Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-02-2011) 24-03-2011, n. 11754

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale del riesame di Ancona, con ordinanza 30.7.2010, rigettava l’appello di C.V. avverso l’ordinanza 27.2.2010 con cui era rigettata la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, in atto nei confronti dello stesso C. (indagato per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73; L. n. 895 del 1967, art. 2 e L. n. 110 del 1975, art. 23), ribadendo la infondatezza della eccezione di inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni rese da M.I., eccezione sollevata in redazione ai capi di imputazione B) e C) (quest’ultimo, peraltro, non compreso nell’imputazione cautelare).

L’ordinanza impugnata veniva emessa a seguito di sentenza 4.6.2010 della Corte di Cassazione che aveva annullato la precedente ordinanza 26.3.2010 del medesimo Tribunale, per nuovo esame su detta eccezione.

C.V. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza 30.7.2010 e ne chiedeva l’annullamento, deducendo:

1) contraddittorietà della motivazione, laddove il giudice di appello aveva escluso la inutilizzabilità delle dichiarazioni del M., ritenendo che a carico dello stesso, al momento dell’inizio della deposizione, non sussistesse alcun indizio di reità, nonostante avesse ammesso, già in sede di sommarie informazioni, in data 2.2.2009 (V. verbale allegato), di aver acquistato dal C. la notevole quantità di 300 grammi di cocaina al mese, circostanza che consentiva di attribuire al M. la qualità di indagato, ancor prima della sua deposizione;

2) manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il giudice del riesame aveva ritenuto che ragioni affettive e di salute potessero giustificare l’assunzione di 300 grammi di cocaina al mese in concomitanza, fra l’altro, con l’uso di medicinali.

Il ricorso è fondato.

Secondo il principio di diritto,, enunciato da detta sentenza di annullamento della S.C., conforme a quello già affermato dalle S.U. (Cass n. 15208/2010), "in tema di prova dichiarativa, allorchè venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l’eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l’attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengono rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità".

La Corte di legittimità evidenziava che il Giudice, ai fini della sanzione prevista dall’art. 63 c.p.p., comma 2, riguardante l’inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni rese senza le garanzie difensive, da soggetto che fin dall’inizio avrebbe dovuto essere sentito in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, deve verificare la concreta sussistenza, a carico di quest’ultimo, di indizi in ordine alla sua responsabilità personale per un determinato fatto; conseguentemente, nella specie, si imponeva una più congrua motivazione sulle ragioni per le quali il giudice di merito riteneva l’acquisto di 300 grammi di cocaina al mese, (circostanza ammessa dallo stesso M.), non fosse sintomatico, per la consistenza di detto quantitativo, di una destinazione della droga ad uso non esclusivamente personale.

Orbene, il Tribunale di Ancona, con l’ordinanza impugnata, ha escluso che a carico del M., al momento dell’inizio della sua deposizione, sussistesse alcun indizio di reità, con riferimento alle spiegazioni fornite dallo stesso sull’uso smodato di stupefacente (ragioni affettive e di salute che avevano comportato un suo stato di prostrazione).

Tale motivazione contrasta, però, con quanto emerge dagli atti processuali allegati dal ricorrente ed, in particolare, con quanto riferito dal M., in sede di sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p., laddove, in data 2.2.2009, come persona informata sui fatti, già prima dell’escussione di C.V., riferiva che:

"dal gennaio 2008 (il C.) è divenuto il mio unico fornitore.

Ormai ero già abituato a consumare una quantità notevole di sostanza, tanto che iniziavo subito ad effettuargli ordini di gr. 100 alla volta, ogni due settimane e anche di più. Diciamo che nel giro di un mese acquistavo circa trecento grammi di cocaina…….. ad un certo punto ha pensato che pur di colpirmi mi avesse segnalato alle Forze dell’ordine come spacciatore, mentre quanto da me comprato aveva come unico scopo l’uso personale".

Sulla base di tali dichiarazioni il giudice, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, doveva interrogarsi circa la sussistenza, sin dall’inizio della deposizione, di indizi di reità a carico del M., desumibili, al di là delle spiegazioni fornite dallo stesso, dal dato obiettivo dell’acquisto di un quantitativo di droga eccedente l’uso personale, alla stregua di criteri di comune esperienza.

