uno dei motivi d’appello, nel corpo del ricorso deve trascriversi il motivo medesimo in modo completo o, almeno, nelle sue parti salienti (cfr., fra le numerose in tal senso, Cass. 12.5.2010 n. 11477).

3- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese di lite relativamente al giudizio di legittimità, seguono la soccombenza e vanno liquidate come al dispositivo essendo il ricorso stato depositato dopo la novella dell’art. 152 disp. att. c.p.c. di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito, con modificazioni, in L. 24 novembre 2003, n. 326.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 14-10-2011, n. 7947

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Pescara con il quale le è stato negato il permesso di soggiorno per motivi familiari.

Rileva il Collegio, d’ufficio, che il ricorso in esame è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Dispone, infatti, l’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 che "Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare, l’interessato può presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede….".

Il ricorso in trattazione va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo adito Tribunale, risultando le controversie relative alla materia in esame attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. TAR VenetoVenezia, Sez. III, 14 maggio 2009, n. 1470; T.A.R. LazioRoma, Sez. II, 10 novembre 2008, n. 9982; T.A.R. Lazio sez. II quater 16/1/07 n. 272; TAR Catania n. 1025 del 16.6.2005; TAR Valle d’Aosta n. 39 del 18.3.2005;).

A differenza del permesso di soggiorno disciplinato in generale dall’art. 5 del d. lgs. n. 286/1998 – che è connotato da ampi spazi di discrezionalità da parte della P.A., ai quali si correlano posizioni di mero interesse legittimo tutelabili dinanzi al giudice amministrativo – il permesso di soggiorno per motivi familiari, in presenza del possesso dei requisiti tassativamente elencati, risulta essere atto dovuto e, dunque, forma oggetto di diritti soggettivi, con conseguente devoluzione della materia al giudice ordinario (v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 maggio 2007, n. 1940 e Tar Veneto, sez. III, sent. n. 3455 del 2008), attenendo le relative controversie "alla denunciata lesione di veri e propri diritti".

In applicazione dell’art. 11 del codice del processo amministrativo ( D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), alla declinatoria di giurisdizione da parte di questo Tribunale segue la devoluzione della causa al giudice ordinario munito di giurisdizione, previa riassunzione del processo nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia e con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta in questa sede.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 09-03-2012, n. 3764 Tributi locali

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Svolgimento del processo

La società contribuente, proprietaria di stabilimenti industriali e di lavorazione artigianale posti in comune di Capannori, ricorre per cassazione, con tre motivi, nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale della Toscana che ha confermato la decisione della commissione tributaria provinciale di Lucca, dichiarativa della inammissibilità di un ricorso avverso distinti avvisi con i quali Ascit servizi ambientali s.p.a. – gerente il servizio di smaltimento del comune suddetto – aveva accertato una maggiore superficie tassabile ai fini della tariffa, d’igiene ambientale (c.d. tia).

L’inammissibilità del ricorso introduttivo era stata dichiarata per tardività, tenuto conto della sospensione del termine ordinario di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, a seguito della proposizione di un’istanza di accertamento con adesione, per la sola durata della procedura, secondo quanto stabilito dall’art. 7 del regolamento adottato in materia dal comune di Capannori giusta Delib. Consiliare n. 10 del 2005. Invero il procedimento, ad avviso della commissione regionale, si era chiuso con verbale di mancato accordo, sicchè il termine di impugnazione aveva ripreso la sua ordinaria decorrenza.

Si è costituita in giudizio, con controricorso, Ascit s.p.a.

Entrambe le parti hanno depositato una memoria. Il comune non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1. – Col primo mezzo la ricorrente denunzia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 7 del citato regolamento del comune di Capannori in materia di accertamento con adesione.

Ascrive alla sentenza di aver svolto un’inammissibile interpretazione "estensiva e analogica" della previsione regolamentare di cui al comma 6, del citato art. 7, facente in verità riferimento alla ripresa decorrenza dei termini di impugnazione dell’atto impositivo per il solo diverso caso della chiusura anticipata del procedimento di adesione. Sostiene che il regolamento comunale, a mezzo del ripetuto art. 7, comma 6, ha introdotto un semplice sub-procedimento, non previsto dalla normativa statale in materia, volto a disciplinare la facoltà dell’ente gestore di non dar seguito all’istanza di adesione e a rigettarla in limine, con comunicazione scritta, entro 15 giorni dalla sua presentazione. Soltanto in siffatta ipotesi – secondo la tesi prospettata dalla ricorrente – varrebbe la previsione che il termine per impugnare, sospeso per effetto della presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, riprende a decorrere dalla notifica della comunicazione. Nel caso in cui, invece, tanto non accada, e il procedimento segua il suo corso fino alla redazione del verbale (anche negativo), dovrebbe venire in rilievo la sospensione automatica del termine detto per l’intero periodo di giorni 90, ex art. 7, comma 2, del regolamento.

