Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-11-2010) 21-01-2011, n. 1879 Misure cautelari

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Tribunale di Trento, con ordinanza del 27.4.2010, rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di B.E. avverso il provvedimento 8.4.2010 con il quale il G.I.P. del Tribunale di Rovereto aveva applicato al B. la misura cautelare personale della custodia in carcere in ordine a plurime fattispecie del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (cessioni di sostanze stupefacenti effettuate in (OMISSIS)).

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’indagato, il quale – sotto i profili della violazione di legge e del vizio della motivazione – ha eccepito:

a) la incompetenza territoriale del G.I.P. del Tribunale di Rovereto, in quanto le plurime condotte di cessione di sostanze stupefacenti sarebbero state precedute dall’acquisto delle stesse sostanze avvenuto in (OMISSIS) (presso tale B.), il che comporterebbe l’attribuzione della competenza per territorio al Tribunale di Brescia;

b) la insussistenza di esigenze cautelari, incongruamente correlate ai pericoli di inquinamento probatorio e di reiterazione di analoghe condotte criminose;

c) la incongruità della ravvisata inadeguatezza di misure meno afflittive.

Il ricorso deve essere rigettato, poichè infondato.

1. La eccezione di incompetenza territoriale è inammissibile, perchè proposta per la prima volta in questa sede di legittimità senza essere stata sottoposta alla valutazione del Tribunale.

2. Anche le doglianze riferite alle ravvisate esigenze cautelari non meritano accoglimento.

Tali esigenze sono state anzitutto individuate, secondo le previsioni di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), in relazione all’elevata probabilità di reiterazione di analoghe condotte criminose.

E, nello specifico, l’attualità del pericolo di reiterazione degli illeciti appare correttamente correlata, con motivazione logica ed adeguata, alle specifiche modalità dei fatti, oggettivamente evidenzianti un’attività di spaccio svolta dal prevenuto "in modo quasi professionale".

Giustificata deve ritenersi, pertanto, la prognosi di attitudine a porre in essere in futuro condotte delittuose analoghe, che coerentemente è stata considerata non contrastabile con la più lieve misura degli arresti domiciliari, tenuto conto che la contestata attività di spaccio veniva svolta ed i contatti per i connessi appuntamenti venivano tenuti anche presso il domicilio dell’indagato.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Devono disporsi, infine, gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE visti gli artt. 127 e 311 c.p.p.;

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-01-2011) 09-02-2011, n. 4703 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

1. – Con sentenza deliberata in data 15 aprile 2010, depositata in cancelleria il 29 aprile 2010, la Corte di Assise di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza 23 marzo 2009 del Giudice della Udienza preliminare del Tribunale della medesima città, ritenute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, ritenuta la continuazione con i reati di cui all’ordinanza della stessa Corte di Assise 4 febbraio 2003, considerato come più grave il delitto di omicidio ai danni di P. F., tenuto conto della diminuzione del rito abbreviato eletto, riduceva la pena per B.P., imputato in questo giudizio di tre episodi omicidiari (ai danni di G.S., S. G. e C.G.) aggravati tutti e tre dalla premeditazione e dai motivi abietti, ad anni sei e mesi otto di reclusione e, per l’effetto dell’art. 81 cpv. c.p., rideterminava la pena complessiva nei confronti dello stesso in anni diciassette e mesi uno di reclusione, confermando nel resto.

2. – Avverso tale decisione, tramite il proprio difensore avv. Sante Foresta, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione B. P. chiedendone l’annullamento per i seguenti profili:

– inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonchè per mancanza, manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al quantum di pena inflitta anche con riferimento al giudizio di equivalenza delle ritenute attenuanti generiche; aveva per vero errato il giudice, che ha ritenuto sussistenti le attenuanti generiche, ad applicarle con giudizio di mera equivalenza posto che, dopo che era già stata ritenuta dal primo giudice la diminuente di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 8, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203, equivalente alle contestate aggravanti e alla recidiva, non erano residuate altre aggravanti da bilanciare ai sensi dell’art. 69 c.p.; inoltre, poichè la sentenza di secondo grado ha ritenuto la diminuente di cui all’art. 8 citata prevalente sulle contestate aggravanti occorreva calcolarla da un terzo alla metà, cosa che invece non era stata fatta dal giudicante; inoltre non si comprende, per non essere stato esplicitato in sentenza, per quale motivo il giudice avesse ritenuto di dover punire l’omicidio G. a una pena doppia rispetto a quella degli altri due fatti di sangue esattamente identici.

