Cass. pen., sez. II 14-10-2008 (01-10-2008), n. 38806 Azione davanti al giudice civile – Successiva costituzione nel processo – Diversità della causa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 18 gennaio 2007, la Corte d’Appello di Venezia, 4A sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale in sede appellata da S.L., con la quale quest’ultima era stata dichiarata colpevole di truffa (art. 640 c.p.) in danno di V. G. e T.V. e condannata, riconosciute le attenuanti generiche e con la diminuente di cui all’art. 442 c.p., alla pena, sospesa alle condizioni di legge e all’ulteriore condizione di risarcire le parti civili, di tre mesi dieci giorni di reclusione ed Euro 140,00 di multa nonchè alla rifusione delle spese processuali.
La Corte territoriale, rigettata l’eccezione di carenza di legittimazione dei coniugi V. a costituirsi parti civili, nel merito riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta di quanto denunciato in querela e di quanto risultante dalla documentazione acquisita, in particolare dalla constatazione che nell’atto di procura a vendere in favore dell’agenzia immobiliare l’imputata si era qualificata falsamente proprietaria dell’immobile per l’acquisto del quale il V. aveva sottoscritto atto di impegno con contestuale versamento della caparra a mezzo di due assegni. A nulla rilevava che i coniugi V., accertato successivamente che la S. non era proprietaria, avevano seguitato a trattare con lei, perchè la truffa era ormai stata consumata. La pena era stata quantificata in misura prossima al minimo con riduzione rilevante per le riconosciute attenuanti generiche.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputata, a mezzo dei difensori, che ne hanno chiesto l’annullamento per i seguenti motivi; – mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, inosservanza dell’art. 125 c.p.p., travisamento del fatto e inosservanza di norme stabilite a pena di inammissibilità ex. artt. 75, 80, 568, 586 e 597 c.p.p. per aver ritenuto la legittimazione di T. e V. a costituirsi parti civili nonostante avessero proposto azione civile per ottenere il ristoro dei danni, sul presupposto (non unanimemente condiviso dalla giurisprudenza di legittimità), che l’azione per i danni morali in ambito penale costituisce petitum diverso rispetto a quello azionato in sede civile per ottenere il doppio della caparra. La T. inoltre non aveva diritto a costituirsi parte civile perchè non figurava come promissoria acquirente; – mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione ed inosservanza o erronea applicazione della legge penale e violazione degli artt. 538, 539 e 540 c.p.p. nonchè del D.M. 8 aprile 2004, n. 127 per mancata indicazione dei criteri di liquidazione della provvisionale nonchè di liquidazione degli onorari e spese sostenute dalle partibili per il grado di appello; – mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione ed inosservanza o erronea applicazione della legge penale e inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche ex art. 125 c.p.p. e travisamento del fatto perchè in realtà la fattispecie delittuosa non si è concretizzata in quanto nel caso concreto vi è stata solo mancanza di diligenza da parte delle persone offese perchè difetta il dolo nessun inganno essendo stato operato, stante la consapevolezza degli acquirenti della mancanza di titolarità del bene da parte della S.. Quanto alla pena, il pensiero della difesa è stato male interpretato perchè la doglianza mossa con l’appello atteneva alla mancanza di giustificazione in ordine quantificazione della pena base, superiore al minimo edittale; – si invocava l’assegnazione alle Sezioni Unite stante il contrasto giurisprudenziale sulla nuova formulazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perchè non sussiste il denunciato contrasto giurisprudenziale.
L’invocato principio stabilito da questa Corte (Cass. Sez. 2, 16.2.2000 n. 7126) riguarda la diversa ipotesi nella quale la costituzione di parte civile Intervenga dopo che vi sia stata già pronuncia di sentenzia di merito (ancorchè non definitiva) in sede civile. In motivazione la citata sentenza ha invero richiamato principi, consolidati nell’ambito del giudizio civile, secondo i quali, ottenuta – una sentenza risarcitoria passata in giudicato, non è possibile, salvo eccezioni ben precise (quali l’espressa riserva di chiedere in altro giudizio voci ulteriori di danno derivanti dalla stessa causa ovvero lo stesso giudicato riservi ad altro processo la liquidazione di una parte del danno), proporre nuova domanda in relazioni a voci di risarcimento diverse da quelle fatte valere nel precedente giudizio, in quanto il giudicato copre, di regola, anche le voci non formanti oggetto specifico della domanda.
Nel caso in esame tale evenienza non risulta essersi verificata.
Vale quindi la regola interpretativa, secondo la quale:
"Nel caso in cui il danneggiato da reato agisca dinanzi al giudice civile per il risarcimento del danno morale e di quello biologico e, successivamente, si costituisca parte civile nel processo penale chiedendo il risarcimento dei soli danni patrimoniali, il giudizio civile non va sospeso, in quanto il principio di autonomia e di separazione del giudizio civile da quello penale, posto dall’art. 75 c.p.p., comporta che, qualora un medesimo fatto illecito produca diversi tipi di danno, il danneggiato possa pretendere il risarcimento di ciascuno di essi separatamente dagli altri, agendo in sede civile per un tipo e poi costituendosi parte civile per l’altro (Cass. Civ. Sez. 3 n. 05224 del 2006; si veda anche Cass. Civ. Sez. 1, n. 01812 del 2005 Rv 579292; Cass. Civ. Sez. Lav. N. 14975 del 2004 Rv 575196; Cass. Civ. Sez. L, n. 03753 del 2002).
L’assunto secondo il quale T.V. sarebbe priva della legittimazione a costituirsi parte civile muove dal presupposto che ella non compare come promissoria acquirente. Vale a dire riconduce la legittimazione alla sola posizione della persona offesa, senza tener conto che l’art. 74 c.p.p. l’estende a qualsiasi soggetto "al quale il reato ha recato danno". La sentenza impugnata ha individuato tale posizione di danneggiata dal reato nella constatazione che ella provvide ai versamento di insorto parti a metà della caparra tramite assegno bancario a sua firma.
2. Il secondo motivo di ricorso:
2.1. E’ inammissibile per la parte in cui critica la sentenza impugnata ha relazionato sul contenuto della pronuncia del Tribunale in ordine all’assegnazione, a titolo di provvisionale, di somme in favore della parti civili: la Corte di appello non era tenuta ad indicare i criteri di liquidazione della provvisionale, perchè tale punto della decisione del primo giudice non era stato oggetto di impugnazione;
2.2. è inammissibile per genericità per la parte in cui denuncia mancanza di motivazione per non esser stati indicati i criteri seguiti nella determinazione delle spese in relazione ai minimi e ai massimi previsti dalla tariffa forense con riguardo alla specifica attività svolta dal difensore, per non avere il ricorso spiegato quali criteri di liquidazione sarebbero stati violati, stante l’importo, estremamente contenuto, liquidato.
3. Il terzo motivo di ricorso che denuncia mancanza di motivazione e violazione dell’art. 123 c.p.p., comma 3 è inammissibile, perchè al fine di criticare la sentenza impugnata in relazione alla motivazione adottata per giustificare il convincimento di responsabilità della ricorrente, sollecita una diversa valutazione del materiale probatorio già esaminato dalla Corte territoriale (attraverso considerazioni attinenti all’affermata mancanza di diligenza delle persone offese e alla asserita mancanza di dolo per avere l’imputata fatto affidamento sul rilascio della procura da parte dell’avente diritto) e quindi un ulteriore non consentito giudizio di merito.
L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric. Dessimone e altri; Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella).
Manifestamente infondato è il ricorso nella parte in cui, infine, critica la sentenza impugnata relativamente alla motivazione adottata per giustificare il convincimento di adeguatezza della pena quantificata dal primo giudice, perchè le ragioni per le quali il giudice si è discostato dal minimo edittale sono state congruamente esplicitate mediante il riferimento alla gravità del fatto e all’intensità del dolo.
Non sussistono infine ragioni per rimettere il ricorso alle Sezioni Unite, non sussistendo nel caso il contrasto giurisprudenziale invocato.
4. Il ricorso è inammissibile e la ricorrente deve in conseguenza essere condannata al pagamento delle spese processuali e di somma in favore della Cassa delle Ammende di somma che, in ragione dei profili di cola rinvenibili nelle rilevate cause di inammissibilità, si stima di liquidare in mille/00 Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione, Sez. un., 16 dicembre 2009, n. 26279 Morte dell’attore: inammissibile il gravame del soccombente se non notificato all’erede del defunto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata in cancelleria il 13 maggio 1999 il Tribunale di Bari, adito da A.G. nei confronti di C.C., accolse la domanda proposta dall’attore, intesa ad ottenere la dichiarazione di nullità del testamento pubblico con cui suo fratello F.G., deceduto il omissis, aveva nominato proprio erede universale il convenuto.

