Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-09-2011, n. 20037 Imposta reddito persone fisiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I.F., titolare della omonima ditta individuale, impugnava l’avviso di rettifica emesso nel 2000, a seguito di indagini compiute dalla Guardia di Finanza, concernente recupero di IRPEF relativa all’anno 1995, sull’assunto di omessa fatturazione e contabilizzazione di operazioni imponibili, utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, esposizione di costi indeducibili, sostenendone la nullità e la infondatezza nel merito.

La CTP di Campobasso accoglieva parzialmente il ricorso, confermando l’operato dell’Ufficio limitatamente ai costi indeducibili.

Su appello principale dell’Ufficio ed incidentale della contribuente, la Commissione Tributaria Regionale del Molise, con sentenza n. 105/3/05, in data 27-9-05, depositata il 22-12-05, respingeva l’appello principale dell’Ufficio e parzialmente l’incidentale, con conseguente annullamento dell’avviso.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate, con due motivi.

La contribuente resiste con controricorso.

Alla odierna udienza la contribuente produce copia della sentenza della CTR del Molise n. 57/02/2009, passata in giudicato, tra le stesse parti, avente per oggetto l’avviso di rettifica concernente l’IVA dell’anno 1997, favorevole alla contribuente, con richiesta di applicazione di giudicato esterno alla controversia in esame.
Motivi della decisione

Preliminarmente, deve essere dichiarata non rilevante la sentenza oggi prodotta di cui in premessa. Dalla lettura della medesima si evince che i motivi adotti dalla CTR per annullare l’avviso di rettifica dell’IVA del 1997 concernono elementi di fatto relativi ad insufficiente motivazione da parte dell’Ufficio sulla deducibilità di costi posti in detrazione dalla contribuente, valida solo per la annata di riferimento (1997) ed il giudicato è quindi privo di effetto espansivo per diversi periodi della stessa imposta od ai fini di imposte diverse.

Con il primo motivo di ricorso la Agenzia deduce violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 3 e L. n. 212 del 2000, art. 7.

Rileva che la CTR aveva ritenuto che la mancata allegazione del PVC della Guardia di Finanza all’avviso di accertamento fosse causa di nullità dell’avviso medesimo per carenza di motivazione, sul rilievo che nel PVC si faceva accenno anche ad accertamenti svolti nei confronti di terzi, non citati nell’avviso, per cui, anche in relazione alla complessità delle contestazioni sollevate, l’avviso non consentiva alla contribuente una adeguata difesa.

Sostiene l’Ufficio che la vicenda si colloca anteriormente alla entrata in vigore della L. 27 luglio 2000, n. 212, e del D.Lgs. n. 32 del 2001, essendo stato notificato l’avviso di rettifica in data 3-7- 2000, e che pertanto la disposizione applicabile è la L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 3 che consente la motivazione "per relationem" ove gli atti indicati siano conosciuti o conoscibili dal contribuente. Fa presente che è incontestato in causa che il PVC della Guardia di Finanza era stato notificato alla contribuente all’esito della ispezione, la quale era pertanto a conoscenza di tutti gli elementi necessari per una compiuta difesa. Con il secondo motivo deduce violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 e vizio di motivazione in relazione ad un aspetto decisivo della controversia.

Espone che l’Ufficio aveva dimostrato con plurimi elementi tratti dal citato PVC ed analiticamente illustrati che varie ditte nominativamente indicate avevano emesso a favore della contribuente fatture per operazioni inesistenti, e pertanto si era verificata la inversione dell’onere della prova a carico della contribuente stessa, avendo tali elementi valore di presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 ed inoltre la contribuente aveva omesso di rispondere all’invito dell’Ufficio alla produzione della documentazione richiesta con apposito modello.

Assume pertanto errata ed insufficiente la motivazione della CTR, che aveva ritenuto gli elementi esposti dall’Ufficio limitati, contraddittori ed insufficienti ai fini probatori. Il primo motivo è infondato.

