Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-05-2012, n. 7771 Filiazione naturale

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Svolgimento del processo

1 – Il Tribunale per i minorenni di Brescia, provvedendo sulla domanda di proposta da G.C. nei confronti di S.A. in merito all’affidamento e al mantenimento del minore S.F., nato il (OMISSIS) e figlio naturale di entrambi, già conviventi, con decreto del 15 settembre 2009 disponeva l’affidamento condiviso del minore, prevedendone la collocazione prevalente presso la madre e disciplinando le modalità di frequentazione con il padre, a carico de quale poneva un contributo mensile pari ad Euro 1200,00, oltre alla metà delle spese mediche, scolastiche e sportive.

1.1 – La Corte di appello di Brescia, Sezione per i minorenni, con il decreto in esame, pronunciando sul reclami del S., che si doleva dell’eccessivo ammontare del contributo posto a suo carico, lo riduceva ad Euro 1.000,00, confermando la riparazione delle spese straordinarie e compensando le spese processuali.

A tale conclusione si perveniva considerando, da un lato, le capacità reddituali e patrimoniali del padre, ritenute superiori rispetto alle risultanze di natura tributaria, e quelle della G., anche sotto il profilo potenziale, trattandosi di architetto, ed indipendentemente, quindi, dall’allegato stato di disoccupazione, e, dall’altro, le ridotte esigenze di un bambino di tre anni.

1.2 – Per la cassazione di tale provvedimento propone ricorso il S., deducendo quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste la G., che propone ricorso incidentale, affidato ad unico motivo, cui il S. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

3 – Con il ricorso principale si deduce, premessa l’ammissibilità del mezzo e la deducibilità del vizio di motivazione, a) violazione e falsa applicazione dell’art. 155 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., e difetto di motivazione in merito alla capacità patrimoniale del S.; c) violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., e difetto di motivazione in merito alla capacità patrimoniale della G..

3.1 – Con il ricorso incidentale si contesta la riduzione dell’assegno operata dalla corte territoriale, rimarcandosi i dati relativi alla disoccupazione della G. e ai costi da lei sostenuti per il canone di locazione le utenze domestiche.

4 – Il ricorso principale è fondato.

Deve invero rilevarsi come il provvedimento in esame sia caratterizzato;da un lato, da mere petizioni di principio ("l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori deve essere quantificato considerando le esigenze del minore in rapporto al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori") e dall’altro, da un mero riferimento alla motivazione della decisione di primo grado ("appare pienamente condivisibile il giudizio del tribunale.."), senza alcuna disamina delle censure, sebbene sinteticamente enunciate nella parte narrativa, proposte al riguardo dal reclamante, e correttamente riportate, nel rispetto del principio di autosufficienza, nel ricorso principale. Appare inoltre apodittica l’affermazione inerente alla "situazione familiare di provenienza" del S., in assenza di qualsiasi specificazione circa la natura, l’entità e la rilevanza di eventuali apporti.

Richiamata l’esigenza di un adeguata motivazione anche in relazione ai provvedimenti emessi in ordine alla determinazione dell’assegno in favore di figlio naturale, con conseguente esperibilita del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., in rapporto all’art. 360 c.p.c., u.c., nel quale emergono significativamente i principi del giusto processo, che non può che svolgersi nel contraddittorio fra le parti e concludersi con una pronuncia motivata (Cass. Sez.un., 21 ottobre 2009, n. 22238), deve ribadirsi che, ove il giudice ritenga necessario stabilire un assegno periodico a favore dei figli, ai fini della determinazione di tale assegno, – anche nei procedimenti di cui all’art. 317-bis, in forza del rinvio operato dalla L. n. 54 del 2006, art. 4, comma 2 – deve trovare applicazione la disciplina dettata dal novellato art. 155 c.c., comma 4: sia il principio secondo cui ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, sia gli specifici cinque criteri per realizzare tale principio di proporzionalità nel caso concreto: attuali esigenze del figlio, tenore di vita goduto dallo stesso in costanza di convivenza con entrambi i genitori, tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, risorse economiche di entrambi i genitori, valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (Cass.,19 aprile 2010, n. 9277).

