Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-10-2011, n. 21496

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in subordine rigetto dello stesso; accoglimento del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo

Il curatore del fallimento della s.a.s. Nuova Depositi di Enrico Capitanio (nonchè curatore del fallimento dell’amministratore C.E. in proprio) convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Napoli il Banco di (OMISSIS) e C.M.C., esponendo che la società, ancora in bonis, aveva alienato a quest’ultima (figlia dell’amministratore) un appartamento sito in (OMISSIS), e, nel ricevere dall’istituto di credito un mutuo di L. 700 milioni, aveva indotto la acquirente a costituire ipoteca sull’appartamento nella qualità di terza datrice di garanzia.

Ritenuto fittizio quel trasferimento immobiliare, l’attore chiese che l’adito tribunale ne accertasse la simulazione, assoluta o relativa, con estensione degli effetti della conseguente pronuncia di nullità al successivo atto negoziale, funzionalmente collegato, di dazione di ipoteca in favore del Banco, "previo accertamento del suo difetto di buona fede".

L’istituto di credito convenuto, nel costituirsi, eccepì in limine l’incompetenza dell’adito tribunale quanto alla domanda di estensione degli effetti della pronuncia di nullità dell’atto traslativo al negozio di costituzione (e trascrizione) di ipoteca, contestando poi nel merito l’opponibilità a sè medesimo della simulazione – ove accertata – attesa "la propria buona fede nell’erogazione del mutuo garantito dall’ipoteca".

Il giudice di primo grado accolse la domanda di simulazione assoluta e quella di estensione degli effetti della conseguente declaratoria di inefficacia dell’alienazione all’atto di dazione di ipoteca, ritenendo i due atti negoziali intimamente connessi – pur nella loro sostanziale autonomia – attesone l’innegabile collegamento funzionale. La corte di appello di Napoli, investita del gravame proposto dal Banco di Chiavari, lo dichiarò inammissibile, poichè l’appellante, benchè beneficiario di un congrue termine (la cui natura perentoria non ne avrebbe consentito proroga o rinnovazione) per eseguire una nuova notificazione dell’atto di impugnazione a M. C.C. (ritenuta dalla corte partenopea litisconsorte necessaria nel giudizio di appello), aveva male assolto a tale incombente, eseguendo la nuova notificazione presso un domicilio errato senza peraltro procurarsi, per negligenza, un certificato storico della destinataria dell’atto, benchè la prima notifica non fosse andata a buon fine per essere risultata la destinataria "trasferita" dal luogo ove essa venne effettuata.

La sentenza è stata impugnata dalla s.p.a. Italfondiario (quale successore dell’originario appellante, giusta complesse vicende di successioni societarie ritualmente riportate – e documentate – ai ff.

3 e ss. dell’odierno atto di gravame) con ricorso per cassazione articolato in 3 motivi.

Resiste con controricorso, corredato da ricorso incidentale definito "parziale (perchè volto a censurare a disciplina delle sole spese di lite, interamente compensate in appello) il curatore dei due fallimenti meglio descritti in epigrafe.
Motivi della decisione

Il ricorso principale e quello incidentale sono entrambi inammissibili.

Con il primo motivo del ricorso principale, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c., u.c. come inserito dalla L. n. 263 del 2005, art. 2 avente decorrenza dal 1 marzo 2006;

erroneità e insufficienza della motivazione circa un fatto decisivo della controversia.

Il motivo è inammissibile. Sotto un duplice, concorrente profilo.

Il primo, afferente al mezzo di impugnazione prescelto, avendo il ricorrente testualmente lamentato (f. 15 dell’odierno atto di impugnazione) un travisamento del fatto da parte della corte di appello partenopea – in punto di "ritenuta erroneità del domicilio/residenza di C.M.C." -, travisamento del fatto da cui sarebbe poi disceso, quale indefettibile presupposto fenomenico, l’errore percettivo cosi come contestato con la doglianza in esame.

Il rimedio processuale da attivare avverso la pronuncia impugnata (erroneamente) in questa sede era, pertanto, quello di cui all’art. 395 c.p.c. Il secondo, attinente al profilo contenutistico del quesito di diritto che conclude l’esposizione del motivo, quesito che risulta così formulato:

Dica la Suprema corte di cassazione se la motivazione della corte di appello di Napoli, nel dichiarare l’inammissibilità del proposto appello, sia erronea e/o insufficiente e per l’effetto, inidonea a giustificare la decisione in relazione alla asserita effettuazione della rinnovazione della notifica dell’atto di appello presso domicilio o residenza errati; dica pure se, alla fattispecie in esame, sia applicabile, come risulta, la normativa di cui all’art. 149 c.p.c., u.c. in materia di notificazione degli atti a mezzo del servizio postale.