Il provvedimento impugnato, laddove esclude l’applicabilità del disposto dell’art. 63 c.p.p., comma 2 è, quindi, motivato in maniera incongrua e non esauriente e va, di conseguenza,annullato limitatamente alla imputazione sub B (plurime cessioni di cocaina a M.I. dal gennaio al luglio 2008), con rinvio al Tribunale di Ancona per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla imputazione sub B) con rinvio al Tribunale di Ancona per nuovo esame sul punto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-06-2011, n. 14452 Distanze legali tra costruzioni

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Svolgimento del processo

M.A. e F.O.P., proprietario di limitrofi fondi siti in comune di Mafalda, proponevano contrapposte domande di arretramento delle rispettive costruzioni, in quanto eseguite a distanza inferiore a quella legale, secondo le prescrizioni integrative del locale Programma di fabbricazione (P.d.F.) In primo grado, il Tribunale di Larino accoglieva la domanda del M., condannando il F. ad arretrare la propria costruzione dal confine e alla distanza di dieci metri dalla costruzione dell’altra parte. Tale sentenza, confermata in secondo grado nella parte relativa all’accoglimento della domanda principale, era riformata in ordine alla domanda riconvenzionale, accolta con la condanna del M. ad arretrare la sua costruzione a cinque metri dal confine, atteso C che il P.d.F. del comune di Mafalda prevedeva, oltre alla distanza di 10 mt. tra fabbricati, anche il distacco di 5 mt. di ogni costruzione dal confine.

Osservava la Corte territoriale – per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità – che il M. non aveva provato che la propria costruzione risalisse ad epoca anteriore al P.d.F., e che, anzi, dalle allegazioni della stessa parte si ricavava che l’edificio era stato eretto in forza di licenza edilizia rilasciata il 30.9.1976 per una costruzione ex novo.

Quanto al distacco tra i fabbricati, rilevava la Corte d’appello che il principio della prevenzione, favorevole, nella specie, al M., quanto al distacco tra costruzioni che così era stato imposto al F., non valeva, tuttavia, ad escludere il rispetto della distanza assolta di cinque metri dal confine.

Per la cassazione di detta sentenza ricorre M.A., con tre motivi.

Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato Oldrino F.P..
Motivi della decisione

1. – Preliminarmente vanno riuniti i due ricorsi, ex art. 335 c.p.c., siccome proposti avverso la medesima sentenza.

2. – Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale (condizionato), in quanto privo dell’esplicitazione di alcun motivo d’annullamento. Nel controricorso, invero, F.O.P. si limita a sostenere che "la riconvenzionale in ordine alla prova richiesta è stata già superata dalla impugnata sentenza. Solo nella improbabile ipotesi in cui la stessa venisse cassata in ordine all’accertamento della distanza tra i fabbricati, dovrebbe fornirsi la prova del fatto da parte del F.. In essa subordinatamente si insiste". Tale affermazione non contiene alcuna critica argomentata alla sentenza d’appello, nè alcun richiamo ai motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, che soli legittimano il ricorso per cassazione, ma consiste nella mera riproposizione di istanze istruttorie per l’ipotesi di annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

3. – Con il primo motivo di ricorso principale si deduce la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e 115 c.p.c., la violazione del principio della decisione iuxta alligata et probata, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, assumendo che se fossero state ammesse le prove dedotte – peraltro in modo inammissibile – dall’altra parte (in particolare in ordine alla sopraelevazione del terzo piano senza arretramento, al fatto che il terreno interposto tra le due costruzioni fosse di proprietà F., alla circostanza che la costruzione era successiva all’efficacia del nuova strumento urbanistico, ed al fatto, infine, che vi era prova certa che la costruzione stessa non era di epoca anteriore al P.d.F.), l’odierno ricorrente avrebbe potuto difendersi e offrire a sua volta prove contrarie, che avrebbero potuto indurre una decisione diversa.

3.1. – Il motivo è manifestamente inammissibile sia per difetto di interesse, non essendo dato a una parte dolersi della mancata ammissione di mezzi istruttori dedotti dall’altra, e mira a reintrodurre surrettiziamente questioni di puro fatto, insuscettibili di sindacato in questa sede.

Com’è noto, in tema di giudizio di cassazione, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge).

Conseguentemente, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio deciderteli venga a trovarsi priva di base (v. Cass. n. 9368/06 e le successive conformi).

