Cass. civ. Sez. III, Sent., 12-04-2011, n. 8341 CE Formazione professionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione del 10.1.2000 il Ministero del Lavoro conveniva in giudizio T.R., S.M. e S.G., eredi del defunto Sa.Gi., titolare della ditta individuale Cre Elettronica, al fine di ottenerne la condanna al pagamento in favore dello stesso Ministero della somma di L. 69.564.000, somma incassata quale anticipazione del contributo erogato alla Cre nella qualità di destinataria di un finanziamento gravante in parte in capo alla Commissione Europea, nell’ambito del Fondo Sociale Europeo, ed in altra parte in capo al Ministero del Lavoro. Infatti, con decisione n. 1313 del 24.9.82 la Commissione Cee aveva approvato il progetto di formazione professionale presentato dalla Cre, prevedendo che potesse essere utilizzato un contributo erogato dal F.s.e. di L. 82.280.000 ed un contributo di L. 74.800.000 a carico del fondo di rotazione. In data 13 gennaio 1983 la Cre stipulò una convenzione con lo lai Cisl per l’organizzazione e la gestione amministrativa dell’intero corso. Il corso iniziò in data 24.5.83 e contestualmente si avanzò richiesta per il pagamento del primo anticipo. In data 5 giugno 1984, ultimata l’attività formativa, venne trasmesso dalla Regione Molise il rendiconto finale del corso al Ministero del Lavoro. Quest’ultimo, in data 13.11.84 ne sollecitò un nuovo invio, concedendo un ulteriore termine sino al 30.11.1984, nuovo invio effettuato nuovamente dall’Amministrazione regionale.

A seguito di ciò il Ministero del Lavoro agiva in giudizio innanzi al Tribunale di Campobasso chiedendo che, essendosi la ditta sottratta alla verifica della rendicontazione trasmessa, venisse revocato il beneficio concesso con condanna degli attuali ricorrenti alla restituzione di quanto incassato dalla Cre in fase di anticipazione del finanziamento.

Il Tribunale di Campobasso, a seguito dell’istruttoria svolta, decidendo anche sulla domanda riconvenzionale avanzata degli aventi causa del S., finalizzata ad ottenere il saldo di quanto chiesto e risultante a credito nel rendiconto finale del corso, a titolo di completamento nella erogazione del finanziamento, con sentenza n. 814/04, rigettava tanto la domanda proposta dal Ministero del Lavoro quanto la domanda riconvenzionale proposta dagli eredi del Sa., compensando le spese di lite.

Proponeva appello il Ministero del Lavoro e, costituitisi T. R., S.M. e S.G., quali eredi di Sa.Gi., già titolare della C.r.e., la Corte d’Appello di Campobasso, con la decisione in esame depositata in data 1.2.2008, così decideva: "in parziale accoglimento dell’appello incidentale, dichiara la carenza di legittimazione attiva del Ministero in ordine alla richiesta di restituzione della somma di L. 24.684.000, pari a Euro 12.748,23; rigetta nel resto l’appello incidentale; in parziale accoglimento dell’appello principale, condanna solidamente gli appellati principali a corrispondere al Ministero appellante la somma di L. 44.880.000, pari a Euro 23.178,59, oltre interessi legali sulla stessa decorrenti dal 27.12.83 e fino all’effettivo soddisfo; rigetta nel resto l’appello principale; compensa equamente le spese processuali del doppio grado per la metà tra le parti in causa e condanna gli appellati principali – appellanti incidentali in solido alla rifusione della rimanenza in favore del Ministero, che liquida (per detta rimanenza della metà e in mancanza di notula) in complessivi Euro 3.750,00".

Ricorrono per cassazione gli eredi Sa.Gi. con quattro motivi, illustrati da memoria (e con quesiti formulati solo per il terzo e quarto motivo); resiste con controricorso il Ministero.
Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce difetto di motivazione in ordine alla chiesta liquidazione del saldo dei contributi dovuti alla C.r.e..

