Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 14-02-2011, n. 3568 Danni Trasporto aereo e marittimo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 20.5.2002 la Fondiaria SAI s.p.a. conveniva in giudizio, davanti al tribunale di Genova la s.r.l.

Coscos, con sede in Napoli, in qualità di agente di Cosco China Ocean Shipping Company, assumendo che nel 1998 in Gaeta era giunta una nave gestita dal vettore China Ocean Shipping Company, con 6 mila tonnellate di solfato di sodio destinato alla Radarchim s.r.l. di Milano, ricevitrice come da polizza di carico; che il carico era risultato contaminato da farina di pesce, ruggine ed acqua; che le operazioni di ripulitura erano costate Euro. 82.633,10, indennizzate per Euro. 67.139,40 dall’assicuratrice La Fondiaria Sai, che si era surrogata ai sensi dell’art. 1916 c.c.. L’attrice chiedeva, previa declaratoria dell’invalidità della clausola di proroga della giurisdizione, la condanna della convenuta, nella qualità, al risarcimento del danno. Il tribunale di Genova dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sulla base della clausola contenuta nella polizza di carico, di deroga di giurisdizione in favore di alcuni tribunali marittimi cinesi.

La corte di appello di Genova, adita dall’attrice, rigettava l’appello e confermava il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Riteneva la corte territoriale che nella fattispecie la clausola di proroga della giurisdizione era contenuta nella polizza di carico in favore dei tribunali marittimi di alcune città cinesi;

che, sebbene sulla base letterale della L. n. 218 del 1995, art. 4, tale clausola di proroga dovesse essere provata per iscritto, tuttavia quando essa era apposta su polizza di carico sottoscritta dal solo vettore nel campo dei trasporti marittimi internazionali, la sussistenza di una idonea prova dell’accordo di deroga ben potesse essere tratta da tale polizza, contenente la clausola di proroga in conformità agli usi commerciali internazionali del ramo, qualora il caricatore, nella consapevole adesione ad un uso normativo, l’avesse ricevuta senza contestazioni e l’avesse negoziata a favore del ricevitore, ponendo in essere un comportamento implicante l’accettazione del patto di deroga, la cui sussistenza doveva, quindi, ritenersi presunta.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Fondiaria Sai s.p.a..

Resiste con controricorso l’intimata. Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l’assoluta indeterminatezza del contenuto della clausola di deroga alla giurisdizione del giudice italiano, violazione degli artt. 24 e 25 Cost., degli artt. 1375, 1346 e 1218 c.c., L. n. 218 del 1995, art. 4, nonchè contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine alla determinatezza del giudice straniero, che si afferma competente.

Assume la ricorrente che la clausola di proroga contenuta nella polizza di carico è nulla poichè essa afferma che ogni azione sarà instaurata innanzi ai tribunali marittimi cinesi di Guangzhou o Shangai o Tianijin o Oingdao o Dalian, ove si trova il principale luogo di affari della società.

Osserva la ricorrente che la deroga alla giurisdizione deve indicare specificamente il giudice straniero. Peraltro secondo la ricorrente nel frontespizio della polizza non viene indicata quale sia la sede legale della COSCO e quindi non è possibile determinare quale sia la corte cinese competente.

La mancanza della indicazione di un giudice determinato comporta, secondo la ricorrente, la nullità della clausola a norma degli artt. 1218 e 1346 c.c., nonchè la violazione del principio di buona fede di cui all’art. 1375 c.c., essendo stata la clausola predisposta unilateralmente dal vettore, ed infine la violazione dell’art. 25 Cost. non essendo possibile determinare con certezza il giudice competente.

2.1. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

E’ inammissibile nella parte in cui la ricorrente lamenta la violazione del principio di buona fede di cui all’art. 1375 c.c., in quanto la questione appare nuova, e come tale inammissibile in cassazione, non risultando trattata dal giudice di appello.

In ogni caso, ove effettivamente tale pretesa violazione del principio di esecuzione del contratto secondo buona fede fosse stata prospettata nei gradi precedenti, l’inammissibilità del motivo discende dal mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, non avendo la parte indicato in quale atto aveva fatto valere tale sua eccezione.

2.2. E’ infondato il motivo di ricorso nella parte in cui ritiene che la clausola di proroga sarebbe nulla in quanto indica come competenti ben 5 giudici della Repubblica Popolare cinese. Va, anzitutto, osservato che è vero che per la validità della clausola occorre che la deroga della giurisdizione deve indicare specificamente il giudice straniero competente (Cass. S.U. n. 2642/1998), ma tale indicazione, necessaria ai fini della validità della proroga attiene esclusivamente alla competenza internazionale (che nell’ambito dell’ordinamento italiano viene qualificata come giurisdizione), e non alla competenza interna dell’ordinamento così individuato.

In altri termini occorre solo che la clausola indichi in favore di quale ordinamento giudiziario straniero è derogata la giurisdizione italiana, ma non anche in favore di quale specifico giudice di tale ordinamento.

Come questa Corte ha già statuito (S.U. 28/05/1994, n. 5246) una volta accertato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, per effetto di una clausola di proroga di giurisdizione, l’individuazione, nell’ambito dell’ordinamento straniero, del giudice che dovrà conoscere della controversia non configura una questione di validità della deroga della giurisdizione italiana – e non va, quindi, decisa dal giudice italiano in sede di regolamento di giurisdizione -, ma una questione di competenza (che il giudice straniero adito potrà essere chiamato a risolvere), restando a carico della parte attrice l’onere di pervenire all’individuazione del giudice competente nell’ordinamento generale straniero.

