Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-02-2012, n. 1586 Assegno bancario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1 – Il giudice di pace di Busto Arsizio, con sentenza depositata in data 12 gennaio 2004, rigettava l’opposizione proposta dalla S.r.l Immobiliare CEBO – d’ora in poi, per brevità, Cebo – avverso il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento della somma di L. 5 milioni nei suoi confronti emesso il 31 luglio 2001 ad istanza di P.P., il quale, dopo aver revocato una proposta di acquisto, aveva inutilmente richiesto la restituzione di un assegno bancario, emesso per l’importo indicato e consegnato alla Cebo all’atto della formulazione dell’offerta.

1.1 – A sostegno dell’opposizione la società aveva dedotto, da un lato, l’illegittimità della revoca della proposta di acquisto,e, dall’altro, l’indebito ricorso alla procedura monitoria, posto che il titolo non era stato ancora posto all’incasso.

Tale circostanza, in effetti, era avvenuta nel corso del giudizio di opposizione, ed a seguito del suo verificarsi il giudice era addivenuto alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto.

1.2 – Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza depositata in data 3 maggio 2005, rigettava l’appello proposto dalla Cebo proposto avverso detta decisione, ribadendo la legittimità della revoca della proposta di acquisto e, per quanto qui interessa, con riferimento all’instaurazione del procedimento monitorio avente ad oggetto la somma di danaro senza che il titolo fosse stato ancora incassato, osservando che il decreto impugnato era stato legittimamente emesso, avendo la Cebo preventivamente manifestato il proprio rifiuto alla restituzione dell’assegno bancario.

1.3 – Per la cassazione di tale decisione detta società propone ricorso, affidato ad unico motivo ed illustrato da memoria, cui il P. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

2 – Preliminarmente deve esaminarsi l’eccezione del controricorrente fondata sulla nullità della procura speciale alle liti rilasciata all’avv. Diego Cornacchia dalla Cebo, per non essersi depositato alcun documento a sostegno della ricorrenza in capo al sottoscrittore, C.E., della qualità di amministratore e legale rappresentante della stessa.

L’eccezione è infondata. Deve, invero, richiamarsi il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui, qualora sia parte del processo una società, la persona fisica che, nella qualità di organo della stessa,ha conferito il mandato al difensore, non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità, spettando, invece, alla parte, che contesta la sussistenza di detta qualità, fornire la relativa prova negativa (Cass., 13 dicembre 2007, n. 26253; Cass., 18 maggio 2006. n. 11661, v. anche, amplius, Cass., Sez. Un., 7 marzo 2005, n. 4810, con riferimento all’ipotesi, che qui non rileva, di firma illeggibile).

2.1 – Parimenti infondata è l’eccezione inerente alla pretesa novità della questione inerente all’inammissibilità del ricorso al procedimento monitorio, che al contrario, come emerge dal tenore della decisione impugnata e dello stesso controricorso, costituisce il fondamentale aspetto delle doglianze della Cebo nel corso dell’intero procedimento.

3 – Con unico e complesso motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 633 e 634 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 5, sostenendosi che, essendosi chiesta la riforma della decisione emessa dal Giudice di pace, relativamente alla conferma del decreto ingiuntivo, e, conseguentemente, la condanna dell’appellato alla restituzione delle maggiori somme percepite in relazione alla provvisoria esecuzione del decreto stesso, il Tribunale non aveva considerato che, al momento dell’instaurazione del procedimento monitorio, il P. non era creditore della somma portata dal titolo, che non era stato ancora posto all’incasso, ragion per cui avrebbe potuto chiedere la condanna della Cebo alla restituzione dell’assegno, ma non al pagamento della suindicata somma di danaro. Il vizio motivazionale consisterebbe nell’affermazione secondo cui il mero rifiuto della controparte di riconsegnare l’assegno avrebbe consentito al P. di chiedere legittimamente la restituzione della somma di danaro.

4 – Il ricorso è infondato.

Vengono sostanzialmente riproposte le questioni inerenti alla insussistenza delle condizioni richieste per l’instaurazione del procedimento monitorio, mancando, all’atto della proposizione dell’istanza, la prova inerente alla liquidità del credito. Come evidenziato in narrativa, e come emerge dalla stessa ricostruzione contenuta nella parte espositiva del ricorso, il titolo veniva posto all’incasso nel corso del giudizio di primo grado (tale circostanza, peraltro, evidentemente suggeriva la concessione, in un primo momento negata, della provvisoria esecuzione dell’ingiunzione dì pagamento).

