Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-02-2011) 13-07-2011, n. 27444

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza 28/5/2008, confermava la decisione 30/1/2006 del Tribunale di Pescara, che aveva condannato C.M. e F.R. a pena ritenuta rispettivamente di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, perchè dichiarati colpevoli di concorso nel reato di cui agli artt. 56 e 317 cod. pen., per avere, abusando il primo della qualità di sindaco di Cepagatti, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere o indurre P.L. a transigere la causa civile dalla medesima promossa nei loro confronti per la risoluzione di un contratto d’appalto stipulato dal di lei defunto marito e per il connesso risarcimento dei danni subiti, minacciando in caso contrario – per un verso – l’esproprio di un terreno di proprietà della donna e prospettando alla stessa – per altro verso – interventi sul Piano Regolatore, per rendere edificabili alcuni suoi terreni (giugno 2002).

Il Giudice distrettuale riteneva che la prova a carico degli imputati era integrata dalla documentazione acquisita, dal testimoniale escusso e dalla trascrizione della registrazione, ad iniziativa della P., del colloquio in data 22/3/2002 tra la medesima e gli imputati. Da tale materiale probatorio emergevano elementi inequivoci circa la determinazione degli imputati a transigere la lite in corso con la P. alle condizioni da loro dettate, facendo leva, per indurre la controparte ad accettare la proposta, sulla posizione istituzionale del C., divenuto nel frattempo sindaco di Cepagatti, il che integrava gli estremi del reato ipotizzato: a) nell’incontro in data 26/7/2001 tra gli imputati e la P., il C. aveva manifestato, in termini perentori, la sua determinazione alla transazione versando la somma di L. 20.000.000 e, al rifiuto opposto dalla controparte, aveva replicato che l’area di proprietà della stessa sarebbe stata espropriata per realizzarvi una strada; b) nel successivo mese di ottobre, l’imputato F. aveva contattato per telefono la donna, per convincerla a non proseguire la causa; c) il 22/3/2002 v’era stato un altro incontro tra le parti; la P., all’insaputa degli interlocutori, aveva registrato il colloquio, nel corso del quale gli imputati, alternando toni arroganti a toni suadenti, non mancando di evocare, in forza della posizione istituzionale ricoperta dal C., l’eventuale adozione di provvedimenti in danno o a favore della P., avevano tentato ancora una volta, senza riuscire nell’intento, di indurre la predetta a conciliare la lite in corso.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, gli imputati, deducendo la violazione della legge penale, con riferimento agli artt. 43 e 317 cod. pen., e il vizio di motivazione in ordine al formulato giudizio di responsabilità: il tentativo di transigere la causa civile in corso, da loro ritenuta pretestuosa e vessatoria, non mirava a conseguire un’indebita utilità; i contatti avuti, a tal fine, con la controparte non avevano determinato in questa alcuno stato di soggezione; il riferimento, nel corso di tali colloqui, ad eventuali modifiche degli strumenti urbanistici rispecchiava una previsione reale nell’interesse dell’intera collettività comunale e non era finalizzato a coartare la volontà della P..

La difesa degli imputati ha depositato in data 10/1/2011 memoria, con la quale ha ribadito le doglianze di cui al ricorso, insistendo per l’accoglimento.

3. I ricorsi non sono fondati e devono essere rigettati.

Rileva la Corte che i fatti, per così come ricostruiti nella loro materialità in sede di merito, non sono oggetto di contestazione. Si tratta, quindi, di stabilire se in essi siano ravvisabili o no gli elementi strutturali del tentativo di concussione.

La risposta non può che essere positiva.

Preliminarmente deve sottolinearsi che nessun rilievo può allegarsi, ai fini che qui interessano, alla circostanza che la controversia civile tra la P. e gli imputati si sia risolta a favore dei secondi (cfr. sentenza civile d’appello allegata alla memoria difensiva).

Quello che rileva è la condotta tenuta dagli imputati nel tentativo di indurre la P. a transigere, nei termini da loro proposti, la controversia avente ad oggetto la risoluzione del contratto di appalto che essi avevano stipulato, nella qualità di imprenditori privati, col dante causa della predetta.

E’ indubbio, per quanto emerge dalla ricostruzione in fatto dei giudici di merito più sopra sintetizzata, che gli imputati, per raggiungere il loro scopo, non si erano fatti scrupolo di fare ricorso all’abuso della qualità di sindaco nel frattempo assunta dal C., determinando così una impropria commistione tra pubblico e privato. Di fronte al rifiuto della P. di aderire alla proposta transattiva fattale, il riferimento del C. all’esproprio di un terreno della predetta o alla modifica degli strumenti urbanistici per rendere edificabili terreni sempre di proprietà della stessa, alternando così atteggiamenti di minaccia ad atteggiamenti di persuasione, denuncia l’abuso della qualità e la strumentalizzazione della funzione pubblica, nella chiara prospettiva di incidere sul processo volitivo del soggetto passivo, attraverso un comportamento idoneo – in astratto -a determinare in costui uno stato di soggezione.