Con motivi nuovi, ai sensi dell’art. 611 cp.p., depositati in cancelleria in data 23 novembre 2010, l’avv. Sante Foresta ha ripreso e approfondito le doglianze già espresse in ricorso, insistendo per l’accoglimento delle medesime.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento: la sentenza impugnata va annullata con le determinazioni di cui in dispositivo.

3.1. – Da respingersi è la doglianza difensiva che attiene all’errato calcolo della diminuente di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art 8, posto che risulta anzi essere stata applicata "virtualmente" dal giudice in favore del B., sulla ritenuta pena base di anni ventiquattro di reclusione (parametro di per sè necessario per quantificare l’incidenza della stessa diminuente, visto che la pena in primo grado era stata stabilita in aumento di quella di cui all’ordinanza 4 febbraio 2003 della Corte di Assise di Appello di Catania) giungendo alla pena di otto anni di reclusione che non è infatti nè il terzo, nè la metà di ventiquattro anni, bensì i due terzi. Dunque il giudice ha applicato la diminuente per un importo superiore al consentito, atteso peraltro che una volta ottenuta la pena di anni cinque e mesi sei di reclusione, nonostante avesse ritenuto le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, ha poi ritenuto la pena base su cui applicare l’aumento per la continuazione dei due successivi omicidi, in anni cinque di reclusione.

3.2. – Nè può qui invocarsi alcun vincolo di giudicato derivante dal precedente giudizio di primo grado posto, che pendente il gravame del solo imputato (che è anche il motivo per il quale gli errori di cui al precedente paragrafo non sono in alcun modo emendabili visto che sono a favore dell’imputato), l’unico obbligo era quello di rispettare il principio del divieto di "reformatio in pejus" in carenza di una impugnativa da parte della pubblica accusa.

E’ infatti opinione di questa Suprema Corte che il divieto della riforma peggiorativa per il giudizio in grado di appello afferisce soltanto al risultato finale dell’operazione di computo della pena, "non anche ai criteri di determinazione della medesima e ai relativi calcoli (di pena base o intermedi)" (cfr. sul punto: Cass., Sez. 3, 24 marzo 2010, n. 25606, rv. 247739, Capolino e altro; Sez. 5, 14 marzo 1990, Mariani, rv. 184228; Sez. 4, 24 aprile 1990, Stankovic, rv. 184879; Sez. 3, 13 dicembre 1991, rv. 190740). Il principio è stato ribadito anche con la precisazione che il giudice nella sentenza impugnata può determinare taluni aumenti in modo anche diverso e meno favorevole per l’imputato, rispetto ai calcoli effettuati dal giudice di primo grado, non dando luogo ad alcuna violazione del principio di cui si discute "in quanto il detto divieto concerne la parte dispositiva della sentenza e non si estende alla motivazione nella cui formulazione il giudice non può subire condizionamenti" (Cass., Sez. 5, 25 febbraio 2005, De Finis, rv.

231695).

3.3. – E il divieto nella fattispecie risulta essere stato rispettato in quanto, mentre infatti in primo grado è stata irrogata la pena di complessivi anni diciotto e mesi cinque di reclusione (anni otto di reclusione in aumento della pena di anni dieci e mesi cinque di reclusione di cui all’ordinanza 4 febbraio 2003 più sopra menzionata, calcolata in continuazione con la sentenza gravata) in secondo grado è stata irrogata la pena (minore) di anni diciassette e mesi uno di reclusione (anni sei e mesi otto di reclusione in aumento della pena di cui alla menzionata ordinanza).

3.4. – E non può qui neppure sostenersi, così come suggerisce il ricorrente, che, una volta applicata in primo grado la diminuente del più volte citato art. 8 sulla recidiva e le aggravanti contestate, non vi fossero altre aggravanti su cui operare in secondo grado la comparazione delle applicate attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p., posto che, una volta svincolata la diminuente detta dalla valutazione ex art. 69 c.p. con le aggravanti in contestazione, giusta per poterla applicare in modo autonomo in ottemperanza del recente decisum delle Sezioni Unite (Sez. U, 25 febbraio 2010, n. 10713, Contaldo, rv. 245930), le aggravanti in questione erano divenute nuovamente comparabili ai fini del giudizio. E’ infatti appena il caso di ricordare per chiarezza, circa la necessità di dover operare una diminuzione disgiunta, il richiamato principio di diritto espresso dal massimo consesso secondo cui, qualora sia riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 8, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203 (provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa) e ricorrano altre circostanze attenuanti in concorso con circostanze aggravanti, soggette al giudizio di comparazione, va dapprima determinata la pena effettuando tale giudizio e successivamente, sul risultato che ne consegue, va applicata l’attenuante ad effetto speciale.

