Cass. civ. Sez. V, Sent., 10-06-2011, n. 12756 Imposta di successione

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Svolgimento del processo

V.V. impugna la sentenza della CTR della Campania, che rigettava l’appello della stessa avverso quella di primo grado, la quale a sua volta respingeva l’impugnazione contro l’avviso di rettifica e liquidazione circa la maggiore imposta relativamente alla successione al padre, sul presupposto che le varie doglianze erano generiche e che sul cespite n. 23 sostanzialmente la contribuente aveva accettato il classamento e la rendita così come modificati dall’amministrazione. A sostegno del gravame essa adduce cinque motivi, illustrati con memoria, mentre l’intimata agenzia non si è costituita.
Motivi della decisione

1) Col primo motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione di numerose norme di legge, in quanto l’agenzia ormai era decaduta dalla facoltà di rettifica e liquidazione, anche se la norma che prima disciplinava la fattispecie era stata modificata con una diversa disposizione che però appare affetta da incostituzionalità.

Il motivo è infondato, dal momento che esattamente il giudice di appello osservava che l’atto esecutivo era stato emesso entro il previsto biennio rispetto al pagamento dell’imposta, da cui il termine deva farsi decorrere, giusta quanto previsto dal D.L. n. 323 del 1996, art. 10, comma 10 senza che la relativa norma possa essere sospettata d’incostituzionalità, apparendo fin troppo evidente che essa rientra nella libera scelta del legislatore.

2) Col secondo motivo la ricorrente deduce violazione di diverse norme di legge, giacchè la CTR non delibava le varie questioni prospettate col ricorso introduttivo inerenti ai vari cespiti diversi dal n. 23.

La censura è inammissibile, atteso che non solo non è stata proposta secondo il parametro della omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., ma anche perchè risulta fin troppo vaga, oltre a basarsi su doglianze che sarebbero state prospettate altresì soltanto genericamente nel ricorso introduttivo, come rilevato dal giudice del gravame.

3) Lo stesso è a dirsi con riferimento ai motivi 3 e 4, con cui la ricorrente lamenta violazione di diverse norme di legge, poichè il giudice di appello non avrebbe indicato le ragioni per cui disattendeva le censure in rodine alla maggiore pretesa e alla mancanza di motivazione dell’avviso di rettifica e liquidazione. Si tratta anche per queste censure di doglianze del tutto generiche ed articolate senza il necessario riferimento alle precise norme presunte violate e all’esatta natura di esse, sicchè sono inammissibili.

5) Col quinto motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 2697 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la CTR non considerava che nel riparto dell’onere della prova era l’agenzia che doveva dimostrare il proprio assunto inerente alla rettifica di valore dei cespiti, dal momento che in realtà a seguito dell’impugnazione dell’atto esecutivo veniva contestata la relativa pretesa per mancanza dei presupposti.

Il motivo è fondato, anche se limitatamente al cespite n. 23, e non invece anche per gli altri, giusta le precedenti osservazioni inerenti alla genericità delle varie questioni sollevate sugli stessi.

Al riguardo il giudice di appello osservava che V. non aveva provato le ragioni addotte. L’assunto non è esatto, dal momento che resta a carico dell’amministrazione, nel giudizio instaurato dal contribuente con ricorso contro l’avviso, di provare la sussistenza delle circostanze che giustificano, nell’ambito del parametro prescelto, il "quantum" accertato (rimanendo inibita l’allegazione di criteri diversi), mentre il contribuente stesso può dimostrare l’infondatezza della pretesa creditoria anche in base a criteri non utilizzati dall’ufficio (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 27653 del 14/12/2005, Sezioni Unite: n. 8351 del 1990).

