Cassazione, Sez. II, 20 aprile 2010, n. 15115 Non commette appropriazione indebita il datore che non versa al sindacato le quote associative dei dipendenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Fatto

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la corte di Appello di Caltanisetta, avverso la sentenza della locale Corte territoriale del 18.12.2008, che confermò la sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti di R. M. dal Tribunale di Enna l’11.10.2005, per il reato di appropriazione indebita aggravata e continuata.

Il ricorrente lamenta il vizio di violazione di legge della sentenza impugnata, sul punto relativo al requisito dell’altruità della cosa come elemento indefettibile per l’integrazione del reato di appropriazione indebita, rilevando che la giurisprudenza citata dal Tribunale è propriamente riferita ai contributi assicurativi e previdenziali, e non può invece applicarsi alle quote associative spettanti al sindacato di categoria al quale erano iscritti i dipendenti dell’imputata, che era stata delegata ai versamenti dai lavoratori interessati.

Non potrebbe ritenersi, in altre parole, che si tratti di componenti speciali della retribuzione soggette al regime delle trattenute da parte del datore di lavoro, dal momento che il versamento di contributi sindacali corrisponde ad una libera scelta del lavoratore, sul quale grava interamente il relativo onere economico.

Il ricorso è infondato.

Ed invero, la peculiarità del caso di specie, come di altri analoghi casi esaminati dalla giurisprudenza di questa Corte, è data dalla circostanza che il denaro oggetto della contestata appropriazione è rappresentato da una quota ideale del “patrimonio” del possessore, indistinta da tutti gli altri beni e rapporti che contribuiscono a costituirlo.

Si è infatti in presenza del particolare atteggiarsi dell’obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore la retribuzione al netto di “ritenute” a vario titolo effettuate, con la conseguenza che le somme “trattenute” o “ritenute” rimangono sempre nella esclusiva disponibilità del “possessore”, perché non solo non sono mai materialmente versate al lavoratore, ma soprattutto non potrebbero esserlo, avendo il dipendente soltanto il diritto di percepire la retribuzione al netto delle trattenute effettuate alla fonte dal datore di lavoro.

Le “trattenute”, quindi, si risolvono a ben vedere in una operazione meramente contabile diretta a determinare l’importo effettivo della somma che il datore di lavoro è obbligato a versare al lavoratore, alle scadenze previste, a titolo di retribuzione.

In casi del genere, non può quindi ritenersi la sussistenza del requisito della “altruità” del denaro o della cosa mobile, quale che sia il titolo della trattenuta alla fonte (su questi principi, cfr. Cass. Sez. U, n. 1327 del 2005, dove l’esplicito riferimento anche alle trattenute operate dal datore di lavoro in forza di accordi economici o di contratti collettivi).

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. III, Sent., 18-01-2011, n. 283 Procedimento; Carriera inquadramento

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Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame – notificato il 29 marzo 1993 e depositato in segreteria il 21 aprile 1993 – il sig. C.E., già tecnico laureato (geologo) convenzionato con la Regione Campania nell’ambito dei comitati tecnicoscientifici istituiti per l’espletamento di compiti di direzione e di vigilanza dell’attività di ricostruzione post sisma del 1980, giusta gli artt. 80 ss. della legge n. 219 del 1981 e secondo quanto previsto con delibera regionale n. 5652 del 1981, partecipante all’apposito concorso riservato per l’immissione in un ruolo speciale ad esaurimento ex lege n. 730 del 1986, ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, lamentando il suo errato e sfavorevole inquadramento nella VII, anziché nell’VIII qualifica funzionale, nonché il mancato riconoscimento del periodo di attività convenzionale, reclamando il diritto all’immissione nel ruolo speciale ad esaurimento a decorrere dalla data di instaurazione del rapporto convenzionale, o in via subordinata, a decorrere dal 4 novembre 1986 – data di entrata in vigore della legge n. 730 del 1986 – o in via ancor più subordinata dal 5/dicembre 1986,data di approvazione della graduatoria concorsuale (proponendo altresì le conseguenti domande di condanna dell’amministrazione regionale al pagamento delle dovute differenze retributive).