2.3. Da ciò consegue che, ove le parti nella clausola di deroga della giurisdizione italiana e proroga in favore di specifico ordinamento giurisdizionale straniero, abbiano anche indicato uno o più giudici di quello Stato competenti, nella stessa clausola vi sono in effetti due accordi ontologicamente distinti: il primo attiene alla giurisdizione ed il secondo attiene alla competenza.

Ciò comporta che, una volta che il giudice italiano abbia ritenuto valida la clausola di deroga della giurisdizione italiana in favore del giudice straniero, la questione attinente alla validità della clausola sull’individuazione del giudice competente all’interno di quell’ordinamento straniero, trattandosi appunto di competenza interna, è sottratta alla giurisdizione del giudice italiano, rientrando esclusivamente in quella del giudice straniero, il quale, ove ritenesse sulla base delle sue norme, effettivamente invalida la clausola in tema di individuazione convenzionale della competenza interna, provvedere con i rimedi interni al suo ordinamento.

3. Pertanto è infondato il secondo motivo di ricorso con cui la ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in tema di assunta contraddittorietà tra il fronte ed il retro della polizza e la divergenza tra la città di Tianjin e quelle indicate sul frontespizio della polizza di carico, investendo questione di competenza interna e non di giurisdizione.

4.1. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’interpretazione della L. n. 218 del 1995, art. 4 e dell’art. 17 Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968.

Assume la ricorrente che la firma di girata apposta sulla polizza di carico (predisposta dal vettore), da parte del caricatore non costituisce prova dell’intervenuto accordo di deroga alla giurisdizione italiana.

4.2. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta l’insufficiente motivazione in ordine all’esistenza di un uso commerciale e violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. 4.3. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla natura di titolo di credito della polizza di carico.

Assume la ricorrente che la girata apposta sulla polizza di credito ha solo la funzione di far circolare tale titolo, ma non di costituire accettazione del negozio processuale della deroga di giurisdizione.

5.1. I tre motivi, essendo connessi, vanno esaminati congiuntamente.

Essi sono infondati.

In una precedente occasione la Corte – con la sentenza 17 gennaio 2005 n. 731 delle sezioni unite – ha affermato il principio secondo cui la questione della validità della clausola di proroga della competenza giurisdizionale, se va risolta in base al diritto interno, lo deve essere nel senso che la L. 31 maggio 1985, n. 218, art. 4, comma 2, si interpreta in maniera conforme alla disciplina di fonte comunitaria.

Questo perchè la L. n. 218 del 1985 si è ispirata ai principi processuali della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968. Le S.U. hanno così affermato che la L. n. 218, art. 4, comma 2, deve essere interpretato nel senso di attribuire rilevanza al comportamento concludente delle parti, ove risulti operante, nel settore del commercio internazionale in cui esse operano, un uso che detto comportamento prevede come fatto idoneo a far riconoscere la volontà delle parti.

In una clausola di deroga alla giurisdizione italiana contenuta in una polizza di carico sottoscritta dal solo vettore e non dal caricatore, in conformità di un uso operante nel campo dei trasporti, deve ritenersi soddisfatto il requisito della prova scritta di cui alla L. n. 218 del 1995, art. 4, comma 2 qualora il caricatore, nella consapevole adesione a un uso normativo che conosceva o avrebbe dovuto conoscere, abbia ricevuto la polizia senza contestazioni e l’abbia negoziata a favore del terzo ricevitore, portatore della polizza, al quale la clausola di deroga risulta perciò opponibile.

Si tratta quindi di un’interpretazione della L. n. 218 del 1995, art. 4, comma 2 adeguatrice ai principi di cui all’art. 17 della convenzione di Bruxelles (come modificata dalle convenzioni di adesione del 1978 e del 198 9) e quindi attualmente di cui all’art. 23 del Reg. CE n. 44/2001, al di là della formulazione letterale della norma interna.

5.2. – La Corte condivide la soluzione; ritiene peraltro di dover svolgere delle considerazioni a proposito dell’itinerario normativo che conduce a stabilire perchè nel caso presente, come in quello deciso nel 2005, la questione della validità della clausola di proroga deve essere decisa secondo il diritto interno, pur comunitariamente interpretato, e non direttamente in base allora alla Convenzione ed ora al Regolamento 44/2001. L’esclusione della operatività per così dire "diretta" dell’art. 23 Reg. deriva dal fatto che nella fattispecie, poichè entrambe le parti sono domiciliate in Italia, dove hanno anche le rispettive sedi legali, non si pone tra loro un problema di competenza internazionale da regolare ai sensi del Regolamento Comunitario, come emerge dall’art. 2 del Regolamento stesso. Nè l’internazionalità della controversia deriva dal fatto che, pur essendo entrambe le parti domiciliate in Italia, esse abbiano previsto una deroga di giurisdizione in favore di giudice straniero.

