Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-02-2011, n. 3593 Contratto a termine

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

La Corte:

che:

La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 10 giugno 1999 stipulato da Poste Italiane s.p.a. con P.C..

Per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso; la lavoratrice ha resistito con controricorso; le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso contiene quattro distinti motivi; in tutti viene denunziata violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e più precisamente: dell’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175, 1375, 2697, 1427 e 1431 cod. civ. e art. 100 cod. proc. civ. (primo motivo), degli artt. 1362 e segg. cod. civ. (secondo motivo), della L. n. 230 del 1962, della L. n. 56 del 1987, art. 23 e degli artt. 1362 e segg. cod. civ. (terzo motivo), degli artt. 1217 e 1233 cod. civ. (quarto motivo); col primo e secondo motivo viene altresì denunziato il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Poichè la sentenza è stata depositata in data 29 marzo 2006, e quindi dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, si applica al presente ricorso per cassazione il disposto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. in base al quale è necessario, a pena di inammissibilità, che ciascun motivo di ricorso, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 si concluda con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero te ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Quanto al quesito di diritto la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad esempio, Cass. S.U. 16 novembre 2007 n. 23732) ha chiarito che esso deve essere formulato in modo esplicito e deve essere tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito stesso; quanto all’ipotesi di censura ex art. 360, comma 1, n. 5, è stato precisato (cfr., in particolare, Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n. 20603) che la stessa deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze quanto alla formulazione del ricorso e alla valutazione della sua ammissibilità.

Nel caso di specie non sono stati formulati i quesiti di diritto nè, con riferimento alle prime due censure, nella parte in cui si riferiscono al vizio di motivazione, è rinvenibile il "momento di sintesi" nell’accezione sopra indicata.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Non incide sulla suddetta conclusione la circostanza che la quarta censura di cui al ricorso riguarda le conseguenze economiche della declaratoria di illegittimità del termine in relazione alle quali, come dedotto da Poste Italiane s.p.a. con la memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., si pone il problema dell’applicabilità dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, in vigore dal 24 novembre 2010, del seguente tenore:

Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo una indennità omnicomprensiva netta misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8.

In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà.

Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’art. 421 c.p.c..

Ed infatti deve osservarsi che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070); in tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria; in particolare, con riferimento alla disciplina qui invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente nel giudizio di cassazione presuppone che i motivi di ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine, che essi non siano tardivi o generici, etc.; in particolare, ove, come nel caso in esame, il ricorso sta stato proposto avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, tali motivi devono essere altresì ammissibili ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ.; ne consegue che l’inammissibilità della censura in ordine alle conseguenze economiche dell’accertata nullità del termine produce la stabilità delle statuizioni di merito relative a tali conseguenze.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della società ricorrente, in applicazione del criterio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione da distrarsi in favore del procuratore di P.C., dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 28,00 oltre Euro 2000 per onorari e oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi a favore dell’avv. Roberto Rizzo dichiaratosi antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 03-02-2011, n. 785 Obbligazioni e contratti Servizi pubblici

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

di dover respingere la censura relativa al difetto di giurisdizione, in quanto le controversie in esame non riguardano atti paretici di adempimento di obbligazioni privatistiche ma atti autoritativi di ripartizione ed attribuzione di risorse pubbliche (Cons. Stato, IV, 5 ottobre 2004, n. 6489: l’obbligazione pubblica – finanziamenti pubblici, indennizzi, contributi – se da un lato è subordinata ad un procedimento amministrativo, in cui l’amministrazione esercita poteri autoritativi e unilaterali con cui definisce modi di essere o vicende successive del rapporto stesso, una volta costituita segue le sorti dell’ordinario rapporto obbligatorio anche sul piano della giurisdizione tuttavia, laddove il suddetto rapporto inerisca ad un pubblico servizio, la giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo preclude la divaricazione di tutela tra le due fasi del rapporto);

Ritenuto, peraltro, di dover condividere l’argomentazione di merito dedotta dalle Amministrazioni appellanti, con cui si afferma che il secondo periodo del richiamato comma 31 (ai sensi del quale, in sede di ripartizione delle risorse del fondo ordinario, come rideterminate ai sensi del presente comma, si tiene conto, anche sulla base di certificazioni prodotte dagli enti interessati, delle riduzioni di spesa derivanti, per ciascun ente territoriale, dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 23 a 31) riguarda la sola ripartizione, per il solo anno 2008, della sola somma di cento milioni di euro di cui al successivo periodo;

