T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 14-06-2011, n. 516

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 22.12.2003, tempestivamente depositato, il Ten. Col. R.B., Ufficiale dell’aeronautica Militare in s.p.c., in servizio presso 70^ Stormo, 470^ Gruppo S.T.O con l’incarico di Capo Servizio Controllo Spazio Aereo dell’aeroporto di Latina, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la scheda valutativa n. 59, relativa al periodo dal 7/12/2001 al 30/3/2003.

Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente deduce vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Con memoria notificata il 3.5.2004 il ricorrente ha dedotto motivi aggiunti, relativamente al dispaccio 19.2.2004 a mezzo del quale veniva respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente in data 25.7.2003, denunciando vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio, richiedendo la reiezione del ricorso.

In occasione della camera di consiglio del 18.6.2004 la Sezione accoglieva la proposta domanda incidentale con ordinanza n.449.

Successivamente, all’udienza del 26.5.2011, la causa è stata trattenuta a sentenza.
Motivi della decisione

Con il ricorso introduttivo è impugnata la scheda valutativa n. d’ordine 59 con cui è stata regredita la qualifica finale da eccellente a superiore alla media espressa nei confronti del Ten. Col. R.B., in servizio presso il 70^ Stormo, 470^ Gruppo S.T.O relativa al periodo dal 7/12/2001 al 30/3/2003.

Con il ricorso per motivi aggiunti è stato, poi, impugnato il citato dispaccio con cui è stato respinto il ricorso gerarchico avverso la scheda valutativa relativa al visto periodo di riferimento.

Il ricorso è fondato in relazione ai dedotti profili di contraddittorietà e illogicità della motivazione.

Osserva, anzitutto, il Collegio che i giudizi contenuti nella scheda valutativa riguardante gli ufficiali delle Forze Armate in un determinato arco di tempo sono diretti a valutare le diverse qualità e capacità espresse dal valutando nel predetto periodo e si concretano in apprezzamenti qualitativi sull’entità delle stesse.

Per tale loro natura non si richiede che l’eventuale valutazione negativa formulata nei confronti del militare sia sorretta da documentate contestazioni relative a violazioni dei doveri d’ufficio oppure da specifici addebiti sul comportamento di quest’ultimo, essendo al riguardo necessario e sufficiente che la documentazione caratteristica esprima in termini riassuntivi e logicamente coerenti i caratteri e i requisiti essenziali del destinatario.

Occorre ancora aggiungere che in materia vige il criterio secondo cui ogni valutazione assume carattere autonomo e dunque essa non deve rapportarsi né in alcun modo essere condizionata da giudizi formulati con riferimento ad altri precedenti periodi a tal fine presi in esame.

Ciò non toglie però che il giudizio finale relativo al documento caratteristico debba mantenersi all’interno di un quadro di coerenza e di ragionevolezza della motivazione che ne costituisce il fondamento e tale non può certamente dirsi quello espresso dal 1° revisore ed acriticamente fatto proprio dal secondo revisore, tenuto conto che la normativa di riferimento (art. 2, 6 comma del d.P.R. 8.8.2002, n. 213) postula che l’autorità superiore, là dove intenda condividere l’eventuale abbassamento del giudizio finale, debba in ogni caso motivare l’eventuale dissenso.

Nel caso di specie, il revisore si è, invece, limitato ad una valutazione essenzialmente soggettiva dell’operato del militare, omettendo di esplicitare sufficienti argomenti tali da giustificare il diverso giudizio espresso rispetto al compilatore.

Alla stregua delle sviluppate considerazioni gli apprezzamenti formulati dal revisore nella contestata documentazione caratteristica appaiono inadeguati sotto il profilo dei presupposti e quindi della motivazione in quanto fondati su valutazioni certamente insufficienti e non idonee a supportare, sotto il profilo della coerenza e della logicità, il giudizio espresso di "superiore alla media", giudizio peraltro deteriore rispetto a quello di "eccellente " conseguito nei periodi precedenti.