Nello specifico, parte ricorrente non censura alcuno specifico passaggio dell’iter motivazionale della sentenza impugnata, ma si limita a dedurre le problematiche di fatto circa la posizione del fabbricato di proprietà M. rispetto al confine e la proprietà del terreno interposto tra i fabbricati di rispettiva proprietà delle parti, adducendo, in definitiva, di non aver potuto provare i propri assunti difensivi a causa della mancata ammissione delle prove di segno opposto dedotte dalla controparte, come se la propria difesa dipendesse dallo spazio concesso a quella della parte avversa, prescindendo totalmente dagli oneri probatori.

Nè è dato di comprendere in qual modo sarebbero state violate le norme richiamate, nè cosa intenda parte ricorrente con l’affermazione per cui se fossero state ammesse le prove avverse "si sarebbe salvato il contraddittorio e il diritto di difesa del ricorrente, giusta il principio, enunciato dall’art. 115 c.p.c., iuxta alligata et probata" (v. pag. 10 ricorso).

4. – Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 873 c.c. e l’omessa, contraddittoria e illogica motivazione, in quanto il giudice di merito, per escludere l’operatività del principio di prevenzione, avrebbe dovuto accertare che la costruzione era stata realizzata dopo, e non prima dell’efficacia dello strumento urbanistico.

4.1. – Tale motivo è destituito di fondamento, atteso che la Corte d’appello ha espressamente e motivatamente affermato che vi era prova del fatto che la costruzione del M. era di epoca successiva al P.d.F..

Infatti, la Corte molisana ha rilevato non solo che il M. non ha provato che la propria nuova, completa costruzione edile oggetto di causa risalisse ad epoca anteriore al P.d.F. comunale approvato nell’aprile del 1975, ma anche che dalle allegazioni contenute nella comparsa di risposta del M. si ricava che questi ha costruito in base a licenza edilizia n. 57/1976, rilasciatagli dal sindaco del comune di Mafalda il 30.9.1976 per una costruzione ex novo, e non a sanatoria di costruzione esistente. E dunque, conclude tra parentesi il giudice d’appello, ad onta della diversa e comunque generica allegazione circa non meglio precisate "strutture" edificate prima dell’entrata in vigore del P.d.F., l’attività edificatoria de qua del M. va considerata realizzata dopo l’assenso dell’autorità amministrativa locale, in conformità alla normativa in materia.

Tale motivazione non è adeguatamente contrastata dal ricorrente quanto a congruità e logicità argomentativa, limitandosi detta parte ad affermare, in maniera apodittica ed eludendo ogni confronto con la ratto deciderteli, che il giudice di merito non aveva assolutamente alcuna prova per escludere il "diritto di prevenzione", che sarebbe stato esercitato prima del nuovo strumento urbanistico.

5. – Con il terzo motivo si deduce la violazione "della norma esplicativa applicabile ai soli casi di ampliamenti di fabbricati esistenti, di sopraelevazione, di ricostruzioni con aumenti di cubatura, fabbricazioni a confine, in relazione all’art. 873 c.c.".

Sostiene parte ricorrente che le tabelle dei tipi edilizi considerati per il computo delle distanze sono applicabili soltanto per i fabbricati costruiti ex novo, non anche per il caso, come quello di specie, di sopraelevazione.

5.1. – Il motivo è inammissibile perchè introduce una questione nuova, non trattata nel giudizio d’appello.

Al riguardo è costante l’orientamento di questa Corte per cui nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o di nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, a meno che tali questioni o temi non abbiano formato oggetto di gravame o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio di appello (Cass. nn. 1474/07 e 5620/06).

Nella specie manca tale ultima puntualizzazione, non avendo parte ricorrente indicato se e con quale atto avrebbe introdotto nel giudizio d’appello la questione inerente alla sopraelevazione del fabbricato di proprietà M..

6. – In conclusione il ricorso principale è infondato e va respinto, mentre quello incidentale va dichiarato inammissibile.

7. – La soccombenza reciproca nel presente giudizio legittima l’integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale e dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-03-2011) 28-04-2011, n. 16583 Detrazioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con decreto del 20.1.2007 il Tribunale di Castrovillari revocava l’ammissione, disposta con provvedimento del GIP del 4.11.2005, al gratuito patrocinio di P.A.. Rilevava il Tribunale che l’Agenzia delle Entrate aveva accertato che il P. nell’anno 2004 aveva percepito redditi per Euro 10.674,00 e nell’anno 2005 redditi per Euro 11.419,00, superiori quindi al limite massimo di Euro 9.296.22, stabilito dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76.