Con il secondo motivo si deduce ancora difetto di motivazione in ordine alla asserita mancanza di prova dell’effettivo inoltro della domanda di saldo al Ministero.

Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 1455 c.c. e dell’art. 1493 c.c., comma 3 in quanto "la sentenza impugnata deve essere censurata e riformata anche nel secondo capo di merito con il quale il Giudice di Appello ha accolto il terzo ed il quarto motivo dell’appello principale del Ministero del Lavoro, condannando gli attuali ricorrenti al pagamento in favore dell’appellante principale la somma di L. 44.800.000, pari ad Euro 23.178,59, oltre interessi legali sulla stessa decorrente dal 27.12.1983 e fino al soddisfo.

Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla condanna degli eredi Sa. al pagamento delle spese di secondo grado.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte doglianze.

Preliminarmente inammissibili sono i primi due motivi in quanto, oltre a prospettare, pur deducendosi difetto di motivazione, il non consentito riesame nella presente sede di legittimità di circostanze di fatto e risultanze documentali riguardanti i contributi in questione, non risultano assistiti dalla formulazione dei relativi quesiti ex art. 366 bis c.p.c. Come, infatti, già statuito da questa Corte (tra le altre, n. 8897/2008), allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso.

Inammissibili sono, inoltre, anche il terzo e il quarto motivo: con essi si tende, rispettivamente, ad una rivalutazione riguardante ulteriori aspetti fattuali, tra cui le modalità di espletamento del corso in questione, e ad una non consentita censura in ordine al potere discrezionale del Giudice del merito di liquidare le spese del grado sulla base del principio della soccombenza (correttamente applicato nel caso di specie).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-03-2011, n. 2027

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il provvedimento prot. n. 658 datato 8.11.2010 l’Ambasciata d’Italia a Lima ha disposto il diniego della domanda di visto di reingresso in Italia presentata dalla ricorrente in data 19.8.2010.

Con il ricorso in epigrafe l’interessata ha impugnato il predetto provvedimento e ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1). Violazione e/o falsa applicazione art. 3 L. 241/90 e art. 4 comma 2 D. Lgs. n. 286/98; eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione, contraddittorietà intrinseca, carenza di istruttoria;

2). Eccesso di potere, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta e violazione del principio di proporzionalità del provvedimento impugnato.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa, oltre che la manifesta infondatezza del ricorso; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Con i motivi di ricorso l’interessata lamenta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato e di istruttoria.

Entrambe le censure non meritano positivo apprezzamento anche sulla base delle argomentazioni svolte dalla controparte nella nota depositata il 10.2.2011.

Dalla stessa si evince che:

a). in data 19.8.2010 la ricorrente ha presentato domanda di visto di reingresso esibendo, unitamente, alla documentazione di rito il permesso di soggiorno scaduto in data 15.4.2010;

b). dall’intervista allo sportello dell’Ufficio dell’Ambasciata d’Italia a Lima è emerso che la ricorrente non aveva provveduto a richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno prima di lasciare il T.N. alla data del 22.6.2010;

c). con la nota Cat.A12/1996 del 15.10.2010 la Questura di Milano non ha concesso il nulla osta al rilascio del visto di reingresso.

Dunque, nel caso in esame l’Amministrazione ha dato -adeguatamente- conto della sussistenza di motivi ostativi, atti a supportare la legittima adozione del diniego; pertanto, nessuna contestazione può essere mossa alla stessa Amministrazione.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico della ricorrente in quanto soccombente.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente che sono liquidate in complessivi Euro 1000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 22-03-2011, n. 2477

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o e l’Avvocato dello Stato Fedeli Andrea;
Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame, il ricorrente – ufficiale in servizio permanente della Marina Militare, in servizio presso MARISTAT UCOM – ha impugnato i seguenti atti:

a)provvedimento della M.M. UGP n. 60269, datato 9 luglio 2009, notificato il 4 agosto successivo;

b)provvedimento della M.M. UGP n. 72319, datato 2 settembre 2009.