Quindi anche in rapporto alle suindicate non corrette valutazioni giuridiche, la doglianza della ricorrente riesce ad intaccare, limitatamente al punto relativo al cespite n. 23, quelle del giudice del gravame, onde queste non vanno condivise, con il conseguente accoglimento del ricorso e cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice "a quo", altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà al principio di diritto testè enunciato.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibili il secondo, il terzo e il quarto; accoglie il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione a questo, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Campania, altra sezione, per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., 06-04-2011, n. 593 Enti locali Servizi comunali

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bale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con deliberazione n. 624 del 23/12/2009 avente ad oggetto "Servizio di gestione degli impianti di illuminazione votiva dei Cimiteri Comunali – Determinazioni" la Giunta comunale di Siena ha disposto di "procedere dall’esercizio 2010 alla riassunzione in forma diretta del servizio di gestione degli impianti di illuminazione votiva dei Cimiteri Comunali" e ha dato mandato agli Uffici competenti di porre in essere i conseguenti atti.

La citata deliberazione di Giunta è stata impugnata con il ricorso in epigrafe dalle società Ditta S.F. sas e Giretti Giuseppe srl che hanno censurato in particolare la violazione dell’art. 23bis del D.L. n. 112/2008.

Si è costituito in giudizio il Comune di Siena per resistere al ricorso.

Entrambe le parti hanno successivamente depositato scritti difensivi.

All’udienza del 23 marzo 2011 la causa è passata in decisione.

2) La tesi su cui si fonda il ricorso (ampiamente sviluppata anche nelle successive memorie) può essere così sintetizzata:

– il servizio di cui si controverte si configura come servizio pubblico di rilevanza economica, disciplinato dall’art. 23bis del D.L. n. 112/2008 che in materia prevede, quale modalità ordinaria di gestione, quella dell’affidamento mediante procedure competitive ad evidenza pubblica e, quale modalità eccezionale, l’affidamento in house;

– da ciò discende che non è prevista, né consentita la gestione in economia da parte della stessa Amministrazione comunale interessata.

3) Va innanzitutto richiamata la normativa di riferimento, che le ricorrenti individuano nel citato art. 23bis del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 (convertito con legge 6 agosto 2008 n. 133), come successivamente modificato, in particolare dall’art. 15 del D.L. 25 settembre 2009 n. 135 (convertito con legge 20 novembre 2009 n. 166). Tale norma, intitolata "Servizi pubblici locali di rilevanza economica", ha in larga misura "preso il posto" dell’art. 113 del TUEL n. 267/2000 (anche esso riguardante i servizi pubblici locali di rilevanza economica), che in effetti è stato "abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo" dal comma 11 del medesimo art. 23bis; nessuna incidenza sulla materia ha invece il previgente art. 113bis del TUEL (che riguardava la "Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica"), di cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale con sentenza 24 luglio 2004 n. 272.

Il richiamo al citato art. 23bis operato dalle ricorrenti è corretto, ad avviso del Collegio, in quanto presuppone la qualificazione del servizio di cui si controverte come servizio pubblico locale di rilevanza economica. Tale qualificazione, in realtà, non è messa in discussione neppure dal Comune resistente e trova supporto nel consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa che ha ripetutamente definito il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali come servizio pubblico locale a rilevanza economica e fruizione individuale: in tal senso si vedano Consiglio di Stato, Sez. V, 11 agosto 2010 n. 5620, 5 dicembre 2008 n. 6049 e 14 aprile 2008 n. 1600. Anche questa Sezione ha seguito il medesimo orientamento nella sentenza 8 settembre 2009 n. 1430 facendo riferimento alla circostanza che il servizio in questione "richiede che il concessionario impieghi capitali, mezzi, personale da destinare ad un’attività economica rilevante in quanto suscettibile, quantomeno potenzialmente, di produrre un utile di gestione e, quindi, di riflettersi sull’assetto concorrenziale del mercato di settore". In relazione a quanto sopra non c’è ragione per modificare l’orientamento già seguito dalla Sezione.