Sul punto è concorde la giurisprudenza maggioritaria, nonchè la Relazione Schlosser alla Convenzione che al par. 174 rileva che l’art. 17 Conv. si applica solo ai rapporti giuridici che hanno un elemento internazionale, "elemento che non può essere dato dalla sola scelta dell’organo giurisdizionale di uno Stato determinato". In questo caso, non applicandosi le norme comunitarie in tema di regolamentazione della competenza internazionale (non ponendosi una problema di tale genere), la stessa deroga convenzionale della giurisdizione italiana, è regolata dalla norma di diritto interno, che nella fattispecie è, appunto la L. n. 218 del 1995, art. 4, comma 2. 5.3. – L’itinerario normativo percorso dalla sentenza del 2 005 fu invece diverso.

Fu osservato che quando l’accordo di proroga individua un giudice estraneo all’ambito di applicazione territoriale della Convenzione, le sue disposizioni non si potevano applicare. Questa soluzione ebbe alla base un’interpretazione restrittiva delle norme comunitarie (artt. 17 Conv. e 23 Reg.), che, secondo la loro lettera sembrerebbero regolamentare esclusivamente la deroga in favore "di un giudice o dei giudici di uno stato membro".

Sennonchè il fatto che non sia espressamente considerata l’ipotesi della deroga di giurisdizione in favore di uno Stato terzo non significa che la norma comunitaria escluda che tale proroga possa legittimamente essere concordata tra le parti, ovviamente nei limiti in cui la volontà delle stesse possa derogare a tali competenze, non essendovi una ragione logica in questo caso per cui la proroga non possa intervenire anche a favore di giudici di Stato terzo.

Si deve solo distinguere in questo caso tra effetto di deroga, disciplinato dalle norme comunitarie, ed effetto di proroga, sul quale tali norme non possono disporre e che è sottoposto alla legge del giudice prorogato.

Ulteriormente andrebbero poi distinte due ipotesi.

Se il convenuto è domiciliato in uno stato compreso nell’ambito di applicazione della norma comune, l’accordo, perchè deroga a questa norma in favore di giudice esterno, deve ripetere la sua efficacia da altra norma comunitaria che l’autorizzi.

Se invece è solo l’attore ad esservi domiciliato, il giudice dello Stato che, in mancanza di clausola di proroga, sarebbe stato competente secondo il suo diritto, è sulla base di questo che deve poter riconoscere effetti alla clausola di proroga.

In ambedue le ipotesi, peraltro, con il limite che deriva dall’art. 17, comma 4. Conv. e art. 23, comma 5 Reg. per le ipotesi di competenza esclusiva.

5.4. L’art. 23 del Reg. CE n. 44/2001 (analogamente all’ultima formulazione dell’art. 17 Conv., conseguente alle convenzioni di adesione del 1978 e del 1989) statuisce: "Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti.

La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

a) per iscritto o oralmente con conferma scritta, o b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato".

Quindi tale art. 23 espressamente riconosce il principio della rilevanza degli usi del commercio internazionale, e, in particolare, della rilevanza, ai fini della proroga di competenza, delle forme alternative dai detti usi previste, e cioè anche di forme non implicanti il rispetto della forma scritta (richiesta dall’art. 17 Conv., nella formulazione originaria per comune opinione della giurisprudenza della Corte di giustizia e della dottrina, ad substantiam), come accade nel caso di usi che attribuiscono rilevanza ai comportamenti concludenti delle parti.

5.5. Nel suindicato senso si è espressa la giurisprudenza della Corte di giustizia CE (20.2.1997 in causa C-106/95, Mainschiffahrts;

16.3.1999 in causa C-159/97 Trasporti Castelletti) che ha ritenuto validamente stipulato un patto di deroga attribuendo rilevanza al silenzio serbato da una parte di fronte all’invio di un documento (lettera di conferma o fattura) recante la menzione del foro competente, in presenza di un uso, nel settore del commercio internazionale in cui operano le parti, che tale comportamento concludente preveda come modalità idonea alla formazione del consenso.

La CGCE (Mainschiffahrt Genossenschaft, 20.2.1997, C – 106/95) ha osservato che secondo l’art. 17 conv. (come modificato), se scopo della convenzione rimaneva quello della necessità di un accordo di volontà sulla proroga di competenza, perchè occorre proteggere il contraente più debole, evitando che clausole attributive di competenza inserite nel contratto da una sola parte passino inosservate, tale accordo può esser presunto, se esistono al riguardo usi commerciali nel ramo del commercio internazionale interessato, che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere (MSG, punti 17 e 19). L’uso è da considerare esistente, in particolare, quando un comportamento è generalmente osservato dagli operatori del ramo in sede di stipula di contratti di un determinato tipo (MSG,punto 23).

Principi analoghi sono stati affermati anche da queste S.U. U, 10/09/2009, n. 19447, secondo cui il requisito della forma scritta richiesto, per la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, dall’art. 23 del regolamento CEE n. 44 del 2001 è da ritenersi rispettato – sulla scorta dei criteri ermeneutici dettati dalla CGCE non solo nel caso di accettazione scritta della predetta clausola, ma anche quando il contratto sia stato concluso per accettazione tacita, mediante la sua esecuzione ai sensi dell’art. 1327 cod. civ., se il rapporto sia stato preceduto da operazioni commerciali in cui la clausola risulti regolarmente accettata per iscritto (anche con mezzi elettronici, come previsto dal punto 2 dell’art. 23 del citato Regolamento CEE n. 44 del 2001) e costantemente applicata, senza che emergano elementi tali da giustificare la presunzione di una volontà contraria a tale ininterrotta prassi negoziale.