Sciolto che sia, dunque, il calcolo che aveva impegnato le componenti del trattamento sanzionatorio (si fa cioè riferimento alle aggravanti contestate da una parte e alla diminuente di cui all’art. 8 citato, applicata dall’altra) onde addivenire alla determinazione della pena più favorevole all’imputato, non può invocarsi nel contempo la non tangibilità di quella stessa determinazione (su cui invece si interviene) per affermare che le attenuanti generiche non hanno più materiale comparativo con cui confrontarsi, posto che, se la diminuente dell’art. 8 non è più utilizzata per la comparazione ex art. 69 c.p., le aggravanti prima impegnate in tal senso diventano libere di essere oggetto di una nuova quanto necessaria valutazione da parte del giudice posto che, in caso contrario, avremmo difatti delle aggravanti su cui il giudicante non ha deciso.

Non è ammissibile in altri termini, nell’ambito della stessa operazione aritmetica e logica, operare in favore dell’imputato senza dover tener conto di tutte le implicazioni, aritmetiche e logiche, che quella stessa operazione comporta, posto che, diversamente opinando, ritenendo cioè non più modificabile la comparizione effettuata dal primo giudice in sentenza, sarebbe come porre a favore del prefato per ben due volte la medesima diminuente della L. n. 203 del 1991, art. 8, in quanto una prima volta, in primo grado, viene applicata in via logica per abbattere le aggravanti contestate (e la recidiva) e una seconda volta, nel secondo grado di giudizio, vi si fa ricorso per calcolare in via aritmetica la diminuente stessa.

3.5. – Nè il giudice di merito ha errato nel ritenere le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva (anzichè valutarle con giudizio di prevalenza) posto che, una volta che le stesse siano state riconosciute sussistenti non dovevano essere necessariamente conteggiate. Le attenuanti generiche, negate dal primo giudice, non impongono infatti al giudice d’appello, che le concede, di diminuire la pena precedentemente inflitta quando, nel procedere al giudizio di comparazione imposto dal concorso di circostanze di segno opposto, abbia espresso un giudizio di prevalenza delle già ritenute circostanze aggravanti (Cass., Sez. 5, 15 marzo 1991, n. 5161, rv. 187339, Piddin). Salvo per quanto sarà ulteriormente chiarito meglio al paragrafo 3.7, la doglianza non è meritevole quindi di accoglimento.

3.6. – Non fondata è altresì la censura difensiva relativa al diverso trattamento sanzionatorio operato dal giudice di merito in relazione all’omicidio G. (uno dei tre omicidi per cui è giudizio) posto che è stato chiaramente evidenziato, nella parte motivazionale della decisione impugnata, che la maggior severità doveva giustificarsi per il fatto che a tale delitto il B. aveva partecipato come esecutore materiale. Inoltre l’apparente minor pena per gli altri due omicidi è dovuta solo al fatto che il segmento di sanzione pari ad anni due e mesi sei di reclusione stabilito per ciascun ulteriore delitto è stato operato in continuazione sulla pena base di anni cinque di reclusione stabilita appunto per l’omicidio G..

3.7. – Meritevole è invece la censura difensiva secondo cui il giudice di secondo grado non ha dato contezza del fatto che, sebbene abbia ritenuto l’omicidio P. – uno dei fatti omicidiari decisi in altro giudizio – reato più grave tra quelli commessi dal B., ha applicato le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, mentre nel relativo giudizio di condanna (del P.) erano state applicate con giudizio di prevalenza. E’ in questa contraddizione e nella relativa mancata motivazione che va ravvisato il vizio censurabile di legittimità, cui il giudice del rinvio dovrà porre rimedio.

4. – Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 623 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 22-02-2011, n. 1646 Competenza e giurisdizione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Questo in sintesi lo svolgimento della vicenda.

Con circolare n. 81 del 16.12.1998, l’INAIL disponeva una selezione per il conferimento di 92 incarichi di II livello dirigenziale al personale sanitario dell’area medico legale (art. 5 comma 4 dell’Accordo del 14.4.1997, attuativo dell’articolo 94 del CCNL dell’11.10.1996).

