Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-04-2011) 12-04-2011, n. 14557

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Napoli dichiarava B.R. e C.A. responsabili del delitto di cui all’art. 392 c.p., così riqualificata l’originaria contestazione del delitto ex art. 633 c.p., relativa all’aratura di una strada interpoderale attraverso la quale V.F. accedeva dal suo fondo alla strada pubblica.

Propongono ricorso per cassazione i prevenuti a mezzo del difensore, deducendo:

1.- che il giudice d’appello, attraverso l’operazione di formale riqualificazione del fatto, ha in realtà identificato un fatto nuovo o diverso, comportante l’obbligo di restituzione degli atti al primo giudice, ed è in tal modo, e comunque, incorso in una grave violazione dei diritti della difesa, che si era articolata in modo esclusivo e specifico in funzione della fattispecie originariamente contestata, in ordine alla quale si era evidenziata l’insussistenza del presupposto essenziale dell’altruità del fondo;

2.- l’insussistenza degli estremi del reato ritenuto, mancando qualsiasi diritto o possesso altrui (come da documentazione prodotta e illegittimamente tenuta in nessun cale) e qualsiasi contesa in proposito al momento del fatto;

3.- il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle testimonianze e della documentazione prodotta, comprovante l’inesistenza della servitù in favore del V., e in ordine alla (in ogni caso insussistente) consapevolezza dei prevenuti di un tale diritto.
Motivi della decisione

E’ fondato il primo motivo di ricorso (con conseguente assorbimento degli altri motivi).

La Corte d’appello, infatti, ravvisando nella vicenda la fattispecie di cui all’art. 392 c.p., di contro a quella, originariamente contestata, di cui all’art. 633 c.p., non ha operato una mera riqualificazione dell’imputazione (che avrebbe dovuto comunque essere oggetto di una previa informativa agli imputati: v. Cass. Sez. 6, 12 novembre 2008, dep. 11 dicembre 2008, n. 45807, Drassich, rv 241753 – 241754; Sez. 6, 25 maggio 2009, dep. 18 settembre 2009, n. 36323, Drassich, rv 244974; Sez. 2, 26 febbraio 2010, dep. 16 aprile 2010, n. 14674, Salord, rv 246922; Sez. 1, 18 febbraio 2010. dep. 8 marzo 2010, n. 9091, Di Gati, rv 246494), ma ha ravvisato un fatto diverso in tratti essenziali della condotta, quale in particolare l’elemento, strutturale nella nuova fattispecie ed estraneo alla prima, della risoluzione unilaterale di un contrasto sottoponibile all’autorità giurisdizionale. Essa, quindi, avrebbe dovuto annullare la sentenza di primo grado, alla stregua degli artt. 516, 521, 522 e 604 c.p.p. (v., fra le altre, Cass. n. 33063 del 2003). L’omissione di tale adempimento comporta l’annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado. Tale annullamento, che avrebbe per regola comportato il rinvio al Tribunale, a sensi dell’art. 623 c.p.p., lett. b), deve nella specie essere pronunciato senza rinvio, essendosi il reato estinto per intervenuta prescrizione. Si è, infatti, in presenza di sentenza di merito, afflitta da nullità processuale, che ha deciso non solo in ordine al reato, per il quale è maturata la prescrizione, ma anche in ordine al risarcimento dei danni cagionati dal reato. In questo caso, la nullità, anche se non Funzionale alla operatività della prescrizione, deve essere comunque rilevata e dichiarata in sede di legittimità, perchè si riverbera sulla validità delle statuizioni civili. Travolgendo la nullità sia il giudizio di secondo grado che quello di primo grado, questa Corte, fermo restando l’obbligo dell’immediata dichiarazione di estinzione del reato per maturata prescrizione, deve annullare senza rinvio entrambe le sentenze di merito: la prescrizione del reato, infatti, definisce l’aspetto penale, mentre i capi della sentenza relativi agli interessi civili vanno azzerati, perchè viene meno una delle condizioni per l’applicabilità dell’art. 578 c.p.p., vale a dire l’esistenza di una valida sentenza di condanna anche generica dell’imputato, pronunciata a favore della parte civile in primo grado o in appello (in tal senso, in motivazione, Sez. U., n. 17179 del 27.02.2002, Conti).

Per completezza va precisato che non è preclusiva alla rilevazione della prescrizione la rinuncia alla stessa operata dai prevenuti in riferimento alla originaria imputazione ex art. 633 c.p., in quanto – al di là del problema della sua apparente anteriorità (di per sè invalidante: v. da ultimo Cass. n. 42028 del 2010) alla maturazione della prescrizione – gli effetti di tale rinuncia non possono estendersi alla nuova imputazione, per il principio di specificità dell’atto abdicativo (v. da ultimo Cass. n. 45023 del 2010).
P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio sia agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione, sia gli effetti civili la sentenza impugnata e quella emessa il 28 maggio 2007 dal Tribunale di Avellino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 27-04-2011, n. 1084 Ordinanze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Gli odierni ricorrenti sono, rispettivamente, la proprietaria e il comodatario a titolo gratuito dell’unità immobiliare sita in San Giuliano Milanese, Via Giovanni XXIII n.11.

Dalla documentazione depositata agli atti di causa risulta che, in data 19.5.2010, l’assemblea condominiale dello stabile in questione ha deliberato (punto 7 dell’o.d.g.) "l’eliminazione degli scarichi degli scaldabagni a parete o nelle vecchie canne fumarie in quanto non conformi alle delibere inerenti" e la comunicazione "all’ASL dei nominativi dei condomini o inquilini individuati che scaricano le esalazioni di scaldabagni in facciata o nelle vecchie canne fumarie".

Con comunicazione del 22.09.2010 l’ASL Milano 2 – Dipartimento di prevenzione – ha richiesto al Sindaco di San Giuliano Milanese di emettere, fra l’altro, nei confronti del sig. C.D.V., apposito provvedimento per ottenere la rimozione di apparecchi a gas collegati alle canne fumarie o con scarico a parete.

