Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 20-10-2011) 11-11-2011, n. 41145 Misure alternative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto in data 19.11.2010 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli dichiarava Inammissibile l’istanza volta ad ottenere le misure alternative di cui agli artt. 47, 47-ter e 50 Ord. Pen., avanzata da E.L..

In specie, veniva rilevato che l’istante non aveva dichiarato o eletto domicilio all’atto della presentazione della richiesta delle predette misure alternative in violazione di quanto previsto, a pena di inammissibilità, dall’art. 677 c.p.p., comma 2-bis.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, l’ E. il quale denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all’art. 677 c.p.p., comma 2-bis, atteso che nell’istanza, presentata dal difensore ex art. 656 cod. proc. pen., era stata indicata la residenza dell’interessato e tale indicazione doveva ritenersi idonea a soddisfare le esigenze poste a fondamento della previsione dell’art. 677 c.p.p., comma 2-bis. Sul punto, il ricorrente richiama la decisione di questa Corte n. 15330 del 12/03/2004 con la quale era stata ritenuta equipollente alla dichiarazione o elezione di domicilio l’indicazione del domicilio fatta dal difensore nell’istanza.

Con un ulteriore motivo di ricorso si contesta la regolarità della notifica dell’ordine di carcerazione e della contestuale sospensione, rilevando che la notifica andava effettuata a mani dell’Interessato, atteso che il luogo di residenza ( (OMISSIS)) era diverso da quello indicato nelle sentenze di condanna e nell’ordine di carcerazione e tenuto conto che l’ E. è separato dalla moglie per cui non vi è certezza che gli atti notificati a mezzo posta siano effettivamente consegnati all’interessato.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte – da ultimo confermato dalla pronuncia delle S.U. n. 18775, 17/12/2009, Mammoliti, rv. 246720 – la richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 6, deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto, salvo che per il condannato latitante o irreperibile.

Nella motivazione della richiamata decisione si rileva che "la finalità della disposizione in esame va individuata In quella di rendere più spedito il procedimento davanti alla magistratura di sorveglianza, disponendo di un domicilio certo presso il quale procedere alle notifiche, e di evitare, conseguentemente, la possibilità di improprie sottrazioni del condannato alla corretta esecuzione, nelle forme e modalità di legge, delle sentenze di condanna a pena detentiva".

La suddetta finalità dell’obbligo imposto dall’art. 677 cod. proc. pen., comma 2-bis, ad avviso della Sezioni Unite comporta che "la disposizione in esame sia tassativa (come, peraltro, si evince dal dettato legislativo che prescrive la indicazione "a pena di inammissibilità") e che debba, di conseguenza, escludersi che l’obbligo incombente sul condannato non detenuto possa essere assolto attraverso il recupero di indicazioni equipollenti pur desumibili dagli atti processuali (quali le mere indicazioni circa il domicilio o la residenza dell’istante), o che possano considerarsi valide precedenti dichiarazioni o elezioni domicilio che, valide, ai sensi dell’art. 164 cod. proc. pen., per ogni stato e grado del giudizio di cognizione, perdono efficacia in relazione al procedimento di esecuzione e di sorveglianza. Questi procedimenti, non costituiscono, infatti, una fase o un grado del procedimento di cognizione, ma sono del tutto autonomi, con la conseguenza che la dichiarazione o la elezione di domicilio effettuata nel giudizio di cognizione non è suscettibile di trasmigrazione nel procedimento esecutivo ed in quello di sorveglianza (Sez. 3, 23 novembre 1998, n. 3197, Petrera, RV. 222856; Sez. 1, 16 marzo 2004, n. 23907, Cisterna, RV. 229251;

