Cass. pen., sez. VI 30-10-2008 (10-10-2008), n. 40586 Acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente – Audizione in qualità di persona informata dei fatti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Catanzaro, a seguito di impugnazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme, ha confermato la sentenza in data 1 marzo 2007 del Tribunale di quest’ultima città che aveva assolto perchè il fatto non sussiste L.B.R.D. dal reato di falsa testimonianza in quanto, deponendo quale testimone dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, nel corso della udienza dibattimentale del 12 dicembre 2001 nel processo penale a suo carico, affermava falsamente di non conoscere personalmente il G. e di non avere acquistato sostanza stupefacente dallo stesso il (OMISSIS).
La Corte d’appello riteneva infondato il gravame del Pubblico ministero; reputava, infatti, che, contrariamente alle argomentazioni dell’inquirente, bene aveva fatto il primo giudice a ritenere inutilizzabili le dichiarazioni del B. rese alla polizia giudiziaria il 4 giugno 1995 senza l’assistenza del difensore, in quanto l’imputato, trovato in possesso di un quantitativo minimo di droga, avrebbe dovuto essere interrogato con le garanzie del procedimento penale ex art. 63 c.p.p. Secondo la Corte di merito non era possibile distinguere se il B., nel momento della sorpresa, detenesse la sostanza per uso personale ovvero a fini di spaccio: per la loro inutilizzabilità le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, sempre secondo i giudici di appello, non avrebbero potuto essere confrontate con quelle rese al dibattimento, dichiarazioni, queste ultime, con le quali il B., pur non avendo ritrattato completamente quelle del (OMISSIS) in ordine all’identificazione del G. come spacciatore, potevano essere idonee a influenzare il libero convincimento del giudice.
Riteneva, inoltre, la Corte d’appello che era stata acquisita agli atti sentenza irrevocabile con la quale il G. era stato assolto per non aver commesso il fatto contestato di aver ceduto al B., in numerose occasioni, quantità imprecisate di sostanze stupefacente: quest’ultimo aveva negato, in quel giudizio, di avere ricevuto tali quantità e la sua dichiarazione era stata ritenuta veritiera.
Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Catanzaro il quale rileva l’erronea affermazione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, in quanto nel momento in cui veniva sentito, non sussisteva alcun elemento a carico da cui potessero desumersi indizi di reità e pertanto era stato correttamente sentito quale persona informata dei fatti. Nè poteva avere rilevanza alcuna la ragione ulteriore della pronuncia giudiziale di assoluzione del G., perchè al B. era stato contestato di avere affermato falsamente di non conoscere il G. e di non avere acquistato sostanza stupefacente il (OMISSIS).
Il ricorso del Procuratore generale è fondato, poichè non è esatto affermare una sorta di presunzione assoluta di indizi di reità per il solo fatto di essere trovato in possesso di una modesta quantità di sostanza stupefacente, essendo necessario accertare in concreto se sussistano effettivamente indizi di reità, circostanza che la sentenza impugnata esclude nel caso di specie. Tale principio è stato recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali con decisione sicuramente condivisibile hanno affermato che:
"L’acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l’uso personale: ne consegue la utilizzabilità delle dichiarazioni rese in tale veste" (Sez. U, Sentenza n. 21832 del 22/02/2007 Ud., dep. 05/06/2007, Rv.
236370).
Condivisibile appare anche la deduzione dell’ulteriore profilo di ricorso secondo cui non avrebbe nessun carattere di decisività la sentenza richiamata dalla Corte d’appello concernente l’assoluzione del G., sia perchè all’attuale imputato è stato contestato specificamente di avere dichiarato di non avere mai conosciuto il G. e di non aver acquistato da costui sostanza stupefacente il giorno (OMISSIS), sia perchè la Corte d’appello non ha tenuto conto che ai fini della prova il fatto accertato in detta sentenza deve essere valutato ai sensi dell’art. 192 c.p.p., comma 3, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 238 bis c.p.p..
La sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro perchè, ai fini della decisione, consideri anche le dichiarazioni rese dal B. alla polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari, e perchè specifichi per quali ragioni la sentenza pronunciata a carico del G. sopra richiamata costituisca elemento probatorio capace di far escludere che il B. sia responsabile del reato di falsa testimonianza per avere affermato le specifiche circostanze di non conoscere personalmente il G. e di non avere acquistato sostanza stupefacente dallo stesso il (OMISSIS).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione, Sez. III, 11 maggio 2010, n. 11364 Sinistro stradale, se il danneggiante rifiuta di comunicare il nome dell’assicuratore da quando decorrono i 60 gg per iniziare l’azione risarcitoria?

