T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 08-08-2011, n. 7052 Ordinamento giudiziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Il ricorrente espone che l’Assemblea Plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 29 luglio 2010, ha nominato alla funzione di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Palermo i dottori V. T., T.M. P., A. G., A. I., L. A. e M.S..

Soggiunge che le delibere sono state adottate in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Quarta Sezione, n. 2559/2010 che, nell’accogliere l’appello proposto avverso la sentenza della Prima Sezione del TAR Lazio n. 5072/2009, ha annullato gli atti relativi alla procedura de qua limitatamente al mancato riconoscimento in favore del ricorrente del punteggio spettante per il parametro dell’anzianità.

Fa altresì presente che, nel rinnovare l’attività procedimentale, l’organo di autogoverno gli ha riconosciuto, così come disposto dal Consiglio di Stato, 6 punti per il parametro dell’anzianità, nonché gli ha riconosciuto 2 punti per l’esercizio di funzioni omologhe, 3 punti per il merito, 2 punti per attitudini specifiche, per un totale di 13 punti.

Di talché, il dott. C., non essendo stato nominato alla funzione di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Palermo, ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:

Violazione del giudicato formatosi a seguito della sentenza TAR, Prima Sezione, n. 5072/2009. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per errore sui presupposti, carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto, carenza di motivazione, illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento ai danni del ricorrente, per contraddittorietà della motivazione rispetto ai presupposti assunti a fondamento delle decisioni, ingiustizia grave e manifesta.

La sentenza del TAR Lazio n. 5072/2009, sul punto della valutazione del profilo professionale del ricorrente, non è stata appellata da alcuna delle parti processuali, per cui il relativo disposto sarebbe da ritenersi coperto dal giudicato e ciò avrebbe impedito all’amministrazione resistente di violarlo in sede di parziale rinnovazione della procedura concorsuale.

In sostanza, in ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Quarta Sezione, n. 2559/2010, il CSM avrebbe dovuto limitarsi ad attribuire al ricorrente gli ulteriori 6 punti per l’anzianità, non potendo procedere ad una valutazione, relativamente agli altri parametri (merito, attitudini e funzioni omologhe), in contrasto con il giudicato formatosi sul punto, sicché al ricorrente sarebbe spettato un punteggio complessivo di 16 punti, superiore a quello attribuito ai dott.ri I., A. e S..

Illegittimità per violazione e falsa applicazione d.lgs. 160/2006 come modificato dalla l. 111/2007, della circolare del CSM n. P11036 del 30 aprile 2008, in materia di conferimento di incarichi semidirettivi, nonché della risoluzione del CSM del 10 aprile 2008.

Le qualificazioni del dott. C. sarebbero state indicate in maniera sommaria, o addirittura pretermesse, con il riflesso di un erroneo minor punteggio attribuito.

Il CSM, pur avendo differenziato formalmente le diverse procedure selettive, avrebbe di fatto elaborato un’unica graduatoria comparando tra loro tutti i partecipanti ai diversi concorsi, ai quali è stato attribuito l’identico punteggio in ogni procedura concorsuale alla quale hanno partecipato.

Il giudizio valutativo nei riguardi del controinteressato dott. S., al quale è stato attribuito il costante punteggio complessivo di 13, sarebbe stato espresso in modo mutevole nelle varie procedure selettive, evidenziandosi in talune gli aspetti recessivi e decisivi per la non attribuzione del posto, in altre, come accaduto in quella ove è risultato vincitore, esaltandosi il profilo professionale.

Le deliberazioni adottate dal CSM sarebbero connotate da evidenti carenze e difetti valutativi e, in particolare, sussisterebbe una sottovalutazione del ricorrente rispetto al profilo tracciato negli stessi provvedimenti impugnati; nelle sei procedure al dott. C., per merito ed attitudini, sono stati attribuiti rispettivamente 2 e 3 punti su un massimo possibile di 6 punti, a fronte di un profilo, tracciato dallo stesso organo di autogoverno, in cui il ricorrente è definito magistrato dall’altissimo profilo professionale.

Nel fascicolo personale del ricorrente potrebbero riscontrarsi tutti gli elementi che consentono di confermare la massima valutazione possibile sotto il profilo del merito ed una valutazione al di sopra della media per attitudini, per come già espresse dal Consiglio Superiore della Magistratura con la deliberazione del 2 luglio 2008.

La valutazione recessiva del dott. C. rispetto agli altri aspiranti ai sei posti messi a concorso sarebbe incongrua ed il CSM non avrebbe proceduto ad una ponderata valutazione comparativa dei candidati.

Il controinteressato dott. S. si è costituito in giudizio rilevando l’infondatezza del ricorso proposto dal dott. C. e, per l’ipotesi di accoglimento di tale ricorso, ha proposto ricorso incidentale al fine di censurare i provvedimenti impugnati nella parte in cui non gli sarebbe stato assegnato un punteggio coerente con il suo profilo professionale in termini di merito e di attitudini.

In particolare, ha dedotto:

Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 160/2006 e della circolare del CSM del 30 aprile 2008 in materia di conferimento di incarichi semidirettivi. Eccesso di potere in senso assoluto ed in senso relativo per irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifesta. Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della funzione amministrativa ( art. 97 Cost.). Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990.

Il ricorrente incidentale avrebbe maturato, già prima dell’ingresso in magistratura, una variegata esperienza professionale, circostanza rilevante ai fini della valutazione delle attitudini come previsto dal d.lgs. 160/2006.

Sarebbe stato attribuito scarso rilievo, sotto il profilo delle attitudini, alla pluralità delle esperienze maturate dal dott. S. nel corso dell’attività giudiziaria e, sotto il profilo del merito, alla diligenza ed all’impegno del medesimo.

Sotto il profilo comparativo, i provvedimenti impugnati, ingiustamente ed irragionevolmente, avrebbero sottovalutato il profilo professionale del dott. S. in raffronto agli altri concorrenti cui è stato assegnato un punteggio pari o superiore.

L’Avvocatura Generale dello Stato, con ampia ed articolata memoria, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per la reiezione sia del ricorso principale sia del ricorso incidentale.

All’udienza pubblica del 22 giugno 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 29 luglio 2010, ha deliberato, a maggioranza, la destinazione dei dott.ri V. T., T.M. P., A. G., A. I., L. A. e M.S., a loro domanda, alla Procura della Repubblica di Palermo con funzioni di Procuratore Aggiunto, previo conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado.

Il CSM ha proceduto al rinnovo delle procedure concorsuali in esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 2560, emessa sul ricorso proposto dal dott. G. F. in relazione al solo posto conferito al dott. S., e sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 2559/2010, emessa sul ricorso proposto dal dott. C. in relazione a tutte e sei le procedure di conferimento.

Con le dette sentenze, il Consiglio di Stato ha riformato le sentenze del TAR Lazio n. 5071/2009 e n. 5072/2009 accogliendo la doglianza relativa al mancato riconoscimento per i ricorrenti (per il dott. C. in tutte le sei procedure, per il dott. F. nella sola procedura per la quale era legittimato a concorrere, relativa alla vacanza M.) del punteggio spettante per il parametro della anzianità.

In particolare, il giudice d’appello ha concluso che è illegittimo l’operato del CSM, il quale ha rideterminato la "fascia" di anzianità (e conseguentemente privato l’interessato dei sei punti che originariamente gli sarebbero spettati) a seguito di una revoca intervenuta dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali in discorso.

