Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-02-2011) 09-03-2011, n. 9285 violenza sessuale

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Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 22 ottobre del 2009, in riforma di quella pronunciata dal tribunale della medesima città il 18 settembre del 2008, condannava B.R. alla pena ritenuta di giustizia,quale responsabile di sequestro di persona, abuso sessuale e lesioni personali in danno della propria convivente G.A..

In primo grado, con sentenza del 18/09/2008, B.R. all’esito di giudizio dibattimentale celebratosi avanti il Tribunale di Brescia era stato assolto ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2 dai delitti di violenza sessuale continuata e sequestro di persona ai danni della convivente G.A. per insussistenza del fatto. Con la medesima sentenza si era dichiarato non doversi procedere per intervenuta remissione di querela in relazione ai diversi addebiti di minaccia grave e continuata, ingiuria e lesioni personali aggravate.

Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nel provvedimento impugnato, in data 26/07/2007, i Carabinieri di Iseo intervenivano presso il pronto soccorso del locale nosocomio, ove si trovava una giovane donna in attesa di cure mediche che lamentava di essere stata vittima di maltrattamenti da parte del convivente.

La donna, identificata in G.A., denunciava che l’imputato, nel corso della serata del (OMISSIS), colto da un accesso di gelosia, l’aveva reiteratamente colpita con calci e pugni, cercando di strangolarla con il filo del carica batterie del cellulare.

Secondo il racconto della donna, nel corso della stessa serata, il convivente l’aveva varie volte percossa, le aveva sottratto il cellulare e le chiavi dell’alloggio e le aveva impedito di uscire di casa sino al giorno (OMISSIS), quando, approfittando del fatto che il B. dormiva,era riuscita ad allontanarsi recandosi appunto al pronto soccorso. La persona offesa dichiarava inoltre che durante il periodo di segregazione aveva dovuto subire vari rapporti sessuali impostile dall’imputato con la violenza. La G. sporgeva all’uopo querela, che tuttavia successivamente revocava. Il giudice di prime cure prendeva atto della deposizione dibattimentale con cui la parte offesa, ridimensionando in maniera marcata le proprie precedenti affermazioni, aveva confermato di avere avuto un litigio con il convivente nel corso del quale l’imputato, mosso da gelosia, l’aveva pesantemente minacciata, insultata e percossa;aveva aggiunto che il litigio era proseguito con modalità violente anche una volta giunti presso la loro abitazione, ove la sera stessa ed anche quella successiva i due avevano avuto vari rapporti sessuali, dapprima da lei rifiutati ma poi consentiti grazie alle provocanti insistenze dell’uomo. La G. aveva altresì precisato che il giorno (OMISSIS) aveva deciso di non recarsi al lavoro visti i segni che aveva sul viso e che anche nel corso di tale giornata di tanto in tanto il B., ripensando all’accaduto, l’aveva colpita con qualche schiaffo. Tale situazione si era protratta poi, secondo la versione dibattimentale della G., per altri due o tre giorni durante i quali le erano state inferte altre percosse ed insulti, senza che tali condotte fossero finalizzate a costringerla ad avere rapporti sessuali o a non allontanarsi dall’abitazione. Anzi a questo riguardo la G. aveva precisato di non essere uscita dall’abitazione per sua libera scelta, al fine di non fare inquietare il B. che glielo aveva proibito. A fronte delle contestazioni del pubblico ministero, la G. aveva affermato di non essere mai stata costretta con violenza e minaccia a subire atti sessuali da parte del convivente e che tale verbalizzazione era stata compiuta erroneamente o per equivoco dai carabinieri; identica giustificazione aveva fornito con riferimento alle risultanze del verbale di pronto soccorso da cui pure risultava la violenza sessuale.

Il Tribunale riteneva contraddittoria la prova circa gli addebiti di cui ai capi A) e B) in ragione della marcata diversità delle dichiarazioni rese dalla G. in dibattimento rispetto a quelle effettuate in sede di denuncia. Affermava la prevalenza delle dichiarazioni dibattimentali richiamando la norma di cui all’art. 500 c.p.p., comma 2; escludeva la possibilità di configurare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 500 c.p.p., comma 4 e, pur dando atto di una palese inattendibilità della versione dibattimentale resa dalla persona offesa, in mancanza di dichiarazioni accusatorie utilizzabili, concludeva per l’insufficienza della prova circa la colpevolezza dell’imputato in ordine ai suddetti addebiti.

Quanto alle residue imputazioni di lesioni personali, minaccia ed ingiuria, il Tribunale prendeva atto della remissione di querela ed esclusa l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 2 pronunciava sentenza di non doversi procedere.

La Corte d’appello,adita su impugnazione del Procuratore generale, ha invece affermato la responsabilità dell’imputato valorizzando le dichiarazioni dibattimentali rese dal teste M. al quale nell’immediatezza del fatto la parte offesa aveva denunciato di essere stata violentata e sequestrata.

Ricorre per cassazione l’imputato per mezzo del proprio difensore deducendo:

violazione di legge in ordine alla valutazione della prova per avere la corte privilegiato le dichiarazioni rese dalla parte lesa nella fase delle indagini preliminari in luogo di quelle rese in dibattimento nel contraddittorio delle parti;osserva che le dichiarazioni del teste M., valorizzate dalla Corte, non costituiscono un riscontro perchè il teste aveva testimoniato su fatti non percepiti direttamente; inoltre la parte offesa si era recata in caserma per denunciare di avere subito lesioni e non per chiedere la punizione del convivente per la violenza sessuale;

omessa motivazione in ordine al reato di cui al capo b).

Il ricorso era ulteriormente illustrato con memoria difensiva.
Motivi della decisione

Il ricorso va respinto perchè infondato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Anzitutto si rileva che ,come risulta dalla sentenza impugnata, la parte offesa al dibattimento ha confermato di essere stata ripetutamente minacciata e percossa dal convivente, il quale le aveva sottratto il telefono ed occultato le proprie chiavi. Le uniche divergenze riguardano i rapporti sessuali che, in base alle dichiarazioni dibattimentali, sarebbero stati consensuali e non coatti,come inizialmente riferito nonchè la circostanza che sarebbe rimasta chiusa per vari giorni all’interno dell’abitazione.

