Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 31-01-2013) 21-03-2013, n. 13079

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Ancona avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal Giudice monocratico del Tribunale di Ancona – Sezione distaccata di Jesi con la quale veniva applicata a B.D. la pena concordata di giorni 64 di lavoro di pubblica utilità in sostituzione di mesi 2 di arresto ed Euro 1.000,00 di ammenda, oltre alla confisca del veicolo e alla sospensione della patente di guida per un anno per il reato di cui all’art. 187 C.d.S., commi 1 e 8 (fatto del (OMISSIS)).

Deduce, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge in relazione all’applicazione del beneficio della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 187 C.d.S., comma 8 bis poichè il giudice aveva inammissibilmente combinato la minore pena base previgente con il beneficio in questione introdotto dalla L. n. 120 del 2010, art. 33 che aveva al contempo elevato la pena base per il reato contestato a mesi sei di arresto.

Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza.

Il ricorso è fondato e va accolto.

In effetti, con la medesima sopravvenuta L. 29 luglio 2010, n. 120 da un canto è stato introdotto il comma 8 bis dell’art. 187 C.d.S. (che prevede la pena sostitutiva del lavoro per pubblica utilità) e, dall’altro, è stata inasprita la pena detentiva prevista per il reato di cui al comma 1 della medesima norma, portata da quella dell’arresto da tre mesi ad un anno (di cui al D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4) a quella dell’arresto da sei mesi ad un anno (oltre all’ammenda da Euro 1.500,00 a d Euro 6.000,00).

Non può negarsi che, nel complesso, la nuova disposizione, alla luce dei tanti vantaggi introdotti a fronte del contestuale inasprimento della sanzione, risulti oggettivamente più favorevole rispetto a quella previgente, nè si può escludere, comunque, che nel caso di specie l’apprezzamento della "norma più favorevole" sia rimesso alle soggettive preferenze dell’interessato, laddove ne richieda espressamente l’applicazione.

Ma è stato condivisibilmente affermato che "In materia di successione nel tempo di leggi penali, è incontroverso che, una volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole, il giudice deve applicare questa nella sua integralità, senza poter combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell’altra legge secondo il criterio del favor rei, perchè in tal modo verrebbe ad applicare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità" (Cass. Pen. Sez. 4, n. 36757 del 4.6.2004, Rv. 229687).

Ne consegue che la pena base di partenza dovrà esser comunque non inferiore alle previsioni della nuova formulazione dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), proprio per evitare la detta combinazione di un frammento normativo di una legge con quello dell’altra legge.

Con tale precisazione, l’applicazione del beneficio in questione deve ritenersi ammissibile anche in relazione ai fatti commessi antecedentemente, come autonoma disposizione più favorevole sopravvenuta, laddove sia intervenuta la specifica scelta dell’imputato ovvero la sua mancata opposizione, pur rientrando nella facoltà del giudice valutarla in concreto con specifico riferimento ai presupposti di meritevolezza da parte dell’imputato.

Nel caso di specie, dunque, non può ritenersi corretta la sentenza Impugnata, laddove combina la minore pena detentiva prevista dal precedente regime sanzionatorio con il beneficio introdotto dalla legge successiva.

Consegue l’illegalità della pena inflitta e, con essa, la caducazione dell’intero patto al quale sono addivenute le parti, onde la sentenza impugnata dovrà essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ancona per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. II 21-10-2008 (02-10-2008), n. 39369 Parte civile – Difensore – Impedimento legittimo – Richiesta rinvio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