Adita dal soccombente, la Corte d’appello di Bari, con sentenza depositata in cancelleria il 4 marzo 2003, ha dichiarato inammissibile il gravame, in accoglimento dell’eccezione formulata in tal senso da G.G., la quale si era costituita nel giudizio di secondo grado nell’udienza di precisazione delle conclusioni tenuta il 19 ottobre 2000, quale erede di G.A., deceduto il omissis. La decisione si basa sul rilievo che l’atto di impugnazione, nonostante la morte dell’originario attore, era stato a costui notificato presso il suo procuratore, invece che all’erede del defunto.

C.C. ha proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. G.G. si è costituita con controricorso.

Motivi della decisione

Con il motivo addotto a sostegno del ricorso C.C. deduce che la notificazione del proprio atto di appello avrebbe dovuto essere ritenuta valida, poiché legittimamente, in applicazione dell’art. 300 c.p.c., era stata rivolta ad A.G. presso il procuratore che lo aveva rappresentato nel giudizio di primo grado, non avendo prodotto alcun effetto il suo decesso, avvenuto nel periodo compreso tra la chiusura della discussione davanti al collegio e la pubblicazione della sentenza del Tribunale.

Sul tema delle impugnazioni proposte dopo la morte di una parte sono emersi nella giurisprudenza di legittimità contrasti, divergenze e oscillazioni, che non hanno trovato una stabile e definitiva composizione neppure in seguito ai vari interventi delle sezioni unite, che più volte sono state – e perciò di nuovo vengono ora – chiamate a pronunciarsi sulla questione.