La Corte, dato atto di ciò e dell’inverosimiglianza della ritrattazione, perchè la parte lesa non era credibile quando intendeva far credere che nonostante le continue minacce e percosse, aveva avuto rapporti sessuali (anali, orali e vaginali) con il convivente, ha affermato la responsabilità del prevenuto non in base alle dichiarazioni originarie della donna, come erroneamente ritenuto dal difensore, ma in base alla testimonianza indiretta del dott. M.S.. Quest’ultimo aveva visitato la vittima al pronto soccorso ed al dibattimento ha riferito che la parte lesa le aveva confidato di essere stata segregata in casa e percossa e di avere più volte dovuto subire rapporti sessuali per via orale,anale e vaginale. Orbene,come già precisato dalla Corte, per il principio del libero convincimento del giudice, una volta sentito il teste diretto, nel contrasto tra la testimonianza diretta e quella indiretta, il giudice non è tenuto a privilegiare necessariamente quella diretta. D’altra parte ,la testimonianza indiretta anche se deve ovviamente essere valutata con cautela non deve essere riscontrata da elementi esterni. Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte in tema di testimonianza indiretta, in caso di contrasto tra le dichiarazioni rese dal teste "de relato" e quelle rese dal teste di riferimento, il giudice ben può ritenere attendibili le prime anzichè le seconde, in quanto, da un lato, l’art. 195 cod. proc. pen. non prevede alcuna gerarchia tra le dichiarazioni e, dall’altro, una diversa soluzione contrasterebbe con il principio del libero convincimento del giudice, cui compete in via esclusiva la scelta critica e motivata della versione dei fatti da privilegiare. (Cass. n. 02010 del 2008; n. 9801 del 2007; n. 26027 del 2004).

Per quanto concerne il reato contestato al capo B) la corte ha puntualizzato che la parte lesa anche in dibattimento aveva ribadito che il convivente le aveva intimato di non allontanarsi e le aveva sottratto le chiavi ed il telefonino ed ha aggiunto che il teste M. aveva, tra l’altro, dichiarato che la G. le aveva confidato di essere stata segregata.

Quindi anche in ordine al reato contestato al capo B) esiste adeguata motivazione.
P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 616 c.p.p.;

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-02-2011) 24-03-2011, n. 11761 Ricorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.A., tramite difensore, e D.M., tramite la madre esercente la patria potestà, hanno proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, in data 11.10.2010, con cui il Tribunale per i Minorenni di Taranto rigettava l’istanza di riesame relativa all’ordinanza 21.9.2010 del GIP presso il medesimo Tribunale che aveva applicato ai ricorrenti la misura del collocamento in comunità, per i reati di cui all’art. 110 c.p. e art. 628 c.p., comma 3, n. 1 e art. 110 c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 12 e 14 e art. 61 c.p., n. 2.

Il M. chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata deducendo:

1) violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. B), C) ed E) in relazione all’art. 292 c.p.p., per mancata valutazione delle risultanze difensive, depositate ai sensi dell’art. 327 c.p.p.; il GIP, a seguito dell’annullamento, da parte del Tribunale della Libertà, dell’ordinanza di custodia cautelare, emessa in precedenza per violazione del diritto di difesa, aveva emesso una nuova ordinanza integrando illegittimamente la motivazione del GIP, posto che nella specie, non si trattava di completare le argomentazioni fornite in precedenza dal GIP, ma di integrare un presupposto ex art. 292 c.p.p., a fronte di una completa mancanza di motivazione;

2) difetto di motivazione in merito alla eccezione difensiva concernente la valutazione delle conversazioni intercettate, da intendersi in tono "di scherzo ed ilarità" ed inidonee, quindi, ad integrare i gravi indizi di colpevolezza per i fatti contestati;

3) violazione dell’art. 125 c.p.p. e art. 297 c.p.p., comma 3 e art. 303 c.p.p. per decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare, tenuto conto che i fatti contestati con l’ordinanza impugnata erano connessi, ai sensi dell’art. 12 c.p.p., lett. b) e c), con i fatti-reato oggetto dell’ordinanza cautelare emessa, nel medesimo procedimento penale, in data 12.3.2010, da cui dovevano farsi decorrere detti termini; illegittimamente il Tribunale aveva ritenuto che l’eccezione sul punto non fosse deducibile innanzi al Tribunale della Libertà.

Il D. lamentava:

1) carenza e contraddittorietà di motivazione sul tenore delle intercettazioni ambientali in quanto difformi dal contenuto dei brogliacci ed, in particolare, al significato della conversazione 27.3.2010, ove era riportata la frase "… quel poco che guadagno lo do agli altri, io con che mangio"; peraltro il Tribunale del riesame aveva dato atto del rinvenimento nell’abitazione del D. di una tutta blu corrispondente a quella indicata dal denunciante, F.A., mentre lo stesso aveva dichiarato che la rapina era stata commessa da due soggetti che indossavano "una tuta di colore celeste tipo meccanico";

2) identico a quello formulato sub 1);

3) difetto di motivazione in relazione al pericolo di reiterazione del reato, non risultando elementi utili da cui desumere la necessità della misura adottata, potendo l’indagato essere ristretto presso la propria abitazione sotto la vigilanza della madre;

4) nullità del decreto di intercettazione di conversazioni del P.M. e del relativo decreto di convalida del GIP in ordine alla "assenza di idonee apparecchiature tecniche" presso la Procura della Repubblica del Tribunale Minorenni, stante, inoltre la mancata indicazione della data e del protocollo dell’attestazione del dirigente sulla indisponibilità presso la Procura stessa di una sala di ascolto.

