Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-07-2012, n. 12028 Passaggio ad altra amministrazione Personale non docente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La parte ricorrente chiede l’annullamento della sentenza di appello che ha negato il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

2. La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

3. La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

4. Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in decreto ministeriale. La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829; Da ultimo, sul punto, cfr. Cass., 14 marzo 2012, n. 4045).

5. Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del decreto ministeriale. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva. Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate.

L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007). L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

6. Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) nella sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-108/10, Scattolon), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. 7. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8, costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

8. Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: – se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione); – se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al cessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retribuiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

9. Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

10. In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

11. Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

a. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

b. Quanto alle modalità, si deve trattare di "peggioramento retributivo sostanziale" (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto.

c. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retribuiva di partenza").

12. La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente del comma 218 dell’art. 1 della finanziaria 2006, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con l’art. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza Agrati), ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate.

13. La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr., per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984;

ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

H. Nella memoria per l’udienza la difesa dei ricorrenti chiede la disapplicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, richiamando la tesi che: 1) ritiene "errata" la decisione Scattolon laddove ha giudicato assorbita la quarta questione a seguito della decisione sugli altri punti sottoposti al suo esame e 2) prospetta la necessità di non sottoporre la questione nuovamente al vaglio della Corte costituzionale per contrasto sopravvenuto con l’art. 117 Cost., in quanto la controversia, come sancito nella sentenza Scattolon, rientra nel diritto dell’Unione, con la conseguenza che il giudice ordinario dovrebbe "disapplicare direttamente la norma interpretativa che ha violato la Carta oppure operare un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia".

15. Deve premettersi che la decisione della Corte di giustizia, di cui si è prima messo in evidenza l’efficacia vincolante per il giudice nazionale, presenta tale efficacia nella sua interezza e non può discrezionalmente essere ritenuta vincolante per una parte e non vincolante per un’altra.

16. Nè rileva il fatto che, all’epoca in cui la Corte di giustizia si è espressa, la decisione Agrati della CEDU non fosse ancora definitiva, perchè la decisione della Corte di giustizia nella parte in cui delinea il suo rapporto con la sentenza Agrati non si basa su questo dato, ma sul contenuto della decisione della CEDU. 17. La sentenza Agrati parte dalla premessa che "i ricorrenti sostengono di aver percepito, in seguito al trasferimento, un trattamento economico nel complesso inferiore a quello percepito prima del trasferimento" e "hanno perso tutti gli elementi accessori della retribuzione" e perviene alla conclusione che "l’adozione della finanziaria 2006 definiva il merito della controversia e rendeva vana la prosecuzione dei procedimenti", conclusione in forza della quale ha espresso il suo giudizio sull’intervento del legislatore italiano.

18. La sentenza Scattolon, interpretando la normativa italiana alla luce del diritto europeo, perviene alle conclusioni di cui si è dato conto, in forza delle quali il singolo giudizio non può dirsi chiuso e il diritto dei lavoratori (a non percepire, a seguito del trasferimento, un trattamento nel complesso inferiore a quello percepito prima del trasferimento) trova garanzia. Ciò spiega perchè, la Corte di giustizia abbia giudicato assorbita la quarta questione, implicante la chiusura del giudizio e la negazione della garanzia su indicata.

19. Deve aggiungersi, per completezza, che anche l’altra affermazione formulata dai ricorrenti nella causa Agrati di aver perso "tutti gli elementi accessori della retribuzione" (affermazione ribadita da parte ricorrente di questo giudizio nella memoria per l’udienza) non è condivisibile, in quanto, nelle controversie in cui la questione è stata posta, la decisione è stata nel segno della conservazione del diritto (cfr., Cass. 19 marzo 2012, n. 4316, confermando l’orientamento della sentenza di merito emessa dalla Corte d’appello di Brescia, a sua volta di conferma della sentenza del Tribunale che aveva accolto la domanda del lavoratore).

