Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Premesso che:
– con ricorso notificato il 14 novembre 2011 e depositato il 16 novembre 2011, la EDIL GEO s.n.c. di D.S. impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, i seguenti atti, inerenti alla procedura aperta indetta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise (Stazione unica appaltante) per l’affidamento dei lavori di "esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la riqualificazione della via Cimitile e della via on. Francesco Napolitano del Comune di Nola": — decreto del provveditore interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise, prot. n. 14805, del 30 giugno 2011, recante l’aggiudicazione definitiva in favore della COSAV s.r.l. — verbali di gara n. 1 del 1° giugno 2011 (recante l’esame della documentazione amministrativa prodotta dalle imprese concorrenti) e n. 2 del 28 giugno 2011 (recante l’aggiudicazione provvisoria in favore della COSAV s.r.l.); — contratto di appalto eventualmente stipulato con l’impresa aggiudicataria; — verbale di consegna dei lavori, ove intervenuta; — ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, ivi compresa la nota del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise, prot. n. 24017, del 9 novembre 2011;
– richiedeva, altresì, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l’impresa aggiudicataria, nonché la condanna al risarcimento del danno in forma specifica (subentro nel predetto contratto) ovvero, in via subordinata, per equivalente monetario;
– a sostegno dell’impugnazione proposta, venivano dedotte le seguenti censure: violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 5, del d.l. n. 629/1982, conv. in l. n. 726/1982; violazione e falsa applicazione degli artt. 38, comma 1, lett. c, e 40, comma 9, del d.lgs. n. 163/2006; violazione e falsa applicazione della sezione del disciplinare di gara relativa alla busta A ("Documentazione"); violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006; violazione e falsa applicazione dei punteggi di cui al paragrafo "Determinazione dei coefficienti per gli elementi, sub elementi di natura qualitativa" del disciplinare di gara; eccesso di potere; violazione del principio di parità di trattamento tra i concorrenti; violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione; difetto di presupposti; carenza di istruttoria; illogicità e ingiustizia manifesta; irrazionalità;
– in estrema sintesi, la ricorrente, terza classificata nella graduatoria di gara dopo la COSAV e la COIMELS, lamentava che: — l’aggiudicataria COSAV avrebbe omesso di allegare alla propria offerta il "modello GAP impresa partecipante", nonché l’attestazione di insussistenza, in capo al proprio legale rappresentante e al proprio direttore tecnico, di sentenze di applicazione della pena su richiesta e di sentenze di condanna incidenti sulla moralità professionale per le quali il destinatario abbia goduto del beneficio della non menzione, mentre, sempre con riferimento agli anzidetti esponenti aziendali, avrebbe esibito certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti scaduti; — in corrispondenza della voce "attività" del certificato di iscrizione della COSAV alla competente camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, non figurerebbe la costruzione di strade, integrante l’oggetto dell’appalto posto in gara, donde la mancanza, in capo all’aggiudicataria, del necessario requisito di idoneità professionale; — i soli due giorni trascorsi tra l’aggiudicazione provvisoria (verbale di gara n. 2 del 28 giugno 2011) e l’aggiudicazione definitiva (d.p. 30 giugno 2011, prot. n. 14805) sarebbero stati insufficienti all’espletamento delle verifiche sul possesso dei requisiti partecipativi ai sensi dell’art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006; — anche la seconda graduata COIMELS avrebbe omesso di allegare alla propria offerta il "modello GAP impresa partecipante";
– costituitasi l’intimata stazione appaltante, eccepiva l’irricevibilità e l’infondatezza del gravame esperito ex adverso, di cui richiedeva, quindi, il rigetto;
– il ricorso veniva chiamato all’udienza del 14 dicembre 2011 per la trattazione dell’incidente cautelare;
– nell’udienza cautelare emergeva che la causa era matura per la decisione di merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;
– le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;
Considerato, in rito, che:
– la comunicazione effettuata dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche – Campania e Molise con nota del 1° luglio 2011, prot. n. 411, e ricevuta in pari data dalla ricorrente, nel richiamare soltanto i verbali di gara n. 1 del 1° giugno 2011 (recante l’esame della documentazione amministrativa prodotta dalle imprese concorrenti) e n. 2 del 28 giugno 2011 (recante l’aggiudicazione provvisoria in favore della COSAV s.r.l.) e nel menzionare genericamente l’"aggiudicazione dei lavori in argomento", non può che intendersi riferita all’aggiudicazione provvisoria, e, di certo, non a quella definitiva;
– siffatta comunicazione non integrava, dunque, gli estremi propri di quella prevista dall’art. 79, comma 5, lett. a, del d.lgs. n. 163/2006 ("in ogni caso l’amministrazione comunica di ufficio… l’aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva");
– solo dal perfezionamento dell’informazione individuale prescritta da tale norma – e non surrogabile dalla pubblicazione dei risultati di gara ex art. 65, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 – decorre, ai sensi dell’art. 120, comma 5, cod. proc. amm., il termine decadenziale di trenta giorni per la proposizione del ricorso principale e dei motivi aggiunti (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5196/2009; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 57/2010; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 35031/2010; TAR Trentino Alto Adige, Trento, sez. I, n. 81/2011);