Col secondo mezzo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente motivazione in ordine al punto decisivo inerente la questione della interruzione del termine di 90 giorni previsto dal ripetuto comma 2, dell’art. 7, quanto alla equiparazione tra la situazione di mancato accordo e quella di rigetto preliminare dell’istanza di accertamento con adesione.

Col terzo motivo, infine, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6 e dello statuto del contribuente. Assume che la norma suddetta, nel prevedere, quanto all’istituto generale, la sospensione per un periodo di 90 giorni del termine per impugnare l’avviso di accertamento, va intesa alla stregua dell’indirizzo giurisprudenziale secondo cui essa non risente della eventuale formalizzazione del mancato accordo prima della scadenza. Sicchè l’interpretazione sostenuta dal giudice di merito si porrebbe in contrasto con la normativa statale per come interpretata da questa Corte, non suscettibile di limitazioni peggiorative per il contribuente.

2. – il ricorso, seppure nei termini di seguito indicati, è da ritenere fondato con riguardo al primo mezzo.

3. – La previsione regolamentare posta a base del profilo controverso è rappresentata dall’art. 7 del regolamento del comune di Capannori per l’applicazione dell’accertamento con adesione alla tariffa di igiene ambientale. Codesta norma attiene, invero, al "procedimento ad iniziativa dell’utente" e disciplina gli effetti sospensivi consequenziali alla presentazione dell’istanza, per un periodo di 90 giorni, dei termini per l’impugnazione dell’avviso di accertamento (non preceduto all’invito a comparire) e di quelli per il pagamento della tariffa.

Il dato posto al fondo della censura è costituito dal combinato dei commi 4 e 6 del predetto art. 7, a misura del fatto che il comma 4, prevede che entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza di definizione sia appunto formulato, dal soggetto gestore, l’invito a comparire ai fini del contraddittorio sul procedimento di adesione, mentre il comma 6, disciplina l’effetto – automaticamente conclusivo dell’iter procedimentale – della comunicazione secondo la quale il gestore non intende o non può applicare l’istituto invocato, – dacchè "dalla notifica della comunicazione di rigetto, riprendono a decorrere i termini per impugnare gli atti avanti la commissione tributaria provinciale e per il pagamento della tariffa". 4. – La divergenza interpretativa trova terreno di contesa, tra le parti del presente giudizio, giustappunto sul significato da annettere alla succitata previsione, che, per i giudici tributari (e per Ascit), andrebbe intesa secundum tenorem rationis, vale a dire come sintomatica della inutilità del mantenimento della sospensione anche allorchè il procedimento di adesione si sia chiuso con la redazione del verbale di mancato accordo; e che, invece, secondo la ricorrente, andrebbe intesa nel suo senso specifico di norma direttamente disciplinante il caso della chiusura anticipata del procedimento a iniziativa di parte, senza accesso al contraddittorio.

5. – Osserva il collegio che, seppure in certo qual modo sorretta da un argomento logico-razionale, l’interpretazione offerta dalla commissione regionale, e qui difesa dalla controricorrente Ascit, non può essere condivisa a motivo della necessità di garantire un’applicazione dell’istituto su base sistematica coerente con la conforme legislazione nazionale.

Nel senso che la previsione del regolamento del comune di Capannori, pur legittimamente inserita nello spazio di intervento per l’autonomia regolamentare previsto dalla L. 18 dicembre 1997, n. 449, art. 50 (nonchè, su base generale, quanto ai tributi locali, dall’art. 119 Cost., comma 2), necessita in ogni caso di un’interpretazione coerente coi principi dettati dalla giurisprudenza quanto all’omologo istituto disciplinato, per i tributi statali, dal D.Lgs. n. 218 del 1997. Riguardo al quale questa Corte ha già affermato che la chiusura del procedimento di adesione, prima del decorso del termine di 90 giorni previsto dal corrispondente del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, non comporta la rinuncia del contribuente a giovarsi della sospensione dei termini di impugnazione concessa a coloro che si avvalgono della procedura in questione (Cass. n. 15170/2006).