Di talché, l’organo di autogoverno ha rinnovato l’attività procedimentale riconoscendo anche ai dott.ri C. e F. i sei punti spettanti per l’anzianità di servizio, secondo le regole di circolare all’epoca vigente.

Peraltro, in tutte e sei le procedure concorsuali il dott. C. ha conseguito un punteggio complessivo di 13 punti, avendo ottenuto, oltre ai 6 punti per l’anzianità ed ai 2 punti per l’esercizio positivo di funzioni omologhe, 3 punti per il merito e 2 punti per attitudini organizzative.

Il punteggio di 3 per il merito è stato attribuito in quanto "il candidato… ha sempre profuso massimo impegno ed il suo rendimento è elevatissimo, tenuto anche conto della complessità degli affari trattati. In particolare, ha acquisito profonde conoscenze nel settore specifico della criminalità di tipo mafioso, attestate dalle molteplici esperienze professionali maturate con lo svolgimento di una ponderosa attività investigativa".

Per le attitudini organizzative, sono stati attribuiti 2 punti, atteso che "viene… definito magistrato dall’altissimo profilo professionale, che ha evidenziato sicure attitudini semidirettive, tra l’altro desumibili dalla costante ed efficace attività di impulso, coordinamento e direzione nei confronti dei diversi uffici di polizia giudiziaria chiamati a collaborare nelle indagini, anche in numerosi e complessi procedimenti contro esponenti della criminalità organizzata locale. Ha fatto parte della D.D.A., nel cui ambito ha partecipato alle indagini volte alla cattura di pericolosi latitanti. Il parere richiama anche la precedente valutazione del 23.6.05 per analogo incarico semidirettivo che evidenziava eccellenti doti di preparazione tecnico giuridica coniugate con eccellenti capacità organizzative".

Il ricorrente ha innanzitutto dedotto l’illegittimità delle gravate determinazioni dal fatto che, in sostanza, in ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Quarta Sezione, n. 2559/2010, il CSM avrebbe dovuto limitarsi ad attribuire gli ulteriori 6 punti per l’anzianità, non potendo procedere a valutazione, relativamente agli altri parametri (merito, attitudini e funzioni omologhe), in contrasto con il giudicato formatosi sul punto, sicché al dott. C. sarebbe spettato un punteggio complessivo di 16 punti, superiore a quello attribuito ai dott.ri I., A. e S..

La censura è fondata nei sensi e nei termini di seguito evidenziati.

In primo luogo, occorre considerare che l’obbligo di eseguire il giudicato si forma per l’amministrazione resistente con esclusivo riferimento alle statuizioni di accoglimento del ricorso, sicché non può ritenersi che sussista una violazione del giudicato in senso stretto da parte dell’organo di autogoverno che, nel riprovvedere, ha attribuito i 6 punti per "anzianità" spettanti all’interessato.

In altri termini, l’efficacia conformativa della sentenza da eseguire, nella fattispecie in esame, è limitata all’obbligo di attribuzione dei 6 punti all’interessato per l’anzianità, mentre il CSM, nell’attribuzione dei punteggi relativi al merito ed alle attitudini, ha conservato il suo potere discrezionale.

Tuttavia, il riesercizio del potere discrezionale da parte del CSM non può essere ritenuto esente dal vizio di illogicità manifesta.

Nella rinnovazione dei procedimenti, il CSM ha attribuito in ciascuno degli stessi, come detto, al dott. C. il punteggio complessivo di 13 (6 punti per anzianità, 2 punti per funzioni omologhe, 3 punti per merito e 2 punti per le attitudini), mentre nelle relative procedure in cui sono risultati vincitori sono stati attribuiti: al dott. S. 13 punti (6 punti per anzianità, 2 punti per funzioni omologhe, 3 punti per il merito, 2 punti per le attitudini, per cui il candidato ha prevalso per la maggiore anzianità nel ruolo della magistratura); al dott. G. 16 punti (6 punti per anzianità, 2 punti per funzioni omologhe, 4 punti per il merito e 4 punti per le attitudini); al dott. A. 13 punti (6 punti per anzianità, 2 punti per funzioni omologhe, 3 punti per il merito e 2 punti per le attitudini, per cui il candidato ha prevalso per la maggiore anzianità nel ruolo della magistratura); al dott. T. 17 punti (6 punti per anzianità, 2 punti per funzioni omologhe, 5 punti per il merito e 4 punti per le attitudini); alla dott.ssa P. 17 punti (6 punti per anzianità, 2 punti per funzioni omologhe, 4 punti per il merito e 5 punti per le attitudini); al dott. I. 14 punti (2 punti per funzioni omologhe, 6 punti per il merito e 6 punti per le attitudini).

Nelle procedure concorsuali a suo tempo svolte e poi annullate, nei limiti dell’interesse del dott. C., per effetto della sentenza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 2559/2010, come desunto anche dalla sentenza di questo Tribunale n. 5072/2009, ai candidati risultati vincitori delle selezioni sono stati attribuiti i medesimi punteggi, sia complessivi che per singole voci, attribuiti in sede di rinnovazione dei procedimenti, mentre al dott. C., in tale sede, è stato attribuito un punteggio complessivo maggiore, 13 punti anziché 10 punti, in ragione dell’attribuzione dei 6 punti per anzianità e della diminuzione del punteggio per il merito, da 4 punti a 3 punti, e per le attitudini, da 4 punti a 2 punti.

In sostanza, quindi, l’organo di autogoverno ha riesercitato il potere discrezionale riducendo sensibilmente i punteggi attribuiti al dott. C. per merito ed attitudini, mentre, ove gli stessi fossero rimasti invariati o fossero stati ridotti in misura minore, l’interessato avrebbe avuto titolo ad un punteggio complessivo che avrebbe potuto portarlo a prevalere nelle procedure concorsuali che si sono concluse con la nomina dei dott.ri I., A. e S..

Sulla base del descritto quadro fattuale, il Collegio rileva che se al CSM non era precluso, nella rinnovazione dei procedimenti, procedere ad una nuova valutazione delle posizioni dei candidati ed eventualmente all’attribuzione di nuovi punteggi per merito ed attitudini rispetto a quelli a suo tempo attribuiti, nondimeno è evidente che tale rivalutazione avrebbe dovuto essere assistita da congrua motivazione e supportata da un adeguato percorso logico.

Viceversa, al dott. C. sono stati diminuiti i punteggi per il merito e le attitudini organizzative senza che fosse evidenziato il relativo itinerario logico argomentativo, che avrebbe dovuto quantomeno indicare le sopravvenute ragioni per le quali l’amministrazione procedente si è indotta a modificare incisivamente, ed in maniera determinante, per tale specifica posizione i punteggi attribuiti, a fronte peraltro di punteggi del tutto immutati per i vincitori delle selezioni, mentre le motivazioni a base delle due valutazioni, quella del 2010 e quella del 2008, sono risultate sostanzialmente identiche.

Ne consegue la manifesta illogicità, oltre che la carenza di motivazione, dell’operato del CSM che ha proceduto a modificare i punteggi attribuiti a suo tempo al dott. C. per merito ed attitudini organizzative, i quali, se confermati o ridotti in misura inferiore, avrebbero potuto portato lo stesso a prevalere in tre delle sei procedure concorsuali alle quali ha partecipato, senza indicare alcuna ragione di tale diminuzione ed a seguito di una motivazione dei punteggi attribuiti sostanzialmente identica a quella a suo tempo formulata.

