Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-10-2012) 07-12-2012, n. 47633

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte d’Appello di Lecce, in ordine all’appello proposto da M.G. contro sentenza del Tribunale di Lecce emessa in data 29 ottobre 2009 che – per avere illegalmente adibito a discarica di rifiuti, anche pericolosi, costituiti da materiale ferroso, apparati domestici e opere edili di risulta, un’area di terreno di circa 1387 metri quadri l’aveva ritenuta colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3, commesse il (OMISSIS), e l’aveva condannata, concesse le attenuanti generiche, alla pena di otto mesi di attesto ed Euro 4000 di ammenda, pronunciava sentenza il 21 settembre 2011, respingendo l’appello.

2.1 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputata, adducendo due motivi.

Il primo denuncia violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), come carenza di motivazione per travisamento di prova in relazione all’affermazione della sentenza impugnata che l’imputata fin dall’acquisto del terreno lo abbia concesso al padre sia per coltivazione sia per destinazione a discarica. Secondo il ricorrente (che nel motivo trascrive integralmente le deposizioni testimoniali dell’udienza 17 aprile 2008) nulla in questo senso emergerebbe dalle risultanze probatorie.

2.2 Il secondo denuncia violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione al D.Lgs. n. n. 152 del 2006, art. 256 e art. 40 c.p., avendo la Corte errato nell’applicazione della legge penale nel momento in cui ha ritenuto sufficiente il rapporto concessorio finalizzato alla realizzazione della discarica, non essendo individuabile, invece, una norma specifica che descriva una posizione di garanzia del proprietario del terreno: destinatario della norma penale contestata alla M. sarebbe il gestore dell’impianto di raccolta che non è proprietario del terreno su cui si attua lo smaltimento di rifiuti speciali non autorizzato.
Motivi della decisione

3. Mentre il primo motivo del ricorso è qualificabile come inammissibile per manifesta infondatezza, non emergendo dagli atti un travisamento, bensì prospettando il ricorrente valutazioni alternative degli elementi fattuali che costituiscono il compendio probatorio, il secondo motivo non è affetto da tale vizio. Infatti sussiste un certo grado di non conformità nella giurisprudenza che di recente ha esaminato la questione dell’esistenza o meno di un obbligo di garanzia in capo al proprietario in relazione alla fattispecie che è stata contestata a M.G. (p. es., nel senso dell’inesistenza della responsabilità del proprietario in caso di mera consapevolezza dell’abbandono di rifiuti sul fondo da parte di terzi Cass. Sez. 3^, 1 luglio 2002 26 settembre 2002 n. 32158, Cass. Sez. 3^, 12 ottobre 2005-19 gennaio 2006 n. 2206 e Cass. Sez. 3^, 9 ottobre 2007-17 gennaio 2008 n. 2477; nel senso invece di una culpa in vigilando attribuibile al proprietario Cass. Sez. 3^, 26 gennaio 2002 -4 giugno 2007 n. 21677 e Cass. Sez. 3^, 9 luglio 2009- 22 settembre 2009 n. 36836) che rende il motivo, appunto, non manifestamente infondato.

4. Ciò posto, deve darsi atto che al reato ascritto alla imputata ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e 161 c.p. nonchè del D.Lgs. n. 52 del 2006, art. 256, comma 3, e maturata la prescrizione quinquennale come causa estintiva (l’accertamento del reato risale al 14 ottobre 2006, e vi fu sospensione di 85 giorni) il 7 gennaio 2012;

poichè non emergono dagli atti, a questo punto, elementi comprovanti la certa sussistenza delle cause di non punibilità di cui al art. 129 c.p.p., comma 2, ai sensi di quest’ultima norma deve, in assorbimento d’ogni ulteriore questione, procedersi alla immediata declaratoria dell’intervenute) prescrizione del reato contestata alla ricorrente, annullando pertanto senza rinvio il provvedimento impugnato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 25-01-2011, n. 719

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.- Con il ricorso, meglio indicato in epigrafe, la Società B. S.a.s. ha chiesto che il Tribunale provveda ad annullare la deliberazione di Giunta del Comune di C. n. 134 del 14 luglio 2009 e la nota di trasmissione della stessa, prot. n. 29490 del 22 luglio 2009, a firma del dirigente dell’Area assetto, uso e sviluppo del territorio del Comune di C., nella quale si diffidava la predetta Società ad adeguarsi a quanto prescritto nella deliberazione giuntale.
Premetteva la ricorrente che, con delibera della Giunta del Comune di C. n. 21 del 22 marzo 2001, veniva approvato il bando per la realizzazione e gestione dei "punti verdi di qualità". Soggiungeva la Società B. che, con deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 20 marzo 2007, il Comune di C. approvava la proposta da essa presentata con riferimento all’area n. 6 "Ingresso principale Cerenova".
Riferiva ancora la ricorrente che la commissione di gara, con nota prot. 14176 del 12 aprile 2007, aveva chiesto modifiche progettuali rispetto al progetto approvato, alle quali la B. aderiva, di talché in data 2 agosto 2007 veniva stipulata tra le parti la convenzione per la realizzazione e gestione del punto verde di qualità sito in località Cerenova all’altezza dell’ingrasso principale.
Specificava la ricorrente che, con ordinanza n. 5 del 13 agosto 2008, il dirigente dell’Area assetto, uso e sviluppo del territorio del Comune di C. riscontrava presunte difformità e varianti progettuali, asseritamente introdotte in assenza di collaudo e di sottoscrizione del verbale di consistenza, disponendo la rimozione o demolizione di quanto realizzato in difformità.
Lamenta ora la ricorrente che, in conseguenza delle contestazioni sollevate dal dirigente del Comune di C., essa Società ebbe a chiedere l’approvazione delle varianti progettuali con atto mai riscontrato dal ridetto Comune che, al contrario, provvedeva ad adottare la delibera giuntale qui impugnata insieme con la nota dirigenziale di trasmissione.
Contestando la legittimità di tali provvedimenti in quanto prima della loro adozione non si è tenuto conto della circostanza che fu la commissione di gara a chiedere le modifiche progettuali alla B. che ora il Comune di C. vuole considerare alla stregua di varianti non autorizzate nonché per violazione delle disposizioni della convenzione a suo tempo stipulata tra le parti, la ricorrente chiedeva l’annullamento giudiziale degli atti impugnati con annessa domanda risarcitoria.
2. – Si è costituito in giudizio il Comune di C. contestando nel merito la fondatezza delle avverse prospettazioni e chiedendo la reiezione del ricorso siccome proposto.
Proposta istanza cautelare dalla parte ricorrente essa veniva accolta con il decreto presidenziale n. 4484 del 25 settembre 2009, poi confermato con l’ordinanza di questo Tribunale n. 4660 del 15 ottobre 2009.
E’ intervenuto ad opponendum il Signor F.G., proprietario di una villetta sita in località Cerenova.
Le parti controvertenti depositavano ulteriore documentazione e memorie illustrative nelle quali reiteravano le già rassegnate conclusioni.
Trattenuta riservata la decisione nell’udienza di merito del 31 marzo 2010 la riserva è stata sciolta nella Camera di consiglio del 7 luglio 2010.
3. – Preliminarmente il Collegio deve ricostruire, seppur sinteticamente e sulla scorta della documentazione depositata dalle parti in giudizio, gli aspetti salienti della vicenda contenziosa qui in esame.