Premesso che alla fattispecie non è applicabile, "ratione temporis" la L. n. 212 del 2000, art. 7 nè il conseguente D.Lgs. n. 32 del 2001, occorre richiamare il previgente principio, rispettoso dei diritti di difesa del contribuente di cui all’art. 24 Cost., secondo cui la motivazione dell’avviso di accertamento può essere effettuata "per relationem" purchè gli atti richiamati siano conosciuti o conoscibili dal contribuente. Nella specie, l’Ufficio ha affermato, con dichiarazione che non ha trovato smentita in controricorso, e che quindi deve essere ritenuta incontestata, che era pacifico in atti che il P.V.C, era stato notificato alla contribuente. In sostanza, non vi era, " ratione temporis" obbligo di allegazione testuale degli atti, ma era sufficiente che il contenuto degli stessi (anche relativi a dichiarazioni di terzi) fosse esposto negli atti richiamati e noti al contribuente in forma sufficientemente chiara da consentirgli una idonea difesa. (v, Cass. n. 2749 del 2009). Nella specie, la piena conoscenza delle risultanze del PVC richiamato nell’avviso di accertamento comporta la sufficienza della motivazione dell’avviso ai fini di una congrua ed informata difesa del contribuente. Anche il secondo motivo deve essere condiviso.

La CTR si è limitata ad affermare che gli elementi probatori portati dall’Ufficio erano insufficienti e costituivano mere presunzioni, senza indicare quali fossero e perchè dovessero ritenersi insufficienti, e senza alcun riferimento alla natura di detti costi, dando per scontato che l’onere della prova gravasse sull’Ufficio. In realtà, vertendosi in materia di costi portati in deduzione, l’onere della prova spetta in via generale al contribuente, e solo nel caso che la contabilità sia formalmente regolare detto onere viene riferito all’Ufficio, superando così la presunzione posta dalla formale esistenza della fattura (v, Cass. n. 15395/2008) In assenza di qualsiasi motivazione sul punto della sentenza impugnata, non può prescindersi dalla regola generale, e quindi la motivazione della CTR, che sommariamente attribuisce l’onere della prova all’Ufficio è errata in diritto, oltre ad essere in sè apodittica e generica, realizzando entrambi i profili di illegittimità contestati.

Il ricorso è quindi fondato e deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame ed anche per le spese, a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale del Molise.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale del Molise.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-02-2011) 10-06-2011, n. 23466 Esecuzione di pene detentive

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hiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Svolgimento del processo

1.- Con ordinanza 6 luglio 2010 il Tribunale monocratico di Modena, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava la nullità dell’ordine di carcerazione emesso nei confronti di K.I. il 3 settembre 2009 e di ogni provvedimento collegato e successivo, in relazione alla sentenza del Tribunale di Modena del 9 settembre 2008, irrevocabile il 10 febbraio 2009, e ordinava la liberazione del predetto se non detenuto per altra causa. Rilevava il giudice dell’esecuzione che il 3 settembre 2009 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena aveva emesso nei confronti di K.I. ordine di carcerazione per la pena residua – di quella infinta con la condanna 9 settembre 2009 Tribunale di Modena – di mesi 5 e giorni 8 di reclusione con contestuale ordine di sospensione dell’esecuzione ex art. 656 c.p.p., comma 5, poi revocato con provvedimento in data 5 marzo 2010, sul presupposto che il condannato non aveva presentato in termini alcuna istanza ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 5. Valutava, quindi, che entrambi i provvedimenti del PM erano stati emessi in lingua italiana e non tradotti nella lingua nazionale del condannato o in altra lingua da lui eventualmente conosciuta. In conseguenza, poichè dagli atti relativi all’arresto ed alla successiva convalida emergeva in modo incontrovertibile che il condannato non comprendeva nè parlava la lingua italiana, e da quelli del giudizio di merito e del procedimento di esecuzione non si traevano elementi fattuali concreti da cui fosse desumibile con ragionevole certezza che il K. fosse in grado di comprendere la lingua italiana, il giudice dichiarava la nullità dell’ordine di esecuzione e di tutti gli atti conseguenti.

2 – Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena deducendo a ragione violazione ed erronea applicazione dell’art. 143 c.p.p. in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. e).

