Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-03-2011, n. 5941 Concorrenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Allianz S.p.A. (già Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A.) propone ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi, illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che la ha condannata, in favore della assicurata A. E., al pagamento della somma di Euro 60,95, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di risarcimento del danno, commisurato percentualmente all’ammontare dei premi corrisposti, derivante da intesa anticoncorrenziale per la quale la società di assicurazioni era stata sanzionata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Resiste con controricorso A.E., che ha depositato una memoria illustrativa.

La società ricorrente ha depositato note di replica alle conclusioni del pubblico ministero.
Motivi della decisione

1.- La memoria depositata dalla D. in data 4/2/11 per l’udienza del 7/2/11 è tardiva, in quanto depositata oltre cinque giorni prima dell’udienza.

2.- Le censure esposte dalla ricorrente in sede di discussione orale, riguardo alla non rispondenza della sentenza, in fatto, allo svolgimento del processo, non risultano tradotte in tempestivi motivi di ricorso e di esse non può tenersi pertanto alcun conto.

3.- Con il primo motivo la società ricorrente, formulando due quesiti di diritto, deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. non avendo il giudicante tenuto in alcun conto le sue difese, ed i relativi mezzi di prova, intesi a dimostrare che l’aumento dei premi nel settore RC auto non era dovuto all’intesa anticoncorrenziale sanzionata dall’Autorità amministrativa.

3.1.- Il primo motivo è infondato.

Non sussiste la lamentata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in quanto il giudice di merito, accogliendo la domanda attrice, ha implicitamente rigettato le difese della società sul punto e valutato negativamente gli elementi di prova offerti.

Questa Corte ha d’altro canto affermato che la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132 cod. proc. civ., n. 4, e l’osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (Cass. 22801/09).

4.- In via subordinata, qualora la tesi della società fosse ritenuta implicitamente rigettata, viene dedotto, con il secondo motivo, il vizio di motivazione della sentenza.

4.1.- Il secondo motivo è infondato.

Va ribadito che, nel giudizio instaurato, ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 33, comma 2, per il risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza, pratiche concordate o abuso di posizione dominante, sebbene le conclusioni assunte dall’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, nonchè le decisioni del Giudice amministrativo che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, costituiscano una prova privilegiata, in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, ciò non esclude che sia possibile per le parti offrire prove a sostegno di tale accertamento o ad esso contrarie (Cass. 3640/09).

Nella specie, l’Allianz non ha fornito, nè offerto di fornire, alcuna specifica prova contraria, ma si è limitata a produrre un elemento meramente indiziario – rappresentato dal parere dell’ISVAP, reso su richiesta dell’AGCOM, nel quale si enuncia il dato statistico che, mediamente, nell’esercizio del ramo RCA le compagnie registrano forti perdite – ove la stessa società ben avrebbe potuto fornire invece la prova, risultante dai suoi stessi bilanci, dell’esistenza in concreto di tali perdite.

Solo ove ciò avesse fatto il giudice di merito, pena il vizio di difetto di motivazione, avrebbe dovuto specificamente motivare sul punto.

5.- Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ. e dei principi generali in materia di presunzioni semplici.

5.1 – Il terzo motivo è infondato.

Assume la società ricorrente che il giudice di merito, ritenendo provato il danno in capo al singolo assicurato, come conseguenza dell’esistenza di un danno "in capo a tutti gli assicurati", si sarebbe avvalso di una inammissibile presunzione di secondo grado.

L’argomento è evidentemente viziato. Ribadita la natura di prova privilegiata dell’abuso delle conclusioni dell’Autorità garante (Cass. 3640/09), se da esse è lecito desumere – salvo prova contraria – l’esistenza di un danno per tutti gli assicurati, è evidente che nessuna ulteriore presunzione è necessaria perchè detta prova sia utilizzata dal singolo assicurato, in quanto facente parte del più ampio novero di "tutti gli assicurati". 6.- Con il quarto motivo viene subordinatamente dedotta, sotto il profilo del vizio di motivazione, l’omessa valutazione delle prove contrarie alla mera prova presuntiva utilizzata dal giudicante per affermare l’esistenza di un danno in capo all’assicurato derivante dall’intesa.