I ricorsi sono manifestamente infondati. Le doglianze proposte dai ricorrenti sono state già esaminate dal Tribunale del riesame che le ha respinte con corretta e logica motivazione. In particolare, il Tribunale ha rilevato, in aderenza alla giurisprudenza alla citata giurisprudenza della S.C. (Cass. n. 4587/2004), che ben poteva integrare la motivazione del provvedimento impugnato, viziato da carenza di motivazione ed ha dato conto, in base al tenore delle intercettazioni ambientali, che gli indagati avevano riferito circostanze della rapina contestata che solo gli autori della stessa potevano conoscere; ha esaminato, peraltro, gli elementi probatori difensivi, escludendo, in relazione ai fatti accertati, che le testimonianze addotte dalla difesa potessero escludere la responsabilità degli indagati; al riguardo, in difetto di una motivazione manifestamente illogica, è preclusa, in sede di legittimità, una valutazione alternativa delle risultanze probatorie.

Va ribadita la non deducibilità, in sede di riesame, della questione relativa alla sopravvenuta inefficacia della misura cautelare, posto che il giudizio di riesame è preordinato alla verifica dei presupposti che legittimano l’adozione del provvedimento cautelare e non anche della efficacia della misura, profilo che non incide sull’intrinseca legittimità della misura stessa (Cass. n. 35113/07).

Quanto alla censura sub 1) proposta dal D.A., si osserva che la interpretazione del tenore delle intercettazioni è riservata al giudice di merito ove congruamente motivata, come nella specie, e che quanto dedotto in merito al colore della tuta indossata dai rapinatori concerne una censura in fatto, come tale inammissibile. Il decreto di convalida delle intercettazioni ambientali risulta congruamente motivato con riferimento alla inesistenza di una sala di ascolto nè è richiesta una "specifica certificazione da parte del direttore di cancelleria", come già evidenziato dal Tribunale.

Il collocamento dei due minori in comunità risulta, infine, sorretto da adeguata motivazione in relazione alla loro pericolosità sociale, desunta, fra l’altro, dagli intenti ritorsivi che i minori stessi avevano manifestato, durante le telefonate intercettate, nei confronti del personale del Commissariato di Grottaglie.

Va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 06-04-2011, n. 3078 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso, notificato il 23 luglio 1999 e depositato il successivo 26 luglio, gli interessati hanno impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del loro interesse connesso alle operazioni di compensazione delle quote latte.

Al riguardo, i medesimi hanno prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, le quali hanno eccepito l’infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio.

Nella Camera di Consiglio del 29 luglio 1999 con ordinanza n. 2553/ 99 questo Tribunale ha accolto la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

All’udienza del 16 febbraio 2011 la causa è stata posta in decisione.

Dall’esame della documentazione versata in atti il Collegio non può non rilevare che:

– le parti ricorrenti, con il ricorso in esame, hanno impugnato, per l’annullamento, le note del mese di giugno 1999 con cui l’AIMA ha comunicato l’esito della compensazione nazionale ed intimato il pagamento del prelievo supplementare per lo sforamento delle c.d. "quote latte" per le annate 1995/96 e 1996/97;

– le predette note, sebbene ne sia stata sospesa l’esecuzione in via cautelare dal Tribunale, sono state integralmente sostituite con altrettante nuove comunicazioni dell’AIMA, pervenute agli interessati nel mese di ottobre 1999.

Per effetto delle predette circostanze, i difensori delle parti istanti, all’odierna udienza pubblica del 16 febbraio 2011, hanno rappresentato il dato processuale della improcedibilità del presente gravame per sopravvenuta carenza di interesse posto che le note gravate con l’impugnativa in esame non costituiscono più la fonte della richiesta di pagamento del prelievo supplementare richiesto agli interessati, ora rinvenibile nella nota AIMA dell’ottobre 1999.

Pertanto, non resta al Collegio che pronunciare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi, legati soprattutto alla particolarità ed alla evoluzione della normativa, primaria e secondaria, di riferimento, per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-07-2011, n. 16590 Cassa integrazione guadagni

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ncidentale.
Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Torino, P. P. conveniva in giudizio il datore di lavoro FIAT spa e, assumendo l’illegittimità della sua collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria (cigs) per il periodo 9.12.02 – 30.11.03, ne chiedeva la condanna al pagamento della differenza tra quanto percepito a titolo di integrazione e quanto spettante a titolo di retribuzione.

2.- Il Tribunale accoglieva la domanda, rilevando che la comunicazione di apertura della procedura sindacale del 31.10.02 era formulata in termini generici ed indeterminati quanto ai criteri da adottare per la scelta dei lavoratori da collocare in cigs, che non erano stati chiariti neppure nel corso della procedura di consultazione sindacale. In particolare, il giudice escludeva che l’obbligo del datore di comunicare fin dal momento dell’apertura della procedura detti criteri, previsto dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7, fosse venuto meno per l’intervento del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale.

3.- Proposto appello da FIAT, la Corte d’appello di Torino con sentenza depositata il 26.9.07 rigettava l’impugnazione.

Affermava la Corte di merito che il D.P.R. n. 218, art. 2, comma 5, non aveva modificato la procedura di concessione della cigs e non aveva sostituito la disciplina della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, non facendo venir meno l’obbligo per l’imprenditore di comunicare per iscritto alle organizzazioni sindacali (oo.ss.), fin dall’inizio della procedura, i criteri di scelta e le ragioni dell’eventuale mancata previsione della rotazione tra i dipendenti.

Nella specie i criteri indicati nella comunicazione di avvio della procedura erano generici, in quanto non consentivano di verificare la coerenza tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, tanto che criteri di rotazione erano stati adottati solo dopo che con l’accordo 18.3.03 il datore aveva definito le strategie per affrontare lo stato di crisi aziendale, e cioè dopo la sospensione del lavoratore.

Non assumevano, inoltre, valore sanante della carente comunicazione iniziale nè il verbale dell’incontro tra i rappresentanti del datore e le oo.ss. redatto presso il Ministero del Lavoro il 5.12.02, atteso che il dato rilevante è la preventiva indicazione dei criteri in questione, nè lo stesso raggiungimento dell’accordo 18.3.03, dato che la sospensione del ricorrente fu attivata in riferimento alla procedura per l’autorizzazione della cigs già avviata con la comunicazione del 31.10.02. 4- Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione Fiat Group Automobiles s.p.a. (nuova denominazione di Fiat Auto s.p.a.), cui risponde il P. con controricorso, il quale propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato al quale si oppone la ricorrente principale.

Entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1 – Profili preliminari.

1.- I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..

2.- Sempre in via preliminare deve rigettarsi la richiesta, avanzata dal controricorrente nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., di dichiarare inammissibile il ricorso principale per l’intervenuta definizione del procedimento di repressione della condotta antisindacale, promosso dalle OO.SS. nei confronti della FIAT, per violazione degli obblighi di informazione strumentali all’applicazione della CIGS. La difesa del controricorrente ha prodotto le sentenze di questa Corte 9 giugno 2009, n. 13240 e 1 luglio 2009, n. 15393, di rigetto dei ricorso proposto dalla FIAT avverso la sentenza di appello che aveva ritenuto sussistente il comportamento antisindacale e dichiarato l’illegittimità dei provvedimenti di sospensione adottati a seguito della procedura avviata con la comunicazione del 31 ottobre 2002.

I giudicati formatisi – in epoca successiva alla notifica dell’attuale ricorso – nei confronti della FIAT, per effetto delle suindicate sentenze, in ordine all’antisindacalità del comportamento tenuto nell’ambito della procedura di CIGS per cui è causa (per violazione degli obblighi di informazione) potrebbero essere opposti alla stessa dall’attuale controricorrente (ancorchè egli non abbia partecipato ai giudizi conclusisi con le predette sentenze) per le seguenti ragioni:

a) il comportamento antisindacale è un comportamento plurioffensivo, pertanto la rimozione dei relativi effetti può richiedere l’adozione di provvedimenti direttamente incidenti sui rapporti di lavoro dei singoli lavoratori, pur se inerti nel far valere i propri diritti (vedi: Cass. 18 giugno 2008, n. 16517);

b) l’obbligo di comunicazione previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, è configurabile come una particolare fattispecie di obbligazione solidale attiva e/o indivisibile, di modo che le pronunce in questione, intervenute tra FIAT e le OO.SS., possono essere fatte valere ai sensi dell’art. 1306 cod. civ. da tutti gli altri creditori (in questo caso i lavoratori) contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno dei creditori;

c) una lettura costituzionalmente orientata – in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. – dell’art. 2909 cod. civ. dovrebbe portare a leggere l’espressione secondo cui "il giudicato fa stato tra le parti" nel senso che "il giudicato fa stato nei confronti delle parti" e, quindi, non solo nei rapporti tra le parti stesse.

2.1.- Rileva, al riguardo, il Collegio che, ferma restando la conoscibilità dei precedenti di questa Corte e la possibile rilevabilità d’ufficio, nel giudizio di cassazione, del giudicato esterno, al pari di quello interno, non solo nell’ipotesi in cui emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi di formazione del giudicato successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (vedi, per tutte: Cass. 5 marzo 2009, n. 5360; Cass. 23 dicembre 2010, n. 26041), va tuttavia osservato che:

1) è anche possibile, in particolari situazioni, la produzione di un giudicato esterno rilevante per la controversia fino all’udienza di discussione della causa in sede di legittimità e prima dell’inizio della relazione, salvo restando che qualora la produzione abbia luogo oltre il termine stabilito dall’art. 378 cod. proc. civ. per il deposito delle memorie, la Corte, avvalendosi dei poteri riconosciutile dall’art. 384 c.p.c., comma 3, (nel testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006), deve assegnare alle parti un opportuno termine per il deposito in cancelleria di eventuali osservazioni, onde assicurare il rispetto del principio del contraddittorio (vedi, per tutte: Cass. SU 16 giugno 2006, n. 13916; Cass. SU 14 aprile 2008, n. 9743; Cass. 27 gennaio 2011, n. 1883);

2) con le memorie di cui art. 378 cod. proc. civ. possono essere solo illustrate questioni già trattate nel ricorso e nel controricorso e non possono essere dedotte questioni di diritto nuove, a meno che si tratti di questioni nuove rilevabili d’ufficio e a condizione che il rilievo ex officio sia già possibile sulla base degli atti interni del processo, quali la sentenza o le specifiche autosufficienti deduzioni contenute nel ricorso o controricorso (Cass. 27 giugno 2006, n. 14710), diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte in considerazione dell’esigenza per quest’ultima di valersi di un congruo termine per esercitare la facoltà di replica (Cass. SU 15 maggio 2006, n. 11097);

3) nella specie, il controricorrente, nella memoria, deduce l’esistenza di giudicati esterni, i cui effetti si chiede vengano estesi anche tra le parti del presente giudizio, sulla base di una lettura estensiva dell’art. 2909 cod. civ.;

4) tale assunto non può essere accolto, in quanto, in linea generale, il giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione e presuppone – a differenza di quanto qui riscontrabile – che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, oltre che di petitum e di causa petendi (giurisprudenza consolidata, vedi, per tutte: Cass. 31 ottobre 1970, n. 1979; Cass. 27 gennaio 2006 n. 1760; Cass. 3 agosto 2007, n. 17078);

5) d’altra parte, per quanto riguarda, l’efficacia riflessa del giudicato rispetto ai terzi estranei al giudizio in cui si è formato, per consolidato e condiviso orientamento di questa Corte:

"dal principio stabilito dall’art. 2909 cod. civ. – secondo cui l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa – si evince, a contrario, che l’accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi. Il giudicato può, tuttavia, quale affermazione obiettiva di verità, spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, ma tali effetti riflessi sono impediti quando il terzo sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile nè che egli ne possa ricevere pregiudizio giuridico, nè che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa" (vedi per tutte: Cass. SU 5 novembre 1996, n. 9631; Cass. 27 marzo 2007, n. 7523; Cass. 13 gennaio 2011, n. 691);

6) resta salva la possibilità dell’espressa previsione legislativa dell’indicata facoltà, come accade nel caso delle obbligazioni solidali, ai sensi dell’art. 1306 cod. civ. (Cass. 26 ottobre 1994, n. 8779; Cass. 27 maggio 2009, n. 12260; Cass. 13 gennaio 2011, n. 691);

7) conseguentemente, per potersi ipotizzare un’efficacia riflessa dei suddetti giudicati nell’attuale giudizio sarebbe necessario esaminare, in primo luogo, la questione della configurabilità dell’obbligo di comunicazione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, come obbligazione solidale attiva e/o indivisibile (di cui si è detto sub b), ma ciò non è possibile in quanto si tratta di questione del tutto nuova ed estranea al presente giudizio dedotta per la prima volta dal controricorrente nella memoria di cui all’art. 378 cod. proc. civ..