MOTIVI DELLA DECISIONE
B.S. " C.", in qualità di parte civile, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 9 ottobre 2007 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Rovigo con la quale è stato dichiarato di n.d.p. nei confronti di P. E. in ordine ai reati di cui agli artt. 56 e 629 c.p. e artt. 56 e 610 c.p. perchè il fatto non sussiste.
A sostegno dell’impugnazione ha dedotto i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c), violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità ed in particolare dell’art. 420 ter c.p.p. in relazione all’art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p.. Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e); violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all’art. 102 c.p.p..
Inosservanza di norme processuali in relazione all’art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 179 e 102 c.p.p..
La ricorrente lamenta la mancata concessione del rinvio dell’udienza del 9 ottobre 2007 in presenza di un documentato legittimo impedimento del difensore.
2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) e b); mancanza e contraddittorietà della motivazione; erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 56 e 629 c.p..
La ricorrente censura le conclusioni cui è pervenuto il GUP con riferimento alla insussistenza del tentativo di estorsione in base agli elementi processuali oggetto di valutazione;
3) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) e b); mancanza e contraddittorietà della motivazione; erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 56 e 610 c.p..
La ricorrente censura le conclusioni cui è pervenuto il GUP con riferimento alla insussistenza del tentativo di violenza privata in base agli elementi processuali oggetto di valutazione.
Il ricorso è fondato nei limiti e sensi più avanti chiariti.
Preliminarmente devono essere dichiarate infondate tutte le censure relative alla mancata concessione dell’udienza di rinvio richiesta dal difensore della parte civile. L’art. 420 ter c.p.p. prevede la valutazione del legittimo impedimento del difensore ai fini del rinvio dell’udienza esclusivamente per l’ipotesi in cui la fattispecie riguardi il difensore dell’imputato. La precisa lettera della legge non consente alcuna interpretazione estensiva, essendo diversa la posizione di chi ha scelto di far valere i suoi diritti all’interno del processo penale, rispetto a che è direttamente coinvolto nel procedimento in qualità di imputato. La diversità di disciplina non è irragionevole in considerazione dei plurimi strumenti presenti nell’ordinamento per chi chiede la tutela dei propri interessi civili in una valutazione comparativa con l’interesse alla speditezza processuale e in considerazione della disciplina prevista per i procedimenti in camera di consiglio dall’art. 127 c.p.p..
Sono infondati anche i motivi indicati sub 3) della premessa.
Correttamente il GUP ha escluso che l’espressione minacciosa di prendere la vittima "a calci nel sedere" nel caso non fosse uscita dal negozio non integri un male che possa seriamente compromettere l’autodeterminazione della parte offesa. La valutazione del giudice appare storicamente condivisibile in considerazione della condizione di tempo, di luogo e della qualità delle persone in cui è stata pronunciata. La valutazione dell’offensività intrinseca della medesima non può essere estrapolata dallo specifico contesto e correttamente è stata ricondotta piuttosto nella sfera soggettiva dell’indagata, come espressione colorita di un disappunto interno in ordine alla presenza della cliente nel negozio e al rapporto interpersonale che si era instaurato, priva dunque, in questo caso, di una seria capacità di coercizione della sfera di autodeterminazione della B.S. " C.".
Sono invece fondate le censure relative ai motivi raggruppati sub 1).
La prospettazione da parte del GUP dell’inidoneità della condotta della P. a concretizzare il reato contestato al capo a) (tentata estorsione) è meramente assertiva e non appare coerente con un corretto governo delle norme sostanziale in materia di tentativo e di reato di estorsione. L’astratta gravità della fattispecie criminosa non può fare velo sulla valutazione di un comportamento seppur originato da una situazione che ben poteva essere risolta con il ricorso al buon senso. L’esame di fatti, come emerge dagli atti, evidenzia che la P. avrebbe acconsentito al rilascio dello scontrino fiscale solo a seguito del versamento di una somma superiore del 30% rispetto al prezzo pattuito. Questa circostanza costituisce sicuramente un ingiusto profitto preteso dalla P. attraverso un mezzo di pressione arbitrario sulla capacità di autodeterminazione della ricorrente; al mancato esborso aggiuntivo veniva legata infatti la mancata consegna dell’abito da sposa, a due giorni dal matrimonio; lo stesso esborso aggiuntivo rappresentava poi una somma ulteriore rispetto a quella pattuita, come risulta dagli atti di causa, che non trovava alcuna giustificazione se non in quella di un ristoro anticipato sugli oneri tributar futuri rispetto alla richiesta di documentazione della regolarità fiscale delle operazioni commerciali compiute. Gli elementi che concretizzano la minaccia nel reato di tentata estorsione devono generare in chi la subisce un timore consistente nella paventata previsione di più gravi pregiudizi, e in tema di tentativo va considerata la potenzialità della minaccia stessa ad incutere paura indipendentemente dal fatto che la vittima ne risulti effettivamente intimidita (v. Cass, 11 febbraio 2002, Zaccuri; Cass., 27 giugno 2002, Sassolino). L’idoneità della minaccia trova riscontro indiretto dalla circostanza che solo l’intervento della forza pubblica, chiamata dalla ricorrente, ha consentito alla stessa di venire in possesso del vestito da sposa alle condizioni stabilite.
La sentenza sul punto deve essere dunque annullata e gli atti rinviati al Tribunale di Rovigo per un nuovo esame secondo il principio di diritto sopraenunciato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a) e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Rovigo. Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione, Sez. II, 15 febbraio 2010, n. 3463 Onorari, è vincolante il parere dell’Ordine?

