Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 30-09-2011) 25-10-2011, n. 38538 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo

Nell’ambito del procedimento penale a carico di:

M.B. il Tribunale di Latina, in data 18.10.2010, emetteva il decreto di sequestro preventivo sui beni dell’indagato, del coniuge e della società "Augusta Immobiliare 55 srl" di cui il M. era amministratore, provvedimento finalizzato anche alla confisca per equivalente ex art. 12 sexies Legge 356/92 in quanto il M. era indagato, tra l’altro, anche per il delitto di cui all’art. 81 cpv. c.p., e art. 644 c.p., commi 1 e 5, n. 4;

– l’indagato proponeva impugnazione ma il Tribunale per il riesame di Latina respingeva il ricorso;

– ricorre per cassazione il M. a mezzo del Difensore di fiducia, deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).

1) – Con il primo motivo il ricorrente censura l’ordinanza per violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, e art. 321 c.p.p., per avere motivato in maniera inadeguata riguardo al "fumus" ed al "periculum", in quanto:

– si erano presi in considerazione gli elementi indiziari agli atti del PM e della consulenza disposta da quest’ultimo che, però, erano del tutto insufficienti;

– si era ritenuta la presunzione di illecita provenienza dei beni acquisiti in epoca anteriore al "tempus delicti" trascurando ogni nesso di pertinenzialità;

– si era esteso il sequestro anche alla moglie dell’indagato sig.ra D.A., terzo estraneo rispetto al reato;

– si era ritenuto applicabile la L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, anche alla persona giuridica: "Augusta Immobiliare 55 srl";

– si era ritenuto inammissibile il ricorso dell’indagato rispetto ai beni sequestrati alla società per carenza di legittimazione, ignorando che il M. ne era l’amministratore unico;

CHIEDE l’annullamento del provvedimento impugnato.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono palesemente infondati.

Quanto ai motivi relativi al merito del sequestro preventivo va subito evidenziato che lo stesso appare emesso nell’ambito dei criteri dettati dall’art. 321 c.p.p., atteso che il Tribunale ha motivato in ordine al "fumus" del reato di cui all’art. 644 c.p., richiamando i dati fattuali su cui si fondava l’imputazione e la necessità di assicurare l’eventuale confisca ex art. 12 sexies Legge 356/92, osservando:

– che l’attività usuraria del M. emergeva dalle dichiarazioni delle persone offese e dalle indagini svolte dalla PG;

– che tale elementi indiziari risultavano confermati:

– dalla molteplicità dei titoli sequestrati e – dalla consulenza contabile disposta dal PM;

– che, inoltre, il decreto di sequestro era stato emesso dopo il rinvio a giudizio, sicchè vi era stata già una positiva delibazione dell’ipotizzata fattispecie di reato;

Il ricorrente censura tale motivazione con i motivi sopra sintetizzati, ma occorre osservare che le argomentazioni utilizzate non colgono nel segno atteso che tra i presupposti di ammissibilità del sequestro preventivo non c’è nè la fondatezza dell’accusa nè la colpevolezza dell’imputato, ma l’astratta configurabilità di un’ipotesi di reato, sicchè l’indagine che il Tribunale deve compiere sulla "gravità indiziaria" è circoscritta alle cautele rese necessarie allo stato delle indagini, valutabili in termini complessivi all’esito della conclusione dell’attività investigativa.

(Cassazione penale, sez. 2^ 15 ottobre 2008, n. 40425).

Sulla scorta di tali principi, la verifica del Tribunale del riesame sulle condizioni di legittimità della misura cautelare non deve tradursi in un’anticipata decisione della questione di merito riguardante la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi.

(Cassazione penale, sez. 4^, 06 novembre 2008, n. 47032).