Il ricorso principale, pertanto, assorbite le ulteriori censure si rivela fondato e va di conseguenza accolto.

L’accoglimento del ricorso principale comporta la necessità di esaminare il ricorso incidentale proposto dal controinteressato dott. S..

Il ricorso incidentale, con cui i provvedimenti impugnati sono stati censurati nella parte in cui gli stessi non avrebbero assegnato al dott. S. un punteggio coerente con il profilo professionale in termini di merito ed attitudini, è infondato e va di conseguenza respinto.

Il dott. S. ha sostanzialmente dedotto che:

avrebbe maturato, già prima dell’ingresso in magistratura, una variegata esperienza professionale, circostanza rilevante ai fini della valutazione delle attitudini come previsto dal d.lgs. 160/2006;

sarebbe stato attribuito scarso rilievo, sotto il profilo delle attitudini, alla pluralità delle esperienze maturate nel corso dell’attività giudiziaria e, sotto il profilo del merito, alla diligenza ed all’impegno del medesimo;

sotto il profilo comparativo, i provvedimenti impugnati, ingiustamente ed irragionevolmente, avrebbero sottovalutato il profilo professionale del dott. S. in raffronto agli altri concorrenti cui è stato assegnato un punteggio pari o superiore.

Il Collegio fa presente su un piano generale che le determinazioni del Consiglio Superiore della Magistratura costituiscono esercizio di potere discrezionale e, se è vero che la scelta dell’organo di autogoverno costituisce una valutazione di opportunità alla quale il giudice amministrativo non può sovrapporre una propria autonoma valutazione, è altrettanto vero che l’azione amministrativa discrezionale è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, oltre che per violazione di legge, anche per illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti nonché per carenza di motivazione o di istruttoria.

In altri termini, il sindacato giurisdizionale sulle delibere con cui il CSM conferisce ai magistrati uffici direttivi o semidirettivi può estendersi nell’ambito dell’esame dei presupposti di fatto e della congruità e ragionevolezza della motivazione a base della decisione nonché dell’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni.

Con riferimento alla prima doglianza, il Collegio rileva che, ai sensi dell’art. 12, co. 10, d.lgs. 160/2006, per il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all’articolo 11, commi 3 e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l’attitudine direttiva.

Tuttavia, il dott. S. ha fatto riferimento ad esperienze lavorative svolte prima dell’ingresso nei ruoli in magistratura, quali quella di Segretario comunale e di dipendente dell’Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana, esperienze che, sia pure apprezzabili, non sono evidentemente quelle cui fa riferimento la legge al fine di evidenziare l’attitudine direttiva dei magistrati candidati a ricoprire uffici semidirettivi.

Per quanto attiene alle censure relative ai punteggi attribuiti per merito ed attitudini, occorre rilevare che le delibere del CSM danno atto che nei confronti del dott. S. – nominato uditore giudiziario con D.M. 27 maggio 1977, Pretore a Gela dal 29 maggio 1978, Pretore a Misilmeri dal 28 settembre 1981, Pretore a Palermo dal 12 settembre 1986, Sostituto Procuratore generale a Palermo dall’8 luglio 1996 – "il parere attitudinale reso dal Consiglio Giudiziario il 18.01.2007… esprime valutazioni ampiamente positive, sia per la qualità che per la quantità del lavoro svolto, tanto da meritare apprezzamenti di eccezionale laboriosità e diligenza, nonché di solida e valida cultura giuridica. Ha avuto esperienze lavorative variegate affinando la propria cultura giuridica in quasi tutti i campi del diritto. Numerosi suoi provvedimenti sono stati pubblicati in prestigiose riviste giuridiche". Inoltre, "sono evidenziate spiccate capacità organizzative mostrate nell’espletamento dei diversi compiti di supporto alla direzione dell’Ufficio presso cui esercita le sue funzioni" ed "è stato componente effettivo del Consiglio Giudiziario nel 1989 e magistrato collaboratore per il tirocinio degli uditori nominati con D.M. 3.12.1991"; infine "le statistiche comparate ed aggiornate al 31.3.2008, denotano una buona produttività".

Per il merito, al dott. S. sono stati attribuiti 3 punti "sia per la qualità che per la quantità del lavoro svolto, grazie al quale ha meritato apprezzamenti di eccezionale laboriosità e diligenza, nonché di solida e valida cultura giuridica. Ha avuto esperienze lavorative variegate affinando la propria cultura giuridica in quasi tutti i campi del diritto. Gli sono stati affidati numerosi processi segnalati dal Procuratore Generale per la loro complessità e relativi a criminalità mafiosa, a reati contro la pubblica amministrazione, a fatti di omicidio, a reati di legislazione speciale, nonché procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione. Basti ricordare i processi contro Brusca Giuseppe + 6 per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p., relativo all’articolazione criminale di Cosa Nostra in diverse zone del Palermitano; contro G.R. + 8, per i delitti di duplice omicidio ed altro, relativi a fatti di sangue ascritti alla famiglia mafiosa della Noce e ad esponenti vicini a R.S.; contro L.C.G., esponente di spicco della famiglia mafiosa di Brancaccio, per il delitto di duplice omicidio; contro R.S., per il delitto di omicidio del giudice Alberto Giacomelli; contro G.R., uomo d’onore della famiglia mafiosa palermitana della Noce (e vicino a R.S.), imputato, in concorso con altri, del reato di riciclaggio; contro F. + altri, cd. processo "mafiaappalti", relativo alla gestione degli appalti pubblici in provincia di Palermo da parte del cd. "comitato d’affari", facente capo a R.S. e a S.A.; C.B.G., imputato di duplice omicidio in danno di M.G. e di D.F.O.; contro i latitanti L.P.S.G., L.P.S. (ritenuti ai vertici dell’attuale organigramma di Cosa nostra) e R.M., per una serie di estorsioni contro G.R., G.D., G.D. e G.A., esponenti di spicco della famiglia mafiosa della "Noce’, imputati dell’omicidio del fratello del collaboratore Coniglio Salvatore. Ha così maturato una approfondita e variegata esperienza nel settore della criminalità mafiosa, avendo trattato numerosissimi processi contro esponenti del vertice di "Cosa Nostrà e della "Stiddà e contro esponenti dell’organizzazione mafiosa appartenenti a tutte le componenti territoriali nelle quali detta organizzazione si articola nel Distretto della Corte di Appello di Palermo. Numerosi suoi provvedimenti sono stati pubblicati in prestigiose riviste giuridiche (come il Foro Italiano e Giustizia Penale). Si è sempre dimostrato disponibile ad applicazioni in altri uffici, indice certo del grande impegno profuso nell’attività lavorativa".

