Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-12-2010) 24-03-2011, n. 11793

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 9.2.2010, la corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza 9.4.08 del tribunale di Monza, sezione di Desio, nei confronti di N.C. e S.A., ha dichiarato l’estinzione per prescrizione dei reati rispettivamente contestati.

Ha confermato le statuizioni civili e ha condannato gli appellanti al pagamento,in favore della parte civile delle spese sostenute nel giudizio.

Il difensore del S. ha presentato ricorso per violazione di legge in relazione alla condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile: la prescrizione è maturata tra il giudizio di primo grado e quello di secondo grado e la condanna alle spese è in spregio del divieto di riformatio in peius; il giudizio di secondo grado è stato celebrato nonostante la maturazione della prescrizione avvenuta prima dell’instaurazione dello stesso e nonostante la possibilità della dichiarazione dell’estinzione dei reati in camera di consiglio, de plano, senza ulteriori costi per gli imputati.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto a seguito delle censure formulate nei motivi di appello e della incidenza delle decisioni sulla responsabilità penale degli imputati, la corte ha ritualmente proceduto al giudizio e all’udienza 9.2.2010 ha rilevato che la prescrizione era maturata tra la data del deposito dell’impugnazione e la data dell’udienza di discussione.

Correttamente, nel rispetto del disposto dell’art. 578 c.p.p., la corte ha accertato la fondatezza delle statuizioni civili e ha condannato gli appellanti alla rifusione delle spese processuali, sostenute nel giudizio dalla parte civile. Sotto quest’ultimo profilo, la corte di merito, pur a seguito della declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, ha rispettato l’obbligo di disporre la condanna alla rifusione delle spese della parte civile, in base al principio di soccombenza con riferimento all’esito del gravame relativo alle statuizioni emesse nell’azione civile, inserita nel processo penale. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-06-2011, n. 14408 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

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Svolgimento del processo

M.C. conveniva davanti al giudice di pace di Napoli la British American Tobaco, Bat Italia s.p.a. per sentirla condannare al risarcimento dei danni, nei limiti del giudizio di equità, derivanti dall’ingannevolezza dei descrittivi – "Lights" ed "Extra Lights" apposti sul contenitore di sigarette MS, per effetto dei quali egli, già fumatore di sigarette MS normali, era passato a questo tipo di sigarette più "leggere", nella convinzione indotta che esse fossero meno dannose; che egli aveva raddoppiato il consumo del prodotto.

Assumeva il ricorrente che tale convinzione era frutto della pubblicità ingannevole contenuta nel descrittivo Lights, come emergeva dal provvedimento dell’A.G.C.M. del 13.3.2003, mentre, come risultava scientificamente accertato, tale tipo di sigarette non comportava alcuna riduzione del rischio e del danno da fumo; che la vendita di tali sigarette con pubblicità ingannevole era avvenuta in violazione dei principi costituzionali di cui all’art. 41 Cost.; che esso attore aveva riportato seri danni alla salute, aggravati dal ragionevole timore di poter contrarre il cancro al polmone; che i danni subiti dovevano essere risarciti a norma dell’art. 32 Cost. e art. 2043 c.c.. Si costituiva la convenuta, che proponeva varie eccezioni, tra cui quella di incompetenza per valore.

Il Giudice di pace condannava la convenuta al pagamento della somma di Euro 950,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre spese processuali. Proponeva appello la Bat Italia s.p.a..

Il tribunale di Napoli, con sentenza emessa nell’udienza dell’8.5.2009 a norma dell’art. 281 sexies c.p.c., in accoglimento dell’appello, dichiarava l’incompetenza del giudice di pace di Napoli, essendo competente il tribunale di Napoli ed in alternativa quello di Roma, quale giudice di primo grado.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’attore.

Resiste con controricorso la convenuta, che ha presentato anche memoria.
Motivi della decisione

1. Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, prima di passare all’esame dei motivi.

Osserva preliminarmente questa Corte che, poichè la sentenza impugnata ha deciso sulla competenza, affermando quella del Tribunale di Napoli o di Roma, quale giudice di primo grado, per quanto la sentenza del giudice di pace non potesse essere impugnata con regolamento (a norma dell’art. 46 c.p.c.), la successiva sentenza del tribunale doveva necessariamente essere impugnata con regolamento di competenza (cfr. Cass. n. 15430 del 10/08/2004; Cass. 14/09/2007, n. 19271).

Va tuttavia osservato che la sentenza pronunciata in grado di appello che abbia deciso in via esclusiva su una questione di competenza è impugnabile solo con il regolamento necessario di competenza previsto dall’art. 42 cod. proc. civ., con la conseguente inammissibilità del ricorso ordinario per cassazione, il quale, tuttavia, può convertirsi nel suddetto regolamento, a condizione che risulti proposto nel rispetto del termine prescritto dall’art. 47 c.p.c., comma 2 ovvero in quello cd. lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., in mancanza della comunicazione da parte della cancelleria della decisione sulla competenza (Cass. n. 5391 del 05/03/2009).

2. Quindi la sentenza avrebbe dovuto essere impugnata non già con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., così come è avvenuto, bensì con il mezzo del regolamento di competenza necessario ai sensi dell’art. 42 c.p.c., quale sentenza pronunciata in grado di appello soltanto su una questione di competenza, senza alcuna decisione sul merito della causa.

3.1. D’altro canto, alla declaratoria di inammissibilità il ricorso non può sfuggire nemmeno ove si applichi il principio di conversione del mezzo di impugnazione formalmente esperito in quello effettivamente esperibile, cioè ove il ricorso ordinario si converta in regolamento di competenza necessario. Infatti nella fattispecie il giudice monocratico del tribunale ha emesso sentenza a seguito di trattazione orale con lettura della stessa nell’udienza dell’8.5.2009, a norma dell’art. 281 sexies c.p.c..