Le prime loro decisioni sono state adottate con le sentenze 21 febbraio 1984, n. 1228, 1229 e 1230, con le quali si è ritenuto che la materia è disciplinata da norme non rispondenti a un criterio unitario e diverse secondo il momento in cui l’evento si verifica. Se questo è precedente alla chiusura della discussione e non è stato dichiarato o notificato, l’altra parte, anche se ne ha avuto altrimenti notizia, può rivolgere l’atto di impugnazione al defunto e notificarlo presso il suo procuratore, poiché la posizione di colui che è venuto a mancare resta stabilizzata come quella di persona ancora vivente per tutto l’ulteriore corso del giudizio anche nei gradi successivi, nei quali il mandato conserva ultrattivamente efficacia, per il disposto dell’art. 300 c.p.c.; lo stesso procuratore è dunque altresì abilitato sia a ricevere la notificazione della sentenza sia a impugnarla, in nome del defunto, se il mandato non era limitato a quel grado. Quando invece la morte è posteriore alla chiusura della discussione, la notificazione della sentenza, a norma dell’art. 286 c.p.c., può essere rivolta indifferentemente alla parte deceduta presso il suo procuratore, oppure agli eredi. Infine, se l’evento si avvera nella pendenza del termine per l’impugnazione, influisce sulla sua decorrenza, secondo le previsioni dell’art. 328 c.p.c.: nel caso in cui la notificazione della sentenza sia già avvenuta, deve essere rinnovata agli eredi e solo da allora prende inizio il termine “breve” stabilito dall’art. 325 c.p.c.; altrimenti, si applica quello “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c., che tuttavia è prorogato di sei mesi, ove la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio sia avvenuta più di sei mesi dopo la pubblicazione della sentenza.

Investite ancora della questione, le sezioni unite l’hanno affrontata con la sentenza 19 dicembre 1996 n. 11394. Con riferimento a una fattispecie di morte successiva alla pubblicazione della sentenza di primo grado, ma in base ad argomenti estensibili anche all’ipotesi di decesso anteriore, si è ritenuto che l’atto di appello, a norma dell’art. 328 c.p.c., deve essere notificato in ogni caso agli eredi, essendo irrilevante l’eventuale ignoranza dell’evento da parte dell’impugnante, il quale neppure può essere ammesso alla rinnovazione della notificazione prevista dall’art. 291 c.p.c., sicché l’unica sanatoria consentita è quella che deriva dalla costituzione in giudizio dei successori del defunto, purché effettuata prima della scadenza del termine di un anno dal deposito della sentenza in cancelleria.

Della problematica di cui si tratta le sezioni unite si sono di nuovo occupate con la sentenza 28 luglio 2005 n. 15783, per dirimere il contrasto di giurisprudenza che si era manifestato a proposito della particolare ipotesi del raggiungimento della maggiore età del soggetto che in precedenza era stato in giudizio rappresentato dagli esercenti la potestà dei genitori.

Allargando lo sguardo alla generale prospettiva dell’incidenza di tutti gli eventi menzionati dall’art. 300 c.p.c., si è deciso che il momento in cui sono sopravvenuti è ininfluente, poiché l’art. 328 c.p.c. impone di notificare comunque l’atto di impugnazione alla parte effettiva del rapporto processuale (nel caso: al maggiorenne), anche se la morte, la perdita della capacità di stare in giudizio o la cessazione della rappresentanza, non dichiarate o notificate dal procuratore, che unicamente è abilitato a farlo, sono avvenute prima della pubblicazione della sentenza, né vi è luogo all’applicazione dell’art. 291 c.p.c. Tuttavia, se l’evento è stato senza colpa ignorato dall’impugnante, la notificazione rivolta al defunto o all’incapace ed effettuata presso il suo procuratore deve essere reputata valida.

Dai principi di volta in volta enunciati con le sentenze citate, peraltro sotto vari profili discordanti, si sono poi frequentemente discostate le sezioni semplici, le quali talvolta hanno anche adottato soluzioni intermedie, come quella secondo cui la nullità della notificazione al defunto può essere sanata con effetto retroattivo mediante la sua rinnovazione agli eredi, disposta a norma dell’art. 291 c.p.c. In tal senso si sono orientate anche le sezioni unite, con l’ordinanza 15 luglio 2008 n. 19343, con riguardo al ricorso per cassazione.

Ritiene il collegio che debba essere seguito l’indirizzo segnato dalla sentenza n. 11394/96.

Occorre in primo luogo prendere atto che la disciplina dell’impugnazione della sentenza, nel caso di morte (o di perdita o acquisto della capacità di stare in giudizio) della parte, non è direttamente contenuta in alcuna delle norme nelle quali di volta in volta è stata ravvisata, con i precedenti prima richiamati.

