Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-07-2011) 25-08-2011, n. 32894

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Svolgimento del processo

1. La difesa di C.S. propone ricorso avverso l’ordinanza del 17 febbraio 2011, con la quale il Tribunale del riesame di Napoli ha respinto l’appello proposto avverso provvedimento di rigetto della richiesta di accertamento di inefficacia della misura cautelare in atto.

Si evidenzia che nel provvedimento impugnato si valorizza l’intervenuta condanna del ricorrente per il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, desumendo da ciò l’intangibilità degli indizi e l’esistenza delle esigenze cautelari.

Ciò premesso si eccepisce inosservanza della legge penale in quanto il diritto alla remissione in libertà dell’imputato si è verificato durante l’istruttoria dibattimentale, quando, nel corso dell’audizione dei testi e dei collaboratori di giustiziaquesti, avevano escluso il suo coinvolgimento nell’attività illecita facente capo al gruppo camorristico cui loro appartenevano.

In tal senso la sentenza di condanna sopraggiunta non esclude del secondo l’esponente, la maturazione del diritto alla scarcerazione, dovendo il Tribunale dei riesame in sede d’appello valutare riportandosi alla condizione sussistente all’epoca della presentazione dell’istanza.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

Risulta invero evidente l’inconsistenza in diritto dell’assunto difensivo, ove si argomenta su una pretesa maturazione del diritto a riacquisire la libertà in forza di dichiarazioni liberatorie dei testi escussi in dibattimento.

La deduzione si presta a rilievi di rito e di merito; sotto il primo profilo non può che richiamarsi lo stato del procedimento, attualmente giunto alla definizione del giudizio di primo grado, con pronuncia di condanna che esclude che in questa sede possa porsi in discussione la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza legittimanti la misura, essendo già stata superata tale valutazione probabilistica di fase, da un accertamento, sia pure non definitivo, dell’esistenza di prove di responsabilità (giurisprudenza pacifica;

da ultimo Sez. 1, Sentenza n. 2350 del 22/12/2009, dep. 19/01/2010, imp. Siclari, Rv. 246037).

Nel merito poi è del tutto improponibile la chiave di lettura sulla base della quale, per accertare la sussistenza del diritto alla scarcerazione debba valutarsi lo stato del procedimento all’atto in cui l’istanza venne formulata, e quindi risalendo al momento in cui le prove a favore furono raccolte, nel corso del giudizio di merito.

E’ del tutto evidente che una tale lettura imporrebbe una valutazione parziale e soggettiva delle prove, atomisticamente considerata, che presuppone una valutazione di merito mutevole nel corso del procedimento, che risulta improponibile posto che gli elementi carico ed a favore dell’interessato vanno valutati nella loro globalità.

Tale ovvia esigenza risulta raggiunta proprio nella fase finale del giudizio che, con la pronuncia di condanna ha evidentemente, con motivazione che neppure si contesta, superato la pretesa valenza positiva delle prove indicate dalla difesa, per la sopravvenienza di elementi contrari, dato valutativo che supera, anche in fatto, la fondatezza dell’assunto.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo, e determinata nella misura indicata in dispositivo, commisurandola alla evidente pretestuosità del ricorso, in applicazione dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 03-02-2012, n. 1570 Imposta locale sui redditi – ILOR

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Svolgimento del processo

La Dickiman s.r.l. presentò una dichiarazione integrativa della dichiarazione mod. 760/1990, esponendo un credito per Ilor e un altro per Irpeg e chiedendone contestualmente il rimborso. Fatti due solleciti rispettivamente in data 11.3.1996 e 21.11.2002 – e non avuta risposta, in data 7.3.2005 la società propose ricorso avverso il silenzio-rifiuto.

Il ricorso fu accolto dalla commissione tributaria provinciale di Milano sul rilievo che parte ricorrente, nei modi anzidetti, aveva provveduto a interrompere i termini di prescrizione.

L’appello dell’amministrazione finanziaria è stato respinto dalla commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza n. 5/18/2007, con enunciazione della tesi che – fermo il principio di emendabilità della dichiarazione dei redditi anche quando il contribuente se ne avvalga per chiedere il rimborso di eccedenze d’imposta o per ripetere tributi versati in autotassazione l’istanza dell’11.3.1998 doveva considerarsi quale mero sollecito, essendo stata, invece, l’istanza di rimborso, contenuta nella dichiarazione integrativa del 29.7.1991, e quindi entro il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, richiamato art. 38.