Ne deriva la piena sufficienza della motivazione ai fini della individuazione del "fumus" richiesto per la configurazione – in astratto – dell’imputazione di usura, restando assorbito in tale valutazione anche il motivo relativo alla possibile confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies, posto che l’astratta configurabilità dell’imputazione ex art. 644 c.p., configura il quadro normativo in cui collocare il ricorso a tale istituto.

La Giurisprudenza è concorde nell’affermare il principio, cui si uniforma il Collegio, che: "Le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356, consistono, quanto al "fumus commissi delicti", nell’astratta configurabilità, nel fatto attribuito all’indagato di una delle ipotesi criminose previste dalle norme citate, senza che rilevino nè la sussistenza degli indizi di colpevolezza, nè la loro gravità e, quanto al "periculum in mora", coincidendo quest’ultimo con la confiscabilità del bene, nella presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi". Cassazione penale, sez. 2^ 16 gennaio 2009, n. 17877.

Quanto ai motivi proposti riguardo alla sproporzione, la Giurisprudenza è consolidata nel ritenere che le questioni relative al merito dei criteri costitutivi degli istituti, quali la proporzionalità tra il valore dei beni in sequestro ed il reddito degli indagati, non possono formare oggetto di ricorso per cassazione, "non essendo possibile surrettiziamente introdurre in sede di legittimità un controllo che investa, sia pure in via incidentale, il merito dell’imputazione" (Cass. Pen. Sez. 5^, 07.07.1993).

In ogni caso, va osservato che il Tribunale ha motivato riguardo agli indizi sulla sproporzione facendo ricorso ad argomenti esenti da illogicità evidenti e perciò non censurabili in questa sede, come la estrema modestia dei redditi dichiarati dall’indagato e dalla moglie, del tutto inidonei a giustificare il patrimonio accumulato.

Nè possono ritenersi fondati i rilievi sulla dedotta mancanza di pertinenzialità essendo principio ormai acquisito che il sequestro preventivo e la successiva confisca dei beni patrimoniali previsti dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, conv. dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, prescindono dall’accertamento della data di acquisto dei beni, giacchè non sono subordinati all’accertamento di un nesso eziologico tra i reati "presupposti" tassativamente indicati nella suddetta norma e i beni oggetto della cautela reale e del successivo provvedimento ablatorio, dal momento che il legislatore ha operato una presunzione di accumulazione, senza distinguere se tali beni siano o no derivati dal reato per il quale si procede o è stata inflitta condanna.

Ne consegue che non è necessaria la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra la cosa e il reato prevista dall’art. 240 c.p., essendo sufficiente un vincolo pertinenziale, di significato peculiare e più ampio, tra il bene e l’attività delittuosa facente capo al soggetto, connotato dalla mancanza di giustificazione circa la legittima provenienza del patrimonio nel possesso del soggetto nei confronti del quale sia stata pronunciata condanna o sia stata disposta l’applicazione della pena. (Cassazione penale, sez, 2^, 18/05/2010, n. 27171).

Per quanto riguarda le censure sul sequestro dei beni della società "Augusta Immobiliare 55 srl", premesso il principio per il quale il sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto del reato può riguardare una intera società ed il relativo compendio aziendale quando sia riscontrabile un inquinamento dell’intera attività della stessa, così da rendere impossibile distinguere tra la parte lecita dei capitali e quella illecita (Cass. Pen Sez. 1^, 21.12.2010 n. 2737), va rimarcata la correttezza della pronunzia di inammissibilità del reclamo perchè proposto direttamente e personalmente dal M., soggetto non legittimato, mentre andava proposto dalla società.

Si tratta di una decisione in linea con i principi elaborati dalla Giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato come l’indagato che proponga richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo di un bene di cui egli non sia titolare, deve vantare un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, (Cass. Pen. sez. 5^, 21.10.2008 n. 44036) circostanza correttamente ritenuta assente nella specie.