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

G.T. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso la sentenza del giudice di pace di Roma del 14.7.2005 con la quale era stata condannata al risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale, in favore di S.E.D.C..

Resiste con controricorso il D.C..

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente rileva la nullità e/o inesistenza del giudizio ex art. 139-140-160 cpc in relazione all’art. 360 n. 3 cpc.

Il motivo non è fondato.

Circostanze di fatto che risultano dagli atti di causa, il cui esame può essere effettuato in questa sede per essere denunciato un vizio processuale sono le seguenti.

La notificazione dell’atto di citazione davanti al giudice di pace all’odierna ricorrente è avvenuta in data 28.2.2005 a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., nel luogo di sua residenza (via omissis).

Successivamente perveniva al difensore dell’attuale resistente, avviso di ricevimento dal quale risultava che in data 2.3.2005: a) vi era stata mancata consegna del plico a domicilio per mancanza del destinatario; b) era stato immesso avviso nella cassetta della corrispondenza; il plico era stato depositato presso l’Ufficio postale ed era stata spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. omissis del 2.3.2005; c) alla data del 17.3.2005 l’atto non era ritirato dal destinatario.

La contumacia della T. era dichiarata, alla prima udienza, dal giudice di pace, al quale era esibita la comunicazione di avvenuto deposito da parte dell’ufficiale postale, dalla stessa non ritirato.

In punto di diritto deve evidenziarsi che la notificazione, avvenuta a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c. è rituale e legittima, essendo state rispettate tutte le formalità e gli incombenti ivi previsti.

All’originale dell’atto di citazione risulta allegato l’avviso di ricevimento (tutti documenti in copia a seguito della denuncia di smarrimento in atti degli originali), nel quale l’ufficiale postale menziona le formalità richieste ed effettuate: deposito, data e motivi che le hanno determinate.

Inoltre, risulta che, davanti al giudice, è stata esibita anche la prova documentale dell’ulteriore comunicazione del deposito effettuata alla T. dall’ufficiale postale, comunicazione, anche’essa non ritirata dalla ricorrente, ed allegata, in originale, anche al presente controricorso.

Risultano, quindi, rispettate e documentate tutte le formalità necessarie per ritenere perfezionata, nei confronti della destinataria, la notificazione.

Correttamente, quindi, il giudice di pace accertata la ritualità della notificazione dell’atto di citazione nei confronti della convenuta, ne ha dichiarato la contumacia.

In conclusione, l’allegazione dell’avviso di ricevimento, con le formalità espletate, all’atto di citazione, unitamente, altresì, alla prova documentale dell’ulteriore comunicazione di deposito da parte dell’ufficiale postale esibita davanti al giudice di merito – ed in questa sede anche depositata in originale – rendono evidente l’inconsistenza delle censure proposte in questa sede (v. a tal fine anche Cass. 9.7.2009 n. 16184).

Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 22 Lex 990/69 in relazione all’art. 360 n. 3 cpc.

Il motivo non è fondato.

La ricorrente contesta all’odierno resistente di avere promosso il presente giudizio di risarcimento danni da incidente stradale, senza avere previamente inviato al danneggiante la richiesta di risarcimento danni, ai sensi dell’art. 22 L. n. 990 del 1969; di qui l’improponibilità della domanda.

È, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l’improponibilità dell’azione di risarcimento da parte del danneggiato prima che siano decorsi sessanta giorni dalla relativa richiesta per mezzo di raccomandata, secondo l’articolo 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (applicabile ratione temporis) – principio avente natura processuale e perciò da osservarsi anche nelle sentenze del giudice di pace secondo equità come nella specie – non trovi applicazione, poiché ad impossibilia nemo tenetur, quando il danneggiato sia stato nell’incolpevole impossibilità di identificare l’assicuratore e di provvedere al detto adempimento.

Ricorre tale incolpevole impossibilità quando il responsabile civile abbia rifiutato di indicare l’assicuratore al danneggiato che glielo abbia richiesto con lettera raccomandata, poiché non esiste nel nostro ordinamento un sistema di pubblicità nei contratti assicurativi che consenta all’interessato di attingere le necessarie notizie (Cass. 27.5.2009 n. 12271; Cass. 8.6.2007 n. 13537).

Ora, nel caso in esame, – come risulta dalla stessa sentenza impugnata – l’odierna ricorrente, alla quale era stata inviata lettera raccomandata con avviso di ricevimento al suo domicilio in via omissis, ritornata al mittente per compiuta giacenza, allegata agli atti del giudizio di merito in atti e riprodotta nel controricorso il 23.5.2003, non ha mai indicato la compagnia di assicurazione.

Ne deriva, quindi, la mancanza di colpa da parte del danneggiato per non avere potuto individuare l’assicuratore, al fine di provvedere all’adempimento di cui all’art. 22 della legge citata, prima della proposizione della domanda di risarcimento danni.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-12-2010) 21-01-2011, n. 1864 Esercizi pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia di colpevolezza di S.G.V. in ordine al reato di cui agli artt. 718 e 719 c.p. e di responsabilità della medesima per la violazione amministrativa di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 9; violazioni a lei ascritte perchè, quale legale rappresentante della Panorama S.r.l., installava nell’esercizio di bar sito in (OMISSIS), due apparecchi automatici del tipo videopoker, tenendo un gioco d’azzardo nel predetto esercizio pubblico. La sentenza, nel rigettare i motivi di gravame dell’appellante, ha affermato che vi è concorso formale tra la violazione amministrativa ed il fatto costituente reato e che l’accertamento della responsabilità per la violazione amministrativa segue l’accertamento della colpevolezza per il fatto costituente reato. Ha inoltre ritenuto sussistente la fattispecie penale di cui agli artt. 718 e 719 c.p., pur non avendo la GG.FF. trovato nessuno intento a giocare con le predette apparecchiature, in quanto erano stati accertati la natura aleatoria del gioco consentito dai videopoker ed il fine di lucro.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputata, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento la ricorrente denuncia l’esercizio da parte del giudice di una potestà riservata alla pubblica amministrazione, nonchè la violazione ed errata applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 9 e 24.

Si osserva che ai sensi della citata L. n. 689 del 1981, art. 24 la connessione oggettiva dell’illecito amministrativo con un reato rileva esclusivamente, determinando lo spostamento della competenza per l’applicazione della sanzione dall’organo amministrativo al giudice penale, nel caso in cui l’accertamento dell’illecito amministrativo costituisca l’antecedente logico necessario per la configurabilità del reato.

Si deduce, quindi, che nel caso in esame non è l’accertamento del reato a dipendere dall’accertamento dell’illecito amministrativo, bensì, al contrario, è l’accertamento dell’illecito amministrativo che dipende dall’accertamento del reato, sicchè non può esservi alcuna deroga al principio generale sulla competenza dell’organo amministrativo.