Sostiene il PM ricorrente che, pur essendo pacifico che sia doverosa la traduzione dell’ordine di esecuzione al condannato straniero che non comprenda la lingua italiana, il dato della mancata conoscenza della lingua italiana deve emergere positivamente dagli atti del procedimento, non potendo formare oggetto di presunzioni. D’altronde il Pm che si attiva per il promovimento senza ritardo dell’ordine di esecuzione non compete un onere di indagine che risalga a tutte le fasi precedenti del procedimento, con rivisitazione degli atti del fascicolo di cognizione, estranei a quelli che confluiscono nel fascicolo esecutivo. Ne consegue che se, come nel caso di specie, dal titolo esecutivo, o dagli altri atti confluiti per l’esecuzione, non emerge positivamente l’ignoranza, da parte del condannato straniero, della lingua italiana, l’ordine di esecuzione è legittimamente emesso anche senza traduzione. Pertanto la nullità rilevata dal giudice non sussisteva, non potendosi configurare un vizio genetico dell’atto per violazione dell’art. 143 c.p.p..

3.- Il Procuratore Generale presso questa Corte, con atto depositato il 23 luglio 2010, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Motivi della decisione

1.- Il ricorso infondato.

2.- Osserva il Collegio come sia da condividere il principio di diritto secondo cui "alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 143 c.p.p., quale suggerita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 10 del 1993, deve ritenersi che anche l’ordine di esecuzione della pena detentiva emesso dal pubblico ministero sia soggetto alla disciplina dettata dal suddetto articolo e debba essere quindi tradotto, a pena di nullità, in lingua nota al condannato straniero, salvo che dagli atti del procedimento risulti che egli comprendeva la lingua italiana" (Cass. Sez. 1, Sent.

19.4.2000 n. 3043, Rv. 216095, imp. Ugochukwu). Il suddetto principio, più volte ribadito da questa Corte (Sez. 1, Sent.

20.5.2004, n. 25688, Rv. 228143, imp. Mourad; Sez. 1, Sent.

30.11.2005, n.2727, Rv. 235095, Imp. Gallego Guerra; Sez. 1, Sent.

6.5.2010, n. 20275, Rv. 247212, imp. Pmt) che assegna all’art. 143 c.p.p., nella lettura che di tale norma deve essere fatta, secondo il dictum della Corte Costituzionale la funzione di clausola generale a garanzia del diritto fondamentale di difesa riconosciuto allo straniero – quando non sia in grado di comprendere la lingua italiana- di conoscere l’accusa contro di lui formulata e di poter seguire il compimento degli atti processuali ai quali partecipa, comporta che tra gli atti dei quali occorre assicurare la traduzione nella lingua a lui nota deve comprendersi anche l’ordine di esecuzione di cui all’art. 656 c.p.p..

In relazione, infatti, all’ordine di carcerazione, che è atto diretto realizzare l’esecuzione del provvedimento di condanna definitivo, possono sorgere controversie che necessitano la decisione di un organo giudicante, con le garanzie tipiche della giurisdizione e del contraddittorio, con la conseguente necessità anche per il condannato alloglotta di essere messo in condizione di esercitare, in condizione di piena effettività, il suo diritto di difesa (Sez. 6, Sent. 8.3.1995, n. 843, Rv. 201441, imp. Tounsi).

Qualora, poi, l’ordine di esecuzione sia stato emesso, come nel caso di specie, ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 5, cioè con contestuale decreto di sospensione al fine di consentire al condannato di poter proporre istanza per conseguire l’espiazione in una delle forme alternative previste dall’ordinamento penitenziario e dal testo unico in materia di stupefacenti, quella necessità di assicurare allo straniero alloglotta, attraverso la effettiva contezza del contenuto dell’atto, un adeguato diritto di difesa davanti ad un organo giudiziario e con le garanzie proprie della giurisdizione e del contraddittorio, che prima della entrata in vigore della L. 27 maggio 1998, n. 165 (che ha introdotto la nuova formulazione della norma in materia di esecuzione delle pene detentive), era da considerarsi alla stregua di una ipotizzabile eventualità – comunque da tutelare – è divenuta una esigenza vera e propria. Sussiste, infatti, nei casi contemplati dalla disposizione, un diritto, cogente e ed effettivo, del condannato a presentare richiesta di ammissione ad una misura alternativa rispetto all’esecuzione della pena con le forme della detenzione in istituto penitenziario, e la decisione della relativa istanza è demandata al tribunale di sorveglianza che vi procede con l’osservanza delle indispensabili garanzie della giurisdizione e del contraddittorio. Ne consegue che la lettura costituzionalmente orientata della norma di cui all’art. 143 c.p. deve essere ritenuta vincolante anche per il pubblico ministero, il quale è comunque tenuto, in particolare quando l’ordine di esecuzione sia stato sospeso ex art. 656 c.p.p., comma 5, a verificare, se del caso con l’acquisizione degli atti del processo di cognizione quando la conoscenza della lingua italiana da parte del condannato straniero non risulti positivamente accertata, se sussista la necessità di procedere alla traduzione dell’atto. Ne consegue che il ricorso proposto deve essere rigettato.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-05-2011) 27-06-2011, n. 25628