Ritenuto che giustamente le appellanti Amministrazioni dello Stato osservano come il legislatore non detti alcun criterio di ripartizione del risparmio di spesa che supera i sopraddetti cento milioni, per cui l’Amministrazione non è legittimata ad introdurre autonomamente differenziazioni fra i suoi destinatari;

Ritenuta condivisibile l’ulteriore argomentazione secondo la quale la norma, così strutturata, non evidenzia la volontà del legislatore di premiare gli enti locali più virtuosi nel ridurre i cosiddetti "costi della politica", ma di ridurre complessivamente i costi in generale, mediante le misure di cui ai precedenti commi, la cui applicazione è obbligatoria, e non demandata alle scelte discrezionali dei singoli enti locali;

Rilevato, ulteriormente, che la legge individua un criterio di ripartizione esclusivamente in relazione alla somma di cento milioni di euro da dividere nell’anno 2008 fra i piccoli comuni, per la quale viene stabilito il criterio della popolazione residente;

Ritenuto, di conseguenza, che giustamente le Amministrazioni dello Stato appellanti hanno diviso la somma in questione secondo un criterio unico per tutti i comuni interessati;

Ritenuta manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 2, comma 31, l. 24 dicembre 2007, n. 244, dedotta con riferimento all’art. 97 Cost., in quanto il parametro di costituzionalità invocato non impone scelte differenziate fra i comuni nella ripartizione dei risparmi sul fondo ivi considerato, ma lascia alla discrezionalità del legislatore l’individuazione dei sistemi più opportuni per ripartire le somme derivanti dal risparmio di spesa;

Ritenuto, in conclusione, che l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, respinto il ricorso di primo grado;

Ritenuto che le spese, contenute nella misura indicata in dispositivo, debbano essere poste a carico del Comune soccombente
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta),definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe indicato e, per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna il Comune appellato al pagamento, in favore dei Ministeri appellanti, di spese ed onorari del giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-10-2010) 23-02-2011, n. 6998

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Mondovì del 15 giugno 2009. che aveva affermato la penale responsabilità di H.A. per diversi episodi di furto pluriaggravato e ricettazione, condannandolo alla pena di legge, di cui aveva disposto la sospensione condizionale dichiarandola contestualmente condonata.

Deduce il ricorrente l’incompatibilità delle due suddette statuizioni, chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con l’eliminazione della sospensione condizionale. Il ricorso è fondato, ma non nei limiti e per le ragioni espresse dal ricorrente atteso che, come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 36837 del 15 luglio 2010 Rv. 247940, i benefici della sospensione condizionale della pena e dell’indulto non possono essere concessi contemporaneamente perchè tra loro incompatibili, ed il primo prevale sull’indulto attesi i suoi effetti più favorevoli per il condannato, dovendo considerarsi che il beneficio ex art. 163 c.p. estingue il reato una volta decorso il termine durante il quale l’esecuzione della pena è sospesa, mentre l’indulto estingue immediatamente la sola pena.

Hanno aggiunto le Sezioni Unite che l’incompatibilità emerge anche dalla funzione di prevenzione speciale che la sospensione condizionale assolve, disincentivando le recidive e promuovendo l’allontanamento dell’imputato dal circuito carcerario, di modo che questi ha interesse ad astenersi dalla consumazione di ulteriori illeciti al fine di conseguire l’effetto futuro definitivamente liberatorio che la norma prevede; tale interesse verrebbe meno ove per l’intanto l’indulto rendesse comunque impossibile l’esecuzione della pena; la stessa ragione impone di ritenere che la sospensione condizionale, ove concessa contestualmente con l’indulto, deve prevalere sull’altro beneficio.

La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla concessione del beneficio dell’indulto, che elimina.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla concessione del beneficio dell’indulto, che elimina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 07-03-2011, n. 229 contratti

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Svolgimento del processo

1. Con il ricorso all’esame la società ricorrente contesta gli esiti della gara per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, assimilati e ingombranti, indetta dal comune di Veroli.

La gara – svolta con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa – è stata aggiudicata all’Impresa Sangalli che ha conseguito il punteggio di 89,9252; la ricorrente, gestore uscente, si è classificata al terzo posto con il punteggio di 82,9991, mentre al secondo posto si è classificata la Tekneko con punti 88.

2. Con il ricorso la ricorrente denuncia in via principale che sia la prima che la seconda classificata avrebbero dovuto essere escluse dalla gara e che, di conseguenza, la medesima avrebbe dovuto esserle aggiudicata, con tutte le relative conseguenze.