Non ha alcun pregio l’argomento col quale i ricorrenti sostengono che la loro iniziativa aveva avuto come obiettivo non il conseguimento di una indebita utilità ma l’esigenza di porre fine ad una controversia, ritenuta pretestuosa e vessatoria.

E’ agevole replicare che, anche a volere ammettere – in astratto – che gli agenti si siano mossi nella prospettiva di soddisfare una loro giusta pretesa, il semplice fatto di essersi avvalsi della posizione di preminenza di uno di loro e di avere tentato di prevaricare il soggetto passivo integra il reato contestato.

L’avverbio "indebitamente" presente nella norma di cui all’art. 317 c.p., infatti, qualifica, piuttosto che U contenuto della pretesa del concussore, la quale può essere anche non oggettivamente illecita, le modalità di richiesta e di realizzazione della pretesa medesima, sicchè è inquadrarle nel paradigma del tentativo di concussione il comportamento del pubblico ufficiale che, abusando della propria posizione e alternando implicite minacce a blandizie, pone in essere atti idonei ad incidere sulle trattative con la controparte, alterando, in proprio favore, il principio della par condicio che deve caratterizzare ogni rapporto contrattuale.

4. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle ulteriori spese sostenute in questo grado dalla parte civile P.L. e liquidate nella misura in dispositivo precisata.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè a rifondere le spese sostenute dalla parte civile P.L., liquidate in Euro 2.500,00, oltre spese generali, iva e cpa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-07-2011) 27-07-2011, n. 30004

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Svolgimento del processo

Nell’ambito di procedura per l’esecuzione di mandato di arresto europeo nei suoi confronti, il Sig. C. è venuto a conoscenza dell’esistenza di una misura cautelare a suo carico emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania e di successiva conferma da parte del Tribunale del riesame della medesima sede con ordinanza in cui si respingeva l’istanza proposta dal difensore d’ufficio avverso la misura cautelare. L’ordinanza di conferma non era stata oggetto di ricorso avanti la Corte di Cassazione ed era dunque divenuta definitiva.

Venuto a conoscenza di tali fatto il Sig. C. ha richiesto mediante il difensore di essere restituito in termini per proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania;

la richiesta trova fondamento nella circostanza che il Sig. C. era emigrato in Slovacchia per ragioni di lavoro e non aveva avuto conoscenza, senza alcuna colpa, dell’esistenza stessa della misura cautelare e dei successivi provvedimenti.

Decidendo sull’istanza, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania ha ritenuto la propria incompetenza a decidere e trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione, unico giudice a suo parere legittimato a valutare l’esistenza dei presupposti di ammissibilità dell’istanza volta alla restituzione in termini dell’indagato ai fini dell’inoltro del ricorso in sede di legittimità.

All’udienza del 23 febbraio 2011 il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo per omessa notificazione all’imputato.

Motivi della decisione

La Corte osserva preliminarmente che l’art. 175 c.p.p. disciplina espressamente la procedura che segue l’istanza di restituzione in termini e fissa al comma 4 quale sia il giudice competente a decidere; tale giudice è individuato in quello che "procede al tempo della presentazione dell’istanza", con la precisazione che anteriormente all’esercizio dell’azione penale è competente il giudice delle indagini preliminari; solo nel caso che siano già stati emessi o sentenza o decreto penale di condanna è competente il giudice che sarebbe competente sull’impugnazione o sull’opposizione.

Contro l’ordinanza che respinge l’istanza può essere proposto ricorso per cassazione.

Per quanto concerne il contenuto del ricorso, va premesso che con decisione delle Sezioni Unite Penali, n. 6026 del 2008, Hunzuneau (rv 238472) e con decisione della Prima Sezione Penale, n. 41711 del 2006, Virzì (rv 235293) sono stati fissati i principi circa la possibilità per l’indagato o imputato di chiedere la restituzione nei termini qualora l’impugnazione sia stata proposta dal difensore d’ufficio, sul presupposto che con il difensore possa non esservi stato alcun contatto.

