Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-09-2011, n. 18667 Personale non docente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Sulmona L.Q., dipendente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), già facente parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della Scuola, esponeva di essere stata inquadrata nel profilo professionale D2, direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) con decorrenza 1 settembre 2000 sulla base del c.c.n.l. 26 maggio 1999. Sosteneva che, a fini giuridici ed economici, dovesse esserle riconosciuta tutta l’anzianità maturata – anteriormente a quella data – per i servizi di ruolo e non di ruolo prestati, in luogo dell’anzianità convenzionale riconosciuta ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. 15 marzo 2001, secondo il sistema della "temporizzazione" (in base al quale viene attribuita al dipendente una integrazione dello stipendio nella nuova qualifica per non far venire meno le maggiorazioni di anzianità maturate nella qualifica precedente), facendo applicazione della più favorevole norma dell’art. 66, comma 6, del contratto collettivo del Comparto Scuola del 4 agosto 1995, da ritenere ancora vigente.

2.- Accolta la domanda e proposto appello dal MIUR, la Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza del 26 febbraio 2008, respingeva l’impugnazione.

Riteneva la Corte del merito che:

a) la normativa di settore, che regolamenta l’inquadramento economico e i passaggi di qualifica funzionale dei pubblici dipendenti, prevede (del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4, comma 13) che, ai fini dell’inquadramento contrattuale, l’anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo comprensivo dell’eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura di cui al D.L. n. 370 del 1970, art. 3 convertito dalla L. n. 576 del 1970, mentre restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni se più favorevoli;

b) il c.c.n.l. 4 agosto 1995 del Comparto Scuola ha recepito detta disposizione all’art. 66, comma 6, che all’uopo dichiara confermate le norme del D.L. n. 370 del 1970 e le relative disposizioni di applicazione, come definite dal D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4. La suddetta disposizione è stata poi confermata dai successivi c.c.n.l.

(art. 48 c.c.n.l. 26 maggio 1999, art. 19 c.c.n.l. 15 marzo 2001, art. 142 c.c.n.l. 24 luglio 2003);

c) si deve evidenziare come il citato art. 142 disponga espressamente che: "in applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 1, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente c.c.n.l. con l’eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente c.c.n.l. le quali, invece, continuano a trovare applicazione nel Comparto Scuola: … art. 66, commi 6 e 7, c.c.n.l. 4 agosto 1995";

d) ne consegue che la suindicata normativa, e quindi il D.P.R. n. 299 del 1988, art. 4, comma 13, (prevedente l’istituto della ricostruzione della carriera), sono tuttora vigenti, sicchè, ai fini della determinazione dell’anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari, tecnici e amministrativi della Scuola, i servizi preruolo e: di ruolo nella carriera inferiore ivi disciplinati sono computabili, sempre che siano più favorevoli rispetto alle altre disposizioni esistenti e nella specie lo sono senz’altro;

e) in ogni caso, non può escludersene l’applicazione al caso di specie sull’assunto secondo cui la suindicata disciplina sarebbe stata sostituita dall’art. 8 del c.c.n.l. Integrativo dei Comparto Scuola sottoscritto il 15 marzo 2001, come è sostenuto dal Ministero, che ritiene sia stata così introdotta un nuova disciplina riguardante specificamente la figura professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi.

3.- Avverso la suddetta sentenza propongono ricorso per cassazione il MIUR e la scuola media Statale (OMISSIS), per un unico articolato motivo; resiste, con controricorso L.Q..
Motivi della decisione

1- Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta – in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione delle seguenti norme della contrattazione collettiva del Comparto Scuola:

1) art. 66, comma 6, del c.c.n.l. del 4 agosto 1995; 2) artt. 34 e 48 c.c.n.l. 26 maggio 1999; 3) artt. 8 e 19 del c.c.n.l. 15 marzo 2001;

4) artt. 87 e 142 del c.c.n.l. 24 luglio 2003.

Si sostiene che l’interpretazione del quadro normativo effettuata dalla Corte d’appello non è condivisibile e si deve considerare il frutto di una "frettolosa e superficiale" lettura della normativa contrattuale, che – a partire dall’art. 34 c.c.n.l. del 26 maggio 1999 – ha previsto la figura del Direttore dei servizi generali e amministrativi come una figura del tutto nuova per il personale ATA. indicando le modalità di accesso ad essa, escludendo che ciò dovesse avvenire per effetto di nuove assunzioni (nomine in ruolo) ovvero per effetto di passaggi di ruolo (ipotesi cui si riferisce il D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4).

Con fa successiva contrattazione, le parti hanno definito, nel dettaglio, il trattamento retributivo spettante al nuovo profilo professionale.

2.- Il ricorso deve essere accolto in ragione della giurisprudenza di questa Corte, che a più riprese ha esaminato le questioni ivi prospettate e alla quale il Collegio intende dare continuità (vedi, per tutte: Cass. 1 marzo 2010, n. 4885; Cass. 2 dicembre 2010, n. 24431; Cass. 21 febbraio 2011, n. 4141; Cass. 21 marzo 2011, n. 6372;

Cass. 23 giugno 2011, n. 13869).

3- In tema di classificazione del personale ATA in regime di contrattualizzazione del rapporto di lavoro, il c.c.n.l, 4 agosto 1995 – Comparto Scuola personale non dirigente, parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995 – all’art. 51 (e annessa tabella 1). contemplava la figura apicale del "direttore amministrativo" soltanto per i conservatori e le accademie e con previsione di accesso con il titolo di studio del diploma di laurea, mentre per i restanti istituti scolastici la qualifica apicale era costituita dal "responsabile amministrativo", sostituita alla qualifica funzionale di coordinatore amministrativo e con previsione di accesso anche con titoli di studio inferiori al diploma di laurea.