In via subordinata sono dedotte censure che investono l’intero procedimento di gara e che ne imporrebbero l’integrale rinnovazione ove venissero ritenute fondate.

3. Resistono al ricorso il comune di Veroli, l’Impresa Sangalli, aggiudicataria, e la Tekneko.

4. Con ordinanza n. 424 del 7 ottobre 20120 la sezione ha respinto l’istanza di tutela cautelare.

5. In data 16 novembre 2010 la ricorrente ha proposto motivi aggiunti.
Motivi della decisione

1. Il ricorso principale è infondato.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto il suo procuratore avrebbe un precedente penale risalente al 1995 (sarebbe stato condannato, a seguito di "patteggiamento", per il reato di corruzione) che le impediva la partecipazione alla gara ex articolo 38 lettera c) d.lg. 12 aprile 2006, n. 163.

Il motivo è infondato; è stato infatti documentalmente dimostrato che: a) nei confronti del soggetto in questione – che ha reso la dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di onorabilità ex art. 38 lettere b) e c) – erano state pronunciate tre condanne ex articolo 444 c.p.p., rispettivamente in data 9 novembre 1995, 26 febbraio 1996 e 17 ottobre 1995; b) il Tribunale di Monza con ordinanza del 25 febbraio 2004 ha disposto la revoca della sentenza del 17 ottobre 1995 "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato" e delle altre due ex articolo 445, comma 2, c.p.p.

Di conseguenza il procuratore in questione è incensurato (come del resto risulta dai certificati che il comune di Veroli ha acquisito in sede di verifica delle dichiarazioni a seguito e in conseguenza dell’aggiudicazione) e non aveva alcun obbligo di dichiarare questi precedenti, essendo gli stessi ormai del tutto privi di qualsivoglia rilevanza giuridica o effetto.

Ciò comporta la reiezione del motivo in questione come integrato e specificato nei motivi aggiunti.

3. Relativamente alla Tekneko, la ricorrente denuncia che essa avrebbe dovuto essere esclusa in quanto non ha presentato "le certificazioni sulle capacità economicofinanziarie e tecnicoamministrative".

La censura – alla coltivazione della quale peraltro la ricorrente neppure avrebbe interesse, essendo risultata infondata la censura precedente relativa alla mancata esclusione dell’aggiudicataria – è infondata dato che il bando non prescriveva, coerentemente alla disciplina del codice degli appalti, che la documentazione in questione dovesse essere presentata in allegato alla istanza di partecipazione alla gara, costituendo il possesso dei requisiti in questione materia di dichiarazione sostitutiva, soggetta a successiva, eventuale verifica.

4. Si può ora passare all’esame delle censure che si risolvono in vizi del procedimento di gara.

5. Un primo gruppo di censure si riferiscono alla commissione di gara.

6. Anzitutto è denunciato che illegittimamente la commissione è stata presieduta dal segretario generale dell’ente; la tesi della ricorrente è che presidente della commissione avrebbe dovuto essere il dirigente o funzionario responsabile del servizio cui si riferisce la gara.

Sotto diverso profilo la ricorrente denuncia che illegittimamente la commissione è stata nominata dal segretario generale (in pratica il segretario generale ha nominato la commissione, di cui faceva parte come presidente) e che altrettanto illegittimamente di essa non faceva parte alcun tecnico del settore con "doppia" violazione, pertanto, dell’articolo 84 del codice degli appalti secondo cui: a) "la commissione, nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto" b) "la commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall’organo competente".

Le censure sono infondate.

Anzitutto il comune di Veroli ha documentalmente dimostrato che il segretario generale dell’ente: a) è stato nominato responsabile del settore affari generali del comune; b) è stato incaricato dalla giunta comunale in data 5 gennaio 2009 di organizzare la gara in contestazione in sostituzione del responsabile del servizio competente (atto quest’ultimo che non è stato impugnato nemmeno con motivi aggiunti).

Di conseguenza il segretario generale del comune di Veroli, oltre a essere tale, è anche un dirigente incaricato di funzioni apicali; la sua competenza a nominare la commissione risulta inoltre da un espresso conferimento da parte della giunta, non impugnato.