Ciò posto, la questione di diritto che costituisce il nocciolo della controversia può essere così articolata: l’art. 23bis, nella parte in cui (commi 2 e 3) individua le modalità di conferimento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (rispettivamente, in via ordinaria e in deroga a questa) configura o meno un obbligo per le Amministrazioni comunali di esternalizzare il servizio di illuminazione votiva cimiteriale (o tutt’al più, in via eccezionale, di farne oggetto di un affidamento in house), impedendo altre forme di gestione (come, nel caso in esame, la gestione diretta da parte del Comune interessato mediante le proprie risorse interne)?

4) La medesima questione è stata recentemente affrontata dalla giurisprudenza con esiti divergenti. In particolare:

– nella prima sentenza (n. 460 del 29 gennaio 2010) che, in ordine di tempo, si è pronunciata in proposito il TAR EmiliaRomagna, Bologna, Sez. I, ha affermato che, a fronte del dettato normativo di cui all’art. 113 TUEL ed all’art. 23bis del D.L. n. 112 / 2008, che non prevede "l’affidamento diretto come modalità di gestione di un servizio pubblico a rilevanza economica", è illegittima la scelta di procedere con amministrazione diretta alla gestione e manutenzione delle lampade votive all’interno dei cimiteri comunali;

– tale decisione è stata riformata dalla Sezione Quinta del Consiglio di Stato con la sentenza 26 gennaio 2011 n. 552, fondata sulle seguenti argomentazioni: a) vanno tenute distinte "gestione diretta (sempre praticabile dall’ente locale, soprattutto quando si tratti di attività di modesto impegno finanziario, come nella specie: poche migliaia di euro all’anno) ed affidamento diretto, postulante la scelta di attribuire la gestione di un servizio all’esterno del comune interessato, il che non può accadere se non mediante gara ad evidenza pubblica"; b) "nessuna norma obbliga i comuni ad affidare all’esterno determinati servizi…, ove preferiscano amministrarli in via diretta e magari in economia, mentre, nel caso di una differente scelta, il discusso conferimento a terzi deve avvenire tramite gara rispettosa del regime comunitario di libera concorrenza"; c) non si vede "per quali motivi un ente locale debba rintracciare un’esplicita norma positiva per poter fornire direttamente ai propri cittadini un servizio tipicamente appartenente al novero di quelli per cui esso viene istituito; nella specie, la disciplina legislativa sopra richiamata non contiene alcun divieto esplicito né implicito in tal senso"; d) è inverosimile "immaginare che un comune di non eccessiva grandezza non possa gestire direttamente un servizio come quello dell’illuminazione votiva cimiteriale, esigente solo l’impegno periodico di una persona e la spesa annua di qualche migliaio di euro, laddove l’esborso sarebbe notoriamente ben maggiore solo per potersi procedere a tutte le formalità necessarie per la regolare indizione di una gara pubblica";

– a conclusioni analoghe a quelle del Consiglio di Stato, ma sulla base di un percorso argomentativo diverso fondato sulla considerazione che il servizio pubblico locale preso in esame fosse privo di rilevanza economica, è pervenuto il TAR Lazio, Sez. II ter, nella sentenza n. 1077 del 4 febbraio 2011.

5) Premesso che il presupposto da cui muove quest’ultima sentenza non si riscontra nel caso qui in esame alla luce delle considerazioni precedentemente svolte sub 3), il Collegio condivide l’orientamento seguito dal Consiglio di Stato nella citata sentenza n. 552/2011, evidenziando in proposito:

– la disciplina dettata dall’art. 23bis non contiene un espresso divieto della gestione diretta dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, né un divieto di tal genere sembra implicitamente desumibile dal testo della norma;

– il principio della concorrenza, a cui è ispirata la disciplina del citato art. 23bis (come enunciato nel primo comma) non può prevalere sui principi di efficienza, economicità e buon andamento dell’attività amministrativa, laddove una ragionevole valutazione induca a ritenere preferibili (come nel caso in esame, quantomeno in via sperimentale) soluzioni interne all’amministrazione interessata e dunque non competitive;