3.2. Poichè la lettura del provvedimento in udienza e la sottoscrizione del verbale che lo contiene da parte del giudice, non solo, equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall’art. 133 cod. proc. civ., ma esonerano la cancelleria dall’onere della comunicazione (giacchè il provvedimento si ritiene, con presunzione assoluta di legge, conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto essere presenti), non è prevista alcuna ulteriore comunicazione di esso ad opera del cancelliere che, oltre ad essere superflua, contrasterebbe con l’intento di semplificazione delle forme perseguito dal legislatore (Cass. 24/07/2007, n. 16304).

Nella fattispecie il ricorso fu consegnato per la notifica solo il 10 giugno 2009, e quindi oltre i trenta giorni per la proposizione del regolamento necessario di competenza di cui all’art. 47 c.p.c..

4. Esistono giusti motivi, in relazione alla peculiarità della vicenda, per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-07-2011, n. 16529 Danno

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 10 maggio 2010, ha accolto l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. ed in riforma della sentenza n. 1427 del 2008 del Giudice di Pace di Badolato, ha rigettato la domanda proposta nell’aprile 2008 da G.P., per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento del contratto di somministrazione dell’energia elettrica corrente con detta s.p.a. nella misura di Euro 1,00, rappresentante l’importo pagato per il costo del pagamento di una bolletta tramite il servizio postale.

L’inadempimento dell’Enel era stato individuato adducendosi: che con la Delib. 28 dicembre 1999, n. 200, art. 6, comma 4 l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di "offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta"; che l’Enel non aveva ottemperato e, in ragione dell’inadempimento l’A.E.E.G., aveva – con Delib. n. 72 del 2004 – diffidato inutilmente l’Enel ad adempiere all’obbligo e la deliberazione era stata ritenuta valida dal T.a.r.

Lombardia con sentenza del 9 novembre 2005, n. 3948. 2. Il Giudice di Pace di Badolato aveva accolto la domanda nel presupposto che l’art. 6, comma 4, avesse integrato il contratto di fornitura ai sensi dell’art. 1339 c.c. e che, non avendo l’Enel predisposto una modalità di assicurazione del pagamento gratuito, bensì quella tramite pagamento presso le Poste, l’utente era risultato gravato indebitamente del costo del pagamento richiesto dalle stesse.

L’appello dell’Enel si era articolato sia nel sostenere che l’art. 6, comma, 4, non aveva avuto efficacia integrativa del contratto ai sensi dell’art. 1339 c.c., sia, gradatamente, nel senso che il danno da inadempimento lamentato dall’utente non sarebbe stato configurabile, giacchè se fosse stata assicurata una modalità di pagamento gratuito – come lo era stata prevedendosi, a far tempo dal 2004 (e siccome si dava atto – a dire dell’Enel – nella Delib. n. 72 del 2004 dell’A.E.G.G.) la possibilità di pagare presso lo sportello dell’Enel esistente nel capoluogo di provincia – l’utente, dovendosi recare presso di esso, avrebbe dovuto sopportare spese ben maggiori di quelle del costo del bollettino postale.

3. Il Tribunale di Catanzaro ha accolto l’appello dell’Enel quanto al primo motivo, ritenendo che non avesse avuto luogo l’integrazione del contratto ai sensi dell’art. 1339 c.c. per effetto dell’art. 6, comma 4, citato, dovendosi riconoscere alla prescrizione di cui a quest’ultimo effetto soltanto nel rapporto diretto autoritativo fra l’A.E.G.G. e l’Enel, di modo che l’inottemperanza da parte di quest’ultimo avrebbe potuto giustificare solo l’irrogazione di sanzioni da parte dell’A.E.G.G., ma non consentire, per non essere stato integrato il contratto, l’azione di risarcimento danni per inadempimento.

3.1. In sintesi, la motivazione si articola con i seguenti passaggi:

dopo una premessa, intesa a richiamare la norma dell’art. 1196 c.c., là dove prevede che le spese del pagamento sono a carico del debitore, si precisa che, atteso il contenuto dispositivo della norma, ne è possibile la deroga per effetto di accordo della parti.

Si osserva, quindi, che una deroga può avvenire anche per effetto di eventuali previsioni di legge a norma dell’art. 1339 c.c. dispositive in senso diverso. Si avverte che il riferimento alla "legge" nella norma ora detta va relativizzato, potendo ricomprendere oltre la legge in senso sostanziale, i regolamenti normativi e ministeriali ed i provvedimenti amministrativi in tema di tariffe, purchè – in ossequio al principio di legalità, di cui all’art. 97 Cost. – sulla base di una norma di legge attributiva del relativo potere. Dopo di che, premesso il richiamo ai poteri attribuiti dalla L. n. 481 del 1995, art. 12, comma 2 all’A.E.G.G., particolarmente nelle lett. e) ed h), nonchè ai commi 36 e 37 del detto articolo 12, si osserva che: "1. il concessionario del servizio pubblico di erogazione di energia elettrica ha l’obbligo di predisporre un regolamento di servizio contenente le condizioni generali del contratto di somministrazione; 2. tale regolamento di servizio conforma il proprio contenuto alla convenzione di servizio ovvero al contratto di programma stipulato tra l’amministrazione pubblica concedente ed il medesimo concessionario; 3. esso è altresì integrato dalle determinazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas in materia di prestazione del servizio pubblico. Di seguito, tuttavia, si sostiene che "il potere integrativo dell’amministrazione ha comunque un ambito oggettivo di applicazione limitato alla produzione ed all’erogazione del servizio, cioè alla prestazione spettante al concedente-, mentre "non si estenderebbe, invece, alle modalità di adempimento della prestazione dell’utente, per quanto le tariffe vengano invece determinate autoritativamente".

A sostegno di tale assunto si richiamano le norme delle lett. g), i), l), n) e p) dello stesso art. 12, comma 2, per desumerne che i relativi poteri autoritativi sarebbero volti alla verifica del rispetto di standard qualitativi nell’erogazione del servizio pubblico e che solo i poteri di cui alle lett. l) ed n) concernerebbero obblighi gravanti sull’utente, ma senza che le relative potestà pubblicistiche si possano concretizzare "nell’integrazione del regolamento di servizio e quindi del contratto individuale di utenza; piuttosto, si risolvono nell’ambito del rapporto di soggezione della società concessionaria alla sorveglianza dell’Autorità regolatrice". A conferma di questo assunto si cita Cons. Stato, sez. 6^, 27.10.2003 n. 6628.