Sez. 1, 3 febbraio 2005, n. 11522, Procopio, RV. 231268; Sez. 1, 23 ottobre 2007, n. 46265, Colantoni, RV. 238768). Unica eccezione a tale principio è quella prevista dall’art. 656 c.p.p., comma 5, per la notificazione al condannato ed al difensore dell’ordine di esecuzione e del decreto di sospensione della esecuzione della pena emessa dal pubblico ministero; ma tale eccezione trova la sua logica giustificazione proprio nella necessità di pervenire in tempi brevi alla esecuzione della condanna, sia disponendo la carcerazione, momentanea sospesa, sia rendendo possibile l’applicazione di una delle misure alternative, per cui si presume, proprio per la quasi contemporaneità della irrevocabilità della sentenza con la sua esecuzione, che la notificazione presso i luoghi indicati nel procedimento di cognizione possa accelerare la complessa procedura di esecuzione delle pene brevi". 2. Quanto al motivo di ricorso con il quale si contesta la regolarità della notifica dell’ordine di carcerazione e della contestuale sospensione, richiamato quanto affermato sul punto dalla citata decisione delle Sezioni unite, deve rilevarsi che, comunque, si tratta di questione afferente al titolo esecutivo che deve essere proposta dinanzi al giudice dell’esecuzione.

3. Conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa della ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-01-2012, n. 135 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Preso atto della dichiarazione, resa nella odierna camera di consiglio dal difensore di parte ricorrente, di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;

Dato avviso orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;

Considerato che, a seguito della suddetta dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso risulta improcedibile;

Spese compensate, come da concorde richiesta delle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale dichiara il ricorso in epigrafe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 novembre 2011.

Giancarlo Luttazi, Presidente FF, Estensore

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Domenico Landi, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-11-2012) 07-12-2012, n. 47544

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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Torino ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Pinerolo in data 29.11.2010 di condanna nei confronti di G.E. per il delitto di appropriazione indebita aggravata.

2. Propone ricorso per cassazione a mezzo di difensore l’imputato, presentando due motivi.

Il primo sulla violazione di legge (ma in realtà anche sul vizio di motivazione) per avere la Corte di Appello ritenuto la penale responsabilità dell’imputato nonostante mancasse la prova della interversione del possesso, non essendo stata acquisita la lettera di diffida inviata dal legale della parte offesa per la restituzione delle somme affidate ed avendo peraltro la Corte di Appello anche anticipato la data della supposta interversione del possesso rispetto a quanto contestato nel capo di imputazione.

Nel secondo motivo si contestano violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di Appello subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno liquidato nel processo, danno pari ad Euro duecentomila, senza svolgere indagini sulla capacità economica dell’imputato: con ciò contravvenendo ad un preciso indirizzo di legittimità (cfr. Cass. sez. 5^, 3.11.2010 n. 4527).
Motivi della decisione

1. Il primo motivo – articolato sulla inosservanza della legge ma svolto sul vizio di motivazione – è manifestamente infondato, articolandosi su di una critica di merito alla ricostruzione del fatto per come operata in sede di merito, e sottoponendo all’esame di questa Corte aspetti non rilevanti (quali la mancata esatta determinazione della somma oggetto di appropriazione indebita).

Il secondo motivo è invece fondato, attesa la condivisibile giurisprudenza – richiamata in ricorso – secondo cui è illegittima la decisione con cui il giudice subordini la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno contestualmente liquidato senza procedere, con apprezzamento motivato, alla valutazione, sia pure sommaria, delle condizioni economiche dell’imputato e della sua concreta possibilità di sopportare l’onere del risarcimento pecuniario (cfr. Cass. sez. 5^, 3.11.2010 n. 4527).

In tale decisione questa Corte ha infatti chiarito che "La Corte Costituzionale, con pronuncia n. 49 del 1975, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 165 c.p., nella parte in cui consente al giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, ha avvertito nella motivazione che spetta al giudice di valutare, con apprezzamento motivato ma discrezionale, la capacità economica del condannato e la sua concreta possibilità di sopportare l’onere del risarcimento pecuniario. A seguito di ciò la giurisprudenza di legittimità, con statuizione per vero risalente, ma non contraddetta da successivi arresti di segno opposto, ha enunciato il principio a tenore del quale "il giudice di merito è tenuto a procedere alla valutazione, sia pur sommaria, delle condizioni economiche dell’imputato quando intende subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale" (Cass. 11 luglio 1979 n. 3050)": principio che va qui ribadito, estendendone anche la portata al caso in cui si intenda subordinare il beneficio al risarcimento del danno contestualmente liquidato".