20. In conclusione, in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il caso in esame deve essere deciso con l’accoglimento del ricorso del lavoratore. La violazione del complesso normativo, costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, denunziata, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla Corte d’appello indicata in dispositivo, la quale, applicando i criteri di comparazione su specificati, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retribuivo sostanziale all’atto del trasferimento e dovrà accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 31-01-2013) 12-03-2013, n. 11532

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Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza emessa il 03/10/2011 in riforma della sentenza del Tribunale di Bari, in data 08/02/2011 – appellata, fra gli altri, da C.G., imputato del reato di cui al D.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1 bis, (ossia detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti tipo hashish e cocaina; il tutto come contestato in atti; fatti accertati il (OMISSIS)) – riduceva la pena di ad anni uno, mesi sei di reclusione ed Euro 2.600,00 di multa.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

2.1. In particolare il ricorrente esponeva che la Corte Territoriale – pur avendo in motivazione esclusa la responsabilità penale del C. in ordine ai reati contestati – nel dispositivo non assolveva l’imputato ma si limitava a ridurre la pena inflitta in 1 grado, confermando, così, l’affermazione di colpevolezza.

Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

1.1. La Corte Territoriale, mediante articolate valutazioni delle risultanze processuali ed argomentazioni univoche e convergenti, riteneva che non era stata acquisita prova idonea e sufficiente ai fini della sussistenza della responsabilità penale di C. G. in ordine ai due episodi di cessione di hashish e detenzione ai fini dispaccio di gr. 2,550 di cocaina, come contestatogli in atti (vedi pagg. 1, 2 sentenza 2^ grado).

1.2. La Corte Territoriale, tuttavia, nel dispositivo della sentenza confermava l’affermazione della responsabilità penale del C. in ordine al reato ascrittogli, riducendo la pena originaria (anni due di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa) ad anni uno, mesi sei di reclusione ed Euro 2.600,00 di multa.

Trattasi di decisione affetta da palese ed insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo con conseguente nullità della medesima.

2. Va annullata, pertanto, la sentenza della Corte di Appello di Bari, in data 03/10/2011, con rinvio ad altra sezione della predetta Corte per un nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte cost. 31-10-2008 (07-10-2008), n. 357 (ord.) Previdenza – Beneficio della rivalutazione contributiva – Denunciata violazione degli inderogabili doveri di solidarietà sociale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