Con deliberazione della Giunta del Comune di C. n. 230 del 22 giugno 2006 veniva approvata la pubblicazione di un avviso pubblico per la creazione di cinque Punti verdi di qualità e, per quel che qui rileva, in particolare per l’area n. 6 (essendo stato espunto dal nuovo avviso, modificativo di un primo avviso pubblicato nel 2001, l’intervento relativo all’area 1) l’intervento era previsto con riguardo all’ingresso principale della località Cerenova sulla via Aurelia (di cui alla allegata scheda n. 6 relativa al suindicato intervento).
Il bandodisciplinare, in via generale, presentava come oggetto la presentazione di "progettiproposte per la sistemazione e la gestione del verde pubblico attrezzato su aree di proprietà comunale o in via di acquisizione, con la possibilità di gestione privata, di un complesso articolato di servizi ed attrezzature a carattere ricreativo, culturale, commerciale e di servizio (…)" (così, testualmente, all’art. 1 del bando).
Due erano le categorie di attrezzature e di servizi indicate nell’art. 3 del bando: servizi ed attrezzature obbligatorie gratuite e servizi ed attrezzature compatibili a pagamento. Nello specifico si trattava:
– con riferimento alla prima categoria, di: a) parco giochi; b) punto di raccolta dei rifiuti riciclabili con appositi contenitori per la carta, vetro, lattine e plastica prodotti all’interno del parco; c) recinzione;
– con riferimento alla seconda categoria, di: a) attrezzature ludiche a pagamento (giostre, tappeto elastico, caroselli, circuito per minicar, teatro per le marionette, ecc.); b) impianti sportivi all’aperto (pattinaggio, pallavolo, basket, mountain bike, ecc.) e ricreativi (minigolf, campi di bocce, ecc.) con relative strutture di servizio; c) chiostri per la somministrazione di gelati e bevande ad esclusione di quelle alcoliche.
Con riferimento alla sistemazione a verde, l’art. 4 del bando specificava che "lo spazio sistemato a verde per tutte le aree non potrà essere inferiore al 50%", prevedendo in particolare: 1) la conservazione e la valorizzazione delle preesistenti vegetazioni e caratteristiche naturalistiche di rilevanza ambientale; 2) la realizzazione dei necessari servizi a rete (rete di innaffiamento, di illuminazione, ecc.); 3) la messa a dimora di nuova vegetazione; 4) la realizzazione di percorsi pedonali; 5) l’inserimento di elementi di arredo (un numero minimo di 5 panchine, un numero minimo di 10 cestini portarifiuti, cartelli segnaletici, parco giochi naturalistici, ecc).
Presentato il progetto dalla B. per l’area n. 6 (ingresso di Cerenova), nel corso della valutazione dello stesso la commissione di gara rilevava la necessità che detto progetto fosse integrato da ulteriore documentazione relativa (vedasi il verbale del 1° febbraio 2007 nella parte relativa alla "busta n. 4"):
– alla migliore specifica delle attrezzature ludiche gratuite e a pagamento;
– alla ubicazione sul grafico del sito raccolta differenziata (anche a scopo di "educazione ambientale");
– all’attestazione circa i carichi pendenti e fallimentari della proponente;
– ad una migliore ubicazione del dog park, visto che risulta in posizione opposta rispetto all’ingresso dell’area e non è previsto un vialetto per raggiungerla;
– al crono programma, vale a dire alle specifiche circa le fasi di realizzazione nell’arco dei 180 giorni previsti.
Tenuto conto di quanto sopra, il Comune di C. con deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 20 marzo 2007 approvava, tra gli altri, il progetto presentato dalla B. per l’area n. 6 a condizione che fossero rispettate le indicazioni di cui al verbale del 1° febbraio 2007.
Successivamente il responsabile del Servizio manutenzione e ambiente del Comune di C. invitava, con nota n. prot. 14716 del 12 aprile 2007, la società aggiudicataria ad adeguarsi alle indicazioni di cui al succitato verbale del 1° febbraio per come riprodotto dalla delibera di aggiudicazione.
Seguiva la stipula della convenzione in data 2 agosto 2007, atto rep. 3000, nonché l’avvio dei lavori preceduti dalla denuncia di inizio attività del 23 settembre 2007.
4. – Fin qui la vicenda prodromica alla fase di avvio dei contrasti tra la B. ed il Comune di C..
Accadeva che, in seguito ad un sopralluogo effettuato congiuntamente in data 7 luglio 2008 da personale della polizia locale e della Stazione dei carabinieri di Campo di Mare nell’area oggetto dell’intervento da parte della B., venivano riscontrate numerose difformità nella realizzazione delle infrastrutture previste e di gestione dell’area con riferimento alla convenzione stipulata ed in particolare:
1) i vialetti pedonali realizzati hanno profili longitudinali e traiettorie diversi rispetto al progetto approvato con la delibera giuntale n. 68 del 2007;
2) buona parte dell’area del parco risulta coperta da uno strato di breccia di media pezzatura e non dall’inerbimento del prato;
3) la recinzione delle aree dei giochi a pagamento non risulta conforme all’art. 10 della convenzione ed all’art. 4 del bando di gara in quanto delimita una intera area e non i singoli giochi;
4) in prossimità dell’angolo tra la Via Aurelia e l’ingresso principale di Cerenova è installato un box prefabbricato non previsto in convenzione e sono inoltre presenti giochi elettronici che non risultano indicati nella convenzione e nel progetto approvato né altrimenti autorizzati;
5) sull’area originariamente destinata a dog park è stata riscontrata la presenza di una pista in terra battuta delimitata da alcuni pneumatici parzialmente infissi al suolo, risulta inoltre esservi stato posizionato un container non previsto;
6) la costruzione destinata a punto di ristoro risulta difforme dal progetto per la presenza di una tettoria in legno non autorizzata;
7) risultano installati alcuni giochi in aggiunta a quelli previsti in progetto, posizionati su basi in conglomerato cementizio non previste in progetto, e precisamente: n. 1 gonfiabile, n. 1 piscina gonfiabile di piccole dimensioni, n. 4 tappeti elastici;
8) il posizionamento di alcuni giochi risulta difforme da quello previsto nel progetto approvato.
I rilievi segnalati dagli agenti intervenuti durante il sopralluogo del 7 luglio 2008 venivano trasfusi dapprima in una segnalazione interna da parte del Servizio manutenzione e ambiente del Comune di C. (prot. 28069 del 9 luglio 2008) e poi nel corpo centrale dell’ordinanza dirigenziale n. 5 del 13 agosto 2008 con la quale il responsabile della Terza area, Assetto uso e sviluppo del territorio ha ordinato alla B. (cfr., testualmente, l’ordinanza versata in atti):
– "la rimozione e l’allontanamento, da eseguire nel termine di giorni 7 (sette) dalla notifica della presente Ordinanza, dei giochi e delle strutture mobili sopra descritte e difformi dalla concessione amministrativa;
– la rimozione o demolizione di quanto non previsto o realizzato in difformità dagli atti di convenzione e di progetto richiamati nella stessa, entro giorni 15 (quindici) dalla notifica della presente ordinanza".
Gli adempimenti di cui sopra venivano richiesti alla B. anche in virtù della duplice circostanza che:
– l’avvio della gestione era subordinato al collaudo finale di tutte la opere previste nel progetto e che, al momento del sopralluogo, gli interventi fatti oggetto di D.I.A. non risultano essere stati sottoposti a collaudo, di talché con riferimento ad essi non può essere redatto il verbale di consistenza;
– l’esecuzione di maggiori percorsi pavimentati, la realizzazione di piattaforme o basamenti, la collocazione di strutture non previste incidono sulla quota di area (il 50% secondo la convenzione) che avrebbe dovuto essere destinata a verde.