2 – Sintesi dei motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale condizionato.

1.- Con il primo motivo è denunziata violazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 in relazione alla L. n. 223 del 1991, art. 1 ed al D.P.R. 218 del 2000, nonchè violazione dell’art. 15 preleggi in ordine al rapporto tra le due norme, contestandosi la tesi del giudice di merito che la L. n. 223, art. 1, commi 7 e 8, siano ancora vigenti e non siano abrogati da detto D.P.R. n. 218.

La L. n. 59 del 1997, art. 20, nel conferire al Governo la delega alla delegificazione dei procedimenti amministrativi, al comma 8, prevede che, per i procedimenti indicati nell’allegato 1 alla stessa legge, la delegificazione sia attuata mediante regolamenti emanati ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2. In detto allegato, al n. 90, sono inseriti i procedimenti per la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria, con indicazione della legge di riferimento e, in particolare, della L. n. 223 del 1991, per la semplificazione dei quali fu emanato il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218. Con tale fonte delegata veniva delegificata la fase del procedimento finalizzato alla produzione del provvedimento di concessione della cigs e, quindi, tutti i suoi momenti od atti coordinati e collegati in serie (frase preparatoria, introduttiva, di istruzione e di decisione); pertanto, a seguito di tale intervento, tutte le fasi procedi mentali regolate dal D.P.R. n. 218 avrebbero dovuto trovare la loro disciplina esclusivamente nel decreto- regolamento in questione, con abrogazione implicita di tutte le disposizioni legislative precedentemente vigenti.

2- Con il secondo motivo è dedotta violazione della L. n. 223, art. 1, contestandosi l’affermazione del giudice di merito che, ove anche si seguisse la tesi dell’avvenuta abrogazione, ciò non di meno, con riferimento alla rotazione, permarrebbe la violazione dell’obbligo di informativa per l’insufficienza della comunicazione di avvio della procedura del 31.10.02. Tale affermazione sarebbe non solo in contraddizione con la premessa (in quanto l’applicazione del D.P.R. n. 218, art. 2 escluderebbe la rilevanza della comunicazione di avvio), ma anche inconciliabile con la norma di delegificazione, la quale, pur privilegiando la rotazione e imponendo l’indicazione delle ragioni che la escludono, consente che nel corso della procedura possano intervenire circostanze che mutino le condizioni originariamente prese in considerazione.

La sede in cui debbono trovare specificazione le ragioni ostative alla rotazione, secondo detto art. 2, è quella dell’esame congiunto tra imprenditore ed OO.SS., di modo che il giudice di merito avrebbe dovuto prendere in considerazione l’esito di tale esame, che era stato reso palese dall’adesione di Fiat nel dicembre 2002 all’accordo di programma presentato dal Governo.

3.- Con il terzo motivo è dedotta violazione della L. n. 223 del 1991, art. 1 ed ancora del D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2 in relazione all’efficacia degli accordi raggiunti in corso di gestione della cigs, in quanto il giudice di merito ha ritenuto preminente il presupposto formale della comunicazione e consultazione rispetto al contenuto dell’accordo raggiunto con le OO.SS. il 18.3.03, il quale, nel concordare la gestione complessiva della crisi aziendale e nel fissare il criterio di scelta e rotazione nel possesso dei requisiti di età ed anzianità contributiva, aveva comunque preso in considerazione e tutelato le posizioni dei lavoratori. Escludere che l’accordo abbia efficacia sanante di eventuali vizi della procedura e che siano illegittimi anche i provvedimenti di collocazione in cigs disposti successivamente alla stipula dell’accordo violerebbe la L. n. 223, art. 1, così come integrato dal D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2. 4.- Con il quarto motivo è dedotta violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 e 1375 c.c. in relazione all’accordo sindacale 18.3.03, nonchè violazione della L. n. 223 del 1991, art. 1. Il giudice di merito ha assegnato al vizio della comunicazione iniziale un rilievo genetico che esclude il valore sanante dell’accordo 18.3.03, cosi escludendo la possibilità che le parti stipulanti possano in corso di trattativa elaborare diversi criteri di scelta e rotazione e, in definitiva, di gestione della crisi, così male interpretando il contenuto dell’accordo e la funzione che ad esso assegna la legge e giungendo alla incongrua conclusione di considerare illegittima anche la sospensione in cigs disposta in attuazione dei criteri elaborati con l’accordo 18.3.03. 5- Con il quinto motivo è dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 218, art. 2 in relazione al rilievo assegnato al verbale di esame congiunto del Ministero del Lavoro del 5.12.02, che, attestando il regolare svolgimento della procedura di consultazione all’esito della mediazione governativa, costituiva prova idonea dell’esame congiunto dei criteri di scelta ivi adottati e non poteva essere ignorato dal giudice di merito.

Ne sarebbe derivata l’illegittima disapplicazione di un atto pubblico a contenuto certificativo, che conferiva legittimità alla procedura, con conseguente attribuzione a carico del ricorrente dell’onere di provare l’illegittimità della procedura.

Analogamente si censura sotto il profilo del vizio di motivazione il mancato esame della comunicazione del Ministero del Lavoro del 4.8.03, che aveva ribadito che nell’autunno 2002 era stato correttamente svolto l’esame congiunto tra le parti e che lo stesso si era concluso il 5.12.02 con il verbale di mancato accordo.