L’art. 300 c.p.c. attribuisce esclusivamente al procuratore della parte stessa la facoltà discrezionale di dichiarare in udienza o di notificare alle altre l’evento, fino alla chiusura della discussione (il nuovo testo dell’art. 275 e l’art. 281 quinquies c.p.c., prevedono la possibilità che essa non abbia luogo, sicché quel limite temporale deve intendersi in tal caso sostituito dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica) e dispone che in mancanza l’evento stesso “non produce effetto”, mentre altrimenti da quel momento “il processo è interrotto”. L’“effetto” che non viene prodotto è dunque quello della interruzione, con la conseguenza che il processo, salva la possibilità di costituzione volontaria di coloro cui spetta proseguirlo o di loro citazione in riassunzione, continua a svolgersi tra le parti originarie, come se fosse ancora in vita il defunto, il quale continua a essere rappresentato in giudizio dal suo procuratore e nei confronti del quale la sentenza viene pronunciata. Ma nessuna previsione della norma consente di estendere la “stabilizzazione” della posizione della parte e la “ultrattività” del mandato oltre il grado di giudizio nel quale l’evento si è verificato, né in particolare di ritenerle operanti in relazione alle impugnazioni, che nel codice di procedura civile hanno la loro regolamentazione in un diverso titolo del libro dedicato al processo di cognizione.

L’art. 286 c.p.c. attiene alla notificazione non dell’atto di impugnazione, ma della sentenza: attività prodromica all’instaurazione dell’ulteriore grado del giudizio, ma ad esso ancora esterna. Per tale notificazione dispone che “si può fare”, se la morte della parte è avvenuta dopo la chiusura della discussione, anche con le modalità stabilite dall’art. 303, ossia collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell’ultimo domicilio del defunto. Peraltro, come possibilità alternativa a quella consentita, deve intendersi la notificazione non già alla parte deceduta, bensì sempre agli eredi, ma singolarmente e personalmente. Dalla norma non si può dunque desumere alcun argomento, a suffragio della tesi di una “ultrattività” del mandato, che abbia efficacia temporale illimitata, anche nei gradi di giudizio successivi.

Riguardano invece le impugnazioni, con riferimento al caso di morte della parte, gli artt. 328 e 330 – 2 comma c.p.c. Il primo detta una particolare regolamentazione dei termini per la proposizione dell’impugnazione, ma nulla dice a proposito di chi debba esserne il destinatario. Il secondo stabilisce che l’atto, se il decesso è posteriore alla notificazione della sentenza, “può” essere notificato collettivamente e impersonalmente agli eredi (anche qui evidentemente ponendo l’alternativa implicita anche nell’art. 286 c.p.c.), nel nuovo domicilio eventualmente eletto, o altrimenti in quello indicato per il giudizio o presso il procuratore costituito, il cui ruolo è dunque limitato a quello eventuale di semplice domiciliatario dei successori del defunto.

Quest’ultima norma non solo non esclude, ma anzi presuppone che l’atto di impugnazione debba essere in ogni caso indirizzato agli eredi e a loro notificato, indipendentemente dal momento nel quale il decesso della parte è avvenuto: non è ravvisabile alcuna plausibile ragione, per la quale la notificazione della sentenza debba segnare un discrimine temporale per l’applicazione di due discipline diverse.

Che l’impugnazione debba essere proposta nei confronti degli eredi, in effetti, discende dal basilare principio già enunciato dall’art. 101 c.p.c. e ora solennemente ribadito dal nuovo testo dell’art. 111 Cost., secondo cui “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti”: principio la cui essenzialità è stata costantemente affermata dalla Corte costituzionale e da ultimo ribadita con la sentenza 29 ottobre 2009 n. 276. Esso implica e contiene anche quello di “giusta parte”, quale non può evidentemente essere considerata la persona non più in vita, nel cui universum ius sono subentrati i successori. L’eccezionale deroga introdotta dall’art. 300 c.p.c., che consente la prosecuzione del giudizio nei confronti della parte deceduta, se il suo procuratore non dichiara o notifica l’evento, non può quindi essere ritenuta operante indefinitamente, anche nell’eventuale grado successivo del giudizio, in cui si da luogo a un nuovo rapporto processuale ulteriore e distinto, anche se collegato a quello ormai esaurito con la pronuncia della sentenza.

Il difetto assoluto della qualità di “giusta parte” nel defunto comporta altresì che all’invalidità derivante dall’instaurazione nei suoi confronti del giudizio di impugnazione non può essere posto rimedio mediante lo strumento della rinnovazione, apprestato dall’art. 291 c.p.c. Non si verte infatti nell’ipotesi, cui la norma si riferisce, di “un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione”, ma di un errore incidente sulla vocatio in ius, in quanto rivolta verso un soggetto diverso da quello che avrebbe dovuto esserne il destinatario.

A queste stesse conclusioni erano pervenute le citate sentenze n. 11394/96 e 15783/05.

Con la seconda, tuttavia, si è opinato doversi introdurre un’eccezione alla regola della necessità di impugnare la sentenza nei confronti degli eredi del defunto, se il decesso è stato ignorato senza sua colpa dall’altra parte (ipotesi che in quel giudizio si è esclusa, stante la facile conoscibilità, con l’uso dell’ordinaria diligenza, dell’evento – il raggiungimento della maggiore età – di cui allora si trattava). In tal caso una “interpretazione costituzionalmente orientata” imporrebbe di considerare senz’altro valido l’atto introduttivo del nuovo grado di giudizio, anche se indirizzato al defunto e notificato al suo procuratore, poiché altrimenti il diritto di azione dell’impugnante resterebbe ingiustificatamente sacrificato.

