Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-01-2011) 09-02-2011, n. 4756

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di appello di Torino, con ordinanza 14/15.6.2010, in sede esecutiva, rigettava l’istanza di S.P. volta all’applicazione della continuazione con riferimento ai reati tutti di ricettazione commessi, nell’ordine, il 19.5, l’8.6. e il 14.12. nonchè il 1.3 ed il 27.4.1988, ritenendo che la contiguità temporale e l’identità del movente non erano sufficienti per poter configurare il nesso di continuazione tra di essi, tenuto conto anche del fatto che, stante le dichiarazioni del condannato, gli illeciti erano stati commessi per sopperire ai suoi bisogni di vita e che perciò stesso dovevano essere collegati a contingenti, occasionali esigenze. Ricorre tramite difensore l’interessato, rilevando, da un lato, l’erroneità del criterio di ragione adottato dal giudice della esecuzione per non potervi essere alcuna incompatibilità tra una situazione di occasionalità della volizione di commettere un reato ed una rappresentazione preventiva di reati, rappresentando, dall’altro, l’omessa valutazione del giudice sul fatto che la ricettazione degli assegni provenienti da delitto era avvenuta nella stessa data o nelle stesse date, diverse da quelle contestate per i reati connessi – truffa – in ordine ai quali era intervenuta la amnistia. Ed a riprova produce copia di due sentenze nel cui contesto il capo di imputazione riporta l’indicazione del numero degli assegni provenienti da uno stesso libretto.

Il secondo rilievo coglie nel segno: il giudice di rinvio allora dovrà acquisire le sentenze di condanna e verificare di certo il nesso di continuazione ove la ricezione degli assegni rubati, ognuno dei quali ha costituito oggetto di singole imputazioni, sia avvenuta nello stesso tempo, o in tempi del tutto ravvicinati, senza tener conto della data della spendita dei titoli per commettere i reati ai quali la ricezione degli assegni era finalizzata.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla corte di appello di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 22-02-2011, n. 1608 Demolizione di costruzioni abusive

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in date 30/12/05 e 02/01/06 e depositato il 27/01/06 M.B., M.M. ed I.C. hanno impugnato la determinazione dirigenziale n. 1837 del 29/09/05 con cui il Comune di Roma, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. n. 380/01, ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate.

Il Comune di Roma, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 31 gennaio 2006, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il Municipio XII del Comune di Roma, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza n. 1078/2006 del 16 febbraio 2006 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti.

All’udienza pubblica del 20 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

M.B., M.M. ed I.C. impugnano la determinazione dirigenziale n. 1837 del 29/09/05 con cui il Comune di Roma, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. n. 380/01, ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti in un aumento di superficie residenziale, realizzato anche tramite chiusura di un ingresso e mutamento di destinazione d’uso, e nella suddivisione del fabbricato in due unità immobiliari.

Con la prima censura i ricorrenti prospettano l’illegittimità dell’atto impugnato che non avrebbe potuto essere adottato in relazione ad opere per le quale erano state previamente presentate istanze di condono edilizio.

Il motivo è fondato.

Ai sensi dell’art. 38 l. n. 47/85, applicabile al condono edilizio previsto dal decreto legge n. 269/03 in virtù del richiamo operato dall’art. 32 commi 25 e 28 del testo normativo in esame, la presentazione, entro il termine previsto dalla legge, della domanda di condono accompagnata dall’attestazione del versamento della somma dovuta a titolo della prima rata dell’oblazione "sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative".

Ne consegue che quando viene presentata una domanda di condono edilizio, proprio in base al disposto dell’art. 38 l. n. 47/85, l’amministrazione non può emettere un provvedimento sanzionatorio senza avere prima definito il procedimento scaturente dall’istanza di sanatoria ostandovi i principi di lealtà, coerenza, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, i quali impongono la previa definizione del procedimento di condono prima di assumere iniziative potenzialmente pregiudizievoli per lo stesso esito della sanatoria edilizia (in questo senso TAR Lazio – Roma n. 15297/10; TAR Campania – Napoli n. 1472/08; TAR Puglia – Lecce n. 621/07).

Con riferimento specifico alla fattispecie oggetto di causa dagli atti risulta che in data 9 dicembre 2004 i ricorrenti hanno presentato al Comune di Roma 5 istanze di condono edilizio aventi ad oggetto la maggior parte delle opere contestate con il provvedimento impugnato.

Ne consegue che prima della definizione dei procedimenti scaturiti dalla presentazione delle istanze di condono il Comune di Roma, in virtù del richiamato art. 38 l. n. 47/85, non avrebbe potuto adottare alcun provvedimento sanzionatorio.

La fondatezza della censura in esame comporta l’accoglimento del ricorso (previa declaratoria di assorbimento – per esigenze di economia processuale – degli ulteriori motivi proposti) e l’annullamento dell’atto impugnato.