4.- Con il c.c.n.l. 26 maggio 1999 – Comparto Scuola personale non dirigente, parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 – all’art. 34, viene istituito, con decorrenza 1 settembre 2000, nel quadro dell’unità di conduzione affidata al dirigente scolastico, "il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado …- (descritto nell’annessa tabella A), con inquadramento in Area D/2; il profilo del responsabile amministrativo è collocato in Area C/1, fino al 31 agosto 2000, quando è sostituito dal profilo del collaboratore amministrativo.

Per l’accesso al profilo professionale del DSGA detto c.c.n.l. 26 maggio 1999 richiede il diploma di laurea (tabella B); però, "in sede di prima applicazione" (in coerenza con la soppressione del profilo di responsabile amministrativo), anche in deroga all’obbligo della selezione concorsuale per il passaggio da un’area all’altra (nella specie da C a D) contemplato dall’art. 32, è previsto che possa accedere a detto profilo il personale con profilo professionale di responsabile amministrativo in servizio nell’anno scolastico 1999- 2000, previa frequenza di apposito corso di formazione.

5- Al personale inquadrato nel profilo di DSGA "in sede di prima applicazione" ai sensi dell’art. 34 c.c.n.l. 26 maggio 1999, si riferisce il citato art. 8 del c.c.n.l. 15 marzo 2001, determinandone il trattamento retributivo dal 1 settembre 2000 nel seguente modo:

stipendio iniziale del profilo di provenienza + il 70% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo + una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell’eventuale assegno ad personam nonchè del rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza. Si stabilisce, inoltre, che la retribuzione così determinata "viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al fine della collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni economiche del profilo di direttore amministrativo delle accademie e conservatori".

Il suddetto criterio della cosiddetta "temporizzazione" consiste nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile ai fini dell’inquadramento, prescindendo perciò da quella effettiva. La disciplina è quindi nel senso che il profilo già esistente di direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori viene assunto a parametro degli aspetti economici di quello di nuova creazione.

6.- In questa prospettiva, poi, l’art. 87 del c.c.n.l. 24 luglio 2003 – Comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003 – dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, ai DSGA destinatari dell’incremento retributivo previsto dell’art. 8, comma 1, del c.c.n.l. 15 marzo 2001 è attribuito un incremento retributivo pari al 30% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo alla data del 1 settembre 2000, e dichiara che, per effetto di tale disposizione, "si realizza il completamento dell’equiparazione retributiva tra il personale appartenente all’ex profilo di responsabile amministrativo e quello del direttore amministrativo delle accademie e conservatori". 7- Questa è la normativa applicata dall’Amministrazione per determinare il nuovo livello stipendiale con decorrenza 1 settembre 2000 per gli inquadramenti nel profilo in oggetto operati "in sede di prima applicazione", normativa che, invece, secondo l’assunto della Corte d’appello (analogo a quello dei dipendenti interessati), dovrebbe intendersi o come non realmente derogatoria del principio generale di riconoscimento dell’anzianità effettiva, o superata dalla riaffermazione della vigenza e applicabilità della regola generale, oppure da ritenere in contrasto con principi e norme inderogabili.

8.- La suddetta tesi richiama, innanzi tutto, l’art. 142, lett. f), punto n. 8, del citato c.c.n.l. 24 luglio 2003, secondo cui nel Comparto Scuola continua a trovare applicazione l’art. 66, comma 4, del c.c.n.l. 4 agosto 1995.

In particolare, in base alla suddetta disposizione: "restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le relative disposizioni di applicazione, così come definite dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4".

Le richiamate norme legislative (rese applicabili dalla fonte negoziale in linea con il principio generale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2) hanno ad oggetto il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante.

In particolare il D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4 (intitolato:

"Inquadramento economico – Passaggi di qualifica funzionale") al comma 13 dispone che: "ai fini dell’inquadramento contrattuale, l’anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell’eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dal D.L. 19 giugno 1970, n. 370, art. 3 convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli". 9.- Dalla complessiva lettura delle disposizioni della contrattazione collettiva che rilevano nella controversia si desume che le parti stipulanti intesero riservare ai DSGA, inquadrati in tale profilo "in sede di prima applicazione" e in deroga al requisito del titolo di studio ed alla regola dell’accesso alla qualifica di area superiore (D) mediante procedura concorsuale, un trattamento economico differenziato e ed inferiore rispetto a quello che sarebbe derivato dall’applicazione delle regole generali in tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio; regole che sono invece applicabili ai dipendenti che conseguono lo stesso l’inquadramento in base alle regole ordinarie (titolo di studio e procedura selettiva).

La finalità è quella, manifesta, di limitare l’onere finanziario dell’Amministrazione correlato ad una "promozione" di massa pressochè automatica (mero giudizio di idoneità all’esito del corso di formazione, ovvero di percorsi professionali).

10- Non è condivisibile l’assunto secondo cui l’art. 8 del c.c.n.l. del 2001 si limiterebbe a ripetere il criterio della temporizzazione già previsto dal D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, commi 8 e 9.

Dispone, infatti, il suddetto comma 8 che, nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, viene attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell1 importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale, il comma 9 precisa poi che, qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detta differenza; la differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell’ulteriore progressione economica.

Come si può agevolmente constatare, in queste disposizioni l’applicazione del criterio della temporizzazione è limitata all’ipotesi in cui il nuovo stipendio non corrisponda a nessuna delle posizioni stipendiali. Il criterio della temporizzazione è destinato a venire in rilievo solo "ai fini dell’ulteriore progressione economica". Dunque, non in sede di immediato inquadramento conseguente al mutamento di qualifica.

In altri termini, la temporizzazione vale solo per conferire un qualche peso alla differenza tra le due posizioni stipendiali, dato che in tale evenienza il personale viene inquadrato nella posizione inferiore.

Pertanto, il criterio della temporizzazione, nell’ambito della disposizione in esame, è destinato ad essere applicato solo in via residuale – precisamente solo nel caso in cui il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali – ed in un momento successivo all’inquadramento risultante dal mutamento di qualifica, ossia ai fini dell’ulteriore progressione economica.