La tesi non è condivisibile. Le norme in tema di impugnazione fanno tutte dipendere la validità dei relativi atti da presupposti prettamente oggettivi, sicché non lasciano spazio alcuno per attribuire rilievo a condizioni interne di “buona fede”. Ma va soprattutto osservato che l’interpretazione proposta, per tutelare una delle parti, correlativamente pregiudicherebbe l’altra: a rimanere compromesso sarebbe il diritto di difesa degli eredi, esposti al concreto rischio di dover subire gli effetti di una sentenza pronunciata all’esito di un processo del quale non avevano avuto notizia, perché promosso nei confronti del loro dante causa.

Con la sentenza n. 11394/96 era stata invece esclusa l’idoneità dell’ignoranza dell’evento, anche se incolpevole, ad evitare l’inammissibilità dell’impugnazione proposta nei confronti del defunto, non sanabile se non in seguito alla spontanea costituzione in giudizio degli eredi anteriormente alla scadenza del termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza. Si era tuttavia ipotizzato che potessero derivarne dubbi di legittimità costituzionale (ritenuti peraltro irrilevanti in quel giudizio, risultando che l’impugnante era a conoscenza del decesso dell’altra parte).

La questione è stata già sottoposta alla Corte costituzionale, che con l’ordinanza 4 febbraio 2000 n. 27 l’ha dichiarata manifestamente inammissibile, osservando che “appare evidente come non sia possibile nella specie operare la reductio ad legitimitatem delle norme impugnate in termini univoci e costituzionalmente obbligati, essendo astrattamente configurabili più itinera – la cui scelta spetta al legislatore -, tutti ugualmente idonei a porre rimedio alla dedotta incostituzionalità”; ha inoltre rilevato che “è compito precipuo del giudice rimettente adottare un’interpretazione della norma che sia conforme a Costituzione” e che nella giurisprudenza “si rinvengono numerosi precedenti nei quali si è ritenuta pienamente valida l’impugnazione proposta nei confronti della parte non più esistente, allorché la controparte abbia senza colpa ignorato l’evento, ovvero nei quali si è fatto ricorso all’art. 291 cod. proc. civ.”.

La praticabilità di queste due strade va però esclusa, come prima si è rilevato.

Ma comunque, con riguardo all’ipotesi del decesso della parte, la questione appare manifestamente infondata. La morte è evento ineluttabile, sicché l’eventualità che si verifichi, nel corso del processo (senza essere dichiarato o notificato dal procuratore) o dopo la pubblicazione della sentenza, non è affatto remota. E per queste ipotesi l’art. 328 c.p.c. contiene regole che danno luogo a un’adeguata tutela del diritto di impugnazione della parte non colpita dall’evento:

– a norma del 1° comma, la notificazione della sentenza, effettuata dalla parte vittoriosa quando era ancora in vita, diviene inefficace, se la morte sopravviene durante la pendenza del termine “breve” di impugnazione, il quale non inizia a decorrere di nuovo se non da quando il soccombente ha avuto notizia del decesso dell’altra parte mediante la prescritta rinnovazione della notificazione della sentenza ad opera degli eredi, ai quali poi l’atto di impugnazione può essere notificato collettivamente e impersonalmente, per il disposto dell’art. 330 c.p.c.;

– a norma del 3° comma, se la notificazione della sentenza o la sua rinnovazione non sono avvenute, il termine “lungo” è prorogato di sei mesi, se la morte si è verificata dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Il soccombente, al quale il decesso non è stato comunicato mediante la notificazione della sentenza e lo ignora senza colpa, dispone dunque di almeno un anno, per poter verificare se eventualmente la parte vittoriosa non sia più in vita: accertamento agevolmente effettuabile mediante la consultazione dei registri di stato civile, dato che la morte di ognuno viene annotata a margine del suo atto di nascita, come dispone l’art. 81 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. L’ampiezza del suddetto lasso di tempo è tale, da non rendere eccessivamente difficoltoso – tanto da menomare sensibilmente il diritto di azione dell’impugnante – l’adempimento del compito che il principio del contraddittorio gli impone, secondo l’insegnamento, già richiamato nelle sentenze n. 11394/96 e 15783/05, di uno dei fondatori della modera scienza italiana del diritto processuale civile: le parti, quando è definito un grado e deve aprirsene un altro, “tornano nella situazione in cui si trova l’attore prima di proporre la domanda, cioè di dover conoscere la condizione di colui col quale intende contrarre il rapporto processuale”.

Il giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata con il ricorso in esame è iniziato il 1° dicembre 1987. Non possono quindi venire in considerazione né il nuovo testo dell’art. 164 c.p.c., come modificato dall’art. 9 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (che consente di sanare con effetto retroattivo le nullità della citazione, mediante la sua rinnovazione), né il 2 comma dell’art. 153 c.p.c., inserito dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (che ammette la rimessione in termini della parte incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile). Esula dai limiti di questo giudizio verificare se le due norme, come per la prima è stato ipotizzato con le sentenze n. 113 94/96 e 15783/05, si attaglino, nei processi in cui sono applicabili, al caso di impugnazione proposta nei confronti di una parte defunta.

Il principio da enunciare è dunque: “L’atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa, deve essere rivolto e notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dalla eventuale ignoranza dell’evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente; ove l’impugnazione sia proposta invece nei confronti del defunto, non vi è luogo all’applicazione dell’art. 291 c.p.c.”.