ORDINANZA
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), promosso dal Tribunale di Ravenna nel procedimento civile vertente tra G. D. N. e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 10 luglio 2007, iscritta al n. 728 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2007.
Visti gli atti di costituzione di G. D. N. (fuori termine) e dell’ INPS, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 7 ottobre 2008 il Giudice relatore Francesco Amirante;
uditi l’avvocato Alessandro Riccio per l’INPS e l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio instaurato da un ex lavoratore di uno zuccherificio, titolare di pensione di anzianità dal 1° marzo 1991, nei confronti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), allo scopo di ottenere la ricostituzione della propria pensione con l’applicazione del beneficio previsto dall’art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), il Tribunale di Ravenna, con ordinanza del 10 luglio 2007, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della citata disposizione, «nella parte in cui nega che spetti l’erogazione del beneficio della rivalutazione contributiva ai lavoratori affetti da malattia cagionata da esposizione all’amianto che si trovassero in pensione al momento dell’entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 (28 aprile 1992)»;
che – precisa il remittente – il ricorrente in data 28 ottobre 2002 ha ricevuto dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) l’attestazione positiva di esposizione all’amianto per l’intero periodo di lavoro (protrattosi per più di ventotto anni), dopo aver ottenuto, pochi mesi prima, dallo stesso Istituto il riconoscimento di aver contratto una malattia professionale a causa della suddetta esposizione;
che, conseguentemente, egli ha chiesto all’INPS la concessione del beneficio di cui all’art. 13, comma 7, della legge n. 257 del 1992 (ossia la moltiplicazione del numero di settimane assoggettate a contributi per il coefficiente di 1,5), ma la domanda è stata respinta in quanto il richiedente era già titolare di pensione di anzianità alla data di entrata in vigore della suddetta legge;
che il Tribunale di Ravenna sottolinea come questa Corte – che, da ultimo, si è pronunciata in materia di benefici previdenziali concessi ai lavoratori esposti all’amianto con la sentenza n. 434 del 2002 – non sia stata mai chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale della disposizione oggi in esame, che ha una portata oggettiva e soggettiva diversa rispetto a quella del successivo comma 8 del menzionato art. 13;
che, peraltro, la Corte di cassazione, nella sentenza 13 febbraio 2004, n. 2849, «sembra aver accomunato i due diversi tipi di benefici», escludendone l’applicabilità per tutti coloro che alla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 fossero già titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia, senza operare alcuna distinzione con riguardo alla situazione di chi abbia contratto una malattia professionale correlata all’asbesto;
che, conseguentemente – ad avviso del giudice a quo – «se questo individuato dalla Corte di cassazione dovesse essere il corretto tenore dell’art. 13, comma 7, della legge n. 257 del 1992», allora ne deriverebbe inevitabilmente la lesione degli indicati parametri costituzionali;
che il Tribunale rileva come, mentre per ottenere il beneficio di cui al comma 8 dell’art. 13 è necessario fornire la prova di una esposizione qualificata all’amianto protrattasi per più di dieci anni, per l’applicazione del beneficio previsto dal precedente comma 7 sia sufficiente dimostrare di aver contratto una malattia professionale in conseguenza di tale esposizione, a prescindere dalla relativa durata e intensità;
che una indiretta conferma di tale distinzione deriva dall’art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, norma che ha modificato, in senso peggiorativo, la disciplina dei lavoratori esposti ultradecennali, lasciando nel contempo immutata la situazione per i lavoratori colpiti da malattia professionale riconosciuta dalle necessarie certificazioni;
che, ad avviso del remittente, «qualora si volesse condividere la tesi sostenuta dalla Corte di cassazione che esclude dall’ambito di applicazione della normativa i lavoratori affetti da malattie da amianto che fossero pensionati prima della legge del 1992», la lesione dei citati parametri costituzionali sarebbe del tutto evidente;
che, infatti, potendo la manifestazione delle malattie da esposizione all’amianto verificarsi anche molti anni dopo la cessazione dell’attività lavorativa – trattandosi di patologie che possono avere un lungo periodo di latenza asintomatica, variabile da dieci fino a quarant’anni – la differenziazione basata sul solo dato temporale del collocamento in pensione prima o dopo l’entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, non potrebbe non tradursi in una violazione del principio di uguaglianza;
che, inoltre, siffatta irragionevole discriminazione si porrebbe «anche in contrasto con i doveri inderogabili di solidarietà sociale ed umana, solennemente proclamati dall’art. 2 della Costituzione»;
che, ad ulteriore sostegno del dubbio di legittimità costituzionale, il Tribunale di Ravenna si sofferma ampiamente ad illustrare le ragioni per le quali – a suo parere – l’intera normativa di favore verso i lavoratori esposti all’amianto troverebbe il proprio principale fondamento non tanto nell’obiettivo di agevolare l’esodo dei medesimi, quanto piuttosto in una finalità di natura «compensativa» e risarcitoria, come più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (a partire dalla sentenza 3 aprile 2001, n. 4913) e come espressamente disposto – per i lavoratori esposti ultradecennali – dalla nuova normativa introdotta nel 2003;
che, peraltro, anche questa Corte ha riconosciuto l’esistenza di tale finalità nelle sentenze n. 5 del 2000 e n. 127 del 2002, rispetto alle quali, pertanto, la sentenza n. 434 del 2002 – che attribuisce all’impugnato art. 13 «la principale funzione di permettere ai lavoratori coinvolti nel processo di dismissione delle lavorazioni comportanti l’uso dell’amianto di ottenere il diritto alla pensione» – sembra marcare una diversità non considerata nella motivazione delle pronunce precedenti;
che il riconoscimento della menzionata finalità compensativa dà ragione, secondo il Tribunale, dell’illegittimità costituzionale derivante dalla mancata estensione dei benefici previsti dalla censurata disposizione anche a favore dei lavoratori già pensionati alla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992;
che si è costituito l’INPS, concludendo per l’inammissibilità o comunque l’infondatezza della questione;
che nello stesso senso ha concluso anche il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che è intervenuto in giudizio.
Considerato che il Tribunale di Ravenna dubita, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), «nella parte in cui nega che spetti l’erogazione del beneficio della rivalutazione contributiva ai lavoratori affetti da malattia cagionata da esposizione all’amianto che si trovassero in pensione al momento dell’entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 (28 aprile 1992)»;
che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio instaurato da un ex lavoratore di uno zuccherificio, titolare di pensione di anzianità dal 1° marzo 1991 e riconosciuto affetto da una malattia professionale derivante dall’esposizione all’amianto nel 2002, al fine di ottenere l’aumento dell’importo della pensione stessa per effetto dell’applicazione del suddetto beneficio, non riconosciutogli in sede amministrativa a causa della decorrenza della pensione da epoca anteriore all’entrata in vigore della citata legge n. 257 del 1992;
che, come risulta dalla precedente esposizione, il remittente, dopo aver sottolineato la diversità esistente tra la disposizione attualmente censurata e quella del successivo comma 8 del medesimo art. 13, ha altresì rilevato come questa Corte abbia scrutinato soltanto questa seconda norma, al pari della Corte di cassazione, la quale in un’unica pronuncia (la sentenza 13 febbraio 2004, n. 2849), a suo dire, «sembra aver accomunato i due diversi tipi di benefici»;
che, nella prospettazione del giudice a quo, la lesione degli indicati parametri costituzionali si fa, ipoteticamente, derivare dal vaglio della correttezza di tale ultima sentenza, tanto che la questione viene espressamente sollevata al fine di «affinare l’interpretazione» della normativa onde pervenire «all’individuazione del significato maggiormente aderente al dettato costituzionale», oltretutto sulla base di una lettura della giurisprudenza costituzionale – e, in particolare, della sentenza n. 434 del 2002 – tale da ricomprendervi anche la disposizione attualmente censurata, in contrasto con l’indicata premessa;
che, pertanto, la sollevata questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile non soltanto per la suddetta evidente incongruenza logica, ma soprattutto perché impropriamente sollevata per ottenere un avallo a favore di una determinata interpretazione della disposizione censurata (sentenza n. 147 del 2008 e ordinanze n. 124 e n. 157 del 2008).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), sollevata, in riferimento agli articoli 2 e 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Ravenna con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione, 20 novembre 2009, n. 24529 Incidente per neve sulla provinciale: si applica il 2051 e non e’ caso fortuito!