Con nota dell’8.10.2010, notificata il 19.10.2010, il dirigente dell’ufficio tecnico comunale di San Giuliano ha comunicato agli istanti l’avvio del procedimento "per impianto termico non a norma" con invito a presentare "memorie scritte e documenti", ai sensi dell’art. 10 lett. b legge n.241/1990.

Con memoria datata 3.11.2010 il sig. C.D.V. ha presentato le proprie osservazioni a fronte della comunicazione come sopra ricevuta, contestandone la laconicità e, comunque, offrendo spunti a sostegno dell’assunta regolarità del proprio impianto.

Con provvedimento del 01.12.2010 il dirigente dell’ufficio tecnico comunale già cit. ha ordinato, fra gli altri, agli odierni ricorrenti, la rimozione "degli apparecchi a gas collegati alle canne fumarie o con scarico a parete entro 30 (trenta) giorni a partire dalla data di notifica della presente".

Contro tale ordinanza sono insorti gli istanti, deducendone la illegittimità sotto più profili.

Nessuno si è costituito per la parte intimata.

Alla Camera di Consiglio del 21 aprile 2011, fissata per l’esame della domanda cautelare, il Collegio – valutata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e sentite sul punto le parti presenti – ha trattenuto la causa per la decisione con sentenza in forma semplificata.
Motivi della decisione

Col primo motivo di ricorso, gli esponenti deducono la illegittimità dell’ordinanza in epigrafe specificata per violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, per omessa specificazione delle norme di legge violate, della eventuale istruttoria esperita al riguardo, per difetto di motivazione, erronea individuazione del soggetto interessato ed errore di diritto.

Il motivo è fondato, nei sensi e nei limiti di seguito esposti.

Osserva il Collegio come la legge 781990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", tuteli il diritto dei cittadini a partecipare ai procedimenti amministrativi preordinati all’adozione di provvedimenti amministrativi di cui essi sono diretti destinatari.

A tal fine, è previsto che, laddove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi (art. 7 legge cit.).

La finalità della regola procedimentale stabilita dalla cit. norma dev’essere, in particolare, individuata nell’esigenza di assicurare piena visibilità all’azione amministrativa nel momento della sua formazione e di garantire al contempo la partecipazione del destinatario dell’atto finale alla fase istruttoria preordinata alla sua adozione (cfr. Cons. St., sez. V, 22 maggio 2001, n.2823), sicché la verifica circa la sussistenza del vizio nella specie denunciato non va compiuta con esclusivo e rigido riferimento all’adempimento formale della notifica all’interessato dell’avviso di avvio del procedimento, ma con riguardo alla realizzazione sostanziale degli interessi sottesi alla disposizione della cui osservanza si discute (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 settembre 2005 n. 4836; Consiglio di Stato, Sez. V, 10 gennaio 2007 n.36). Ciò, senza trascurare la duplice funzione conoscitiva garantita dalla ridetta norma, a vantaggio sia della parte pubblica che di quella privata, dal momento che essa offre all’interessato un’anticipata tutela delle proprie ragioni e permette, al contempo, all’Amministrazione di ridurre i margini di errori (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 21 aprile 2009, n. 3442).

A tal fine, l’art. 8 della stessa legge detta le modalità e i contenuti della comunicazione di avvio in questione, stabilendo che la comunicazione abbia carattere "personale" e che in essa siano indicati, fra l’altro, "l’oggetto del procedimento promosso;… l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;… la data entro la quale… deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione;… l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti".

Ebbene, nel caso in esame, la comunicazione del 08.10.2010 risulterebbe, secondo gli istanti, carente sia sotto il profilo della mancata comunicazione personale alla proprietaria dell’immobile, essendo stato l’avvio trasmesso all’indirizzo del comodatario dello stesso presso il condominio di via Giovanni XXIII° n.11, sia quanto a contenuto, recando la ridetta nota soltanto un’indicazione sommaria e superficiale dell’oggetto del procedimento, non colmata da eventuali indicazioni fornite in sede procedimentale, per essere rimasta priva di riscontro la comunicazione della fam. D.V. del 3.11.2010, recante "memoria di replica ai sensi dell’art. 10 lett. b) legge 241/1990".

Alla luce di tali presupposti e richiamando le considerazioni poc’anzi espresse a proposito della ratio dell’istituto della partecipazione procedimentale, il Collegio non può che ravvisare la fondatezza delle suesposte censure.

Induce a ciò la considerazione che, nonostante la laconicità della comunicazione di avvio recante la mera indicazione, quale oggetto del procedimento, di "impianto termico non a norma", non risulta che tale deficit di partecipazione procedimentale sia stato recuperato attraverso una fattiva collaborazione degli interessati nel corso del procedimento e, specificamente, attraverso la valutazione delle osservazioni allegate agli atti di causa.

In tal senso, è noto come l’art. 10 della legge n. 241/90, dopo avere previsto che i soggetti di cui all’articolo 7 hanno diritto di presentare memorie scritte e documenti, sancisca "l’obbligo" per l’amministrazione di valutare detti apporti documentali, ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.

Sennonché, avuto riguardo all’ordinanza oggetto d’impugnazione, è evidente come in essa non sia stato fornito alcun riscontro alla suindicata memoria (mentre nessuna specifica contestazione sulla circostanza relativa a tale produzione documentale risulta effettuata da parte dell’intimato Comune in questa sede, non essendosi l’ente in parola neppure costituito).

Né si può, poi, ritenere che il carattere vincolato del provvedimento impugnato renda superflua la partecipazione dei suoi diretti destinatari (in forza della previsione di cui all’art. 21octies, co. 2, della legge 241 più volte cit.), atteso che, da un lato, non risulta affatto "palese" che il contenuto dispositivo del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato e, dall’altro, che l’amministrazione non ha offerto in giudizio dimostrazione alcuna che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

In ogni caso, preme evidenziare come l’assenza di discrezionalità non potrebbe di per sé indurre ad escludere ogni margine di proficuità alla collaborazione degli interessati, tenuto conto della possibilità di errore da parte dell’amministrazione nell’accertamento e nella valutazione dei presupposti giustificativi del potere esercitato.