La conclusione è stata che "appare corretto interpretare la normativa nel senso che l’effetto integrativo del contratto di utenza si limiti all’ambito oggettivo della prestazione del servizio da parte del concessionario, e non si estenda anche – fatta eccezione per la determinazione delle tariffe – alla prestazione di pagamento da parte dell’utente. In tale diverso ambito, infatti, l’Autorità Garante per l’Energia Elettrica ed il Gas può invero impartire direttive, ma queste esauriscono i loro effetti diretti nell’ambito autoritativi tra la stessa autorità ed il concessionario, quindi, il concessionario dovrà adeguarsi alle direttive impartitegli, potrà essere sanzionato per l’eventuale violazione delle direttive in oggetto, ma non sarà soggetto all’azione di natura contrattuale da parte dell’utente individuale, posto che tali direttive non vanno ad integrare il contratto". 4. Al ricorso ha resistito con controricorso L’Enel Servizio Elettrico s.p.a., sia nella qualità di procuratore speciale dell’Enel Distribuzione s.p.a., sia nella qualità di beneficiaria del ramo di azienda dell’Enel Distribuzione s.p.a. nell’ambito del quale ricade il complesso dei beni e dei rapporti concernenti l’attività di vendita dell’energia elettrica ai clienti finali.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente si osserva che il ricorso è stato sottoscritto da due avvocati, muniti di procura speciale congiunta e disgiunta, di cui uno solo (l’avv. Luigi Maria Maluzzo, ma non l’avv. Francesco Surace) risulta cassazionista; in tale situazione, la sottoscrizione da parte dell’avvocato cassazionista è sufficiente ai fini dell’ammissibilità, sotto il profilo in esame, del ricorso (confronta Cass. n. 15478 del 2008).

1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce "violazione o falsa applicazione di norme di diritto: in particolare artt. 1196 e 1339 c.c. con riferimento al provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 200 del 1999". 1.2. Vi si critica la motivazione della sentenza impugnata con riguardo a pretesi suoi passi, che vengono riportati testualmente fra virgolette, i quali, però, non trovano tutti rispondenza in essa, apparendo taluni riferibili, evidentemente, alla motivazione di una distinta sentenza.

Poichè, però, anche il contenuto sostanziale di quelli che non corrispondono formalmente alla motivazione della sentenza impugnata è aderente a quest’ultima, l’ammissibilità del motivo sotto il profilo della sua pertinenza alla motivazione non risulta compromessa.

1.3. In sintesi, le argomentazioni con cui il motivo viene illustrato si risolvono nel postulare che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto, in generale, che l’esercizio da parte dell’A.E.G.G. del potere di direttiva di cui alla Delib. n. 200 del 1999, art. 2, comma 12, lett. h) non dia luogo a prescrizioni idonee ad incidere direttamente sul contenuto dei rapporti di utenza fra Enel e clienti e, su questa premessa, si sostiene che, di conseguenza, erroneamente la prescrizione dell’adozione di almeno una modalità gratuita di pagamento delle bollette sia stata ritenuta inidonea – attraverso il rinvio dell’art. 2, comma 12, lett. h), al comma 37 dello stesso articolo – a determinare in prima battuta l’integrazione del regolamento di servizio predisposto dall’Enel e, quindi, del contratto di utenza, bensì soltanto l’obbligo dell’Enel di ottemperare nei confronti dell’A.E.G.G. ed il potere di quest’ultima di applicare le relative sanzioni.

2. Con un secondo motivo si denuncia "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: avvenuta corresponsione di somme per il pagamento delle bollette ad ENEL".

L’illustrazione è svolta assumendo che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto assorbito il motivo di appello relativo alla sussistenza del danno risarcibile, ma avrebbe osservato che – "risiedendo il ricorrente L.C. in un paese di provincia e non nel capoluogo, per pagare la bolletta presso gli sportelli convenzionati in (OMISSIS), avrebbe in ogni caso sostenuto degli oneri e, quindi, non sarebbe provato il danno".

Il danno, viceversa, sarebbe "stato sufficientemente provato", sia attraverso l’esborso sopportato all’atto del pagamento della fattura, sia per il fatto che l’A.E.G.G. aveva riconosciuto l’inadempimento contrattuale dell’Enel alla prescrizione dell’art. 6, comma 4, della Delib. n. 200 del 1999. Inoltre, si sostiene che l’adempimento dell’Enel a tale prescrizione non poteva ritenersi realizzato attraverso la concessione della possibilità di pagare gratuitamente presso lo sportello del capoluogo di provincia, dato che questa modalità esponeva comunque a spese.

3. Con un terzo motivo si denuncia "violazione e falsa applicazione di norme di diritto: in particolare artt. 1175 e 1375 c.c.".

Vi si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto assorbito il motivo di appello relativo alla violazione da parte dell’Enel dell’obbligo di informazione circa la modalità gratuita di pagamento, ancorchè si trattasse di circostanza incontestata. La sentenza avrebbe inoltre osservato che nella Delib. n. 55 del 2000 dell’A.E.G.G. non sarebbe esistita alcuna imposizione dell’obbligo di informativa, ma avrebbe trascurato che detto obbligo derivava dagli artt. 1175 e 1375 c.c. 4. Il secondo ed il terzo motivo sono manifestamente inammissibili, sia perchè sarebbero relativi a motivi di appello rimasti assorbiti, che, dunque, ben potrebbero e dovrebbero essere riesaminati nel caso di cassazione della sentenza in accoglimento del primo motivo, sia – gradatamente – perchè nella sentenza non v’è traccia della dichiarazione di assorbimento e nemmeno delle affermazioni che riguardo a detti motivi la sentenza avrebbe fatto (peraltro del tutto ultroneamente, dato l’assorbimento), sia – ancora più gradatamente – perchè nemmeno si indica, in manifesta violazione del principio di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, che costituisce il precipitato normativo del principio di autosufficienza, da chi, come e con quali espressioni i detti motivi sarebbero stati prospettati. Inoltre, quanto alla circostanza oggetto del terzo motivo, cioè della violazione del dovere di informazione, nemmeno si precisa come e dove essa fosse stata dedotta come fatto costitutivo di inadempimento contrattuale originante danno.