Viceversa, nel contesto disciplinato dall’art. 8 del c.c.n.l. del 2001, il criterio della temporizzazione non è nè eventuale, nè destinato ad essere applicato in una fase successiva: è proprio il criterio di immediata applicazione, primario e necessario "al fine della collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni economiche". 11- Quanto al disposto di cui all’ultimo periodo del D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13, – che, come si è detto, fa salve le anzianità riconosciute dalle vigenti disposizioni se più favorevoli – si tratta di previsione di carattere generale, derogata dalla speciale norma di cui all’art. 8 c.c.n.l. 2001, destinata a regolare una peculiare vicenda di inquadramento in qualifica superiore (pur da considerare equivalente, nell’ambito del sistema contrattuale di classificazione del personale nelle aree, alla previsione normativa relativa alla "carriera").

12- Nè merita consenso alcuno la tesi secondo cui la particolare disciplina di cui all’art. 8 c.c.n.l. 200 sarebbe stata superata dal successivo contratto del 2003, mediante l’affermazione della vigenza del principio generale della rilevanza del servizio non di ruolo e di quello prestato in qualifica inferiore agli effetti della retribuzione spettante nella nuova qualifica (art. 142, lett. f, punto n. 8, del c.c.n.l. 24 luglio 2003).

Tale tesi, infatti, si pone in contrasto con l’art. 1362 cod. civ., perchè non valuta adeguatamente il dato letterale costituito dall’espressione "continua a trovare applicazione …", che vale ad escludere l’introduzione di una disposizione nuova, essendosi limitate le parti stipulanti a confermare una regola già operante.

Al riguardo, deve ritenersi che la regola generale del computo dell’intera anzianità in caso di inquadramento in qualifica superiore (art. 66, comma 4, c.c.n.l. 4 agosto 1995) era rimasta in vigore ai sensi della "norma di salvaguardia dettata dall’art. 48 c.c.n.l. 26 maggio 1999 (secondo cui: "le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente c.c.n.l., restano in vigore in quanto compatibili") e della "norma finale" di cui all’art. 19 dello stesso c.c.n.l. 15 marzo 2001 (per la quale: "per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del c.c.n.l.

26.5.1999").

L’impostazione qui contestata si pone, altresì, in contrasto con l’art. 1363 cod. civ., omettendo di considerare che:

a) lo stesso contratto del 2001, da una parte, confermava la richiamata regola generale, dall’altra, vi derogava specificamente con le disposizioni particolari dell’art. 8;

b) il disposto dell’art. 87 del contratto del 2003, che si occupa ancora una volta specificamente della peculiare vicenda della creazione del nuovo profilo di DSGA e del loro trattamento retributivo come determinato proprio ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. del 2001, esplicitamente richiamato e nel quale la "temporizzazione" risulta funzionale proprio all’aggancio alla retribuzione del direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori ed al dichiarato intento di equiparazione.

Invero, l’incremento retributivo attribuito dal citato art. 87 deve necessariamente essere considerato nell’ambito della regolamentazione complessiva di cui all’art. 8 del c.c.n.l. del 2001 e la clausola in esame comprova ulteriormente come alla vicenda della creazione del nuovo profilo professionale siano dedicati discipline negoziali specifiche, non compatibili con l’applicazione delle regole generali.

13.- Destituita di fondamento è altresì la tesi secondo cui il diritto al superiore inquadramento, siccome decorrente dal 1 settembre 2000, doveva essere regolato dalla norma generale in tema di computo dell’anzianità effettiva e non dalla (pretesa) norma speciale di cui all’art. 8 del c.c.n.l. del 2001, che non avrebbe potuto incidere retroattivamente sulla consistenza di un diritto già acquisito.

Al riguardo deve rilevarsi che il c.c.n.l. per il quadriennio normativo 1998-2001 e il biennio economico 1998-1999, pur avendo previsto l’operatività con decorrenza dal 1 settembre 2000 del nuovo profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi, ha omesso totalmente di disciplinare il relativo trattamento economico.

Ciò si evince, in particolare, dal fatto che le tabelle D1 e D2, relative agli aumenti stipendiali in vigore rispettivamente dal 1 novembre 1998 e dal 1 giugno 1999, e la tabella E, relativa alle posizioni stipendiali in vigore a regime da detta ultima data, comprendono la posizione di direttore amministrativo dei conservatori e delle accademie ma non prendono affatto in considerazione il profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi, il quale non può presumersi regolato ai fini economici come l’altro pur affine – profilo, poichè tali due profili sono considerati distintamente nella tabella A (contenente l’elencazione e la descrizione di tutti i profili) e graduati diversamente, in D/1 il profilo già esistente e in D/2 quello di nuova istituzione.

Tale omissione normativa, del resto, trova sistematica spiegazione nel fatto che, come già rilevato, il c.c.n.l. sottoscritto nel 1999 regolava il solo biennio economico 1998-1999, mentre per il biennio successivo, nel cui ambito avrebbe cominciato ad operare il nuovo profilo, avrebbe dovuto provvedere ai fini economici un ulteriore contratto collettivo, poi di fatto sottoscritto il 15 marzo 2001.

Si è verificato dunque un breve vuoto normativo che è stato colmato, con giustificati effetti retroattivi, appunto dall’art. 8 del c.c.n.l. del 2001, il quale – è opportuno sottolineare espressamente regola, in termini speciali e derogatori, il solo trattamento economico del personale fruente in sede di prima applicazione dell’inquadramento nel nuovo profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi. Nè alcun diritto di maggiore portata poteva ritenersi maturato sul piano economico da tale personale al momento stesso dell’entrata in vigore del nuovo inquadramento, anche nell’ipotesi di previo perfezionamento delle procedure per l’accesso al medesimo, in difetto di una parte essenziale della normativa relativa al trattamento economico.