6- Con il sesto motivo è dedotta violazione della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, nonchè della L. n. 164 del 1975, art. 5, commi 4, 5 e 6, nonchè del D.P.R. n. 218, art. 2 in relazione alla ritenuta insufficienza della comunicazione 31.10.02 di avvio della procedura di cigs, che fissava il criterio di scelta nelle esigenze tecniche, organizzative e produttive, in relazione alle esigenze professionali e funzionali, precisandone il campo di operatività aziendale con indicazione delle unità organizzative interessate.

Detta comunicazione, invece, soddisfaceva allo scopo ad essa assegnato dalla legge di esternare al sindacato le intenzioni del datore di lavoro in relazione alle ricadute del programma di superamento della crisi aziendale in relazione alla situazione dei singoli lavoratori, ferma restando la possibilità di procedere a specificazione in sede di esame congiunto, all’esito dell’acquisizione da parte delle oo.ss. di una completa informazione.

7- Con il settimo motivo è dedotta violazione della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, nonchè della L. n. 164 del 1975, art. 5, commi 4, 5 e 6, nonchè del D.P.R. n. 218, art. 2, nonchè carenza di motivazione, lamentandosi la mancata valutazione in concreto della posizione soggettiva del dipendente in causa, in quanto, ove pure per ragioni formali dovesse essere dichiarata illegittima tutta la procedura, pur tuttavia avrebbe dovuto valutarsi se la scelta di collocare il lavoratore in cigs fosse coerente in relazione ai criteri di scelta concretamente indicati ab initio nella comunicazione di avvio della procedura sindacale.

7.a. – Con ricorso incidentale condizionato il lavoratore deduce violazione del D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2, ritenendo incongrua l’affermazione della Corte di merito che non sussisterebbe all’atto dell’esame congiunto, un obbligo di formalizzare per iscritto la comunicazione il programma che l’impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati, dei criteri di scelta e delle modalità di rotazione, quantomeno sotto forma di verbalizzazione da parte dei pubblici funzionali che assistono al procedimento. Infatti, proprio perchè detto art. 2, comma 5, inserisce nell’oggetto dell’esame i criteri di scelta e le modalità della rotazione (o comunque le ragioni dell’eventuale mancata previsione della rotazione) negli atti dell’esame stesso non può non trovarsi la prova del fatto che i criteri di scelta abbiano o meno formato oggetto della discussione.

8- L’esame dei motivi primo e secondo del ricorso principale, da trattare in unico contesto per la loro consequenzialità, richiede – per quanto occorre – una breve premessa di carattere legislativo.

8.1- Sul piano normativo, deve osservarsi che la L. 23 luglio 1991, n. 223 – che introduce una visione organica della cigs, ricollegandone la fruizione a particolari requisiti soggettivi dell’impresa e all’esistenza di uno stato di crisi aziendale, nonchè alla proposizione da parte dell’imprenditore di precisi programmi, limitati nel tempo – prevede che dopo l’accertamento dello stato di crisi e l’approvazione dei programmi di superamento della stessa e per tutta la loro durata, all’esito di una articolata procedura, il Ministero del Lavoro con proprio decreto conceda il trattamento straordinario di integrazione salariale (artt. 1 e 2).

Il datore di lavoro deve scegliere i lavoratori da collocare in cigs adottando meccanismi di rotazione tra i dipendenti che svolgono le stesse mansioni e sono occupati nell’unità produttiva interessata. I "criteri di individuazione dei lavoratori" e "le modalità della rotazione" sono oggetto di consultazione sindacale, in forza del dettato normativo, che impone la loro comunicazione alle OO.SS. e l’esame congiunto di cui alla L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 5.

Qualora il datore, per ragioni di carattere tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, non intenda attuare meccanismi di rotazione dovrà indicarne i motivi nel programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale ( L. n. 223, art. 1, commi 7 e 8).

Il Ministro del lavoro, pur approvando il programma e concedendo la cassa integrazione, può ritenere non giustificata la non adozione della rotazione e promuovere un incontro tra le parti sul punto. Ove non si pervenga ad un accordo entro tre mesi dalla data della concessione del trattamento di integrazione il Ministro stesso stabilisce l’adozione di meccanismi di rotazione sulla base delle proposte formulate dalle parti (comma 8, secondo periodo).

8.2.- Su tale assetto normativo intervenne il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, emanato a seguito della delega conferita dalla Legge di Semplificazione Amministrativa 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, che inserì il procedimento per la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria regolato dalla L. n. 223 del 1991 tra quelli sottoposti a delegificazione mediante regolamento emesso ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2, (art. 20, comma 8, in relazione al n. 90 dell’allegato 1 alla legge stessa).

Il D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2 regolamenta l’esame congiunto della situazione aziendale e testualmente prevede che:

"1 L’imprenditore che intende richiedere l’intervento straordinario di integrazione salariale, direttamente o tramite l’associazione imprenditoriale cui aderisca o conferisca mandato, ne da tempestiva comunicazione alle rappresentanze sindacali unitane o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative operanti nella provincia.

2. Entro tre giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 è presentata, dall’imprenditore o dagli organismi rappresentativi dei lavoratori di cui al medesimo comma, domanda di esame congiunto della situazione aziendale.

3. La richiesta di esame congiunto è presentata:

a) al competente ufficio individuato dalla regione nel cui territorio sono ubicate le unità aziendali interessate dall’intervento straordinario di integrazione salariale, qualora l’intervento riguardi unità aziendali ubicate in una sola regione;

b) al Ministero dei lavoro e della previdenza sociale – Direzione generale dei rapporti di lavoro, qualora l’intervento riguardi unità aziendali ubicate in più regioni. In tal caso, l’ufficio richiede, comunque, il parere delle regioni interessate.

4. Agli incontri per l’esame congiunto della situazione aziendale in sede regionale partecipano anche funzionar della direzione provinciale del lavoro o della direzione regionale del lavoro, a seconda che l’intervento di integrazione salariale straordinaria riguardi unità produttive ubicate in una sola provincia o in più province della medesima regione.

5. Costituisce oggetto dell’esame congiunto il programma che l’impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione, nonchè delle misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla sospensione. L’impresa è tenuta ad indicare le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.

6. L’intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i venticinque giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a dieci per le aziende fino a cinquanta dipendenti".