5.6. In definitiva ritengono queste S.U. di dovere, in sede di interpretazione della L. n. 218 del 1995, art. 4, comma 2, affermare la rilevanza del comportamento concludente delle parti, ove risulti operante, nel settore del commercio internazionale in cui operano i contraenti, un uso che detto comportamento preveda come fatto idoneo a far riconoscere la volontà delle parti. Tale estensione appare infatti giustificata dalla considerazione che la norma in esame condivide con l’art. 17 della Convenzione di Bruxelles l’area di incidenza della disciplina, vertente sulle clausole di deroga alla giurisdizione su controversie determinate dallo svolgimento dei traffici commerciali internazionali (v. in tal senso. Corte cost. n. 428/2000), e che la L. n. 218 del 19 95 ai principi processuali della Convenzione di Bruxelles si ispira e si uniforma.

6.1. Venendo ora al caso in esame, occorre considerare che la polizza di carico (documento unilaterale emesso dal vettore con la duplice funzione di titolo rappresentativo della merce viaggiante e di documento probatorio del contratto di trasporto) risulta sottoscritta dal vettore, ma poi girata anche dal caricatore e sottoscritta infine anche dal ricevitore, al momento del ritiro della merce.

E’ esatto quanto assunto dalla ricorrente in merito al punto che tali sottoscrizioni attengono solo alle girate e, quindi, al documento unilaterale, il cui possesso legittima alla riconsegna della merce, e non al contratto bilaterale di trasporto, a cui inerisce la deroga di giurisdizione. Questa, infatti, abbisogna per la sua validità di un valido accordo tra le parti, che deve intervenire in sede di conclusione del contratto di trasporto.

Ne consegue che la presenza delle sottoscrizioni del caricatore e poi del ricevitore sulla polizza di carico, prese in sè, non è sufficiente a soddisfare il requisito di forma dell’accordo di proroga di giurisdizione.

6.2. Sennonchè nel campo dei trasporti marittimi internazionali, (come già osservato da S.U. n. 731/2005) la polizza di carico per notoria prassi invalsa, attestata dalla dottrina che ha esaminato la questione ed ampiamente riscontrata dalla giurisprudenza di merito pubblicata, che ha determinato la formazione di un uso normativo, è sottoscritta dal solo vettore, e non anche dal caricatore.

Tenuto conto della notoria vigenza di un uso internazionale che non conosce la sottoscrizione della polizza di carico da parte del caricatore, appare quindi incongruo (come invece sostenuto dalla ricorrente) desumere la sussistenza o meno di un valido accordo di proroga della giurisdizione, in virtù di clausola costantemente presente nei moduli correntemente adoperati tra gli operatori commerciali del settore, dalla presenza o meno di una firma, quella del caricatore, che secondo gli usi non viene di regola mai apposta.

6.3. Tuttavia ben può il giudice basare la sua valutazione circa la sussistenza di un’idonea prova dell’accordo di deroga, sulla polizza di carico redatta su modulo, predisposto da un solo contraente e dal medesimo soltanto sottoscritto in conformità agli usi commerciali internazionali del ramo, che rechi la clausola di attribuzione della competenza ad un determinato foro, qualora il caricatore, nella consapevole adesione ad un uso normativo, l’abbia ricevuta senza contestazioni e l’abbia negoziata sia pure successivamente, con girata a favore del ricevitore, ponendo in essere un comportamento implicante l’accettazione del patto di deroga, la cui sussistenza deve quindi ritenersi presunta. In questo caso ritorna in campo la sottoscrizione apposta dal caricatore sulla polizza di carico, la quale sotto il profilo strutturale ed ontologico, e quindi in sè considerata, integra una girata, con la sola funzione di trasferire ad altro soggetto i diritti nascenti dal contratto, ma, sotto il profilo fattuale-probatorio, può essere liberamente apprezzata dal giudice come indice di un comportamento adesivo ad un uso del commercio internazionale e di accettazione della deroga di giurisdizione contenuta nella polizza stessa.

Non ignora il Collegio che queste S.U., con la sentenza n. 748/1999, citata anche dall’attuale ricorrente, resa a seguito della sentenza della Corte di giustizia 16.3.1999 in causa C-15 9/97 Trasporti Castelletti, pronunciando quindi sull’art. 17 della Convenzione, hanno accolto diversa soluzione, ma ciò soltanto in virtù di una diversa valutazione in fatto circa la sufficienza della prova dell’uso.

7. Diventa poi una questione di esclusiva competenza del giudice nazionale accertare non solo il concreto comportamento tenuto dalle parti, ma anche la sua corrispondenza ad un uso che presenti requisiti corrispondenti alle condizioni di applicazione della norma.

Nell’ambito del comportamento il giudice nazionale dovrà accertare se gli originari contraenti fossero a conoscenza dell’uso commerciale internazionale e se il caricatore avesse voluto la clausola di proroga della giurisdizione indicata dal vettore.

Nella fattispecie la corte territoriale con motivazione immune da vizi rilevabili in questa sede di sindacato di legittimità ha ritenuto che deve presumersi che del detto uso gli originari contraenti fossero a conoscenza (ovvero che dovessero conoscerlo), trattandosi di operatori commerciali adusi ai traffici marittimi internazionali.

Dalla motivazione della sentenza emerge che si è dato rilievo anche al comportamento concludente del caricatore, che si è ricevuto senza sollevare contestazioni la polizza recante la clausola e l’ha negoziata, girandola.

8. Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente lamenta l’omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 in ordine all’inopponibilità della deroga al ricevitore della merce nonchè terzo giratario della polizza di carico e violazione e falsa applicazione di norme di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 in ordine alla normativa sui titoli di credito ed art. 1411 c.p.c…

9.1.11 motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. E’ inammissibile nella parte i cui lamenta il vizio di omessa motivazione sulla proposta eccezione di inopponibilità della clausola di proroga al ricevitore della merce.

Tale censura di omessa pronuncia integra una violazione dell’art. 112 c.p.c. e quindi una violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (nullità della sentenza e del procedimento) e non come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ed a maggior ragione come vizio motivazionale a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (attenendo quest’ultimo esclusivamente all’accertamento e valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia).

Infatti l’omessa pronuncia, quale vizio della sentenza deve essere fatta valere dal ricorrente per cassazione esclusivamente attraverso la deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell’art. 112 c.p.c. e non già con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale ovvero del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto tali ultime censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare, o non giustificando adeguatamente, la decisione resa al riguardo.

Contemporaneamente solo la corretta deduzione della doglianza ex art. 112 c.p.c., trattandosi di una norma processuale, può consentire al giudice di legittimità l’esame degli atti dei giudizio al fine di verificare l’effettiva deduzione come motivo di appello della censura la cui mancata considerazione da parte del giudice di secondo grado è dedotta come motivo di gravame nel ricorso per cassazione (Cass. 24/02/2004, n. 3646; 23/01/2004, n. 1170).

9.2. Nella fattispecie, invece, il ricorrente ha da una parte lamentato esclusivamente la violazione di norme di diritto sostanziale e dall’altra ha proposto il ricorso esclusivamente sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. 9.3. Il motivo è infondato nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 1411 c.c., sul rilievo che la Radarchim, essendo solo ricevitrice del carico e quindi estranea all’accordo di proroga della giurisdizione, non era tenuta a rispettare la giurisdizione convenzionalmente pattuita tra i contraenti.

Infatti, avendo il giudice di merito accertato la validità della convenzione di deroga tra gli originari contraenti, la clausola risulta ben opponibile al terzo ricevitore (alla Radarchim s.r.l., portatrice della polizza di carico).

Queste S.U. (n. 3029/2002) hanno statuito che in tema di trasporto marittimo, la clausola derogativa della giurisdizione del giudice italiano che le parti contraenti, nel concorso dei presupposti e dei requisiti fissati dal diritto comune o dal diritto speciale internazionale applicabile al rapporto, abbiano validamente inserito nel contratto e riportato nell’originale negoziabile della polizza di carico, è operante anche nei confronti dei successivi prenditori del titolo secondo la relativa legge di circolazione, senza che si renda, all’uopo, necessaria la ripetizione, ad ogni suo trasferimento, degli adempimenti formali (presupposti della sua validità) fra detti contraenti, in considerazione della stretta connessione fra esecuzione del trasporto e diritto alla consegna della merce che scaturisce dalla polizza in favore del portatore.

9.4. Inoltre l’opponibilità della clausola di proroga della giurisdizione risultante dalla polizza di carico deriva anche dal principio della letteralità del titolo (S.U. n. 5945 del 21/11/1984), per cui una volta ritenuto che la clausola derogativa della giurisdizione del giudice italiano è stata concordata tra le parti e riportata nell’originale negoziabile della polizza di carico, essa è operante anche nei confronti dei successivi prenditori del titolo.

10. In conclusione, il ricorso va rigettato. Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

La ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente e liquidate in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-03-2011, n. 6092 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Giudice di pace di Rimini ha rigettato l’opposizione proposta da M.M.B. avverso l’ordinanza-ingiunzione con la quale il Prefetto di Rimini le Aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 290,53, quale sanzione amministrativa relativa alla violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, accertata dalla Polizia Municipale di Rimini.

Il Giudice di pace ha ritenuto priva di pregio la censura relativa alla validità della copia dell’ordinanza notificata alla opponente, giacchè non risultava in alcun modo violato il diritto di difesa.

La M. ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza affidato a due motivi.

L’intimata amministrazione non ha svolto attività difensiva.

Con ordinanza emessa all’esito dell’udienza camerale del 4 aprile 2008, la Corte di Cassazione ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso alla Prefettura di Rimini presso la propria sede.

Eseguita la rinnovazione della notificazione, la Prefettura non ha svolto difese.
Motivi della decisione

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia vizio di motivazione omessa e/o insufficiente, dolendosi in particolare del fatto che il Giudice di pace abbia escluso la nullità dell’ordinanza-ingiunzione, che era stata eccepita sul rilievo che la copia notificata non risultava essere stata ritualmente autenticata, posto che non emergeva la specifica qualifica rivestita da colui che ebbe a certificare l’autenticità, e non era quindi possibile verificarne l’appartenenza all’ufficio e quindi la competenza.

Il motivo è infondato.

Non ricorre la nullità dell’atto amministrativo per carenza del requisito soggettivo, quando dallo stesso atto risulti la qualità (di organo della persona giuridica pubblica) dell’autore della sottoscrizione e, pertanto, sebbene questa risulti indecifrabile o incompleta, detta qualità debba ritenersi oggettivamente certa, a meno che non vengano dimostrate da colui che le allega la non autenticità della sottoscrizione o l’insussistenza dell’indicata qualità. Ne deriva che non è invalida l’ordinanza ingiunzione, emessa ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, per infrazione al codice della strada, ove rechi una sottoscrizione incompleta o illeggibile, preceduta dalla indicazione "per il Prefetto", a meno che l’interessato non dimostri la falsità della firma ovvero la mancanza della delega, che da detta indicazione è certificata.