Una simile conclusione è sorretta dal riferimento al principio per cui, in materia tributaria, il puro e semplice riconoscimento del contribuente, nell’ambito di una procedura di accertamento, di essere tenuto al pagamento di un tributo, non produce l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, essendo l’obbligazione tributaria rigidamente regolata dalla legge, e non dalla volontà del contribuente. E trova definitiva conferma nell’interpretazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, recentemente offerta anche dalla Corte costituzionale.

Avendo il procedimento per l’accertamento con adesione generale finalità di prevenire l’impugnazione dell’atto di accertamento tributario notificato, e di favorire l’instaurazione di un contraddittorio con il contribuente finalizzato a una definitiva e concordata definizione preventiva della controversia, è stata ritenuta non irragionevole la previsione, a tal fine, di un periodo fisso di sospensione dei termini di impugnazione, idoneo giustappunto a consentire un proficuo esercizio del contraddittorio in sede di adesione (C. cost. n. 140/2011, ord.). E tanto per la ragione che, durante il detto esercizio, il contribuente e l’ufficio hanno sempre agio di valutare liberamente la situazione controversa, allacciando, ed eventualmente sciogliendo e riannodando, le trattative.

In questo senso, la redazione del verbale di mancato accordo – che rileva in causa – pur risolvendosi in una presa d’atto del mancato raggiungimento dell’accordo, non può essere equiparato nè a una definitiva rinuncia del contribuente all’istanza di accertamento con adesione, nè a un epilogo comunque definitivamente conclusivo del procedimento, espressivo della volontà di escludere, anche per il futuro, la composizione della controversia in via amministrativa.

Conseguenza logica è che al medesimo verbale, proprio in quanto privo di attitudine definitoria rispetto alla sorte del procedimento amministrativo di adesione, non può attribuirsi alcuna funzione ostativa rispetto alla ratio della (perdurante) sospensione del termine di impugnazione dell’avviso di accertamento.

6. – Sulla base delle esposte considerazioni devesi pertanto accogliere il primo motivo dell’odierno ricorso.

Restano assorbiti gli altri.

All’accoglimento del motivo consegue la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla medesima commissione regionale della Toscana, diversa sezione, ai fini dell’esame del merito.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla commissione tributaria regionale della Toscana anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 13-04-2012, n. 5919 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che M.D. e le altre due persone indicate in epigrafe, con ricorso del 25 febbraio 2011, hanno impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Firenze depositato in data 14 gennaio 2010, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del M. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha dichiarato improcedibile la domanda;

che il Ministro dell’economia e delle finanze, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 12.000,00 ciascuno per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 29 aprile 2009, era fondata sui seguenti fatti: a) il M., militare dipendenti dal Ministero della difesa ed asseritamente titolari del diritto al trattamento economico di missione, aveva proposto – con ricorso del 21 agosto 2000 – la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio; b) il Tribunale adito non aveva ancora deciso la causa alla data del deposito del ricorso per equa riparazione;

che la Corte d’Appello di Firenze, con il suddetto decreto impugnato, ha dichiarato improponibile il ricorso, osservando che i ricorrenti non avevano presentato l’istanza di fissazione dell’udienza di discussione e che il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133 del 2008, può trovare applicazione nell’ipotesi, quale quella in esame, in cui il processo nell’ambito del quale si è verificata la violazione che ha fatto sorgere il diritto all’equa riparazione sia ancora pendente.