Si deduce anche che nel caso in esame, ai sensi della citata L. n. 689 del 1981, art. 9, sussiste un concorso apparente di norme tra la fattispecie costituente reato e quella attualmente prevista quale violazione amministrativa, con la conseguente applicazione della sola sanzione penale. Con il secondo mezzo di annullamento si denunciano vizi di motivazione, nonchè violazione ed errata applicazione degli artt. 718 e 719 c.p..

Si deduce che l’affermazione di colpevolezza per il reato di tenuta o agevolazione di un gioco d’azzardo è stata esclusivamente fondata sull’accertamento della presenza degli apparecchi sequestrati, senza che venisse verificata la concreta possibilità di funzionamento degli stessi. Si ribadisce quindi che al momento dell’intervento degli organi di polizia giudiziaria non vi erano avventori intenti a giocare. Si sostiene inoltre che le due apparecchiature sequestrate non erano funzionanti e poste in un angolo del locale, al di fuori della portata degli avventori, in attesa di essere rimosse.

Si deduce, quindi, che nel caso in esame non è stata accertato nè il carattere aleatorio del gioco, nè il fine di lucro con la conseguente insussistenza degli elementi costitutivi del reato.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.

E’ infondato il primo motivo di gravame.

Correttamente il ricorrente ha osservato che ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 24, comma 1, il giudice ordinario è competente a conoscere anche la violazione amministrativa solo nell’ipotesi in cui l’accertamento della esistenza del reato dipende dall’accertamento della violazione amministrativa.

Orbene, contrariamente a quanto sostenuto sia nella sentenza impugnata che nel motivo di ricorso, l’accertamento delle caratteristiche degli apparecchi e, cioè, il fatto che gli stessi consentano un gioco avente carattere aleatorio e di perseguire un tuie di lucro, con violazione del disposto di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 9, costituisce il presupposto per ritenere eventualmente sussistente l’ipotesi della tenuta o agevolazione di un gioco d’azzardo.

E’, invece, fondato per quanto di ragione il secondo motivo di gravame.

E’ stato già reiteratamente affermato da questa Corte che tra la violazione di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 9, ed il reato di cui all’art. 718 c.p. vi è concorso di fattispecie, sicchè non risulta operante il principio di specialità.

Ed, infatti, "Le violazioni relative all’esercizio di giuochi d’azzardo con apparecchi automatici ed elettronici vietati sono sanzionate unicamente in via amministrativa, ferma restando l’ammissibilità del concorso del reato di gioco d’azzardo ove ne siano presenti gli elementi integrativi necessari".

(sez. 3, 14.10.2008 n. 46816, D’Amora ed altri, RV 242252; conf. sez. 3, n. 1811 del 2009 non massimata).

Proprio in relazione alla necessità che vengano accertati anche gli elementi integrativi necessari per configurare la fattispecie di cui all’art. 718 c.p. è stato inoltre affermato da questa Corte che "L’accertamento del reato di esercizio di giuochi d’azzardo richiede non solo la prova dell’effettiva esistenza di mezzi atti ad esercitarlo, ma, da un lato, la prova dell’effettivo svolgimento di un gioco e, dall’altro, ove si tratti di apparecchi automatici da gioco di natura aleatoria, la prova dell’effettivo utilizzo dell’apparecchio per fini di lucro, non essendo sufficiente, in tale ultimo caso, accertare che lo stesso sia "potenzialmente" utilizzabile per l’esercizio del gioco d’azzardo." (sez. 3, 6.5.2010 n. 21639, Acquando, RV 247643; sostanzialmente negli stessi sensi:

sez. 3, 19.2.2008 n. 9988, Calducci e altri, RV 239073).

Orbene, la sentenza impugnata non chiarisce se vi sono elementi, anche indiziari, per ritenere che gli apparecchi di cui si tratta siano stati effettivamente impiegati per il gioco d’azzardo, nè indica gli elementi di prova o eventualmente indiziari in base ai quali è stata ritenuta l’esistenza del fine di lucro, che deve consistere nella prospettiva di ottenere, in caso di vincita, una somma di danaro o altrimenti un premio di valore economicamente apprezzabile.