(Cass., n. 522 del 1994). Del resto, si è chiarito, "l’autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica dell’atto amministrativo notificato allorchè, dallo stesso contesto dell’atto, sia possibile accertare l’attribuibilita dell’atto stesso a chi deve esserne l’autore, salva la facoltà dell’interessato di chiedere al giudice l’accertamento in ordine alla sussistenza, sull’originale del documento notificato, della sottoscrizione del soggetto autorizzato a formare l’atto amministrativo. (Fattispecie in tema di ordinanza – ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa)" (Cass. n. 9441 del 2001).

Nella giurisprudenza di questa Corte si è poi chiarito che le irregolarità formali degli atti del procedimento sanzionatorio – e segnatamente della contestazione della violazione – in tanto possono determinare l’invalidità dell’atto in quanto le stesse determinino un vulnus al diritto di difesa (Cass. n. 4459 del 2003; Cass. n. 19979 del 2004; Cass. n. 20707 del 2006).

Il Giudice di pace si è quindi attenuto agli indicati principi, sicchè il primo motivo di ricorso deve essere rigettato.

Con il secondo motivo, la ricorrente, dopo aver ricordato di avere dedotto specifici motivi di opposizione – e segnatamente la violazione del D.L. n. 168 del 2002, art. 4, per essere il decreto prefettizio che aveva incluso il tratto di strada nel quale era stata accertata la violazione tra quelli sui quali era possibile effettuare la rilevazione della velocità con apparecchiature automatiche a distanza, e per non essere stata offerta agli automobilisti idonea informazione della presenza di apparecchiature di rilevazione automatica della velocità – lamenta la insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, la quale si sarebbe limitata a rilevare che "nel merito, come argomentato in opposta ordinanza, il verbale, quanto alla omessa contestazione nella immediatezza, si profila legittimo, atteso che, circostanza pacifica, la violazione fu rilevata su un tratto di strada su cui opera la deroga all’obbligo della contestazione immediata". La ricorrente si suole altresì della omessa motivazione in ordine alla eccepita mancanza di motivazione dell’ordinanza-ingiunzione.

Il motivo è inammissibile.

La ricorrente si duole, infatti, della mancata pronuncia in ordine alla denunciata illegittimità del decreto prefettizio di inclusione della strada urbana tra quelle nella quali era possibile effettuare la rilevazione della velocità con le modalità di cui al D.L. n. 168 del 2002, art. 4, nonchè alla denunciata inesistenza della segnalazione della sottoposizione della strada a rilevazione della velocità con apparecchiature elettroniche. La censura avrebbe quindi dovuto essere proposta ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., tenendo dunque presente che, perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi.

In ogni caso, la denuncia del vizio ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, preclude in radice la possibilità per il Collegio di accedere agli atti del giudizio di merito e quindi di verificare se effettivamente, come denunciato dalla ricorrente, nel ricorso in opposizione fossero stati fatti valere determinati motivi, sui quali il giudice dell’opposizione ha o-messo di pronunciare.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’amministrazione intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-02-2011) 24-02-2011, n. 7204 misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale del riesame di Napoli confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di M.M., limitatamente ai reati di tentata estorsione di cui ai capi 1, 4 e 5 e in relazione alla violazione della legge sulle armi di cui al capo 6.

Osservava che nei motivi di impugnazione non vi era alcuna contestazione sui gravi indizi di colpevolezza in relazione alle tentate estorsioni riguardanti C.A. e D.G. F., onchè per il reato in materia di armi, e quindi sul punto richiamava per relationem l’ordinanza applicativa, ricordando che il compendio indiziario era costituito da intercettazioni telefoniche che lo avevano visto protagonista e da conversazioni intercettate nei confronti delle parti lese, nonchè da individuazioni fotografiche.

In relazione alla tentata estorsione ai danni di C. A. e M., l’unica per la quale erano stati contestati i gravi indizi, osservava che l’indagato nel corso di talune conversazioni intercettate aveva confessato il reato, aveva affermato di essere un affiliato al clan genovese e di aver perpetrato alcune richieste estorsive.

Quanto al fatto che le persone offese si erano rifiutate di rendere dichiarazioni, osservava che ciò era dovuto a paura di ritorsioni;

agli atti vi era comunque la relazione di servizio del Comandante della Stazione di Pietrastornina che aveva ricevuto in tal senso le confidenze di A., nonchè alcune conversazioni intercettate che provavano la sussistenza del reato.

Osservava poi che era configurabile l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, sotto il duplice profilo dell’utilizzo della metodologia camorristica e dell’agevolazione dell’associazione, tenuto conto delle modalità prevaricatrici, della tempistica delle azioni, dall’assenza di causali lecite nelle richieste di denaro, dell’utilizzo di un linguaggio tipico quale l’evocazione dei bisogni dei carcerati di Nola e il riferimento al clan Cava.

Sotto il profilo cautelare sussisteva il concreto pericolo di reiterazione per le modalità esecutive, la gravita delle condotte, la loro non occasionalità, la negativa personalità dell’indagato, il legame con la criminalità organizzata, dal che se ne deduceva che operava la presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3 e che l’unica misura era quella della custodia in carcere.