– la stessa Corte di giustizia CE – grande sezione ha affermato nella sentenza 9 giugno 2009 in causa C- 480/06 (punto 45) che "un’autorità pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi e che può farlo altresì in collaborazione con altre autorità pubbliche (v. sentenza Coditel Brabant, cit., punti 48 e 49) " e che tale modalità non contrasta con la tutela della concorrenza (punto 47) "poiché viene salvaguardato il principio della parità di trattamento degli interessati di cui alla direttiva 92/50, cosicché nessuna impresa privata viene posta in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti (v., in tal senso, sentenza Stadt Halle e RPL Lochau, cit., punti 50 e 51) "; il che induce a concludere che la gestione diretta di servizi pubblici di rilevanza economica da parte dell’ente locale non contrasta con i principi dell’ordinamento europeo.

6) Per le ragioni illustrate il ricorso risulta infondato e va conseguentemente respinto.

La novità delle questioni trattate e le oscillazioni delle prime pronunce giurisprudenziali in materia giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 27-04-2011, n. 1068 Condono

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Svolgimento del processo

In data 28.7.2004, il sig. Ruggeri presentava al Comune di Cinisello Balsamo, per conto di I.G. Srl, domanda di condono edilizio in relazione ad opere di ristrutturazione di immobile e cambio d’uso, eseguite sull’edificio di viale Sardegna, distinto al NCEU al Foglio 45, Mappale 170.

Con provvedimento del 3.4.2007, a firma del Dirigente del Settore Gestione Territorio, l’Amministrazione comunale negava il richiesto condono, in quanto le opere abusive insisterebbero su area vincolata prima della loro esecuzione e sarebbero altresì in contrasto con la destinazione urbanistica a spazi pubblici.

Contro il citato diniego era proposto il presente ricorso, affidato ad un solo motivo, vale a dire la violazione degli articoli 32 e 33 della legge 47/1985, richiamati dall’art. 32 del DL 269/2003, convertito con legge 326/2003.

Si costituiva in giudizio il Comune di Cinisello Balsamo, concludendo per la reiezione del gravame.

Alla pubblica udienza del 7.4.2011, la causa era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Il gravame risulta infondato, per le ragioni che seguono.

Nell’unico (e peraltro non sempre chiaro, ad onor del vero), mezzo di ricorso, l’esponente sostiene che l’immobile di cui alla domanda di condono del 2004 non sarebbe stato soggetto ad alcun vincolo apposto anteriormente alla realizzazione dell’abuso, avventa nel 1999 (tale ultimo dato risulta dagli atti di causa e non è oggetto di contestazione fra le parti).

Sul punto si ricordi, infatti, che secondo l’art. 32 della legge 47/1985 (norma espressamente richiamata dall’art. 32 della legge 326/2003 di conversione del decreto legge 269/2003), sono suscettibili di sanatoria le "opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione", per cui non appare possibile procedere a condono per gli abusi commessi su beni vincolati prima degli abusi medesimi (sulla necessità, ai fini del condono, dell’anteriorità dell’abuso rispetto all’apposizione del vincolo, si veda Cassazione Penale, sez. III, 15.11.2010, n. 40179).

Nel caso di specie, come si desume dalla documentazione versata in atti dall’Amministrazione resistente, con deliberazione consiliare n. 104 del 23.7.1998, il Comune di Cinisello Balsamo adottava una variante generale al Piano Regolatore Generale (PRG), che collocava l’area dove è stato commesso l’abuso, in zona "OC/S1", destinata a verde e servizi pubblici, secondo l’art. 17.1 delle Norme Tecniche di Attuazione (cfr. doc. 3 e doc. 5 del resistente).