Deve rilevarsi ancora, per completezza, che il trattamento economico assicurato dall’art. 8 del c.c.n.l. del 2001 è nettamente superiore a quello in godimento dal personale in questione prima della promozione, poichè in pratica è garantita una maggiorazione stipendiale pari al 70% del differenziale tra le posizioni stipendiali iniziali del direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori e del responsabile amministrativo (e successivamente, a seguito del CCNL del 2003, pari al 100% di tale differenziale) oltre ad una futura migliore valorizzazione, in conseguenza del nuovo e migliore inquadramento, del maturato economico eccedente il minimo tabellare acquisito nel profilo di provenienza, che è conservato senza rimanere congelato, perchè è computato ai fini dell’anzianità ai fini economici, secondo il criterio della temporizzazione.

14. D’altra parte, in questa sede, non vengono neppure in considerazione possibili profili di contrasto del citato art. 8 del c.c.n.l. del 2001 con principi e norme inderogabili.

Infatti, i contratti collettivi del settore pubblico, pur nella specialità che ne caratterizza il regime giuridico (procedimento di formazione, efficacia erga omnes, rapporto con le norme di diritto), hanno pur sempre natura giuridica negoziale; di conseguenza, le clausole contrattuali sono sottratte al sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell’opportunità delle scelte operate dai contraenti anche per quanto concerne l’equiparazione graduale di posizioni analoghe ma non identiche. Nè possono esser ipotizzati contrasti con la regola posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 la quale impone, appunto, di applicare esclusivamente le disposizioni contrattuali in tema di trattamento economico – in relazione a differenziazioni operate proprio dal contratto (vedi Cass. 19 dicembre 2008, n. 29829; 10 marzo 2009, n. 5726; 18 giugno 2008, n. 16504 e 19 giugno 2008 n. 16676; Cass., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16038).

Alla stregua del richiamato principio di diritto risultano manifestamente prive di fondamento le argomentazioni relative alla mancanza di valide giustificazioni per negare l’incidenza della reale anzianità di servizio, pur riconosciuta ad ogni altro effetto, sul trattamento economico spettante ai DSGA dal 1 settembre 2000; alla disparità di trattamento con le altre categorie di dipendenti e, in particolare, con quelli che accedono al profilo professionale di DSGA nel periodo successivo alla "prima applicazione" di cui all’art. 34 c.c.n.l. del 1999; al trattamento di fatto praticato ad alcuni dipendenti inquadrati in sede di prima applicazione nel profilo di DSGA con il riconoscimento dell’anzianità effettiva (si tratta, all’evidenza, di comportamenti dell’amministrazione tenuti in contrasto con il disposto dell’art. 45, cit.).

15- Giova, infine, precisare che nella fattispecie ora in esame l’Amministrazione si vale di poteri di diritto privato ed attua una regolazione del rapporto di lavoro determinata da norme di contenuto negoziale, quali l’art. 34 del c.c.n.l. 26 maggio 1999 – che istituisce il profilo professionale DSGA e ne individua i requisiti di accesso in sede di prima applicazione – e l’art. 8 del c.c.n.l. 15 marzo 2001 che di tale profilo determina il trattamento retributivo a decorrere dall’10 settembre 2000.

Oggetto della controversia è, dunque, non l’esercizio di un potere autoritativamente diretto ad incidere sulle posizioni soggettive dei dipendenti, ma l’interpretazione che di quelle norme Amministrazione ha fatto nel regolare dette posizioni.

L’indagine del giudice è diretta esclusivamente alla verifica della correttezza dell’interpretazione e non anche alla censura di un (peraltro inesistente) potere autoritativo dell’Amministrazione. E’, pertanto, del tutto estranea alla presente controversia la pretesa di accertare se con l’interpretazione data alla normativa collettiva – peraltro corretta, sulla base delle regole dell’ermeneutica – l’Amministrazione abbia pregiudicato un diritto di credito che si assume presente nel patrimonio dei dipendenti, con violazione delle disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), che quel diritto tutelerebbe.

15- La Corte d’appello dell’Aquila non si è attenuta ai suddetti principi. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.

Infatti, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in materia, va precisato che il trattamento economico spettante dal 1 settembre 2000 al personale ATA inquadrato in sede di prima applicazione nel profilo professionale di "direttore dei servizi generali e amministrativi", ai sensi dell’art. 34 c.c.n.l. del Comparto Scuola 26 maggio 1999, è regolato dalla specifica norma di cui all’art. 8 del c.c.n.l. 15 marzo 2001, relativo al secondo biennio economico 2000-2001 dello stesso Comparto. Deve, infatti, escludersi che, in forza del principio della parità di trattamento, detto personale possa invocare la più favorevole regola generale che consente il computo dell’intera anzianità di servizio maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, sia perchè non è configurabile contrasto con le norme imperative, dato che il contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento, sia per la specificità della situazione regolata, che nella specie è limitata alla fase del primo inquadramento nel profilo.

17. La cassazione della sentenza per violazione di clausole di contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico (equiparate alle norme di diritto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5,), comporta la decisione della causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, non dovendosi procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, con emanazione di pronuncia di rigetto della domanda proposta dal dipendente pubblico.

18.- In ordine alla regolazione delle spese dell’intero processo ( art. 385 c.p.c., comma 2), la Corte compensa per l’intero le spese dei giudizi di merito per giusti motivi, individuati nella novità della questione e nell’esito dei detti giudizi.

La circostanza che la giurisprudenza di legittimità qui richiamata sia intervenuta dopo la proposizione del ricorso, costituisce motivo di compensazione anche delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di L.Q..

Compensa le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 27-05-2011, n. 1370 Esercizi pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 23 marzo 2010 e depositato il 31 marzo successivo, la ricorrente ha impugnato la nota prot. 115584/2010, notificata in data 12 febbraio 2010, avente ad oggetto "locale denominato "S.C." sito in via Massarani 6", con cui è stata disposta la sospensione della licenza di agibilità del 20 dicembre 1990 n. 1, la segnalazione eseguita dal Servizio Polizia Annonaria in data 21 gennaio 2010, a seguito di sopralluogo del 9 gennaio 2010, il verbale adottato dalla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo in esito alla seduta dell’11 febbraio 2010 e la nota 12 febbraio 2010 prot. 116015/2010, con la quale è stata disposta la sospensione della licenza 10 febbraio 2009 n. 624 e, per l’effetto, ingiunta l’immediata chiusura del locale denominato S.C., sito in Milano in Via Massarani n. 6.