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per un nuovo giudizio che tenga conto degli enunciati principi di diritto.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-03-2011, n. 5967 Fondi e casse di previdenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 12/2 – 3/3/09 la Corte d’Appello degli Abruzzi – L’Aquila accolse l’appello proposto da C.A.M. avverso la sentenza emessa il 25/3/08 dal Tribunale di Teramo in funzione di giudice del lavoro, con la quale le era stata respinta la richiesta di condanna dell’Inps al pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione a carico del Fondo di Garanzia di cui al D.Lgs. n. 80 del 1982, quale credito diverso dal trattamento di fine rapporto, e per l’effetto condannò l’Istituto previdenziale alla corresponsione della somma di Euro 6.462,69, oltre che agli accessori di legge ed alle spese del doppio grado di giudizio. La Corte aquilana addivenne a tale decisione dopo aver rilevato che l’esclusione dal beneficio in esame, decretata dal primo giudice in base alla ritenuta inapplicabilità "ratione temporis" del D.Lgs n. 80 del 1992, poteva ritenersi superata dalla circostanza che la sentenza n. 7/1992 del Pretore di Notaresco del 6/12/91 – 15/1/92, con la quale era stata disposta ex art. 686 c.p.c. la conversione del sequestro conservativo intentato dalla lavoratrice in pignoramento immobiliare nei confronti della datrice di lavoro "Ditta Tommarelli", aveva visto produrre definitivamente i suoi effetti solo al momento del suo passaggio in giudicato, avvenuto in data 1/3/92, vale a dire successivamente alla data del 28/2/92 di entrata in vigore del decreto legislativo contemplante il beneficio di cui trattasi. Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Inps, affidando l’impugnazione a due motivi di censura. La lavoratrice intimata non ha svolto difese.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, denunciando violazione del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 2, comma 6, e dell’art. 686 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, si sostiene la inoperatività, nella specie, del Fondo di garanzia, essendosi accertato che l’azione esecutiva era iniziata – mediante conversione del sequestro conservativo in pignoramento – in epoca anteriore all’entrata in vigore del predetto D.Lgs..

2. Con il secondo motivo si lamenta, in subordine, che la sentenza impugnata abbia riconosciuto, in violazione dell’art. 112 c.p.c. ( art. 360 c.p.c., n. 4), accessori che erano già inglobati nell’importo richiesto con la domanda introduttiva. Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo motivo. In base al D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 1, comma 2, nel caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale, il lavoratore da esso dipendente, o i suoi aventi diritto, possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti, in relazione alle ultime tre mensilità di retribuzione, sempre che a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il successivo art. 2, comma 6, precisa che l’intervento del Fondo opera soltanto nei casi in cui le procedure esecutive siano intervenute successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs..

La ricognizione normativa consente di escludere l’operatività della tutela nel caso di specie, essendo accertato, come risulta dalla decisione qui impugnata, che la lavoratrice aveva ottenuto sequestro conservativo a garanzia del suo credito retributivo e tale misura, in data anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1992, si era convertita in pignoramento, ai sensi dell’art. 686 c.p.c., a seguito del deposito della sentenza di condanna esecutiva. Orbene, la conversione del sequestro conservativo in pignoramento opera "ipso iure" nel momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando in quello stesso momento il processo di esecuzione, di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto (cfr. ex multis Cass. n. 18536 del 2007; n. 10029 del 2006); non rileva, invece, il successivo passaggio in giudicato della medesima sentenza, siccome l’instaurazione della procedura esecutiva prescinde da tale circostanza. Ne consegue che la tutela del Fondo di garanzia non poteva operare, ai sensi del richiamato D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 6.

La decisione della Corte d’appello va dunque cassata e, decidendosi la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, va respinta la domanda proposta dalla lavoratrice. La difficoltà della questione induce a compensare le spese dell’intero processo.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.