Ciò premesso, al momento di realizzazione dell’illecito edilizio di cui è causa (1999), a fronte della variante generale adottata ed in attesa di approvazione definitiva, la zona era soggetta a misura di salvaguardia, ai sensi dell’allora vigente legge 1902/1952 (analoga disposizione è oggi contenuta nell’art. 12 del DPR 380/2001), in forza della quale, in caso di contrasto fra gli strumenti urbanistici adottati ed una domanda di titolo edilizio, quest’ultima può essere sospesa dal Comune, seppure per un tempo determinato (sulle misure di salvaguardia e sul loro scopo, si vedano TAR Campania, Salerno, sez. II, 22.2.2010, n. 862 e TAR Lombardia, Milano, sez. II, 3.12.2010, n. 7475).

Orbene, se si tiene conto della finalità ispiratrice della normativa sulla salvaguardia edilizia (vale a dire quella di impedire che, nelle more dell’approvazione definitiva dello strumento urbanistico, quest’ultimo possa essere sostanzialmente vanificato da una serie di interventi in contrasto con il medesimo), è giocoforza ritenere che l’esistenza di una misura di salvaguardia costituisca preclusione anche all’accoglimento di una domanda di condono edilizio.

Infatti, qualora fosse accettata una istanza di sanatoria in contrasto con le previsioni di piano semplicemente adottate, si verificherebbe lo stesso risultato negativo che si vorrebbe evitare proprio attraverso l’introduzione delle misure di salvaguardia, cioè la sostanziale perdita di concreta efficacia dello strumento urbanistico, per effetto di una pluralità di interventi posti in essere prima della sua definitiva approvazione.

Si aggiunga ancora, a conferma di quanto sopra, che la normativa sul condono deve reputarsi di stretta applicazione, senza possibilità di interpretazione estensiva, trattandosi in ogni caso di disciplina eccezionale, il che giustifica ancora un’esegesi dell’art. 32 della legge 47/1985 nel senso sopra indicato.

A diversa conclusione non induce la sentenza del TAR Lombardia, sez. II, n. 359 del 27.10.1988, prodotta da parte ricorrente, visto che nel caso allora esaminato dai giudici lombardi, era pacifico che il vincolo fosse scaduto prima della realizzazione dell’abuso.

In conclusione, non può che confermarsi il rigetto del ricorso.

2. Sussistono, nondimeno, giuste ragioni per compensare fra le parti le spese di causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 13-05-2011, n. 852 Pensioni, stipendi e salari compenso per lavoro straordinario

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, agente di polizia municipale in servizio presso il comune di Alezio, dichiara di aver svolto nel 1995 complessive 89 ore di lavoro straordinario a seguito di regolari ordini di servizio.

Con istanza del 13.11.1997, pertanto, ha chiesto al Comune la corresponsione delle somme a tal titolo spettanti, con la precisazione che, per il lavoro straordinario prestato nei giorni 14, 15 e 22 ottobre del 1995, sarebbero stati smarriti i corrispondenti ordini di servizio.

L’Amministrazione, tuttavia, ha negato la spettanza delle somme richieste, sul rilievo della mancanza di una preventiva e regolare autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario da parte del dipendente; gli atti di diniego sono stati oggetto di impugnazione con ricorso n. 294/1998 innanzi a questo Tribunale.

A seguito dell’accoglimento parziale dell’istanza cautelare proposta, con delibera n. 141 del 17.6.1998 il Comune ha dato atto dell’esito negativo della verifica disposta in ottemperanza all’ordinanza del TAR – con cui si è stabilito che la corresponsione delle somme richieste sarebbe dovuta avvenire previa verifica dell’effettivo espletamento del lavoro straordinario da parte del dipendente -; la delibera sopra citata è stata a sua volta impugnata con il ricorso in epigrafe, adducendo, da un lato, l’illegittimità derivata della stessa rispetto agli atti impugnati con ricorso n. 294/1998, dall’altro, l’illegittimità propria per eccesso di potere e violazione dei principi in tema di esecuzione delle pronunce del G.A.