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Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma investito ex art. 309 c.p.p., della richiesta di riesame proposta dall’indagato B.I., ha confermato l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari che in data 2.9.2010 aveva applicato al ricorrente la misura cautelare della custodia cautelare in carcere per il reato di tentato omicidio commesso, in concorso con il connazionale A.F., ai danni di B.H..

Il Tribunale osservava che il B. era accusato per avere colpito con due pugni al volto la persona offesa, quindi accoltellata dal coindagato (mettendolo in pericolo di vita, come risultava da referti e dichiarazioni del medico), ed era stato riconosciuto in foto dalla vittima. Tutti i presenti avevano assunto un atteggiamento reticente sulla dinamica della vicenda e sulle sue ragioni, e tale comportamento faceva ritenere che si trattasse di un regolamento di conti tra bande criminali. Anche la vittima era stata evidentemente reticente allorchè aveva affermato che l’uomo che l’aveva colpito al volto non s’aspettava la reazione dell’amico. L’indagato dal suo canto neppure aveva spiegato per quale motivo aveva aggredito l’ H..

Nonostante l’incensuratezza del B., la estrema gravità del fatto e l’evidenziato contesto criminale in cui andava inserito rendevano manifesta la sussistenza di pericolosità non contenibile con misure gradate.

2. Ha proposto ricorso l’indagato a mezzo del proprio difensore avvocato Diego Mongiò, chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata.

Con unico motivo denunzia violazione di legge ( dell’art. 309 c.p.p., comma 5 e dell’art. 110 c.p.) e vizi di motivazione sostenendo che la decisione del Tribunale del riesame era viziata perchè, nonostante l’eccezione difensiva sul punto, non era stata ad esso trasmessa la registrazione delle dichiarazioni della persona offesa. E tale registrazione era rilevante a fini difensivi "in quanto la circostanza che il B. aveva dichiarato che il prevenuto "non si aspettava la reazione dell’amico" era certamente meglio esplicitata nella registrazione e quindi costituiva "elemento sopravvenuto-" a favore dell’indagato (il documento nel quale la registrazione era stata trascritta era stato formato successivamente alla presentazione degli atti ai sensi dell’art. 291 c.p.p., parrebbe che il difensore dica che al Tribunale era stato trasmesso soltanto il verbale in forma riassuntiva).

Nel merito osserva quindi che l’affermazione secondo cui tutti i presenti erano stati reticenti era in contrasto con il fatto che la persona offesa aveva riconosciuto in foto l’indagato e l’accoltellatore; che la sostanziale obliterazione della circostanza che la vittima aveva scagionato il ricorrente non era sorretta da adeguata giustificazione; che nulla dimostrava un reale rapporto di amicizia tra l’accoltellatore e il ricorrente; che arbitrariamente il Tribunale aveva tratto elemento a carico dal fatto che il ricorrente non aveva inteso sottoporsi ad interrogatorio.

Motivi della decisione

1. Le doglianze relative a violazione di legge processuale si basano su assunti fattuali generici.

La valenza favorevole all’indagato della registrazione integrale della deposizione della persona offesa, in tesi non trasmessa al Tribunale del riesame, è solo affermata. Il riferimento al valore chiarificatore della versione che si assume integrale rispetto a quella in forma riassuntiva, non soltanto non è accompagnato però da alcuna allegazione documentale – pur non potendo dubitarsi e non essendo negato che il ricorrente ha la disponibilità di entrambe le versioni, oramai versate per sua stessa affermazione, agli atti -, ma è anche meramente assertivo, dal momento che il ricorso non esplicita in alcun modo neppure le ragioni per cui dal testo della registrazione dovrebbe in tesi trarsi un significato più favorevole all’indagato.