6.1.- Il mezzo è infondato per le medesime ragioni esposte sub 4.1, considerato che la ricorrente nessuna prova ha fornito, nè offerto di fornire, idonea a superare la presunzione di cui si tratta.

7.- Il ricorso va dunque rigettato, con la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 600, di cui Euro 400 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 600,00 di cui Euro 400 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 22-02-2011, n. 1629

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Svolgimento del processo

Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 26 maggio 2006 e depositato il 9 giugno 2006 A.S., in qualità d’invitante, ha impugnato il provvedimento prot. n. 261 del 28/04/06 con cui l’Ambasciata d’Italia a Cuba ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per turismo presentata da H.R.C.R.

Il Consolato d’Italia a Cuba non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza n. 4728/06 del 30 agosto 2006 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare presentata dal ricorrente.

All’udienza pubblica del 10 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il Tribunale ritiene di potere prescindere dalla nullità della notifica dell’atto introduttivo, dovuta alla violazione dell’art. 11 r.d. n. 1711/33 (essendo la notifica stata effettuata direttamente presso l’autorità emanante e non all’Avvocatura dello Stato competente), stante l’infondatezza, nel merito, del ricorso.

A.S., in qualità di invitante, impugna il provvedimento prot. n. 261 del 28/04/06 con cui l’Ambasciata d’Italia a Cuba ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per turismo presentata da H.R.C.R.

Il gravato diniego di visto risulta, nel merito, corretto alla luce della normativa vigente.

Infatti, secondo l’art. 5 del trattato di Schengen, ratificato dall’Italia con la l. n. 388/93 e sostanzialmente confermato dall’art. 5 comma 1° lettera c) Reg. CE n. 562/06, per l’ingresso nel territorio dei Paesi contraenti lo straniero deve esibire "i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza"; tali formalità debbono, in particolare, essere rispettate per il rilascio del "visto uniforme" avente durata non superiore a tre mesi (artt. 10, 11 e 15 del trattato).

Nello stesso senso l’art. 4 comma 3° d. lgs. n. 286/98 prevede che per conseguire il visto d’ingresso lo straniero deve dimostrare "di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza".

L’art. 5 comma 6° d.p.r. n. 394/99 stabilisce, inoltre, che al momento della domanda, oltre alla documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto, lo straniero deve depositare quella concernente "la finalità del viaggio".

Secondo il punto 20 dell’allegato al decreto del Ministro degli Affari Esteri del 12/07/00, poi, il visto d’ingresso per ragioni di turismo è subordinato al deposito di documentazione comprovante:

"a) adeguati mezzi finanziari di sostentamento, non inferiori all’importo stabilito dal Ministero dell’interno con la Direttiva di cui all’art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998;

b) il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione) ovvero la disponibilità di autonomi mezzi di viaggio;

c) la disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità, ecc.)".

La direttiva del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2000 quantifica, altresì, gli importi dei mezzi di sussistenza necessari per il rilascio del visto d’ingresso per turismo graduandoli in relazione alla durata del soggiorno.

Pertanto, dalle disposizioni ora richiamate si evince che lo straniero che richiede il visto d’ingresso per turismo non deve dimostrare solo la disponibilità dei mezzi necessari ad assicurarne la sussistenza per la durata del soggiorno ed il ritorno in patria ma, più in generale, deve esibire quegli atti necessari a comprovare "lo scopo e le condizioni del soggiorno" (art. 5 del trattato di Schengen e art. 4 comma 3 d. lgs. n. 286/98) e le finalità dello stesso (art. 5 d.p.r. n. 394/99).

A tal fine, l’interessato deve fornire all’amministrazione la prova delle condizioni che giustificano le finalità del soggiorno e, nella fattispecie, trattandosi di visto d’ingresso per turismo caratterizzato da necessaria temporaneità (confermata dalla durata del soggiorno che non può essere superiore a novanta giorni: artt. 10, 11 e 15 trattato di Schengen), dei presupposti dai quali si possa ragionevolmente ritenere l’interesse dello straniero a fare rientro nel Paese d’origine onde scongiurare il c.d. "rischio migratorio".