Con provvedimento del 18.1.2001 veniva quindi comunicato al ricorrente che essendo stato dichiarato vincitore della selezione suddetta (essendosi collocato al posto n. 92 della graduatoria di merito approvata con determinazione n. 337/2000) gli veniva attribuito, a decorrere dal 18.1.2001, l’incarico presso la Sede di Aosta (da assumersi a pena di decadenza entro il 12.2.2001), con connesso inquadramento nella II fascia funzionale.

Con nota del 6.2.2001 l’istante, nel prendere atto della nomina all’incarico predetto, rappresentava tuttavia di non poter accettare la nomina stessa presso la sede di Aosta, per motivi familiari e trattandosi di sede disagiata e non indicata tra le preferite. Peraltro, l’interessato stesso si dichiarava contestualmente disponibile ad assumere altri incarichi presso altre eventuali sedi che fossero risultate libere dopo la prima fase di assegnazione.

A riscontro della nota di cui sopra faceva però seguito il provvedimento INAIL del 2.3.2001, comunicato il 2.5.2001, con il quale veniva disposta la decadenza dell’interessato dall’incarico in questione.

Insorgeva tuttavia l’istante dinanzi a questo TAR avverso gli atti decadenziali suddetti, deducendo:

1)Violazione e falsa applicazione del bando di concorso, stante la validità della graduatoria per 18 mesi e non potendosi disporre in tale lasso di tempo alcun provvedimento di decadenza per mancata accettazione della sede, restando in vita la graduatoria stessa e dovendosi procedere "per scorrimento" (essendosi per di più liberata, nel caso in esame, la sede di Campobasso che il ricorrente aveva indicato tra le preferite);

2)Violazione di legge ed eccesso di potere, avendo la graduatoria validità di 18 mesi;

3)Ancora violazione di legge ed eccesso di potere, non essendo stato intimato al ricorrente di occupare il posto, preliminarmente all’adozione del provvedimento di decadenza;

4)Violazione di legge per contraddittorietà e illogicità, essendo stato sostanzialmente consentito un certo numero di sedi alle persone occupanti i primi posti ed un maggior numero di possibilità a quelle occupanti posizioni inferiori.

L’Amministrazione si costituiva in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione ed assumendo comunque l’infondatezza del gravame.

Premesso quanto sopra, rileva il Collegio che il ricorso è effettivamente inammissibile, per difetto di giurisdizione del G.A..

Stabilisce invero il comma 1 dell’art. 63 del D.Lgs. n. 163/2001 che "sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti".

Soggiunge poi il comma 4 del medesimo articolo che "restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".

Quest’ultima disposizione dev’essere tuttavia interpretata alla luce della regola generale posta dal primo comma del citato art. 63, che devolve appunto al G.O. tutte le controversie in tema di rapporti di lavoro privatizzati (come quello di specie) alle dipendenze di pubbliche amministrazione, ivi comprese le controversie concernenti l’assunzione al lavoro.

Ne consegue l’evidente limitazione della giurisdizione del giudice amministrativo alla sola fase concorsuale vera e propria.

In proposito d’altra parte la stessa giurisprudenza ha pacificamente precisato che sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, mentre la riserva in via residuale della giurisdizione amministrativa, contenuta nel citato art. 63, comma 4, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione, che si sviluppano fino alla approvazione della graduatoria, ma non riguardano il successivo atto di nomina, e neppure quello relativo alla delibera di ulteriori assunzioni mediante la procedura di scorrimento della graduatoria (cfr., tra le tante, CdS, VI, n. 474/2009; Cass. civ., SS.UU., 14 maggio 2007, n. 10940; 9 marzo 2007, n. 5937, 18 ottobre 2005 n. 20107).

Nel caso di specie si verte appunto in vicenda lavorativa successiva all’approvazione della graduatoria (avvenuta nel novembredicembre 2000), trattandosi di decadenza (in data 2.3.2001) per mancata accettazione della sede di servizio assegnata in sede di nomina, e quindi di impugnativa di atto successivo alla conclusione del concorso, dovendosi semplicemente aggiungere che anche un’eventuale pretesa allo scorrimento della graduatoria ricadrebbe nella potestas decidendi del G.O., in quanto riguardante posizione soggettiva involgente il diritto all’assunzione.