L’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza suddetta, articolando un motivo di censura. L’intimato ha replicato con controricorso.

Motivi della decisione

Con unico motivo l’amministrazione, denunziando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 9, ascrive alla decisione di non aver considerato che (a) "le dichiarazioni integrative in danno del contribuente non erano ammesse al tempo in cui la dichiarazione integrativa (era stata) presentata dalla società per l’anno 1989"; sicchè detta dichiarazione doveva ritenersi "priva di effetti"; (b) "la contribuente avrebbe potuto ottenere il rimborso solo presentando (non già una inammissibile ed efficace dichiarazione integrativa, bensì) una apposita istanza di rimborso nei termini di cui all’art. 38 cit. applicabile ratione temporis".

Il motivo appare inammissibile ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., in quanto la suddetta critica non risulta poi conclusa dalla prescritta formulazione del quesito di diritto (stante la data di pubblicazione della sentenza impugnata – 8 marzo 2007 – cui segue la soggezione del ricorso per cassazione alla disposizione sopra richiamata).

Tanto conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Spese alla soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-06-2011) 07-10-2011, n. 36436

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 9.7.09, il tribunale di Firenze ha confermato la sentenza 19-9-07 del giudice di pace della stessa sede con la quale Z.G.L. è stato condannato alla pena di Euro 800 di multa, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese, in favore della parte civile, perchè ritenuto responsabile del reato di diffamazione, aggravata dell’attribuzione di fatti determinati, in danno di L.G., avvocato del Foro di Parma, inviando una lettera via fax, datata 24.5.05, al Gip del tribunale di Firenze F.A., in cui qualificava l’avvocato "esponente di spicco della massoneria locale con manifeste simpatie nazi-fasciste".

Z. ha presentato ricorso, esponendo i seguenti argomenti, ribaditi nella memoria depositata il 30.5.2011:

1. tardività della querela, già argomentata nei motivi aggiunti di appello: il fax è stato inserito il 24 maggio 2005 negli atti del procedimento 12262 RGNR, a carico di S.L., assistito dall’avvocato L., mentre la querela è stata presentata il 10.2.2006. Secondo il ricorrente non può assurgere a prova certa il fatto che il fax sia stato letto ad alta voce dal querelante in data 6.12.2005, come riferito dal S. e dal collega del collegio difensivo avvocato D.A.. Infatti nulla esclude che il fax sia stato letto in data antecedente e immediatamente successiva alla sua acquisizione agli atti (24/25 maggio 2005), atteso che il fascicolo aveva interessato le parti il successivo 31 maggio, in occasione dell’ordinanza per imputazione coatta, contenente un errore formale sulla posizione del S.. Nel corso dell’ulteriore camera di consiglio dell’11 luglio, l’errore era stato corretto.

L’errore era stato rilevato dall’avvocato L., che ebbe accesso al fascicolo, potendo prendere visione dell’allegato fax diffamatorio.

Il p.m. avrebbe dovuto prendere atto che erano nel frattempo sparite le richieste di copie, formulate da tutte le parti processuali e quindi anche dello Z., persona offesa in quel processo.

Questo fatto è logico, tenendo conto del fatto che i legali avevano chiesto copie dei documenti nei giorni successivi al 24 maggio.