In tal senso, e con specifico riguardo al caso che qui occupa, l’apporto degli interessati avrebbe potuto rivelarsi utile per chiarire la ricorrenza o meno, nel caso concreto, della fattispecie assunta come presupposto dell’ordinanza impugnata, ovvero, di un "impianto termico", così come definito dall’art. 1 lett. f) del d.P.R. n. 412/1993 (cfr. T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 20 settembre 2010, n. 11084, ove emerge la utilità della partecipazione anche in relazione ai procedimenti a ridotto contenuto discrezionale, al fine di evitare l’emanazione di un atto che altrimenti potrebbe essere affetto da eccesso di potere per erroneità nei presupposti e nelle valutazioni; analogamente T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 01 marzo 2010, n. 1215; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 13 marzo 2006, n. 283; Consiglio Stato, sez. VI, 04 agosto 2009, n. 4899).

Per le precedenti considerazioni, assorbiti i mezzi non trattati, il ricorso deve essere – nei sensi di cui in motivazione – accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata.

Pone le spese di lite a favore dei ricorrenti e a carico dell’amministrazione comunale intimata, liquidandole nella misura di euro 1.500,00, oltre gli accessori di legge. Nulla per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 13-05-2011, n. 695 agricoltura

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Le Aziende agricole ricorrenti riferiscono di essere produttrici di latte vaccino adoperato essenzialmente per la produzione di formaggi D.O.P.

In punto di fatto gli esponenti ripercorrono l’evoluzione storica del regime delle quote latte, lamentando che:

o lo Stato italiano non ha mai dato corretta attuazione al sistema comunitario di commercializzazione del latte, intervenendo altresì tardivamente;

o i bollettini di assegnazione delle quote – emanati dal 1995 in avanti – scontano evidenti vizi di legittimità;

o le Commissioni governative di indagine hanno accertato fenomeni truffaldini nella gestione delle quotelatte: nel 2002 in particolare si è acclarato che oltre 20.000 aziende dichiaravano falsamente di produrre, creando una situazione di apparente eccedenza rispetto al monte quote comunitario ed un iniquo conteggio di multe per prelievo supplementare;

o con il D.L. 411/1997 conv. in L. 5/98 A.I.M.A. è stata incaricata di accertare retroattivamente i quantitativi di latte prodotti e commercializzati nelle annate 1995/96 e 1996/97, con l’ausilio di Regioni e Provincie autonome;

o il D.M. 17/2/1998 (sospeso dal T.A.R. Lazio) ha previsto che A.I.M.A. si basasse su dati statistici ed induttivi per il calcolo delle produzioni 1995/96 e 1996/97;

o A.G.E.A. ha reiterato le comunicazioni di assegnazione retroattiva dei Q.R.I. (quantitativi di riferimento individuale), che di fatto non è stata ancorata ai dati effettivi;

o l’Italia non si è mai adeguata agli aumenti della quota consegne effettuata con i regolamenti CE 749/2000 e 603/2001;

o in mancanza di un conteggio delle quantità effettive, lo Stato italiano ha riproposto i Q.R.I. inattendibili di cui alla L. 468/92;

o il legislatore italiano, con il D.L. 49/2003 conv. in L. 119/2003, ha disatteso la normativa comunitaria prevedendo una compensazione non in base ai dati definitivi di fine campagna ma sulla base dei dati mensili di versamento.

Le ricorrenti producono in atti l’ordinanza del Tribunale di Bassano del Grappa dell’1/12/2004, con la quale, su ricorso promosso da numerosi di essi, veniva ordinato ai primi acquirenti (Coop. Iris Latte) di non versare all’amministrazione (anche per il periodo 2004/2005) alcuna somma a titolo di prelievo supplementare in nome e per conto dei rispettivi soci conferenti ricorrenti, e di restituire eventuali somme trattenute sul prezzo del latte consegnato nel periodo 1 settembre 2004 / 31 marzo 2005.

La Regione Lombardia, con le impugnate note del 23, 24 e 27/3/2006, riscontrava la mancata prova dell’avvenuto versamento del prelievo supplementare dovuto con riferimento al periodo 2004/2005 e rilevava l’insussistenza di una giusta causa del mancato pagamento: pertanto, ai sensi dell’art. 1 comma 9 del D.L. 28/3/2003 n. 49 conv. in L. 30/5/2003 n. 119 intimava il versamento della somma a titolo di prelievo supplementare e interessi, avvertendo che, decorsi 20 giorni senza la prova dell’avvenuto versamento, avrebbe avviato la riscossione coattiva mediante ruolo delle somme dovute, procedendo alle relative procedure sanzionatorie.

Con ricorso ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione le ricorrenti impugnano l’intimazione di pagamento, esponendo le seguenti censure in diritto:

a) Violazione di legge per inosservanza dell’ordine del giudice ordinario ed eccesso di potere per illegittimità ed ingiustizia manifesta, sviamento, difetto di motivazione e contraddittorietà con precedenti atti della Regione, in quanto il provvedimento d’urgenza del Tribunale di Bassano del Grappa ha inibito al primo acquirente ogni versamento a titolo di prelievo supplementare dai soci produttori;

b) Illegittimità per violazione e falsa applicazione dei regolamenti comunitari disciplinanti la materia e per mancata disapplicazione della normativa nazionale incompatibile, inosservanza degli artt. 3 e 7 della L. 241/90, poiché:

I. i Q.R.I. per il periodo 2004/2005 sono stati assegnati senza conteggiare le effettive quantità del latte prodotto e commercializzato in Italia; risultano dunque inattendibili – in quanto elaborati su parametri statistici ed induttivi – ed indebitamente dotati di efficacia retroattiva, incidendo in modo sensibile sull’iniziativa economica delle imprese;