A sostegno dell’azione proposta parte ricorrente ha dedotto diversi motivi di violazione di legge e di eccesso di potere.

La Regione si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando i precedenti di questo Tribunale sulla questione.

All’udienza pubblica del 21 ottobre 2010, la causa è stata chiamata e presa in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorrente, assunto in regime di convenzione nell’ambito dei comitati tecnicoscientifici istituiti per l’espletamento di compiti di direzione e di vigilanza dell’attività di ricostruzione post sisma del 1980, ha partecipato al concorso riservato per l’immissione nel ruolo speciale ad esaurimento ex lege regionale n. 4 del 1990, risultando tra i vincitori, ed è stato inquadrato nella VI q.f. con decorrenza dal 18 aprile 1990, senza riconoscimento delle mansioni precedentemente espletate.

Sennonché, nelle more del giudizio, in attuazione della legge regionale n 1 del 2007 (art. 19, comma 2), è stato previsto il riconoscimento ai fini giuridici, in favore del personale assunto ex LL.RR. nn. 40/90, 8/90 e 1/91, del periodo di servizio prestato antecedentemente all’immissione nei ruoli regionali, previa presentazione di formale istanza entro sessanta gironi dall’entrata in vigore della legge medesima.

Ciò posto, come già affermato da numerosi precedenti di questa sezione, non v’è dubbio che la situazione giuridica venutasi a creare con i provvedimenti applicativi della suddetta legge regionale del 2007, anche per quanto riguarda il mancato riconoscimento del periodo preruolo agli ulteriori fini, immuta e sostituisce quella che forma oggetto del presente ricorso: pertanto, tali atti applicativi avrebbero dovuto essere eventualmente oggetto di una autonoma impugnativa (che non risulta proposta).

Ciò non contrasta con la circostanza che la Regione Campania, con la citata legge n. 1 del 19 gennaio 2007, art. 19, abbia previsto il reinquadramento del personale proveniente dal Commissario di Governo e dalle strutture indicate nell’art. 12, comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, con riconoscimento del servizio preruolo prestato, a soli fini giuridici.

Tale riconoscimento, infatti, non è affatto automatico bensì subordinato alla valutazione in positivo, da parte della Commissione appositamente istituita, della sussistenza, caso per caso, dei presupposti indicati nella legge (esistenza di un valido contratto di convenzionamento; documentato svolgimento di mansioni superiori; non avere svolto nello stesso periodo, contemporaneamente, attività libero professionale valida a fini contributivi), qualora il dipendente abbia presentato la relativa e formale domanda entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, dunque, il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 100 c.p.c (dovendosi, evidentemente, con tale formula, tecnicamente intendere che difetta l’interesse del ricorrente all’annullamento del provvedimento specificatamente impugnato con il presente giudizio, annullamento che non potrebbe più offrire al medesimo alcuna utilità).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Al riguardo, giova rammentare che deve ritenersi "parte soccombente", tenuta a rimborsare le spese di giudizio, quella che nel dare inizio alla causa, nel proseguirla, o nel resistervi sia ricorsa ad argomentazioni non conformi a diritto, originando o prolungando il processo, tanto per ragioni di rito che di merito (cfr. Cass.civ., n. 7182 del 30 maggio 2000; Cass.civ., n. 9537 del 9 maggio 2005). Il fondamento del principio in virtù del quale le spese competono alla parte soccombente non va infatti ricercato nella "colpa" di aver sostenuto il proprio diritto od interesse, risultato a posteriori in tutto o in parte inesistente, bensì nella circostanza obiettiva della soccombenza medesima.

Ciò posto, non possono trovare accoglimento le argomentazioni formulate dalla difesa, volte ad ottenere quantomeno una compensazione delle spese, sull’argomentazione che l’art. 45 della legge n. 69 del 2009 – il quale impone al giudice l’obbligo di motivare la compensazione delle spese solo per "gravi ed eccezionali ragioni" – si applica solo per le cause incardinate successivamente al 4 luglio 2009 e che, ancor prima, la novella di cui alla legge n. 263 del 2005 – che aveva modificato la norma, che precedentemente attribuiva al giudice massima discrezionalità in merito, nel senso di consentire la compensazione solo per "per giusti- e motivati- motivi" – si applicava in ogni caso per i ricorsi incardinati dopo il 1 marzo 2006.