Deve pertanto rilevarsi l’insufficienza, per le indicate ragioni, della motivazione posta a base del decreto impugnato, che, in accoglimento del ricorso principale, assorbente rispetto all’incidentale, deve essere annullato, con conseguente rinvio della relativa causa alla Corte d’Appello di Brescia, la quale provvederà anche a regolare le spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale.

Cassa il decreto impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-10-2011) 28-11-2011, n. 44040

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 22 settembre 2010 la Corte di Appello di Messina rigettava la richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione subita da L.R.G., il quale dopo essere stato sottoposta a misura cautelare carceraria dal 6.6.1994 al 5.6.1995, era stato assolto dalla Corte di Assise di Messina con sentenza in data 26.07.2006, dalle accuse di associazione mafiosa, incendio e rapina.

La Corte territoriale rilevava che la domanda risultava infondata.

Il Collegio considerava che L.R. era stato assolto dalle imputazioni relative all’incendio appiccato al negozio di C. C. ed alla rapina in danno del supermercato ESSE 7, in quanto la chiamata in correità effettuata da G.G.O. era rimasta priva di riscontri; e che nell’assolvere l’imputato anche dal reato associativo, la Corte di Assise aveva evidenziato che L.R. era stato certamente contiguo all’ambiente della criminalità organizzata.

2. Avverso la richiamata ordinanza della Corte di Appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione L.R.G., a mezzo del difensore, deducendo con unico motivo, la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all’art. 314 c.p.p..

L’esponente rileva che l’accusa a carico di L.R. si fondava sulle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, non ritenute poi sufficienti ai fini della condanna.

Per quanto concerne le frequentazioni che L.R. avrebbe avuto con esponenti della associazione criminosa, evenienza ritenuta dal Giudice della riparazione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, la parte osserva che detta circostanza non è stata rilevati dagli inquirenti.

Il ricorrente assume poi che le richiamate frequentazioni, intercorse con alcuni collaboratori, erano comunque occasionali, tanto che il giudice di merito aveva assolto l’imputato dal reato associativo.

Il deducente assume che le predette frequentazioni non siano state il presupposto della patita carcerazione, atteso che il fattore determinante, al riguardo, è da individuarsi nelle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia.

L.R. osserva che non è possibile attribuire alcuna responsabilità, neppure colposa, al soggetto raggiunto da accuse mosse da altri, qualora le stesse accuse si rivelino prive di fondamento; e ritiene che la Corte di Appello abbia disatteso i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, in ordine agli elementi ostativi alla richiesta di equa riparazione.

3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta, rilevata l’infondatezza della impugnazione, ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. L’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio per il Ministero dell’Economia, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero respinto.

Motivi della decisione

5. Il ricorso è infondato.

5.1 Come è noto, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.

Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002, dep. 15/10/2002, Rv. 222263).

Condotte rilevanti in tal senso possono essere di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l’adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione.

A tal fine, nei reati contestati in concorso, va apprezzata la condotta che si sia sostanziata nella consapevolezza dell’attività criminale altrui e, nondimeno, nel porre in essere una attività che si presti sul piano logico ad essere contigua a quella criminale (Cass. Sez. 4^, Sentenza n. 4159 del 09/12/2008, dep. 28/01/2009, Rv.

242760).

6. L’ordinanza impugnata si colloca coerentemente e puntualmente nell’alveo del suddetto quadro interpretativo.

Invero, la Corte di Appello ha rilevato che effettivamente risulta che L.R. aveva intrattenuto frequentazioni e contatti con esponenti del sodalizio malavitoso e che lo stesso prevenuto aveva ammesso di conoscere e di avere rapporti di vecchia data con diversi membri della associazione.