In altri termini l’illegittimità della valutazione impugnata appare ancora più evidente, laddove finisce per giustificare il giudizio sostanzialmente meno brillante dell’attività svolta nel periodo in esame dal ricorrente sulla base di elementi non sufficientemente esplicitati.

L’illegittimità della scheda impugnata risulta peraltro confermata, là dove si deduce l’omissione (sia nel frontespizio sia nel riquadro 37), del secondo incarico di "Capo Sezione Traffico Aereo del 1° Reparto Operativo Autonomo Kosovo" svolto, nel periodo in questione, dal militare.

Detta omissione rende certamente le note caratteristiche illegittime, tenuto conto che una scheda incompleta non consente una effettiva e compiuta valutazione del rendimento del dipendente nel periodo preso in considerazione.

In conclusione il ricorso principale va accolto, potendo restare assorbiti i motivi non espressamente esaminati.; mentre il ricorso per motivi aggiunti va dichiarato improcedibile,

Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate nella somma di Euro 2.000,00 oltre ad oneri di legge, che vanno poste a carico dell’amministrazione intimata
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnata scheda valutativa.

Condanna il Ministero della Difesa a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 2.000,00, oltre ad I.V.A. e C.P.A., a titolo di spese, diritti ed onorari di difesa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 01-07-2011, n. 5795

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, cittadino iracheno, in data 2 novembre 2009 ha presentato in Italia domanda diretta al riconoscimento della protezione internazionale.

L’Amministrazione ha verificato – attraverso il riscontro delle impronte digitali nel sistema EURODAC – che lo stesso ricorrente aveva presentato analoga istanza in Olanda ed in Grecia; l’Unità Dublino – ufficio preposto all’espletamento delle procedure dirette a determinare lo stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo ai sensi del Reg. n. 343/2003 – ha inviato alla Grecia in data 27 marzo 2010 la richiesta di presa in carico ai sensi dell’art. 10.1 del Reg. n. 343/3003.

Rilevata l’accettazione implicita della Grecia, in base all’art. 18.7 del Reg. CE 343/2003, l’Unità Dublino, ritenendo la Grecia un paese terzo sicuro e non ravvisando motivi che avrebbero potuto indurre l’Italia ad assumere la competenza ai sensi dell’art. 3.2 del Regolamento Dublino II, con provvedimento dell’8 giugno 2010, notificato il 17 giugno 2010, ha disposto il trasferimento in Grecia del ricorrente per la disamina della sua domanda di protezione.

Lamenta il ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art. 3.2 del Reg. CE n. 343/03.

La censura è fondata.

L’Amministrazione, infatti, nel provvedimento impugnato si è limitata ad affermare che la Grecia è un paese terzo sicuro e che non si ravvisano particolari motivi che potrebbero indurre l’Italia ad assumere la competenza ai sensi dell’art. 3 c. 2 del regolamento CE 343/2003 (cd. Regolamento Dublino), non tenendo conto della notoria situazione in cui versano i richiedenti protezione internazionale in Grecia.

Il Collegio ha più volte richiamato nella propria giurisprudenza in materia i documenti dell’UNCHR di raccomandazioni del dicembre 2009, del 15 aprile 2008, ed, in precedenza, del 9 luglio 2007 con i quali l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha espresso la propria preoccupazione per le difficoltà che i richiedenti asilo incontrano in Grecia nell’accesso e nel godimento di una protezione effettiva, in linea con gli standard internazionali ed europei ed ha raccomandato espressamente ai Governi di non rinviare in Grecia i richiedenti asilo in applicazione del regolamento Dublino fino ad ulteriore avviso, raccomandando, invece, "l’applicazione dell’art. 3 (2) del regolamento Dublino, che permette agli Stati di esaminare una richiesta di asilo anche quando questo esame non sarebbe di propria competenza secondo i criteri stabiliti dal regolamento stesso".