Dalla sovrapposizione di queste due fonti normative ( L. n. 223, art. 1 e D.P.R. n. 218, art. 2) nasce il problema del coordinamento della disciplina della fase di avvio della procedura di ammissione alla cigs, sotteso alla presente controversia ed oggetto principale del ricorso in esame.

8.3.- I rapporti tra le due fonti sono stati definiti dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che la disciplina del D.P.R. n. 218 non abroga la L. n. 223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli oneri di comunicazione fissati dall’art. 1 di quest’ultima. Il D.P.R. n. 218 non incide, infatti, sulle disposizioni del combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5 e della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, – riguardanti l’obbligo datoriale di comunicare in avvio della procedura per l’integrazione salariale alle organizzazioni sindacali i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonchè le modalità di rotazione poste da tali disposizioni in capo dell’imprenditore – atteso che la disciplina da esso fissata attiene unicamente alla fase propriamente amministrativa del procedimento di concessione della integrazione salariale (Cass. 28.11.08 n. 28464).

Gli argomenti adottati a sostegno di questa impostazione, secondo cui il D.P.R. n. 218 del 2000 ha lo scopo di semplificare il procedimento amministrativo che consente l’autorizzazione della cigs e non di alterare il complesso di garanzie assicurato dalla L. n. 223 del 1991 a tutela dei singoli lavoratori e delle organizzazioni sindacali, sono di ordine sistematico e di ordine testuale.

Sul piano sistematico, si osserva che mentre gli organi pubblici (CIPI, Ministero del lavoro) partecipano all’accertamento della crisi ed emanano i conseguenti provvedimenti amministrativi, sono i soggetti privati (datore e organizzazioni sindacali) chiamati a gestire la crisi aziendale, secondo la disciplina della L. n. 223 del 1991, che svolge una funzione garantistica delle posizioni di diritto soggettivo riconosciute ai lavoratori nonchè delle prerogative istituzionali delle Organizzazioni sindacali. Esiste, dunque, distinzione tra procedimento amministrativo volto all’emissione del provvedimento concessorio e la gestione della cassa integrazione ad opera di soggetti che agiscono in regime privatistico, della quale la comunicazione dei criteri di scelta e l’individuazione delle modalità di applicazione di detti criteri costituisce un significativo passaggio.

A riprova viene menzionata la giurisprudenza di legittimità per la quale in materia di integrazione salariale, le posizioni di diritto soggettivo dei privati nascenti dal provvedimento di ammissione dell’impresa alla cassa integrazione degradano ad interesse legittimo ove intervengano atti amministrativi di annullamento o di revoca di tale provvedimento (Cass. S.u. 11.1.07 n. 310; Cass. 27.1.06 n. 1732), mentre all’interesse legittimo si sostituisce la piena posizione di diritto nel rapporto tra imprenditore (o lavoratori) e INPS nascente dal provvedimento di ammissione (Cass. S.u. 10.8.05 n. 16780).

Quanto ai riferimenti di carattere testuale, si rileva che nel D.P.R. n. 218 la semplificazione è riferita a singoli momenti del procedimento amministrativo, quali gli atti iniziali ("la domanda di intervento straordinario", art. 3), gli accertamenti ispettivi (art. 4), i termini di conclusione del procedimento (art. 8), la validità ed efficacia del provvedimento (art. 9), e mai al complesso delle garanzie apprestato dalla L. n. 223. Inoltre, si rimarca che tra le disposizioni esplicitamente abrogate dal D.P.R. n. 218, art. 13 non è inclusa alcuna disposizione della L. n. 223.

In conclusione, dunque, deve affermarsi con la già richiamata sentenza n. 28464 del 2008 che per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione, la L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, prescrive che il datore di lavoro comunichi alle Organizzazioni sindacali i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, in relazione a quanto previsto dalla L. n. 164 del 1975, art. 5. Tale disposizione tutela, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle Organizzazioni sindacali, anche dopo l’entrata in vigore della disciplina del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, atteso che tale disciplina non incide con effetto abrogativo o modificativo sulle suddette disposizioni ma è volta unicamente a diversamente regolamentare il procedimento amministrativo, di rilevanza pubblica, di concessione di integrazione salariale.

Ad analoga conclusione questa Corte è pervenuta per quel che riguarda gli obblighi di rilevanza collettiva del datore di lavoro ( L. n. 223, art. 1, commi 7 e 8), precisando, altresì, che la più volte richiamata normativa regolamentare non ha spostato l’informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione datoriale di avvio della procedura di integrazione salariale a quello, immediatamente successivo, dell’esame congiunto, in quanto, altrimenti, il contenuto della norma di cui al D.P.R. n. 218 cit., art. 2 sarebbe estraneo all’esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l’alleggerimento degli oneri della parte datoriale con la compressione dei diritti di informazione spettanti al sindacato, dando luogo ad un sistema di consultazione sindacale palesemente inadeguato (Cass. 9.6.09 n. 13240 e 1.7.09 n. 15393, entrambe emanate a conclusione del procedimento per condotta antisindacale promosso dalle OO.SS. nei confronti di Fiat con riferimento alla procedura di cigs ora in esame avviata con la comunicazione del 31.10.02).

Sulla base di queste considerazioni può ritenersi corretto l’assunto del giudice di merito che – pur dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 218 del 2000 – la comunicazione che il datore, ai sensi della L. n. 164 del 1975, art. 5, è tenuto a dare alle rappresentanze sindacali aziendali debba contenere l’indicazione dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione, i quali solo successivamente dovranno costituire oggetto del successivo esame congiunto.

I motivi primi e secondo sono, pertanto, infondati.

9.- A tale rigetto consegue l’assorbimento del quinto motivo che, nel contestare la mancata assegnazione di valore asseverativo della regolarità della procedura al verbale redatto dagli organi tecnici Ministero del lavoro in data 5.12.02 ed alla comunicazione del Ministero del lavoro 4.8.03, cade in una petizione di principio. E’ evidente che ove si ritenga che i criteri di individuazione e le modalità di rotazione debbano essere indicate ab initio nella comunicazione di avvio della procedura, è superfluo esaminare la tesi che assegna valore asseverativo ad un documento che dovrebbe certificare che quell’indicazione è avvenuta solo in un momento successivo, e cioè in sede di esame congiunto.