Il Collegio ha osservato che dette ambigue frequentazioni erano suscettibili di apprezzamento, sotto la specie della colpa grave ostativa all’equa riparazione, posto anche mente al fatto che l’imputato aveva pure riportato una condanna per reato associativo, evenienza ritenuta dimostrativa della evoluzione, verso forme di diretta partecipazione alla associazione criminosa, del contesto di contiguità posto in essere dal prevenuto.

La Corte di Appello ha, quindi, ritenuto – secondo un conferente percorso logico argomentativo – che la condotta posta in essere da L.R. era risultata certamente idonea a trarre in inganno l’autorità giudiziaria ed a porsi come fattore sinergico, sia pure non esclusivo, rispetto alla emissione del provvedimento restrittivo;

ciò in quanto, secondo un giudizio "ex ante", aveva legittimato il convincimento dell’autorità giudiziaria, circa l’apporto fornito dal ricorrente alla vicenda associativa.

7. Al rigetto del ricorso, che si impone, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione in favore del Ministero resistente delle spese di questo giudizio, liquidate come a dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione in favore del Ministero resistente delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 750,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-11-2012) 19-12-2012, n. 49325

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Svolgimento del processo

Con l’ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Catania confermò l’ordinanza emessa il 13.2.2012 dal Gip del tribunale di Catania, che aveva applicato a M.S.D. la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente tipo marijuana e di detenzione illegale di arma comune da sparo.

La droga e l’arma erano state rinvenute in casa di M. C., zio del ricorrente e sottoposto agli arresti domiciliari, ed era stato ritenuto che esistevano gravi indizi di colpevolezza per qualificare la condotta del M. come di concorso nei reati suddetti.

L’avv. M. B.i, per conto dell’indagato, propone ricorso per cassazione deducendo:

1) mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Osserva che il tribunale del riesame ha errato nell’affermare che il M., al momento dell’arrivo dei carabinieri, si trovava di guardia di fronte all’ingresso dell’abitazione, in quanto lo stesso si trovava invece affacciato al balcone sito al piano rialzato a guardare fuori. Il medesimo, inoltre, non si precipitò all’interno gridando per avvertire dell’arrivo dei carabinieri, ma si limitò ad avvisare della loro venuta con voce normale. Lamenta che comunque, da tali elementi, non può dedursi la sua consapevolezza della detenzione della droga e dell’arma da parte dello zio e tanto meno il suo concorso nei reati di detenzione contestati.

2) mancanza di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla necessità di applicare la custodia cautelare in carcere.
Motivi della decisione

Il primo motivo è infondato avendo il tribunale del riesame fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni per le quali ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza sul fatto che il Ma. era pienamente consapevole della detenzione in casa di droga ed arma da parte dello zio e che avesse concorso nei reati contestati avendo dato un rilevante contributo alla detenzione stessa e non essendosi invece limitato ad una mera attività di favoreggiamento.

Quanto alla circostanza che il ricorrente si trovasse affacciato al balcone invece che davanti alla porta d’ingresso, come affermato dai verbalizzanti, la stessa è irrilevante, dal momento che dallo stesso ricorso e dai documenti allegati emerge che il balcone si trovava a piano rialzato e si estendeva sino alla porta di ingresso, sicchè le due versioni in sostanza coincidono.

In ogni modo, l’ordinanza impugnata si fonda anche su un altro elemento – di per sè decisivo e anch’esso sostanzialmente non smentito nel ricorso – ossia sul fatto che alla vista dei carabinieri il M., anzichè accompagnarli all’interno o aprire loro la porta per consentire loro di eseguire il normale controllo dello zio, detenuto agli arresti domiciliari, ebbe una reazione inconsulta, gridando e precipitandosi ad avvertire celermente il M. C. e gli altri soggetti presenti in casa. Il che, appunto, non trovava altra giustificazione se non nell’assolvimento del compito di vedetta che stava svolgendo.