All’ordinanza n. 5 faceva seguito l’ordinanza dirigenziale n. 6 del 28 agosto 2008 con la quale si ordinava al rappresentante legale della B. di ricondurre l’attività di somministrazione alimenti e bevande alle caratteristiche di cui all’autorizzazione n. 495 del 10 aprile 2008, atteso che, a fronte di una licenza che consentiva la sola vendita e la somministrazione di gelati e bevande, era stata riscontrata all’interno dell’esercizio "la presenza di primi piatti surgelati, dolciumi, prodotti di pasticceria, tramezzini, panini preconfezionati e macedonie in porzioni preconfezionata" in un contesto in cui si evidenziava come "il riscaldamento e la cottura dei cibi avvenivano a mezzo di piastra elettrica e forno a microonde" (così il testo dell’ordinanza n. 6).
In conseguenza della comunicazione delle suindicate ordinanze la B., con atto protocollato al Comune di C. in data 8 settembre 2008 e contenente controdeduzioni a quanto contestatole dal Comune, formulava una proposta progettuale in variante rispetto al contenuto del progetto a suo tempo assentito.
Con delibera della Giunta comunale n. 134 del 14 luglio 2009 il Comune di C. respingeva la predetta richiesta e con la determina dirigenziale n. prot. 29490 del 22 luglio 2009 veniva (nuovamente) diffidata la B. a ricondurre gli interventi posti in essere e la gestione degli stessi a quanto pattuito nella convenzione.
5. – Parte ricorrente ritiene illegittimi tali due ultimi provvedimenti in quanto "le modifiche oggi contestate dal Comune di C. traggono origine dalle precise richieste della commissione aggiudicatrice, come emerge dalla nota prot. 14716 del 12.4.2007 a firma del responsabile del Servizio manutenzione ed ambiente del Comune di C., geom. Franco Spadoni, e dalla nota di replica della B. s.a.s., in data 2.5.2007" (così, testualmente, a pag. 6 del ricorso introduttivo).
Tuttavia, a leggere i documenti indicati dalla ricorrente e versati in atti, il senso della deduzione di illegittimità prospettata dalla B. non si coglie. Infatti:
A) nella nota a firma del responsabile del Servizio manutenzione ed ambiente del Comune di C., per come si è sopra già riferito, si fornisce soltanto una elencazione di adempimenti ai quali la società aggiudicataria doveva adeguarsi in virtù della delibera di Giunta di aggiudicazione della selezione e di approvazione del progetto presentato, tenuto conto delle indicazioni di cui al verbale del 1° febbraio 2007 della commissione di gara, per come riprodotto dalla delibera di aggiudicazione;
B) in tali adempimenti richiesti – e non contestati dalla B., visto che non risultano elementi documentali versati nel giudizio che diano dimostrazione di una diversa volontà da parte della Società aggiudicataria rispetto a quanto indicato nel ridetto verbale del 1° febbraio 2007 della commissione di gara – non si registra alcuna coincidenza tra quanto preteso a modifica del progetto dal Comune e quanto contestato in sede di sopralluogo in data 7 luglio 2008;
C) ancor più in particolare, sempre con riferimento alla sostenuta (dalla parte ricorrente) corrispondenza tra quanto realizzato e quanto preteso dalla commissione di gara quale variante al progetto iniziale presentato dalla B., si rammenta sinteticamente (avendone più sopra trasposto l’intero contenuto testuale) che con la nota prot. 14716 del 12 aprile 2007 il Comune di C. si limitava a chiedere alla predetta Società: 1) una specificazione delle attrezzature ludiche gratuite e a pagamento; 2) l’individuazione sul grafico del sito raccolta differenziata; 3) la situazione circa i carichi pendenti e l’eventuale presenza di procedure fallimentari in corso; 4) una migliore ubicazione del dog park; 5) un accurato crono programma;
D) l’atto di contestazione, al quale la B. ha ritenuto di rispondere con una controproposta di variante, indica le variazioni riscontrate (in sede di sopralluogo in data 7 luglio 2008) rispetto al progetto approvato, non fatte oggetto di collaudo e neppure indicate nella denuncia di inizio attività presentata al Comune e da questo assentita, le quali nulla hanno a che vedere con le richieste di cui alla nota prot. 14716 del 12 aprile 2007 né con il contenuto del suo atto presupposto, vale a dire il verbale della commissione del 1° febbraio 2007, poi trasfuso nella delibera di aggiudicazione;
E) d’altronde nella controproposta di variante sono fornite considerazioni in opposizione alle contestazioni mosse dal Comune che nulla hanno a che vedere – come invece si asserisce da parte ricorrente nel ricorso e negli ulteriori scritti processuali – con presunte modifiche progettuali volute in sede di approvazione del progetto dal Comune.
In altri termini, sulla scorta della documentazione versata in atti, il Collegio registra che:
A) a suo tempo il Comune di C. ebbe a richiedere delle integrazioni al progetto in via di approvazione;
B) il Comune, all’esito del sopralluogo del luglio 2008, ebbe a contestare alla B. la realizzazione di opere e comportamenti gestionali (la presenza contemporanea di un numero di persone superiore a 100 che necessiterebbe di un certificato di prevenzione incendi che la B. non aveva richiesto, l’esercizio di forme pubblicitarie non consentito dal regolamento comunale, utilizzo di diffusioni sonore e video che non è consentito dalla convenzione), estranei a quanto a suo tempo indicato nelle integrazioni richieste in sede di approvazione del progetto alla Società aggiudicataria, compiuti in violazione del contenuto della convenzione stipulata, non riprodotti nella denuncia di inizio attività presentata per lo svolgimento degli interventi ed effettuati, non essendo stato svolto il preventivo collaudo, in mancanza del verbale di consistenza da redigersi in contraddittorio tra Comune e concessionario;
C) le contestazioni contenute nell’ordinanza dirigenziale n. 5 del 13 agosto 2008, per quanto concerne la riduzione in pristino delle infrastrutture irregolari realizzate e nell’ordinanza dirigenziale n. 6 del 28 agosto 2008, per quanto concerne gli aspetti gestionali e quindi la riconduzione dell’attività di somministrazione alimenti e bevande alle caratteristiche di cui all’autorizzazione n. 495 del 10 aprile 2008 non risulta che siano mai state fatto oggetto di impugnativa in sede giurisdizionale (come correttamente eccepito dalla parte intervenuta ad opponendum), di talché il contenuto degli atti suindicati non è contestabile nella presente sede, dovendo quindi ritenersi i segmenti delle censure dedotte nel ricorso irricevibili nelle parti riferite al contenuto dei ridetti provvedimenti.
6. – Fermo quanto sopra, la documentazione prodotta in giudizio evidenzia come nella nota del 31 agosto 2008 trasmessa dalla B. al Comune di C. la Società, per la prima volta, controdeduce in merito alle contestazioni mosse dal Comune ma in nessuna parte di quella nota si evidenzia un riferimento alla corrispondenza tra quanto realizzato e quanto richiesto dal Comune di C. all’atto dell’aggiudicazione del progetto originario, rispetto al cui contenuto è stata stipulata la convenzione. Piuttosto essa si compendia in un elenco di valutazioni critiche rispetto al progetto approvato, in termini di insufficienza ed inadeguatezza rispetto alle richieste dell’utenza ed alla impossibilità di rispettare alcune prescrizioni progettuali, giustificando infine il compimento di taluni interventi e modalità gestionali per consentire una migliore fruibilità delle strutture (ludiche, in particolar modo).