5. Il primo motivo è fondato là dove critica la motivazione della sentenza impugnata quanto alla inidoneità dell’art. 6, comma 4, della Delib. n. 200 del 1999 ad integrare il contratto di utenza ai sensi dell’art. 1339 c.c., ma il riconoscimento della erroneità della motivazione con cui il Tribunale è pervenuto a detta conclusione, non può comportare la cassazione della sentenza impugnata, giacchè la conclusione a favore di detta inidoneità e, quindi, il consequenziale dispositivo della sentenza, appaiono conformi a diritto. Di modo che la Corte deve procedere solo alla correzione della motivazione giustificativa della inidoneità, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..

5.1. Prima di dar conto delle ragioni di tale correzione è necessaria una precisazione.

Deve anzitutto ricordarsi e ribadirsi che, nel regime anteriore alle riforme di cui alla L. n. 69 del 2009, "L’esercizio da parte della Corte di cassazione del potere d’ufficio di correzione della motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, non è soggetto alla regola di cui al comma 3 del medesimo articolo, che impone alla Corte il dovere di stimolare il contraddittorio delle parti sulle questioni rilevabili d’ufficio che ritenga di porre a fondamento della decisione". (Cass. n. 22283 del 2009).

Tale principio conserva la sua validità anche dopo l’introduzione dell’art. 101, comma 2 da parte di detta legge, atteso che l’omologia fra questa nuova previsione generale e quella speciale dell’art. 384, comma 3 – indipendentemente dalla ricostruzione dell’ambito di applicabilità di quest’ultimo e dalla questione della sua coincidenza o meno con la nuova regola generale – comporta la perdurante validità della specialità della previsione dell’art. 384 c.p.c., comma 4 non solo per le ragioni che l’avevano giustificata a fronte della introduzione del detto comma 3, ma anche in ossequio al principio lex posterior generalis non derogat priori speciali. Si vuoi dire, cioè che, anche qualora si credesse che vi sia coincidenza fra la previsione dell’art. 384 c.p.c., comma 3 e quella del nuovo art. 101 c.p.c., comma 2, in ogni caso la norma del comma 4 sarebbe rimasta ferma quale previsione speciale non modificata da quella generale.

Il principio di diritto che viene in rilievo è, pertanto, il seguente: "Anche nel regime del ricorso per cassazione di cui alla L. n. 69 del 2009 e, quindi, della introduzione della norma dell’art. 101 c.p.c., comma 2, l’esercizio da parte della Corte di cassazione del potere d’ufficio di correzione della motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, non è soggetto alla regola di cui al comma 3 del medesimo articolo, che impone alla Corte il dovere di stimolare il contraddittorio delle parti sulle questioni rilevabili d’ufficio che ritenga di porre a fondamento della decisione.". 5.2. Ciò premesso, si osserva che la motivazione della sentenza impugnata appare erronea, là dove ha interpretato l’art. 2, comma 12, lett. h), nel senso che le deliberazioni adottate dall’A.E.G.G. ai sensi di essa possano svolgere efficacia integrativa dei contratti di utenza individuali, attraverso la mediazione dell’integrazione del regolamento di servizio predisposto dal concessionario, soltanto per quanto attiene alla produzione ed alla erogazione del servizio, intese come relative all’esecuzione della prestazione del concessionario del servizio e non invece quanto alle modalità di esecuzione della prestazione dell’utente, come nella specie la modalità dell’adempimento.

Questa lettura della norma non appare conforme alla sua corretta esegesi sia sul piano letterale sia su quello teleologico.

5.3. Queste le ragioni.

Va premesso che la L. n. 481 del 1995, art. 1, comma 1 (recante:

"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"), prevede, sotto la rubrica "Finalità" che "Le disposizioni della presente legge hanno la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, di seguito denominati "servizi" nonchè adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico- finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.".

Il lettore della norma percepisce fra le finalità della legge v’è anche quella di promuovere "la tutela degli interessi di utenti e consumatori7.

Il successivo art. 2, comma 12, dopo avere previsto che "Ciascuna Autorità nel perseguire le finalità di cui all’articolo 1 svolge le seguenti funzioni", che poi provvede ad elencare in una serie di lettere, nella lettera h) dispone che l’A.E.G.G. "emana le direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37".

Ora, la struttura di questa norma consente di affermare che dall’esercizio da parte dell’A.EG.G. del potere da essa previsto possa senz’altro derivare una integrazione del contratto di utenza ai sensi dell’art. 1339 c.c..

Il punto da chiarire concerne, per un verso la definizione dell’ambito oggettivo di tale possibile integrazione e, per altro verso l’individuazione delle condizioni in presenza delle quali l’esercizio del potere può avere l’effetto integrativo.

Che in astratto l’integrazione possa avvenire si desume dal fatto che il potere di cui alla norma in esame è potere esercitabile attraverso atti di natura certamente amministrativa, qualificabili, allorquando abbiano carattere normativo, cioè idoneità a prescrivere comportamenti ai soggetti esercenti, come regolamenti propri del settore cui appartiene il singolo servizio e cui soprintende la specifica autorità, oppure, se si da rilievo alla limitatezza della platea di detti soggetti ed al loro carattere predefinito in un dato momento, e da tanto si inferisca la mancanza del carattere dell’astratta indeterminatezza dei soggetti destinatari, come atti amministrativi precettivi collettivi, cioè diretti verso soggetti determinati. Poichè tali atti sono emanati sulla base di una previsione di legge, allorchè il loro profilo funzionale ed il loro contenuto possa essere considerato come determinativo di una clausola rispetto al contratto di utenza, l’applicabilità dell’art. 1339 c.c. appare in linea generale giustificata, perchè, quando detta norma allude alle "clausole" imposte dalla legge non si riferisce soltanto al caso nel quale la legge individui essa stessa direttamente la clausola da inserirsi nel contratto (come sarebbe stato se il Codice avesse richiesto che la clausola sia prevista "direttamente" o "espressamente" dalla legge), ma allude anche all’ipotesi in cui la legge preveda che l’individuazione della clausola sia fatta da una fonte normativa da essa autorizzata.