La inammissibilità del quesito (e del motivo che lo precede) consegue alla sua irredimibile difformità dai principi più volte enunciati da questo giudice di legittimità in subiecta materia.

Difformità predicabile quanto al denunciato vizio di violazione di legge:

avendo questa corte regolatrice più volte affermato che il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico- giuridica unitaria (e non, come nella specie, frammentata o frazionata) della questione, onde consentire alla corte di cassazione l’enunciazione di una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso sorretto da un quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (Cass. 25-3-2009, n. 7197);

avendo questa corte regolatrice ancora precisato (Cass. 19-2-2009, n. 4044) che il quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ. a corredo del ricorso per cassazione non può mai risolversi nella generica richiesta (quale quelle di specie) rivolta al giudice di legittimità di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma, nemmeno nel caso in cui il ricorrente intenda dolersi dell’omessa applicazione di tale norma da parte del giudice di merito, ma deve investire la ratio decidendi della sentenza impugnata, proponendone una alternativa di segno opposto;

avendo le stesse sezioni unite di questa corte chiaramente specificato (Cass. ss. uu. 2-12-2008, n. 28536) che deve ritenersi inammissibile per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi sia accompagnata dalla formulazione di un quesito di diritto che si risolva (come quello di specie) in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presupponga la risposta ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il caso sub iudice; essendosi, in conclusione, affermato che la corretta formulazione del quesito esige (Cass. 19892/09), che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione, onde (Cass. 19892/2007) l’inammissibilità del motivo di ricorso il cui quesito si risolva (come, ancora una volta, nel caso di specie) in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo.

Difformità predicabile quanto al lamentato vizio di motivazione, poichè – costante in tal senso la giurisprudenza di questa corte regolatrice -, in ordine alla sintesi necessaria per l’esame del vizio de quo da parte del giudice di legittimità è stato specificato (Cass. ss.uu. 20603/07) l’esatta portata del sintagma "chiara indicazione del fatto controverso" in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione: la relativa censura deve, difatti, contenere, a pena di inammissibilità, un momento di sintesi (speculare e simmetrico rispetto a quello che permea il contenuto del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, onde non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità: tale momento di sintesi manca del tutto in seno al motivo in esame, dovendo il quesito di diritto ritenersi formulato, per espressa disposizione normativa, al fine di illustrare la sola violazione di legge denunciata nell’intestazione del motivo (f. 13 del ricorso).

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 331 e 332 c.p.c.; erroneità e insufficienza della motivazione circa un fatto decisivo della controversia.

Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto:

Dica la corte se la corte di appello di Napoli, con motivazione erronea e/o insufficiente e/o inidonea a giustificare la decisione, abbia ritenuto l’inscindibilità delle cause dedotte riferendosi alle domande svolte in primo grado dalla curatela fallimentare e qualificando il contenzioso a quella stregua omettendo di connotarlo sulla scorta dell’impugnazione spiegata dal Banco di Chiavari; dica pure se, in forza della spiegata impugnazione in secondo grado, sussisteva o meno la pregiudizialità tra le domande di simulazione e di opponibilità della medesima al Banco appellante, con conseguente applicabilità alla fattispecie, in ordine alla integrazione del contraddittorio, della norma di cui all’art. 331 o all’ art. 332 c.p.c. Anche di tale motivo il collegio non può che rilevare la patente inammissibilità, alla stregua dei principi giurisprudenziali poc’anzi ricordati, attesane la assoluta genericità, la totale mancanza di elementi idonei a consentire a questa corte la formulazione di un principio di diritto diverso da quello enunciato nella sentenza oggi impugnata, la implicita contraddittorietà conseguente al contestuale e indistinto riferimento a norme del tutto speculari tra loro sul piano applicativo.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell’art. 331 c.p.c. in conseguenza della violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 24.

Il motivo è sintetizzato nel quesito di diritto che segue: Dica la corte se la corte di appello di Napoli, violando il disposto dell’art. 331 c.p.c. per l’effetto della erronea od omessa applicazione della L. Fall., art. 24, abbia illegittimamente ritenuto l’inscindibilità delle domande omettendo di ritenerle scindibili in virtù del difetto di competenza del foro fallimentare in ordine alle azioni reali immobiliari.