Avverso la decisione presentava ricorso l’indagato e deduceva – violazione dell’art. 273 c.p.p. in relazione alla gravita indiziaria per tutte e tre le estorsioni contestate, basata solo su alcune intercettazioni senza sottoporre a riesame l’intero materiale probatorio e senza valutare che le persone offese non avevano confermato le minacce, che le presunte confessioni dell’indagato avevano altro scopo e dovevano essere valutate nella dinamica dei rapporti con i suoi interlocutori;

– violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza dell’aggravante basata sui medesimi elementi senza sottoporre ad adeguata verifica le conversazioni intercettate;

– illogicità e carenza di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, mancando ogni riferimento al concreto pericolo di reiterazione, senza tenere conto che l’indagato svolgeva una vera e propria attività lavorativa e che la sua condotta era consistita solo nell’accompagnare persone verso i vincitori del lotto.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per la sua sostanziale genericità limitandosi a ripercorrere le argomentazioni dell’ordinanza senza contrastarla e senza individuare elementi di contraddizione e di illogicità. Si tratta per lo più di frasi di stile prive di concrete critiche alla motivazione e con argomentazioni che in modo tautologico la contestano. Neppure una considerazione viene spesa per contrastare la circostanza che in relazione alla maggior parte degli episodi in contestazione non vi erano stati motivi di riesame sulla gravità indiziaria, che oggi viene invece proposta col ricorso per cassazione.

L’ordinanza per contro appare logicamente e congruamente motivata con riferimenti puntuali ai contenuti delle intercettazioni, alle individuazioni fotografiche operate dalle persone offese, agli accertamenti di polizia, all’informativa di P.G su quanto riferito da C., agli elementi sui quali si fonda la contestazione dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e alle concrete esigenze cautelari.

Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 12-05-2011, n. 10464 Atto d’appello

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con atto di citazione notificato il 2 maggio 1989, M. F. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto i coniugi C.D. e Mi.Pa.Ro., per sentire dichiarare nei loro confronti la nullità del contratto preliminare di compravendita del 26 giugno 1988, stipulato da essa attrice in veste di promissaria acquirente e dai convenuti di promittenti venditori, ovvero la risoluzione dello stesso contratto per grave inadempimento dei convenuti, oltre la condanna di questi ultimi alla restituzione degli acconti e del doppio della caparra ed al rimborso delle migliorie ed addizioni apportate all’immobile.

Si costituivano, con separati atti, i convenuti, i quali resistevano alla domanda e chiedevano, in via riconvenzionale, la risoluzione del preliminare per colpa dell’attrice.

2. – Il Tribunale di Taranto, con sentenza depositata il 28 maggio 2003, ha rigettato la domanda dell’attrice e ha dichiarato risolto il contratto preliminare per impossibilità di esecuzione, e comunque per inadempimento della M. al pagamento della terza rata del prezzo di acquisto del manufatto.

3. – La M. ha proposto appello.

Ha resistito il solo C., sollevando eccezioni di rito e nel merito chiedendo la conferma della sentenza del primo giudice.

La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 7 giugno 1985, ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione per l’inesistenza della notificazione del gravame ad uno dei contraddittori.

La Corte territoriale ha rilevato che il vizio relativo alla notificazione dell’atto di appello al C., pur se fatta in luogo diverso dal domicilio del procuratore in primo grado, era da ritenere "sanato dalla costituzione a mezzo del procuratore reale, avvenuta peraltro con regolare comparsa di risposta", con la quale è stato domandato "il rigetto nel merito non essendone i motivi in alcun modo condivisibili".

A diverse conclusioni la Corte del gravame è giunta con riguardo all’altra appellata, Mi.Pa.Ro., rimasta contumace.

Nei suoi confronti – ha rilevato la Corte territoriale – "la notificazione dell’atto di appello, fatta il 10 luglio 2003 al suo legale Avv. Mario De Giorgio a mani dell’Avv. Pietro D’Aversa domiciliatario, che a quella data non era più tale . . . , non è nulla ma inesistente . . . ; per tale ragione essa notificazione non può essere sanata con la rinnovazione indicata dall’art. 291 cod. proc. civ., che comunque, a tutto concedere, non sarebbe giuridicamente valida, essendo già decorso il termine lungo per impugnare la sentenza del Tribunale, depositata il 2 maggio 2003".

La Corte del merito ha cosi concluso : "E poichè la Mi. è contraddittore necessaria, sostanziale e processuale, dell’attrice- appellante, essendo stata parte del contratto preliminare in contestazione e parte del giudizio di primo grado, ne consegue che pure questo, di gravame, doveva svolgersi anche nei suoi confronti;

pertanto la lesione del contraddittorio, ormai insanabile, è causa di inammissibilità dell’appello". 4. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la M. ha proposto ricorso, con atto notificato il 7 ottobre 2005, sulla base di due motivi.

Il C. ha resistito con controricorso, mentre l’altra intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

In prossimità dell’udienza il controricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
Motivi della decisione

1. – Con il primo mezzo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3, dell’art. 157 c.p.c., comma 3, degli artt. 162, 139 e 330 cod. proc. civ., nonchè difetto di motivazione, lamentando che la Corte territoriale abbia dichiarato l’inammissibilità dell’atto di appello per inesistenza della notifica all’appellata Mi..