Infine sono inammissibili i motivi con i quali si censura l’ordinanza per avere ritenuto legittimo il sequestro di beni intestati al coniuge, atteso che in tema di sequestro preventivo propedeutico alla confisca di cui al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356, sussiste, a carico del titolare apparente di beni, una presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, in forza della quale è sufficiente dimostrare che il titolare apparente (nella specie; coniuge dell’indagato) non svolge un’attività tale da procurargli il bene, per invertire l’onere della prova ed imporre alla parte di dimostrare da quale reddito legittimo proviene l’acquisto e la veritiera appartenenza del bene medesimo.

(Cassazione penale, sez. 6^, 24/10/2000, n. 3889).

E’ appena il caso di osservare che, a fronte della motivazione del Tribunale che ha rilevato la totale insufficienza dei redditi della sig.ra D. ai fini della proporzionalità con il bene a lei intestato nonchè la completa sovrapponibilità della sua posizione reddituale ed economica con quella del marito, nessuna deduzione concreta è stata allegata nei motivi di ricorso che, sul punto, risultano del tutto generici.

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e), in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicchè sono da ritenersi inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro.1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-10-2011) 11-11-2011, n. 41023

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto il ricorso personalmente proposto da A.A.C. avverso la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Taranto il 21.1.2009 per il reato di cui all’art. 648 c.p.;

ritenuto che oltre alla questione processuale, peraltro alquanto confusamente sviluppata, riguardante la ritualità della citazione a giudizio dell’imputato, e all’eccezione di prescrizione, il ricorrente propone questioni squisitamente di merito relative alla dedotta incompatibilità della condotta criminosa in contestazione con il suo "stile di vita" di soggetto bene integrato in Italia, e munito di regolari documenti; e contesta sempre in punto di fatto, la sussistenza dell’elemento psicologico del reato, che il giudice territoriale avrebbe desunto esclusivamente sulla base di vaghi elementi indiziari;

ritenuto inoltre che il ricorso non contiene alcun riferimento ai vizi di legittimità indicati nell’art. 606 c.p.p., talchè ancor più deve essere privilegiata, rispetto all’apparente forma dell’impugnazione, la sostanziale volontà della parte di attivare il mezzo giuridico effettivamente previsto (cass, Sez. un. 26.9.1997, 26.1.1998, nr. 16).

P.Q.M.

Con verte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Lecce per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 05-01-2012, n. 145 Regolamenti comunali e provinciali

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Svolgimento del processo

Espone in fatto l’Amministrazione Comunale ricorrente di aver approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 15 aprile 2004, il regolamento per la definizione delle entrate del Comune mediante il procedimento di accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. n. 218 del 1997 e di aver trasmesso tale regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Con la gravata nota, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha rappresentato come la procedura di accertamento con adesione possa trovare applicazione unicamente alle entrate aventi natura tributaria, segnalando l’opportunità di modificare il regolamento nella parte in cui estende tale procedura anche alle entrate non aventi natura tributaria, quali la tariffa per i rifiuti solidi urbani, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ed il canone per l’acquedotto.

Contesta parte ricorrente tale nota invocando il principio della piena potestà per i Comuni di disciplinare le proprie entrate anche tributarie, come previsto dall’art. 149 del D.Lgs. n. 267 del 2000, nel rispetto dei principi di carattere generale, affermando come l’art. 50 della L. n. 449 del 1997, che ha previsto la possibilità per gli enti locali di adottare ed applicare la procedura di definizione mediante accertamento con adesione, debba intendersi riferito a tutte le entrate, non solo a quelle di natura tributaria.

La gravata nota sarebbe, pertanto, stata adottata in violazione e falsa applicazione dell’art. 149 del D.Lgs. n. 267 del 2000, dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, dell’art. 50 del D.Lgs. n. 449 del 1997 e delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, oltre che viziata per eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, incongruità della motivazione e manifesta ingiustizia.