Si trae, dunque, dalla lettura della nota inviata dalla B. al Comune di C. nell’agosto 2008 il senso di una proposta di variante sviluppata (e proposta, soprattutto) ex post, rispetto sia all’approvazione del progetto ed alla stipula della convenzione sia alla realizzazione degli interventi ed alla modifica dei comportamenti di gestione, senza che l’Amministrazione ne fosse stata messa tempestivamente (e preventivamente) al corrente e senza aver acquisito l’indispensabile avviso favorevole da parte del Comune.
Appare dunque chiaro che il Comune di C., una volta venuto a conoscenza degli interventi realizzati a sua insaputa e non essendo dell’avviso di volerli condividere, ha esercitato il suo discrezionale potere di non accettare la proposta "in sanatoria" della B. senza che tale comportamento possa costituire, tenuto conto dell’andamento degli eventi per come sopra riferito, una compressione di un "ragionevole affidamento" (vedasi sul punto pag. 7 del ricorso introduttivo) che sarebbe sorto in capo alla ricorrente, non sussistendo nei fatti i presupposti per la realizzazione di una siffatta evenienza giuridica.
7. – Accertata, dunque, l’infondatezza del nucleo centrale dei motivi di censura dedotti dalla parte ricorrente, il Collegio rileva altresì l’inconsistenza delle ulteriori censure riferite dalla B.:
– non venendo in emersione nella specie alcun riferimento alla disciplina dell’autotutela amministrativa nei due provvedimenti impugnati, nei quali il Comune si è limitato a non accettare la proposta di variante ex post formulata dalla B., invitando quest’ultima al rispetto del contenuto della convenzione a suo tempo stipulata;
– non sussistendo alcun contrasto, come invece paventato dalla ricorrente, tra il contenuto dei due provvedimenti impugnati e le prescrizioni della convenzione che, al contrario, proprio attraverso tali provvedimenti il Comune invita la B. a rispettare, esortandola ad adempiere a quanto a suo tempo contestatole, con atti mai fatti oggetto di impugnativa giurisdizionale.
8. – In ragione delle suesposte osservazioni e rilevata l’infondatezza dei motivi di censura dedotti il ricorso deve essere respinto.
Nondimeno, tenuto conto della particolarità delle questioni che hanno fatto oggetto della vicenda giudiziale, il Collegio stima equo, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. novellato, disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite ed intervenute.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, nelle Camere di consiglio del 31 marzo 2010 e del 7 luglio 2010 con l’intervento dei Magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. V 16-10-2008 (01-10-2008), n. 39042 Associazione di stampo mafioso – Imprenditore colluso – Ordinanza cautelare basata su intercettazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
1 – S.C. propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 6 marzo 2008 con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione alle incolpazioni provvisorie di partecipazione ad associazione di stampo mafioso nonchè tentata estorsione aggravata D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7 ed altro (capi A) e W).
La vicenda era relativa alla operazione investigativa denominata "(OMISSIS)", la quale, secondo la ipotesi accusatoria, aveva fatto emergere la esistenza, nel comune di (OMISSIS), di una associazione ‘nranghetista volta a realizzare, con attentati e atti a vario titolo intimidatori, il controllo del territorio anche sotto il profilo delle attività economiche in esso svolte.
A capo di detta cosca erano ritenuti G.T. e i fratelli A., individuati essenzialmente attraverso operazioni di intercettazione di conversazioni e dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Il carattere mafioso dell’organizzazione era stato affermato anche mediante ordinanze cautelari e sentenze di merito.
Tra le iniziative assunte per penetrare nelle attività imprenditoriali locali era menzionata quella relativa al settore della raccolta dei rifiuti urbani, perseguita grazie alla società Appennino Padana spa che era amministrata dal S. e partecipata da società riconducibili allo stesso personaggio, il quale agiva di conserva e in una posizione di totale cointeressenza, sia pure su un piano di subalternità, ancora secondo l’ipotesi accusatoria, con G.T..
In ordine a quest’ultimo, poi, erano segnalate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia D.V. e Se.Gi., esponenti di altre cosche locali, i quali avevano riferito circa la assegnazione al G. del compito di riscuotere le tangenti più rilevanti nella zona di influenza.
In ordine, invece, alla specifica posizione del S., venivano ricordate le conversazioni avute col G., ed intercettate il 9 e 10 giugno 2006, dalle quali si evincerebbe che i due collaboravano per la divisione degli utili della attività condivisa che era quella condotta attraverso le società appartenenti al primo, in particolare la società Appennino Padana, della quale si è detto.
Era stato rilevato anche che erano sorti problemi – dei quali parlavano G. e S. – a proposito della conduzione dell’attività della società menzionata e specificamente problemi attinenti iniziative a carattere intimidatorio poste in essere da terzi nel territorio del (OMISSIS), col quale la società Appennino aveva stipulato un accordo per la raccolta dei rifiuti;
erano anche sorti problemi riguardanti la "copertura" documentale di esborsi evidentemente non giustificabili; erano infine state effettuate assunzioni rispondenti alla necessità di stabilire una sorta di "non belligeranza" nel territorio di Paola, dominato dalla cosca dei Serpa.
Dalle stesse conversazioni si era appreso anche che problemi per la Appennino Paolano spa erano nati anche nel Comune di (OMISSIS) ove si era sollecitata e spesa la influenza di M.F., destinatario a sua volta di quote delle estorsioni praticate sul territorio e gestite dalla cosca di Amantea. Ebbene il M. aveva incontrato il S. su iniziativa del G. ed aveva messo a disposizione i propri servigi, tanto che tempo dopo, quando si approssimava la scadenza del contratto tra il Comune e la Appennino Paolano per la raccolta dei rifiuti, il S. aveva potuto porre in essere azioni di pressione e di intimidazione per ottenere il rinnovo del contratto stesso.
Oltre, cioè, ad aver preteso un esoso canone di locazione dei cassonetti che non gli appartenevano più essendo la loro proprietà passata al Comune di (OMISSIS) in virtù di accordi di natura contrattuale, in seguito, quando era pervenuta la disdetta del contratto, aveva dato ordine ai dipendenti della società di ritirare i cassonetti. Il tutto grazie all’appoggio garantitogli dal boss M..
2 – Il ricorrente denuncia: 1.a) violazione di legge con riferimento alla contestazione ex art. 416 bis c.p.. Deduce che tutte le emergenze indicate nella ordinanza impugnata provengono da una unica "captazione ambientale", come tale chiaramente insufficiente a far emergere gli indicatori, invero complessi, di una stabile partecipazione del soggetto ad sodalizio criminoso di stampo mafioso (ad esempio affiliazione, investitura, rapporti di comparaggio, rispetto del vincolo gerarchico etc.).
Invece era stata pretermessa l’analisi della tesi difensiva del prevenuto secondo cui la sua contiguità col G. era di natura "soggiacente" e quindi estranea al paradigma del reato contestato. Il S., lungi dall’avvalersi dei metodi prevaricatori del sodalizio, aveva dovuto concludere un patto di protezione, come era stato dimostrato con la produzione delle numerose denunzie per danneggiamento di macchinari dallo stesso presentate. La frase che il M. avrebbe pronunciato per rassicurarlo era stata male interpretata. Non vi sarebbe prova della acquisizione illecita del controllo di attività economiche da parte del S. grazie alla sua presunta partecipazione al sodalizio criminoso.
1.b) Immotivata sarebbe anche la presunzione positiva, affermata dal Tribunale, in tema di esigenze cautelari, essendo stata invece fornita dalla difesa la prova documentale delle denunzie di atti intimidatori subiti dal S.. Sarebbero state poi ingiustamente pretermesse le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (in particolare del Se.) sulla estraneità del S. al sodalizio mafioso.