– alla luce della documentazione depositata in giudizio, e tenuto conto che l’accesso richiesto con nota del 4 luglio 2011 è stato consentito dalla stazione appaltante (con nota del 22 luglio 2011, prot. n. 463) limitatamente ai verbali di gara ed alla documentazione amministrativa prodotta in gara dalla COSAV e dalla COIMELS (cfr. dichiarazione dell’incaricato della EDIL GEO del 26 luglio 2011), la ricorrente risulta aver acquisito piena conoscenza, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., dell’aggiudicazione definitiva (disposta con d.p. 30 giugno 2011, prot. n. 14805, in favore della COSAV) attraverso il testuale richiamo ad essa, contenuto nella nota dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, prot. n. 107397, del 27 ottobre 2011, ricevuta in pari data, in riscontro alla richiesta di parere ex art. 6, comma 7, lett. n, del d.lgs. n. 163/2006 del 19 agosto 2011 (prot. n. 84951/11/SS.GG./PREC.);
– conseguentemente, dovendosi individuare nella data (27 ottobre 2011) di ricevimento della citata nota dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, prot. n. 107397, del 27 ottobre 2011, il dies a quo per l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva della gara controversa, il ricorso in epigrafe deve intendersi tempestivamente proposto, a dispetto di quanto eccepito da parte resistente;
Considerato, nel merito, che:
– l’onere di presentare il modello GAP risponde ad una esigenza fondamentale di tutela dell’ordine pubblico, consistente nel consentire all’Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa l’accesso a notizie riguardanti le imprese partecipanti alle pubbliche gare e nell’apprestargli, per tal via, un indefettibile strumento conoscitivo per svolgimento delle sue funzioni (cfr. Cons. giust. amm. sic., sez. giur., n. 298/1998; TAR Lazio, Latina, n. 1067/2010);
– conseguentemente, la rilevanza sostanziale dell’interesse pubblico, sotteso alla clausola concorsuale prescrittiva di un simile onere documentale, avrebbe dovuto implicare l’esclusione dalla gara delle imprese resesi inadempienti (COSAV e COIMELS), pur in difetto di espressa sanzione espulsiva da parte della lex specialis, e in virtù del principio di eterointegrazione di quest’ultima ad opera della norma imperativa di cui all’art. 1, comma 5, del d.l. n. 629/1982, conv. in l. n. 726/1982 ("a richiesta dell’Alto commissario, le imprese, sia individuali che costituite in forma di società aggiudicatarie o partecipanti a gare pubbliche di appalto o a trattativa privata, sono tenute a fornire allo stesso notizie di carattere organizzativo, finanziario e tecnico sulla propria attività, nonché ogni indicazione ritenuta utile ad individuare gli effettivi titolari dell’impresa ovvero delle azioni o delle quote sociali") (cfr. Cons. giust. amm. sic., sez. giur., n. 94/2003; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, n. 313/2005; sez. III, n. 1173/2007; n. 532/2008; Catania, sez. IV, n. 2024/2009; n. 1100/2010; n. 1900/2011);
Ritenuto, in conclusione, che:
– stante la ravvisata fondatezza del profilo di doglianza dianzi scrutinato, il ricorso in epigrafe deve essere accolto, con conseguente annullamento del decreto del provveditore interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise, prot. n. 14805, del 30 giugno 2011, nonché dei verbali di gara n. 1 del 1° giugno 2011 e n. 2 del 28 giugno 2011;
– non sussistono le condizioni per dichiarare l’invocata inefficacia del contratto di appalto, atteso che – come riferito in camera di consiglio dal difensore della ricorrente – la relativa stipula non risulta avvenuta;
– l’avanzata domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario va respinta, in quanto, attraverso l’annullamento giurisdizionale dei provvedimenti impugnati e l’effetto conformativo da esso derivante, la EDIL GEO viene ad ottenere esattamente il bene della vita ambito, ossia la classificazione al primo posto della graduatoria concorsuale e la connessa possibilità di aggiudicazione;
– le spese di lite devono seguire la soccombenza e, quindi, essere poste a carico del resistente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
– tenuto conto della palese infondatezza della censura concernente la pretesa inidoneità professionale della COSAV (in realtà, qualificata all’esecuzione di lavori pubblici nella categoria OG3 – costruzione di strade e autostrade, classifica IV) e del carattere meramente esplorativo della censura concernente l’asseritamente illegittima attribuzione dei punteggi relativi agli elementi qualitativi delle offerte, dette spese vanno liquidate in complessivi Euro 1.500,00 in favore della ricorrente;
– nulla devesi a carico delle altre parti non costituite in giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando:
– accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti indicati in motivazione;
– respinge le domande dichiarazione di inefficacia del contratto e di risarcimento dei danni per equivalente monetario;
– condanna il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al pagamento, in favore della EDIL GEO s.n.c. di D.S., delle spese, dei diritti e degli onorari di lite, che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00;
– nulla sulle spese a carico delle altre parti non costituite in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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