Considerato che nel caso in esame il difensore d’ufficio non ha proposto impugnazione al giudice di legittimità avverso l’ordinanza del tribunale del riesame e che il ricorrente prospetta ragioni plausibili circa la mancata e non colpevole ignoranza dell’esistenza del provvedimento, sussistono i presupposti perchè l’istanza venga di restituzione in termini sia valutata positivamente previo esame della documentazione in atti, così che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catania.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 20-09-2011, n. 7462 Demolizione di costruzioni abusive

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il sig. A.M. è proprietario di un immobile sito nel Comune di Fiumicino, adibito a sala da ballo, sala banchetti e sala conferenze.

Egli espone di essere stato costretto, per il forte libeccio che spira nella zona, a realizzare una copertura del terrazzo superiore e della scala, in alluminio anodizzato coperto da teli di plastica in PVC e tamponata con vetri scorrevoli.

Con ordinanza n. 1277/1996 del 21 febbraio 1996 il Sindaco di Fiumicino ha ordinato la demolizione della struttura, estesa circa 150 mq, in quanto realizzata in assenza del prescritto titolo edilizio.

2. Il sig. M. ha impugnato l’ordinanza, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento.

Si è costituito il Comune di Fiumicino, resistendo al ricorso.

Con ordinanza istruttoria n. 1563 del 18 febbraio 2011 è stata disposta l’acquisizione di documentata relazione sui fatti di causa.

Il Comune di Fiumicino ha inviato quanto richiesto.

3. Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per travisamento e motivazione errata, rilevando che la struttura realizzata è smontabile ed asportabile e non costituisce un’opera fissa destinata ad attuare un ampliamento del volume.

L’opera andrebbe collocata tra quelle previste dall’art. 10 della legge n. 47/85, trattandosi di intervento conservativo necessario alla tutela dell’integrità dell’immobile e delle persone che lo frequentano.

L’opera non richiederebbe alcuna autorizzazione da parte del Comune, essendo destinata alla difesa dalle intemperie ed essendo precaria e facilmente smontabile.

L’intervento, comunque, vista la destinazione dell’immobile, potrebbe costituire oggetto del potere sindacale di deroga, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 765 del 1967.

L’indicazione contenuta nell’ordinanza secondo cui l’immobile farebbe parte del "demanio patrimoniale" sarebbe frutto di un travisamento della realtà, in quanto la legge 29 aprile 1976 n. 254 contempla la vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del patrimonio statale siti in Isola Sacra di Fiumicino.

4. Le censure brevemente richiamate sono prive di fondamento.

Nel provvedimento impugnato si specifica che l’intervento consiste in una "struttura di mq. 150 circa alta mt. 3,20 circa di alluminio anodizzato, coperta con teli di plastica in p.v.c. e tamponata con vetri scorrevoli su binario, asportabili".

La descrizione dell’intervento conduce, innanzi tutto, ad escludere che l’opera sia destinata alla sola difesa dalle intemperie. Si tratta, infatti, di una struttura chiusa sui lati, che dà luogo ad un nuovo volume edilizio entro il perimetro di uno spazio in origine aperto.

Il volume realizzato, peraltro, non è trascurabile, in quanto la superficie coperta è di circa 150 mq, per un’altezza di m. 3,20.

In proposito va rilevato che l’art. 1 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, vigente all’epoca dell’adozione del provvedimento impugnato, imponeva al soggetto attuatore di munirsi di concessione edilizia per ogni attività comportante la trasformazione del territorio attraverso l’esecuzione di ogni intervento sul territorio, preordinato alla perdurante modificazione dello stato dei luoghi con materiale posto sul suolo, pur in assenza di opere in muratura.

Quanto all’affermato carattere precario dell’intervento, non v’è che da richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la precarietà di una costruzione non va desunta dalla facile e rapida amovibilità dell’opera, ovvero dal tipo più o meno fisso del suo ancoraggio al suolo, quanto dal fatto che la costruzione appaia destinata a soddisfare una necessità contingente (ex plurimis, TAR Campania, Napoli, sez. VII, 11 febbraio 2011 n. 896, TAR Marche, sez. I, 20 aprile 2010 n. 182, Cons. St., sez. V,04 febbraio 1998, n. 131).

Nel caso di specie appare da escludere il carattere contingente delle esigenze che l’intervento è destinato a soddisfare, chiaramente correlate alla fruizione di uno spazio chiuso, che, come si è rilevato, risulta di dimensioni considerevoli.

Quanto al riferimento fatto dal ricorrente al potere sindacale di deroga, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 765 del 1967, esso appare non pertinente, atteso che non è in discussione l’esercizio dei poteri di deroga previsti da norme di piano regolatore e di regolamento edilizio, di cui alla menzionata norma, quanto la repressione di un abuso edilizio.