Avverso i predetti provvedimenti vengono dedotte le censure di mancata comunicazione di avvio del procedimento, violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto dei presupposti, per carenza e lacunosità di istruttoria e di motivazione, perplessità e ingiustizia manifeste.

Il Comune illegittimamente non avrebbe comunicato l’avviso di avvio del procedimento adducendo delle esigenze di celerità che non sarebbero rinvenibili nel caso concreto sia per la genericità delle contestazioni rivolte alla ricorrente, sia per il non breve lasso di tempo trascorso tra l’accertamento delle asserite carenze in materia di sicurezza e l’adozione dei provvedimenti di sospensione della licenza.

Inoltre vengono dedotte le censure di eccesso di potere per difetto dei presupposti, per carenza e lacunosità di istruttoria e di motivazione, violazione e falsa applicazione del principio del necessario bilanciamento degli interessi in gioco, perplessità e ingiustizia manifeste.

Le impugnate determinazioni sarebbero illegittime in quanto si fonderebbero su presupposti alquanto generici e in alcuni casi non sussistenti; la partecipazione della ricorrente al procedimento amministrativo avrebbe consentito di chiarire l’effettivo stato del locale ed evitare una sanzione così afflittiva, assunta senza operare alcun bilanciamento tra l’interesse pubblico alla tutela della sicurezza e incolumità pubbliche e quello del privato allo svolgimento di un’attività economica.

Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 326/2010 è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Alla pubblica udienza del 21 febbraio 2011, su richiesta del procuratore dell’Amministrazione resistente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

2. Con le due censure di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connesse, la ricorrente sostiene che i provvedimenti comunali sarebbero affetti da una carenza di motivazione in quanto conterrebbero affermazioni di carattere generico e non avrebbero chiarito l’effettiva incidenza dei piccoli lavori compiuti all’interno del locale gestito dalla ricorrente in relazione alla necessità di tutelare la sicurezza e l’incolumità degli avventori. Il mancato avviso di avvio del procedimento – non giustificato da alcuna ragione di urgenza effettiva – avrebbe impedito alla ricorrente di interloquire proficuamente con il Comune e quindi di scongiurare l’adozione di atti così gravosi per l’interesse privato, che non sarebbe stato tenuto affatto in considerazione nella fase di valutazione finale, comparandolo con i contrapposti interessi pubblici.

2.1. Le doglianze non sono fondate.

Dalla documentazione versata in atti emerge che, in esito a due sopralluoghi effettuati dalla polizia municipale nel locale gestito dalla ricorrente, sono state rilevate alcune violazioni che afferiscono al rispetto della normativa in tema di tutela della sicurezza e dell’incolumità degli avventori dei locali pubblici.

Le suddette violazioni sono state confermate dalla Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo al termine di un sopralluogo effettuato in data successiva (25 febbraio 2010) a quella in cui è stato emanato il provvedimento impugnato, ed avvenuto in seguito alla richiesta di un rappresentante della ricorrente (all. 7 e 8 del Comune).

Oltretutto, le censure formulate nel ricorso non sono in grado di scalfire il contenuto degli atti impugnati, visto che non si è confutato in modo specifico la mancanza delle violazioni ma si è genericamente contestata la loro sussistenza, senza fornire alcun elemento di prova o circostanza in grado di infirmare il contenuto dei verbali di sopralluogo. Anzi, va evidenziato come la stessa parte ricorrente ha ammesso di aver eseguito alcuni interventi – anche se definiti modesti – sull’immobile in questione, avallando indirettamente il contenuto dei provvedimenti impugnati.

2.2. A ciò consegue che deve ritenersi non censurabile l’operato del Comune nel momento in cui, per esigenze di celerità, non ha dato l’avviso di avvio del procedimento, trattandosi di atto sostanzialmente vincolato e finalizzato alla tutela urgente di interessi di rilevante importanza.

3. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Milano nella misura di Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 18-10-2011, n. 21529 Azioni a difesa della proprietà

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

V. ed G.A. citarono, con atto notificato nel gennaio 1998, innanzi al Tribunale di Arezzo, D.G., esponendo che quest’ultimo avrebbe tagliato le piante di un bosco di proprietà di essi attori, pervenuto in forza di successione dei loro genitori, assumendo il convenuto che l’appezzamento in questione sarebbe stato di sua esclusiva proprietà. Su tali premesse gli attori conclusero: affinchè venisse accertato il proprio diritto dominicale; perchè fosse inibita al D. ogni ulteriore molestia e turbativa e perchè lo stesso fosse condannato al risarcimento dei danni. Il convenuto si costituì ed oppose, quale titolo poziore, l’acquisto del predio nel 1976 in comunione con altri eredi, per successione ereditaria a D.B. e dal 1993, in proprietà singolare a seguito di divisione. Dedusse di aver sempre posseduto ed utilizzato uti dominus, sin dal 1976, il fondo boschivo.

L’adito Tribunale, pronunziando sentenza n. 307/2002, respinse la domanda degli attori; la Corte di Appello di Firenze confermò tale decisione, così rigettando il gravame dei G..