1.c) In ordine al capo W), (tentata estorsione ed altro), sarebbe stato confuso l’istituto giuridico dell’ammortamento con quello dell’affitto. Gli indizi sono stati indicati, poi, con la tecnica del riporto di dichiarazioni di persone informate sui fatti (sindaco A. e geom. An.) senza che sia stato sviluppato alcun ragionamento utile a comprendere quali elementi di colpevolezza sorreggessero le contestazioni di furto, tentata estorsione e interruzione di pubblico servizio.
1.d) Il furto d’altra parte, non sussisterebbe perchè i cassonetti appartenevano alla società del S. e l’inserimento nel contratto di fornitura del servizio, di una quota di ammortamento, non poteva valere come causa di trasferimento della proprietà dei ben all’esito del pagamento delle rate dell’ammortamento stesso. Ciò sarebbe desumibile dalla "semplice lettura del contratto" e dalla previsione dell’obbligo per la ditta di sostituire i cassonetti danneggiati o usurati.
1.e) Il reato di tentata estorsione sarebbe, poi, contestato in ragione della richiesta di esosi canoni di locazione dei cassonetti, sull’erroneo presupposto che questi non appartenessero nemmeno al S.; anche le presunte intimidazioni per ottenere il rinnovo del contratto rescisso non sarebbero state dimostrate.
Nella conversazione intercettata tra il M. e il S. non si fa alcun riferimento al rinnovo del contratto per la raccolta dei rifiuti.
1.f) Priva di adeguato supporto indiziario sarebbe la contestazione di interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.), oltretutto costruita senza tenere conto che l’interruzione era stata cagionata dallo sciopero dei dipendenti che da tempo non ricevevano la retribuzione del lavoro svolto.
2) la inutilizzabilità della intercettazione ambientale del 9 giugno 2006 perchè non autorizzata in maniera regolare. In particolare, la richiesta di proroga del 29.4.2006 e il conseguente decreto di autorizzazione del g.i.p. datato 3.5.2006 riguardano soltanto le intercettazioni telefoniche e non l’intercettazione ambientale all’interno del casotto sito nell’area portuale di (OMISSIS).
3) la illogicità della presunzione assoluta di pericolosità dell’indagato, ex art. 275 c.p.p., essendo state date dimostrazioni della cessazione dell’ipotizzato vincolo associativo: il G. è infatti detenuto al pari del M.; le società attraverso le quali il S. ha operato sono sottoposte a sequestro; il S. ha perso la qualità di amministratore della Appennino Padano spa.
2.1 – Il 10 luglio 2008 è stata depositata memoria difensiva con la quale il ricorrente sostiene la deducibilità in cassazione – a seguito della modifica dell’art. 606 c.p.p., lett. e) – del travisamento della prova e richiama le censure già svolte in relazione alle favorevoli dichiarazioni dei collaboratori e alla documentazione depositata, non valutate dal Tribunale.
2.2 – Il 25 settembre 2008 è pervenuta ulteriore memoria difensiva con la quale il ricorrente deduce l’inutilizzabilità della captazione ambientale del 9 giugno 2006 perchè il decreto di proroga dell’autorizzazione delle intercettazioni emesso dal G.i.p. in data 22 maggio 2006 sarebbe privo di congrua e logica motivazione in ordine alla attualità delle "esigenze captative". Inoltre, si ribadisce l’ammissibilità della censura di travisamento della prova con illustrazione del motivo sub p. 2.1 e richiamo di documentazione prodotta dinanzi al Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1 – Osserva preliminarmente la Corte che la peculiarità del giudizio di legittimità consiste proprio in ciò, che oggetto di esso è una proposizione metalinguistica, ossia "il contrasto" tra una sentenza e una disposizione di legge e, nel valutare il dedotto contrasto tra il provvedimento impugnato e l’art. 606 c.p.p., lett. e), la Cassazione deve solo verificare che la decisione del giudice del merito sia stata congruamente e logicamente giustificata sia nel sillogismo deduttivo che abbia condotto all’applicazione di una determinata norma a un fatto accertato sia nelle argomentazioni sostanziali che sorreggono la ricostruzione del fatto medesimo (Sez. 5^, 13 giugno 2007, D’Auria ed altri; Sez. 5^, 8 aprile 2008, Bruno;
Sez. 5^, 6 maggio 2008, Finocchio).
Il controllo sulla motivazione è, infatti, "volto a verificare se il giudice abbia indicato le ragioni del convincimento che si è formato e se queste ultime siano plausibili in quanto fondate su tutto il materiale probatorio (cd. principio di correttezza) in modo che le conclusioni risultino il frutto di sillogismi logicamente ineccepibili e di massime di esperienza riconosciute come tali da chiunque e generalmente accettate (cd. principio di logicità)" (Sezioni unite, sentenza 17 ottobre 2006 – 9 marzo 2007, n. 10251).
La recente pronuncia – innanzi citata – resa dalle SS.UU. dopo la modifica dell’art. 606 c.p.p., lett. e) introdotta dalla L. n. 46 del 2006, ribadisce il "principio che ravvisa nella Corte di Cassazione il giudice che verifica la ritualità del procedimento probatorio e non del suo risultato". Sì che sono inammissibili le censure del ricorrente, volte a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio e, in particolare, quelle formulate con le memorie difensive. Nè è censurabile il travisamento della prova, trattandosi di provvedimento confermativo di quello impugnato (del G.i.p.).
3.2 – Tanto premesso, osserva la Corte che il ricorso non merita accoglimento. Invero, deve essere condiviso appieno il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità e ricordato anche dalla difesa del ricorrente, secondo cui in materia di partecipazione ad associazione di stampo mafioso è ragionevole considerare "imprenditore colluso" quello che è entrato in rapporto sinallagmatico con la cosca tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l’imprenditore nell’imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell’ottenere risorse, servizi o utilità; mentre è ragionevole ritenere "imprenditore vittima" quello che soggiogato dall’intimidazione non tenta di venire a patti col sodalizio, ma cede all’imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un’intesa volta a limitare tale danno. Ne consegue che il criterio distintivo tra le due figure è nel fatto che l’imprenditore colluso, a differenza di quello vittima, ha consapevolmente rivolto a proprio profitto l’essere venuto in relazione col sodalizio mafioso (rv 232963).
Peraltro, il principio, su cui il ricorrente chiede l’applicazione in senso ad esso favorevole, ha trovato corretto impiego, nel caso in esame, proprio per quanto concerne la ipotesi non favorevole all’indagato stesso.
E’ stata cioè ritenuta la sua piena partecipazione alle attività e al fine del sodalizio criminoso di stampo mafioso sulla scorta di elementi idonei in tale prospettiva.
Al riguardo è anche da considerare che, con orientamento ormai costante, si ritiene che agli effetti dell’indagine in ordine alla sussistenza dei gravi indizi, necessari, ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen., comma 1 per l’emissione della misura cautelare, si richiede che da essi possa trarsi il convincimento della elevata probabilità che il reato sia attribuibile all’indagato, e non già della certezza, necessaria, poi, in sede di giudizio, per l’affermazione di responsabilità. Siffatto principio trova supporto, da un lato, nella norma – l’art. 274 c.p.p., lett. a) – per la quale la misura cautelare può essere, tra l’altro, disposta allorquando sussistono inderogabili esigenze afferenti situazioni di concreto pericolo per l’acquisizione della prova (dal che si desume che questa non è ancora costituita, ma solo costituenda), e, dall’altro, nella manifesta non estensibilità alle misure cautelari della norma – l’art. 530 c.p.p., comma 2 – per la quale anche la insufficienza o contraddittorietà della prova importa l’assoluzione dell’imputato (rv 197001).