Neppure spiega, d’altro canto, il ricorrente perchè la registrazione in tesi rilevante, della cui esistenza la difesa era a conoscenza e che era in suo diritto ottenere, non sia stata da essa richiesta in duplicato e offerta al Tribunale (v., mutatis, S.U. n. 19853 del 27.3.2002, Mohamed Ashraf; S.U. n. 20300 del 22/04/2010, Lasala).

2. Generiche, perchè anch’esse meramente assertive, sono quindi le ulteriori censure sulla motivazione, che si risolvono nella confutazione della affermata esistenza di un comportamento reticente e dell’apprezzamento del significato delle dichiarazioni della persona offesa, e che si rivolgono, perciò, anche a valutazioni di merito, logicamente giustificate e insindacabili in questa sede.

3. Manifestamente infondata è quindi la censura relativa al valore indiziario che sarebbe stato illegittimamente attribuito alla circostanza che l’imputato s’era avvalso della facoltà di non rispondere. Il Tribunale non ha considerato tale dato quale elemento a carico dell’imputato, ma ha semplicemente, e correttamente, rilevato che a fronte dell’obiettiva confluenza delle condotte aggressive materialmente poste in essere dai due indagati contro la vittima nessuna spiegazione alternativa era stata in concreto offerta neppure dall’indagato.

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000 (mille).

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 19-07-2011, n. 6453 Pensioni, stipendi e salari

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Svolgimento del processo

Gli odierni ricorrenti sono tutti appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria.

Essi hanno evidenziato che svolgono servizi su turni stabili e periodici per tre giorni alla settimana, sulla scorta di formali ordini di servizio.

Al riguardo, tutti quanti i ricorrenti hanno allegato in un primo momento gli attestati, indicanti il reparto o la sede presso il/la quale prestano o hanno prestato servizio. Si tratta del Reparto per la Sicurezza e la Vigilanza presso l’Ufficio per la Sicurezza personale e la Vigilanza dell’Ufficio del Capo Dipartimento, del Reparto Segreteria presso il citato Ufficio, dell’Autoparco della Segreteria Affari generali dell’Ufficio dell’Organizzazione e delle Relazioni del medesimo Ufficio del Capo Dipartimento, del Settore Vigilanza del menzionato Ufficio dell’Organizzazione e delle Relazioni di detto Ufficio del Capo Dipartimento, del Centro amministrativo "G. Altavista" di Roma ed infine dell’Ufficio della Sicurezza e delle Traduzioni del Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria della Campania.

Successivamente quasi tutti i ricorrenti (26 su 33) hanno, altresì, prodotto più dettagliati attestati, riportanti il numero di turni con attività lavorativa per 12 ore giornaliere nel periodo considerato.

Con il ricorso in esame gli stessi chiedono l’accertamento del diritto alla corresponsione, nei loro confronti, in entità doppia, del controvalore del buono pasto, già riconosciuto in misura unica giornaliera, per il periodo 18.8.1999 – 1.1.2009, essendo quest’ultima data il giorno a decorrere dal quale essi hanno cominciato a percepirlo in quantità doppia.

Deducono:

1) violazione di legge: artt. 1 e 2 della legge n. 203/1989 ed art. 12 della legge n. 395/1990 – eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa – disparità di trattamento – manifesta ingiustizia.

Riprendendo la sentenza di questa sezione n. 246/2010, adottata in sede di esecuzione di giudicato, fanno notare che l’art. 1, lettera b), della legge 18 maggio 1989, n. 203, applicabile agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria in forza dell’estensione sancita dal successivo articolo 3, mira a garantire il servizio della mensa (a carico dell’Amministrazione) al personale delle forze di polizia che, per la consistenza degli impegni connessi ai servizi prestati, non può consumare i pasti presso il proprio domicilio, con il conseguente diritto, per gli aventi titolo, agli importi sostitutivi, nella misura del controvalore già stabilito dalla stessa Amministrazione.

Sempre il citato art. 1 della legge n. 203/1989 prevede, tra "le particolari situazioni di impiego e ambientali" che legittimano la costituzione di mense obbligatorie di servizio, quelle del personale impiegato in speciali servizi operativi "durante la permanenza nel servizio", con la conseguenza che, ove la "permanenza nel servizio" si protragga necessariamente in orari che – in condizioni di normale utilizzo della mensa obbligatoria – imporrebbero la consumazione di due pasti, anziché di uno, risulterebbe in contrasto con lo spirito e la lettera della predetta normativa negare l’emolumento in esame a chi abbia dovuto protrarre il servizio sino e oltre quei limiti giornalieri.