Del tutto plausibilmente e con motivazione congrua, pertanto, il tribunale ha ritenuto che tale comportamento del ricorrente dimostra non solo la sua piena consapevolezza della illecita detenzione da parte dello zio della marijuana e della pistola rinvenute in casa, ma anche che egli aveva dato un apporto eziologicamente rilevante al M. C. nei delitti di illecita detenzione contestati.

E’ infondato anche il secondo motivo, perchè l’ordinanza impugnata contiene congrua ed adeguata motivazione in ordine alle esigenze cautelari, avendo osservato che il pericolo di recidivanza specifica emergeva dalla pluralità delle condotte contestate, dalla capacità criminale del ricorrente e dalla non occasionalità della condotta, evincibile dai suoi precedenti penali anche recenti, e che l’unica misura adeguata era la custodia cautelare in carcere perchè il M. ben avrebbe potuto proseguire le attività illecite all’interno della abitazione utilizzando un modulo organizzativo già sperimentato personalmente in casa dello zio.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 20 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-01-2013) 19-04-2013, n. 17969

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 14/12/2010, la Corte d’appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Trieste, ha, per quanto ancora rileva in questa sede, dichiarato non doversi procedere nei confronti di B.G. e G.S. in ordine ad alcune ipotesi di truffa, insolvenza fraudolenta e appropriazione indebita loro contestate per intervenuta prescrizione e, previa riqualificazione dei fatti di cui al capo 1) lett. a), b) d) come delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale consumata, ha rideterminato la pena irrogata.

2. La Corte territoriale ha rilevato: che i fatti contestati riguardavano due s.r.l., caratterizzate dalla medesima compagine societaria e da una concreta confusione delle due attività di vendita di mobili ed elettrodomestici; che le due società erano gestite da T.N. (che aveva definito la propria posizione separatamente ex art. 444 cod. proc. pen.), dal B. e dalla compagna di quest’ultimo, la G.; che dall’autunno 2001 vi era stata un’impennata degli acquisti e un parallelo incremento delle promozioni commerciali, con ulteriore aumento della clientela, che, talvolta, aveva ottenuto finanziamenti dalla società Compass;

che poco prima del Natale 2001, il B. e la G. si erano resi irreperibili, lasciando numerosissime persone senza i beni acquistati e, in non pochi casi, in debito con la società finanziaria, e non onorando i debiti verso numerosissimi fornitori;

che, solo dopo la presentazione di una denuncia querela da parte di due fornitori, era stato accertato che si stava procedendo al trasferimento di beni nell’isola di Guadalupa, dove, a seguito di rogatoria, sarebbero stati rinvenuti altri beni, già trasferiti; che dalle deposizioni testimoniali era emerso il ruolo gestorio del B.; che la G., oltre ad essere la compagna del B. – ciò che consentiva di apprezzare, secondo il normale svolgersi degli eventi, la plausibile possibilità che ella fosse a conoscenza delle decisioni e dei progetti di vita di quest’ultimo – conduceva il negozio e che numerose persone avevano trattato con lei l’acquisto di beni e l’avevano identificata come l’apparente titolare, come "l’altra socia della ditta", come una referente indispensabile per le ordinazioni, come colei che di solito gestiva la cassa; che, inoltre, la G., che, secondo un testimone, si occupava anche dell’export aveva continuato a gestire la vendita al minuto di arredamenti vari, nonostante la merce acquistata dai fornitori fosse stata già spedita all’estero o fosse in via di spedizione.

3. Nell’interesse del B. e della G. è stato proposto ricorso per cassazione. In particolare, si lamenta illogicità della motivazione per avere ritenuto che il B. abbia svolto un ruolo dirigenziale nella società alla stregua del mero dato oggettivo dell’appartenenza al medesimo del 50 % delle quote della società e della considerazione che nelle compagini sociali di non grandi dimensioni non è possibile operare una precisa e netta distinzione tra i vari ruoli assunti e concretamente svolti dai compartecipi. Nella specie, al contrario, il B. era un mero responsabile commerciale.