Rileva la ricorrente che, come attesta il certificato del Consiglio dell’ordine degli avvocati della Provincia di Taranto, l’Avv. Mario De Giorgio, difensore della Mi. dinanzi al Tribunale di Taranto, aveva stabilito il proprio recapito professionale in Taranto presso lo studio dell’Avv. Pietro D’Aversa, alla via Crispi, n. 5, e successivamente, in data 15 ottobre 2001, presso l’avv. Giuseppe Dell’Osso, alla via Sorcinelli, n. 53.

Sottolinea ancora che, nel caso di specie, la notifica dell’atto di appello fatta alla Mi. domiciliata in Taranto alla via Crispi n. 5 (studio D’Aversa) presso il suo procuratore domiciliatario avv. Mario De Giorgio veniva accettata dall’Avv. Pietro D’Aversa, che si qualificava all’ufficiale giudiziario "collega di studio".

Ad avviso della ricorrente, poichè pur dopo il trasferimento di studio continua a sussistere una relazione funzionale tra lo studio dell’avvocato destinatario della notifica, quale risultante dagli atti del processo, ed il soggetto che ha sottoscritto l’avviso di ricevimento, tale da autorizzare la legittima presunzione che il predetto avvocato sia stato informato dell’atto notificato, nel caso di specie ci troveremmo di fronte ad una notifica valida ed efficace o, al limite, meramente irregolare, e quindi rinnovabile, giammai inesistente.

1.1. – Il motivo è fondato, nei termini di seguito precisati.

1.2.- E’ pacifico – e la circostanza risulta dagli atti di causa, ai quali è possibile accedere, essendo prospettato un error In procedendo – che la Mi. si è costituita in primo grado per il tramite dell’Avv. Mario De Giorgio, con studio in Martina Franca in via Taranto, n. 62, e con domicilio in Taranto, in via Crispi, n. 5, presso lo studio dell’Avv. Pietro D’Aversa.

Tale domicilio professionale del procuratore esercente nell’ambito della circoscrizione di assegnazione è rimasto immutato fino al 13 settembre 2001, data nella quale, nella pendenza del giudizio di primo grado, l’Avv. De Giorgio ha trasferito il proprio domicilio in Taranto alla via Sorcinelli, n. 53, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Dell’Osso.

L’atto di appello è stato notificato alla Mi. presso il suo procuratore domiciliatario, avv. De Giorgio, alla via Crispi, n. 5, mediante consegna a mani dell’Avv. D’Aversa, dichiaratosi collega di studio dell’Avv. De Giorgio.

Ora, è indubbio che, poichè l’indicazione del luogo di consegna dell’atto, oltre che indispensabile al buon esito della notifica, costituisce un requisito essenziale all’identificazione del destinatario di essa, nel caso di richiesta all’ufficiale giudiziario di notifica dell’impugnazione nel domicilio di un procuratore esercente l’attività nell’ambito della circoscrizione di assegnazione, tale requisito deve essere assicurato con l’indicazione del domicilio professionale del procuratore ( R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 17 convertito, con modificazioni nella L. 22 gennaio 1934, n. 36) e l’accertamento di esso, in quanto essenziale alla validità ed all’astratta efficacia della richiesta, costituisce un adempimento preliminare che non può che essere a carico del notificante ed essere soddisfatto altrimenti che con il previo riscontro di esso presso l’albo professionale, che rappresenta la fonte legale di conoscenza del domicilio degli iscritti e nel quale il procuratore ha l’obbligo di fare annotare i mutamenti della sua sede (Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2009, n. 3818).

Tanto premesso, è tuttavia errata la qualificazione in termini di inesistenza della notificazione dell’atto di appello e la conseguente dichiarazione di inammissibilità del gravame.

Infatti, la notificazione dell’atto di appello, consegnata ad un avvocato qualificatosi collega di studio del difensore, ed avvenuta presso il domicilio professionale esistente al momento della costituzione in giudizio del difensore esercente nel circondario di assegnazione, anzichè in quello variato in corso di causa e risultante dall’albo professionale, non deve ritenersi inesistente, ma nulla, in quanto l’atto, pur se viziato, poichè eseguito al di fuori delle previsioni dell’art. 330 c.p.c., commi 1 e 3, e perciò non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti suoi propri, non può ritenersi effettuato in luogo non avente alcun riferimento con il destinatario della notifica (cfr. Cass., Sez. 3^, 13 dicembre 2005, n. 27450; Cass., Sez. 2^, 18 luglio 2008, n. 19985);

conseguentemente, ove la parte sia rimasta contumace in appello, il gravame non può essere dichiarato inammissibile, ma deve essere disposta la rinnovazione della notificazione, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 29 aprile 2008, n. 10817; Cass., Sez. 3^, 22 aprile 2009, n. 9528).

2. – L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo mezzo (violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 291, 327 e 331 cod. proc. civ. e illogicità manifesta della motivazione su una questione essenziale della controversia, risultante dal testo della sentenza impugnata), con cui, in via subordinata, si censura che l’appello sia stato dichiarato inammissibile, perchè, avendo la Corte territoriale ritenuto che sussisteva un caso di litisconsorzio necessario, essa avrebbe dovuto dare comunque l’ordine dì integrazione del contraddittorio, essendo la notifica all’altro contraddittore andata a buon fine.

3. – La sentenza impugnata è cassata.

La causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che la deciderà in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.