La ragionevolezza di tale avviso emerge particolarmente nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha subordinato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della considerevole somma di Euro duecentomila omettendo ogni indagine sulla capacità economica dell’imputato.

2. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio sul punto; l’inammissibilità, nel resto, del ricorso.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2012

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Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 25-01-2011, n. 73

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Viene in discussione il ricorso per l’ottemperanza del decreto del Presidente della Regione in epigrafe per il riconoscimento del diritto al calcolo degli incrementi stipendiali previsti dagli artt. 5, c. 1, 4 e 6 della L.R. n. 19/1991 e dell’art. 8 D.P.R. 30 gennaio 1993, negli aumenti periodici ed il pagamento delle consequenziali differenze economiche, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo.

Sull’ammissibilità di siffatto rimedio (su cui l’Avvocatura ha formulato apposita eccezione) questo Consiglio si è più volte pronunciato con argomentazioni alle quali si rimanda e che vengono interamente recepite dal Collegio (cfr. ex plurimis: C.G.A. 19 ottobre 2005 n. 645, 28 aprile 2008 n. 379 e 19 gennaio 2010, n. 8).

2) Nella specie, il ricorrente si duole della mancata esecuzione del predetto decreto e, in particolare, della incidenza negativa che potrebbe avere nella esecuzione del medesimo, la Circolare presidenziale n. prot. 25858 del 9.2.2006, con la quale si dispone di applicare la prescrizione quinquennale ai ratei maturati anteriormente al quinquennio antecedente la proposizione della domanda. A suo avviso, nel caso specifico, la prescrizione sarebbe inapplicabile, poiché l’Amministrazione nella fase decisoria del ricorso straordinario non ha eccepito l’avvenuta prescrizione.

L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, sostiene, invece, che la stessa ha l’obbligo di eccepire anche in fase di esecuzione l’avvenuta prescrizione dei crediti azionati, stante il noto principio della irrinunciabilità della prescrizione ex art. 3 D.Lgs. n. 295/1939, stabilito proprio con riferimento ai crediti aventi causa nel rapporto di pubblico impiego.

Il problema che il Collegio è chiamato a risolvere è proprio quello della applicabilità o meno alla fattispecie in esame della anzidetta prescrizione, in assenza di una specifica eccezione formulata dall’Amministrazione in sede di ricorso straordinario al Presidente della Regione.

3) Al riguardo, osserva il Collegio che – considerata la perentorietà del testo dell’art. 345 c.p.c. – tale eccezione non possa essere proposta per la prima volta in sede di giudizio di ottemperanza, dovendo applicarsi il principio secondo cui la decisione straordinaria copre il dedotto e il deducibile, con le conseguenti preclusioni processuali.

Conclusivamente, il ricorso va accolto e devesi dichiarare l’obbligo dell’intimata Amministrazione di dare esecuzione al D.P.R.S. n. 196 del 15 dicembre 2005, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente decisione.

Per il caso di ulteriore inerzia, va disposta, fin d’ora, la nomina di un commissario ad acta per la piena esecuzione della decisione in esame nella persona dell’Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica o funzionario dal medesimo delegato, con l’incarico anche di relazionare a questo Consiglio sugli esiti dell’attività svolta.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese possono compensarsi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, accoglie il ricorso in epigrafe e ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al D.P.R.S. n. 196 del 15 dicembre 2005, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente decisione.

Per il caso di ulteriore inerzia, nomina, fin d’ora, commissario ad acta per lo svolgimento degli incombenti di cui in motivazione, l’Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica o funzionario dal medesimo delegato, con l’incarico anche di relazionare a questo Consiglio sugli esiti dell’attività svolta.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 18 maggio 2010, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei Signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Paolo D’Angelo, Guido Salemi, Filippo Salvia, estensore, Pietro Ciani, componenti.

Depositata in Segreteria il 25 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.