II. è stata illegittimamente limitata in pejus la produzione;

III. sono stati lesi i principi di certezza del diritto, legittimo affidamento, non discriminazione e proporzionalità;

IV. le comunicazioni sono avvenute solo in corso di campagna (quando le quote devono essere note all’inizio del periodo) con avvisi non motivati (in particolare sull’entità inferiore alle produzioni aziendali) e non definitivi;

V. è mancata la pubblicità adeguata e la preventiva comunicazione individuale delle quote.

c) Violazione e falsa applicazione della normativa comunitaria da parte di quella nazionale, illegittimità per omessa verifica a fine campagna dell’effettivo quantitativo di ogni singolo produttore – indispensabile per assicurare che la somma dei Q.R.I. non superi il Q.G.G. (quantitativo globale garantito) assegnato allo stato italiano – mancanza di motivazione e violazione del procedimento tipizzato di compensazione nazionale;

d) Violazione e falsa applicazione della normativa nazionale precedente all’emanazione del D.L. 49/2003 conv. in L. 119/2003, illegittimità degli atti presupposti a quelli impugnati e conseguente invalidità derivata dei secondi; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e seg. e 7 e seg. della L. 241/90;

e) Violazione della normativa comunitaria per l’indebita previsione del calcolo del prelievo mensile e di un sistema di restituzione che premia categorie non contemplate dal regolamento CE 1392/01 (produttori che hanno effettuato il prelievo mensile).

Le ricorrenti sollevano questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 4, 25, 4042, 97, 117118, 24 e 25 della Costituzione sotto i profili della certezza del diritto, del diritto all’eguaglianza e alla tutela del lavoro, di sicurezza e libertà dei traffici e tutela dell’ordine pubblico economico, del buon andamento dell’amministrazione, del diritto di difesa, tutti compressi da disposizioni retroattive, presuntive e provvisorie che producono effetti sfavorevoli nei confronti dei destinatari, che attribuiscono quote fuori termine, non danno dimostrazione del superamento del QGG nazionale e penalizzano i produttori che non hanno effettuato i versamenti mensili.

Le ricorrenti chiedono altresì di deferire alla Corte di Giustizia la questione della compatibilità con il diritto comunitario delle disposizioni nazionali che prevedono il versamento del prelievo senza la preventiva verifica del superamento – da parte dello Stato membro – del quantitativo globale garantito ad esso assegnato. Chiedono inoltre di esaminare la compatibilità dei regolamenti CEE nella parte in cui prevedono un contingentamento nel settore lattiero, con gli artt. 32 e 33 del Trattato.

Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, eccependo in rito l’inammissibilità del ricorso e chiedendone la sua reiezione nel merito perché infondato. Si è costituita altresì A.G.E.A., eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.

Con ordinanza n. 1357 adottata nella Camera di consiglio del 12/9/2006 questo Tribunale ha respinto la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati valorizzando l’insussistenza del periculum in mora, ed il Consiglio di Stato si è pronunciato nello stesso senso con ordinanza della sez. VI n. 1350 del 13/3/2007.

Alla pubblica udienza del 13/4/2011 il ricorso veniva chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Le ricorrenti censurano le note regionali recanti l’intimazione a versare somme a titolo di prelievo supplementare e interessi per la campagna 2004/2005.

1. Il Collegio deve anzitutto esaminare l’istanza formulata durante l’udienza pubblica di discussione dal legale delle ricorrenti, tesa a far dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito dell’entrata in vigore della L. 33/2009. In detta sede gli avv.ti delle parti resistenti si sono opposti insistendo per la reiezione del gravame.

1.1 Ai sensi dell’art. 34 (rubricato "sentenze di merito") comma 5 del Codice del processo amministrativo, "Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere". La pronuncia non ha dunque solo valenza processuale, ma racchiude l’accertamento della situazione giuridica accampata dall’esponente e del rapporto giuridico controverso. Ad identica conclusione si poteva pervenire con l’abrogato art. 23 comma 7 della L. 1034/71, ai sensi del quale doveva essere dichiarata cessata la materia del contendere a seguito dell’adozione, da parte della p.a., di provvedimenti integralmente satisfattivi della posizione sostanziale fatta valere in giudizio (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III – 5/5/2010 n. 1227).

1.2 In questa prospettiva, la giurisprudenza richiedeva la concorde dichiarazione del ricorrente e dell’amministrazione resistente in ordine alla satisfattività dei provvedimenti successivi adottati nelle more del giudizio, fermo restando il poteredovere del giudice di qualificare correttamente gli effetti derivanti dall’adozione di siffatti provvedimenti successivi (Consiglio di Stato, sez. V – 12/12/2009 n. 7800).

Anche per il processo civile la Corte di Cassazione (sez. III civile – 8/7/2010 n. 16150; sez. III civile – 8/9/2008 n. 22650) ha affermato che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.

Premesso che nella fattispecie le dichiarazioni delle parti non sono convergenti, in ogni caso le stesse non sono comunque arbitre della formula terminativa del processo, che spetta al giudice pronunciare interpretando la loro condotta processuale.

1.3 La cessata materia del contendere può essere definita come un’ipotesi qualificata di sopravvenuta carenza di interesse. L’elemento che la contraddistingue è costituito dalla causa che determina l’effetto estintivo del giudizio per cui l’amministrazione, con le proprie determinazioni, ha dato piena soddisfazione alla pretesa sostanziale azionata dall’interessato in giudizio: per pronunciare la cessata materia del contendere, quindi, è necessario verificare se il provvedimento sopravvenuto abbia determinato in modo davvero completo ed esauriente la realizzazione della pretesa fatta valere (Consiglio di Stato, sez. V – 13/8/2007 n. 4449).