Anche di questa doglianza non può che essere affermata la irredimibile inammissibilità, attesane (oltre che la assoluta genericità ed inidoneità all’affermazione di una regula iuris generale applicabile tanto al caso di specie quanto ad altri consimili, astrattamente considerati) la assoluta inconferenza rispetto al decisum del giudice territoriale, che ha pronunciato una sentenza di inammissibilità dell’appello senza esaminare, quoad decisum, la questione di diritto esposta (sia pur assai poco comprensibilmente in seno al riportato quesito) dal ricorrente.

Inammissibile deve dirsi altresì il motivo di ricorso incidentale parziale", attesa la totale omissione della c.d. specifica relativa alle spese del giudizio da parte del contro ricorrente, elemento indispensabile, in ossequio al principio di autosufficienza dell’atto di impugnazione in cassazione, in caso di eventuale accoglimento della doglianza.

La disciplina delle spese segue il principio della soccombenza reciproca.
P.Q.M.

La corte dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale. Spese del giudizio di cassazione compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-11-2011, n. 23784

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte d’appello di Napoli, con il decreto di cui in epigrafe ha dichiarato la nullità della procura materialmente congiunta all’istanza dei ricorrenti in epigrafe del 28 novembre 2008 per ottenere l’equa riparazione dei danni da irragionevole durata del processo iniziato davanti al T.A.R. Campania con ricorso del 1992, ancora pendente alla data dell’atto introduttivo.

La procura al difensore, apposta su foglio materialmente congiunto all’atto introduttivo, dopo la modifica dell’art. 83 c.p.c. con L. 27 maggio 1997, n. 141, si considera in genere valida, ma la Corte di merito ha dubitato della riferibilità di essa alla domanda che la precedeva, per la natura seriale del ricorso cui accedeva, simile ad altri cui poteva riferirsi.

Si sono quindi valutati altri elementi, come la diversità dei caratteri a stampa della procura rispetto a quelli del ricorso, lo spazio rimasto in bianco in questo prima della congiunzione materiale, l’assenza della numerazione sui fogli dell’atto aggiunto successiva a quella precedente e la mancanza della data sull’atto conferitivo dei poteri al difensore e del timbro di congiunzione, dichiarandosi nulla la procura perchè non riferibile con certezza alla domanda che la precedeva, che era quindi rigettata.

2. Il ricorso – Con ricorso notificato il 13 giugno 2009 al Ministero dell’Economia e delle finanze di unico motivo articolato in più punti e illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., le parti attrici nel merito deducono violazione della L. n. 141 del 1997, artt. 1 e 2 e dell’art. 83 c.p.c. in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, ed hanno depositato, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., prima dell’udienza pubblica, l’atto oggetto di causa ai fini dell’ammissibilità e procedibilità dell’impugnazione. Viene dedotto che la Corte territoriale ha dichiarato la nullità della procura congiunta all’atto introduttivo in violazione delle norme che precedono, per il carattere seriale di questo con altri ricorsi dello stesso tipo, che non rileva in ordine alla riferibilità dell’atto aggiunto a quello che lo precede. Neppure sono significativi nel senso della nullità dell’atto la diversità dei caratteri a stampa di esso rispetto a quelli usati per il ricorso, il mancato completamento dello scritto nella pagina anteriore a quella con la procura, congiunta materialmente ad essa. Non comportano nullità della procura l’assenza di numerazione, la mancanza della data o del timbro di congiunzione, avendo rilievo per legge sulla riferibilità al ricorso solo il materiale collegamento dei due atti e la loro notifica contestuale. Non è necessaria una cucitura tra fogli per configurare la materiale congiunzione prevista dall’art. 83 c.p.c., che non impone un corpo unico di ricorso e procura, per cui nessun rilievo ha lo spazio bianco sul ricorso prima dell’atto conferitivo dei poteri e neppure è necessaria la data anteriore della procura rispetto a quella del ricorso, per garantire il carattere speciale del conferimento dei poteri al difensore, nel quale si fa espresso riferimento "al presente atto da incardinarsi dinanzi alla Corte d’appello competente territorialmente ai sensi dell’art. 11 c.p.p., al fine di richiedere l’equa riparazione spettante per violazione dell’art. 6, par. 1 Convenzione europea dei Diritti dell’uomo". Il riferimento al giudizio per il quale la procura è stata sottoscritta ne conferma la validità, bastando la produzione contestuale di essa con l’atto del giudizio cui accede per assicurare la provenienza dalla parte del potere conferito e per riferire la procura al giudizio di cui si tratta nell’atto cui essa è congiunta, non avendo rilievo le circostanze formali valorizzate della Corte napoletana.