Sebbene la Grecia abbia successivamente ratificato e recepito sia la "Direttiva procedure (2005/85/CE) l’11/7/08, la "Direttiva qualifiche" (2004/83/CE) il 30/7/07 e la "Direttiva accoglienza" (2003/9/CE) il 13/11/07 e dal luglio del 2008 non applichi più il diniego automatico alle procedure d’asilo cosiddette "interrotte", la situazione in cui versano i richiedenti asilo in Grecia è soltanto migliorata ma non è ancora equiparabile a quella esistente negli altri paesi europei come emerge chiaramente dalla disamina della raccomandazione dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati del dicembre 2009 (successiva al recepimento delle direttive comunitarie) con la quale l’Alto Commissariato ha dichiarato di "continuare ad opporsi ai trasferimenti verso la Grecia ai sensi del Regolamento Dublino II" in considerazione dei problemi osservati nella procedura di asilo greca, che le stesse Autorità greche riconoscono".

Infatti, l’adeguamento normativo alle direttive comunitarie da parte dello Stato greco, non comporta automaticamente la cessazione dei gravi problemi che incontrano in Grecia i richiedenti asilo, attestati da organismi internazionali quali l’Alto Commissario Onu per i Rifugiati anche di recente; la criticità del cosiddetto "Sistema Dublino" è notoria in quanto denunciata non soltanto da organizzazioni quali Amnesty International ma anche dal Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa Hammarberg dinanzi alla Corte di Strasburgo nell’udienza tenutasi a settembre 2010 sul ricorso riguardante un richiedente asilo afgano rinviato in Grecia dal Belgio (caso M.S.S. c/ Belgio e Grecia) conclusosi poi con la sentenza del 21 gennaio 2011 che ha condannato il Belgio e la Grecia per la violazione degli artt. 3 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo.

Risulta al Collegio, che il Commissario del Consiglio d’Europa, dopo aver effettuato visite in Grecia dall’8 al 10 dicembre 2008 e dall’8 al 10 febbraio 2010, e dopo aver regolarmente monitorato la situazione nel paese, – pur apprezzando lo sforzo del governo greco per modificare il sistema di tutela dei rifugiati e porre rimedio alle sue gravi carenze strutturali -, ha osservato che le attuali disposizioni legislative e le prassi seguite in Grecia in materia di asilo non sono conformi alle norme internazionali ed europee in materia di garanzia dei diritti umani, in quanto i richiedenti asilo continuano ad affrontare enormi difficoltà in Grecia per avere accesso alla procedura di domanda di asilo e non godono sempre delle garanzie basilari, quali l’assistenza di un interprete e la consulenza legale. Inoltre, le vie di ricorso di cui dispongono attualmente per contestare il rifiuto della domanda di asilo non possono essere considerate effettive ed i richiedenti asilo trasferiti verso la Grecia rischiano di essere rinviati verso paesi pericolosi per la loro incolumità, mentre le condizioni di accoglienza in Grecia sono lungi dall’essere soddisfacenti.

Lo stesso Commissario ha rilevato la criticità del Regolamento Dublino II, in quanto la sua applicazione ha come conseguenza che alcuni paesi devono trattare un numero di domande di asilo che supera le loro capacità ed ha prospettato la possibilità alla Commissione europea di istituire un meccanismo volto a sospendere i trasferimenti e ad alleviare sul breve periodo i problemi degli Stati particolarmente sollecitati ai sensi del Regolamento di Dublino.

La Corte Europea dei diritti dell’Uomo ha così accolto il ricorso proposto dal cittadino afgano ed ha condannato sia il Belgio che la Grecia per violazione dell’art. 3 (divieto di trattamento inumano e degradante) e dell’art. 13 (diritto ad un rimedio effettivo) della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo.

La Corte ha ritenuto lo Stato Greco responsabile della violazione delle suddette disposizioni, poiché i richiedenti asilo in quello Stato non trovano adeguata tutela nell’accesso alle misure di protezione internazionale e sono sottoposti a trattamenti degradanti per la dignità umana; lo Stato Belga è stato ritenuto anch’esso responsabile per aver trasferito il cittadino afgano in applicazione del Regolamento Dublino II, pur essendo edotto della situazione nella quale versano i richiedenti asilo in quello Stato.