La gravata nota sarebbe, inoltre, lesiva della sfera di autonomia costituzionalmente garantita agli enti locali, in quanto adottata in violazione dei limiti imposti dalla legge all’attività di controllo demandata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al quale è consentita solo la possibilità di impugnare i regolamenti degli enti locali sulle entrate tributarie per vizi di legittimità innanzi agli organi di giustizia amministrativa, con conseguente violazione dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Ancora, la gravata nota, nel sindacare il regolamento comunale con invito alla sua modifica, si porrebbe in violazione dell’art. 1 della L. n. 241 del 1990 che vieta l’aggravamento del procedimento amministrativo.

Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione sostenendo, con articolate controdeduzioni, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia.

Con memoria successivamente depositata parte ricorrente, nel controdedurre a quanto ex adverso sostenuto, ha insistito nelle proprie deduzioni, ulteriormente argomentando.

Alla pubblica udienza del 21 dicembre 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

Motivi della decisione

Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso la nota – meglio indicata in epigrafe nei suoi estremi – con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ravvisato l’opportunità di modificare il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato dall’Amministrazione ricorrente con deliberazione del consiglio comunale n.17 del 15 aprile 2004, nella considerazione che la procedura di accertamento con adesione, ivi prevista, possa trovare applicazione unicamente alle entrate aventi natura tributaria, e non anche alle entrate non aventi natura tributaria, quali la tariffa per i rifiuti solidi urbani, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ed il canone per l’acquedotto.

Il ricorso, avuto riguardo alla natura dell’atto impugnato, deve ritenersi inammissibile.

La gravata nota non riveste, difatti, natura provvedimentale, limitandosi la resistente Amministrazione a rivolgere al ricorrente ente locale l’invito a modificare il citato regolamento, alla prima comunicato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, in ragione della ivi prevista applicazione dell’istituto dell’accertamento con adesione ad entrate non aventi natura tributaria, in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. n. 218 del 1997 e dell’art. 50 della L. n. 449 del 1997.

In ragione dell’illustrato contenuto della gravata nota, che non reca alcuna determinazione di natura provvedimentale espressione dell’esercizio autoritativo della potestà amministrativa, che, quindi, non è idonea ad incidere nella sfera della ricorrente Amministrazione, nessuna lesione alla posizione di cui quest’ultima è titolare può ritenersi derivare dalla citata nota, con conseguente assenza di un interesse attuale e concreto all’impugnazione, la cui ricorrenza è necessariamente connessa alla titolarità di una posizione lesa dal provvedimento di cui si chiede l’annullamento.

In linea generale, deve difatti ricordarsi che il diritto al ricorso nel processo amministrativo sorge in conseguenza della lesione attuale di un interesse sostanziale e tende ad un provvedimento del giudice idoneo, se favorevole, a rimuovere quella lesione. Condizioni soggettive per agire in giudizio sono, pertanto, la legittimazione processuale e l’interesse a ricorrere, spettando la prima, nel giudizio impugnatorio, a colui che afferma di essere titolare della situazione giuridica sostanziale di cui lamenta l’ingiusta lesione per effetto del provvedimento amministrativo, mentre l’interesse al ricorso consiste nel vantaggio pratico e concreto che può derivare al ricorrente dall’accoglimento dell’impugnativa. L’interesse a ricorrere, quindi, postula che l’atto impugnato abbia prodotto in via diretta una lesione attuale della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, sicché esso non sussiste, con conseguente inammissibilità del ricorso, quando l’atto non abbia natura provvedi mentale e sia privo di immediata ed autonoma lesività.

Il che avviene nella fattispecie in esame in cui l’Amministrazione si è limitata a segnalare profili di criticità del Regolamento adottato dall’Amministrazione comunale, in un ottica di leale collaborazione tra amministrazioni, senza in alcun modo incidere sulla potestà decisoria di quest’ultima, sulla quale ricade la responsabilità delle proprie decisioni laddove in contrasto con la normativa di riferimento.

Consegue, dalla considerazioni sin qui illustrate, l’inammissibilità del ricorso.