Infatti, in caso contrario si verificherebbe che i dipendenti che hanno espletato il servizio distribuito in 5/6 giornate lavorative percepirebbero sino al doppio della indennità sostitutiva rispetto ai colleghi che – a parità di ore complessive settimanali – hanno espletato il servizio concentrato in 3 giornate lavorative.

Il D.P.C.M. 5 giugno 1997, infatti, si riferisce espressamente ai dipendenti "in servizio presso uffici con orario settimanale articolato su cinque giorni", e "per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente protrae l’attività di servizio nelle ore pomeridiane, con l’effettuazione della pausa, o nella giornata in cui il dipendente effettua, immediatamente dopo l’orario ordinario e la pausa, almeno tre ore di lavoro straordinario"; e dunque disciplina non già la fattispecie dei ricorrenti, ma quella del normale orario settimanale articolato su cinque giorni.

Ne conseguirebbe, in applicazione del principio "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit", un ulteriore argomento a favore della tesi dei ricorrenti.

Nel periodo considerato, il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria avrebbe corrisposto ai ricorrenti al massimo 12 buoni pasto al mese, mentre ai dipendenti con un servizio distribuito su 5/6 giorni settimanali un numero ricompreso tra i 20 ed i 24 buoni pasto al mese, con evidente disparità di trattamento.

2) Violazione degli artt. 3, 1° comma, e 36, 1° comma, Cost.

La situazione appena rappresentata si porrebbe anche in contrasto con le norme contenute nei menzionati articoli della Costituzione.

Gli istanti chiedono, altresì, che sulle somme dovute a titolo di secondo buono pasto giornaliero siano quantificati interessi e rivalutazione, dalla maturazione sino al soddisfo.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, la quale, evidenziando l’assenza di atti interruttivi del suo perfezionarsi, ha in primo luogo dedotto la prescrizione per i crediti vantati per il periodo antecedente il quinquennio, computato a ritroso dalla data di notifica del ricorso.

Ha poi rimarcato che l’onere della prova dei presupposti a fondamento della sussistenza al diritto vantato ricade sugli istanti, mentre, a suo dire, nella specie esso non risulterebbe essere stato assolto.

Ha, infine, asserito l’infondatezza del ricorso, rilevando che nessuna delle fonti normative ed amministrative invocate farebbe riferimento all’ipotesi di turni di servizio superiori alle (rectius: di almeno) 12 ore ed evidenziando anche l’ostacolo economicofinanziario per l’eventuale liquidazione del doppio buono pasto.

La parte ricorrente ha depositato documentazione, in vista della pubblica udienza del 21.6.2011, nella quale il ricorso è stato introitato per la decisione.

Motivi della decisione

1 – Con il ricorso in esame si chiede che venga riconosciuto, in capo ai ricorrenti, il diritto all’attribuzione del buono pasto in misura doppia giornaliera, per il periodo 18.8.1999 – 1.1.2009, essendo quest’ultima data il giorno a decorrere dal quale essi hanno cominciato a percepirlo in tale entità doppia, con corresponsione di interessi legali e rivalutazione per legge sulle somme, dal dovuto sino al soddisfo.

2 – Deve preliminarmente disaminarsi l’eccezione di prescrizione quinquennale, opposta dalla resistente Amministrazione della Giustizia.

Essa va accolta.

2.1 – In primo luogo è evidente che, essendo il controvalore del pasto un importo che sarebbe dovuto essere corrisposto periodicamente, rileva la prescrizione breve quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c..

2.2 – Né può ritenersi alla specie applicabile la sentenza della Corte costituzionale 1.6.1966, n. 63, che impone il mancato decorso del termine prescrizionale in relazione solo al diritto al salario, mentre le somme in questione costituiscono un’indennità di natura compensativa.

2.3 – Infine non risultano per tabulas atti interruttivi di tale prescrizione.

2.4 – Ne deriva che il diritto è senz’altro prescritto sino al 16.11.2005, posto che la data di notifica del ricorso valevole ad interrompere l’ulteriore decorso del termine prescrizionale è rappresentata da quella della spedizione postale, vale a dire dal 16.11.2010.