Risulta quindi al Collegio, che dopo l’udienza dinanzi alla Corte di Strasburgo relativa al caso M.S.S./Belgio e Grecia alcuni Paesi membri abbiano sospeso i trasferimenti in Grecia dei richiedenti asilo applicando la clausola di sovranità (il Belgio dal 10 ottobre 2010, la Norvegia dal 15 ottobre 2010, la Gran Bretagna dal 17 settembre 2010, l’Olanda dagli inizi di ottobre; la Germania per un anno).

Alla stregua di questi presupposti ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato sia viziato per difetto di istruttoria – in relazione alla reale situazione in cui versano i richiedenti asilo in Grecia anche dopo il recepimento delle direttive comunitarie – sia per carenza di motivazione, in quanto il mancato ricorso alla clausola di sovranità di cui all’art. 3.2 del Reg. CE 343/03 non appare adeguatamente giustificato tenuto conto di quanto rappresentato da tempo da parte di organismi internazioni quali l’UNCHR e poi rilevato dalla stessa Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con la sentenza del 21 gennaio 2011 che – benché adottata in data successiva al provvedimento impugnato – si limita a fotografare una situazione di fatto esistente da molto tempo prima.

Il ricorso deve essere pertanto accolto ed il provvedimento impugnato deve essere quindi annullato.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-12-2011, n. 25747 Regolamento delle spese compensazione parziale o totale

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Svolgimento del processo

B.S. ricorre per cassazione, sulla base di sette motivi, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso il decreto in data 30 marzo 2009, con il quale la Corte di appello di Napoli ha condannato il Ministero intimato al pagamento in suo favore della somma di Euro 5.800,00, oltre a interessi legali dalla domanda e al rimborso delle spese processuali, compensate per la metà, a titolo di equo indennizzo per violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio promosso davanti al Tar Campania il 3 agosto 1999 e non ancora definito.

Il Ministero intimato ha depositato atto di costituzione non notificato a controparte.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Motivi della decisione

Con i sette motivi di ricorso il ricorrente si duole della liquidazione delle spese processuali compiuta dalla Corte di appello, in quanto effettuata in misura inferiore ai minimi tariffati inderogabili, applicando le tariffe professionali relative ai procedimenti di volontaria giurisdizione e in camera di consiglio, anzichè quelle concernenti i procedimenti contenziosi davanti alla Corte di appello, senza rispettare gli standard di liquidazione della Corte di cassazione e quelli Europei e disattendendo la nota spese depositata.

Il ricorso è fondato, nei limiti qui di seguito precisati. La Corte di appello, dopo aver compensato per la metà le spese processuali, ha liquidato la residua metà nella misura di Euro 305,00 (di cui Euro 140,00 per diritti, 150,00 per onorari e 15,00 per spese vive), inferiore ai mimmi tariffari inderogabili previsti per il giudizio contenzioso ordinario.

Sono inammissibili o infondate le ulteriori censure in quanto parte ricorrente non ha specificamente e analiticamente indicato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, le voci e gli importi richiesti e a lei spettanti (Cass. 2005/21325; 2006/9082), avendo trascritto nel ricorso non la nota spese depositata ma le tabelle tariffarie di cui al D.M. 8 aprile 2004, n. 127, e tenuto conto che in tema di spese processuali possono essere denunciate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali (Cass. 1999/4347; 2000/4818; 2001/1485) e che nei giudizi di equa riparazione la liquidazione delle spese processuali della fase davanti alla Corte di appello deve essere effettuata in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano, senza tener conto degli onorari liquidati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (Cass. 2008/23397). In base a quanto precede, il decreto impugnato deve essere annullato in ordine alla censura accolta.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, compensate per la metà, secondo la statuizione della Corte di merito non censurata dal ricorrente, e liquidate come in dispositivo in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;

2008/25352), con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, avv. Luigi Alfonso Marra, dichiaratosi antistatario.