La Corte distrettuale pervenne a tale pronunzia mettendo in rilievo innanzi tutto che l’azione doveva qualificarsi come rivendicazione, in quanto diretta all’accertamento della proprietà contro atti di turbativa del possesso fondati, a loro volta, da pretese peritorie;

ciò avrebbe comportato uno specifico onere probatorio da parte degli appellanti, diretto a dimostrare una catena di acquisti – a titolo derivativo – sino a risalire ad un acquisto a titolo originario, anche per usucapione, da opporre a controparte, dal momento che non sarebbe risultato in causa che i deducenti G. fossero stati nel possesso del bene controverso; al proposito la Corte territoriale osservò che la natura boschiva dell’appezzamento controverso, avrebbe comportato che il possesso sul medesimo dovesse essere necessariamente discontinuo, collegato allo sfruttamento del predio corrispondente al periodico taglio del legname; da ciò ritenne che il D. avesse dimostrato di aver posseduto l’immobile conformemente alla sua funzione mentre i G. non avrebbero provato di aver svolto analoghe attività indicative di un possesso;

del pari, secondo la Corte fiorentina, gli appellanti non avrebbero provato di aver acquistato la proprietà dei terreni in base a valido titolo derivativo, come neppure la discendenza del diritto dominicale dai propri autori fino ad uno originario – o l’usucapione del diritto- ; per contro dai documenti prodotti sarebbe emerso che il D. avrebbe acquistato il predio da soggetti che a loro volta, attraverso una catena ininterrotta di atti di trasferimento a titolo derivativo inter vivos o mortis causa, avrebbero fatto risalire il primo atto di acquisto al 1953.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i G. sulla base di quattro motivi; il D. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

1 – Con il primo motivo viene fatta valere la "violazione o falsa applicazione degli artt. 948, 949, 950 c.c.; degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5" nonchè "omessa e comunque contraddittoria motivazione sul punto" assumendo i ricorrenti che la Corte fiorentina avrebbe erroneamente qualificato l’azione proposta come diretta all’accertamento della proprietà e non come azione negatoria: osservano in proposito i G. che sin dall’atto introduttivo del giudizio avevano identificato il titolo derivativo del proprio acquisto, in due compravendite del 1931 e del 1939, dichiarando altresì di aver sempre posseduto l’appezzamento a bosco; sottolineano altresì che il D. non aveva messo in dubbio detti titoli, limitandosi ad opporre un titolo formatosi in epoca successiva (1976); rilevano inoltre che la consulenza di ufficio eseguita in prime cure avrebbe, da un lato, riscontrato i titoli di essi ricorrenti e, dall’altro, fatto emergere che l’intestazione dei predi in capo al D. ed ai suoi danti causa sarebbe stata frutto di un errore di annotazione al Catasto.

2 – Con il secondo motivo – oltre alla violazione delle norme sopra indicate, viene fatta valere anche la falsa applicazione degli artt. 1140, 1142, 1143 cod. civ. – nonchè vizio di motivazione- per aver la Corte fiorentina affermato che il D. sarebbe stato in possesso dei terreni per aver tagliato il bosco, così che, anche in questa prospettiva, ne sarebbe rimasta confermata la natura accertativa della proprietà della domanda di essi ricorrenti, diretta a far cessare le turbative del possesso.

2/a – In particolare deducono i ricorrenti che la Corte distrettuale avrebbe affermato la sussistenza di due circostanze di fatto in contrasto con i dati di causa: da un lato avrebbe dato per scontato che il taglio del bosco operato dal controricorrente si sarebbe esercitato anche sulla particella n. 35, di esclusiva proprietà di G.V., che invece non era mai stato interessato da questa attività di sfruttamento; dall’altro che, al contrario di quanto sostenuto nella gravata decisione, essi ricorrenti avrebbero specificato i tempi del loro precedente sfruttamento dell’area boschiva (risalente agli anni 1961-1963 e quindi ad epoca successiva all’acquisto fatto con atti del 1931 e del 1939), così che sarebbe stato applicabile il principio secondo il quale il possessore attuale si presume che abbia posseduto sin dall’inizio del titolo abilitativo.

3 – Con il terzo motivo lamentano i ricorrenti altresì la violazione degli artt. 1158 e 1159 cod. civ (oltre che di tutte le norme richiamate nei precedenti motivi) nonchè la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per non aver dichiarato , la Corte di appello, acquisita la proprietà dei terreni in contesa, quanto meno in virtù di avvenuta usucapione.

4 – Con il quarto motivo i ricorrenti, sempre invocando la violazione e falsa applicazione delle norme indicate nella precedente censura, si dolgono della mancata valutazione, da parte del giudice del merito, delle emergenze istruttorie, sia in relazione al possesso dei beni sia ai termini per dirsi maturata l’usucapione.

5 – I suesposti motivi vanno esaminati congiuntamente in virtù della stretta connessione logica delle argomentazioni a sostegno.

5/a – Le censure sono in parte inammissibili ed in parte infondate.

5/b – Sono inammissibili per violazione del principio dell’autosufficienza del ricorso – art. 366 c.p.c., n. 4, anteriormente all’introduzione del n. 6 dello stesso articolo, di più specifica applicazione, introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006, in accordo con l’interpretazione consolidata che riconduceva al n. 4 dell’indicata norma il vizio attinente alla mancata allegazione di fatti necessari per la decisione : v Cass 2045/2006; Cass. 11052/2002; Cass. 2618/1999- là dove non riportano le difese svolte in primo grado come neppure i motivi di appello, il contenuto degli atti negoziali richiamati e l’oggetto delle prove testimoniali che assumono pretermesse, così rendendo impossibile alla Corte uno scrutinio in merito: 1 – alla cattiva interpretazione della domanda che i ricorrenti imputano alla Corte distrettuale (motivo 1); alla difettosa percezione delle emergenze istruttorie (motivi 2 e 4).

5c – Del pari sono inammissibili nel punto in cui viene invocata una violazione o cattiva interpretazione delle norme qualificazione dell’azione di revindicazione e della legatoria (servitutis);

dell’attualità del possesso; della disciplina dell’usucapione, atteso che, lungi da sottoporre a critica l’astratta perirne trazione della regua juris compiuta dal giudice di merito, si imputa a quest’ultimo una non corretta interpretazione dei fatti di causa, tale da falsamente aver ricondotto la fattispecie concreta alle norme di riferimento, vizio questo che invece incide sulla formazione della motivazione (cfr. su tale differenza: ex multis : Cass 7394/2010;

Cass. 4178/2007; Cass. 10.127/2006; Cass. 16.312/2005; Cass. 15.499/2004).