In base alle esposte considerazioni il ricorso di cui in epigrafe va dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia devoluta al G.O. davanti al quale la causa potrà essere riassunta, nei termini di legge.

Le spese, sussistendone i presupposti giustificativi, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A., spettando la giurisdizione stessa al G.O..

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-01-2011) 09-03-2011, n. 9311 Motivi di ricorso

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Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 10 giugno – 9 luglio 2010, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Oristano in data 10 novembre 2009, emessa all’esito di giudizio abbreviato, ha rideterminato la pena inflitta a P.G., con la contestata e ritenuta recidiva reiterata, in quella di anni 8 e mesi 4 di reclusione, così riducendo la pena irrogata dal primo giudice di anni 9 e mesi 8 di reclusione, per i reati, unificati col vincolo della continuazione, di tentato omicidio aggravato, detenzione e porto abusivo di fucile e danneggiamento aggravato, commessi in (OMISSIS), previo riconoscimento, in appello, della circostanza attenuante di cui alla L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 7 e succ. mod., con riguardo alla violazione della legge sulle armi.

A sostegno del più grave delitto di tentato omicidio in danno di M.R. (ex convivente dell’imputato) e del di lei figlio, C.M., contro i quali, a termini di contestazione, il P. esplose un colpo di fucile caricato a panettoni, non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla sua volontà, consistite nella pronta reazione delle persone offese, le quali, avendo capito le intenzioni dell’antagonista, si gettarono a terra per evitare di essere colpite, la Corte di appello, dopo avere ricostruito il contesto di forte contrapposizione tra le parti e di intimidazione agita dal P. nei confronti della M. e del C. (solo il giorno prima l’imputato aveva minacciato di morte quest’ultimo e, in numerose occasioni, aveva rivolto analoghe minacce alla donna, cui contendeva il godimento di una casa popolare ad entrambi assegnata durante la loro convivenza, ma rimasta nella disponibilità del solo P. dopo la cessazione del rapporto con timore dell’uomo di esserne privato), ha sostenuto che tutti gli elementi raccolti deponevano per l’univocità, oltre che per l’idoneità, degli atti posti in essere dall’imputato diretti a colpire mortalmente la M. e il C.: a) l’uso di un fucile con micidiale carica a panettoni che invasero il piccolo locale (cucinino) dell’appartamento della madre della M., in cui le persone offese erano provvisoriamente residenti in attesa della soluzione della vertenza col P. sull’assegnazione dell’ex casa comune, con una forza cinetica sufficiente per uccidere, considerata la profondità (28 mm) di impatto sulla parete retrostante; b) gli immediati prodromi dello sparo, allorchè la M. e il C. si trovavano sulla veranda della loro casa al primo piano della palazzina, spettatori allarmati dal danneggiamento di uno degli pneumatici dell’autovettura della M., parcheggiata sulla strada sottostante, appena perpetrato dal P. in reazione al negatogli ingresso in casa e alla chiamata della polizia da parte della donna; c) l’accertata direzione del colpo, dal basso verso l’alto e seguendo i movimenti delle persone offese, sparato dall’imputato che si trovava sulla strada, nei pressi di un lampione della pubblica illuminazione essendo l’azione avvenuta poco prima delle 22.30, ad una distanza di circa dieci metri dalla palazzina e di fronte ad essa, cosicchè il P. poteva vedere la M. e il C. ed essere visto dai suoi antagonisti: quest’ultimi, accortisi che era armato e puntava l’arma contro di loro, si erano spostati dalla piccola veranda nell’adiacente cucinino illuminato, gettandosi a terra immediatamente prima di avvertire il colpo, simile ad una bomba, la cui traiettoria era stata tecnicamente ricostruita ad un’altezza di circa mt. 1,90 dal piano di calpestio del locale, solo pochi centimetri più sopra le teste del C. (alto mt.

1.82) e della M. (alta mt, 1,64), che, perciò, sarebbero state spaccate dai micidiali proiettili della rosata, se le vittime non avessero avuto la prontezza di buttarsi sul pavimento.

2. Avverso la predetta sentenza il P., tramite il difensore, avvocato Agostinangelo Marras, ha proposto ricorso, in data 30 settembre 2010, deducendo un unico motivo, ravvisato nella violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto ritenuta sussistenza del tentativo di omicidio piuttosto che del delitto di minaccia aggravata.

Ad avviso del ricorrente, l’idoneità dell’azione deve essere apprezzata in concreto e non in astratto, sulla base di elementi oggettivi che indichino la reale volontà dell’agente e non fondandosi sulla rappresentazione di elementi meramente suggestivi.