Lo stesso deve dirsi riguardo all’ulteriore osservazione concernente l’indicazione di cui al provvedimento impugnato, per la quale l’immobile rientrerebbe nel "patrimonio demaniale". Si tratta di un aspetto del tutto irrilevante, giacché il provvedimento è stato adottato unicamente in considerazione del fatto che l’intervento di cui sopra è stato realizzato in assenza di concessione edilizia.

Va, infine, rilevato che agli atti di causa risulta la presenza di una concessione edilizia in sanatoria riguardante l’immobile in questione.

Come rilevato dal Comune resistente, la concessione in sanatoria non riguarda l’abuso oggetto del provvedimento impugnato, come si evince chiaramente dal fatto che nella documentazione fotografica allegata all’istanza di sanatoria, prodotta dallo stesso Comune, la copertura in questione non risulta ancora realizzata.

5. Ne consegue l’infondatezza del ricorso, che deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente M.A. al pagamento in favore del Comune di Fiumicino di spese e competenze di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-07-2011) 26-09-2011, n. 34815

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 22-6-2010 la Corte di Appello di Genova confermava nei confronti di B.B. la sentenza emessa dal Tribunale di Massa in data 17-4-2007, con la quale l’imputata era stata dichiarata responsabile del reato di cui all’art. 624 bis c.p. e condannata alla pena di mesi otto di reclusione, Euro 300, 00 di multa, con l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, ritenuta equivalente alla recidiva e con la diminuente del rito abbreviato.

Nella specie era stata contestata la condotta di essersi impossessata, previa introduzione in un cortile di un edificio adibito a civili abitazioni, della somma di denaro (Euro 5,00), detenuta da F.P. nell’interno dell’autovettura di proprietà, fatto avvenuto in data 28-8-2006.

Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo la erronea applicazione della legge penale.

A riguardo censurava la decisione nella quale si era affermata l’esistenza dei presupposti che integrano l’ipotesi di reato prevista dall’art. 624 bis c.p. in luogo di quella di furto semplice.

– La difesa negava, in particolare, che il cortile dell’ edificio ove si era verificato il fatto potesse essere considerato, ai fini della disposizione di cui all’art. 624 bis c.p., come luogo destinato ad uso abitativo, pur riconoscendo che si trattava di un bene condominiale.

Al riguardo il ricorrente, menzionando il concetto privatistico di pertinenza, rilevava che resterebbe ininfluente il richiamo ad un luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora, concetto nel quale si includono studi professionali ed esercizi commerciali, essendosi in presenza di un cortile adibito a parcheggio di veicoli, incluso nelle parti comuni di un edificio, ai sensi dell’art. 1117 c.c..

Pertanto chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata per erronea qualificazione giuridica del fatto.

Il ricorso risulta privo di fondamento.

Nel caso di specie la sentenza risulta correttamente motivata e non è ravvisabile il vizio inerente alla erronea qualificazione giuridica del fatto contestato, che risulta inquadrato dal giudice di merito nell’ambito dell’art. 624 bis c.p. in armonia con la giurisprudenza di questa Corte che con sentenza Sez. 4^ del 14-11- 2003, n. 43671, Sgaramella ed altre conformi tra cui Sez. 5, del 22- 11-2007, n. 43089, ha stabilito che "L’ipotesi di reato delineata dall’art. 624 bis c.p., in tema di furto in abitazione, esplicitamente amplia, attraverso la definizione del luogo come "destinato in tutto o in parte a privata dimora", la portata della previsione, così da comprendere in essa tutti quei luoghi nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita (studi professionali, stabilimenti industriali o, come nella fattispecie relativa al furto in un negozio..).

Va menzionata, per ipotesi analoga, Sez. 413/11/2009, n. 43452 – RV 235022 – (ove si tratta dell’ipotesi di furto di un’autovettura parcheggiata in un cortile evidenziando che il reato di cui all’art. 624 bis c.p. è figura autonoma rispetto a quella del furto semplice).

I rilievi svolti dalla difesa circa la natura del luogo in cui era avvenuta la condotta furtiva, restano dunque privi di fondamento, al fine di sostenere la configurabilità del reato di furto semplice, non essendo indispensabile ai fini dell’art. 624 bis c.p. che il luogo venga effettivamente utilizzato ai fini abitativi. (v. Sez. 2, 21-6-2005, n. 23402, Sangallo RV 231885). Dunque per l’ipotesi di furto in un cortile adibito all’uso condominiale, deve ritenersi sufficiente tale destinazione, in sintonia con la citata giurisprudenza per consentire l’applicazione dell’art. 624 bis c.p..

In conclusione la Corte deve pertanto rigettare il ricorso, e la ricorrente va condannata come per legge al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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