Il che accade nella specie, poichè la previsione di legge dell’art. 2, comma 12, lett. h), nell’attribuire all’autorità e fra queste all’A.E.G.G., il potere di direttiva – se si ritiene che tale potere possa concretarsi nell’individuare clausole dei contratti di utenza – avrebbe appunto l’indicata funzione autorizzatoria, nel senso che la direttiva determinerebbe l’integrazione del contratto in quanto abilitatavi da una previsione di legge.

E’ vero che nella norma non v’è alcun riferimento ai contratti di utenza. Tuttavia, la mancanza di tale riferimento non è affatto decisiva, perchè l’ultimo inciso della norma, prevedendo che le determinazioni dell’autorità producano gli effetti del successivo comma 37, consente che l’integrazione dei contratti di utenza possa avvenire mediatamente.

Il comma 37 dell’art. 2, infatti, stabilisce che "Il soggetto esercente il servizio predispone un regolamento di servizio nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 36, Le determinazioni delle Autorità di cui al comma 12, lett. h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio": è allora chiaro che una integrazione del regolamento di servizio, qualora si concreti nella previsione che il contratto di utenza debba contenere una certa clausola, rappresentando il regolamento di servizio sostanzialmente le condizioni generali di contratto alle quali debbono adeguarsi i contratti di utenza, si risolve in via mediata in una integrazione autoritativa dello stesso contratto.

5.4. Ciò chiarito, riprendendo l’interrogativo su indicato a proposito della necessità di definire il possibile ambito oggettivo della integrabilità dei contratti di utenza per il tramite del potere di cui all’art. 2, comma 12, lett. h), si deve rilevare che l’oggetto di tale potere, là dove (oltre che alla produzione) si riferisce alla "erogazione dei servizi", ove venga messo in relazione con la proclamazione della L. n. 481 del 1995, art. 1, comma 1 in ordine alla tutela degli interessi di utenti e consumatori, si presta ad essere riferito all’intero ambito de rapporto di utenza individuale, perchè l’erogazione del servizio, essendo diretta verso gli utenti ed avvenendo sulla base dei rapporti individuali di utenza, è formulazione talmente generale da apparire di per sè idonea a comprendere anche il profilo del contenuto di detti rapporti. L’interesse degli utenti e dei consumatori, infatti, non può non essere tutelato anche con riferimento a quell’aspetto delle modalità di erogazione del servizio che si estrinseca nei rapporti individuali. Nè in senso contrario assume un qualche valore l’espressione con la quale la lett. h) specifica "in particolare" che le direttive debbono definire "i livelli generali di qualità riferibili al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferibili alla singola prestazione da garantire all’utente". In tal modo si assegna un contenuto minimo necessario alle direttive, ma non si sminuisce il valore onnicomprensivo del riferimento all’erogazione del servizio per come giustificato dall’art. 1, comma 1.

Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale non appare fondata neppure una giustificazione delle lettura restrittiva della lettera h) nel senso – come scrive il Tribunale stesso – ch’esso riguarderebbe comunque solo la prestazione del concedente, mentre gli obblighi dell’utente sarebbero considerati dalle lett. l) ed n) dello stesso art. 2, comma 12.

In disparte il rilievo che non è chiaro perchè prescrizioni contenutistiche circa i contratti di utenza, dirette a disciplinare gli obblighi del concedente, non afferiscono almeno indirettamente comunque, cioè anche quando siano dirette a regolare i comportamenti da tenersi da parte dell’utente, alla prestazione del concessionario, posto che ad essa essi si correlano nel sinallagma contrattuale, si osserva che il contenuto delle lett. l) ed n) semmai conferma la lettura estensiva della lett. h).

La lett. l) dispone che l’autorità "pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell’offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali". E la lettera n) che l’autorità "verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l’efficacia delle prestazioni all’uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi, consentire a utenti e consumatori il più agevole accesso agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per l’erogazione del servizio, assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffaria".

Invero, la previsione della lett. l) pertiene a compiti di diffusione di informazione presso gli utenti e la lett. n) disciplina i poteri di verifica dell’Autorità, ma l’una e l’altra attività nulla hanno a che fare con la possibile determinazione, attraverso le direttive cui allude la lett. h, il contenuto del contratto di utenza attraverso la mediazione dell’intervento sul regolamento di servizio.

5.5. Deve, dunque, affermarsi che l’A.E.G.G. attraverso le direttive previste dalla lett. h) dell’art. 2, comma 12, bene può dettare precetti che, in quanto integrano il contenuto del regolamento di servizio cui allude il comma 37 della norma dello stesso art. 12 possono produrre l’integrazione dei contratti di utenza pendenti attraverso la previsione dell’art. 1339 c.c..

A fini di nomofilachia, prima di definire le condizioni in presenza delle quali ciò può avvenire e, quindi, di chiarire se sia avvenuto in concreto con riguardo alla specie che si giudica, il Collegio reputa opportuno formulare una precisazione, che concerne sempre il profilo oggettivo dell’ambito entro il quale le direttive della lett. h) possono svolgere la funzione di integrazione ai sensi dell’art. 1339 c.c..