Nel corso del giudizio il ricorrente ha ottenuto l’esibizione della documentazione relativa all’autorizzazione dello straordinario dal 1995 al 1997, da cui si evince che con delibera n. 33 del 24.1.1995 è stato autorizzato il personale ad effettuare lavoro straordinario per il primo semestre del 1995, nei limiti di 30 ore in media ciascuno (straordinario pagato, cfr. delibere n. 182 del 4.4.1995 e n. 383 del 17.7.1995) e che con delibera n. 430 del 3.08.1995 è stata stabilita indicativamente la misura dello straordinario che il personale avrebbe dovuto svolgere nel secondo semestre del 1995 (straordinario liquidato solo per il terzo trimestre dell’anno nei limiti di quanto da ciascun dipendente realmente effettuato, cfr. delibera n. 609 del 28.10.1995).

Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 14.12.2001 si impugna la nota prot. N. 8856 dell’agosto 2001, con cui l’Amministrazione ha negato il rilascio delle copie dell’elenco delle ore di lavoro straordinario espletato dagli agenti di polizia municipale (i dipendenti si sarebbero opposti al rilascio delle copie dei cartellini segnatempo loro riguardanti).

Con motivi aggiunti depositati il 22.3.2002 si impugna, altresì, il provvedimento del Responsabile del servizio n. 12 dell’8.1.2002 (depositato alla camera di consiglio del 16.1.2002) di ratifica delle precedenti deliberazioni e di conferma del diniego alla liquidazione dello straordinario richiesto.

Con memoria del 29.10.2010 il ricorrente insiste nelle richieste istruttorie indicate nelle conclusioni, atte a dimostrare l’espletamento del lavoro straordinario nell’ultimo trimestre del 1995, asseritamente autorizzato con delibera n. 430/1995.

Il Comune, con memoria in pari data, chiede, in via preliminare, dichiararsi l’improcedibilità del ricorso n. 294/1998, per essere venuto meno l’interesse a seguito della proposizione del presente ricorso, l’inammissibilità dei motivi aggiunti del 14.12.2001 perché l’atto con essi impugnato non avrebbe natura provvedimentale, nonché l’inammissibilità dei motivi aggiunti del 12.3.2002 per mancata specificazione dei motivi e delle censure; in ogni caso, parte resistente chiede il rigetto del ricorso in epigrafe perché infondato nel merito.

Le parti hanno concluso ribadendo le proprie richieste ed argomentazioni con successive memorie.

Alla pubblica udienza del 16 febbraio 2011 la causa, su istanza delle parti, è stata trattenuta per la decisione.

Premesso quanto sopra, il Collegio reputa che sia il ricorso introduttivo che quelli per motivi aggiunti debbano essere accolti in parte, nei termini sotto indicati.

E’ pacifico, infatti, che nel pubblico impiego la retribuibilità delle prestazioni di lavoro straordinario è condizionata all’esistenza di una formale autorizzazione a svolgere il lavoro oltre l’orario d’ufficio, che di regola deve essere preventiva, ma che tuttavia può assumere eccezionalmente anche la forma del provvedimento in sanatoria, ex post; detta autorizzazione, che non può assumere la forma di autorizzazione implicita, svolge una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell’art. 97 cost., deve essere improntata l’azione della Pubblica amministrazione. Essa implica la verifica in concreto della sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale di lavoro e, al tempo stesso, rappresenta anche lo strumento più adeguato per evitare, per un verso, che mediante incontrollate erogazioni di somme di danaro, per compensare prestazioni di lavoro straordinario, si possano superare i limiti di spesa fissati dalle previsioni di bilancio, con grave nocumento dell’equilibrio finanziario dei conti pubblici e, per altro verso, che i pubblici dipendenti siano assoggettati a prestazioni lavorative che, eccedendo quelle ordinarie, individuate come punto di equilibrio fra le esigenze dell’Amministrazione e il doveroso rispetto delle condizioni psicofisiche del dipendente, possano creare nocumento alla sua salute ed alla sua dignità di persona (Consiglio Stato, sez. VI, 09 dicembre 2010, n. 8626; Consiglio Stato, sez. V, 26 ottobre 2010, n. 7625; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 05 gennaio 2011, n. 29; T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 23 marzo 2010, n. 1530).