Le spese devono essere poste a carico di parte ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

– Roma – Sezione Seconda

definitivamente pronunciando sul ricorso N. 9995/2004 R.G., come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore della resistente Amministrazione, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-11-2012) 07-12-2012, n. 47654

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di Appello di Milano con sentenza 17 maggio 2011 confermava la condanna emessa dal Tribunale di Milano il 23 dicembre 2010 nei confronti di G.B. per i reati di minaccia a pubblico ufficiale e maltrattamenti nei confronti del figlio minore, ritenuta la continuazione fra i reati e con applicazione della attenuante di cui all’art. 89 cod. pen. ritenuta equivalente alla recidiva. Oltre alla pena principale, determinata in un anno e sei mesi di reclusione, veniva applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata con prescrizione di cura presso il servizio psichiatrico.

Confermata la ricostruzione dei fatti, resa possibile dalle dichiarazioni della polizia giudiziaria, la Corte valutava gli specifici motivi di appello consistenti nella deduzione della assenza dell’elemento oggettivo del reato di maltrattamenti per l’occasionalità delle condotte nonchè della assenza di dolo attese le condizioni psichiche dell’imputato. In via subordinata veniva richiesta la derubricazione dei reati contestati in quelli di cui all’art. 570 ovvero art. 610 cod. pen.. La Corte riteneva non ricevibile un atto di incerta provenienza con il quale si disconoscevano i motivi di appello; quindi, proceduto alla rilettura nel merito delle vicende in contestazione alla luce delle deduzioni della difesa, la Corte confermava le valutazioni del giudice di primo grado, rigettando l’appello.

Nei confronti di tale sentenza il ricorrente presentava personalmente in più date diversi atti qualificati quali ricorsi per cassazione avverso la citata sentenza; si tratta complessivamente di varie centinaia di fogli manoscritti, con i quali, a prescindere dalla valutazione non sempre facile del rispetto dei termini nonchè della possibilità di ritenere "motivi aggiunti" gli ulteriori atti depositati, si contesta, per quanto è dato desumere dalla ampia trattazione di vicende in parte personali ed in parte collegate alla storia della nazione, con particolare riferimento alla fase successiva all’unità d’Italia ed ai rapporti tra Stato e Chiesa, i seguenti motivi riferibili alla sentenza di appello:

La sentenza di secondo grado avrebbe di fatto "ratificato" la sentenza di primo grado senza valutazione autonoma; la decisione sarebbe stata adottata senza valutare l’impedimento dell’imputato per motivi di salute; non sarebbe stata valutata la falsità delle prove raccolte durante il dibattimento; non si sarebbe tenuto conto delle dichiarazioni del figlio del ricorrente che escludeva la sussistenza di quanto contestato al ricorrente; si dava atto erroneamente di una malattia psichiatrica del ricorrente; l’assistenza legale era stata inadeguata, non essendovi stato impegno del difensore di ufficio nominato dai giudici di merito; non era stato valutato come la sua condotta fosse finalizzata alla tutela del figlio dallo spaccio di droga.

Il ricorso è manifestamente inammissibile in quanto il pur limitato contenuto che appare direttamente riferibile alla vicenda processuale è una generica doglianza sulle valutazioni di merito da parte dei giudici di prima secondo grado, con una richiesta di globale rivalutazione in ragione di una presunta non adeguatezza delle decisioni dei giudici di primo e secondo grado; si chiede, insomma, una nuova decisione in merito che esula dalle competenze del giudice di legittimità. Anche il vario materiale via via aggiunto dal ricorrente, lungi dal precisare motivi riferiti alla sentenza impugnata, introduce ulteriori tematiche o extravaganti o, tuttalpiù, riferite a problemi personali che non riguardano le vicende oggetto del presente processo. Le ragioni della decisione di inammissibilità rendono adeguata la misura della sanzione pecuniaria determinata in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2012

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