La fondatezza della domanda, peraltro, non viene contestata in questa sede, posto che la Cebo ha fatto acquiescenza alla statuizione inerente alla legittimità della revoca della proposta di acquisto da parte del P., come presupposto dell’obbligo di restituzione di quanto versato a titolo di cauzione.

4.1 – Nella fattispecie, così come delineata, deve trovare applicazione il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui l’opposizione al decreto ingiuntivo non è un’impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all’accertamento dell’esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c..

Ne consegue che, poichè la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell’attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l’opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione, l’opponente è privo di adeguato interesse a dolersi del fatto che la sentenza impugnata, nel rigettare l’opposizione, non abbia tenuto conto che difettava una delle condizioni originarie di ammissibilità del decreto ingiuntivo, quando tale condizione, in realtà, sia maturata immediatamente dopo, e comunque ben prima della definizione del giudizio di opposizione (Cass., 22 aprile 2003, n. 6421).

In altri termini, il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall’opposizione, ma da luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sè, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l’arco del procedimento e tenendo in considerazione l’esito finale della lite. Nel liquidare tali spese, il giudice può bensì escludere dal rimborso quelle affrontate dalla parte vittoriosa per chiedere il decreto di ingiunzione, qualora mancassero le condizioni di ammissibilità di tale domanda, ma non viola affatto il disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c. qualora ritenga di non farlo, lasciandole a carico della parte opponente che, all’esito del giudizio, è rimasta soccombente sulla pretesa dedotta in lite (Cass., 1 febbraio 2007, n. 2217; Cass., 6 maggio 2005, n. 9400; Cass., 23 settembre 2004, n. 19126; Cass,, 18 novembre 2003, n. 17440).

5 – Tanto premesso, osserva la Corte che, pur dovendosi rilevare (per mera completezza di esposizione, anche perchè la deduzione di vizi motivazionali è ritenuta incompatibile con la denuncia di "errores in procedendo") l’incongruità della motivazione della decisione impugnata, relativamente all’equivalenza, ai fini della ricorrenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso alla procedura per ingiunzione, del rifiuto di restituire l’assegno bancario al successivo incasso del medesimo, appare evidente la conformità di detta sentenza ai principi sopra richiamati, tanto più che le doglianze della Cebo, come già evidenziato, si sono rivolte esclusivamente nei confronti della ricorrenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso alla procedura monitoria, senza censurare specificamente, già in sede di appello (o, quanto meno, senza richiamare in questa sede, nel rispetto del principio di autosufficienza, le deduzioni inerenti a tale aspetto), il regolamento delle spese processuali, che costituisce, per altro, il frutto – con riferimento alla esclusione o meno di talune spese sostenute dalla parte vittoriosa – di una valutazione discrezionale, come tale non censurabile, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass., Sez. Un. 15 luglio 2005, n. 14989).

6 – Al rigetto del ricorso consegue la condanna della cebo al pagamento delle spese processuali inerenti la presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 1.000,00, di cui Euro 800,00 per onorari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-06-2011) 07-10-2011, n. 36416

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ritenuto che C.N. ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26 maggio 2010 della Corte di appello di Catania che aveva dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Catania che lo aveva assolto perchè il fatto non sussiste in relazione alla contravvenzione di cui agli artt. 110 e 718 c.p. e art. 719 c.p., comma 4, disponendo la confisca di quanto in sequestro, chiedendo l’annullamento della sentenza per inosservanza di norme processuali, illogicità della motivazione ed abnormità del provvedimento, in relazione all’art. 579 c.p.p. perchè avrebbe affermato l’inammissibilità dell’appello, in quanto non sarebbe possibile impugnare la sentenza di assoluzione solo nel capo in cui ha disposto la confisca, ed in relazione all’art. 240 c.p., che consente la confisca solo nel caso di tratti di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, mentre nel caso in questione era stata disposta la confisca e distruzione degli oggetti in sequestro "poichè potrebbero agevolare l’imputato nella commissione del reato di truffa";

Considerato che il ricorso è fondato, poichè il terzo comma dell’art. 579 c.p.p. stabilisce la possibilità di impugnare la sentenza di assoluzione anche contro la sola disposizione che riguarda la confisca;

che, inoltre, gli oggetti in sequestro, oltre a non essere necessariamente legati da un vincolo diretto con il reato commesso, sono di valore irrisorio e non rientrano nella categoria delle cose illecite per le quali deve essere comunque disposta la confisca anche in caso di pronuncia di assoluzione nel merito, ex art. 240 c.p., comma 2, n. 2;

che di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca, la quale deve essere eliminata,potendo tale provvedimento essere disposto direttamente da questa Corte ex art. 625 c.p.p., comma 3, con conseguente restituzione delle cose in sequestro all’avente diritto.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca che elimina e dispone la restituzione delle cose in sequestro all’avente diritto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-10-2011) 25-10-2011, n. 38527