Le spese del giudizio di cassazione – da liquidarsi come in dispositivo con compensazione nella misura dei due terzi, atteso l’accoglimento solo parziale dei motivi di ricorso – vanno poste a carico del Ministero soccombente e distratte in favore del difensore del ricorrente, avv. Luigi Alfonso Marra, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, compensate per la metà, che si liquidano per l’intero in Euro 1.140,00, di cui Euro 600,00 per competenze ed Euro 50 per spese, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, avv. Luigi Alfonso Marra, dichiaratosi antistatario.

Condanna inoltre il Ministero soccombente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, compensate per due terzi, che si liquidano per l’intero in Euro 330,00, di cui Euro 230,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, avv. Luigi Alfonso Marra, dichiaratosi antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 05-08-2011, n. 7020 Atti amministrativi diritto di accesso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Condominio "Centro Commerciale Colombo", come sopra rappresentato, espone che, in data 24.3.2011, Roma Capitale, Municipio Roma XIII, ha notificato la D. D. n.791 del 9.3.2011, che ha disposto il diniego dell’accesso agli atti dallo stesso richiesti.

In particolare, il ricorrente aveva chiesto di poter visionare ed estrarre copia della DIA n. 78309 del 16/09/2008, presentata dalla società "E.G.S. s.r.l.", in forza della quale detta società ha effettuato interventi di natura edificatoria per delimitare un’area di sua pertinenza.

Rappresenta il ricorrente che l’area in questione è stata già considerata dal Tribunale Civile di Roma nel procedimento n. 43320/08 R.G. oggetto di servitù di passaggio veicolare verso il Centro Commerciale, in quanto in essa sono presenti due varchi che consentono l’entrata e l’uscita al/dal parcheggio condominiale verso la via Cristoforo Colombo e che, per questi motivi, lo stesso Tribunale aveva ordinato di eliminare una recinzione realizzata in detta area dalla società "E.G.S. s.r.l.", che ostacolava il passaggio. Nonostante detta pronuncia, la Società aveva continuato a porre in essere nell’area di sua pertinenza interventi considerati dalla ricorrente incidenti sulla certificazione di abitabilità relativa all’adiacente parcheggio condominiale nonché sul libero accesso ed utilizzo dell’area contesa. Sulla base di questi presupposti il Condominio ha richiesto l’accesso alla DIA n. 78309 presentata dalla società "E.G.S. s.r.l.", nonché a tutta l’eventuale ulteriore documentazione di natura autorizzativa ovvero concessoria successivamente posta in essere.

Avverso la predetta D.D. n.791 del 2011 recante il diniego dell’accesso a detti atti il ricorrente ha proposto ricorso deducendo il seguente motivo Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 legge 241/90, dell’art. 10 del decreto legislativo 18/08/2000 n.267, dell’art. 10 d.p.r. 184/2006 nonché dell’art. 12 della delibera consiglio comunale n. 203 del 20.10.2003: lamenta in particolare la mancata previsione nella predetta legislazione vigente nonché negli atti adottati dall’Amministrazione capitolina, del caso che la riguarda tra quelli di esclusione del diritto di accesso agli atti amministrativi. Inoltre, ritiene il Condominio sicuramente portatore di un interesse giuridicamente rilevante, concreto diretto e attuale, posto che gli interventi posti in essere dalla società incidono sulla permanenza della validità della certificazione di abitabilità relativa all’adiacente parcheggio condominiale, nonché sulla libera fruizione dell’area in parola, a nulla rilevando la motivazione addotta dalla società, ai sensi dell’art. 3, D.P.R. 184/2006 circa l’aspetto meramente privatistico degli interventi posti in essere, per l’asserita esplicazione dell’esercizio legittimo del diritto di proprietà, e circa l’asserita mancata incidenza degli interventi in parola sulla regolarità del parcheggio condominiale.

Si è costituita in giudizio Roma Capitale per resistere al ricorso depositando documentazione.