3 – Va a questo punto accertata la sussistenza o meno in via teorica del diritto al controvalore del buono pasto in misura doppia, anteriormente al momento in cui l’Amministrazione resistente ha cominciato a corrisponderla, in capo a quei dipendenti che svolgono servizi su turni stabili e periodici di 12 ore giornaliere.

3.1 – In proposito occorre esaminare la natura dell’indennità in parola e la ratio sottesa alla sua corresponsione.

Essa ha natura compensativa di una spesa sostenuta dal dipendente, il quale, in ragione di esigenze di servizio, non può consumare il pasto nella propria abitazione, né gli è consentito di fruire di un servizio mensa e, perciò, non rappresenta un vero e proprio emolumento.

Ciò si deduce dalla normativa posta a fondamento della previsione della corresponsione del buono pasto.

In particolare, il D.P.C.M. 5.6.1997 prevede che il buono pasto sia corrisposto, laddove non sia stato istituito il servizio mensa, che garantirebbe la fornitura diretta del pasto al di fuori del domicilio del dipendente, e ne fissa la misura unica giornaliera, riferendosi, tuttavia, specificamente a chi deve trattenersi solo per il pranzo per ragioni di lavoro.

È, perciò, evidente che, laddove le esigenze di servizio permangano per altre ore lavorative giornaliere, di modo che il dipendente è costretto a mangiare per ben due volte fuori casa, il buono pasto deve essere riconosciuto in misura doppia.

D’altra parte, la stessa Amministrazione ha cominciato a riconoscere ed a corrispondere il controvalore del buono pasto in misura doppia dall’1.1.2009, sulla base soltanto di una propria circolare, perciò, in assenza di un’espressa previsione normativa. Né può fondatamente affermarsi che detta circolare, nella parte che qui interessa, abbia recepito il contratto collettivo di lavoro, che, al contrario, sul punto tace.

3.2 – Ragioni di opportunità, derivanti da limiti di spesa, non possono poi trovare ingresso in questa sede, nella quale va soltanto accertata la sussistenza o meno del diritto soggettivo che i ricorrenti pretendono di far valere.

4 – In concreto, con specifico riferimento a questi ultimi, si rende utile un breve esame delle norme in materia di onere e valutazione della prova contenute nel codice di procedura amministrativa.

4.1 – Le disposizioni conferenti sono integrate dagli artt. 63 e 64 di detto codice.

In base ai principi generali in materia, l’onere della prova è posta a carico delle parti che intendano proporre domande o eccezioni, con la precisazione che siano sufficienti elementi di prova e che naturalmente essi debbano essere nella loro disponibilità.

Si precisa ulteriormente che "il giudice amministrativo può disporre, anche d’ufficio, l’acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità nella pubblica amministrazione".

4.2 – Fatta questa premessa, deve considerarsi che nella specie tutti i ricorrenti hanno fornito elementi o – che dir si voglia – principi di prova della loro pretesa, allegando gli attestati di servizio, nei quali risulta l’ufficio al quale sono preposti o presso cui hanno comunque prestato servizio nel periodo considerato, avente peculiarità tali da implicare lo svolgimento dell’attività lavorativa in turni più ampi – di 12 ore.

Ciò, sulla base di quanto sopra premesso in diritto, è già sufficiente ad assicurare l’assolvimento dell’onere della prova.

Deve poi considerarsi che successivamente la maggior parte di essi (26 su 33) ha, altresì, prodotto più dettagliati attestati, riportanti il numero di turni con attività lavorativa per 12 ore giornaliere nel periodo considerato, in tal modo suffragando di piena prova la propria pretesa.

5 – Conseguentemente il ricorso va accolto nei modi di seguito specificati.

5.1 – Il diritto al buono pasto in misura doppia sussiste, in capo ai ricorrenti, per il periodo 16.11.2005 – 1.1.2009, nella misura risultante nei relativi dettagliati attestati di servizio depositati e, relativamente agli istanti che non vi hanno provveduto, secondo quanto risultante comunque dai dati in possesso dell’Amministrazione.

5.2 – Le somme così determinate dovranno essere maggiorate dei soli interessi legali e della rivalutazione monetaria, unicamente qualora essa li superi, alla stregua dell’art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e s.m.i.

6 – In considerazione della peculiarità della questione giuridica oggetto di causa, si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, dei diritti e degli onorari di difesa, ai sensi dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 92 c.p.c..

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.