Ne consegue che la disamina della motivazione esibita dai giudici del riesame, essendo rispettosa dei detti criteri, va esente dall’ulteriore vaglio di questa Corte.
Il Tribunale ha, infatti, ricostruito il quadro delle emergenze acquisite sostenendo come esse dimostrino, sia pure col grado di approssimazione al vero richiesto nella procedura cautelare, che il S. ha dato prova di collusione con la consorteria mafiosa capeggiata dal G., condividendo con esso – e agevolandolo attivamente nel relativo perseguimento – i propositi di infiltrazione nella attività economico-imprenditorale della raccolta dei rifiuti in taluni comuni calabresi, controllo che, come è noto, è uno dei possibili scopi della consorteria tipizzata dall’art. 416 bis c.p..
La elaborazione del materiale indiziario proposta dai giudici del merito è infatti nel senso di un preciso tornaconto della condotta del ricorrente il quale metteva il G. a parte di tutta la contabilità, dei risultati dei contenziosi giudiziari e dell’incasso comune dei ricavi. D’altra parte, sulla individuazione del "partecipe" alla associazione non occorre certo che la dimostrazione del giudice debba cadere su tutti e su ciascuno dei criteri identificativi citati dal ricorrente.
Le Sezioni unite, nel più recente intervento, hanno sottolineato che la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi.
E in motivazione la Corte ha anche osservato che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi l’appartenenza nel senso indicato, purchè si tratti di indizi gravi e precisi – tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l’affiliazione rituale, l’investitura della qualifica di "uomo d’onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo (rv 231670).
In altre parole, gli indicatori fattuali citati costituiscono un elenco certamente non esaustivo e nel caso di specie i facta concludentia bene sono stati indicati dal Tribunale con riferimento al vincolo di assoggettamento del S. alle direttive del soggetto di evidenza del sodalizio (il G.) nonchè al tipo di contributo, stabile, dallo stesso dato al perseguimento del fine anzidetto.
E’ anche da rilevare che tale la permanenza del vincolo nella forma della messa a disposizione della propria persona e della propria attività per il perseguimento dei fini criminosi dell’ente, è stata argomentata in modo più che esaustivo dai giudici del riesame in base all’analisi delle conversazioni intercettate: conversazioni che, pur essendo tratte da una serie limitata di colloqui, sono state però ritenute sintomatiche ed esemplificative di un tipo di rapporto patrimoniale e di colleganza in affari del tutto collaudato e stabile, tanto da consentire al Tribunale di qualificare G. T. "socio occulto delle ditte riconducibili a S.C." (ord. pag. 6). Pertanto, stante la natura di tale valutazione come attinente al fatto, si tratta di giudizio di merito che questa Corte di legittimità non può sindacare ulteriormente.
La ricostruzione operata, come detto, in modo completo e logico dal Tribunale non è censurabile neppure sotto il profilo della mancata considerazione di elementi a difesa dedotti dal ricorrente.
A prescindere, invero, dal rilievo che non è dedotto in quali termini e attraverso quale attività procedimentale gli elementi a discarico sono stati sottoposti al vaglio del Tribunale, tanto da determinare il correlativo onere motivazionale, è anche da osservare che la motivazione fornita dal giudice della impugnazione non è comunque affetta da vizio rilevante ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e) quando dal complesso della ricostruzione e della analisi dallo stesso offerte emerga, anche solo in termini impliciti, che egli abbia preso in considerazione i rilievi della difesa e li abbia ritenuti non incisivi e/o non decisivi perchè sostanzialmente incompatibili con la valenza indiziaria del materiale accreditato.
Nella specie, è evidente che, quantomeno allo stato delle indagini, la condivisione del risultato economico della cooperazione del S. col sodalizio capeggiato dal G. – ricavato da materiale estremamente eloquente quale l’intercettazione ambientale – è stato ritenuto fattore decisivo a qualificare gli eventi, anche in presenza di una divergente dichiarazione di persona coindagata o di possibili atti di intimidazione subiti dallo stesso S..
Di più, vi è da osservare che tra le frasi riportate per lumeggiare le modalità violente dell’agire del G., nella qualità rivestita, il Tribunale ha riportato quelle indicative di attentati che proprio il G. comunicava al S. di aspettarsi e di dovere fronteggiare (v. pag. 9). Con la conseguenza che il dato degli attentati ai macchinari del S. non può dirsi pretermesso o ignorato dal Tribunale nella propria motivazione.
Per quanto concerne poi la gravità indiziaria riguardante le ipotesi di reato formulate al capo W, si rileva che la ricostruzione operata dai giudici del riesame poggia su un ragionamento completo e plausibile sicchè ogni ulteriore critica da parte dell’interessato va ritenuta inammissibile nella parte in cui si sostanzia in una richiesta di diversa valutazione dello stesso materiale indiziario, in senso evidentemente favorevole al richiedente. Tanto non è consentito, infatti, al giudice della legittimità, deputato al controllo della correttezza, logicità e completezza della motivazione.
Gli aspetti della censura riguardanti presunte violazioni di legge, risultano, invece, infondate.
Il reato di tentata estorsione è configurato dai giudici come condotta consistita nell’avere il S., il quale aveva conseguito l’appoggio esplicito della cosca dominante in (OMISSIS), posto in essere atti di indebita pressione sul sindaco del Comune, dapprima omettendo volutamente di svolgere il servizio di raccolta dei rifiuti per il quale lucrava il correlativo compenso, con la conseguenza di creare una situazione di emergenza igienica che avrebbe favorito il rinnovo contrattuale fra le stesse parti; poi e contestualmente pretendendo un canone di locazione ingiustificatamente esoso; infine, cercando di far asportare, tramite i propri dipendenti, i detti cassonetti: il tutto finalizzato ad ottenere il rinnovo del contratto, nelle more invece affidato ad altre imprese.
Rispetto a tale configurazione, comprensiva come è evidente anche dell’elemento del tentativo di costrizione dell’altrui volontà al fine di ottenere un ingiusto profitto con altrui danno, il dato dell’appartenenza dei cassonetti al Comune o alla società del S. risulta marginale e niente affatto capace, ove fosse provata la tesi della difesa, di sovvertire il costrutto accusatorio.
Il dato è del resto non decisivo anche per la configurazione del reato di furto.
Ha, infatti, osservato questa Corte che il requisito dell’altruità di cui all’art. 624 cod. pen. è ravvisabile ogni volta che vi sia almeno un soggetto, diverso dall’agente, il quale, al momento del fatto, sia legato alla cosa stessa da un’effettiva relazione di interesse (rv 201247). Nella specie, la relazione del Comune coi beni in virtù di un rapporto contrattuale è allegata e dimostrata dal Tribunale e, salvo ulteriori e diversi sviluppi delle indagini sulla effettiva natura, evoluzione ed effettività delle relazioni che in materia intercorrevano tra i due soggetti giuridici, è da escludere, allo stato, che la semplice relazione dominicale rivendicata dal ricorrente sia sufficiente a far cadere l’accusa formulata.
La censura, in ogni caso, è inammissibile nella parte in cui presuppone una "rilettura" del contenuto del contratto, trattandosi di attività inibita in sede di legittimità. La censura sub 2), poi, è manifestamente infondata perchè dagli atti acquisiti dalla Corte risulta che l’autorizzazione dell’intercettazione ambientale, inizialmente concessa fino alla data del 27.5.2006, è stata prorogata con decreto del g.i.p. in data 22.5.2006 e, successivamente, con decreto in data 12.6.2006.