Motivi della decisione

che, con il motivo di censura, viene denunciata dal ricorrente come illegittima, anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, l’affermata applicabilità del predetto D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, anche ai giudizi amministrativi pendenti e, quindi, la sostanziale efficacia retroattiva di tale disposizione;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito indicati;

che la presente fattispecie è caratterizzata da ciò: che il giudizio di equa riparazione è stato promosso con ricorso del 29 aprile 2009, quando era vigente il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, che il processo amministrativo presupposto, iniziato con ricorso del 21 agosto 2000, era ancora pendente a detta data, e che in tale processo non era stata presentata la cosiddetta istanza di prelievo;

che, per decidere se in tale fattispecie spetti ed in quale misura, oppure no, il diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, devono premettersi, da un lato, il quadro normativo di riferimento e, dall’altro, i consolidati orientamenti giurisprudenziali di questa Corte, finora seguiti;

che – quanto al quadro normativo di riferimento – deve precisarsi quanto segue: a.) IL D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) – in vigore dal 25 giugno 2008 (art. 85) -, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, comma 1 – in vigore dal 22 agosto 2008 -, nella sua versione originaria, disponeva: La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione dell’art. 2, comma 1, non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2 nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all’art. 4, comma 1-ter, lett. b); b) in sede di conversione in legge, sono state apportate all’art. 54 le seguenti modifiche: al comma 2, dopo le parole "art. 2, comma 1" sono inserite le seguenti: "della L. 24 marzo 2001, n. 89" e le parole "nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all’art. 4, comma 1-ter, lett. b) sono soppresse; c) conseguentemente, il testo definitivo del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, quale convertito in legge dalla L. n. 133 del 2008, risulta il seguente: La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 11 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2; d) successivamente, l’art. 3, comma 23, dell’Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 44 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo) – in vigore dal 16 settembre 2010 -, ha stabilito che, al D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, le parole "un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "l’istanza di prelievo di cui all’art. 81, comma 1, del codice del processo amministrativo, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione"; e) ancora successivamente, il D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195, art. 1, comma 3, lett. a), n. 6), (Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 44, comma 4) – in vigore dall’8 dicembre 2011 -, ha disposto che: al comma 23, le parole "81, comma 1" sono sostituite dalle seguenti "71, comma 2"; f) conclusivamente, la disposizione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, – in vigore dal 16 settembre 2010 – risulta del seguente testuale tenore: La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 non è stata presentata l’istanza di prelievo di cui all’art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione;

che, questo essendo il quadro normativo di riferimento, è del tutto evidente che in base al principio tempus regit actum: 1) ai procedimenti per equa riparazione, promossi a far data dal 25 giugno 2008, si applica il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, nel seguente testo: La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 11 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2; 2) ai procedimenti per equa riparazione, promossi a far data dal 16 settembre 2010, si applica – invece – il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, nel seguente testo: La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 non è stata presentata l’istanza di prelievo di cui all’art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione;

che, dunque, alla fattispecie in esame è applicabile -ratione temporis (ricorso per equa riparazione depositato in data 29 aprile 2009) – il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, nel testo dianzi riprodotto sub 1), vale a dire nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal cosiddetto codice del processo amministrativo (cfr., supra, sub 2), sicchè restano estranee al presente giudizio tutte le questioni che, relativamente alla disposizione attualmente in vigore, possono eventualmente porsi;

che – quanto ai consolidati orientamenti giurisprudenziali di questa Corte finora seguiti – i principi rilevanti finora enunciati sono i seguenti: a) in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa; b) l’innovazione, introdotta dal D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, non può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in mancanza di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio tempus regit actum, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere; c) tuttavia, la mancata o ritardata presentazione dell’istanza di prelievo può incidere, entro i limiti dell’equità, sulla determinazione dell’entità dell’indennizzo, con riferimento all’art. 2056 cod. civ., richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 28507 del 2005, pronunciata a sezioni unite, 24901 e 28428 del del 2008, 14753 del 2010, nonchè l’ordinanza n. 5317 del 2011); d) l’innovazione introdotta dal citato D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, è inapplicabile – in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie ed in ossequio al principio tempus regit actum – a quei procedimenti di equa riparazione aventi ad oggetto un giudizio amministrativo introdotto prima dell’entrata in vigore della predetta normativa (cfr., ex plurimis, l’ordinanza n. 115 del 2011);

che va tuttavia puntualizzato che – relativamente ai giudizi per equa riparazione promossi nel periodo dal 25 giugno 2008 al 15 settembre 2010 – il ricorrente in equa riparazione per irragionevole durata di un processo amministrativo, iniziato prima del 25 giugno 2008 e ancora pendente a tale data, nel caso, quale quello di specie, in cui non abbia presentato in tale processo l’istanza di prelievo, di cui al R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), non ha diritto all’indennizzo per l’irragionevole durata di detto processo a far data dal 25 giugno 2008, ma può far valere e realizzare tale diritto per il periodo precedente a tale data;

