Cass. civ. Sez. VI, Sent., 13-04-2012, n. 5903 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che R.G.C., con ricorso del 27 settembre 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Bologna depositato in data 13 ottobre 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del G.C. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha respinto il ricorso;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 9.800,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 31 dicembre 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) il G.C., medico in servizio presso l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS), asseritamente titolare del diritto al computo dell’indennità di tempo pieno in misura integrale, senza la decurtazione del quindici per cento prevista dalla legge come conseguenza della scelta di esercitare la professione extramoenia, aveva proposto – con ricorso collettivo del 19 aprile 1996 – la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna; b) il Tribunale adito non aveva ancora deciso la causa al momento della proposizione della domanda di equa riparazione;

che la Corte d’Appello di Bologna, con il suddetto decreto impugnato, ha respinto la domanda, osservando che: a) la lettera della L. n. 724 del 1994, art. 4, comma 3, esclude che per i medici che optino di svolgere l’attività libero-professionale all’esterno delle strutture sanitarie pubbliche l’indennità di tempo pieno non sia assoggettata alla decurtazione del quindici per cento; b) tale tesi è stata integralmente accolta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 330 del 1999; c) "… dopo tale pronuncia della Corte costituzionale, i ricorrenti avanti al TAR non potevano nutrire alcuna legittima aspettativa di accoglimento del ricorso nè … continuare a vivere "nell’incertezza dell’esito dello stesso". … nella specie non è in gioco l’astratto principio richiamato a funzionale sostegno della stessa L. n. 89 del 2001, bensì la sussistenza in concreto del danno "da processo" che la medesima ha inteso tutelare e la cui accertata inesistenza comporta l’inapplicabilità dell’invocata tutela risarcitoria …".

Motivi della decisione

che, con i motivi di censura, viene denunciata come illegittima, anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, l’affermata piena consapevolezza della manifesta infondatezza della pretesa fatta valere dinanzi al Giudice contabile, nonchè l’apoditticità della motivazione;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che la censura è fondata;

che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata del processo i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni in esso coinvolte, ciò ad eccezione dei casi in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, nei quali casi l’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve essere provata puntualmente dall’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte – come nella specie – sia stata dichiarata manifestamente infondata (cfr., ex plurimis e tra le ultime, le sentenze nn. 9938 del 2010, 25595 del 2008, 21088 del 2005);

che, nella specie, i Giudici a quibus hanno sostanzialmente – ed erroneamente – fondato la ratio decidendi sul probabile esito del giudizio presupposto – sovrapponendosi inoltre arbitrariamente al giudizio del Tribunale amministrativo, il quale non aveva ancora definito il giudizio presupposto -, senza peraltro accertare la sussistenza dei presupposti della fattispecie di abuso del processo sulla base delle prove eventualmente dedotte dal Ministro resistente;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che il processo presupposto de quo ha avuto una durata complessiva di dodici anni e otto mesi circa (dal 19 aprile 1996, data del ricorso introduttivo del processo presupposto, al 31 dicembre 2008, data del deposito del ricorso per equa riparazione);

che questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 500,00 per ciascuno degli anni di durata complessiva del processo;

che, nella specie, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 va determinato in Euro 6.350,00 per i dodici anni e otto mesi circa di irragionevole durata, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorarI, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 6.350,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-05-2012, n. 7753 Corte di Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso del 16.1.2009 al Tribunale di Torino, il dott. G. B. conveniva in giudizio l’UNIVERSITA’ degli STUDI di TORINO e, premesso di essersi laureato in medicina e chirurgia e di avere frequentato il corso di specializzazione in Medicina dello Sport dal novembre 1997 al novembre 2001, percependo la borsa di studio di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 esponeva:

che lo Stato Italiano si era tardivamente adeguato alla Direttiva Comunitaria 93/16/CE con l’emanazione del D.Lgs. n. 368 del 1999, che aveva previsto la stipulazione da parte dell’Università con i medici specializzandi di un contratto di formazione e lavoro e il diritto di questi ultimi ad "un’adeguata remunerazione";

che però l’efficacia di tale normativa era stata sospesa dal D.Lgs. n. 517 del 1999, art. 8 che aveva subordinato la sua applicazione ad un apposito provvedimento legislativo, mai emanato;

che, conseguentemente, rimaneva perdurante l’inadempimento dello Stato Italiano, ciò che però non impediva, anche alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia 25.2.1999 e 30.10.2000, la diretta applicazione della Direttiva Comunitaria da parte del giudice nazionale, con l’accertamento dell’intervenuta esistenza fra esso ricorrente e l’Università di un contratto di formazione e lavoro e del diritto ad una adeguata remunerazione ex art. 36 Cost. e art. 2099 c.c.;