La società controinteressata "E.G.S. s.r.l." si è costituita in giudizio eccependo, in primo luogo, motivi di rito del gravame, sotto il profilo della tardività e della carenza di interesse.

Alla Camera di consiglio del 7 luglio 2011 la causa è stata introitata per la decisione.

2. Preliminarmente, il Collegio esamina gli aspetti di ammissibilità del ricorso.

Come esposto nella narrativa che precede, il Condominio ricorrente ha impugnato il diniego dell’accesso n.791 del Municipio Roma XIII del 9.3.2011, notificato in data 24.3.2011 (data indicata nell’atto impugnato depositato e non smentita dalle parti resistenti) ed ha notificato il ricorso in data 20 aprile 2011, depositando lo stesso in data 5 maggio 2011. Pertanto, occorre dare atto della tempestività del ricorso alla luce anche dell’art. 87, comma 3 del c.p.a., il quale dispone che in relazione ai giudizi aventi ad oggetto il diniego, espresso o tacito, di accesso documentale tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.

Essendo il termine di deposito del ricorso fissato, per il processo ordinario, in trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario (art. 45, comma 1 del c.p.a.), il deposito del ricorso proposto in materia di accesso deve essere effettuato nel termine dimidiato di quindici giorni. Ai sensi dell’art. 116 c.p.a., il ricorso avverso le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, previa notificazione all’Amministrazione e agli eventuali controinteressati, a pena di inammissibilità del medesimo gravame (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 12 gennaio 2011, n. 14).

Ciò detto la proposizione del presente ricorso notificato in data 20 aprile 2011, con deposito dello stesso in data 5 maggio 2011 si pone nei termini stabiliti per l’azione giudiziaria ed è ricevibile.

Occorre altresì verificare l’ammissibilità del ricorso sotto il profilo dell’interesse.

Al riguardo, occorre rilevare che l’accesso costituisce oggetto di un diritto soggettivo di cui il giudice amministrativo conosce in sede di giurisdizione esclusiva. Il giudizio ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto di accesso, più che la verifica della sussistenza o meno dei vizi di legittimità dell’atto amministrativo. Infatti, l’interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi viene elevato a bene della vita autonomo, meritevole di tutela separatamente dalle posizioni sulle quali abbia poi ad incidere l’attività amministrativa, eventualmente in modo lesivo. Pertanto, il giudice può ordinare l’esibizione dei documenti richiesti, così sostituendosi all’Amministrazione e ordinandole un facere pubblicistico, solo se ne sussistono i presupposti (art. 116, comma 4, c.p.a.). Questo implica che, al di là degli specifici vizi e della specifica motivazione del provvedimento amministrativo di diniego dell’accesso, il giudice deve verificare se sussistono o meno i presupposti dell’accesso, potendo pertanto negarlo anche per motivi diversi da quelli indicati nel provvedimento amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 117; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 02 dicembre 2010, n. 35020).

Nella specie, contesta la società controinteressata che il Condominio ricorrente non sarebbe legittimato all’attivazione dell’azione posto che l’istanza di accesso agli atti, intervenuta ben oltre l’inizio, in data 1/12/2010, dell’attività edificatoria nota all’amministrazione condominiale, non potrebbe essere considerata collegata ad un interesse giuridicamente rilevante di "partecipazione" al procedimento amministrativo bensì unicamente preordinata all’acquisizione di elementi documentali che la stessa parte ricorrente avrebbe enunciato di voler utilizzare in sede giurisdizionale civile (risarcitoria). In particolare, la documentazione sarebbe richiesta per esigenze di tutela della validità della certificazione di prevenzione incendi relativa all’area interessata, senza comprovata dimostrazione della asserita pertinenza da parte del Condominio dell’area di proprietà della società.

Pertanto, non appare dimostrato adeguatamente l’interesse concreto ed attuale all’ostensione dei documenti e la sussistenza del nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la tutela della situazione giuridica soggettiva dell’Ente, come emerge anche dalla premessa del diniego impugnato, con conseguente carenza di interesse al ricorso.

In definitiva il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, attesa la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.