Nella fattispecie non potrebbe prescindersi dalla considerazione che, al momento dello sparo, le vittime non erano a vista, come avrebbe ammesso la stessa M. nella sua seconda chiamata telefonica alla Questura di Oristano, parlando del fucile prelevato dal P. all’interno dell’autovettura con la quale era giunto sul posto, e da lui puntato contro l’abitazione dell’ex convivente mentre ella, temendo di essere vista, si nascondeva insieme al figlio.

Non sussistendo, quindi, alcun bersaglio al momento dello sparo, sarebbe assolutamente irrilevante il tipo di arma usata nonchè il caricamento della stessa e il fatto che i panettoni siano andati ad impattare sul soffitto della cucina, trovandosi le vittime assolutamente fuori dalla traiettoria di tiro.

Ad ulteriore suffragio della predetta ricostruzione, il ricorrente adduce la circostanza della mancata reiterazione dello sparo, non risultando alcuna traccia del secondo sparo pur riferito dai testimoni ed erroneamente svalutato dalla Corte di merito, la quale ha ritenuto sufficiente anche solo il primo sparo per affermare la sussistenza del tentativo omicidiario.

Ritiene, invece, il ricorrente che, al riguardo, si ponga un’alternativa tra l’esclusione del secondo sparo o la sua ammissione senza tracce lasciate nell’appartamento delle persone offese, da cui comunque deriverebbe una sola logica conclusione che evidenzierebbe la volontà del P. di minacciare, seppure pesantemente, ma non di uccidere le vittime, altrimenti avrebbe reiterato il colpo ovvero lo avrebbe ripetuto in direzione della loro abitazione.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile.

L’unico motivo proposto, infatti, sollecita una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio di merito, pur accuratamente considerati nella diffusa motivazione della Corte territoriale, collocando l’azione di sparo contro la casa delle vittime a bersaglio per così dire vuoto, per essersi la M. e il C., che erano all’interno dell’abitazione, già nascosti allo sguardo del loro aggressore, mentre la decisione impugnata assume, con ricostruzione adeguatamente motivata del fatto sulla base del materiale probatorio acquisito, la contestualità tra l’azione di sparo del P. e il repentino abbassamento della M. e del C., scappati dalla piccola veranda dove inizialmente si trovavano nell’adiacente cucinino illuminato, immediatamente raggiunto dalla rosata del colpo a panettoni esploso dall’imputato, il quale seguì con l’arma i movimenti delle vittime e sparò nella loro direzione, al punto che i proiettili penetrarono nel soffitto e nella parete retrostante il locale, poco sopra le teste dei mancati bersagli.

Parimenti valutativo è il rilievo che il secondo colpo, di cui non è stata trovata traccia, pur essendo stato riferito dai testimoni che hanno dichiarato di averlo udito, non fu sparato contro l’appartamento della M. e del C., ciò che dimostrerebbe l’intento non omicida del P., il quale non avrebbe evitato di sparare nuovamente in direzione delle vittime, ove fosse stato realmente animato dalla volontà di uccidere, e, comunque, non si sarebbe limitato ad una sola esplosione se il suo intento, non raggiunto col primo sparo, fosse stato proprio quello di sopprimere i suoi antagonisti.

Questa Corte ha già chiarito che, "in virtù della previsione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), novellato dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 il controllo del giudice di legittimità si estende alla omessa considerazione o al travisamento della prova, purchè decisiva, con la precisazione che ciò che è deducibile in sede di legittimità e rientra, pertanto, in detto controllo è solo l’errore revocatorio (sul significante), in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata, introdotto con la suddetta novella, non può che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione sulle premesse, mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" nè fuori dal contesto in cui è inserito. Ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio" (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, dep. 27/02/2007, Ienco, Rv. 236540; in senso conforme, con precisazione della differenza tra preteso "travisamento del fatto", non deducibile come motivo di ricorso per cassazione, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e "travisamento della prova", rilevante invece come vizio di legittimità del provvedimento, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano: Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, dep. 23/10/2007, Casavola, Rv, 238215).

Nella fattispecie, dunque, essendosi il ricorrente limitato a prospettare una ricostruzione alternativa della dinamica del fatto senza specificare quali atti del processo la giustificherebbero in contrasto con la limpida e coerente rappresentazione della condotta del P. esposta nella sentenza impugnata, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

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