10.- Con il terzo motivo parte ricorrente sostiene che l’accordo 18.3.03 avrebbe sanato ogni eventuale vizio della procedura attivata con la lettera 31.10.02 ed al riguardo richiama alcune pronunzie di questa Corte che si sono espresse in tal senso (Cass. 2.8.04 n. 14721, 21.8.03 n. 12307 ed altre).

In proposito va precisato che la giurisprudenza richiamata parte dal presupposto che l’accordo sia di per sè risolutivo, nel senso che il suo contenuto sia esaustivo delle esigenze conoscitive e di esternazione imposte dal combinato normativo della L. n. 164, art. 5 e della L. n. 223, art. 1, commi 7 e 8, in quanto in tal caso costituirebbe solo un formalismo inutile imporre al datore di comunicare alle OO.SS. quei criteri di selezione che proprio con esse ha elaborato (Cass. 3.5.04 n. 8353).

All’applicazione di questa giurisprudenza nel caso di specie, tuttavia, ostano una circostanza di fatto ed una di carattere logico.

Sotto il primo punto di vista, infatti, deve rilevarsi che l’accordo – intervenuto a procedura già iniziata e quando molte centinaia di lavoratori erano già stati posti in cassa integrazione – per come sintetizzato nel ricorso e per come interpretato dal giudice di merito, si limita a formulare un generale sistema di rotazione a partire dall’aprile 2003, senza peraltro indicare il procedimento di individuazione dei soggetti interessati, il che esclude quel carattere esaustivo sopra rilevato.

Inoltre, per il fatto di essere intervenute a procedura già iniziata, le modalità concordate in sede di accordo non possono soddisfare all’essenziale esigenza cui la preventiva comunicazione imposta dalle norme sopra indicate è preposta, e cioè quella di consentire (non solo alle OO.SS. di confrontarsi sul punto, ma anche) ai lavoratori coinvolti nella procedura – tanto prima che dopo il raggiungimento dell’accordo – di verificare se l’utilizzo della cassa integrazione da parte del datore di lavoro sia coerente al programma di superamento della crisi adottato e, quindi, di consentire la tutela della loro posizione individuale, nella sostanza controllando il potere del datore di collocarli in cassa integrazione (v. anche Cass. 10.5.10 n. 11254).

In ogni caso va rilevata l’inidoneità del terzo motivo a colpire il decisum della Corte d’appello in punto di valutazione dell’accordo 18.3.03, atteso che la sentenza impugnata indica un ulteriore profilo di invalidità dell’accordo in questione che è non censurato dalla ricorrente.

Il giudice di merito sostiene, infatti, che l’accordo stesso non sarebbe validamente intercorso tra i rappresentanti del datore e la rappresentanza sindacale unitaria, per un vizio di formazione della volontà collegiale di quest’ultimo organo. Pertanto, l’accordo sarebbe stato sottoscritto da una rappresentanza sindacale non legittimata e non potrebbe configurare una definizione di interessi nei termini patrocinati dalla parte ricorrente.

11.- Con il quarto motivo si contesta in sostanza la logica interpretativa della L. n. 223, art. 1 da cui, nell’escludere il carattere sanante dell’accordo 18.3.03, è partito il giudice di merito, il quale avrebbe dato una lettura riduttiva dei commi 7 ed 8, detto art. 1, nel senso di assegnare natura fulminante al rilievo delle omissioni della comunicazione, ignorando che scopo della norma è invece quello di favorire il confronto sindacale e, in sostanza, il miglior soddisfacimento delle esigenze dei lavoratori.

Tale motivo è infondato, essendosi il giudice di merito attenuto ad una lettura della norma basata su un principio pacifico, affermato da Cass., S.u., 11.5.00 n. 302, secondo cui in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa è illegittimo qualora il datore, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle oo.ss., ai fini dell’esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi (in base al combinato disposto della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7 e L. n. 164 del 1975, art. 5, commi 4 e 5). Ove l’illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata.

12.- E’ infondato anche il sesto motivo, formulato a contestazione della ritenuta insufficienza dei criteri di scelta fissati dalla comunicazione 31.10.02 di avvio della procedura.

La giurisprudenza della Corte di cassazione ha precisato che, nonostante la L. n. 223, art. 1, comma 7, preveda che oggetto della comunicazione debbano essere "i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere …", i criteri in questione debbano essere connotati dal requisito della specificità, ovvero, dalla "idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri", precisandosi che l’aggettivazione "non individua una specie nell’ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione", atteso che "un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta" (v. Cass. 1.7.09 n. 15393, che richiama Cass. 23.4.04 n. 7720, e fa chiaro riferimento a S.u. n. 302 del 2000, citata).

Tale specificità non è stata riscontrata dal giudice di merito, il quale ha ravvisato nella comunicazione una mera clausola di stile da cui non può evincersi il percorso aziendale che ha portato all’individuazione dei singoli lavoratori da sospendere in cassa integrazione.

Trattasi di valutazione di merito che, in quanto congruamente motivata, non è suscettibile di censura in sede di legittimità. 13.- Va di conseguenza rigettato anche il settimo motivo, con cui si sostiene che il giudice di merito, anche in presenza di violazioni procedurali di carattere formale, avrebbe dovuto pur sempre valutare se la scelta di collocare in cigs il lavoratore fosse coerente con i criteri pur sempre indicati nella comunicazione iniziale, atteso che l’inidoneità dei criteri indicati rende superflua ogni indagine in tal senso.

14.- Il ricorso principale deve, pertanto, essere rigettato. Tale rigetto comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e debbono essere distratte in favore del difensore sottoscrittore del controricorso dichiaratosi antistatario,
P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale; condanna la società ricorrente alle spese del giudizio nella misura di Euro 2000,00 per onorari e di Euro per esborsi, nonchè IVA, CPA e spese generali ai sensi di legge, con distrazione a favore dell’avv. Bruno Cossu.

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