Le condizioni in esame possono essere di varia natura quali l’esistenza di significativi legami familiari, l’esercizio di attività economiche, il possesso di fonti di reddito, la titolarità di beni immobili o, comunque, altre circostanze atte a comprovare che nel Paese di provenienza lo straniero abbia il centro dei suoi interessi e che proprio per questo vi farà ritorno al termine del soggiorno in Italia.

Nella fattispecie le condizioni in esame non risultano dimostrate dall’interessata che, come risulta dalla documentazione trasmessa dall’Ambasciata con nota del 17/07/06, non ha fornito prova alcuna del possesso di idonee fonti di reddito tali da palesare la probabilità del suo rientro nel Paese di origine.

Pertanto, contrariamente a quanto prospettato nella prima censura, la richiedente il visto non è in possesso dei requisiti necessari per l’ingresso nel nostro Paese.

Inoltre, a fronte della correttezza sostanziale del provvedimento impugnato, la carenza motivazionale, dedotta nel secondo motivo, è inidonea a determinarne l’annullamento in sede giurisdizionale secondo quanto previsto dagli artt. 21 octies comma 2° l. n. 241/90 e 4 comma 2° d. lgs. n. 286/98, disposizione, quest’ultima, che consente all’amministrazione di non motivare il diniego di visto per turismo ferma restando la possibilità per il Giudice di verificare – nel corso del giudizio – la legittimità delle ragioni poste a base del diniego.

Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Nessuna statuizione deve essere emessa per le spese processuali stante la mancata costituzione dell’ente intimato;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-05-2011, n. 10484 Diritti politici e civili danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, D.C.S. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 22/12/2006, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus e liquidazione delle spese giudiziali.

Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Motivi della decisione

Giurisprudenza consolidata (per tutte Cass. n. 8568 del 2005) precisa che, ai fini dell’equa riparazione, non può computarsi tutta la durata del procedimento, ma solo quella irragionevole, secondo le indicazioni della L. n. 89 del 2001.

Giurisprudenza consolidata esclude la necessità di determinazione di un bonus, non previsto dalla L. n. 89 del 2001 (per tutte, Cass. N. 16289 del 2009).

Il Giudice a quo ha correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 1.666.00; procedimento presupposto: luglio 2000 – marzo 2005; durata ragionevole: tre anni).

Va invece accolto il presente ricorso in punto spese giudiziali che andranno riliquidate in conformità alle tariffe professionali, e tenendo conto dell’inderogabilità dei relativi minimi.

Va cassato sul punto il decreto impugnato e, decidendo nel merito, può procedersi ad una condanna alle spese, a carico dell’amministrazione, che vengono riliquidate come indicato in dispositivo.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano per due terzi compensate e per un terzo poste a carico dell’Amministrazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di merito,che liquida in Euro 450,00 per onorari, Euro 311,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge: per il presente giudizio di legittimità, compensa le spese tra le parti in ragione di due terzi e condanna l’Amministrazione al pagamento del restante terzo, liquidandole in Euro 180,00 per onorari ed Euro 30,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Marra, dichiaratosi antistatario.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-02-2011) 24-03-2011, n. 11749 Custodia cautelare in carcere Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 26.2.2007, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli dispose la custodia cautelare in carcere di A.V. indagato per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7.

Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame ed il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 10.4.2007, confermò il provvedimento impugnato.

A seguito di giudizio abbreviato A. fu condannato alla pena di anni 10 mesi 8 di reclusione.

Con ordinanza 20.10.2009 il G.I.P. in accoglimento di istanza difensiva, sostituì la custodia in carcere con gli arresti domiciliari.

Avverso tale provvedimento interpose appello il P.M. deducendo la violazione dell’art. 275 c.p.p., comma 3.

Il Tribunale di Napoli con ordinanza 12.3.2010 accolse l’appello ordinando il ripristino della custodia in carcere.