La precisazione è nel senso che, avvenendo l’integrazione con riferimento a rapporti pur sempre espressione della privata autonomia ed articolandosi attraverso manifestazioni normative secondarie regolamentari oppure integranti atti amministrativi precettivi collettivi, sia pure autorizzate dalla previsione di legge, essa può comportare interventi che incidano sui rapporti di utenza in modo derogatorio anche di norme di legge, se del caso dello stesso Codice Civile, che abbiano, però, un contenuto meramente dispositivo, cioè derogabile dalla privata autonomia, mentre deve escludersi che possa giustificare interventi in senso derogatorio di norme previste da disposizioni legislative di contenuto imperativo. Invero, mentre l’intervento sulle norme del primo tipo è pienamente giustificabile perchè incide su previsioni legislative che le stesse parti, con il loro accordo, potrebbero derogare, sì che appare giustificato a maggior ragione che sia l’Autorità preposta al settore a prevedere la deroga, seppure con il limite funzionale e di scopo di cui immediatamente si dirà, viceversa, in presenza di una norma imperativa di legge, il principio di legalità impone di intendere il fenomeno di attribuzione di poteri di disciplina, con fonti di rango secondario o addirittura non aventi nemmeno contenuto normativo, in modo restrittivo. E, dunque, in mancanza di un’espressa attribuzione del potere di deroga alle norme imperative da parte di una norma di legge (o, deve ritenersi, di rango comunitario ad effetti diretti nell’ordinamento interno), come non esercitabile in deroga ad esse.

Solo in questo senso e nei limiti ora detti si intende condividere l’affermazione di Cons. Stato, 6^ Sezione, 11 novembre 2008, n. 5622 circa l’esegesi del potere di normazione di cui all’art. 2, comma 12, lett. h), che, invece, quel consesso parrebbe avere inteso come riferita ad ogni norma di legge.

5.6. Sciogliendo la riserva espressa poco sopra, il Collegio ritiene, inoltre, che la stessa possibilità di deroga a norme di legge meramente dispositive sia, però, da restringere sotto il profilo funzionale in senso unidirezionale, cioè sia limitata ad una deroga a favore dell’utente o del consumatore. Lo impone sempre il precetto espresso nel comma 1, dell’art. 1 della legge di settore in precedenza ricordato circa il necessario indirizzarsi dell’attività dell’Autorità a tutela degli interessi di utenti e consumatori.

Ciò, naturalmente, con l’eccezione che vi sia una norma di legge o di rango comunitario ad efficacia diretta che abiliti anche alla deroga a norme imperative.

Sicchè il principio di diritto che può affermarsi è il seguente:

"Il potere normativo secondario (o, secondo una possibile qualificazione alternativa, di emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi) dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h), si può concretare anche nella previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del regolamento di servizio, di cui al comma 37 dello stesso art. 2, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o consumatore, restando, invece, esclusa – salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta – non la consenta – la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e consumatore". 5.7. Può passarsi a questo punto a definire le condizioni in presenza delle quali la normazione o l’atto di esercizio di poteri amministrativi precettivi a contenuto collettivo ai sensi dell’art. 2, comma 12, lett. h), con i limiti indicati, può integrare, attraverso la mediazione dell’integrazione del regolamento di servizi, i contratti di utenza individuale.

Tale definizione deve partire dal dato che il potere di normazione o di amministrazione de quo è qualificato con un’espressione, quella di direttiva, che si presta a comprendere: a) l’imposizione di precetti al destinatario sub specie di indicazione di un risultato da raggiungere, se del caso con o senza assegnazione di un limite di tempo, salva la individuazione da parte di esso del modo con cui pervenire al risultato, ch’egli, dunque, può in sostanza poi scegliere; b) l’imposizione di un precetto specifico che non lasci al destinatario alcuna possibilità di scelta sui tempi e sui modi.

Ebbene, l’idoneità della direttiva a determinare, tramite la mediazione dell’integrazione del regolamento di servizio, l’integrazione dei contratti di utenza per la via dell’art. 1339 c.c. è configurabile soltanto nel secondo caso. Non lo è, invece, nel primo. Soltanto nel secondo caso, l’imposizione di un precetto specifico si può connotare sub specie di clausola, cioè di diretta regolamentazione prima del regolamento di servizio e, quindi, del contratto di utenza. Invero, una clausola, identificando una parte del regolamento contrattuale deve avere di norma un contenuto determinato, cioè specifico ( art. 1346 c.c.). E’ vero che la clausola può avere anche un contenuto determinabile (sempre art. 1346 c.c.), ma allora – ammesso che sia sostenibile un’integrazione ai sensi dell’art. 1339 c.c. di un contratto, attraverso una norma che si limiti a prevedere che debba assicurarsi un risultato, lasciandone però i modi alla determinazione di una delle parti del contratto – l’onere di specificazione si trasferisce almeno al procedimento ed ai contenuti della determinazione.

Ora, la previsione dell’art. 6, comma 4, della Delib. n. 200 del 1999, imponendo all’esercente "di offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta" si connotava certamente come prescrizione del tutto inidonea ad integrare una clausola di contenuto determinato. In tanto, la previsione della modalità come concorrente con altre di effetto diverso lasciava al concessionario il potere di individuare questa modalità in concorso con altre e, quindi, lo facultava a prevedere più di una modalità.

In secondo luogo, il concessionario era facultato ad individuare gli stessi termini della modalità gratuita.