L’interessato premette in fatto che:

in data 4 dicembre 2008, all’epoca in servizio presso la sezione aerea P180 di Pratica di Mare, inoltrava istanza di trasferimento a domanda chiedendo di poter essere assegnato presso un Comando/Ente a terra sede di Roma;

in corrispondenza della nota (2) del fac simile di domanda così scriveva: "per impiego personale navigante pilota su aeromobili flotta di stato AIB Dipartimento protezione civile";

l’istanza trovava esclusiva motivazione nella situazione di disagio nella quale improvvisamente egli si era venuto a trovare nel prestare la propria attività lavorativa presso la sezione aerea P180 di Pratica di Mare;

l’istanza veniva accolta dall’amministrazione con messaggio datato 9/12/2008;

pochi giorni dopo veniva movimentato nella sede di Roma presso l’ufficio Storico dello stato Maggiore in attesa di essere definitivamente trasferito presso la sede richiesta;

poiché a distanza di sei mesi dal trasferimento de quo la P.A. non notificava al ricorrente il provvedimento "per impiego personale navigante pilota su aeromobili flotta di stato AIB Dipartimento protezione Civile", al quale era condizionato il trasferimento presso la sede di Roma, il R. con nota del 1 giugno 2009 chiedeva "l’annullamento dell’ordine di trasferimento";

l’U.G.P. così riscontrava la richiesta: "… si comunica che la designazione per l’impiego su aeromobili della flotta AIB… è tuttora valida; lo svolgimento del 1^ corso addestrativo è stato rinviato e sarà riprogrammato a cura del D.P.C. come stabilito dal foglio in riferimento echo. Le disposizioni d’impiego presso l’Ufficio per la Comunicazione, restando a disposizione del DPC per l’attività di AIB secondo i programmi propri dello stesso Dipartimento saranno dunque confermate";

successivamente, con nota del 2 settembre 2009, lo stesso UGP comunicava al ricorrente che:

"Ad interazione di quanto già rappresentato all’interessato con il foglio in riferimento B, si riportano di seguito gli elementi di situazione resi noti dal DPC e le osservazioni di questo UGP che definiscono la posizione di impiego del C.F. R..

Il corso addestrativi programmato per l’impiego dei piloti militari designati a prestare servizio a bordo degli aeromobili della flotta AIB è stato annullato per problematiche contrattuali (…) tale situazione ha comportato che nessuno dei piloti… abbia potuto partecipare alla Campagna AIB 2009 (…).

Per completezza si precisa che la nota (2) riportata nel fac simile dell’istanza che richiede di indicare gli eventuali motivi della richiesta, fa evidentemente riferimento ai motivi di ordine professionale/familiare e non a motivi di servizio (quale il possibile reimpiego in altro incarico (…). Precisato quanto sopra si evidenzia che il trasferimento del C.F. R. è stato ordinato in accoglimento della sua istanza di trasferimento a Roma (…). L’accoglimento della istanza è stata resa possibile in virtù della concomitante esigenza della F.A. di ricoprire la posizione di capo sezione archivio storico e fotografico presso l’ufficio per la comunicazione che è l’incarico primario assegnato al C.F. R. (…). La designazione per l’impiego ulteriore (…) presso la Protezione civile resta valida ed è confermata. Il ritardo nell’attuazione del programma di partecipazione alla Campagna AIB (…) non può essere imputato quale motivo di annullamento delle disposizioni relative all’incarico principale".

Il ricorrente, nel gravarsi avverso i menzionati atti, deduce un unico, articolato motivo di gravame per eccesso di potere sotto vari profili.

Come seguono le censure:

1)l’amministrazione, pur confermando l’impiego del R. presso "aeromobili della flotta AIB" non ha individuato alcuna data per tale impiego che addirittura rimette alle statuizioni di altro organo;

2)tale generica previsione poiché rimanda ad momento assolutamente incerto ("… sarà riprogrammato a cura del DPC") si pone in palese violazione della richiesta avanzata dal R. con l’istanza di trasferimento del 4 dicembre 2008 così come accolta con messaggio MARIUGP9/12/2008;

3)la richiesta di trasferimento avanzata dal R. era espressamente ed esclusivamente condizionata all’impiego presso il Dipartimento per la protezione Civile;

4)poiché la condizione non si è avverata il conseguente provvedimento di trasferimento non può che essere annullato;

5)nessuna logica avrebbe potuto indurre il R. a chiedere un trasferimento incompatibile con il proprio profilo professionale che non gli consente di svolgere l’attività di pilota.