La peculiarità della vicenda oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato;

2) dispone la compensazione delle spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-01-2011) 09-03-2011, n. 9456 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Sanremo, convalidato l’arresto in flagranza di L.F., trovato in possesso di sostanza stupefacente di tipo cocaina del peso lordo di 5,2 grammi e hashish del peso di 35 grammi, affermava la mancanza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto contestato ritenendo verosimile che le sostanze fossero destinate a consumo personale.

Il Tribunale di Genova, in accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento del primo giudice, applicava nei confronti di L.F. la misura della custodia cautelare in carcere.

Avverso la richiamata ordinanza del Tribunale di Genova ha proposto ricorso per cassazione L.F. a mezzo del difensore, deducendo l’illogicità della motivazione posta a fondamento del provvedimento gravato. La parte ritiene che il Tribunale abbia omesso di considerare che il quantitativo di stupefacente sequestrato era compatibile con il dichiarato uso personale. Rileva al riguardo che neppure è stata considerata la capacità reddituale del prevenuto, rispetto alla somma necessaria per l’acquisto della sostanza di cui si tratta. Rileva che le modalità di occultamento delle droghe evidenziano unicamente l’accortezza del venditore e del compratore; e che a dimostrazione della qualità di assuntore di droghe potevano acquisirsi gli esisti degli esami biologici effettuati all’ingresso nella Casa Circondariale.

Con riguardo alle esigenze cautelari, la parte osserva che i precedenti a carico di L. sono risalenti nel tempo e perciò inidonei a giustificare una prognosi di inadeguatezza di ogni altra misura cautelare.

Il ricorso è infondato.

Le argomentazioni svolte dal Tribunale di Genova si palesano del tutto logiche e corrette. In relazione alle censure mosse dal ricorrente in ordine al compiuto apprezzamento della gravità indiziaria va premesso, per quanto riguarda i limiti di sindacabilità in questa sede dei provvedimenti "de libertate", che, secondo giurisprudenza consolidata, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè di rivalutazione delle condizioni dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura restrittiva, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che la ha applicata e del Tribunale del Riesame. Il controllo di legittimità è, quindi, circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass. Sez. 4^ 25/5/95, n. 2146, Rv. 201840). La insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen. è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, nè l’apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Cass. 23/3/95, n. 1769, Rv. 201177), sicchè, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di verifica re se il detto decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Cass. 3/5/07, n. 22500, Rv. 237012; si veda anche Cass. Sez. Un. 1/8/95, n. 11, Rv. 202001).

Ciò premesso, va detto che l’esistenza della condizione di cui all’art. 273 c.p.p. è stata verificata dal Tribunale del riesame con adeguato apparato argomentativo, immune da vizi sindacabili in questa sede, apparato che è stato fatto oggetto nei motivi di gravame di critiche attinenti al merito. E’ appena il caso di osservare che la valutazione compiuta dal Tribunale di Genova risulta pienamente logica e conferente, atteso che il Tribunale ha evidenziato che le specifiche modalità di occultamento della droga (rinvenuta dopo lunga ricerca da parte degli operanti all’interno di una confezione di salume, che risultava sigillata) e le stesse dichiarazioni rese dall’indagato, che ha riferito di fare uso saltuario delle sostane rinvenute, evidenziavano la sussistenza di gravi indizi in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis; ciò in quanto emergevano elementi indicativi della detenzione a fini diversi dall’uso personale delle due tipologie di sostanze stupefacenti. Con riguardo alle esigenze di cautela, si osserva che il Tribunale ha coerentemente apprezzato la sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa specifica, atteso che le modalità della condotta evidenziavano l’inserimento di L. nel circuito del traffico di stupefacenti e tenuto conto della personalità del prevenuto, lumeggiata dai numerosi precedenti e anche gravi penali dai quali l’indagato è gravato. Sulla scorta di tali rilievi, il Collegio ha pertanto ritenuto che unica misura adeguata al contenimento della evidenziata esigenze fosse quella carceraria richiesta, che sola assicura il costante controllo del soggetto.