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

M. C. e la M. Service s.a.s. di C. M., convenivano in giudizio la Provincia Autonoma di Trento, per ottenere il risarcimento dei danni che asserivano di aver subito a seguito della uscita di strada dell’autovettura sulla quale viaggiava lo stesso C..

Gli attori, in particolare, esponevano: che M. C. percorreva la strada provinciale che da Marilleva conduce alla valle; che la carreggiata era coperta di neve; che il sinistro si era verificato in corrispondenza di una curva, dove l’auto era scivolata a causa della neve, nello stesso punto in cui alcuni giorni prima era avvenuto analogo incidente e dove il guard-rail, danneggiato in occasione del precedente sinistro, all’altezza di un tornante con sottostante scarpata, non era stato tempestivamente ripristinato dalla Provincia, proprietaria della medesima strada.

L’Ente pubblico, costituendosi in giudizio, si opponeva alla domanda attrice che il Tribunale di Trento rigettava.

Proponevano appello i soccombenti.

Si costituiva in giudizio la Provincia Autonoma di Trento che contestava i motivi di gravame chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata.

La Corte d’Appello di Trento rigettava l’appello e condannava le parti appellanti in solido al pagamento delle spese del grado.

Ricorrevano per cassazione M. C. e la M. S. S.a.s. Servizi al Turismo di C. M. & C., in liquidazione.

Resisteva con controricorso la provincia autonoma di Trento, che ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. in relazione agli artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c.».

Sostiene l’impugnata sentenza che, per quanto riguarda le strade, si deve escludere in linea di massima l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. nei confronti dell’ente proprietario, poiché tali beni sono oggetto di uso diretto e generale ed hanno una tale estensione da non consentire una idonea vigilanza tesa ad evitare situazioni di pericolo. Nella specie, la Corte d’Appello ha ritenuto di dover confermare il giudizio del Tribunale anche perché la valutazione doveva svolgersi con riferimento all’intera rete stradale e non con riguardo alla singola strada lungo la quale si è verificato il sinistro.