Si è costituito il Ministero della difesa per mezzo dell’Avvocatura di Stato.

La difesa erariale, oltre a confutare i motivi di ricorso, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto un duplice ordine di rilievi:

a)difetto di notifica al controinteressato C.F. Sante Buccitti;

b)mancata impugnativa del provvedimento di trasferimento nella parte in cui non è, in esso, fatto alcun cenno né all’incarico ulteriore presso la Protezione civile né ad eventuali termini per lo svolgimento delle attività inerenti il servizio di volo sugli aerei Canadair.

Con ordinanza collegiale n. 6062 depositata il 22 dicembre 2009, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare.

Il Consiglio di stato, sez. IV, adito per l’appello cautelare, ha riformato, con ordinanza n. 2541 del 4 giugno 2010, l’ordinanza di primo grado.

Con memoria depositata il 16 dicembre 2010, il ricorrente ha riarticolato i vizi di ricorso.

Con memoria depositata il 27 dicembre 2010, l’Avvocatura di Stato ha replicato alle argomentazioni di parte ricorrente meglio illustrando la situazione di fatto e le modalità organizzative dell’impiego militare.

L’interessato ha contro replicato con memoria del 30 dicembre 2010.

All’udienza del 19 gennaio 2010, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Con il ricorso in esame, il ricorrente contesta il proprio trasferimento presso la Sezione Archivio storico e fotografico dell’ Ufficio per la Comunicazione.

L’oggetto del contendere non è l’atto originario con il quale il R. venne trasferito presso un Comando/Ente a terra su domanda del 4 dicembre 2008, bensì, il provvedimento con il quale l’intimata amministrazione lo ha confermato nell’incarico assegnatogli (capo sezione archivio storico e fotografico dell’ufficio per la comunicazione) nonostante il suo mancato impiego preso il Dipartimento per la Protezione Civile.

Giova una breve riepilogazione dei fatti per come desunta dalla documentazione di ricorso.

Nel novembre del 2008 l’amministrazione militare prospettò agli ufficiali piloti in servizio presso la sezione aerea P180 di Pratica di Mare la possibilità di essere impiegati quali piloti presso il Dipartimento di Protezione civile.

Il R. – nell’incarico di capo sezione e capo equipaggio – chiese di essere preso in considerazione per un impiego triennale nell’ambito del concorso dei piloti militari all’attività A.I.B. svolta su aeromobili del DPC.

L’amministrazione lo invitò a formulare apposita dichiarazione di disponibilità all’impiego.

Nella circostanza, egli dichiarò " di essere disponibile, qualora selezionato, a formulare eventuale istanza di trasferimento nella sede di servizio che verrà ritenuta più idonea per lo svolgimento dell’attività in argomento".

Fu così che il ricorrente presentò l’istanza di trasferimento su fac simile predisposto dall’amministrazione avendo cura di annotare, in continuità e coerenza con le ragioni sottese ai motivi di avvio del procedimento ad istanza di parte, le finalità stesse del trasferimento "per l’impiego personale navigante pilota su aeromobili flotta di Stato AIB – Dip. Prot. Civile".

L’amministrazione accolse l’istanza assegnando il ricorrente:

a)alla 1^ Sezione Archivio storico e Fotografico Ufficio per la Comunicazione con incarico di Capo Sezione;

b)e, per la sola attività di volo, alla SEZAER P180.

Il ricorrente veniva movimentato nella sede di Roma presso l”Ufficio storico dello Stato Maggiore.