Quanto alla qualificazione tecnica dei componenti della commissione (che era formata, oltre che dal segretario generale, responsabile del procedimento, dal dirigente del settore finanziario e dal dirigente del settore tecnico), le censure della ricorrente, peraltro del tutto generiche, sono infondate poichè la scelta come componenti dei responsabili del settore finanziario e tecnico non solo non è irrazionale, dato che le operazioni di gara presupponevano il possesso di conoscenze relative a quelle materie, ma esprime lo sforzo dell’amministrazione di impegnarsi al massimo livello utilizzando per quel compito i propri dirigenti più esperti. E infatti la commissione era interamente costituita da Dirigenti di settore, che, nell’ambito dell’organizzazione del comune di Veroli, costituiscono la maggior struttura organizzativa (e sono ulteriormente articolati in servizi e uffici). Del resto a seguire l’impostazione della ricorrente la presidenza della commissione avrebbe dovuto essere affidata al dipendente preposto al servizio competente (sfornito di laurea e di cui l’amministrazione, non smentita, ha negato una particolare qualificazione professionale e tecnica nella materia dei rifiuti), mentre la scelta è caduta su una commissione interamente formata da dirigenti laureati, in modo da dare il massimo della garanzia che le offerte sarebbero state valutate da soggetti forniti di un’adeguata qualificazione culturale e professionale.

7. La ricorrente denuncia inoltre che la formula prevista dal bando per la valorizzazione dell’offerta economica è irrazionale perché impedisce un’adeguata differenziazione sotto questo profilo e per questa via finisce con l’attribuire rilevanza determinante ai fini dell’aggiudicazione alla valutazione dell’offerta economica.

A dimostrazione di ciò la ricorrente evidenzia che, benché tra la propria offerta e quella dell’aggiudicataria vi fosse una differenza di ben 20.000 euro, i punteggi attribuiti sono quasi uguali.

È necessario premettere che la formula scelta dall’amministrazione è la seguente: x, cioè il punteggio di ogni concorrente, è pari al prodotto di 35 (massimo punteggio attribuibile all’offerta economica) e della radice quadrata della differenza tra uno e il rapporto tra la differenza tra il prezzo offerto dal concorrente e il prezzo migliore e il prezzo offerto (in simboli: 35 * radice quadrata di 1- (Poff – Pmig)/ Poff).

Ciò premesso la censura dedotta, peraltro in modo assolutamente generico, è infondata.

Infatti la formula censurata – che, per inciso, è anche di utilizzazione comune – non appare manifestamente illogica e la sua applicazione nella fattispecie non ha comportato conseguenze irragionevoli; la circostanza che l’offerta della ricorrente e quella dell’aggiudicataria abbiano ottenuto un punteggio quasi identico deriva dal fatto che esse hanno offerto ribassi rispetto alla base d’asta molto ridotti e molto simili (0,7% la ricorrente e 0,2% l’aggiudicataria con conseguente attribuzione di punti 31,99 e 31,92), a fronte del ribasso del 17% della Tekneko, che ha fatto la migliore offerta e alla quale sono stati quindi attribuiti 35 punti.

In questa prospettiva in realtà sarebbe la Tekneko – che ha offerto un ribasso molto superiore a quello dell’aggiudicataria – a doversi "lamentare" della scarsa proporzionalità della formula.

Va anche aggiunto che, se è vero che la formula utilizzata "appiattisce" i punteggi per l’offerta economica (peraltro nella fattispecie questo effetto non ha "pregiudicato" la ricorrente ma piuttosto la seconda classificata), così dando maggior rilievo all’offerta tecnica, è anche vero che questo effetto non può ritenersi che introduca un elemento che snatura la gara, dato che nel meccanismo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è normale che il profilo della valutazione dell’offerta tecnica finisca per avere rilievo maggiore di quello dell’offerta economica (come dimostra la circostanza che il punteggio massimo di 100 è ripartito in misura di 65 e 35 tra offerta tecnica e offerta economica); una maggior proporzionalità nell’attribuzione del punteggio per il prezzo (insomma un allargamento della forbice tra il punteggio dell’offertaprezzo migliore e quello dell’offerta peggiore) rischierebbe invece di attribuire a quest’ultimo rilievo determinante, così effettivamente snaturando la gara; in definitiva la formula utilizzata dall’amministrazione – lungi dall’essere irrazionale – pare realizzare (e, nella fattispecie, ha realizzato) un adeguato contemperamento tra l’elemento tecnico e quello economico, senza dare prevalenza o rilevanza determinante all’uno o all’altro.