Sotto il profilo attitudinale, in un’ottica comparativa, sono stati attribuiti 2 punti "essendogli riconosciute spiccate capacità organizzative dimostrate nell’espletamento dei diversi compiti di supporto alla direzione dell’Ufficio presso cui esercita le sue funzioni. In particolare ha collaborato (su richiesta della dirigenza dell’ufficio) alla soluzione di problemi di tipo organizzativo e giuridico, conseguenti, in particolare, all’applicazione della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione dell’Ufficio, delle nuove norme sull’Ufficio del pubblico ministero di cui al D.L.vo 160/2006, delle circolari relative ai nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati, con specifico riguardo alle modalità di formazione dei pareri. E’ stato componente effettivo del Consiglio Giudiziario nel 1989 (affinando la sua conoscenza della normativa in materia ordinanamentale, essendo peraltro stato nuovamente nominato nell’aprile 2008) nonché magistrato collaboratore per il tirocinio degli uditori nominati con D.M. 3.12.1991".

Di talché, l’organo di autogoverno ha dato ampiamente conto delle molteplici e variegate esperienze lavorative svolte dal ricorrente incidentale e, quindi, delle ragioni per le quali ha attribuito i punteggi per i profili del merito e, in un’ottica comparativa, delle attitudini.

Né le censure dedotte dal dott. S. forniscono una puntuale dimostrazione di una eventuale manifesta illogicità delle determinazioni cui è giunto l’organo di autogoverno nell’attribuzione dei detti punteggi.

Il Collegio, inoltre, anche con riferimento alle valutazioni compiute dal CSM sotto il profilo comparativo, non ha motivo per discostarsi da quanto già fatto presente nella sentenza di questa Sezione n. 5072/2009, secondo cui quando, come nella fattispecie in esame, risulti documentalmente l’avvenuta presa in esame, per ciascun candidato, dei tratti essenziali e qualificanti dei rispettivi curricula professionali, nonché la valutazione ponderata degli stessi in rapporto allo specifico ufficio direttivo (o semidirettivo) oggetto di conferimento, ben può ritenersi adeguatamente soddisfatto l’onere di comparazione richiesto dalla normativa primaria e secondaria.

Nelle procedure valutative del CSM, infatti, i candidati non debbono necessariamente essere posti a raffronto in modo analitico, con riferimento a ciascuno dei parametri prestabiliti, ben potendo la comparazione risolversi in un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrata dei requisiti indicati.

In ragione dell’infondatezza delle censure proposte, il ricorso incidentale si rivela infondato e va di conseguenza respinto.

In conclusione, il ricorso principale proposto dal dott. C. è fondato e per l’effetto determina, nei limiti dell’interesse del ricorrente e fatte salve le ulteriori determinazioni dell’organo di autogoverno, l’annullamento degli atti impugnati, mentre il ricorso incidentale va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in Euro 2.000,00 (duemila,00), sono poste a favore del ricorrente ed a carico del Consiglio Superiore della Magistratura, mentre sussistono giuste ragioni per compensarle nei confronti del Ministero della Giustizia e del controinteressato costituito in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

così provvede sul ricorso in epigrafe:

accoglie il ricorso principale e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati;

respinge il ricorso incidentale

Condanna il Consiglio Superiore della Magistratura al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 2.000,00 (duemila,00), in favore del ricorrente; compensa le spese del giudizio nei confronti del Ministero della Giustizia e del controinteressato dott. M.S..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-07-2011) 25-08-2011, n. 32853 Estinzione delle misure per effetto di sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

N.C. è stato condannato in primo grado, tra il resto, per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., mentre è stato assolto per l’omicidio R. (omicidio aggravato L. n. 203 del 1991, ex art. 7). A seguito della sentenza di primo grado, dunque, il provvedimento cautelare già irrogato divenne inefficace – con riferimento all’omicidio – per effetto della assoluzione.

La Corte di assise di appello di Catania dichiarò inammissibile l’impugnazione del pubblico ministero; tale provvedimento fu annullato dalla Corte di cassazione con rinvio alla Corte di assise di appello, la quale in sede di rinvio condannò il N. anche per il fatto omicidario.

Quest’ultima sentenza fu annullata dalla Corte di cassazione il 27 maggio 2009, con nuovo rinvio alla Corte di assise di appello di Catania che, in sede di rinvio, ha nuovamente ribadito la condanna per l’omicidio.

In forza di quest’ultima decisione la Corte di assise di appello di Catania il 25 ottobre 2010, su istanza del Procuratore Generale della Repubblica, ripristinava la misura cautelare della custodia in carcere.

Contro questa ordinanza proponeva riesame il N.; il tribunale di Catania rigettava il ricorso, riqualificando l’impugnazione come appello, in considerazione della stretta correlazione con l’ordinanza applicativa della misura cautelare emessa prima della sentenza di primo grado.

Contro la predetta ordinanza propone duplice ricorso per cassazione il N., evidenziando complessivamente due motivi di ricorso:

1. Con il primo motivo si ritiene illegittima la riqualificazione della richiesta di riesame come appello e di conseguenza si deduce la nullità dell’ordinanza per mancato rispetto del termine di deposito dell’ordinanza di cui all’art. 309 c.p.p., comma 9 (10 giorni dalia ricezione degli atti).

2. Con il secondo motivo, premesso che dopo la prima sentenza di condanna in appello non venne richiesto alcun provvedimento cautelare, non ritenendosi quindi sussistenti nè il pericolo di fuga, nè quello di reiterazione criminosa, afferma il ricorrente che il tribunale avrebbe dovuto motivare in modo specifico sulle nuove esigenze cautelari, in particolare con riferimento al lungo termine trascorso (11 anni) ed al fatto che il N., pur dopo la prima sentenza di condanna in grado di appello non si era mai allontanato dal suo domicilio, nè aveva commesso altri reati.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato; quanto al primo motivo si deve osservare che ai sensi dell’art. 300 c.p.p., le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della medesima persona, è disposta l’archiviazione ovvero è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento. Per tale motivo ha perso efficacia la custodia cautelare in carcere nei confronti del N., nel momento in cui questi è stato assolto dal giudice di primo grado per il fatto omicidario. Successivamente, però, in grado di appello l’imputato è stato condannato per lo stesso fatto, per cui il Procuratore Generale della Repubblica ha chiesto ed ottenuto il ripristino della misura della custodia cautelare in carcere.

Elemento determinante per il presente giudizio è la qualificazione giuridica di tale provvedimento, oggi impugnato, che secondo la difesa costituisce nuova ordinanza coercitiva, mentre per il tribunale di Catania costituisce mero ripristino di quella precedentemente emessa e poi temporaneamente resa inefficace per effetto della sentenza di assoluzione in primo grado.

Or bene, si deve preliminarmente dare conto di una giurisprudenza di legittimità apparentemente difforme; secondo un primo indirizzo (richiamato dal tribunale di Catania nel proprio provvedimento), l’ordinanza che ripristina la misura coercitiva a norma dell’art. 300 c.p.p., comma 5, nei confronti di persona condannata in appello dopo assoluzione in primo grado non può essere considerata come nuovo provvedimento coercitivo, dato il nesso necessario e indissolubile che la lega a quella che ha disposto la precedente misura, ed è pertanto impugnabile mediante appello ai sensi dell’art. 310 dello stesso codice e non con il riesame previsto dal precedente art. 309 (così si esprime Cassazione penale, sez. 1^, 12/02/2002, n. 23061;

il caso esaminato dalla Corte nella pronuncia richiamata era speculare a quello odierno, dato che il ricorrente, sul presupposto che il suo mezzo di gravame fosse da qualificare come riesame, lamentava la mancata scarcerazione per non essere intervenuta la decisione del tribunale della libertà nel termine di dieci giorni previsto dall’art. 309 c.p.p., comma 10). Secondo un’altra pronuncia (richiamata dalla difesa dell’imputato) mentre il provvedimento di ripristino della custodia cautelare, in caso di scarcerazione per decorrenza termini, è impugnabile con appello, nei confronti di ordinanza restrittiva emessa successivamente alla revoca del precedente provvedimento cautelare l’impugnazione esperibile è – viceversa – il riesame. Ne consegue che, se il giudice del gravame, in tale secondo caso, equivocando sulla natura della impugnazione decida oltre i termini di cui all’art. 309 c.p.p., comma 9, l’ordinanza coercitiva perde efficacia (cfr. Cassazione penale, sez. 5^, 29/04/2002, n. 22868).