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 4.2.1991 il Comune di Silvi proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo di pagamento della somma di lire 67.807.000, oltre IVA e CAP, emesso dal Presidente del Tribunale dell’Aquila su istanza dell’avv. Omissis per crediti professionali, eccependone l’eccessività, perché emessa sulla base di un’operazione tra minimi e massimi tariffari, senza tener conto dell’effettiva attività professionale realmente prestata.

Il Tribunale dell’Aquila con sentenza n. 90/96, revocato il decreto ingiuntivo, dichiarò che all’avv. Omissis competevano lire 8.000.000, quanto alla fase svoltasi dinanzi al T.R.A. e lire 7.500.000 quanto alla fase svoltasi davanti al Consiglio di Stato, compensando le spese.

La Corte di Appello dell’Aquila con sentenza n. 764/03, depositata il 23.9.03, sull’appello proposto dall’avv. Omissis, dichiarava la nullità della sentenza impugnata, perché emessa in assenza della richiesta di spedizione a sentenza della causa da parte dei difensori delle parti; ma, decidendo nel merito, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il Comune di Silvi a pagare all’avv. Omissis la somma di Euro 10.027,73 oltre IVA e interessi legali; compensava per la metà le spese dei due gradi di giudizio e poneva l’altra metà a carico del Comune di Silvi.

Per la cassazione della decisione ricorre l’avv. Omissis esponendo tre motivi. Nessuna difesa è stata svolta dall’intimato.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 5 legge n. 2248/1865 All. E e per difetto di motivazione nella parte in cui ha immotivatamente disapplicato il parere del Consiglio dell’Ordine, pur in assenza di contestazione circa l’effettivo svolgimento di quelle prestazioni.

Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2233 c.c. e dell’art. 5 tariffa professionale forense del 1985, nonché difetto di motivazione, perché, pur avendo ritenuto che l’opera prestata dall’avv. Omissis, a prescindere dal risultato conseguito, dovesse essere valutata come importante per le questioni trattate, aveva liquidato l’onorario di primo grado al di sotto di un terzo dell’onorario medio e quello di appello meno di un quarto dell’onorario medio.

Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione del DM. 14.2.1992 n. 238, per non avere riconosciuto la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata, bensì i soli interessi legali a far data dalla pubblicazione della sentenza.

Ben vero, per quanto attiene alla liquidazione della parcella professionale, vale osservare che non è vincolante il parere del competente Consiglio dell’Ordine professionale di appartenenza, che costituisce una semplice dichiarazione unilaterale, di tal che nell’ordinario processo di cognizione spetta al professionista fornire la prova dell’effettività delle prestazioni prestate e al giudice il potere-dovere di verificarne la fondatezza di fronte alla contestazione anche generica da parte del cliente (Cass. 31 marzo 2008 n. 8397).