In un ulteriore articolazione del motivo, si censura la ritenuta configurabilità della bancarotta fraudolenta per distrazione, in quanto i beni oggetto delle presunte condotte ascritte agli imputati erano stati recuperati prima della dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che non potevano essere ricondotte neppure alla fattispecie tentata. I ricorrenti criticano, inoltre, la sentenza impugnata per avere ritenuto sussistente la bancarotta in relazione alla distrazione di beni che, in quanto provenienti da truffe, non erano entrati a far parte del patrimonio societario.

Con riferimento specifico alla posizione della G., il ricorso lamenta che la motivazione non abbia esaminato i requisiti oggettivi e soggettivi necessari alla sussistenza del concorso dell’extraneus nel reato di bancarotta.

Motivi della decisione

1. Le articolazioni del motivo di ricorso attinenti alla posizione gestoria dei ricorrenti sono inammissibili.

Gli aspetti del giudizio che consistono nella valutatone e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguenza che sono inammissibili in sede di legittimità le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del materiale probatorio (di recente, v. Sez. 5, n 18542 del 21/01/2011, Carene, Rv. 250168 e, in motivazione, Sez. 5, n. 49362 del 19/12/2012, Consorte).

Nella specie, la Corte territoriale, con ampia motivazione, che non esibisce alcun vizio di manifesta illogicità e che risulta strettamente correlata alle dichiarazioni testimoniali raccolte e specificamente riprodotte nel testo, ha dato conto sia del concreto ruolo gestorio del B., senza limitare la sua attenzione alla sola misura della sua partecipazione societaria, sia del contributo materiale e soggettivo fornito dalla G. alla realizzazione del disegno criminoso, la qui oggettiva portata non è in discussione.

2. Le restanti articolazioni del ricorso sono infondate.

Innanzi tutto, non è esatto che tutti i beni oggetto della presunta distrazione siano stati recuperati e, sul punto, deve essere sottolineata l’assoluta genericità del ricorso in punto di deduzioni in fatto.

Ad ogni modo, come ribadito in altre occasioni da questa Corte, sia pure con riferimento al recupero del bene a seguito di azione revocatoria (Sez. 5, n. 39635 dei 23/09/2010, Calderini, Rv. 248658), tale evenienza non spiega alcun rilievo sulla sussistenza dell’elemento materiale del reato di bancarotta, il quale – perfezionato al momento del distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore – viene a giuridica esistenza con la dichiarazione di fallimento, mentre il recupero della res rappresenta solo un posterius – equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consumazione del furto – avendo il legislatore inteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, con la conseguenza che è tutelata anche la mera possibilità di danno per i creditori.

Del resto, alla luce di tali principi, non assumono rilievo le modalità con le quali il recupero si realizza (nella motivazione della sentenza appena citata, si menziona anche la possibilità della spontanea restituzione da parte dell’imputato).

Del pari infondata è l’articolazione del motivo che valorizza la provenienza dei beni distratti da un illecito.

Infatti, il delitto di bancarotta fraudolenta può concorrere con quello di truffa, sia perchè l’obiettività giuridica delle distinte ipotesi delittuose è diversa, sia perchè l’iter criminis della seconda si esaurisce con l’acquisizione di beni mediante mezzi fraudolenti, mentre il fatto dell’imprenditore truffaldino, che sottragga successivamente alla garanzia patrimoniale le entità economiche illecitamente acquisite al suo patrimonio, costituisce un’azione distinta ed autonoma, punita a titolo di bancarotta fraudolenta, se viene dichiarato il fallimento (Sez. 5, n. 39610del 21/09/2010, Meschieri, Rv. 248652).

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.