8. I successivi motivi si riferiscono alle previsioni di bando in punto di valutazione dell’offerta tecnica.

8.1. Al riguardo è opportuno premettere che la lex specialis prevedeva che i 65 punti attribuibili alla offerta tecnica fossero così ripartiti: 1) qualità della proposta progettuale per l’organizzazione del servizio r.s.u. indifferenziato e spazzamento: (massimo) punti 30; questa voce era subarticolata in proposte relative ai servizi di raccolta e proposte relative ai servizi di spazzamento, per ciascuna della quali era prevista l’attribuzione di un punteggio da 0,1 a 15; erano nel prosieguo indicati vari criteri di valutazione; 2) merito tecnico e affidabilità nell’esecuzione dei servizi: (massimo) punti 15; questa voce era subarticolata in proposte relative agli automezzi (punti da 0,1 a 7) e proposte relative ai contenitori e attrezzature varie (punti da 0,1 a 8); anche per questa voce seguivano criteri di valutazione; 3) proposte relative alla raccolta differenziata: (massimo) punti 15; questa voce era subarticolata in proposte relative alla modalità di erogazione (punti da 0,1 a 5) e proposte relative alla realizzazione e gestione di un’isola ecologica (punti da 0,1 a 10); anche per questa voce seguivano criteri di valutazione; 4) campagna promozionale pubblicitaria e di sensibilizzazione: "punteggio assegnabile alla migliore campagna promozionale": punti 5 (così letteralmente il disciplinare di gara).

8.2. Ciò premesso sui contenuti della lex specialis, la ricorrente denuncia: a) genericità e mancanza di criteri motivazionali in relazione alle "voci" sub 3 e 4; b) relativamente alla voce sub 4) si denuncia altresì che la previsione di una campagna promozionale e di sensibilizzazione è anche estranea all’oggetto dell’appalto; c) la commissione non ha motivato i propri giudizi limitandosi al mero punteggio numerico; d) anche a ammettere la legittimità della previsione della voce sub 4), immotivatamente e anche del tutto illogicamente la commissione ha attribuito punteggio 0 all’offerta della ricorrente; e) parimenti immotivati e incongrui sono i punteggi attribuiti per il merito tecnico e l’affidabilità nell’esecuzione dei servizi e per la proposta progettuale.

8.3. le censure così sintetizzate sono infondate.

8.3.1. Per quanto riguarda il bando e il disciplinare di gara ritiene il Collegio che esso fosse conforme a quanto stabilito dall’articolo 83, comma 4, codice appalti; e infatti questa disposizione impone che il bando di gara "per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub – criteri e i sub – pesi o i sub – punteggi"; nella fattispecie per tutti gli elementi da valutare previsti (a eccezione della campagna pubblicitaria) il bando prevedeva sia un’articolazione in subcriteri che la previsione – più o meno analitica – di parametri di valutazione. Posto che la disposizione in questione risponde all’esigenza di garantire che sin dalla formulazione del bando ogni concorrente sia posto in grado di elaborare la propria offerta tecnica essendo pienamente consapevole sin da tale momento di quali saranno gli elementi dell’offerta che verranno presi in considerazione e fatti oggetto di valutazione da parte della commissione, non può ragionevolmente ritenersi che la formulazione del bando della gara in questione non garantisse tale fondamentale esigenza (anche a prescindere dalle ulteriori specificazioni rinvenibili nel capitolato di appalto).

8.3.2. In questa prospettiva non è illegittimo che la commissione si sia limitata alla formulazione di un punteggio esclusivamente numerico, cioè non accompagnato da una spiegazione delle ragioni della sua attribuzione, dato che costituisce giurisprudenza consolidata che questo modus operandi in presenza di criteri di valutazione sufficientemente specifici è legittimo (Consiglio di Stato, sez. V, 1 ottobre 2010, n. 7266). Va poi aggiunto che le censure proposte avverso l’attribuzione dei punteggi sono assolutamente generiche e apodittiche, mancando una puntuale allegazione di concreti elementi di illogicità, irragionevolezza o contraddittorietà delle valutazioni operate dalla commissione.

8.3.3. In parte diverso – ma senza che mutino le conclusioni – è il discorso relativo alla previsione come elemento di valutazione della campagna pubblicitaria.

Il Collegio anzitutto non condivide l’assunto della ricorrente secondo cui questo elemento sarebbe estraneo all’oggetto dell’appalto e, di conseguenza, la sua previsione irrazionale.