Nè potrebbe dirsi che la prescrizione integrasse una clausola il cui contenuto era rimesso all’individuazione dello stesso concessionario, sì da integrare una clausola di contenuto determinabile: occorre, infatti, tenere presente che la determinabilità, una volta che la modalità gratuita non veniva prevista come esclusiva, era sostanzialmente insussistente, in quanto l’esercizio del potere di determinazione da parte del concessionario doveva muoversi pur sempre lasciando intatta la previsione del c.c., di cui alla norma dispositiva sul pagamento, prevista nell’art. 1196 c.c., secondo la quale "le spese del pagamento sono a carico del debitore". Previsione questa che implica che il costo dell’attività necessaria al debitore per pagare è di norma a suo carico e che, per essere apprezzata nel suo effettivo significato, dev’essere coordinata anche con quelle sul luogo del pagamento, espresse nell’art. 1182 c.c., e particolarmente con quella sul luogo del pagamento delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro determinate, che il primo inciso del comma 3 della norma, indica nel domicilio del creditore. L’art. 1196, in sostanza, in riferimento a dette obbligazioni, fra le quali rientrano quelle dell’utente relative al pagamento della bolletta (o fattura) (modalità di richiesta del pagamento sostanzialmente prevista come necessaria dall’art. 6, comma 1, della nota deliberazione), comportava che la spesa necessaria all’utente per recarsi a pagare al domicilio del soggetto esercente fosse a carico di lui. Onde, la previsione di una modalità gratuita di pagamento, in mancanza sia di un’espressa deroga all’art. 1196 c.c., sia di una deroga implicita, siccome rivelava la previsione come soltanto una delle modalità (e, quindi, alternativa) di quella gratuita, non poteva certo implicare che l’utente dovesse essere esentato da detta spesa, ma, semmai, poteva giustificare che l’esercente non potesse imporre in caso di pagamento al suo domicilio (o ad uno dei suoi domicili) un addebito ulteriore: la spesa per l’esecuzione del pagamento al detto domicilio e, quindi, il costo dell’attività ed il dispendio di attività per farlo ai sensi dell’art. 1196 c.c. erano a carico dell’utente, stante la mancata deroga a detta norma.

Nel contempo, la mancanza di deroga all’art. 1196 e, quindi, la conservazione dell’onere del debitore di sopportare eventuali costi per l’attività necessaria per adempiere al domicilio dell’esercente, implicava che lo stesso parametro della "gratuità" dovesse essere valutato comparativamente con il costo di modalità di pagamento che, pur imponendo all’utente un costo, come il pagamento con domiciliazione bancaria o su conto corrente postale, tuttavia, l’avessero esentato dalla spesa necessaria per recarsi presso il domicilio (più o meno lontano) dell’esercente, spesa che poteva essere più o meno rilevante a seconda della sua distanza.

In questa situazione la prescrizione dell’art. 6, comma, 4 non aveva nemmeno un contenuto tale da poter essere mutuato come clausola a contenuto determinabile e, dunque, – anche a voler (problematicamente) concedere che un’integrazione ai sensi dell’art. 1339 c.c. sia possibile da parte di una clausola a contenuto rimesso alla determinazione di una parte – non era idonea a modificare o integrare il regolamento di servizio all’epoca vigente e, quindi, di risulta i contratti di utenza individuali.

5.8. In realtà, una prescrizione come quella in discorso, per la sua indeterminatezza assegnava all’esercente una sorta di obbligo di perseguimento di un risultato con ampi poteri di scelta, salva la valutazione dell’A.E.G.G. circa il raggiungimento del risultato attraverso i poteri di ispezione, accesso ed acquisizione di documentazione e notizie, previsti dall’art. 2, comma 12, lett. g) e quelli di valutazione di reclami, istanze e segnalazioni della successiva lettera m), con conseguente possibilità dell’Autorità all’esito di esercitare il potere previsto dall’art. 2, comma 20, lett. d), cioè di ordinare "al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi del comma 12, lett. g), l’obbligo di corrispondere un indennizzo al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi del comma 12, lett. g), l’obbligo di corrispondere un indennizzo".

Inoltre, l’A.E.G.G., a parte il potere di intervenire con una prescrizione nuova sufficientemente specifica da produrre l’effetto dell’ari 1339 c.c., avrebbe avuto anche il potere di segnalare all’amministrazione concedente, in sede di parere ai sensi della L. n. 481 del 1995, art. 2, comma 34 l’opportunità all’atto del rinnovo della concessione o di una sua revisione di prevedere nella convenzione o nel contratto di programma di cui al comma 36 la prescrizione.

6. Deve, dunque, sulla base delle complessive considerazioni svolte escludersi che la prescrizione dell’art. 6, comma 4, della Delib. dell’A.E.G.G. n. 200 del 1999 abbia comportato la modifica o integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza ai sensi dell’art. 1339 c.c., di modo che l’azione di responsabilità per inadempimento contrattuale esercitata dalla parte attrice risulta priva di fondamento, perchè basata su una clausola contrattuale inesistente, perchè non risultava introdotta nel contratto di utenza.

Il primo motivo è, pertanto, rigettato con la correzione della motivazione della sentenza impugnata emergente dalle svolte considerazioni.

7. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il secondo ed il terzo motivo.

Rigetta il primo motivo. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro seicento/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-09-2011, n. 18619 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con decreto del 15 giugno 2002, la Corte d’Appello di Trento accolse la domanda di equa riparazione proposta da C.P. nei confronti del Ministero della Giustizia per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un giudizio di risarcimento dei danni promosso nei confronti del C. da D.S. e S.D..

Su ricorso di entrambe le parti, questa Corte, con sentenza del 19 maggio 2006, cassò il decreto impugnato, nella parte relativa alla liquidazione del danno non patrimoniale, e rinviò le parti alla Corte d’Appello.

2. – Quest’ultima, con decreto del 19 febbraio 2007, ha condannato il Ministero al pagamento della somma di Euro 9.000,00, oltre interessi legali con decorrenza dalla riassunzione, rilevando, per quanto ancora rileva in questa sede, che con il decreto cassato, non impugnato al riguardo, non era stata accolta la domanda di riconoscimento degl’interessi con decorrenza dall’originario ricorso;

ha inoltre condannato il Ministero alla rifusione delle spese processuali, liquidate per il giudizio di cassazione in Euro 960,00 (ivi compresi Euro 950,00 per onorario), e per le fasi di merito in complessivi Euro 1.896,38 (ivi compresi Euro 900,00 per onorario ed Euro 700,38 per diritti).

3. – Avverso il predetto decreto il C. propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi. Il Ministero non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione degli artt. 112, 324 e 329 cod. proc. civ. e degli artt. 1224 e 2909 cod. civ. censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha escluso la decorrenza degl’interessi dall’originaria domanda, sull’erroneo presupposto che il primo giudizio si fosse concluso con un’omissione di pronuncia sugli interessi compensativi, non impugnata.