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Lecce, con sentenza in data 18/5/2009, confermava la sentenza del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, in data 30.3.2006, appellata da C.G. dichiarata colpevole di appropriazione indebita di somme prelevate da libretti postali cointestati (Euro 2133,43 e Euro 10.500), con la defunta D.A. e la condannava, con le attenuanti generiche e la diminuente del rito, alla pena di giorni 40 di reclusione e Euro 200 in multa, determinando la pena complessiva in Euro 1.720 di multa (convertendo la pena detentiva in Euro 1520 di multa). Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputata eccependo l’insussistenza del reato avendo avuto la ricorrente la piena disponibilità delle somme depositate su libretti di deposito, in quanto cointestataria degli stessi, non potendo ravvisarsi il reato nell’avere taciuto ai coeredi di D.A. l’esistenza di un libretto postale intestato anche alla ricorrente.

In data 23.6.2011 perveniva in originale alla Cancelleria della Corte integrazione dei motivi di ricorso da parte dell’avv. Massimo Gabrieli Tommaso.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

Nel libretto di deposito cointestato, al pari del conto corrente bancario cointestato a più persone, i rapporti interni tra i correntisti sono regolati non dall’art. 1854 cod. civ., che riguarda i rapporti tra i medesimi e la banca, ma dall’art. 1298 c.c., comma 2, in base al quale le parti di ciascuno dei debitori e creditori solidali si presumono uguali se non risulta diversamente (cfr Cass. civ. 8.9.2006,n. 19305, Cass. civ. 12.7.2005,n. 14686; Cass. civ. 18/08/1993, n. 8758).

E’, pertanto, configurabile il reato di appropriazione indebita a carico del coerede, cointestatario con il de cuius di un libretto di deposito bancario, il quale, pur se facoltizzato a compiere operazioni separatamente, disponga in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, della somma in deposito in misura eccedente la propria quota parte. La possibilità di operare con firma disgiunta sul libretti da parte di ciascun cointestatario non legittima, quindi, uno di essi ad appropriarsi, oltre la quota di sua spettanza, delle somme o titoli cointestati, senza il consenso dei contitolari o degli eredi di D. A. essendo avvenuto il prelievo degli importi dal libretto di deposito dopo la morte della contestataria. Quindi la ricorrente non avrebbe avuto titolo per appropriarsi delle somme depositate per l’intero, che, anzi, dopo la morte del contestatario, appartenevano, "pro quota" in forza di successione, agli eredi della stessa e non avrebbero potuto essere, comunque, prelevate per l’eccedenza dalla ricorrente dopo la morte dell’altra contestatario del libretto.

Infatti, se la solidarietà attiva consente la realizzazione dell’intero credito da parte di un solo creditore (ari 1292 e.e), tuttavia, in base alla disciplina civilistica dell’obbligazione solidale attiva vista nei rapporti interni, le parti di ciascun concreditore solidale si presumono uguali ( art. 1298 c.c.) e il concreditore è obbligato a non disporre per sè della parte della somma ad altri spettante, salvo la prova contraria a carico della parte che deduce una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (Cass. Sez. 1, civile, 26 ottobre 1981, n. 5584, riv. 416305). Ciò significa, come già evidenziato, che, in mancanza di prova contraria, le parti si presumono uguali e che il concreditore, nei rapporti interni, non può disporre oltre il 50% delle somme risultanti da rapporti bancari solidali, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari. Il mutamento del titolo, in base al quale il soggetto possiede la parte di danaro che non è sua, integra l’ipotesi della "interversio possessionis", che costituisce il presupposto del reato di appropriazione indebita. Infatti, se la solidarietà attiva consente la realizzazione dell’ intero credito da parte di un solo creditore, questi tuttavia non acquista anche la proprietà delle quote altrui, che egli possiede e detiene in funzione del regolamento successivo del rapporto interno che, in base alla disciplina civilistica dell’obbligazione solidale attiva, vista all’interno dei creditori, lo obbliga a non disporre per se della parte della somma ad altri spettante. Questa stessa Sezione ha già avuto modo di affermare che "è configurabile il reato di appropriazione indebita a carico del contestatario di un conto corrente bancario il quale, pur se facoltizzato a compiere operazioni separatamente, disponga in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri contestatari, della somma in deposito eccedente la quota parte da considerarsi di sua pertinenza, in base al criterio stabilito dagli artt. 1298 e 1854 c.c., secondo cui le parti di ciascun con creditore solidale si presumono, fino a prova contraria, uguali" (Cass., sez. 2, 4.4.2006 n 17239 (dep. 18.5.2006).