Questo assunto è chiaramente smentito dalla semplice lettura degli articoli 179 e 180 del d.lg. 3 aprile 2006, n. 152 che, sia nel testo vigente al tempo della gara che in quello attuale, chiaramente indicano la prevenzione nella formazione dei rifiuti e il loro recupero a fini di riutilizzo tra gli obiettivi prioritari dell’organizzazione del ciclo dei rifiuti ed è chiaro che questo obiettivo richiede la collaborazione dei cittadini e l’impiego a questo scopo di campagne di sensibilizzazione (cui fa espresso riferimento l’attuale testo dell’articolo 180).

L’elemento critico dell’operato del comune è la previsione generica da parte del bando di criteri di valutazione delle campagne proposte e l’attribuzione del punteggio nella misura massima alla (sola) migliore campagna proposta (e infatti il punteggio massimo di 5 è stato attribuito alla seconda classificata, cioè alla Tekneko, che ha proposto la campagna migliore, mentre agli altri candidati non è stato attribuito alcun punteggio).

I resistenti evidenziano al riguardo che la commissione ha applicato le regole del bando di gara che prevedevano l’attribuzione del punteggio per l’elemento in questione (nella misura massima di 5) al (solo) candidato che avesse offerto la campagna migliore; aggiungono che, anche qualora si ritenesse che la commissione avrebbe dovuto attribuire il punteggio anche agli altri candidati, il risultato finale non cambierebbe dato che all’aggiudicataria è stato attribuito il punteggio di 0 e il divario tra quest’ultima e la ricorrente – cui parimenti è stato attribuito 0 – è maggiore di 5 punti; in altri termini in una ipotetica rinnovazione parziale né la ricorrente – per il fatto di essere separata dalla Impresa Sangalli da più di 5 punti – né la seconda classificata – che ha già ottenuto il punteggio massimo di 5 per l’elemento in questione – riuscirebbero a superare l’aggiudicataria per cui il risultato non cambierebbe.

Al riguardo il Collegio osserva che la previsione del bando si palesa ambigua dato che essa non afferma inequivocabilmente che solo la migliore campagna pubblicitaria sarebbe stata valorizzata con il massimo punteggio; tale previsione sarebbe quindi senz’altro interpretabile nel senso della possibilità di attribuire un punteggio (ovviamente inferiore) anche alle altre campagne pubblicitarie; anzi, ad avviso del Collegio, siffatta interpretazione sarebbe anche più ragionevole e coerente con la necessità di una puntuale graduazione dei candidati in relazione a quanto da loro offerto.

Nondimeno è condivisibile l’assunto dei resistenti secondo cui l’illegittimità, se illegittimità vi è stata, è risultata ininfluente sul risultato della gara che non sarebbe mutato ove la commissione avesse attribuito il punteggio anche alla prima e alla terza classificata. In altri termini la censura in questione è inammissibile per carenza d’interesse. Né persuasivo è l’assunto della ricorrente (si vedano al riguardo i motivi aggiunti) secondo cui non sarebbe possibile il ricorso nella fattispecie alla cd. prova di resistenza.

In realtà questo assunto è smentito dalla giurisprudenza (cfr. ad es. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 9 novembre 2010, n. 7211); la necessità di verificare che l’accoglimento di una censura determini un risultato utile per il ricorrente discende infatti da esigenze di carattere logicogiuridico; nella fattispecie è evidente che, se le operazioni di gara fossero annullate nel presupposto della illegittimità della mancata attribuzione del punteggio per la campagna pubblicitaria proposta dalla prima e dalla terza classificata (fermo rimanendo il punteggio attribuito alla seconda classificata, dato che non è stato fornito neppure un principio di prova della irragionevolezza della valutazione della commissione in ordine al maggior pregio della sua offerta relativamente a questo elemento), nessun effetto utile otterrebbe la ricorrente, dato che l’annullamento non colpirebbe l’intera procedura di gara con sua integrale rinnovazione, implicando invece una rinnovazione solo parziale, che non potrebbe vedere vincitrice la ricorrente che è separata dalla prima classificata di oltre di 5 punti.

Di qui la carenza d’interesse alla coltivazione della censura all’esame.

9. Per quanto concerne i motivi aggiunti essi sono infondati dato che non recano ulteriori censure rispetto a quelle già contenute nel ricorso principale salvo la deduzione, peraltro espressa in termini ipotetici, in ordine alla mancata verifica dei requisiti di ammissione alla gara, oggetto di autodichiarazione, dell’aggiudicataria.

In realtà è stato documentato che la verifica è stata eseguita per cui la censura è infondata in fatto.

10. Conclusivamente il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe e sui relativi motivi aggiunti li respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento a ciascuna delle parti resistenti della somma di euro tremila a titolo di spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.