Pertanto, il provvedimento gravato risulta immune dalle dedotte censure, anche in relazione ai criteri di scelta della misura cautelare, essendo fondato sulla base di elementi specifici inerenti al fatto e su conferenti rilievi critici in ordine alla personalità dell’indagato.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Viene disposta la trasmissione della presente ordinanza al competente Tribunale Distrettuale del riesame perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 92 disp. att. c.p.p.;

manda alla Cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale Distrettuale del riesame perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 92 disp. att. c.p.p.. Manda alla Cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-12-2010) 24-03-2011, n. 11964 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza ex art. 444 c.p.p. del 18 febbraio 2010 il GIP del Tribunale di Brescia ha applicato nei confronti di B.E., imputato di due distinti delitti di cessione di sostanze stupefacenti del tipo "cocaina" D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 1 (Fatti rispettivamente accertati in (OMISSIS) – capo a) – ed in epoca successiva a tale data -capo b)), la pena concordata di anno uno e mesi dieci di reclusione ed Euro 1.600,00 di multa (condizionalmente sospesa) previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonchè della attenuante speciale D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5 prevalenti sulla recidiva e ritenuta la continuazione, disponendo anche la confisca del denaro in sequestro e la restituzione di quant’altro in sequestro all’avente diritto.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo con un primo motivo, vizio di motivazione per avere il giudice omesso di motivare sull’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. avendo semplicemente richiamato gli atti sulla base dei quali aveva ritenuto di escludere eventuali ipotesi di proscioglimento.

Con un secondo motivo il difensore ha dedotto analogo vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca del denaro, statuita senza alcuna argomentazione a sostegno.

Osserva la Corte che il ricorso è fondato quanto al secondo motivo, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile nel resto.

Richiamati – quanto al profilo concernente la statuizione della confisca del denaro in caso di reato concernente il delitto di cessione illecita di sostanza stupefacente – i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di obbligo di motivazione delle ragioni per le quali venga disposta la confisca del denaro (o altro bene mobile) trovato nella disponibilità del soggetto condannato, nel caso di patteggiamento della pena c.d.

"allargato" ex L. n. 134 del 2003 (vds. tra le tante, Cass. Sez. 6, 16.4.2010 n. 17266; Cass. Sez. 5, 3.11.2009 n. 47179; Cass. Sez. 6, 21.2.2007 n. 10531), deve ribadirsi in questa sede che anche nelle ipotesi della confisca facoltativa grava sul giudice lo specifico obbligo di motivare le ragioni per le quali ritiene di dover disporre la confisca ovvero le ragioni in base alle quali ritiene di dover disattendere le eventuali giustificazioni prospettate dalla parte (Cass. Sez. 6, 17266/10 cit).

Incorre, quindi in vizio di motivazione il giudice che disattenda tali prescrizioni, nella specie non osservate essendosi il giudice limitato a disporre la confisca del denaro, inteso quale "profitto del reato", senza alcuna motivazione sul punto.

Si impone, quindi, l’annullamento senza rinvio sul punto relativo alla disposta confisca del denaro la quale va eliminata, disponendosi la restituzione della somma all’avente diritto.

Appare, per contro, inammissibile il primo motivo con il quale la difesa ha denunciato vizio di motivazione essendosi il Giudice limitato ad una mera e formale enunciazione della insussistenza dei presupposti di cui all’art. 129 c.p.p., senza alcuna argomentazione in proposito.

Si osserva, al riguardo, che in tema di patteggiamento, non vi è alcun obbligo per il giudice di motivare in dettaglio il percorso argomentativo della sua decisione in quanto la sentenza recepisce un accordo intervenuto tra le parti ed implica che la sua motivazione sia esente da vizi laddove esista una succinta descrizione del fatto, ricavabile anche dal capo di imputazione, una indicazione in ordine alla esatta qualificazione giuridica del fatto con richiamo, anche in modo succinto all’art. 129 c.p.p. ed una verifica – anch’essa succinta – in ordine alla congruità della pena ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (in questo senso Cass. Sez. 4, 13.7.2006 n. 34494).

Peraltro è principio altrettanto pacifico quello secondo cui il giudice, in tema di patteggiamento della pena – anche "allargato" – è tenuto esclusivamente alla verifica in negativo della presenza di cause di non punibilità, esigendosi una motivazione più penetrante nella sola ipotesi in cui il giudice intenda procedere al rigetto della richiesta di applicazione della pena e non invece quando presti adesione all’accordo intervenuto tra le parti, così dando una implicita dimostrazione che il controllo demandatogli dalla legge ha avuto un esito per lui positivo (in termini Cass. Sez. Feriale 19.9.1990 n. 2645; Cass. Sez. 5, ord. 27.10.1992 n. 1777).

Nel caso in esame, con specifico riferimento alla ritenuta assenza dei presupposti di cui all’art. 129 c.p.p., non solo il giudice ha escluso che nel caso concreto potesse ravvisarsi una delle ipotesi di proscioglimento contemplate dall’art. 129 c.p.p., ma ha richiamato elementi specifici ostativi quali il contenuto della comunicazione notizia di reato con i relativi allegati e le intercettazioni telefoniche, con ciò mostrando di aver compiuto una valutazione – ovviamente negativa – circa la possibilità di addivenire ad un proscioglimento immediato.

Trattandosi di motivo ad evidenza infondato, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso su tale specifico punto della sentenza.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro che elimina, con restituzione del bene all’avente diritto. Inammissibile nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.