1.4 Nella fattispecie parte ricorrente non si richiama ad un atto amministrativo ma alla L. 9/4/2009 n. 33, di conversione del D.L. 10/2/2009 n. 5, il quale all’art. 8bis introduce disposizioni in materia di quotelatte. In assenza di specificazioni delle ricorrenti, il Collegio è dell’avviso che gli effetti favorevoli prodotti nei loro confronti dalla novella legislativa investano le campagne 2007/2008 e 2008/2009, oltre alle successive (art. 8bis commi 1 e 2). Non essendo prevista un’ulteriore portata retroattiva delle nuove norme, deve essere esclusa un’interferenza con l’annata oggetto del presente gravame, rispetto alla quale le amministrazioni non hanno adottato alcun provvedimento in qualche modo sattisfattivo della pretesa azionata.

1.5 Anche in presenza dell’opposizione della Regione Lombardia, l’istanza formulata deve essere quindi respinta.

2. Non può essere accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dedotta da AGEA, atteso che detta amministrazione – che invero non ha in essere l’atto impugnato né ha concorso alla sua emanazione – è stata correttamente evocata in giudizio in quanto costituisce oggetto di contestazione l’intero sistema di determinazione del prelievo annuale, calcolato sulla base del QGG e dei dati nazionali, rispetto ai quali AGEA vanta precise competenze. Non si può dunque disporre l’estromissione dell’amministrazione statale.

3. La Regione Lombardia deduce l’inammissibilità del ricorso cumulativo in quanto l’atto introduttivo – promosso da più produttori e da Cooperative prime acquirenti malgrado la posizione differenziata di ciascuno di essi – non permetterebbe di ricostruire la pluralità dei rapporti giuridici, dei quali resterebbero totalmente incerti "petitum" e "causa petendi".

L’eccezione è priva di fondamento.

3.1 Se il principio per il quale il divieto di ricorso cumulativo è finalizzato ad evitare confusione tra controversie del tutto differenti o innescate da atti amministrativi promananti da autorità diverse e senza alcun collegamento tra loro, le note impugnate provengono dalla medesima amministrazione regionale e sono censurate sotto il profilo della lesione dello stesso bene della vita in titolarità ai produttori interessati, costituito dall’asserita illegittimità dei limiti massimi fissati con il meccanismo delle quotelatte.

Il principio per cui il gravame deve essere rivolto a pena di inammissibilità contro un solo atto ovvero contro atti diversi, purché collegati, va inteso senza formalismi, ed in termini di ragionevolezza e di giustizia sostanziale, sicché risulta ammissibile il ricorso cumulativo quando sussistono oggettivi elementi di connessione tra i diversi atti ovvero quando le domande cumulativamente avanzate si basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto, o siano riconducibili nell’ambito di un medesimo rapporto o di un’unica sequenza procedimentale (Consiglio di Stato, sez. IV – 27/11/2010 n. 8251; sez. IV – 18/3/2010 n. 1617; T.A.R. Lazio Roma, sez. I – 2/8/2010 n. 29508).

Alla luce del delineato filone interpretativo, la tesi regionale non può essere condivisa.

4. Quanto alle ulteriori questioni processuali:

– è infondata l’eccezione di inammissibilità del gravame in quanto rivolto avverso atti ricognitivi, poiché le ricorrenti sono potenzialmente incise dalle note impugnate che quantificano il tetto massimo di latte che i rispettivi allevamenti sono abilitati a produrre: sono ravvisabili provvedimenti suscettibili di arrecare un pregiudizio nella sfera giuridica dei destinatari, che aspirano al venir meno dei valorisoglia attribuiti;

– l’eccezione di tardività esposta con riguardo alle precedenti comunicazioni non coglie nel segno, dato che le ricorrenti impugnano direttamente le note riferite alla campagna 2004/2005, seppur ricostruendo in chiave critica le vicende normative e procedimentali pregresse;

– non si ravvisa carenza di interesse in capo alle Cooperative prime acquirenti, tra l’altro destinatarie dell’ordine di un giudice di non effettuare il prelievo nei confronti dei conferenti: esse sono senz’altro lese dal provvedimento impugnato che impone il versamento di somme non trattenute, e che in caso di inadempienza si renderebbero responsabili in proprio e subirebbero una procedura coattiva (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia – 25/1/2006 n. 74 e n. 75).

5. Alla luce dei precedenti di questo Tribunale (cfr. da ultimo sentenze sez. II – 7/4/2011 n. 528; 16/3/2010 n. 1224; 30/4/2010 n. 1650; si vedano anche le pronunce 25/5/2006 n. 643; 25/1/2006 n. 74 e n. 75) le censure di cui alle lett. b), c), d), e) dell’esposizione in fatto, con cui si lamenta sotto diversi profili l’incompatibilità della normativa nazionale con quella comunitaria, sono infondate alla luce dei fondamentali principi affermati dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con la sentenza della sez. VI – 25/3/2004 n. 480.

5.1 Il regime delle quote latte, limitativo per alcuni aspetti della libertà d’impresa, è stato introdotto essenzialmente nell’interesse dei produttori cosiddetti marginali, al fine di evitare l’espulsione dal mercato europeo delle aziende aventi costi di produzione più elevati e garantire un prezzo di vendita remunerativo per tutti.

Come precisato in detta pronuncia al punto 73, l’introduzione, nella Comunità Europea, del sistema delle c.d. quotelatte, persegue infatti lo scopo di "(…) ristabilire l’equilibrio fra domanda e offerta sul mercato lattiero, caratterizzato da eccedenze strutturali, limitando la produzione lattiera".

Nella medesima pronuncia la Corte, valorizzando tale finalità di politica economica sul mercato agricolo, ha escluso che il prelievo supplementare abbia carattere di sanzione, costituendo semmai misura di politica economica (cfr. punto 74 della sentenza).

Le doglianze di contrasto con la normativa comunitaria devono essere esaminate con riguardo alla citata sentenza del giudice comunitario, il quale ha affermato che:

– ogni Stato membro deve dare esecuzione alla normativa comunitaria attraverso le norme del proprio diritto nazionale;

– il regime del prelievo supplementare sul latte ha per obiettivo lo sviluppo razionale della produzione lattiera, la stabilizzazione del reddito degli allevatori ed il mantenimento di un equo tenore di vita della popolazione agricola;

– tali finalità sarebbero compromesse se, a seguito di un’erronea determinazione dei quantitativi individuali di riferimento, la produzione lattiera di uno Stato membro superasse il suo quantitativo globale garantito;

– il diritto comunitario impone perciò agli Stati membri di disporre adeguati mezzi di controllo per verificare la corretta riscossione del prelievo supplementare sul latte commercializzato;

– le misure italiane di correzione e rettifica "a posteriori" sono idonee a realizzare i fini perseguiti dal regime comunitario sul prelievo supplementare sul latte e non sono sproporzionate.