A ben vedere le due pronunce non si pongono affatto in contraddizione, dal momento che esprimono lo stesso principio e cioè che quando la misura cessa di avere efficacia per effetto di un automatismo (scadenza dei termini massimi di custodia o assoluzione), senza necessità di valutazione della persistenza delle esigenze cautelari, la successiva ordinanza cautelare emessa a seguito del venir meno dell’impedimento oggettivo non fa altro che riespandere l’originaria efficacia e perciò si lega indissolubilmente alla prima (così come affermato da Cassazione penale, sez. I, 12/02/2002, n. 23061).

Più semplicemente, si può affermare che ogni qual volta vi sia una valutazione delle esigenze cautelari ed una ritenuta cessazione delle stesse, allora l’ordinanza genetica viene eliminata, cosicchè ogni successiva misura deve considerarsi "nuova" e soggetta a riesame.

Quando, viceversa, la legge prevede effetti automatici legati a determinati eventi (quali, ad esempio, la scadenza dei termini massimi di custodia o l’assoluzione) senza che abbia una qualche rilevanza l’esame nel merito della persistenza delle esigenze cautelari (che, in astratto, potrebbero permanere), allora l’ordinanza genetica non viene eliminata, bensì solamente resa inefficace (cfr, art. 300 c.p.p., comma 1) ed entra in una sorta di quiescenza. Questo stato può essere irreversibile (quando, per esempio, l’assoluzione sia confermata e diventi irrevocabile) oppure può venir meno con la riespansione della piena efficacia della misura originaria, quando cessino gli impedimenti oggettivi che ne hanno determinato la temporanea inefficacia (come, nel caso in esame, la sentenza di condanna in appello che ribalti il verdetto assolutorio di primo grado).

In conclusione, si può affermare che per valutare la novità o meno della misura si deve aver riguardo alla causa di cessazione di quella precedentemente emessa; se la causa agisce sull’efficacia, lasciando in vita il provvedimento originario, pur se devitalizzato, allora alla cessazione della causa ostativa la misura si riespande e deve essere considerata quale ripristino. Se, diversamente, la causa agisce sulla stessa esistenza del provvedimento, eliminandolo (come avviene in caso di revoca per sopravvenuta cessazione delle esigenze cautelari), allora ogni successiva istanza deve considerarsi come nuova richiesta di misura.

Poichè nel caso di specie la misura genetica aveva semplicemente perso efficacia, in via automatica – per effetto della sentenza assolutoria di primo grado – senza essere eliminata del tutto, il sovvertimento del verdetto assolutorio, che devitalizzava la misura, non può che comportare la reviviscenza della stessa; di talchè il relativo provvedimento di ripristino rimane soggetto ad appello e non a riesame da parte del tribunale della libertà.

Deve dunque ritenersi che il tribunale di Catania abbia fatto corretta applicazione delle disposizioni normative, così come interpretate da questa suprema Corte, e pertanto che abbia correttamente riqualificato come appello la richiesta di riesame del N.. Quanto al secondo motivo di ricorso deve condividersi l’affermazione del tribunale di Catania, secondo cui continua ad operare la doppia presunzione di legge di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, pienamente applicabile al caso di specie, dal momento che è l’ordinanza cautelare originaria che oggi rivive. Nè, d’altronde, può ritenersi elemento sufficiente per vincere la presunzione di legge il semplice trascorrere del tempo, anche se consistente, come ha più volte affermato questa Corte; peraltro, il tribunale di Catania dimostra di avere tenuto conto degli indici evidenziati dal ricorrente, laddove spende una specifica motivazione sia in relazione al tempo trascorso tra il fatto ed il periodo attuale, sia in relazione alla persistente pericolosità del soggetto (cfr. pag. 4 dell’ordinanza impugnata). Si deve tener conto, infine, del fatto che le esigenze cautelari sono state ravvisate con riferimento non solo al pericolo di fuga (su cui il tribunale da ampio conto delle sue valutazioni negative alla pag. 5 dell’ordinanza), ma anche con riferimento al pericolo di reiterazione dei reati, evidenziato e motivato in modo adeguato nel provvedimento oggetto di impugnazione.

Quanto, infine, al fatto che non venne richiesto il ripristino della misura dopo la prima sentenza di appello, che condannava il N. anche per l’omicidio, implicitamente non ritenendosi sussistenti – secondo la difesa – nè il pericolo di fuga, nè quello di reiterazione criminosa, si deve rilevare che le ragioni per le quali il Procuratore Generale ha ritenuto di attendere fino alla seconda sentenza di appello (a seguito dell’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione) non sono rilevanti, trattandosi di valutazione soggettiva che sfugge a questa Corte e che non esplica alcuna influenza sul presente procedimento.

Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-06-2011) 26-09-2011, n. 34775

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

F.G., Mu.Ra. e M.A. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del tribunale della medesima città che in data 27 ottobre 2007 li aveva condannati alla pena di giustizia, oltre che dal risarcimento dei danni in favore della parte civile, in quanto ritenuti responsabili:

per condotte autonomamente imputate a ciascuno di essi del reato di cui all’art. 81 cpv. – art. 609 bis, commi 1 e 2 in danno della minore R.V. per episodi verificatisi tra l’estate (OMISSIS).

Il tribunale, dopo aver ricordato che la contestazione iniziale era incentrata sulla condotta di costrizione all’abuso e che il pubblico ministero aveva contestato alternativamente anche quella dell’induzione, pur ritenendo che l’induzione "tenuto conto dell’età e delle condizioni psicofisiche di V. e della sua incapacità comunque di reagire e di autodeterminarsi liberamente nel campo sessuale e dell’elevata differenza di età con i suoi abusanti, sarebbe comunque ravvisabile", ha concluso affermando che la R. fu vittima di condotta di violenza sessuale per coercizione con l’uso della violenza e della minaccia, secondo l’accezione generale contenuta nell’art. 609 bis c.p., comma 1.

A questa conclusione il tribunale è pervenuto in particolare, ritenendo l’attendibilità della persona offesa di cui valorizza anche l’atteggiamento di sofferenza mostrato nel ricostruire i fatti, ed in considerazione delle dichiarazioni rese dai genitori della ragazza (ed, in particolare della madre che aveva riferito in una occasione di avere trovato la ragazza in atteggiamenti inequivoci con il F. in un fienile, nonchè di un peggioramento delle condizioni della ragazza in concomitanza con le violenze denunciate);

di quelle rese dal C. – con il quale la ragazza aveva avviato una relazione -; dei risultati delle perizie in cui si rileva come i disturbi riscontrati sulla R. facciano propendere per l’ipotesi dell’abuso, e che la comparsa del C. sia stata vissuta dalla p.o. come quella di un salvatore. La corte di appello condivide integralmente le motivazioni del primo giudice. Ciò posto deducono in questa sede i ricorrenti:

Mu.:

mancanza, contraddittorietà, illogicità della motivazione nonchè mancato esame delle questioni dedotte nei motivi di appello. Assenza dei passaggi e delle argomentazioni indispensabili al fine di rendere comprensibile l’iter logico seguito; travisamento della prova.