che, in subordine, la questione doveva essere rinviata alla Corte di Giustizia europea o, in alternativa, doveva sollevarsi questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 517 del 1999, art. 8 in relazione agli artt. 76, 11, 3, 4 e 36 Cost.. Il dott. G. chiedeva, quindi, in via principale, la condanna dell’UNIVERSITA’ convenuta al pagamento in suo favore dell’importo di Euro 105.833,00 lordi per il periodo fino all’ottobre 2001, oltre accessori e spese;

in via subordinata, deducendo che la borsa di studio percepita D.Lgs. n. 257 del 1991, ex art. 6 era stata rivalutata annualmente solo nell’anno 1992 ed era poi rimasta "bloccata" negli anni successivi in virtù di diversi provvedimenti legislativi e che, pertanto, la stessa non aveva realizzato il diritto alla adeguata remunerazione di cui alla predetta Direttiva 93/16/CE, chiedeva al Giudice adito di rideterminare l’importo della borsa e quindi di condannare l’UNIVERSITA’ convenuta al pagamento di una somma pari al 97,7% della retribuzione spettante al medico di prima nomina, ai sensi del CCNL Comparto Sanità, detratto quanto già percepito, con rivalutazione ed interessi.

Si costituiva l’UNIVERSITA’ degli STUDI di TORINO, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo la chiamata in causa del Governo Italiano, del MINISTERO dell’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ e RICERCA, del MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI, del MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE e della REGIONE PIEMONTE e deducendo, in subordine, l’infondatezza nel merito della pretesa azionata dal dott. G., pretesa della quale chiedeva quindi la reiezione eccependone, altresì, la parziale prescrizione ex art. 2948 c.c., n. 4.

Il Tribunale di Torino, con sentenza resa in data 13.3.2009, respingeva l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’UNIVERSITA’, nonchè l’istanza di chiamata in causa del Governo, dei MINISTERI cit. e della REGIONE PIEMONTE ed, in parziale accoglimento del ricorso, ritenendo in parte prescritto il credito dallo stesso azionato in via subordinata, condannava l’UNIVERSITA’ a corrispondere al Goitre le differenze conseguenti all’adeguamento della borsa di studio al tasso programmato di inflazione per il periodo 2.2.2001-ottobre 2001, oltre rivalutazione ed interessi.

Avverso detta sentenza proponeva appello l’UNIVERSITA’ con ricorso depositato il 28.5.2009, chiedendone l’integrale riforma.

Resisteva il dott. G., chiedendo la reiezione dell’avversario gravame e, con appello incidentale, l’accoglimento della domanda principale originariamente proposta.

Con sentenza del 3-14 dicembre 2009, l’adita Corte d’appello di Torino dichiarava che il contraddittorio doveva essere integrato con il Governo Italiano, il Ministero dell’Università, il Ministero del Lavoro, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Piemonte e, conseguentemente rimetteva la causa al primo Giudice.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l’Università degli Studi di Torino con due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art 378 c.p.c..

L’intimato, G.B. non si è costituito.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso l’Università degli Studi di Torino denuncia violazione delle leggi finanziarie 2003/2005, proprio difetto di legittimazione passiva, violazione e falsa applicazione del D.L. n. 384 del 1992, art. 7 e L. n. 438 del 1992, ed, ancora, violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 e delle Direttive nn. 82/76; 75/363; 75/362 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Deduce che, contrariamente agli assunti della Corte torinese, l’Ateneo deve ritenersi estraneo alla presente vicenda contenziosa, siccome affatto non deputato ad erogare i benefici e le prestazioni richieste dalla controparte, in quanto, ai sensi del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 è riservato solo alle Amministrazioni statali la definizione della provvista finanziaria occorrente per l’assolvimento delle obbligazioni inerenti le prestazione in oggetto, non essendo in alcun modo la borsa di studio di che trattasi riferibile alle competenze universitarie. Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione artt. 102 e 354 c.p.c.;

D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 (art. 360 c.p.c., nn.3 e 4), deduce l’erroneità della impugnata sentenza laddove ha ravvisato la necessità di integrazione del contraddittorio con le Amministrazioni statali, identificando nel contenzioso de quo un non configurabile litisconsorzio necessario.

I due motivi, accomunati dal tema della legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta con il ricorso introduttivo, possono essere esaminati congiuntamente.