5/d – Ulteriore causa di inammissibilità si rinviene, sotto quest’ultimo profilo, in quanto non viene dedotto: in qual modo il giudice di primo grado avrebbe derogato alle regole logiche disciplinanti il ragionamento trasfuso in sentenza; quale punto primario della materia del contendere sarebbe stato omesso nell’esame giudiziale; in quale aporia logica sarebbe incorso il giudice dell’appello nell’esplicitare le proprie scelte interpretative.

5/e – Nuove infine – e per questo inammissibili – sono le prospettazioni contenute nel ricorso in merito ad un errore di interpretazione degli atti in cui sarebbe incorso il giudice dell’appello nel non valutare che la particella n. 35 non sarebbe stata mai interessata dal taglio del bosco operato dal D. – v sopra sub 2/a – e nel non mettere in evidenza l’errore catastale nell’intestazione dei terreni al D. – v. punto 1. 6 – I motivi sono è peraltro infondati là dove ( motivo sub 1) omettono di valutare che, per costante interpretazione di legittimità, la differenza tra azione di rivendicazione ed azione negatoria ( estesa non solo alle turbative di fatto o di diritto di chi vanti un diritto reale parziario sulla cosa ma anche alla contrapposizione di titoli di proprietà: v Cass. 12123/1992) sta nel fatto che nella prima il rivendicante non è nel possesso del bene, mentre nella seconda e l’usurpatore a non esercitare il corpus possessionis: la mera affermazione della propria situazione di possessore – mediante tagli periodici del bosco – al momento della domanda è stata disattesa da entrambi i giudici del merito e, come sopra visto, la motivazione sul punto non è stata efficacemente contrastata dai ricorrenti; quanto poi alla dedotta unione del proprio possesso, esercitato asseritamente nel 1961-1962, con quello dei propri autori (motivo sub 2), la fattispecie non rientra in quella disciplinata negli artt. 1142 e 1143 cod. civ. – mancando, come visto, la prova dell’attualità del possesso; quanto infine alla denunziata omessa pronunzia su domanda subordinata di usucapione (motivo sub 3), è mancata la prova dell’esercizio del possesso per tempo utile ad usucapire.

7 – Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei G. al pagamento delle spese del procedimento di legittimità.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1.600,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 11-11-2011, n. 23565 CE Formazione professionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.L.R. ha chiesto, sulla base di otto, complessi motivi di ricorso, la cassazione della sentenza della corte di appello di Trieste con la quale era stata dichiarata la prescrizione del diritto vantato dall’appellante – iscritti alla scuola di specializzazione in urologia presso l’università degli studi di Trieste in epoca anteriore al 1991 – alla remunerazione prevista dalla Direttiva comunitaria del 26.1.1982, per avere la corte territoriale ritenuto applicabile, nella specie, il relativo termine quinquennale, "in considerazione del fatto che la disciplina della fattispecie andava ricercata nel sistema di cui all’art. 2043 c.c." prescrizione il cui dies a quo era stato poi collocato dalla corte territoriale alla data del 1982, anno di entrata in vigore della direttiva.

Resiste con controricorso la Repubblica italiana.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Tutti i motivi di censura attengono, nel loro complesso e sotto vari e articolati profili, alle questioni del termine prescrizionale del diritto vantato dal ricorrente in relazione alla natura della violazione imputata allo Stato italiano, del dies a quo della prescrizione medesima, della natura permanente dell’"illecito" generatore del danno.

Essi meritano, nel loro complesso, integrale accoglimento.

Nelle more del giudizio è difatti intervenuto, in subiecta materia, il dictum delle sezioni unite di questa Corte (Casso 9147/09), che, con riguardo alla pretesa vantata dagli odierni ricorrenti, discorrono di un’obbligazione di tipo indennitario da atto lecito (sul piano interno) dello Stato: afferma, difatti, la Corte che, in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie , le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto – anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria – allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell’ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell’ordinamento interno. Ne consegue che il relativo risarcimento, avente natura di credito di valore, non è subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti dall’ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un’idonea compensazione della perdita subita in ragione del ritardo oggettivamente apprezzabile, restando assoggettata la pretesa risarcitoria, in quanto diretta all’adempimento di una obbligazione ex lege riconducibile all’area, della responsabilità contrattuale, all’ordinario termine decennale di prescrizione.

Il collegio intende uniformarsi a tale giurisprudenza, non ravvisando ragioni per discostarsene.

Quanto al dies a quo dell’exordium praescriptionis del diritto vantato dai medici specializzati, questa corte, con la recente sentenza n. 18041 del 2011, ha argomentatamene precisato che esso va senz’altro collocato alla data di entrata, in vigore della L. n. 370 del 1999, ritenendo legittima l’inerzia precedente a tale data da parte degli aventi diritto.

Da tale giurisprudenza, che va in questa sede ulteriormente confermata, il collegio non ha, ancora una volta, motivo per discostarsi.

Con riferimento al quantum debeatur, il collegio ritiene di precisare quanto segue.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare, di recente, come i criteri di calcolo delle somme dovute agli specializzandi non potrebbero in alcun modo e sotto alcun aspetto legittimamente commisurarsi all’importo della borsa di studio così come introdotta e quantificata nel decreto del 1991 (e così come richiesta, illo tempore come ancor oggi, in sede di ricorso, dagli appellanti incidentali).

Va in premessa osservato come la qualificazione dell’obbligazione statuale come "indennitaria" consegue ai reiterati dieta della Corte di giustizia, secondo la cui giurisprudenza l’obbligazione riparatoria dello Stato non deve necessariamente permearsi del requisito della colpa: onde l’attività ermeneutica di ricostruzione morfologica e funzionale, da parte dalle sezioni unite della Corte, di quella peculiare responsabilità, che, svincolata dai presupposti soggettivi di cui all’art. 2043 c.c., trova legittima collocazione nell’alveo della regula iuris di cui all’art. 1176.

L’obbligazione in parola si distingue, pertanto, da quella risarcitoria ex art. 2043, per la pecularità della sua fonte, al di là del suo contenuto.