Obietta parte ricorrente che sostenere fin dal principio la necessità di tener conto di tutti i beni di cui l’Ente è proprietario e l’inevitabile impossibilità di svolgere un’adeguata vigilanza appare tautologico, essendo indubitabile che i beni demaniali hanno una notevole consistenza e dimensione, tanto da richiedere un apposito apparato per la loro manutenzione. L’estensione della rete stradale della Provincia di Trento, poi, non è tale da non consentire un’idonea sorveglianza e nella fattispecie doveva essere presa in riferimento esclusivamente la S.P. 206 di Marilleva; anzi, quel tratto specifico ove si è verificato il sinistro. Ciò tanto più se si tiene conto che l’ente proprietario era già a conoscenza delle condizioni di pericolosità della strada per la mancanza del guard-rail lungo il tornante.

Il motivo deve essere accolto.

La più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass., 25.7.2008, n. 20427) ha superato, infatti, il precedente indirizzo, secondo il quale l’art. 2051 c.c. è applicabile nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (Cass. 26 settembre 2006, n. 20827; Cass. 12 luglio 2006, n. 15779; Cass. 6 luglio 2006, n. 15383).

Si ritiene pertanto di dover affermare il diverso principio secondo il quale la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche. S’è precisato in tal senso: a) che per le strade aperte al traffico l’ente proprietario si trova in questa situazione una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa (e l’onere probatorio di tale dimostrazione grava, palesemente, sul danneggiato); b) che è comunque configurabile la responsabilità dell’ente pubblico custode, salvo che quest’ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno; c) che l’ente proprietario non può far nulla quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest’ultima (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito previsto dall’art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode.

Si ritiene, in sintesi, che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l’art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (Cass. 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2308; Cass., 3.4.2009, n. 8157).

Nella fattispecie per cui è causa la responsabilità non può essere esclusa dal caso fortuito, essendo questo individuabile in relazione a quelle situazioni di pericolo provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nella specie, non è dato individuare.

L’errore dell’impugnata sentenza è dunque consistito: nell’escludere l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. in ragione della estensione del bene demaniale, nella specie l’intera rete stradale della provincia di Trento.

Per quanto riguarda l’impossibilità, nel breve periodo trascorso dal precedente sinistro, di procedere alla riparazione del guard-rail ed in merito all’adeguatezza dell’attività con cui la P.A.T. si era attivata, deve rilevarsi che le relative considerazioni si pongono al di fuori del principio di diritto insito nell’art. 2051 c.c., per cui a nulla rileva, in tale ambito, l’indagine sulla diligenza dell’ente proprietario e sull’adeguatezza del suo intervento, profili che invece rilevano nell’ambito dell’accertamento della responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c. La P.A. per escludere la responsabilità che su di essa fa capo a norma dell’art. 2051 c.c. deve infatti provare che il danno si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancata prova da parte del danneggiato dell’esistenza dell’insidia. La vittima infatti non deve provare quest’ultima, cosi come non ha l’onere di provare la condotta commissiva od omissiva del custode, essendo sufficiente che provi l’evento danno ed il nesso di causalità con la cosa.

Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’artt. 360 n. 4 c.p.c. per quanto riguarda l’art. 2050 c.c.».

Il motivo è nuovo e deve dunque ritenersi inammissibile.

Con il terzo, quarto e quinto motivo si denuncia rispettivamente: 3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 2697 c.c. e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 e 5 c.p.c.; 4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 c.c., 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 350, n. 3, 4 e 5 c.p.c.; 5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.

Alla luce delle considerazioni che precedono i suddetti motivi devono considerarsi assorbiti.

In conclusione, deve essere accolto il primo motivo, considerato inammissibile il secondo perché nuovo ed assorbiti gli altri motivi con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvio anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d’Appello di Brescia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo; dichiara inammissibile il secondo perché nuovo. Dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d’Appello di Brescia.

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