A distanza di sei mesi dal trasferimento, l’amministrazione non provvedeva ad impiegare il R. su aeromobili flotta di Stato AIB Dip. Prot. Civile né lo impiegava come pilota e così il militare chiedeva l’annullamento dell’ordine di trasferimento. L’amministrazione, conculcata a mezzo atto di diffida, così rispondeva "… si comunica che la designazione per l’impiego su aeromobili della flotta AIB… è tuttora valida; lo svolgimento del 1^ corso addestrativo è stato rinviato e sarà riprogrammato a cura del D.P.C. come stabilito dal foglio in riferimento echo. Le disposizioni d’impiego presso l’Ufficio per la Comunicazione, restando a disposizione del DPC per l’attività di AIB secondo i programmi propri dello stesso Dipartimento saranno dunque confermate";

successivamente, con nota del 2 settembre 2009, lo stesso UGP comunicava al ricorrente che:

"Ad integrazione di quanto già rappresentato all’interessato con il foglio in riferimento B, si riportano di seguito gli elementi di situazione resi noti dal DPC e le osservazioni di questo UGP che definiscono la posizione di impiego del C.F. R..

Il corso addestrativi programmato per l’impiego dei piloti militari designati a prestare servizio a bordo degli aeromobili della flotta AIB è stato annullato per problematiche contrattuali (…) tale situazione ha comportato che nessuno dei piloti… abbia potuto partecipare alla Campagna AIB 2009 (…).

Per completezza si precisa che la nota (2) riportata nel fac simile dell’istanza che richiede di indicare gli eventuali motivi della richiesta, fa evidentemente riferimento ai motivi di ordine professionale/familiare e non a motivi di servizio (quale il possibile reimpiego in altro incarico (…).

Precisato quanto sopra si evidenzia che il trasferimento del C.F. R. è stato ordinato in accoglimento della sua istanza di trasferimento a Roma (…). L’accoglimento della istanza è stata resa possibile in virtù della concomitante esigenza della F.A. di ricoprire la posizione di capo sezione archivio storico e fotografico presso l’ufficio per la comunicazione che è l’incarico primario assegnato al C.F. R. (…). La designazione per l’impiego ulteriore (…) presso la Protezione civile resta valida ed è confermata. Il ritardo nell’attuazione del programma di partecipazione alla Campagna AIB (…) non può essere imputato quale motivo di annullamento delle disposizioni relative all’incarico principale".

In punto di fatto, il Ministero della difesa sostiene che:

l’impiego del R. presso l’ufficio storico non era affatto vincolato ad alcun servizio ulteriore e particolare;

l’Accordo applicativo della Convenzione per l’impiego dei militari prevede che il "periodo di servizio AIB in cui verrà impiegato il personale militare navigante pilota è a carattere non continuativo";

l’incarico presso l’ufficio storico ha carattere primario e non può assolutamente ritenersi condizionato all’espletamento dell’incarico secondario di pilota;

la richiesta di trasferimento ha trovato la sua esclusiva motivazione nella situazione di disagio nella quale improvvisamente si trovava il R.;

il provvedimento ordinativo con cui è stato disposto l’impiego del ricorrente nella sede di Roma non individuava alcun arco temporale entro cui si dovesse attivare la frequenza del Corso AIB e la successiva attività antincendio presso la Protezione civile;

l’impiego del ricorrente presso l’ufficio storico è adeguato al ruolo ed al grado rivestito: il R. è ufficiale di Corpo dello Stato Maggiore della Marina ed è impiegato presso l’ufficio storico in una posizione organica adeguata al grado posseduto (Capitano di Fregata) ed al Corpo di appartenenza nella quale è subentrato in sostituzione di un Capitano di vascello del medesimo Corpo di Stato Maggiore.

Il ricorso è fondato nei sensi che seguono.

Per inquadrare l’esatta fattispecie nell’ambito della quale è originato l’odierno ricorso, il Collegio non può prescindere dall’esame complessivo dei fatti che hanno originato l’avvio del procedimento di trasferimento.