Proponeva ricorso per cassazione il P., denunciando la violazione di legge e la falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla determinazione del reddito. Questa Corte, sezione quarta, con ordinanza in data 3.2.2009, qualificato il ricorso come opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art.99, disponeva trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Castrovillari.

Con provvedimento in data 6 aprile 2009 il Tribunale, premesso che, per giurisprudenza consolidata, il reddito cui fa riferimento il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, è quello complessivo e non il reddito imponibile e che, pacificamente, il P. aveva superato per gli anni 2004 e 2005 i limiti previsti dalla normativa in vigore per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rigettava l’opposizione.

2) Ricorre per cassazione il P., denunciando la inosservanza o violazione ovvero falsa od erronea applicazione di norme di diritto; erroneità di interpretazione in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 76 e 93, ed al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 3 e 10 (T.U.I.R.), dovendosi tener conto, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, del reddito imponibile.

La fattispecie in esame riguarda l’art. 76, comma 1, in cui si fa riferimento al reddito imponibile, e non il comma 2 che estende il limite quantitativo ad alcuni e ben determinati redditi che non costituiscono base imponibile. Non avendo il P. superato, come reddito imponibile Irpef, la soglia prevista, illegittimo è il provvedimento di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio.

3) Il ricorso è fondato.

3.1) Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, prevede che "può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad Euro…." (comma 1) e che "salvo quanto previsto dall’art. 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari il reddito costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante" (comma 2).

La norma è, quindi, chiarissima nel far riferimento al reddito imponibile risultante dall’ultima dichiarazione.

E, secondo le norme in materia tributaria, per reddito imponibile deve intendersi il reddito "ai netto degli oneri deducibili".

Per il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico imposte sui redditi) mentre "il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo.." (art.8), la base imponibile su cui si applica l’imposta è costituita dal "reddito complessivo al netto degli oneri deducibili indicati nell’art.10" (art. 3 D.P.R. cit.).

Del resto lo stesso modello "Unico 2005" (anno di riferimento) prevedeva, per la determinazione del reddito imponibile, che dal reddito complessivo venissero detratte la deduzione per l’abitazione principale, gli oneri deducibili, la deduzione per la progressività dell’imposizione.

Altra cosa sono il reddito complessivo previsto dal medesimo art. 76, al comma 2 (risultante dalla somma dei redditi percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare) o i redditi di natura illecita.

Questa Corte, con riferimento alla L. n. 217 del 1990, ha precisato che "in tema di patrocinio dei non abbienti, il criterio stabilito dal L. n. 217 del 1990, art. 3, secondo cui l’ammissione al gratuito patrocinio si basa sul reddito imponibile risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, si riferisce solo ai soggetti che abbiano effettuato una regolare dichiarazione dei redditi e non a chi abbia omesso ogni dichiarazione. In tale ultima ipotesi i redditi, ai fini della valutazione di ammissibilità al patrocinio, possono essere accertati facendo ricorso agli ordinari mezzi di prova ivi comprese le presunzioni semplici di cui all’art. 2729 c.c.. Tra le quali rientrano il tenore di vita dell’interessato e dei familiari conviventi e qualsiasi altro fatto indicativo della percezione di redditi leciti o illeciti" (cfr. Cass. pen. Sez. 1^ n. 17430 del 25.1.2001 – Lucchese).

Che per il soggetto, il quale abbia presentato regolare dichiarazione dei redditi, debba tenersi conto del reddito imponibile è confermato ancor più chiaramente da altra pronuncia di questa Corte (cfr. sez. 6^ n. 728 del 21.2.1997 – Armas), secondo cui ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio devesi procedere al calcolo del reddito "risultante all’esito delle detrazioni degli obblighi deducibili ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10, (t.u. delle imposte sui redditi)". 3.2) Il provvedimento impugnato va pertanto annullato, con rinvio al Tribunale di Castrovillari che, alla luce dei rilievi e dei principi sopra enunciati, accerterà se il P. si trovava nelle condizioni di reddito per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Castrovillari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 31-03-2011) 12-05-2011, n. 18829 sequestro preventivo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – Va premesso, in punto di fatto che, in data 26.5.09, accogliendo la richiesta del P.M., il G.i.p. ha convalidato il sequestro preventivo di urgenza eseguito dalla Guardia di Finanza (ed ha emesso il relativo decreto) con riferimento ad una serie di beni immobili intestati all’odierna ricorrente nonchè al marito E.L. (considerato dall’accusa uno degli artefici principali delle truffe ai danni dello Stato e delle altre violazioni fiscali per le quali si procede) fino alla concorrenza dell’importo di 148.570.850,66 Euro. Si è trattato di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente di cui all’art. 322 ter c.p. e L. n. 146 del 2006, art. 11;

A seguito di istanza di dissequestro della P., il G.i.p. ha respinto ed il Tribunale per il Riesame, con l’ordinanza qui impugnata, ha rigettato anche l’appello tranne che per la quota di metà dell’appezzamento di terreno sito nel comune di (OMISSIS) che ha dissequestrato e restituito all’odierna ricorrente.