Contenuto lato sensu risarcitorio, volta che (come affermato dalla stessa Corte di giustizia) l’inadempimento dello Stato ne comporta l’obbligazione di "riparare" il danno, ma a condizioni meno favorevoli di quelle che riguardino analoghi reclami di natura interna – e comunque non tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile il conseguimento di tale "riparazione", da adeguare al danno subito secondo criteri stabiliti dall’ordinamento interno.

Arbitraria, peraltro, appare la equiparazione tout court tra la detta "riparazione" e il risarcimento integrale del danno conseguente alla commissione di un atto non iure e contra ius da parte del privato, secondo i dettami della Generalklausel di cui all’art. 2043 c.c..

Equiparazione che comporterebbe, nella sostanza, una illegittima trasformazione, sul piano genetico, di una obbligazione indennitario/riparatoria, lato sensu ex contractu, gravante sulle amministrazioni statali in un obbligo risarcitorio tout court, obbligo i cui caratteri morfologici questa corte, va ripetuto, ha già avuto modo di individuare nell’ambito di una approfondita actio finium regundorum rispetto ai diversi ambiti operativi tanto della pretesa risarcitoria di natura aquiliana, quanto del "corrispettivo" vero e proprio di una attività "paralavorativa" prestata dallo specializzando durante gli anni di corso, da commisurarsi appunto all’importo della borsa di studio riconosciuta poi dal legislatore in epoca successiva al 1991.

L’inizio della formazione specialistica in epoca anteriore al 1991 comporta, di converso, la oggettiva impredicabilità di un’equazione che si dipana attraverso la scansione diacronica "frequenza/tempo pieno/retribuzione/borsa di studio"f volta che una operazione in tal guisa concepita comporterebbe, nella sostanza, l’applicazione retroattiva del D.Lgs. n. 257 del 1991, e la trasformazione, in altri termini, di una disciplina comunque discrezionale quanto all’individuazione della misura della retribuzione (e pacificamente rimessa al legislatore statuale) e comunque irretroattiva sul piano della sua decorrenza, in una disposizione normativa "inconsapevolmente" (e involontariamente) retroattiva.

Il dictum delle sezioni unite di questa Corte in subiecta materia – Cass. 9147/09, ove si discorre di un’obbligazione di tipo indennitario da atto lecito (sul piano interno) dello Stato – è, di converso, quello secondo il quale, in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto – anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria – allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell’ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell’ordinamento interno. Ne consegue che il relativo risarcimento, avente natura di credito di valore, non è subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti dall’ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un’idonea compensazione della perdita subita in ragione del ritardo oggettivamente apprezzabile, restando assoggettata la pretesa risarcitoria, in quanto diretta all’adempimento di una obbligazione ex lege riconducibile all’area della responsabilità contrattuale, all’ordinario termine decennale di prescrizione.

La "idonea compensazione" di cui discorrono le sezioni unite di questa corte, pertanto, deve rispondere, da un canto, al requisito della serietà, congruità e non irrisorietà, dovendosi ristorare un danno alla luce "della perdita subita in conseguenza del ritardo oggettivamente apprezzabile"; dall’altro, in assenza di alcuni degli elementi strutturali dell’illecito aquiliano (il dolo/la colpa; la ingiustizia del danno inteso come condotta non iure del danneggiante) all’esigenza di non trasmutare in diritto al risarcimento tout court sì come predicato dall’art. 2043 c.c. (risarcimento integrale il cui parametro oggettivo ben potrebbe essere, allora si, l’intero importo previsto per le borse di studio riconosciute in epoca successiva al 1991); dall’altro ancora, alla impredicabilità di una identificazione con il corrispettivo di una prestazione eseguita e non retribuita, in un’orbita di pensiero strettamente giuslavoristica (quale quella disegnata dalla pronuncia 488/09 in tema rifiuto ingiustificato, da parte del datore di lavoro, di assumere il lavoratore avviato ai sensi della L. n. 482 del 1968, onde la di lui responsabilità contrattuale e il conseguente obbligo di risarcire l’intero pregiudizio patrimoniale che il lavoratore ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l’inadempienza) e non, come nella specie, "paracontrattuale" da responsabilità statuale per atto privo, sul piano interno, del carattere della illiceità.

In tali sensi il collegio ritiene di dare seguito, più analiticamente specificandone i contenuti, alla giurisprudenza di questa stessa corte regolatrice che, con la pronuncia n. 5842 del 2010, ha affermato, in argomento, che la mancata trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto dalle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE – non autoesecutive in quanto, pur prevedendo lo specifico obbligo di retribuire adeguatamente la formazione del medico specializzando, non consentivano l’identificazione del debitore e la quantificazione del compenso dovuto – fa sorgere il diritto degli interessati al risarcimento dei danni, tra i quali devono comprendersi non solo quelli conseguenti all’inidoneità del diploma di specializzazione (conseguito secondo la previgente normativa) al riconoscimento negli altri Stati membri e al suo minor valore sul piano interno ai fini dei concorsi per l’accesso ai profili professionali, ma anche quelli connessi alla mancata percezione della remunerazione adeguata da parte del medico specializzando.

Al giudice del rinvio, pertanto, è demandato il compito di quantificare tale, peculiare diritto indennitario/(para)risarcitorio spettante al medico specializzando, quantificazione che non potrà che avvenire sul piano equitativo, secondo canoni di parità di trattamento per situazioni analoghe già compiutamente e motivatamente enucleati, quanto all’applicazione della relativa regola equitativa, da questa corte con la sentenza n. 12408 del 2011 in tema di liquidazione del danno non patrimoniale.

Parametro di riferimento per il giudice territoriale sarà, pertanto, costituito dalle indicazioni contenute nella L. 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo nei confronti di tutte le categorie astratte in relazione alle quali, dopo il 31 dicembre 1982, si erano potute verificare le condizioni fattuali idonee a dare luogo all’acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, e che non risultavano considerate dal D.Lgs. del 1991.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata entro i limiti di cui in motivazione, con rinvio del procedimento alla corte di appello di Trieste che, in diversa composizione, provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Trieste in altra composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.