Per quanto attiene la seconda e terza questione, la regola posta dall’art. 6 della tariffa professionale, secondo la quale, nelle cause di pagamento somme o liquidazione di danni, in parziale deroga al principio della determinazione del valore della controversia ex art. 10, si deve aver riguardo alla somma in concreto attribuita alla parte vincitrice anziché a quella domandata, è interpretata nel senso che la somma da considerare è quella riconosciuta spettante con riferimento alla domanda medesima, con la conseguenza che non possono essere computati la rivalutazione, gli interessi, le spese e i danni successivi alla proposizione della domanda giudiziale di primo grado (Cass. 4, febbr. 2005 n. 2274).

Ne consegue il rigetto del ricorso, senza statuizione sulle spese del presente giudizio, stante l’assenza dell’intimato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

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Cass. pen. Sez. V, Ord., (ud. 03-12-2010) 21-01-2011, n. 1959

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

R.G. ha presentato alla Corte d’appello di Ancona istanza di restituzione in termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza 19.1.2010 della medesima Corte che aveva parzialmente riformato la sentenza 7 maggio 2009 del Tribunale di Macerata, Sezione distaccata di Civitanova Marche, riducendo la pena lui inflitta per il delitto di violazione di domicilio aggravata.

L’istanza è stata trasmessa a questa Corte per competenza.

L’istante deduce che, non essendo stato stabilito dalla Corte territoriale un termine per il deposito della motivazione diverso da quello stabilito dall’art. 544 cpv. c.p.p., il difensore si era recato tempestivamente in cancelleria per aver copia della motivazione della sentenza, ottenendo come risposta che la sentenza non era ancora stata depositata; uguale risposta aveva avuto nelle successive occasioni" in cui si era recato in cancelleria, per poi apprendere, solo il 10 marzo 2010, che la motivazione era stata depositata fin dal 2 febbraio 2010 e che, per mero disguido nelle registrazioni di cancelleria, l’annotazione del deposito, regolarmente effettuata sui registri informatici, non era stata riportata sul registro cartaceo delle sentenze; da ciò era dipesa la ripetuta errata comunicazione circa il non avvenuto deposito della motivazione in occasione dei precedenti accessi alla cancelleria.

Il deposito tempestivo della motivazione da parte del giudice aveva fatto decorrere il termine per l’impugnazione che, nel momento in cui aveva avuto la corretta informazione, era già scaduto.

Chiede quindi la restituzione nel termine per impugnare, non potuto rispettare per caso fortuito o forza maggiore.

Il Procuratore Generale in sede ha espresso parere favorevole alla restituzione in termine.

Osserva il Collegio che il lamentato inconveniente (mancata annotazione della data di deposito della sentenza de qua) risulta confermato dalla relazione 13/3/2010 del responsabile della cancelleria della Corte d’appello di Ancona, allegata all’istanza Secondo il costante orientamento di questa Corte, integra forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per l’impugnazione, l’errata informazione, rilasciata e certificata dal personale di cancelleria al difensore, circa il mancato tempestivo deposito della sentenza nel termine di legge (Cass. Sez. 2, 27 ottobre 2005, n. 39512, Padre; Sez. 4, 8 marzo 2006, n. 8122, Treglia; Sez. 2, 6 giugno 2007, n. 22161, Bois); la fattispecie in esame (omessa annotazione della data di deposito della sentenza de qua nei registri di cancelleria) come già ritenuto da questa Corte (Sez. 3, ord. n. 26549 del 22/5/2008) è sicuramente assimilabile a quella sopra descritta in quanto anche da tale omissione, rigorosamente documentata in atti, è potuto in concreto derivare pregiudizio per l’attività defensionale, venendo meno il riferimento a termini certi per effettuare determinati incombenti e per impugnare tempestivamente la decisione della Corte d’Appello, ex art. 585 cpv. c.p.p.. Ricorre, in definitiva, l’ipotesi di cui dell’art. 175 c.p.p., comma 1.

P.Q.M.

La Corte restituisce R.G. nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona in data 19 gennaio 2010.

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