Poiché la sentenza impugnata è coerente con questo principio, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti per giusti motivi, ravvisabili in quello che efficacemente è stato definito, nella sentenza n. 15783/05, il “pendolarismo” che ha caratterizzato la giurisprudenza sulla questione di cui si tratta, con “una sterminata produzione di pronunce orientate per l’una o per l’altra soluzione”.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 18-01-2011, n. 443

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con l’ordinanza meglio indicata in epigrafe il Commissario Delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della Regione Calabria, ha disposto la nomina del commissario ad acta per il recupero di euro 2.782.766,85 che assume dovuti dal Comune di Cosenza per lo smaltimento dei rifiuti relativo all’anno 2008.

Avverso siffatta determinazione, insorge il Comune, deducendo:

1) Eccesso di potere per erronea individuazione del soggetto eventualmente destinatario dei provvedimenti de qua.

Il Comune di Cosenza, aderisce al Consorzio V.C. s.p.a., (tanto in virtù di precedenti disposizioni dello stesso Organo straordinario oggi intimato, nonché della conseguente convenzione stipulata in data 15.11.2001).

Il provvedimento de qua andava pertanto indirizzato, a suo dire, al predetto in quanto soggetto autonomo e distinto rispetto ai consorziati.

Evidenza che l’art. 3 dell’O.P.C.M. n. 3512 del 6.4.2006 annovera infatti tra i soggetti debitori, accanto ai Comuni, anche i loro Consorzi. Nel caso di specie, il Consorzio V.C. è l’unico vero soggetto legittimato e obbligato.

2) Eccesso di potere – travisamento dei fatti – inesistenza dei presupposti per l’emanazione del provvedimento.

Dal 1° novembre 2007 al 17 dicembre 2008, sono venute meno le condizioni richieste dalla l. n. 225 del 1992, per la concessione di una ulteriore proroga dello stato di emergenza. Infatti, solo con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 18 dicembre 2008, è stato nuovamente dichiarato lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della Regione Calabria sino al 31.12.2009.

In ragione di tanto, il Comune di Cosenza reputa che il Commissario delegato non potesse avvalersi dei suoi poteri relativamente ad una pretesa creditoria maturata in relazione ad una annualità non coperta dalla dichiarazione dello stato di emergenza.

Inoltre, ai sensi di quanto dispone l’art. 5, comma 4, dell’O.P.C.M. 21 ottobre 1997, n. 2696 il Commissario Delegato non è obbligato ad adottare un atto di fissazione della tariffa in questione.

Il Commissario non avrebbe inoltre motivato in ordine alla necessità di derogare, in concreto, alla normativa tributaria.

Ad ogni buon conto, tale potere avrebbe potuto esercitare solo in relazione ad impianti pubblici e non già in relazione ad una discarica privata (come è quella in cui sversa il Consorzio V.C.).

Il Comune non ha, inoltre, provveduto a certificare la propria situazione debitoria ai sensi dell’art. 3, comma 1, O.P.C.M. 6.4.2006, n. 3512.

3) Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà rispetto a precedenti provvedimenti. Perplessità.

Non è chiaro, inoltre, perché il Commissario Delegato abbia deciso di avvalersi di un apposito commissario ad acta e non già (come pure poteva stante il tenore dell’ordinanza dichiarativa dell’emergenza), delle procedure di riscossione coattiva ex d.lgs. n. 46/99, utilizzate invece per l’annualità 2007 (comunque oggetto di impugnativa innanzi alla Commissione Tributaria provinciale).

4) Eccesso di potere. Mancato avvio del procedimento. Mancata indicazione del termine e dell’Autorità avverso la quale proporre il ricorso. Violazione degli artt. 3, commi 4 e 7, della l. n. 241/90 e ss.mm..

Il Comune lamenta il fatto di non essere stato avvisato dell’avvio del proceidmento. L’ordinanza, inoltre, non contiene l’indicazione dei termini e dell’autorità cui ricorrere.

5) Violazione dell’art. 6 dell’O.P.C.M. 21.10.1997, n. 2696.

Ribadisce che il Consorzio Vallecrati sversa in un impianto privato, in relazione al quale il Commissario delegato non avrebbe il potere di determinare la tariffa secondo i criteri previsti dall’O.P.C.M. 21.10.1997, n. 2696.

Si costituivano, per resistere, le amministrazioni intimate.

Con ordinanza n. 4976/2009, del 28.10.2009, veniva respinta l’istanza cautelare.

Il ricorso è stato assunto in decisione alla pubblica udienza del 15.12.2010.

2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

2.1. Con O.P.C.M. 16.1.2009 n. 3731, è stato nominato il Commissario Delegato per il superamento della situazione di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008.

Il Commissario provvede, tra l’altro, "previa verifica delle situazioni debitorie dei comuni o dei consorzi per il pagamento delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti urbani" al tempestivo "recupero delle somme dovute, utilizzando le procedure di riscossione coattiva ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed adottando, ove necessario, misure di carattere sostitutivo a carico dei soggetti debitori, anche avvalendosi di commissari ad acta all’uopo nominati" (art. 1, comma 4, ord. ult. cit.).

3. Ciò posto, deve in primo luogo recisamente negarsi che il Commissario Delegato abbia erroneamente individuato il soggetto debitore.