Il ricorrente si è indotto ad instare l’amministrazione perché sollecitato dalla prospettiva, ingenerata dalla stessa amministrazione, di essere impiegato, in continuità logica e funzionale con la professionalità posseduta, come pilota presso il Dipartimento di Protezione Civile (servizio antincendi).

Il R. svolgeva servizio come Capo Sezione e Capo Equipaggio della Sezione Aera P180 di Pratica di Mare. Egli ha chiesto il trasferimento per continuare a svolgere – presso altro ente: il Dipartimento di Protezione Civile – la propria attività di pilota, corrispondente al profilo professionale posseduto.

Pare evidente, pertanto, che la sua richiesta di assegnazione ad un "Comando/Ente a terra" ne postulava l’assegnazione all’impiego come pilota per i servizi di Protezione Civile. E’ in questi sensi, ad avviso del Collegio, che deve essere letta ed interpretata, secondo i comuni canoni dell’ermeneutica, l’istanza del ricorrente. Lo impone, peraltro, il dovere di lealtà e di mutua reciprocità che caratterizza il rapporto tra amministrazione e dipendente, anche nel particolare ambito militare.

Deve ritenersi che il R. abbia accettato il trasferimento unicamente in questa prospettiva e sulla base del suddetto presupposto.

Ne deriva, come prima considerazione, che nessun onere di impugnativa gravava su di lui al momento della notifica del provvedimento ordinativo di trasferimento dovendosi intendere la movimentazione presso la sede di Roma causalmente collegata, per volontà delle parti, all’impiego presso il Dipartimento di Protezione civile.

Nel momento stesso in cui ha avuto consapevolezza che il corso addestrativo su aerei CANADAIR non si sarebbe più svolto, il ricorrente si è peritato, avuta percezione della lesività, di chiedere l’annullamento del trasferimento successivamente onerandosi di impugnare il diniego opposto dall’intimata amministrazione.

La difesa erariale sostiene che il ricorso andava notificato anche al C.F. Buccitti comandante della sezione aerea P180 di Pratica di Mare avvicendato nel comando dal ricorrente in esito al reintegro richiesto.

In realtà, un siffatto onere sarebbe stato ineludibile se il ricorrente avesse impugnato, o avesse avuto l’onere di impugnare, il provvedimento ordinativo di trasferimento in cui compariva il nominativo del C.F. Buccitti. Sennonché, la doglianza per cui è causa reca ad oggetto la nota/messaggio di conferma del trasferimento che l’amministrazione ha adottato all’esito di un rinnovato procedimento istruttorio valutativo della situazione di fatto in cui, però, il C.F. Buccitti non compare come controinteressato in senso formale.

Nel merito della controversia, ciò che rileva in via dirimente è la circostanza per cui il R.:

è stato assegnato ad un Comando della Forza Armata non deputato al volo;

neppure è stato impiegato, in attività c.d. secondaria o ulteriore, come pilota di aereo.

Tali circostanze risultano per tabulas dagli atti di causa ove scorso il curriculum del ricorrente, il servizio da lui sempre prestato e la professionalità acquisita. Ed infatti, il R. dal giorno del trasferimento non è stato più impiegato come pilota e la sua assegnazione a SEZAER P180 "per la sola attività di volo" (cfr messaggio datato 11/12/2008) è rimasta solo sulla carta, in via di assegnazione meramente formale.

Pertinente, pertanto, s’appalesa il profilo di censura rubricato in fatto sub n. 5). Ed invero, a seguito del trasferimento presso l’Ufficio Storico e Fotografico e della mancata assegnazione all’impiego cui la domanda era preordinata per volontà comune delle parti, il R. ha finito per essere assegnato ad un incarico incompatibile con il proprio profilo professionale che non gli ha consentito, né gli consente, di svolgere l’attività di pilota, ancorché questa la si volesse intendere come secondaria o ulteriore rispetto ad un incarico principale in quanto pur sempre connotante la qualifica professionale posseduta dal militare.

Ne consegue, che illegittimamente l’amministrazione ha confermato il ricorrente nella sede di Roma in carenza dei presupposti che avevano giustificato il trasferimento.