In particolare fa rilevare il ricorrente la assoluta mancanza della motivazione in ordine alla intrinseca attendibilità della R. posta in dubbio nei motivi di appello con i quali erano state evidenziate imprecisioni e contraddittorietà tra le dichiarazioni rese al PM e quelle in dibattimento, l’inverosimiglianza di esse tenuto conto di alcune affermazioni quali quella di aver consentito al M. di prenderla a casa nonostante avesse già subito violenza. Si sottolinea che da nessun elemento emerge che i rapporti con la R. erano improntati ad abuso o a sopraffazione dello stato di inferiorità psichica della ragazza e come lo stesso PM sia stato costretto a modificare l’accusa a causa delle diversità delle dichiarazioni rese in dibattimento dalla R. stessa. Si aggiunge poi che la sentenza di appello, nonostante l’espressa richiesta dell’appellante, ha omesso di valutare le concrete risultanze istruttorie che, tra l’altro, hanno fatto emergere l’esistenza di motivi di rancore e di propositi di vendetta nei testimoni chiave (p.o., genitori, Ca.). Inoltre si rileva come la corte di merito non abbia nemmeno risposto sulla inesatta percezione degli atti ritenuti probanti dal tribunale. In particolare, per quanto concerne l’affermazione che la minore avesse avuto un brusco mutamento di umore e di comportamento in concomitanza della violenza si fa rilevare come già nei motivi di appello era stato evidenziato che dalla stessa relazione peritale emergeva che V. sin da piccola era una bambina introversa e problematica, con un difficile rapporto con i genitori ed un’esperienza scolastica traumatizzante, tant’è che nel corso di un’esperienza in colonia, le stesse insegnanti avevano richiesto alla madre di portare via la figlia; che anche la teste B., insegnante della bambina aveva finito con l’ammettere in dibattimento, a seguito di contestazione del pubblico ministero, il carattere difficile e litigioso di V., descritta, invece ai carabinieri come molto estroversa e talvolta esuberante Inoltre si rileva come il giudice di merito sia pervenuto alle sue conclusioni senza nemmeno considerare – benchè eccepito nei motivi di impugnazione – come dagli atti fosse emerso il carattere ribelle di V. che si era trovata a stringere un’amicizia con una ragazza molto disinibita la quale aveva già iniziato ad avere rapporti sessuali con uomini più grandi e, soprattutto, dietro compenso; che successivamente aveva proseguito sulla strada delle amicizie con ragazze molto disinibite che avevano rapporti a pagamento anche con uomini più grandi di loro e che i testimoni hanno confermato che la ragazza aveva una propria consapevole sfera sessuale fatta di incontri con persone più grandi di cui parlava liberamente con le amiche. Si fa rilevare in proposito come risulti, in particolare, immotivatamente trascurata la testimonianza della c., con cui la minore usciva, che ha riferito di aver appreso da V. dell’esistenza di una relazione con il F.; di Me.Gi., altro testimone non menzionato in motivazione, che ha confermato che era la R. ad "attaccare bottone" nel senso che aveva il suo numero, lo chiamava, gli mandava messaggi, cercando di vederlo più spesso. Si fa rilevare inoltre come dagli era emerso che la minore aveva avuto rapporti anche con altri due uomini Co.En. e S.D. il quale ha confermato di aver avuto anche lui una relazione con la R. e che tutto ciò appariva in contrasto logico con la tesi della minore oggetto di violenza o di induzione ai rapporti sessuali. Si sostiene, poi, che nemmeno è stata presa in considerazione per la valutazione dell’attendibilità intrinseca della persona offesa il ritardo nella presentazione della querela nè si è tenuto conto che era stata la madre a chiedere alla figlia se aveva avuto rapporti con alcune persone facendone i nomi. Per quanto concerne poi C.F. – persona che avrebbe determinato V. ed i genitori a sporgere la querela -si fa rilevare come la sentenza impugnata non abbia in alcun modo preso in considerazione che lo stesso C. aveva voluto conoscere la R. tramite il Mu. consapevole del modo di agire della ragazza e che aveva reagito in presenza del C. con violenza appreso che il Mu. l’aveva definita una puttana – così dando prova, tra l’altro, di non essere in alcun modo sottomessa al Mu.. Anche la testimonianza della Bo. – che ha dichiarato di avere chiesto alla p.o. di accompagnarla dal Murgia risulta trascurata in motivazione benchè comprovante anch’essa – secondo il ricorrente – l’assenza di violenza non essendo logico che una persona violentata consenta di accompagnare un’amica dalla persona da cui era stata in precedenza violentata. Si sottolinea inoltre l’illogicità – anch’essa dedotta nei motivi di appello – di ritenere che solo la V. rispetto alle sue amiche non fosse consenziente. Infine, per quanto concerne i testimoni ritenuti probanti dal tribunale, si fa rilevare come fosse stata già evidenziata la scarsa attendibilità del racconto dei genitori della ragazza che si sono limitati a riporatre quanto appreso da quest’ultima e che, invece, erano stati inizialmente convinti dei rapporti consenzienti tra la figlia e gli imputati e che, per quanto concerne le minacce subite, è provato inconfutabilmente che le stesse provenissero dal C. (e non dal M.), dal passato non limpidissimo, stando alle dichiarazioni del tenente dei carabinieri escusso in dibattimento sulla persona che utilizzava il telefonino al momento delle minacce. Si fa rilevare inoltre come la teste c.m. ha dichiarato di aver ricevuto in dibattimento forti pressioni dal C.. Si censura infine la motivazione di appello nella parte in cui conferma la negazione delle generiche e le statuizioni civili asserendosi ingiustificata la condanna al risarcimento dei danni.