Rileva infatti il Collegio che il Consorzio Vallecrati (obbligatoriamente istituito in esecuzione di precedenti disposizioni del Commissario Delegato dell’epoca), pur costituendo un centro di responsabilità autonomo e distinto rispetto ai Comuni consorziati, non ha, viceversa, compiuta autonomia patrimoniale.

Come noto, con l’entrata in vigore della l. n. 142 del 1990, successivamente modificata e trasfusa nel d.lgs. n. 267/2000, tra gli strumenti di gestione dei servizi pubblici locali, figurano anche i Consorzi di Comuni. Ai sensi dell’art. 31 del t.u.e.l. (d.lgs. n. 267/2000) "Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all’articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti"(comma 1).

Dispone in particolare, il comma 4, che "Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l’assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.".

Tale previsione spiega, dunque, nel caso in esame, anche la formulazione dell’ordinanza n. 3731 del 16.1.2009, che ha attribuito al Commissario delegato un potere sostitutivo nei confronti dei "soggetti debitori" senza operare alcuna distinzione tra i Comuni e i loro Consorzi.

3.1. Neppure convince il motivo secondo cui, essendosi verificata una crasi nella catena di dichiarazioni dello stato di emergenza succedutesi nel tempo, il Commissario Delegato non avrebbe potuto esercitare il potere sostitutivo in relazione ad un debito maturato dal Comune in un periodo non "coperto" dalla dichiarazione di emergenza di cui al d.P.C.M. 11.12.2007.

E’ agevole rilevare, infatti, che l’ordinanza n. 3731/2009, cit., nel delineare i poteri del Commissario delegato, li ha estesi a tutte le situazione debitorie (del Comune, o dei loro Consorzi) senza distinzione alcuna.

Per quanto occorrer possa, si osserva che anche un debito maturato in un periodo non emergenziale, assume, invece, siffatto connotazione se, come nel caso di specie, contribuisca ad alterare, in quanto non onorato, il sistema di provvista della gestione del ciclo dei rifiuti.

3.2. Con successiva (non eccessivamente perspicua) argomentazione, si contesta il potere attribuito al Commissario Delegato dall’art. 6, comma 4, O.P.C.M. 21 ottobre 1997, n. 2696 ("Per il servizio di smaltimento dei rifiuti effettuato attraverso gli impianti pubblici di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato può fissare una apposita tariffa, determinata secondo criteri tali da assicurare la copertura dei costi di investimento e di esercizio degli impianti, di quelli relativi alla bonifica e al ripristino delle aree, in corso di concessione, di esecuzione e gestione, nonché la giusta remunerazione del capitale investito; conseguentemente dispone le anticipazioni finanziarie ai subcommissari, con l’obbligo di rendicontazione delle spese sostenute per l’esercizio degli stessi impianti").

Il Collegio osserva, in primo luogo, che non risultano impugnati i provvedimenti con i quali il Commissario Delegato ha, in concreto, determinato la tariffa applicata nella fattispecie.

Sotto altro profilo, alcuna critica viene mossa alle modalità di determinazione della tariffa stessa.

La censura, così come formulata, si rivela pertanto inammissibile.

Per quanto occorrer possa il Collegio fa tuttavia rilevare che l’attività di smaltimento e recupero dei rifiuti viene in genere svolta proprio attraverso impianti privati, soggetti però ad apposita autorizzazione ai fini della loro realizzazione ed esercizio (in passato, ex artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 22/97 ed oggi, ai sensi dell’art. 208 d.lgs. n. 152/2006 recante norme in materia di autorizzazione integrata ambientale).

Ove, poi, come nel caso di specie, l’attività stessa sia addirittura funzionale, al superamento di uno stato di emergenza, alcuna reale distinzione può essere operata tra impianti pubblici ovvero privati, salvo che, in concreto, nella determinazione dei costi che la tariffa è destinata a coprire.

Come si è già detto, però, la censura è rimasta, al riguardo, del tutto generica.

Si osserva, infine, che l’O.P.C.M. n. 3731/2009 non contiene alcuna previsione atta ad operare particolari distinzioni, ai fini della determinazione della tariffa di smaltimento, tra i soggetti gestori degli impianti di smaltimento. E’ evidente, infatti, che lo strumento sostitutivo rappresenta la chiave di volta per il coordinamento delle iniziative dei vari livelli istituzionali e/o imprenditoriali, coinvolti dalla situazione di emergenza, nonché al fine di assicurare l’equilibrio di gestione del ciclo dei rifiuti, indipendentemente dalla natura, pubblica o privata, del soggetto che in tale ciclo intervenga.

In tal senso rileva anche l’ordinanza n. 3455/2005, prodotta dall’amministrazione, che ha previsto il versamento diretto della tariffa all’Ufficio del Commissario, senza alcuna deroga, su tutto il territorio della Regione Calabria.

3.3. L’affermazione secondo cui il Comune non avrebbe provveduto a certificare la propria situazione debitoria ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.P.C.M. 6.4.2006, n. 3512, non tiene conto del fatto che detta disposizione prevede contestualmente, che la situazione debitoria possa comunque essere attestata dal Commissario delegato stesso "anche avvalendosi di appositi Commissari ad acta".