Ciò posto, nel caso in esame il ricorrente non ha provato che le 89 ore di straordinario che sostiene di aver prestato nell’anno 1995, con particolare riferimento all’ultimo trimestre, siano state tutte formalmente autorizzate.

Ed invero, se, ancorchè sotto forma di autorizzazione in sanatoria ex post, possono ritenersi formalmente autorizzate le ore di lavoro straordinario prestate nei giorni 1, 4 e14 novembre 1995, nonché nei giorni 7, 8 e 25 dicembre 1995, come risulta dai corrispondenti registri delle unità in servizio sottoscritti dal Comandante dei Vigili Urbani, da cui si evince altresì l’esigenza che ha indotto l’Amministrazione ad organizzare il servizio oltre l’orario di lavoro consueto, non altrettanto coperte da alcun tipo di autorizzazione formale risultano le restanti ore di lavoro straordinario per le quali il B. reclama il pagamento, non essendo a tal fine sufficiente il conteggio delle ore sottoscritto dal solo dipendente in un prospetto analitico per giorni.

Quanto al servizio che egli sostiene di aver prestato durante le operazioni di sfratto presso l’abitazione della sig.ra D.M.M., dalla documentazione versata in atti non si evince con precisione quanto tempo il B. abbia dedicato a dette operazioni, né risulta se le stesse siano coincise o meno con l’orario di servizio del dipendente e ciò anche a voler ammettere che la comunicazione di consegna delle chiavi dell’immobile del 4.12.1995, sottoscritta anche dal Segretario Comunale, possa valere come autorizzazione formale all’espletamento di lavoro straordinario.

Né può valere autorizzazione in senso proprio quella contenuta nella delibera n. 430 del 3.08.1995, nella quale è stata fatta una previsione indicativa sulla misura dello straordinario che il personale avrebbe dovuto svolgere nel secondo semestre del 1995, salvo poi ad accertare l’effettivo espletamento del servizio quale presupposto per la liquidazione del compenso.

A nulla, peraltro, sarebbe valso se l’Amministrazione avesse fornito i cartellini segnatempo degli altri dipendenti, richiesti più volte dal ricorrente, atteso che comunque, anche in tal caso, ciò che avrebbe rilevato era l’assenza di valide autorizzazioni in capo al B..

Stante quanto sopra, quindi, sia il ricorso introduttivo che entrambi i ricorsi per motivi aggiunti (che, in sostanza, ripercorrono le medesime censure ed argomentazioni poste a base del ricorso introduttivo quanto all’illegittimità derivata degli atti con gli stessi impugnati), vanno accolti in parte e, precisamente, va affermato il diritto del ricorrente a conseguire il pagamento delle prestazioni per il lavoro straordinario svolto nei limiti della prova fornita, ossia relativamente ai giorni 1, 4 e14 novembre 1995, nonché ai giorni 7, 8 e 25 dicembre 1995, per le ore indicate nei corrispondenti registri delle unità in servizio sottoscritti dal Comandante dei Vigili Urbani.

All’importo dovuto vanno aggiunti gli interessi legali fino all’effettivo soddisfo, mentre non spetta la rivalutazione monetaria trattandosi di ratei maturati dopo il 31.12.1994 (leggi n. 412/1991 e n. 724/1994; Cass., Sez. Un., 26 giugno 1996, n. 5895; Cons. Stato, Ad. Plen., 15 giugno 1998, n. 3).

L’accoglimento parziale del ricorso costituisce giusto motivo per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e su entrambi i ricorsi per motivi aggiunti, li accoglie in parte nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.