Si è eccepito in sede di appello che solo una prova più rigorosa e documentale avrebbe potuto giustificare il ritardo della presentazione della querela, rispetto al deposito del fax in un fascicolo processuale che interessava professionalmente l’avv. L. I., a tutela dell’importante cliente T.C.. Il giudice di appello ha recepito le lagnanze sulla testimonianza del S., ma ha ritenuto che la prova della conoscenza in data 6.12.05 sia stata raggiunta con la testimonianza dell’avv. D., in quanto meno interessata di quella del cliente dell’avvocato. Quindi, secondo il tribunale, entrambe le testimonianze erano interessate. In ogni caso non è possibile dare prova contraria, a meno che non si voglia ipotizzare che l’imputato avrebbe dovuto controllare ogni giorno se L. fosse stato presente nel tribunale di Firenze o che un collaboratore suo e/o dell’avv. D. acquistasse copia del fax diffamatorio, presso la cancelleria del Gip F., che era da loro frequentata con assiduita tra il maggio e il luglio 2005. 2. quanto all’identificazione dell’autore del fax, secondo il ricorrente i giudici non hanno svolto istruttoria e hanno colmato l’omissione con metodi empirici: il giudice di pace ha comparato visivamente la firma del fax con la sottoscrizione del mandato ad litem; il tribunale, dopo aver affermato che risulta provato che lo Z. è autore della missiva, ha rilevato che Z. non ha mai disconosciuto la firma nè ha mai formalmente negato di aver inviato la lettera. Il ricorrente sostiene che il disconoscimento non è avvenuto, non avendo mai visto il documento prima della citazione a giudizio, nè ha avuto occasione di farlo durante le inesistenti indagini. Il tribunale ha rilevato che l’imputato avrebbe potuto rendere l’esame e dire la sua versione dei fatti. Il ricorrente condivide la strategia difensiva dei propri legali durante il giudizio di primo grado, che hanno rinunciato all’esame dell’imputato e dei testi ammessi, per giungere velocemente all’archiviazione, in quanto lo Z. non solo non ha avuto modo di sottoscrivere il fax incriminato, mancante di firma originale, ma non ha avuto la possibilità materiale di inviarlo dal luogo di provenienza, cioè dalla redazione del settimanale "la Voce di Parma" (molto interessata allo svolgimento del processo 12262/00), che non era frequentata dal ricorrente, nè lo è tuttora.

Il ricorrente formula infine alcune censure sulla scansione temporale del procedimento, che si è sempre rivelata favorevole all’interesse di altri e sfavorevole per i propri interessi di imputato.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto prospetta censure procedurali del tutto prive di agganci con precise emergenze processuali e centrate sul disconoscimento di credibilità delle persone che hanno assistito al momento in cui la persona offesa ha avuto conoscenza della missiva, inviata via fax, al giudice del tribunale di Firenze, contenente espressioni pacificamente lesive della reputazione dell’avvocato L.. Tale disconoscimento di credibilità è affermato con riferimenti del tutto generici ai rapporti con la persona offesa, la cui esistenza non può tradursi in una valutazione di presunta falsità di quanto narrato. In ogni caso, il tribunale ha preferito, secondo una sua razionale argomentazione, dare particolare risalto alla piena credibilità del collega D., in ordine alle circostanze di tempo e di luogo in cui la persona offesa ha letto la missiva diffamatoria, facendo decorrere, da quale giorno (6.12.05) il termine per presentare istanza punitiva, ex art. 120 c.p.. Nessun rilievo può essere riconosciuto al generico riferimento alle richieste di copie di atti del fascicolo del procedimento a carico del S., alla scomparsa delle richieste e all’incidenza di questi fatti sulla ricostruzione del momento da cui è decorso il termine per la presentazione della querela nel presente procedimento.

Quanto all’identità dell’autore della missiva, le argomentazioni dei giudici di merito sono pienamente fedeli alle risultanze processuali e sono fondate su una interpretazione rigorosamente razionale delle stesse. Dal raffronto tra la sottoscrizione della missiva e la sottoscrizione autenticata dello Z., presente agli atti, il giudice di primo grado – respingendo la tesi del complotto, avanzata dalla difesa – è giunto, anche alla luce del contenzioso fra le parti, alla conclusione che è stato l’imputato a sottoscrivere e ad inviare il fax. Questa conclusione è stata confermata dal giudice di appello, a causa della sua intrinseca coerenza e dell’infondatezza delle argomentazioni difensive. Le censure formulate dallo Z. sono del tutto generiche, articolate su mere supposizioni, prive di collegamenti con le risultanze processuali: è comunque incontestabile che la linea difensiva non è stata incentrata sul formale disconoscimento della firma da parte dell’interessato. I riferimenti alle difficoltà che l’imputato avrebbe incontrato nel corso del processo per esprimersi con piena chiarezza su questo aspetto centrale della vicenda, nonchè alla materiale provenienza del fax dalla tipografia di un periodico di Parma (luogo mai frequentato dallo Z.) hanno un’ efficacia difensiva di evidente inconsistenza storica e logica. Ugualmente del tutto fuori luogo sono le osservazioni critiche sulle date della celebrazione del processo, in riferimento alla data dell’entrata in vigore della legge sull’indulto e in riferimento alle date delle udienze di acquisizione di prove testimoniali in altri processi. La censura sulla provvisionale, definita "immotivata e irrazionale" è del tutto inammissibile. Il giudice di merito ha emesso un provvedimento di carattere delibativo e discrezionale, consistente nella assegnazione di una somma di denaro, da computare nella futura liquidazione del danno, che avverrà in sede civile, nel cui ambito non ha autorità di giudicato. Di qui l’assenza di obbligo di dettagliata motivazione e la non impugnabilità in cassazione (sez. 4 n. 34791 del 23.6.2010).