Detta pronuncia ha ancora statuito che, poiché le prime disposizioni legislative dirette ad attuare il regime del prelievo supplementare sul latte sono state adottate in Italia nel 1992 e poichè il pagamento del prelievo è stato richiesto ai produttori di latte italiani a partire dalla campagna lattiera 1995/1996, non può certo configurarsi un legittimo affidamento in ordine al mantenimento di una situazione manifestamente illegale rispetto al diritto comunitario: i produttori di latte degli Stati membri non possono legittimamente aspettarsi, molti anni dopo l’istituzione di tale regime, di poter continuare a produrre latte senza limiti.

Inoltre, ha aggiunto la Corte, poco importa che gli errori nella determinazione dei quantitativi di riferimento siano stati rilevati dopo che i provvedimenti nazionali adottati per l’attuazione del regime del prelievo supplementare fossero stati oggetto di un ricorso amministrativo o giurisdizionale, o nell’ambito della verifica di regolarità della cessione di una quota latte, o ancora a seguito di una modifica della normativa nazionale diretta a renderla compatibile con il diritto comunitario: nessuna di queste ipotesi può incidere sull’obbligo delle autorità italiane di rettificare i quantitativi di riferimento individuali errati, al fine di assicurare la corretta esecuzione del regime comunitario del prelievo supplementare sul latte.

Alla luce di tale pronuncia non può che essere dichiarata l’infondatezza delle censure volte a contestare il sistema nazionale delle quote latte ed il difetto o l’insufficienza di motivazione, per il denunciato contrasto con la normativa comunitaria, ed appaiono manifestamente infondate sia la questione di legittimità costituzionale prospettata che la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

5.2 E’ stato peraltro anche rilevato (T.A.R. Sardegna, sez. II – 28/12/2009 n. 2456) che il prelievo supplementare è inquadrabile non già tra i provvedimenti di carattere sanzionatorio, bensì tra gli interventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese del settore lattiero: ne consegue che, oltre al suo obiettivo manifesto di obbligare i produttori di latte a rispettare i quantitativi di riferimento ad essi attribuiti, il prelievo supplementare ha anche una finalità economica, in quanto mira a procurare alla Comunità i fondi necessari allo smaltimento della produzione realizzata dai produttori in eccedenza rispetto alle loro quote, il che giustifica una "applicazione postuma" dello stesso prelievo. In secondo luogo si è rilevata l’estrema difficoltà per le autorità competenti di ricostruire tempestivamente le quote individuali applicabili ed i quantitativi effettivamente prodotti, trattandosi di grandezze necessariamente influenzate da variabili – quali la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni, le frequenti cessioni di quote da un produttore ad un altro e la stessa compensazione nazionale – che per loro natura tendono a protrarsi in un arco di tempo più esteso rispetto all’esercizio di riferimento, per cui impedire all’A.I.M.A. di effettuare imposizioni retroattive significherebbe, nei fatti, frustrare gravemente l’effettività dell’intero sistema delle quote latte.

5.3 Sulle questioni dedotte nel presente ricorso si è altresì pronunciato il Consiglio di Stato con le sentenze della sez. VI – 8/6/2009 n. 3487; 23/2/2009 n. 1052 e 14/1/2009 n. 130.

Sotto un profilo generale, l’organo di appello ha statuito che la legittimità della rideterminazione delle quote latte con effetto retroattivo non appare contestabile, come già evidenziato in passato dalla Corte costituzionale. Quest’ultima infatti, con la decisione n. 272 del 7/7/2005 ha affermato che non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riguardo alle disposizioni nazionali (art. 1 commi 3 e 4 del D.L. 1/3/1999 n. 43 conv. con modificazioni, in L. 27/4/1999 n. 118) che attribuiscono all’A.I.M.A. (oggi A.G.E.A.) il potere di aggiornamento dei quantitativi individuali con effetto retroattivo. Ha rilevato la Corte che "Il potere di aggiornamento dei quantitativi individuali – attribuito in via transitoria all’AIMA – ai fini dell’esecuzione della compensazione nazionale, si giustifica, sul piano costituzionale, per l’esigenza di perseguire interessi territorialmente infrazionabili, mentre rientra nella discrezionalità del legislatore nazionale determinare le concrete modalità di gestione delle funzioni assegnate all’AIMA nei limiti in cui le stesse siano strettamente funzionali al raggiungimento delle suddette finalità, senza che assuma rilievo la natura retroattiva di talune previsioni, in quanto le stesse si giustificano, in ossequio alle prescrizioni comunitarie e di quanto già riconosciuto dalla Corte di giustizia, alla luce della necessità di adeguare i quantitativi individuali e il sistema di compensazione alle risultanze delle verifiche svolte dagli organi a ciò preposti".

Nella stessa pronuncia, peraltro, è stata resa l’importante affermazione secondo cui la rettifica della compensazione delle "quotelatte" – disposta anche retroattivamente – appare sorretta costituzionalmente (e non contrasta con le competenze regionali) dalla normativa comunitaria come interpretata dalla Corte di giustizia europea, secondo cui si deve intendere consentito alle autorità nazionali di effettuare anche ex post, ossia successivamente alla campagna lattiera interessata, le rettifiche necessarie a fare in modo "che la produzione esonerata da prelievo supplementare di uno Stato non superi il quantitativo globale assegnato a tale Stato".