L’ambito applicativo "ex post" delle due novelle citate, infatti, va chiaramente inteso nel senso di porre un chiaro e preciso obbligo per il Giudice che, qualora in deroga al principio generale posto dall’art. 91 c.p.c. intenda compensare le spese di lite, dovrà necessariamente motivare tale valutazione in relazione ai presupposti posti dalla legge n. 69 del 2009 (e, ancor prima, dalla legge n. 263 del 2005).

In sostanza, la norma non introduce alcuna novità rispetto al principio generale della soccombenza, ma si pone come un ulteriore limite alla discrezionalità del Giudice in materia di compensazione ribadendo ex lege il principio dell’obbligatorietà della motivazione (che, comunque, ancor prima della legge del 2005 era da ritenersi se non "doverosa" almeno "opportuna") e vincolando la stessa all’accertamento di rigorosi requisiti, la cui valutazione prima del 2005 era comunque, oltre che possibile, assolutamente legittima in relazione al dettato dell’art. 92 cpc vigente.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (art 100 c.p.c.) e le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

a) dichiara improcedibile il ricorso;

b) condanna parte ricorrente al rimborso, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio che liquida in Euro.1.000,00# (euro mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-01-2011) 09-02-2011, n. 4781

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza 11 febbraio 2010, depositata il 12 successivo, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Avellino non convalidava il sequestro prevenivo di: una porzione di fondo dell’estensione di mq. 500, sita in (OMISSIS), part. 153, foglio 02, di proprietà di V.E.; un autocarro marca Astra Targato (OMISSIS); di una pala meccanica marca Komatsu, matricola (OMISSIS);

eseguito il 3 febbraio 2010 dai carabinieri di Serino in ordine al reato di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 256 e 208, in quanto illegittimamente eseguito in violazione del D.L. n. 90 del 2008, art. 3, comma 3, convertito con L. n. 123 del 2008.

Contestualmente, ravvisata la necessità di provvedere senza ritardo a fronteggiare il pericolo che la libera disponibilità dell’area e dei mezzi potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato ipotizzato, ovvero agevolare la commissione di reati dello stesso tipo, emetteva decreto di sequestro preventivo sui medesimi beni, quindi, dichiarava la propria incompetenza per materia per essere, invece, competente ex art. 3 D.L. n. 90 del 2008, convertito con L. n. 123 del 2008 il collegio dei giudici per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Napoli.

2. – Il Collegio dei giudici per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Napoli resiste alla declinatoria e con ordinanza del 31 marzo 2010 (depositata il 3.5 2010), propone conflitto di competenza obiettando: lo stato di emergenza, in relazione al quale è stata istituita la competenza, eccezionale e temporanea, dello speciale organo collegiale, è terminato il 31 dicembre 2009; conseguentemente è cessata la vigenza delle relative disposizioni, compresa quella sulla competenza del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, art. 3, convertito nella L. 14 luglio 2008; la norma non può trovare applicazione in relazione ai reati – come quello oggetto della indagine – commessi successivamente al (OMISSIS); la condotta è stata accertata a far data dal febbraio 2010; peraltro, contraddittoriamente, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Avellino, affermando la competenza del giudice per le indagini preliminari collegiale di Napoli, ha disposto, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 1, il sequestro preventivo.

3. – Il conflitto negativo, improprio di competenza – entrambi i giudici ricusano contemporaneamente di provvedere in ordine al medesimo incidente cautelare – deve essere risolto nel senso della affermazione della competenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario di Avellino.