Invero, dagli atti (e nulla deduce al riguardo il ricorrente) si evince che il termine di 40 giorni, decorrente dall’inizio (cfr. Sez. un., 23.2.2000, Samuri) delle operazioni di intercettazione ambientale, è scaduto soltanto il 27.5.2006 ed è questa, dunque, la ragione per la quale la richiesta di proroga del 29.4.2006 e il conseguente decreto di autorizzazione del g.i.p. datato 3.5.2006 riguardano soltanto le intercettazioni telefoniche. La censura relativa alle intercettazioni, poi, è inammissibile anche sotto altro profilo. Invero, "in caso di provvedimento applicativo di misura cautelare personale basato sul risultato di intercettazioni telefoniche o ambientali, avverso il quale sia stata esperita la procedura di riesame conclusasi con la conferma di detto provvedimento, non è deducibile per la prima volta, in sede di ricorso per cassazione proposto avverso la decisione del Tribunale del riesame, l’inutilizzabilità delle suddette intercettazioni, quando si voglia farla derivare da un asserito difetto di motivazione del decreto di autorizzazione, precedentemente mai denunciato" (Sez. 5^, sent. n. 795 del 2000). L’inammissibilità della censura formulata con il ricorso, inoltre, travolge, ai sensi dell’art. 585 c.p.p., anche quella formulata per la prima volta con la memoria difensiva pervenuta il 25 settembre 2008.
Quanto alla censura sub 3) è appena il caso di evidenziare che l’ordinanza impugnata non solo è adeguatamente motivata in ordine alla mancanza di elementi dai quali desumere la rescissione del vincolo associativo ma contiene, altresì, una valutazione di non adeguatezza della misura coercitiva applicata, fondata sul ruolo non marginale rivestito dal ricorrente nella compagine criminale e sul pericolo di recidiva. Talchè il motivo è manifestamente infondato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte di Giustizia CE, Sez. 4, 17 giugno 1999, C-336/97 – Piani di emergenza e direttiva 82/501/CEE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Sentenza

FattoDiritto

1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 26 settembre 1997 la Commissione delle Comunità europee ha proposto alla Corte, ai sensi dell’art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE) un ricorso diretto a far constatare che la Repubblica italiana, non vigilando affinché vengano predisposti i piani di emergenza da applicare all’esterno degli impianti la cui attività industriale è stata notificata ai sensi dell’art. 5 della direttiva del Consiglio 24 giugno 1982, 82/501/CEE, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (GU L 230, pag. 1), e non organizzando ispezioni o altre misure di controllo secondo il tipo di attività industriale, in violazione dell’art. 7, n. 1, terzo trattino, e n. 2, della predetta direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del Trattato CE.
2 A tenore dell’art. 1, n. 1, della direttiva 82/501, questa "concerne la prevenzione di incidenti rilevanti che potrebbero venir causati da determinate attività industriali, così come la limitazione delle loro conseguenze per l’uomo e l’ambiente ed è diretta in particolare a ravvicinare le disposizioni adottate in questo settore dagli Stati membri".
3 L’art. 1, n. 2, della direttiva 82/501, definisce cosa debba intendersi per "attività industriale", "fabbricante", "incidente rilevante" e "sostanze pericolose". Conformemente al punto b), di tale disposizione si deve intendere per fabbricante "chiunque sia responsabile di un’attività industriale".
4 L’art. 3 della direttiva 82/501 prevede:
"Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, per tutte le attività industriali definite all’articolo 1, il fabbricante sia tenuto a prendere tutte le misure atte a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l’uomo e l’ambiente".
5 L’art. 4 della direttiva 82/501 dispone:
"Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni fabbricante sia tenuto a dimostrare in ogni momento all’autorità competente, ai fini delle verifiche di cui all’articolo 7, paragrafo 2, di avere provveduto all’individuazione dei rischi di incidenti rilevanti esistenti, all’adozione di misure di sicurezza appropriate, all’informazione, all’addestramento e all’attrezzatura, ai fini della sicurezza, delle persone che lavorano in situ".
6 L’art. 5, n. 1, della direttiva 82/501 prevede che, fermo restando il disposto dell’art. 4, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il fabbricante sia tenuto a far pervenire una notifica alle autorità competenti di cui all’art. 7 qualora, in un’attività industriale una o più sostanze pericolose riportate nell’allegato III della direttiva intervengano o possano notoriamente intervenire, nelle quantità indicate nel medesimo allegato o qualora in un’attività industriale una o più sostanze pericolose riportate nell’allegato II della direttiva si trovino immagazzinate nelle quantità indicate nel detto allegato.
Una siffatta notifica deve contenere informazioni relative
a) alle sostanze riportate rispettivamente nell’allegato II e nell’allegato III,
b) agli impianti,
c) ad eventuali situazioni di incidente rilevante, tra cui, in particolare, "qualsiasi informazione necessaria alle autorità competenti per consentire loro di elaborare piani di emergenza all’esterno dello stabilimento conformemente all’articolo 7, paragrafo 1" [articolo 5, paragrafo 1, lett. c), secondo trattino].
7 L’art. 7 della direttiva 82/501 è così formulato:
"1. Gli Stati membri istituiscono o designano l’autorità o le autorità competenti incaricate, ferma restando la responsabilità del fabbricante:
– … omissis …
– di vigilare affinché sia approntato un piano di emergenza e di intervento da applicare all’esterno dell’impianto la cui attività industriale sia stata notificata;
… omissis …
2. Le autorità competenti organizzano, nel quadro delle regolamentazioni nazionali, ispezioni o altre misure di controllo, secondo il tipo di attività considerata".
8 Conformemente all’art. 20, n. 1, della direttiva 82/501, gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro e non oltre l’8 gennaio 1984. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Ai sensi del n. 2 della medesima disposizione, gli Stati membri comunicano altresì alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
9 La direttiva 82/501 è stata trasposta nell’ordinamento giuridico italiano con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988, n. 175 (GURI n. 127 del 1 giugno 1988, pag. 3; in prosieguo: il "decreto presidenziale n. 175/88").
10 La Commissione, che ha avuto comunicazione del decreto presidenziale n. 175/88, ha ritenuto che l’applicazione della direttiva 82/501 in Italia presentasse delle lacune. Ciò considerato, con lettera 27 settembre 1991, ha chiesto alle autorità italiane di fornirle più ampie informazioni aventi ad oggetto l’applicazione di tale direttiva, in particolare del suo art. 7, n. 1, terzo trattino, e n. 2.
11 Con lettera 14 gennaio 1992, il Ministero italiano dell’Ambiente faceva a tal proposito presente di aver ricevuto, da parte dei fabbricanti, le notifiche richieste per circa 210 siti industriali, corrispondenti all’incirca a 710 impianti o depositi, ma che, in ragione della tardiva trasposizione della direttiva nel diritto italiano e del grande numero di attività industriali notificate, la realizzazione dei piani di emergenza e delle attività di ispezione e di controllo contemplati nel detto art. 7 era in corso, ma non era ancora terminata.
12 Ritenendo tale risposta insoddisfacente e considerando che, specie per quanto riguarda l’art. 7, la direttiva 82/501 non fosse stata ancora correttamente applicata, con lettera 27 novembre 1992 la Commissione ha intimato al governo italiano di presentarle le sue osservazioni in merito entro due mesi.
13 Il governo italiano non ha dato seguito diretto a tale lettera di messa in mora, ma, con lettera 3 marzo 1994, ha informato la Commissione che l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, istituita dalla legge di conversione del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 (GURI n. 285 del 4 dicembre 1993, pag. 40), sarebbe stata incaricata delle attività d’inchiesta previste dal decreto presidenziale n. 175/88 come modificato dal decreto legge n. 13 del 10 gennaio 1994 (GURI n. 6 del 10 gennaio 1994, pag. 14).