Avverso tale decisione, la P. ha proposto ricorso deducendo:

1) violazione di legge penale e processuale ( art. 606 c.p.p., lett. b) e c)) facendo notare, in primo luogo, che il Tribunale per il Riesame ha errato nel dissequestrare solo il terreno e non anche il fabbricato (siti, rispettivamente, in loc. (OMISSIS) ed in via (OMISSIS)) perchè la difesa, già nell’atto di appello, aveva dimostrato per entrambi che si trattava di beni acquisiti in forza di donazione da parte dei genitori della signora P.. A riprova della svista, la difesa allega l’atto pubblico di donazione.

Si contesta, poi, l’assunto del Tribunale secondo cui la signora P., dal 1998 al 2006, ha presentato delle dichiarazioni dei redditi tali che le sue disponibilità effettive risultavano incompatibili con un’acquisizione dei beni sequestrati e si fa notare che alcuni dei beni sequestrati sono stati acquisitati in epoca antecedente, vale a dire 1980, 1991 e 1992, sì che le asserite "indisponibilità" finanziarie sono riferite ad epoca successiva.

Si fa, poi, notare che, per consolidato principio giurisprudenziale, quando il bene sia intestato a terzi "incombe all’accusa l’onere di dimostrare l’esistenza di situazioni che avallino concretamente l’ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene" (sez. 2^, 10.1.08, n. 3990; sez. 2^, 23.6.04, n. 35628; sez. 2^, 21.2.O8, n. 26714). Orbene, nella specie, dal citato atto di donazione, si evince che la P. ha ricevuto plurime donazioni da parte dei genitori ed aveva anche accesso al conto corrente della madre e non sono neppure state svolte indagini per verificare eventuali redditi da lavoro in capo alla P. che invece (v. misura Camera di Commercio prodotta) è socia di un esercizio commerciale. Il tutto, senza tralasciare di far notare che alcuni di tali immobili sono stati acquisitati in comproprietà con terze persone.

Per quanto attiene, poi, all’epoca di acquisto dei beni immobili in discussione – si contesta l’asserzione di ininfluenza del Tribunale (formulata sul rilievo che la confisca per equivalente ed il sequestro preventivo ad essa finalizzato non postulano un nesso di pertinenzialità tra i beni da confiscare ed il reato ipotizzato – Sez. 2^, 20.12.06, n. 10838 – perchè la misura cautelare in questione mira a colpire le disponibilità finanziarie dell’indagato) e si fa notare che, invece, la S.C. ha attribuito rilevanza all’"epoca remota dell’acquisto" (sez. 1^, 15.1.09, 8404).

In ogni caso, dal momento che (come ricordato dai Tribunale) è possibile che la confisca per equivalente aggredisca anche beni "svincolati" da qualsiasi vincolo pertinenziale con il reato, costituendo ciò (secondo la ricorrente) il "contenuto sanzionatorio di questa particolare forma di confisca" e, quindi, il suo oggetto, si imporrebbe un rispetto del principio di irretroattività e, di conseguenza, una sua applicazione solo a fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore ed a beni acquisiti successivamente all’introduzione di tali norme. Pertanto, nella specie, quegli immobili che sono stati acquisiti negli anni 1980/1999 non dovrebbero poter essere sequestrati.

Per quanto attiene, infine, alla possibilità di concorso tra il delitto di truffa aggravata e quello di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, la ricorrente rammenta la giurisprudenza di questa S.C. secondo cui tra le fattispecie di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 ed 8 e quella del capoverso dell’art. 640 c.p. deve trovare applicazione il principio di specialità a favore della normativa ad hoc. La ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

2. Motivi della decisione – Il ricorso è fondato.

Il provvedimento del Tribunale per il Riesame muove dalla considerazione che, versandosi in un caso di appello il collegio è tenuto ad esaminare solo le questioni già sollevate dinanzi al G.i.p. "non potendo il ricorrente far valere ulteriori motivi di lagnanza" (sez. 1^, 15.12.97 n. 1133). Ciò non di meno, esso risulta censurabile già nel fatto di non avere tenuto in adeguata considerazione la documentazione portata alla sua attenzione a proposito dei beni donati dai genitori alla P. dissequestrando, perciò, solo una parte di essi.