3. La decisione – Il collegio ha disposto che la motivazione sia semplificata e il ricorso deve essere accolto.

La L. n. 141 del 1997, art. 1 ha aggiunto all’art. 83 c.p.c., comma 3 regolante la "procura speciale" apponibile "in calce o a margine della citazione" o degli altri atti per cui sia necessaria l’assistenza tecnica, il seguente periodo "la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce". La norma, introdotta per superare una interpretazione formalistica che negava validità alle procure aggiunte e materialmente congiunte all’atto cui si riferivano, parifica tale tipo di procura a quella in calce che, come quella a margine, è sempre speciale, riferendosi comunque al processo cui ha riguardo l’atto a lato o in fine a cui essa è materialmente apposta (Cass. n. 12558/2003). Una formulazione della procura del tipo di quella riportata in ricorso e ritenuta generica dalla Corte d’appello, integra la ipotesi di procura speciale (Cass. n. 15692/2009), cioè relativa al solo processo cui si riferisce l’atto cui è unita, dovendosi essa presumersi riferita a quest’ultimo, non imponendo la norma il richiamo espresso al giudizio cui l’atto che precede la procura si riferisce (Cass. n. 8990/2000 e n. 9670/2003).

Non rileva per la validità dell’atto la mancanza di data della procura (Cass. n. 12568/2004 e n. 22352/2007), desumibile da quella del ricorso cui inerisce, con il quale è stato notificato a controparte (Cass. n. 15137/2010); negata la necessità del riempimento dell’ultima pagina prima della procura (Cass. n. 7731/04), nessun senso ha la diversità dei caratteri a stampa dei due atti nè possono rilevare, sul piano della validità, altri requisiti di forma, nessuno dei quali è prescritto a pena di nullità ( art. 156 c.p.c.).

La procura è nulla quando dal suo contenuto emerga l’incompatibilità dei poteri conferiti con quelli da esercitare nel processo di cui all’atto cui è congiunta (Cass. n. 6070 del 2005) e il ricorso deve quindi essere accolto.

Il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, perchè si pronunci nel merito e provveda pure sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato; rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-07-2011) 14-07-2011, n. 27686 Interesse ad impugnare

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con provvedimento del 13.1.2011 il Tribunale di Catanzaro ha confermato l’ordinanza cautelare custodiale emessa dal GIP di Cosenza il 26.11.2010 nei confronti di K.E.A. per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. (capo 1 della contestazione provvisoria).

2. Con atto del difensore avv. Rossana Cribari ricorre per cassazione la K., con i seguenti motivi:

– inosservanza degli artt. 267 e 268 c.p.p., per la totale assenza di motivazione dei decreti autorizzativi, di proroga e convalida, anche in relazione all’avvenuta sostituzione delle apparecchiature;

– carenza e/o manifesta illogicità della motivazione, che emergerebbe dalla mera lettura del provvedimento impugnato, non dando conto del percorso logico seguito, limitandosi a riprodurre atti di indagine, in particolare conversazioni intercettate "indeterminate e non univoche", o dando credito a dichiarazioni di collaboratori senza spiegarne la ragione;

– violazione dell’art. 273 c.p.p., art. 273 c.p.p., comma 1 bis e art. 416 bis c.p., perchè gli elementi indicati dal Tribunale non sarebbero idonei a configurare un’associazione criminosa, negli estremi oggettivi e soggettivi, propri della giurisprudenza di legittimità; in particolare le dichiarazioni del collaboratore S. sarebbero irrilevanti, non avendo lo stesso scienza diretta dei fatti genericamente narrati, mentre dei colloqui tra la ricorrente e il marito B.M. non sarebbe stata argomentata la natura strumentale alla funzionalità dell’associazione, sicchè, in definitiva, mancherebbero gravi indizi sulla consapevole partecipazione e sul ruolo attribuiti alla donna, dopo l’arresto del marito, risultando così al più configurabile un mero favoreggiamento.

3. E’ intervenuta rinuncia al ricorso, già per tale assorbente ragione inammissibile.

Essendo tale rinuncia conseguente all’intervenuto mutamento dello stato cautelare, e quindi configurandosi una sopravvenuta carenza di interesse, non vi è luogo alla condanna ad alcun tipo di spese o sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-12-2011, n. 27684 Azioni giudiziarie

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Svolgimento del processo

In parziale accoglimento, per quanto ancora qui rileva, del gravame principale proposto dall’Inail nei confronti di L.P.A., la Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 3 – 12.4.2007, riconobbe l’inabilità temporanea assoluta dell’appellato (in dipendenza dell’infortunio sul lavoro occorsogli il 24.3.1998), limitatamente al periodo 25.7 – 9.8.2002 e rigettò la domanda di rimborso delle spese mediche. A sostegno del decisum la Corte territoriale ritenne:

– quanto all’indennità per inabilità, che, dovendosi far riferimento all’indennità giornaliera per inabilità temporanea, intendendosi per tale uno stato di inabilità che non consente di recarsi al lavoro, la sola indennità che poteva essere riconosciuta era quella relativa al secondo intervento del giugno 2002, periodo indicato dal CTU dal 9.6.2002 al 9.8.2002 e riconosciuto dall’Istituto solo fino al 24.7.2002;

– quanto alle spese mediche, che dette spese, in primo grado, non erano state quantificate e neppure indicate, avendo il ricorrente prodotto fotocopie poco leggibili di visite mediche effettuate dal gennaio 2002 in poi; mancando l’indicazione e la conseguente prova delle spese mediche sostenute, la condanna generica pronunciata in primo grado era quindi errata.

Avverso tale sentenza della Corte territoriale, L.P.A. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. L’Inail ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 66, e vizio di motivazione, il ricorrente deduce che, come risultava dai chiarimenti resi in udienza dal CTU, quest’ultimo, nelle sue conclusioni, aveva fatto erroneo riferimento alla capacità psico – fisica dell’assicurato e non già alla capacità lavorativa, sicchè, come messo in rilievo dal CT di parte e ritenuto anche dal primo Giudice, la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere che un lavoratore con riduzione temporanea del 50% della sua integrità psico – fisica non poteva in assoluto svolgere un’attività lavorativa nell’ambito industriale.

1.1 Il motivo, pur essendo stato formulato anche per violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 66, non specifica l’eventuale errore di diritto, del resto in effetti non ravvisabile, in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, che si è limitata ad affermare, condivisibilmente, che per inabilità temporanea deve intendersi quella che non consente di recarsi al lavoro. La doglianza si incentra quindi essenzialmente sul vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata.

Il motivo è tuttavia – anzitutto e con carattere assorbente – inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo state ivi trascritte, nel loro puntuale contenuto, le osservazioni a chiarimenti date dal CTU e sulla base delle quali, in tesi, la Corte territoriale avrebbe dovuto ravvisare la dedotta inabilità temporanea.

Il motivo, peraltro, è altresì inammissibile perchè si risolve in una censura sul merito della valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in questa sede di legittimità, prospettando e richiedendo una diversa valutazione delle emergenze probatorie. Costituisce infatti orientamento consolidato di questa Corte che il ricorrente per cassazione che lamenti un vizio di omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata è tenuto ad indicare quali sono i vizi e le contraddizioni nel ragionamento del giudice di merito che non consentono l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione e non può limitarsi a sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta da tale giudice, poichè la Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale e di sostituire una propria valutazione a quella data dal giudice del merito, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte da quel giudice (cfr, ex plurimis, Cass. nn. 27464/2006; 8718/2005; 12467/2003).

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla pronuncia sulla questione delle spese mediche, deducendo che:

– nel ricorso ex art. 442 c.p.c., gli esborsi sostenuti successivamente al rimborso per spese mediche del 3.3.2000 erano stati indicati come pari ad Euro 2.212,21 ed, evidentemente, la Corte territoriale non aveva considerato tale deduzione e la copiosa documentazione allegata;

– pur in mancanza della relativa prova, avrebbe potuto trovare accoglimento una richiesta di condanna generica.

2.1 Il ricorrente, in ulteriore violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non ha ivi trascritto l’esatto contenuto delle conclusioni assunte nel ricorso introduttivo del giudizio, nè della documentazione asseritamente prodotta a prova delle spese mediche sostenute, il che necessariamente conduce al rilievo dell’inammissibilità del motivo.

Ciò in quanto, anche in relazione alla prospettata legittimità di una condanna alle spese soltanto generica, la condivisa giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui la separazione del giudizio sull’an da quello sul quantum può avvenire solo ad espressa istanza della parte interessata, con la conseguenza che se l’attore ha chiesto la condanna del convenuto per somma determinata o determinabile, il giudice non può d’ufficio rinviare a separato processo la liquidazione della somma dovuta, limitandosi alla condanna generica, ma deve decidere anche in ordine al quantum, accogliendo la domanda, se sorretta da prova, o respingendola in caso contrario (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 11418/1991; 2124/1994; 4487/2000). 3. In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile. Non è luogo a provvedere sulle spese di lite, trovando applicazione, ratione temporis, l’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo previgente la novella di cui al D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 326 del 2003, essendo stato il ricorso introduttivo del giudizio depositato anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
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