Il reato è stato commesso nel territorio di comune compreso in quel circondario. La condotta risulta accertata e posta in essere, con attualità, in epoca successiva alla cessazione dello stato di emergenza, dichiarato cessato con D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con L. 26 febbraio 2010, n. 26, e della connessa competenza funzionale, temporanea, del collegio dei giudici per le indagini preliminari istituito in seno al Tribunale ordinario di Napoli.
P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Avellino, cui dispone trasmettersi gli atti.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 12-04-2011, n. 8380 Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto

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Svolgimento del processo

Con atto notificato il 20 ottobre 1994 T.E. conveniva la SO.FI Coop s.r.l. davanti al Tribunale di Napoli, chiedendo che fosse emessa in suo favore la sentenza ex art. 2932 c.c., in relazione ad un contratto preliminare con il quale la convenuta le aveva promesso in vendita un appartamento realizzato su terreno alla stessa concesso in proprietà dal Comune di Somma Vesuviana a seguito di convenzione stipulata ai sensi della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35;

La convenuta, costituitasi, deduceva le la mancata stipula del contratto definitivo era da imputare all’inadempimento dell’attrice, per cui chiedeva la risoluzione del contratto preliminare.

Con sentenza in data 5 settembre 2003 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda ex art. 2932 c.c. sia la domanda riconvenzionale La SO.FI Coop s.r.l. proponeva appello, dolendosi, in primo luogo, del mancato accoglimento della domanda riconvenzionale.

T.E. proponeva appello incidentale, chiedendo la dichiarazione di nullità del contratto preliminare.

Con sentenza, in data 2 settembre 2008 la Corte di appello di Napoli dichiarava la nullità del giudizio di primo grado ex art. 354 cod. proc. civ., rimettendo la causa al Tribunale di Napoli, sul presupposto che il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato nei confronti dei proprietari delle aree sulle quali era stato realizzato il complesso immobiliare di cui faceva parte l’appartamento all’origine della controversia e l’ente espropriante, in base alla seguente motivazione:

… va in primo luogo esaminato l’assunto difensivo del T. mediante il quale il predetto, denunciando la violazione del principio dell’integrità del contraddittorio, ha richiesto la declaratoria della nullità della sentenza impugnata.

Le argomentazioni dell’appellato, come sopra esposte, sono fondate e vanno accolte per quanto di ragione.

Al riguardo, il contratto preliminare di vendita in favore dell’appellato venne dichiaratamente stipulato dalla Soficoop in attuazione della convenzione intercorsa in data 14 dicembre ’79 ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 35, con il predetto Comune.

Con l’atto introduttivo del giudizio, il T. ebbe a proporre una domanda diretta ad ottenere che fosse emessa sentenza ai sensi dell’art. 2932 c.c. produttiva degli stessi effetti del contratto non concluso trasferendo così la proprietà dei beni immobili in oggetto.

Una tale domanda evidentemente prevedeva, quale suo naturale presupposto, l’accertamento della titolarità del diritto di proprietà dell’area occupata dall’edificio in cui è sito l’appartamento compromesso.

E’ noto, infatti, che la pronuncia di trasferimento ai sensi del citato art. 2932 c.c. è ammissione e, comunque, produce reali effetti traslativi solo se il bene oggetto del contratto preliminare di vendita appartenga al promittente venditore, ovvero questi possa determinare gli effetti stessi; tant’è che "nei casi in cui il bene promesso in vendita appartenga a terzi, l’acquisto della relativa proprietà da parte del promittente venditore costituisce condizione dell’azione di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c." (Cass. 11.572/04). Nè può dubitarsi, alla luce degli sessi scritti difensivi delle parti, che nel caso di specie la questione si pone concretamente in modo del tutto evidente, emergendo in modo chiaro dal sostanziale conflitto esistente in ordine al diritto di proprietà dell’area in questione tra gli originar proprietari, l’Ente pubblico espropriante e la Soficoop, delegata all’espropriazione e cessionaria, per patto espresso, del diritto di proprietà ad aedificandum solo all’esito del procedimento ablativo e delle correlative trascrizioni.

Orbene, la decisione della questione pregiudiziale in ordine all’accennato conflitto postula, con ogni evidenza, la necessaria partecipazione al giudizio di tutte le parti interessate e, ciò, perchè occorre accertare nei confronti delle parti stesse se si siano prodotti o meno gli effetti dell’espropriazione o, comunque, della definitiva ed irreversibile trasformazione del suolo e, altresì, se sì siano verificate o meno, a vantaggio della Soficoop, gli effetti traslativi previsti dalla ripetuta Convenzione stipulata con il Comune di Somma Vesuviana.