14 In mancanza di qualsiasi altra comunicazione relativa all’attuazione degli obblighi previsti, in particolare, dall’art. 7 della direttiva 82/501, la Commissione il 21 novembre 1995 ha indirizzato un parere motivato al governo italiano invitandolo ad adottare le misure richieste per conformarsi a tali obblighi entro un termine di due mesi a partire dalla sua notifica.
15 Con lettera 21 marzo 1997 il governo italiano ha risposto al parere motivato della Commissione comunicando che, conformemente alle disposizioni del decreto presidenziale n. 175/88, a tale data erano stati preparati 110 piani di emergenza esterni rispetto ai 443 che avrebbero dovuto essere adottati ed erano state effettuate ispezioni in 179 impianti. Successivamente, con nota 8 luglio 1997, le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione il testo della legge 19 maggio 1997, n. 137 (GURI n. 120 del 26 maggio 1997, pag. 4), che ha proceduto alla regolarizzazione degli effetti dei decreti legge di modifica del decreto presidenziale n. 175/88.
16 Ritenendo che, malgrado tutto, la direttiva 82/501 continuasse pur sempre a non essere correttamente applicata in Italia, perlomeno per quanto riguarda il suo art. 7, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
17 A sostegno del ricorso, la Commissione deduce che, nonostante l’adozione del decreto presidenziale n. 175/88 e delle sue successive modifiche, non sono stati approntati tutti i piani di emergenza e d’intervento da applicare all’esterno degli impianti, il cui apprestamento è richiesto ai sensi dell’art. 7, n. 1, terzo trattino, della direttiva 82/501, e non sono state realizzate tutte le ispezioni e altre misure di controllo previste dall’art. 7, n. 2. Essa sottolinea che, nella lettera del 14 gennaio 1992, lo stesso governo italiano ha ammesso il ritardo nella realizzazione di tali piani di emergenza, ispezioni e misure di controllo.
18 La Repubblica italiana sostiene che una corretta trasposizione di tali disposizioni della direttiva 82/501 richiede unicamente che gli Stati membri designino le autorità competenti preposte a vigilare a che i piani di emergenza e d’intervento vengano apprestati e che queste autorità organizzino le ispezioni e le misure di controllo. Sostiene che, anche se l’effettiva preparazione dei piani di emergenza e la concreta realizzazione delle ispezioni e dei controlli costituiscono un obiettivo che la direttiva 82/501 intende conseguire, queste non fanno parte in quanto tali degli obblighi specifici posti agli Stati membri dalla direttiva, ma rappresentano solo una conseguenza logica della sua applicazione sul piano concreto.
19 Si deve a questo proposito ricordare che, a tenore dell’art. 5, primo comma, del Trattato CE (divenuto art. 10, primo comma, CE), gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Tra tali atti figurano le direttive che, conformemente all’art. 189 del Trattato CE (divenuto art. 249 CE), vincolano gli Stati membri cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, tale obbligo implica, per ciascuno degli Stati destinatari di una direttiva, l’obbligo di adottare, nell’ambito del proprio ordinamento giuridico, tutti i provvedimenti necessari a garantire la piena efficacia della direttiva, conformemente allo scopo che essa persegue (v. sentenza 25 luglio 1991, causa C-208/90, Emmott, Racc. pag. I-4269, punto 18).
20 Orbene, come risulta dall’art. 1 della direttiva 82/501 e come confermato dalla Corte nella sentenza 20 maggio 1992, causa C-190/90, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. I-3265, punto 18), l’obiettivo della detta direttiva consiste, in particolare, nell’adozione delle misure necessarie a prevenire gli incidenti maggiori causati da talune attività industriali e a limitarne le conseguenze.
21 A tal fine la direttiva 82/501 non solo prevede obblighi che gli Stati membri sono tenuti a porre a carico dei fabbricanti, come quelli derivanti dagli artt. 3, 4 e 5, ma impone altresì taluni obblighi direttamente agli Stati membri, come quelli di cui all’art. 7, nn. 1 e 2, che costituiscono oggetto della presente causa.
22 Inoltre dagli artt. 4 e 5 della direttiva 82/501 risulta espressamente che gli obblighi che questa pone a carico dei fabbricanti sono ritenuti concorrere alla realizzazione degli obblighi che incombono agli Stati membri ai sensi dell’art. 7.
23 Da un lato, infatti, l’art. 5, n. 1, lett. c), secondo trattino, proprio al fine di consentire alle competenti autorità designate dagli Stati membri in applicazione dell’art. 7 della direttiva 82/501 di apprestare i piani di emergenza da applicare all’esterno degli impianti previsti dall’art. 7, n. 1, terzo trattino, prevede che le informazioni relative ad eventuali situazioni di incidente rilevante, che i fabbricanti devono notificare alle dette competenti autorità, comprendano tutte le informazioni necessarie per apprestare tali piani.
24 Dall’altro l’art. 4 istituisce, proprio ai fini delle ispezioni previste dall’art. 7, n. 2, della direttiva 82/501, l’obbligo per i fabbricanti di dimostrare in ogni momento alle autorità competenti degli Stati membri di aver provveduto all’individuazione dei rischi di incidenti rilevanti esistenti e di aver adottato le misure contemplate da tale disposizione.
25 Si deve di conseguenza concludere che l’obiettivo consistente nel prevenire gli incidenti rilevanti e nel limitarne le conseguenze che la direttiva 82/501 persegue mediante le misure da essa auspicate rischierebbe di essere fortemente compromesso se gli Stati membri potessero limitarsi a creare o a designare le autorità competenti ad apprestare i piani di emergenza da applicare all’esterno degli impianti e ad organizzare le ispezioni e i controlli, senza vigilare a che tali piani e tali ispezioni vengano effettivamente realizzati.
26 Orbene, dalla risposta della Repubblica italiana al parere motivato, che è successiva al termine impartitole per conformarsi agli obblighi che le derivavano dalla direttiva 82/501, risulta che a tale data solo 110 piani di emergenza da applicare all’esterno degli impianti erano stati approntati su un totale di 443 previsti.
27 Si deve inoltre rilevare che la Repubblica italiana, pur avendo affermato nella replica che il numero degli impianti industriali che sono stati notificati alle competenti autorità ai sensi della direttiva 82/501 e che avrebbero dovuto essere oggetto di verifiche o di altre misure di controllo è solo di 391 e non di 710, numero indicato nella sua lettera del 14 gennaio 1992, nella stessa replica ha contemporaneamente riconosciuto che, in realtà, erano stati ispezionati solo 220 impianti.
28 Ciò considerato, si deve accogliere il ricorso della Commissione e constatare che la Repubblica italiana, non vigilando affinché vengano apprestati piani di emergenza e di intervento da applicare all’esterno degli impianti la cui attività industriale sia stata notificata ai sensi dell’art. 5 della direttiva 82/501 e non organizzando ispezioni e altre misure di controllo secondo il tipo di attività industriale, in violazione dell’art. 7, n. 1, terzo trattino, e n. 2, della predetta direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù della detta direttiva.
Sulle spese
29 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
Avendo la Commissione chiesto la condanna della Repubblica italiana, e quest’ultima essendo rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

P.Q.M.

LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non vigilando affinché vengano predisposti piani di emergenza da applicare all’esterno degli impianti la cui attività industriale sia stata notificata ai sensi dell’art. 5 della direttiva del Consiglio 24 giugno 1982, 82/501/CEE, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, e non organizzando ispezioni o altre misure di controllo secondo il tipo di attività industriale, in violazione dell’art. 7, n. 1, terzo trattino, e n. 2, della predetta direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù della detta direttiva.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

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