Va anzitutto precisato che le fonti delle norme di riferimento vanno individuate nel D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, (Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio dei 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma della L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 6), e nel D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento del loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE). Il primo dei due D.Lgs. è stato abrogato dall’art. 46, comma 3, del secondo, il quale tuttavia nel precedente comma 2, (come sostituito dal D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 8, comma 3) ha disposto che, fino all’entrata in vigore di uno specifico provvedimento legislativo in materia di risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle reperite con la L. n. 428 dei 1990, art. 6, (Legge Comunitaria), in luogo delle disposizioni dello stesso decreto riguardanti la materia del contratto di formazione specialistica del medico iscritto ad una scuola di specializzazione (da art. 37 a art. 42) si continui a fare applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. abrogato. L’applicazione di tale D.Lgs. n. 257 del 1991, è stata poi estesa temporalmente sino all’anno accademico 2005 – 2006 per effetto della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 300, lett. e).

Ciò premesso, può esser qui ribadito il principio, affermato da questa Corte, secondo cui in tema di attribuzione di borse di studio post universitarie a favore dei laureati in medicina ammessi alla frequenza di un corso di specializzazione, il D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 3, pone a carico del Ministero del Tesoro, su proposta del Ministri dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e della Sanità, l’assegnazione e la ripartizione dei fondi alle Università, alle quali compete, al sensi dei secondo comma della citata norma, la concreta erogazione delle somme in sei rate bimestrali posticipate. Ne consegue che sia i Ministeri che l’Università sono processualmente legittimati dal lato passivo in quanto tenuti, solidalmente, al pagamento del compenso agli specializzandi, assumendo la ripartizione degli adempimenti tra gli enti medesimi una rilevanza esclusivamente interna (Cass. 18 giugno 2008, n. 16507).

Sulla base di tale principio va disatteso il primo motivo di ricorso non difettando l’Università della dedotta legittimazione passiva, mentre va accolto il secondo motivo avendo la Corte territoriale ritenuto la necessità di integrazione del contraddittorio con le Amministrazioni statali, sull’erroneo presupposto della sussistenza, nella fattispecie in oggetto, di un litisconsorzio necessario.

L’impugnata sentenza va, quindi, cassata in relazione al motivo accolto con rinvio per il riesame ad altra Corte d’appello, come indicata in dispositivo, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Genova.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2012

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-09-2011) 28-11-2011, n. 44029 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 9 luglio 2010 il Tribunale di Pordenone ha applicato a E.A. e L.F. la pena dai medesimi concordata con il pubblico ministero in ordine alle contestazioni D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 loro rispettivamente ascritte.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Trieste, deducendo violazione di legge con riferimento alla posizione di E.A. in quanto sono state concesse le attenuanti generiche sulla base della sola incensuratezza e con riferimento alla posizione di L.F. in quanto il calcolo della pena pecuniaria è stato effettuato partendo da una pena base inferiore al minimo di legge.

3. Anche E.A. ha presentato ricorso, deducendo erronea applicazione della legge penale relativamente alla mancata autorizzazione a recarsi al lavoro e violazione del diritto di difesa relativamente al fatto che il Gup "anzichè limitarsi a quanto concordato dalle parti, provvedeva a sospendere la efficacia di altra sentenza emessa dal Tribunale di Macerata, della quale peraltro non v’era traccia nel fascicolo processuale"; nell’acquisire dati di altri procedimenti il giudice avrebbe dovuto dare avviso all’imputato, per consentirgli di valutare la effettiva bontà della scelta del rito.

Motivi della decisione

1.1 ricorsi sono inammissibili.

1.2 Il ricorso del pubblico ministero nei confronti di L. è infatti manifestamente infondato dal momento che non tiene conto del fatto che, come risulta chiaramente dal "patto" riportato a verbale, la pena base è stata regolarmente prevista in Euro 3000,00, cioè nel minimo legale, ma all’imputato sono state concesse anche le attenuanti generiche.

1.3 Il ricorso del pubblico ministero nei confronti di E.A. è manifestamente infondato risultando dalla motivazione della sentenza impugnata che le circostanze attenuanti generiche, richieste per l’incensuratezza dell’imputato in contrasto con l’art. 62 bis c.p., comma 3, sono state dal giudice concesse in considerazione del positivo comportamento processuale dell’imputato.