La successiva ordinanza n. 3731/2009, applicabile nella fattispecie, si limita a fare riferimento ad una "verifica" delle situazioni debitorie da parte del Commissario.

In concreto è avvenuto che, con lettera del 24.6.2009, il Commissario Delegato abbia inviato al Comune di Cosenza un analitico prospetto della situazione contabile, avvertendolo esplicitamente che, in mancanza del pagamento, avrebbe attivato la procedura di recupero di cui all’art. 1, comma 4, della più volte citata O.P.C.M. n. 3731/2009.

Tale conteggio non risulta contestato né nella presente sede giurisdizionale amministrativa, né innanzi ad altro Giudice.

3.4. Non occorre spendere molte parole, inoltre, per comprendere il motivo che ha indotto il Commissario Delegato ad adottare misure di diretta "sostituzione" degli organi del Comune, in luogo della procedura di riscossione coattiva di cui al d.lgs. n. 46/99, seguita per l’annualità precedente. E’ il Comune stesso, infatti, ad affermare di non avere alcuna intenzione di pagare detta annualità e di avere impugnato la relativa cartella esattoriale innanzi alla Commissione tributaria provinciale.

3.5. Relativamente, infine, alla violazione dell’art. 7 della l. n. 241/90, si è già evidenziato come il provvedimento impugnato non sorga "ex abrupto" bensì scaturisca da una precedente diffida con la quale il Commissario aveva chiaramente rappresentato la possibilità che, in mancanza del pagamento del debito evidenziato, avrebbe proceduto ad adottare le misure sostitutive di cui alla normativa emergenziale.

4. In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono come di regola la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo respinge.

Condanna il Comune di Cosenza alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano, complessivamente, in euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-01-2011) 09-02-2011, n. 4772

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 14.8.2009 il Magistrato di sorveglianza di Napoli respingeva l’istanza di liberazione anticipata presentata da L.A. in relazione a periodi di detenzione dallo stesso sofferti tra il 22.1.2002 ed il 17.8.2006.

Il reclamo proposto dall’interessato avverso tale decisione è stato rigettato dal locale Tribunale di sorveglianza con ordinanza in data 2.3.2010.

In specie, il tribunale ha ritenuto che la gravità delle condotte del L. sia nel periodo successivo sia durante la detenzione in custodia cautelare, oggetto del richiesto beneficio della liberazione anticipata, debba, all’evidenza, far ritenere un difetto di partecipazione al percorso di rieducazione. Ha sottolineato, infatti, che l’istante si era reso responsabile del reato di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 3-bis, accertato in data (OMISSIS), in relazione al quale allo stesso è stata applicata la pena di mesi due e giorni venti di arresto; inoltre, il 12.7.2005 era stato tratto in arresto per il reato di evasione dagli arresti domiciliari perchè non era stato trovato nella propria abitazione e poco dopo era stato sorpreso a poca distanza mentre rientrava.

2. Avverso tale pronuncia l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge e il vizio di motivazione. In particolare, si duole della negazione del beneficio della liberazione anticipata con riferimento a tutto il periodo di detenzione (nove semestri), a fronte di un episodio non grave commesso oltre un anno dopo la scarcerazione e di una denuncia per evasione del luglio 2005, mentre con riferimento al restante periodo di detenzione non vi erano segnalazioni negative.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e deve, quindi, essere dichiarato inammissibile con le conseguenze previste dall’art. 616 c.p.p..

Il Tribunale di sorveglianza ha fatto, invero, corretta applicazione dei principi affermati costantemente da questa Corte che devono essere qui ribaditi.

Se di regola è la condotta del condannato nel corso della detenzione che deve formare oggetto della valutazione del giudice in ordine alla sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio di cui all’art. 54 ord. pen., anche un comportamento posto in essere dopo il ritorno in libertà può giustificarne retroattivamente il diniego (Sez. 1, n. 20889, 13/05/2010, Monteleone, rv. 247423; Sez. 1, n. 37345, 27/9/07, Negri, rv. 237509). Nello stesso senso, invero, è stato affermato che "ai fini della concessione della liberazione anticipata, quando, dopo la custodia cautelare, il soggetto in stato di libertà abbia continuato a delinquere, commettendo gravi reati, il giudizio sui comportamenti tenuti in ambiente extramurario non può essere pretermesso, ma deve necessariamente entrare a far parte della valutazione complessiva della condotta del soggetto, a nulla rilevando l’assenza di illeciti disciplinari durante il periodo di detenzione, posto che, per godere della liberazione anticipata, il condannato deve dare prova di reale, e non meramente formale, partecipazione all’opera di rieducazione intrapresa nei suoi confronti" (Sez. 1, n. 18012, 20/3/04, Prandin, rv. 227977).

Nel caso di specie, dunque, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto, con valutazione di merito sorretta da adeguata motivazione immune da vizi sindacabili in questa sede, che – sia nel periodo di detenzione oggetto di scrutinio (arresto per evasione 2005) sia in epoca successiva – il L. ha tenuto condotte tali da dimostrare la non effettiva partecipazione alla rieducazione, manifestando il sostanziale rifiuto della risocializzazione.

Il ricorso, quindi, deve ritenersi manifestamente infondato e, conseguentemente, dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma ritenuta congrua di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.