Sostiene infatti che la Corte d’Appello ha violato i principi che disciplinano i debiti di valore, in virtù dei quali gli interessi compensativi non costituiscono un’obbligazione autonoma, ma solo una componente dell’obbligazione principale. Essi, potendo essere attribuiti anche in assenza di un’apposita domanda, non costituiscono oggetto di un capo autonomo della decisione, la cui mancata impugnazione possa comportare la formazione del giudicato. La cassazione del primo decreto, relativamente all’importo liquidato, e la determinazione ex novo dell’indennizzo non hanno d’altronde comportato, ad avviso del ricorrente, una variazione della data della costituzione in mora, che resta ancorata all’originaria domanda.

1.1. – La censura è fondata.

Nel procedere ad una nuova liquidazione dell’indennizzo dovuto per la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, la Corte d’Appello ha infatti riconosciuto sulla somma liquidata gl’interessi legali con decorrenza dalla data di riassunzione del giudizio, anzichè dall’originaria domanda, osservando che il ricorrente non aveva specificamente impugnato il precedente decreto, nella parte in cui non aveva accolto la relativa pretesa. Tale affermazione, in quanto presuppone che l’impugnazione della sola pronuncia relativa alla liquidazione dell’indennizzo si traduca nell’acquiescenza a quella riguardante gl’interessi, comportandone il passaggio in giudicato, non può essere condivisa.

Questa Corte ha infatti affermato che l’obbligazione avente ad oggetto il pagamento dell’equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, essendo destinata a procurare al danneggiato una quantità di denaro correlata all’entità del pregiudizio da lui subito per effetto dell’irragionevole durata del processo, e quindi ad un determinato valore intrinseco, non è assimilabile ai c.d. debiti di valuta, aventi ad oggetto fin dall’origine un importo nominale di denaro; ad essa non è pertanto applicabile il principio secondo cui gli interessi possono essere attribuiti solo su domanda della parte interessata, valendo lo stesso per le sole obbligazioni pecuniarie in senso stretto, ma non anche per quelle (i c.d. debiti di valore) in cui l’entità della prestazione è determinata in funzione di un valore diverso (cfr. Cass., Sez. 1^, 24 novembre 2005, n. 24756; 11 aprile 2005, n. 7389; 8 aprile 2004, n. 6939).

Non essendo l’attribuzione degl’interessi subordinata alla proposizione di una apposita domanda, la relativa pronuncia non si configura come un capo autonomo del decreto che abbia riconosciuto il diritto all’equa riparazione, suscettibile di acquistare efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 329 c.p.c., comma 2, per effetto dell’impugnazione del provvedimento nella sola parte relativa alla liquidazione dell’indennizzo, ma si pone, rispetto a quest’ultima, come un capo da essa dipendente, ed è quindi destinata a restare caducata, ai sensi dell’art. 336 cod. proc. civ., per effetto della cassazione di quella principale. Nessun rilievo assume, a tal fine, la circostanza che l’impugnazione sia stata proposta dal danneggiato risultato vittorioso nel precedente giudizio di merito, in quanto, configurandosi il giudizio di rinvio non già come una prosecuzione della pregressa fase di merito, ma come una fase nuova ed autonoma del processo, avente natura integralmente rescissoria, il provvedimento con cui, all’esito dello stesso, la corte d’appello provvede nuovamente alla liquidazione dell’indennizzo, statuisce, direttamente e per la prima volta, sulla domanda cui si riferisce il capo cassato (cfr. Cass., Sez. 3^, 22 maggio 2006, n. 11936; Cass., Sez. 1^, 17 novembre 2000, n. 14892; Cass., Sez. 2^, 18 giugno 1994, n. 5901), il quale, nei limiti segnati dall’oggetto dell’impugnazione, non sopravvive neppure limitatamente al capo riguardante l’obbligazione degl’interessi, che deve quindi costituire oggetto di una nuova pronuncia, da adottarsi anche d’ufficio in riferimento alla domanda originariamente proposta.

2. – L’accoglimento del primo motivo, comportando la cassazione del decreto impugnato, con la conseguente caducazione della pronuncia relativa alle spese processuali, determina invece l’assorbimento degli ulteriori motivi d’impugnazione, con cui il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 112 cod. proc. civ., dell’art. 75 disp. att. cod. proc. civ., della L. 7 novembre 1957, n. 1051, degli artt. 5 e 15 e della tabella B) allegata al D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 e degli artt. 5 e 14 e della tariffa di cui al D.M. 8 aprile 2004, n. 127, nonchè la violazione e la falsa applicazione del principio di inderogabilità degli onorari minimi di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24 e l’omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha liquidato le predette spese in modo forfetario ed in misura difforme da quella risultante dalla nota specifica da lui depositata, nonchè in violazione delle tariffe forensi ratione temporis applicabili, ed ha omesso di riconoscere la maggiorazione da lui richiesta a titolo di rimborso delle spese generali.

3. – Il decreto impugnato va pertanto cassato, limitatamente alla pronuncia relativa agl’interessi, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il riconoscimento dei predetti interessi a decorrere dall’originaria domanda.

4. – Le spese dei quattro gradi di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato, in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia a corrispondere a C.P. gl’interessi legali sulla somma dovuta a titolo di indennizzo con decorrenza dalla domanda, nonchè al pagamento delle spese processuali, che si liquidano per il giudizio di merito in complessivi Euro 1.140,00, ivi compresi Euro 490,00 per onorario, Euro 600,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, per il primo giudizio di legittimità in complessivi Euro 950,00, ivi compresi Euro 900,00 per onorario ed Euro 50,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, per il giudizio di rinvio in complessivi Euro 1.140,00, ivi compresi Euro 490,00 per onorario, Euro 600,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, e per il secondo giudizio di legittimità in complessivi Euro 950,00, ivi compresi Euro 900,00 per onorario ed Euro 50,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.