La circostanza che il corso addestrativo programmato per l’impiego dei piloti militari designati a prestare servizio a bordo degli aeromobili della flotta AIB sia stato annullato per problematiche contrattuali, se può esonerare l’amministrazione da eventuali profili di responsabilità, non vale certo a legittimare l’impiego del ricorrente presso un comando/ente non deputato al volo e, perciò, in compiti funzionalmente incompatibili – in assenza di qualsiasi servizio in attività di volo – con il profilo professionale posseduto dal R..

Illogica ed incoerente con i presupposti di fatto, sviata nella causa nonché lesiva del principio di affidamento, di lealtà e di mutua reciprocità s’appalesa, dunque, la determinazione impugnata che va, pertanto, in questi sensi, annullata con l’effetto che la domanda del ricorrente – formulata nell’atto introduttivo del giudizio e strumentale al proprio reintegro nella sede ed incarico operativo precedentemente ricoperti – merita di essere accolta.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 2.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-03-2011) 12-04-2011, n. 14742 Intercettazioni telefoniche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 6 maggio 2010 il Tribunale per il riesame di Reggio Calabria ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria in data 18 marzo 2010 nei confronti di P.D.C. con riferimento al reato di cui al D.P.R. 309 del 1990, art. 74 ed ha sostituito la misura ella custodia cautelare in carcere con quella dell’obbligo di presentarsi alla PG in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 81 cpv. cod. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Il Tribunale territoriale ha motivato riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza in relazione alla misura cautelare in questione, considerando le intercettazioni telefoniche effettuate dalle quali emergono numerose fissazioni di incontri del P. con altri spacciatori, e cessioni in suo favore di sostanza stupefacente destinata allo smercio, con l’utilizzo di linguaggio criptico tipico dell’ambiente del traffico di stupefacenti.

Il P. propone ricorso per cassazione avverso tale ordinanza lamentando violazione dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all’art. 192 cod. proc. pen.. E D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. In particolare si assume che l’unico indizio a carico del ricorrente sarebbe costituito da conversazioni telefoniche in cui, in realtà non si fa uso di linguaggio criptico riferito, in realtà, allo spaccio di stupefacenti, ma si fa riferimento realmente a vernici, argomento giustificato dall’attività commerciale realmente ed effettivamente svolta dall’imputato. L’accusa mossa al ricorrente, d’altra parte, non avrebbe il conforto di alcun riscontro obiettivo per cui la motivazione deve considerarsi illogica.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato e va conseguentemente rigettato. il ricorso sostanzialmente contesta la lettura delle intercettazioni telefoniche che costituiscono l’indizio più importante posto a fondamento della decisione impugnata.

In questa sede è sufficiente rilevare che in materia di intercettazioni, secondo principi ormai consolidati, l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 6^, 10 giugno 2005, n. 35680, Patti; Sez. 4^, 28 ottobre 2005, n. 117, Caruso; Sez. 4^, 16 giugno 2004, n. 40179, Kerri). Nella specie, i giudici di merito hanno dato una spiegazione del tutto coerente in ordine al linguaggio criptico utilizzato dagli imputati nei loro incontri e nelle loro telefonate, interpretando il significato delle conversazioni intercettate in termini di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, in modo che la ricostruzione del contenuto delle conversazioni non ha lasciato margini di dubbio sul significato complessivo dei colloqui captati.

D’altra parte è pure infondato l’assunto del ricorrente secondo cui le intercettazioni in questione sarebbero rimaste prive di riscontri, in quanto, viceversa, l’ordinanza impugnata da compiuto conto anche di tali riscontri sottolineando come gli arresti dei corrieri ed i sequestri di ingenti quantità di sostanza stupefacente, abbiano fornito proprio completo riscontro a quanto risultante dalle intercettazioni.

La logica e compiuta motivazione del provvedimento impugnato rende, dunque, l’ordinanza impugnata immune da ogni censura di legittimità.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, quarta sezione penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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