che, in particolare, questa soluzione si fonda sui seguenti argomenti: a) la ratio del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, sta in ciò, che la presentazione dell’istanza di prelievo ha la funzione di sollecitare il giudice del processo amministrativo alla sua definizione in tempi più brevi rispetto al tempo già trascorso, al fine o di impedire tout court la violazione del termine di ragionevole durata dello stesso o, comunque, di ridurre l’entità della durata irragionevole e, quindi, la misura dell’indennizzo eventualmente dovuto; b) la formulazione della disposizione (La domanda di equa riparazione non è proponibile se … non è stata presentata un’ istanza …) mostra inequivocabilmente che la (previa) presentazione dell’istanza di prelievo nel processo amministrativo è prefigurata dal legislatore siccome "presupposto processuale" della domanda di equa riparazione, presupposto che deve quindi sussistere al momento del deposito del ricorso per equa riparazione; c) tale qualificazione, tuttavia, non comporta necessariamente che l’omessa presentazione dell’istanza di prelievo – cioè la mancanza di detto presupposto processuale – determini la vanificazione del diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo amministrativo con riferimento al periodo precedente al 25 giugno 2008: ciò, per la decisiva ragione che, altrimenti opinando – posto che con riferimento al periodo già trascorso sarebbe del tutto inattuabile la funzione sopra indicata alla lett. a), costituente a un tempo ratio ma anche giustificazione del presupposto processuale in esame – questo si risolverebbe in un mero espediente legislativo per cancellare la responsabilità dello Stato per l’irragionevole durata del processo ed il corrispondente diritto all’equa riparazione del cittadino, riconosciuto e garantito dall’art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1; d) nessun principio processuale d’ordine generale osta a che la domanda di equa riparazione possa essere esaminata e decisa per "parti" di essa e, quindi, essere accolta per una parte e dichiarata improponibile per l’altra (cfr., ad esempio, l’art. 277 cod. proc. civ.); che, nella specie, i Giudici a quibus, in violazione del su enunciato principio di diritto, hanno dichiarato tout court improponibile tutta la domanda, omettendo in particolare di operare la distinzione tra la durata del processo amministrativo presupposto fino al 25 giugno 2008, e quella successiva a tale data;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che il processo presupposto de quo – nel quale è stata pacificamente omessa dal ricorrente la presentazione dell’istanza di prelievo di cui al R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2 e che era pendente alla data del deposito del ricorso per equa riparazione – ha avuto una durata complessiva di otto anni ed otto mesi circa (dal 21 agosto 2000, data del ricorso introduttivo del processo presupposto, al 29 aprile 2009, data del deposito del ricorso per equa riparazione);

che, in applicazione del su enunciato principio di diritto, la domanda di equa riparazione è improponibile per la durata del processo amministrativo presupposto dal 25 giugno 2008 al 29 aprile 2009, vale a dire per il periodo di dieci mesi circa, con la conseguenza che la durata complessiva di tale processo è pari a sette anni e dieci mesi circa;

che la Corte EDU, con due recenti decisioni (del 16 marzo 2010, Volta et autres contro Italia, e del 6 aprile 2010, Falco et autres contro Italia), ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi ed alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille/00 Euro annue normalmente liquidate, con valutazione di detto danno che consente al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a liquidazioni dell’indennizzo più riduttive rispetto a quelle precedentemente ritenute congrue (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 14753 del 2010 cit. e 1359 del 2011);

che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata del processo i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni in esso coinvolte, ciò ad eccezione dei casi in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, nei quali casi l’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve essere provata puntualmente dall’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte sia stata dichiarata manifestamente infondata (cfr., ex plurimis e tra le ultime, le sentenze nn. 9938 del 2010, 25595 del 2008, 21088 del 2005; cfr., altresì, le sentenze nn. 18780 del 2010 e 10500 del 2011);

che questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 considera equo, in linea di massima, detrarre dalla durata complessiva del processo tre anni di ragionevole durata e determinare l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno degli anni successivi;

che, nella specie, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 va determinato in Euro 4.050,00 per i quattro anni e dieci mesi circa di irragionevole durata, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, par. 4, e B, par. 1, allegate al D.M. giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, in complessivi Euro 873,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti ed Euro 445,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 4.050,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 873,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti ed Euro 445,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 665,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

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