A seguito di ricorso la Corte suprema di cassazione, Sezione 6 penale, con sentenza n. 27323 del 7.7.2010, dep. 14.7.2010, annullò tale ordinanza in quanto il difensore non aveva ricevuto avviso dell’udienza camerale.

Con ordinanza 7.10.2010, dep. 11.10.2010, il Tribunale di Napoli ordinò il ripristino della custodia in carcere.

Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato deducendo:

1. violazione della legge processuale in quanto il Tribunale ha rilevato un contrasto giurisprudenziale in tema di art. 275 c.p.p., comma 2: un orientamento minoritario della giurisprudenza di legittimità riterrebbe che nelle ipotesi di cui alla citata norma la misura sia gradabile in momenti diversi da quello genetico; in realtà si tratterebbe solo di una specificazione del generale orientamento: la Corte di cassazione in altra procedura incidentale relativa allo stesso processo (Cass. Sez. 6 penale sent. n. 558 del 9.4.2010 relativa a Gargiulo Assunta) ha ritenuto possibile sostituire la custodia in carcere con misure meno afflittive quando sia mutato il quadro fattuale di riferimento; in altri termini qualora sia rescisso il legame con la consorteria mafiosa, può dirsi superata la presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3. 2. violazione della legge processuale in quanto il Tribunale ha ritenuto gli arresti domiciliari inadeguati a tutelare le esigenze cautelari in considerazione dei precedenti penali e l’attività di spaccio di stupefacenti svolto prima sotto l’egida del clan Giuliano e poi del clan Mazzarella subentrato nel controllo del territorio, sicchè benchè la collaboratrice di giustizia C.A. abbia riferito che A. cessò l’attività di spaccio, sussisteva il pericolo di reiterazione di attività illecite; in realtà A. gestiva una piazza di spaccio nella zona del clan Mazzarella, subendo il pagamento di una tangente mensile; la collaboratrice di giustizia C.A. ha riferito che A. cessò tale attività nel 2006 "perchè non ce la faceva più a pagare il sistema"; in tal senso hanno riferito i collaboratori L.G. e P.V.;

il Tribunale sarebbe perciò incorso in errore nel ritenere che A. avesse gestito la "piazza di spaccio" anche sotto il controllo del clan Giuliano, ma nelle imputazioni relative al clan Giuliano non figura il nome di A.V.; sarebbe stata così travisata la prova sulla scorta della quale è stato ritenuto che A. fosse sempre stato disponibile a svolgere in loco attività illecite; la sentenza è altresì illogica laddove trascura le dichiarazioni di C.A. ed il contrasto con i membri del clan Mazzarella.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, la presunzione di inadeguatezza di misure cautelari diverse dalla custodia in carcere per i reati indicati dall’art. 275 c.p.p., comma 3 comporta l’impossibilità di sostituire la custodia in carcere con gli arresti domiciliari. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 32222 del 9.7.2010 dep. 23.8.2010 rv 247596. La Corte ha precisato che ove il giudice verifichi l’insussistenza di esigenze cautelari, deve disporre la liberazione dell’imputato. Conformi, Sez. 6, n. 32223 e n. 32224 del 2010, non massimate, tutte già citate dal Tribunale;

inoltre Sez. 5, Sentenza n. 27146 del 2010 rv 248034; Sez. 5, Sentenza n. 34003 del 2010 rv 248410).

Il contrario orientamento è minoritario e non appare in linea con il tenore letterale della norma, sicchè non appare necessario rimettere la questione alle Sezioni Unite di questa Corte.

Infatti non avrebbe senso imporre l’adozione della custodia cautelare in carcere se poi fosse possibile sostituirla con misura meno afflittiva.

Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Anche a prescindere dal fatto che l’imputato abbia svolto attività di spaccio con il clan Giuliano, la sua attività con il clan Mazzarella ed il suo radicamento nell’ambiente malavitoso, giustificano comunque, nell’economia della motivazione il mancato superamento della presunzione circa l’esistenza delle esigenze cautelari.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. c.p.p..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. c.p.p..

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