La Corte giustizia CE – sez. VI, 25/3/2004 n. 480 – aveva già ravvisato la correttezza di siffatto modus procedendi, statuendo che "gli art. 1 e 4 del regolamento (Cee) del Consiglio 3950/92 (che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari), nonché gli art. 3 e 4 del regolamento (Cee) della Commissione 536/93, (che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari), devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che a seguito di controlli uno Stato membro rettifichi i quantitativi di riferimento individuali attribuiti ad ogni produttore e conseguentemente ricalcoli, a seguito di riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, i prelievi supplementari dovuti, successivamente al termine di scadenza del pagamento di tali prelievi per la campagna lattiera interessata".

Il Consiglio di Stato ha richiamato in proposito il dovere solidaristico generale di cui all’art. 2 della Costituzione, che può talora giustificare i sacrifici imposti ai privati nel perseguimento di interessi nazionali superiori, che in tal caso discendono dall’obbligo – avente del pari copertura costituzionale – di conformarsi ai Trattati internazionali.

6. Quanto alle ulteriori doglianze (da b) ad e) del presente gravame può essere rilevato che:

o è infondata la censura di mancata comunicazione di avvio del procedimento, atteso che le note impugnate rivestono natura sostanzialmente vincolata, con conseguente applicabilità dell’art. 21octies comma 2 della L. 241/90: in tali fattispecie ciò che conta non è la formulazione di una specifica eccezione, quanto la dimostrazione della ineluttabilità (e, quindi, della correttezza) dell’attività svolta (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. I – 16/12/2010 n. 4747);

o la normativa vigente prevede la comunicazione della quota assegnata al soggetto obbligato, ma non impone che la stessa sia portata nella sfera di conoscenza del destinatario utilizzando le forme della notifica degli atti giudiziari;

o la distinzione tra quota A e quota B è espressamente prevista dal D.L. 49/2003 conv. in L. 119/2003 (art. 2), senza che siano ravvisabili violazioni del diritto comunitario;

o il Consiglio di Stato (sez. VI – 8/6/2009 n. 3487) ha sottolineato che, nell’attribuzione dei quantitativi, "non sussiste difetto di motivazione e violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento, in quanto la procedura stessa è caratterizzata dall’attribuzione ai produttori di un quantitativo provvisorio, in genere uguale al dato storico dell’anno precedente, che è loro comunicato con possibilità di indicare eventuali nuovi elementi; inoltre, il provvedimento di determinazione finale degli importi dovuti costituisce l’esito di mere operazioni aritmetiche e, comunque, è anche in questo caso comunicato ai produttori, che possono entro venti giorni inviare ogni documentazione utile per procedere alla modifica dell’importo; da ciò deriva che la partecipazione al procedimento è assicurata e che, anche esercitando il diritto di accesso agli atti, le aziende possono verificare i conteggi, la cui determinazione non richiede una motivazione, trattandosi appunto di un mero calcolo, sulla base di dati comunque contenuti negli atti delle amministrazioni".

6.1 Sotto quest’ultimo profilo, si rinvia alla pronuncia recente del T.A.R. Lazio Roma, sez. IIter – 10/5/2010 n. 10588 (già diffusamente citata nel proprio precedente 7/4/2011 n. 529) che ha statuito sulla procedura di accertamento "postuma" introdotta dalla normativa nazionale, precisando che la stessa "…. non corrisponde al vero che l’A.I.M.A. abbia accertato la quota di produzione in via presuntiva, residuando questa ipotesi nel solo caso in cui l’interessato non si sia opposto alla determinazione del Q.R.I. (facendo così diventare definitivo quanto emerso con le risultanze incrociate, attraverso cioè il modello L1 e i rilievi dell’ASL) e quando, nel contempo, non siano state riscontrate anomalie nelle autodichiarazioni ovvero non si fosse a conoscenza di indagini (penali) conseguenti a dichiarazioni false inserite nei modelli di che trattasi da parte dei soggetti interessati. Del resto, il mancato accertamento effettuato "a tappeto" da parte degli organismi amministrativi di controllo (in particolare, A.I.M.A. e Regioni) non può tradursi in un vizio di legittimità della procedura di accertamento della quota di produzione del latte in quanto questi devono poter fare affidamento sulle dichiarazioni dei produttori e dei primi acquirenti, salvo il riscontro di anomalie accertate sulla base di incongruenze ivi contenute ovvero di controlli incrociati di immediata verifica".

6.2 Nella fattispecie del resto non sono rintracciabili elementi dai quali poter evincere l’assoluta erroneità dei calcoli effettuati da AGEA ai fini dell’assegnazione del QRI alle singole imprese deducenti. Nella documentazione allegata al ricorso, gli istanti non hanno infatti ricostruito la specifica vicenda che ha riguardato ciascuno di loro dal momento dell’assegnazione della quota di riferimento individuale, in modo tale da mettere il Collegio nelle condizioni di poter valutare gli eventuali errori commessi dall’Ente impositore. Le ricorrenti si limitano a censurare le modalità di individuazione e di assegnazione dei QRI a livello nazionale (con riferimento cioè a tutti i produttori) senza segnalare nulla con riferimento a lacune, carenze ed omissioni commesse nella determinazione della quota assegnata. A fronte dei quantitativi di riferimento indicati da AGEA le ricorrenti nulla hanno contestato nello specifico indicando, ad esempio, il dato produttivo iniziale, la modalità di individuazione della quota assegnata e l’eccessivo (e quindi ingiustificato) scostamento tra i due quantitativi.

6.3 Quanto alla contestazioni sul sistema delle restituzioni e sull’indebito privilegio riservato ad alcune categorie, il Collegio richiama la propria precedente pronuncia 8/7/2010 n. 2473 che ha condiviso le argomentazioni addotte nella sentenza T.A.R. Lazio n. 4095/2010.

7. E’ invece fondato il primo motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti lamentano la mancanza in concreto dei presupposti per la pretesa del versamento delle somme contestate (cfr. le già citate sentenze di questo Tribunale 25/5/2006 n. 643; 25/1/2006 n. 74 e 75 queste ultime confermate dal Consiglio di Stato, sez. VI – 15/12/2009 n. 7933 e 7934).