L’accertamento stesso inerisce – e ciò è indiscutibile – ad una situazione giuridica unitariò ed inscindibile e può, pertanto, conseguire un risultato utile agli effetti reali solo se ed in quanto la relativa decisione venga pronunciata m contraddittorio di tutti i soggetti destinati ad essere avvantaggiati o pregiudicati dalla decisione in ordine al conflitto dei rispettivi titoli di proprietà emergenti dagli atti.

In sintesi, nel giudizio di primo grado non è stato integrato il contraddittorio nei sensi sopra specificati e, pertanto, la conseguente nullità impone la pronuncia prevista dall’art. 354 c.p.c., comma 1.

Infatti la domanda a suo tempo proposta dal T. dinanzi al Tribunale presupponeva necessariamente l’accertamento in ordine all’appartenenza della succitata area, tuttavia l’intima connessione esistente tra tale pronuncia e tutte le altre consequenziali comporta la caducazione dell’intera decisione: non è invero revocabile in dubbio che, a seconda dell’accertamento indicato, può farsi, o meno, luogo al trasferimento dell’appartamento oggetto del contratto preliminare ovvero alla pronuncia di risoluzione ed a quelle risarcitorie o agli ulteriori profili dipendenti e subordinati.

Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione, la SO.FI Coop. s.r.l. e la Città del Mare s.r.l., alla quale la prima ha venduto l’appartamento oggetto del giudizio con atto in data 13 febbraio 2006.

T.E. resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo le ricorrenti deducono, in primo luogo, l’erroneità dalla affermazione contenuta nella motivazione della sentenza impugnata secondo la quale la domanda diretta ad ottenere la sentenza ex art. 2932 c.c. presupponeva logicamente l’accertamento della titolarità del diritto di proprietà dell’area occupata dall’edificio in cui è sito l’appartamento oggetto del contratto preliminare, con la conseguenza che il contraddittorio andava integrato nei confronti degli originari proprietari di tale terreno e del Comune di Somma Vesuviana. Una tale domanda, infatti, non era stata proposta con l’atto introduttivo del giudizio. Soltanto in grado di appello l’originario attore aveva chiesto che venisse dichiarata la nullità del contratto preliminare per non avere la SO.FI s.r.l. acquisito la proprietà dell’area in questione, ma si trattava di domanda inammissibile.

La doglianza, è infondata, in quanto la Corte di appello di Napoli ha ritenuto, di ufficio, e quindi a prescindere da una espressa domanda in tal senso, che la richiesta di emissione di una sentenza ex art. 2932 c.c. contenesse necessariamente anche la domanda di accertamento della proprietà di tale area e su tale presupposto ha ritenuto che il contraddittorio andava integrato nei confronti degli espropriati e dell’ente espropriante.

Deducono, poi, le ricorrenti che comunque non sussisteva una ipotesi di litisconsorzio necessario, potendo la questione della proprietà dell’area essere oggetto di accertamento incidentale e portare al rigetto della domanda principale nel caso in cui fosse emerso che l’area sulla quale era stato realizzato l’edificio oggetto del contratto preliminare era mai pervenuto in proprietà alla SO.FI Coop s.r.l., conformemente a quanto deciso da questa S.C. con sentenza in data 26 luglio 2006 n. 17027 (erroneamente indicata con il numero 10927 nel ricorso), emessa in una controversia analoga, in cui era parte la SO. FI Coop s.r.l. e che ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva escluso che l’accertamento in via incidentale della proprietà del bene in capo al promittente venditore desse luogo da una ipotesi di litisconsorzio necessario, affermando il seguente principio: Al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio instaurato nei confronti di uno di essi, vi è litisconsorzio necessario solo allorquando l’azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all’adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti; pertanto non ricorre litisconsorzio necessario allorchè il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest’ultimo ma restano limitati alle parti in causa.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, con il quale si censura la sentenza impugnata per avere omesso di pronunciarsi sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell’attrice, domanda in relazione alla quale non era prospettabile la partecipazione al giudizio di altri eventuali litisconsorti necessari.

In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso; assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.