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-10-2011) 11-11-2011, n. 41155

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Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza del 10 dicembre 2010 il Tribunale di Siracusa – sezione distaccata di Augusta, deliberando in funzione di giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza avanzata nell’interesse di P.R. con la quale si richiedeva la restituzione nel termine per impugnare la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti emessa da quel giudice il 2 agosto 2010, con conseguente declaratoria di non esecutività della stessa.

Ma ritenuto infatti il giudice dell’esecuzione, che la circostanza addotta a sostegno dell’istanza – l’essere il P. agli arresti domiciliari durante il periodo di decorrenza del termine e per ciò nell’impossibilità materiale di proporre impugnazione in quanto nessun ufficiale della forza di polizia preposto al suo controllo si era reso disponibile a raccogliere l’atto di gravame nonostante le ripetute sollecitazioni avanzate anche a mezzo fax – non integrava una ipotesi di forza maggiore, non costituendo lo stato di detenzione un ostacolo insormontabile, evidenziando altresì al riguardo, in fatto, che non era stata fornita alcuna prova di un effettivo e tempestivo sollecito alle forze di polizia incaricate del controllo del condannato affinchè raccogliessero l’atto di impugnazione, posto che l’unico sollecito effettivamente inviato via fax ai Carabinieri, risultava diretto ad un numero di telefono non pertinente, laddove l’esposto proposto dal difensore sia al Procuratore della Repubblica sia al Procuratore Generale di Catania, risultava presentato solo il 25 settembre 2010, nell’imminenza della scadenza del termine, che cadeva il 1 ottobre 2010. 2. – Contro questa pronuncia il P. ha proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendone l’illegittimità per inosservanza della legge processuale e per vizio della motivazione.

In particolare il ricorrente sostiene che la istanza di restituzione è stata rigettata in base ad argomentazioni del tutto illogiche posto che la sua volontà di impugnazione emergeva in modo esplicito dalla presentazione dell’esposto del suo difensore, e che trovandosi egli agli arresti domiciliari, la presentazione dell’atto di gravame nella forma di cui all’art. 123 cod. proc. pen. era l’unica modalità per impugnare consentitagli e resa impossibile dall’indisponibilità di un ufficiale di polizia giudiziaria che ricevesse l’atto.

Motivi della decisione

1. L’impugnazione proposta dal P. è basata su motivi manifestamente Infondati e va pertanto dichiarata inammissibile.

1.1 Tutte le argomentazioni prospettate In ricorso, ripropongono Infatti deduzioni in fatto già adeguatamente esaminate dal giudice dell’esecuzione e dallo stesso disattese con motivazioni adeguate ed immuni da vizi logici o giuridici. Al riguardo va anzitutto rilevato che la giurisprudenza di questa Corte è univoca nell’affermare che la detenzione dell’imputato non possa configurare un’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore (in tal senso ex multis, Sez. 4, Sentenza n. 45364 del 18/09/2003, dep. 25/11/2003, Rv. 226836, imp. Conte).

Nè può assumere decisiva rilevanza nel caso in esame, la circostanza in fatto che l’imputato, per il tramite del suo difensore, abbia effettivamente manifestato, nell’imminenza della scadenza del termine, una volontà d’impugnazione della sentenza emessa nei suoi confronti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ove si consideri che ciò è avvenuto con modalità quanto meno singolari e improprie – attraverso cioè un esposto al Procura generale della Repubblica sull’operato di appartenenti all’arma dei Carabinieri, risultando dirimente, al riguardo, il rilievo che, a prescindere dall’assenza di adeguata prova circa una richiesta avanzata ai militari preposti al suo controllo affinchè costoro si ricevessero l’atto d’impugnazione asseritamente già predisposto, ben avrebbe potuto il condannato proporre ricorso ai sensi dell’art. 583 cod. proc. pen., con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata, previa autenticazione della sottoscrizione da parte del suo difensore.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000) – al versamento alla cassa delle ammende di una somma congruamente determinabile in Euro 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.