Ma la decisione in esame merita rivalutazione anche perchè – essendo stata pronunciata prima della decisione di queste Sezioni Unite (28.10.10, Giordano, rv. 248865) – non ha affrontato con il dovuto approfondimento il tema della possibilità di concorso tra il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato e la fattispecie penale tributaria in materia di frode fiscale ( D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 ed 8).

E’ ben vero, infatti, che anche la recente pronunzia lascia aperta la possibilità al concorso tra le due ipotesi criminose nella misura in cui "dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all’evasione fiscale, quale l’ottenimento di pubbliche erogazioni ma è, appunto, questo aspetto che il Tribunale per il Riesame avrebbe dovuto affrontare più nel dettaglio e chiarire proprio con riferimento alla fattispecie concreta.

Il tutto, senza tralasciare di osservare che, in ogni caso, la decisione qui impugnata risulta alquanto sommaria nell’equiparare la disponibilità dei beni intestati alla P. ad una loro possibile analoga "disponibilità", a favore dell’imputato E., che non può essere semplicemente presunta ma essere desumibile logicamente 0 per facta Concludentia (Sez. 2^, 20.12.06, Napoletano, Rv. 235828).

E’ di certo indiziante il fatto che E., come si dice da parte dei giudici di merito, si serviva sistematicamente di "teste di legno" per intestare loro fittiziamente i propri beni ma, anche alla luce delle numerose obiezioni difensive (illustrate anche nel presente ricorso) che puntualizzano tra i differenti beni, sarebbe stato auspicabile un maggiore approfondimento che meglio delineasse i contorni dei reati ipotizzati e, segnatamente, di quello di truffa aggravata, unico idoneo a giustificare la misura della confisca per equivalente.

Ciò, tanto più se si considera che il Tribunale, dopo avere (in modo teoricamente accettabile) dichiarato la possibilità di concorso del reato di cui all’art. 640 cpv. con quello previsto dalla norma speciale, è venuto meno alla propria dichiarazione di intenti (f. 3) di "analizzare" le condotte integrative della truffa ed evidenziare "elementi diversi ed ulteriori il cui disvalore non può ritenersi assorbito dalle condotte di emissione o utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti" perchè, di fatto, l’enunciazione si è risolta in una petizione di principio che ha finito per dare per acquisita la ricorrenza del titolo di reato che avrebbe dovuto legittimare l’emissione del provvedimento impugnato. Di conseguenza, le ulteriori notazioni svolte (a proposito, ad esempio del sistematico ricorso a "teste di legno" ovvero alla presentazione, da parte della P., di dichiarazioni dei redditi incompatibili le sue disponibilità effettive con i beni sequestrati) finiscono – come già accennato – per essere alquanto generiche e svincolate dal contesto e dalla obiettività dei beni e delle condotte di cui si discute.

Anche per quel che attiene, poi, alla, pur giusta, affermazione di principio che la confisca per equivalente ed il sequestro preventivo ad essa finalizzato non postulano un nesso di pertinenzialità tra i beni da confiscare ed il reato ipotizzato (sez. 2^, 20.12.06, n. 10838) si impone una "contestualizzazione" del concetto alla luce del rilievo che la norma di cui all’art. 322 ter c.p. è stata introdotta solo con L. n. 300 del 2000 per cui – dovendosi ritenere valido anche per la misura di sicurezza in esame il principio di irretroattività della disposizione meno favorevole – la misura cautelare in discussione, funzionale alla confisca, non potrebbe in ogni caso riferirsi a beni acquisiti con condotte, sia pure verosimilmente illecite, antecedenti la data di introduzione dell’istituto.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, è quindi evidente che il provvedimento qui impugnato non risulta congruamente motivato nè sotto il profilo dei reati contestati e qui concretamente ipotizzagli, nè con riferimento alle documentate censure dell’odierna ricorrente.

Si impone, pertanto un annullamento con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo esame alla luce dei rilievi delineati in precedenza.
P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.;

annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo.

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