Il ricorso è quindi inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.800, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 1.800, oltre accessori come per legge.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-10-2011) 25-10-2011, n. 38502

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il GIP presso il Tribunale di Como dichiarava non doversi procedere ai sensi dell’art. 129 c.p.p., perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato nei confronti di L.S. in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, osservando che la L. n. 94 del 15 luglio 2009 aveva modificato il testo della norma prevedendo che il reato può essere commesso dallo straniero che non esibisce il documento e il permesso di soggiorno, con la conseguenza che soggetto attivo del reato può essere solo lo straniero regolare sul territorio e non quello irregolare che non ha certo il permesso di soggiorno.

Avverso la decisione presentava ricorso il P.G. deducendo violazione di legge in quanto le modifiche apportate al testo della norma erano di natura meramente formale e non giustificavano la lettura che ne aveva fatto il GIP. La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato.

Sul punto oggetto di contrasto giurisprudenziale sono intervenute le Sezioni Unite della Corte con la decisione n. 16453 emessa il 24 febbraio 2011 nel proc. P.G contro Alacev, depositata il 28 aprile 2011, con la quale si è affermato che – la L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. h), (recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica") ha sostituito il precedente testo normativo, disponendo che "Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino ad Euro 2.000".

– rispetto al precedente testo, le modificazioni riguardano l’inasprimento sanzionatorio (aumento del massimo edittale), la precisazione della condotta tipica (inottemperanza all’ordine di esibizione, anzichè mancata esibizione alla richiesta di ufficiali e agenti di p.s.), ma soprattutto la sostituzione della locuzione "e" alla disgiunzione "ovvero" relativamente alle due categorie di documenti da esibire: quelli d’identificazione e quelli attestati la regolarità del soggiorno nel territorio dello Stato.

– rispetto alla precedente formulazione, secondo cui il reato era integrato per il fatto di non esibire una delle due categorie di documenti (d’identificazione ovvero di regolare soggiorno), a seguito della ricordata modifica, la fattispecie contravvenzionale è integrata dallo straniero che, a richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, omette di esibire entrambe le categorie di documenti.

– così ricostruita la fattispecie, ne deriva che essa non può più applicarsi allo straniero in posizione irregolare, cioè a colui che è entrato illegalmente in Italia o qui è rimasto nonostante la scadenza del titolo di soggiorno.

– il legislatore ha introdotto un "doppio binario", sanzionando gli stranieri regolarmente soggiornanti per la mancata esibizione dei documenti con la pena inasprita dal cit., art. 6, comma 3, (costringendoli a circolare sempre muniti di completa documentazione d’identità e di soggiorno) e gli stranieri in posizione irregolare con un crescendo sanzionatorio-repressivo scandito sulle diverse eventuali condotte illecite in progressione (cit. D.Lgs., art. 10 bis, art. 14, comma 5 ter, art. 14, comma 5 quater, art. 13, comma 13), sempre finalizzato all’espulsione dal territorio nazionale nel più breve tempo possibile, obiettivo che rischierebbe di essere compromesso dai tempi processuali di accertamento e di eventuale esecuzione di pena per il reato di cui all’art. 6, comma 3 (per il quale non sono previsti i meccanismi facilitatori dell’espulsione di cui all’art. 10 bis).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.