2. Il ricorso di E.A. è manifestamente infondato atteso che l’imputato non ha ragione di dolersi in questa sede della mancata concessione del beneficio dell’avviamento al lavoro, che è provvedimento che non attiene alla sentenza di applicazione della pena. E’ solo il caso di osservare che non si tratta dell’istituto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 bis, che si riferisce al lavoro di pubblica utilità, ma di provvedimento collegato alla separata misura cautelare che non è impugnabile con ricorso per Cassazione. Correttamente il giudice ha revocato l’indulto in precedenza concesso, provvedimento che consegue obbligatoriamente anche alla pronuncia di sentenza di patteggiamento con la quale venga inflitta una pena detentiva non inferiore a due anni per un reato commesso nei cinque anni successivi alla entrata in vigore della legge (sez. 1, sentenza n.29959 dell’11.7.2008 rv. 240686).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna E.A. al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-07-2012, n. 12044 Passaggio ad altra amministrazione Personale non docente

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La parte ricorrente chiede l’annullamento della sentenza di appello che ha negato il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

2. La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

3. La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

4. Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in decreto ministeriale. La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829; Da ultimo, sul punto, cfr. Cass., 14 marzo 2012, n. 4045).

5. Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del decreto ministeriale. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva. Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate.

L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007). L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

6. Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) nella sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-108/10, Scattolon), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. 7. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8, costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

8. Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: – se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione); – se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al cessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retribuiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

9. Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

10. In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

11. Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

a. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

b. Quanto alle modalità, si deve trattare di "peggioramento retributivo sostanziale" (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto.

c. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retribuiva di partenza").

12. La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente del comma 218 dell’art. 1 della finanziaria 2006, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con l’art. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza Agrati), ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate.

13. La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr., per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984;

ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

H. Nella memoria per l’udienza la difesa dei ricorrenti chiede la disapplicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, richiamando la tesi che: 1) ritiene "errata" la decisione Scattolon laddove ha giudicato assorbita la quarta questione a seguito della decisione sugli altri punti sottoposti al suo esame e 2) prospetta la necessità di non sottoporre la questione nuovamente al vaglio della Corte costituzionale per contrasto sopravvenuto con l’art. 117 Cost., in quanto la controversia, come sancito nella sentenza Scattolon, rientra nel diritto dell’Unione, con la conseguenza che il giudice ordinario dovrebbe "disapplicare direttamente la norma interpretativa che ha violato la Carta oppure operare un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia".

15. Deve premettersi che la decisione della Corte di giustizia, di cui si è prima messo in evidenza l’efficacia vincolante per il giudice nazionale, presenta tale efficacia nella sua interezza e non può discrezionalmente essere ritenuta vincolante per una parte e non vincolante per un’altra.

16. Nè rileva il fatto che, all’epoca in cui la Corte di giustizia si è espressa, la decisione Agrati della CEDU non fosse ancora definitiva, perchè la decisione della Corte di giustizia nella parte in cui delinea il suo rapporto con la sentenza Agrati non si basa su questo dato, ma sul contenuto della decisione della CEDU. 17. La sentenza Agrati parte dalla premessa che "i ricorrenti sostengono di aver percepito, in seguito al trasferimento, un trattamento economico nel complesso inferiore a quello percepito prima del trasferimento" e "hanno perso tutti gli elementi accessori della retribuzione" e perviene alla conclusione che "l’adozione della finanziaria 2006 definiva il merito della controversia e rendeva vana la prosecuzione dei procedimenti", conclusione in forza della quale ha espresso il suo giudizio sull’intervento del legislatore italiano.

18. La sentenza Scattolon, interpretando la normativa italiana alla luce del diritto europeo, perviene alle conclusioni di cui si è dato conto, in forza delle quali il singolo giudizio non può dirsi chiuso e il diritto dei lavoratori (a non percepire, a seguito del trasferimento, un trattamento nel complesso inferiore a quello percepito prima del trasferimento) trova garanzia. Ciò spiega perchè, la Corte di giustizia abbia giudicato assorbita la quarta questione, implicante la chiusura del giudizio e la negazione della garanzia su indicata.

19. Deve aggiungersi, per completezza, che anche l’altra affermazione formulata dai ricorrenti nella causa Agrati di aver perso "tutti gli elementi accessori della retribuzione" (affermazione ribadita da parte ricorrente di questo giudizio nella memoria per l’udienza) non è condivisibile, in quanto, nelle controversie in cui la questione è stata posta, la decisione è stata nel segno della conservazione del diritto (cfr., Cass. 19 marzo 2012, n. 4316, confermando l’orientamento della sentenza di merito emessa dalla Corte d’appello di Brescia, a sua volta di conferma della sentenza del Tribunale che aveva accolto la domanda del lavoratore).

20. In conclusione, in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il caso in esame deve essere deciso con l’accoglimento del ricorso del lavoratore. La violazione del complesso normativo, costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, denunziata, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla Corte d’appello indicata in dispositivo, la quale, applicando i criteri di comparazione su specificati, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retribuivo sostanziale all’atto del trasferimento e dovrà accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012

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