F.:

Mancanza e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, nonchè omessa risposta sui rilievi dedotti nei motivi di appello. Si fa rilevare, in particolare, che la sentenza di appello non motiva sulla spontaneità, sulla coerenza e sull’attendibilità della persona offesa, posti in dubbio nei motivi di appello, nè sul travisamento della prova che ha portato il giudice di primo grado a concludere per l’esistenza dei riscontri. Al riguardo si fa rilevare come già nei motivi di appello era stato fatto rilevare che non potevano essere ritenute riscontro le dichiarazioni della professoressa B. essendosi quest’ultima limitata a riferire di aver appreso di una relazione tra il F. e la R.; quelle del G. a proposito delle quali si riconosce in motivazione che le stesse non coincidono con quelle della p.o.; quelle dei genitori a proposito delle quali non viene chiarita la ragione della mancata denuncia quando la ragazza fu scoperta dalla madre al fienile con il F.; quelle del C. per l’evidente stato di rancore che le ha determinate; che, infine, quanto alla perizia, nulla si specifica sull’asserito disturbo post traumatico da stress riferito dal perito. Inoltre la decisione di appello omette di rispondere sulla esistenza di una relazione sentimentale tra F. e la R., omettendo al riguardo di prendere in considerazione le lettere comprovanti l’esistenza di quest’ultima. Si rileva inoltre mancare in motivazione un rigoroso vaglio oggettivo e soggettivo in ordine alla credibilità della parte offesa nonostante le sollecitazioni contenute nei motivi di appello non potendosi ritenere appagante il riferimento della motivazione stessa alla sofferenza della vittima, peraltro emersa solo in un secondo momento avendo inizialmente dato prova la R. di atteggiamenti niente affatto intimiditi nei rapporti con gli imputati. Si aggiunge che dagli atti emerge solo la prova di una relazione sentimentale con la denunciante menzionata anche da altri testi come la c.. Quanto alle risultanze della perizia psichiatrica si rileva che esse sono recepite in maniera assertiva e che non si tiene in alcun conto che le conclusioni rilevano solo la capacità di intendere e di volere della vittima ma non la capacità a testimoniare. Nessuna risposta vi è inoltre ai rilievi circa la correttezza delle indagini peritali essendo stati disapplicati i principi della carta di Noto e non risulta effettuata documentazione video o audio dei colloqui con il consulente. Si rileva, anche che la decisione di appello non ha tenuto conto di quanto affermato dai periti che hanno descritto V. come una bambina con aspetti di disagio interiore, nè si è fatta carico di esaminare le ragioni del ritardo nella presentazione della querela.

La sentenza, inoltre, illogicamente trae elementi di convincimento della responsabilità dell’imputato nel fatto che si sarebbe vantato di avere avuto rapporti con la p.o. sostenendosi non essere credibile che quest’ultimo rivelasse vantandosene la violenza operata. Non si tiene conto, infine, secondo il ricorrente, dell’interesse della ragazza a mentire al C. con il quale aveva successivamente intrecciato una relazione e che quest’ultimo era stato più volte indagato ed aveva sollecitato varie persone a deporre in senso conforme dopo la denuncia. M. violazione di legge e vizio della motivazione.

Dopo avere premesso che l’imputato risulta essere stato chiamato da solo e non in concorso con altri a rispondere del reato ipotizzato, fa rilevare come la P.M. aveva confermato della relazione tra la vittima e il F.. Anche il teste Me.

G. ha confermato che V. parlava in modo spudorato delle sue conquiste perchè era lei che andava stuzzicare personaggi che voleva ed anche la Ca. aveva confermato di aver appreso dalla R. di una relazione con un uomo più grande di lei;

circostanza questa confermata anche dalla G.. Le risultanze processuali portano a ritenere che la R. avesse dunque una pluralità di rapporti sessuali con uomini maturi, sia pure a pagamento, ma per libera scelta. Si fa notare che la stessa Bo. ha negato di avere saputo di abusi subiti dalla ragazza e che dagli atti emerge che l’iniziative di proporre la denuncia, scaturisce dalla circostanza che il Mu. l’aveva insultata dicendole che era una puttana e, dunque, per l’ingiuria subita non per la violenza. La posizione del M. è svincolata da quella del F. ed il M. stesso godeva della fiducia incondizionata dei genitori della minore. Nè si spiega perchè dopo un primo episodio di violenza la R. abbia per sua stessa ammissione consentito spontaneamente di uscire ancora con il M.. Non è credibile che, come già affermato dalla vittima, ciò sia avvenuto solo per fare una cortesia alla compagna. La ragazza avrebbe confidato le violenze subite al C. con il quale aveva avviato una relazione per non rivelare le iniziative in passato assunte. E’ pacifica la tendenza al mendacio della R., anche alla luce delle dichiarazioni della madre, cui la ragazza aveva negato di aver avuto rapporti con il M. e che, infine, il C. avrebbe spinto la ragazza sporgere denuncia per averla con sè.

Motivi della decisione

I ricorsi sono fondati per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.

La Corte di appello in motivazione si è sostanzialmente limitata a ribadire, con motivazione succinta, l’esistenza dei rapporti tra la minore e gli imputati, ripercorrendo sinteticamente le argomentazioni del tribunale – che aveva ritenuto di dover concludere per la violenza con coercizione pur ritenendo astrattamente configurabile nella specie anche l’induzione in considerazione dell’età e delle condizioni psico – fisiche di V. e della sua incapacità di reagire e di autodeterminarsi liberamente nel campo sessuale.

In questo modo i giudici di appello hanno tuttavia sostanzialmente omesso di rispondere sui motivi contenuti negli atti di impugnazione.

Talora sovrapponendo le richieste, i ricorrenti – come detto in precedenza – avevano infatti formulato richieste specifiche aventi ad oggetto per un verso la verifica dell’attendibilità del racconto della p.o., in uno con quella dell’asserita condizione di inferiorità psichica della minore nei confronti degli imputati e, per altro verso, la verifica dei riscontri, denunciando tutti il sostanziale travisamento di taluni elementi di prova in uno con l’omessa valutazione senza alcuna motivazione di altri elementi di segno contrario alla tesi sostenuta dal tribunale, dai quali si rileva che la ragazza, – che comunque aveva già compiuto i quattordici anni -, al pari di altre coetanee da lei frequentate, aveva spontaneamente rapporti con uomini molto più avanti negli anni. E’ dunque evidente che non è sufficiente insistere – come fatto dalla sentenza di appello – sulla esistenza dei rapporti tra la R. e gli imputati che, invero, nessuno dei ricorrenti sembra negare -, occorrendo invece individuare la ragione dei rapporti medesimi verificando se nella specie fosse individuabile, come sostenuto dai ricorrenti, spontaneità dei rapporti – di per se stessa penalmente irrilevante – o, invece, induzione o coercizione, così come richiesto dall’art. 609 bis. cod. pen. contestato nella specie.

Esaminando la motivazione della decisione di appello si rileva, in particolare, che la corte di merito non risponde ai rilievi sulla spontaneità e costanza del racconto della persona offesa, e ciò, peraltro, in un contesto in cui, come ricorda lo stesso tribunale alle pagine 68 seguenti della sentenza di primo grado, il pubblico ministero, preso atto di quanto emerso in dibattimento, aveva ritenuto opportuno alla contestazione iniziale incentrata sulla costrizione all’abuso, far seguire in dibattimento quella alternativa dell’induzione; nè sull’atteggiamento dei genitori; non affronta la questione relativa all’esistenza di relazioni sentimentali con gli imputati, omettendo qualsiasi menzione delle lettere del F., nè delle dichiarazioni dei testi summenzionati ( Ca., ecc.);

non esamina i profili di illogicità connessi alla permanenza della frequentazione con soggetti ( Mu. e M.) che le avrebbero usato violenza; nè spiega la ragione della irrilevanza degli elementi indicati al riguardo dalle difese; omette, infine, qualsiasi risposta sui rilievi concernenti le risultanze peritali e l’azione del C..

Nè può valere in proposito ovviamente il richiamo alle motivazioni del tribunale in quanto si denuncia proprio la non rispondenza delle motivazioni di quest’ultimo agli elementi acquisiti.