Come già affermato da questa Sezione (cfr. sentenza 30/4/2010 n. 1349), il provvedimento cautelare del giudice civile imponeva senza riserve né possibilità di equivoco ai primi acquirenti di non versare proprio le somme oggetto della pretesa di cui al provvedimento impugnato. In particolare ordinava di non versare alcuna somma all’amministrazione a titolo di prelievo supplementare in nome e per conto dei rispettivi soci conferenti anche per il periodo 2004/2005, e di restituire eventuali somme trattenute sul prezzo del latte consegnato in tale campagna. Il relativo giudizio risultava ancora pendente alla data di adozione dell’atto impugnato. Non può assumere rilievo il fatto che la Regione non sia stata (come sembra emergere dagli atti prodotti) evocata in quel giudizio e fosse all’oscuro dell’iniziativa del giudice, in quanto il provvedimento giurisdizionale si impone univocamente ai suoi destinatari – tra i quali rientrano le ricorrenti – mentre l’amministrazione, in qualità di soggetto terzo, è tenuta a prenderne atto e ad osservarlo, salva la possibilità di far valere con altri mezzi le proprie ragioni.

In secondo luogo, premesso che non rileva il difetto di giurisdizione (in quanto il Tribunale ha ritenuto di pronunciarsi con ordinanza produttiva di effetti), la circostanza che il ricorso sia stato in epoca posteriore respinto nel merito (cfr. sentenza Trib.le Bassano 323/2007 in atti) non può ripercuotersi sul principio tempus regit actum, anche se la Regione ha il potere/dovere di tenerne conto in sede di riedizione della potestà amministrativa.

In definitiva, sotto tale profilo, la censura di cui al primo motivo di ricorso è fondata e merita accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

8. La soccombenza reciproca e la complessità di numerose questioni (non univocamente risolte all’epoca dei fatti) costituiscono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti in causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-04-2011) 27-05-2011, n. 21310

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

vanni di Campobasso.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Larino, sezione distaccata di Termoli, con sentenza del 19/9/09, dichiarava G.N. colpevole del reato di cui all’art. 1161 c.n. per avere occupato abusivamente un’area di suolo demaniale marittimo, e lo condannava alla pena di Euro 200,00 di ammenda.

Avverso detta pronuncia ha avanzato appello il prevenuto, lamentando l’asserita erronea valutazione da parte del Tribunale delle risultanze processuali, che non avrebbero potuto consentire al decidente di pervenire alla declaratoria di penale responsabilità;

ha quindi invocato la assoluzione con le formule "per non avere commesso il fatto" o "perchè il fatto non sussiste"; ha, inoltre, eccepito la illegittimità dell’ordine di rimessione in pristino dei luoghi, in quanto il giudice non può pronunciare tale ordine con la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 1161 c.n., atteso che manca nelle previsioni di tale codice una disposizione analoga a quella di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 7, che espressamente prevede l’ulteriore sanzione della demolizione del manufatto abusivo.

La adita Corte di Appello di Campobasso, rilevata la inappellabilità della sentenza, con cui era stata inflitta la sola pena dell’ammenda, con ordinanza del 17/2/2010, ha dichiarato la inammissibilità dell’appello, sul presupposto che è ravvisabile nella specie la volontà del prevenuto di impugnare la sentenza di primo grado con tale specifico mezzo di gravame, disponendo la esecuzione della impugnata sentenza.

La difesa del G. propone ricorso per cassazione con i seguenti motivi:

– violazione dell’art. 568 c.p.p., comma 5, rilevato che la Corte distrettuale avrebbe dovuto qualificare l’appello come ricorso per cassazione e disporne la trasmissione al Giudice di legittimità.
Motivi della decisione

Osservasi, preliminarmente, che in tema di impugnazioni, allorchè un provvedimento giurisdizionale sia assoggettato a gravame dalla parte interessata con un mezzo diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568 c.p.p., comma 5, a verificare la oggettiva impugnabilità dei provvedimento, nonchè la esistenza di una voluntas impugnationis consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa la adozione di un provvedimento giurisdizionale, al giudice competente (Cass. S.U. 20/12/01, n. 45371; Cass. 17/1/08, ord. n. 2469).

Orbene, rilevato che la Corte di Appello di Campobasso si è erroneamente pronunziata sul gravame proposto avverso la sentenza inappellabile e che la ordinanza con cui è stata dichiarata la inammissibilità dell’appello è stata, poi, a sua volta impugnata in sede di legittimità, questa Corte ritiene di dovere annullare senza rinvio la ordinanza predetta e, qualificato l’originario gravame come ricorso, pronunciarsi su di esso, in applicazione del principio più volte affermato sul punto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 11/6/08, n. 23651; Cass. 10/11/2000, n. 4016).

Dall’esame delle censure mosse alla pronuncia di prime cure, corretta si palesa la doglianza con cui si contesta la legittimità dell’ordine di rimessione in pristino dei luoghi, in quanto in materia di costruzioni realizzate su spazio demaniale marittimo, in difetto della prevista autorizzazione della competente autorità, il giudice non può disporre la demolizione dell’immobile con la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 1161 c.n., atteso che manca nelle previsioni del codice della navigazione una disposizione analoga a quella di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 7, che espressamente prevede la ulteriore sanzione della demolizione del manufatto abusivo (Cass. 9/8/07, n. 32362; Cass. 2/7/03, n. 36753).

Il Collegio, rilevato che il reato è stato commesso in data 26/3/02, che la condotta antidoverosa non risulta si sia protratta oltre alla suddetta data, ritiene si sia maturato il periodo di cui agli artt. 157 e 160 c.p.; di conseguenza annulla senza rinvio la sentenza impugnata, dando atto che non è riscontrabile l’evidente prova a favore dell’imputato, che permette la applicazione dell’art. 129 c.p.p..
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la ordinanza del 17/2/2010 della Corte d’Appello di Campobasso e, qualificato l’appello come ricorso per cassazione, annulla la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.