La decisione deve esser pertanto annullata con rinvio per tutti gli imputati onde consentire in un nuovo giudizio l’esame delle questioni indicate, ferma restando ovviamente la libera determinazione del giudice di merito sulla responsabilità all’esito dell’esame e della valutazione degli elementi indicati.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla con rinvio la sentenza impugnata con rinvio alla corte di appello di Cagliari per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-05-2011) 07-10-2011, n. 36407 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. – Con sentenza dell’11 giugno 2010, la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 19 giugno 2008, con cui l’imputato era stato condannato, limitatamente al reato di violenza sessuale consumata, alla pena di anni 4 di reclusione, oltre alle pene accessorie e al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.

Il fatto oggetto della condanna consiste nell’avere chiuso una ragazza maggiorenne nel bagno di un locale pubblico e nell’averla costretta a subire prima una penetrazione vaginale e poi un rapporto orale, costringendola, altresì, ad ingerire lo sperma. Dal racconto della persona offesa, emerge che, nel corso di una serata passata insieme dopo essersi conosciuti casualmente il giorno stesso, l’imputato aveva tentato con lei un primo approccio fisico in un’enoteca nella quale si trovavano a cenare. Dopo essere stato respinto, lo stesso imputato aveva convinto la vittima a proseguire la serata in un pub e, per strada, l’aveva intimidita dicendole di essere il figlio di un boss della banda della Magliana; aveva indotto la vittima a bere un alcolico e aveva poi consumato la violenza nel bagno del locale. Successivamente, aveva costretto la stessa vittima a salire sulla sua moto, portandola fuori da un carcere, nel quale affermava essere ristretto un suo parente che aveva strangolato una persona che non aveva fatto ciò che chiedeva. Erano poi giunti in un altro pub, dove si trovavano alcuni amici dell’imputato, che erano da lui invitati a guardarle il sedere. In quel frangente la persona offesa aveva tentato di contattare un amico, tale D.M., al quale non era riuscita a spiegare la situazione prima che cadesse la linea. L’imputato l’aveva poi accompagnata a casa e aveva tentato di avere un altro rapporto sessuale, ma, alla sua minaccia di urlare, si era allontanato, facendosi dare dieci Euro.

2. – Avverso tale pronuncia, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la manifesta illogicità della motivazione, sul rilievo che questa non avrebbe tenuto conto di elementi tali da inficiare l’attendibilità della deposizione della parte civile – unica prova a carico dell’imputato – quali: 1) il travisamento del rapporto fra la vittima e il teste D., l’amico al quale questa avrebbe telefonato subito dopo la violenza, soggetto che – secondo la prospettazione difensiva – sarebbe assai poco interessato alla sorte della vittima stessa, tanto da non preoccuparsene, e sarebbe invece l’obiettivo di un interesse sentimentale di questa; 2) l’inverosimiglianza della circostanza secondo cui la persona offesa, pur avendo la bocca tappata dalla mano dell’imputato, sarebbe riuscita a chiedergli di usare il preservativo; 3) la mancanza di lesioni vaginali; 4) la sottovalutazione della deposizione del teste S., amico dell’imputato, dalla quale risulterebbe che, dopo la pretesa violenza, l’imputato e la persona offesa non apparivano in cattivi rapporti.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

3.1. – I rilievi dell’imputato sono diretti a contestare, sotto diversi profili, l’attendibilità della parte civile.

La sentenza censurata – come quella di primo grado – si sofferma ampiamente su tale aspetto, decisivo ai fini della prova della penale responsabilità, evidenziando, con completezza e coerenza logica, che: a) le dichiarazioni della persona offesa trovano riscontro nelle dichiarazioni dei testimoni sentiti; b) il racconto della persona offesa è logicamente coerente, perchè non presenta contraddizioni, salti o zone d’ombra; è stato mantenuto fermo dalla denuncia al dibattimento; è spontaneo, per la dovizia dei particolari riferiti, quale, ad esempio, la masturbazione dell’imputato dopo che l’aveva accompagnata sotto casa; è preciso, tanto che lo stesso imputato non contesta sostanzialmente la sequenza degli eventi, ma solo la mancanza di consenso al rapporto sessuale; c) il teste L. ha riferito di uno stato di prostrazione della vittima il giorno successivo al fatto e di averla convinta lui a recarsi in ospedale e sporgere denuncia, circostanze confermate dagli agenti che hanno ricevuto la denuncia stessa e che la Corte d’appello ritiene incompatibili con l’intenzione di confezionare una falsa accusa; d) il teste D. ha riferito di avere ricevuto nella notte del fatto un messaggio sms e una telefonata, circostanze che mal si conciliano con un rapporto sessuale consensuale; e) non emerge dagli atti quanto ipotizzato dalla difesa dell’imputato, e cioè che D. sarebbe l’obiettivo di un interesse sentimentale della vittima, da perseguire attraverso una calunnia ai danni dell’imputato, calunnia del tutto sproporzionata rispetto a tale obiettivo; f) le esperte del centro antiviolenza cui la persona offesa si è rivolta hanno confermato il suo stato di disagio psicologico.

Quanto agli elementi addotti dall’imputato a sostegno dell’odierno gravame – analoghi a quelli già prospettati con l’appello – la sentenza censurata fornisce una motivazione analitica e sufficientemente logica.

Precisa, infatti, che: 1) la circostanza secondo cui l’imputato l’aveva intimidita dicendole di essere il figlio di un boss della banda della Magliana non è smentita dallo stesso imputato ed è incompatibile con la convinzione, asseritamente maturata da quest’ultimo, che la vittima avrebbe acconsentito ad un successivo rapporto sessuale nel bagno del pub; 2) quanto alla richiesta di usare il preservativo, questa non è incompatibile con il fatto che la vittima avesse la bocca tappata dall’imputato ed è, anzi, coerente con il clima di intimidazione da lei descritto; 3) quanto alla circostanza che la persona offesa abbia continuato la serata con l’imputato, la stessa ha riferito di averlo fatto in uno stato di profonda prostrazione e paura; 4) quanto alla mancanza di lesioni vaginali, questa non contrasta con la versione del fatto fornita dalla vittima, che ha escluso la violenza fisica; 5) quanto, infine alla deposizione del teste S., la stessa non è sufficientemente circostanziata – se non del tutto inattendibile – sui profili rilevanti e non smentisce, in ogni caso, quanto riferito dalla vittima circa la violenza subita, perchè è ovvio che l’imputato, nel vantarsi della sua "conquista", non abbia riferito al teste che il rapporto non era stato consensuale.

A fronte di una siffatta motivazione circa l’attendibilità della persona offesa, che tiene ampiamente conto anche dei riscontri esterni alle sue dichiarazioni, le censure del ricorrente si esauriscono nella richiesta di riesame di profili di fatto già esaminati; riesame precluso in sede di legittimità. Trova, infatti, applicazione il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione dell’espressa previsione normativa dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell’apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell’autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti (ex plurimis, tra le pronunce successive alle modifiche apportate all’art. 606 c.p.p. dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46: Sez. 6, 29 marzo 2006, n. 10951; Sez. 6, 20 aprile 2006, n. 14054; Sez. 3, 19 marzo 2009, n. 12110; Sez. 1, 24 novembre 2010, n. 45578; Sez. 3, 9 febbraio 2011, n. 8096).

4. – Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchè alla rifusione alla parte civile delle spese del grado, liquidate in Euro 1800,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione alla parte civile delle spese del grado, liquidate in Euro 1800,00 oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.