Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1) La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con ordinanza 15 aprile 2010, ha liquidato a G.V. la somma di Euro 86.545,94 per l’ingiusta detenzione subita – dal 20 luglio 1994 al 22 luglio 1995 – a seguito dell’emissione di ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. dal quale era stato successivamente assolto con sentenza divenuta definitiva.
La Corte ha escluso l’esistenza di elementi idonei a fondare l’esistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa preclusiva della riparazione; ha liquidato all’istante la somma risultante dal parametro usualmente utilizzato escludendo la possibilità di indennizzare ulteriori conseguenze della privazione della libertà personale.
2) Contro l’ordinanza della Corte di merito hanno proposto ricorso sia il Ministero dell’economia e delle finanze che l’istante G.V..
Il Ministero ricorrente deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione con riferimento all’esclusione, da parte del giudice del merito, dell’ipotesi che l’istante abbia dato luogo alla detenzione per dolo o colpa grave. Secondo il ricorrente la Corte di merito avrebbe omesso di valutare il materiale acquisito al giudizio di riparazione e non avrebbe tenuto conto delle circostanze, già emergenti dal provvedimento applicativo della custodia cautelare, che l’istante aveva la disponibilità di ingenti risorse economiche non giustificate e che frequentava tale C.L. coimputato nel medesimo procedimento, già dichiarato delinquente abituale e sospettato di appartenere ad una associazione di tipo mafioso.
Con il secondo motivo deduce invece il vizio di motivazione sulla quantificazione dell’indennizzo affermando che, se anche fosse ritenuto che la colpa dell’istante non aveva carattere di gravità, dovrebbe comunque applicarsi una riduzione dell’indennizzo essendo comunque presente una colpa non grave.
Il Ministero ricorrente ha poi ribadito con memoria depositata le ragioni indicate nel ricorso chiedendo altresì la dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell’istante.
3) Anche G.V. ha proposto ricorso avverso l’ordinanza della Corte reggina e ha dedotto il vizio di motivazione.
Dopo aver ripercorso analiticamente la vicenda processuale il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia illegittimamente escluso dalla riparazione il danno patrimoniale subito per la revoca della concessione di un distributore di carburanti API. E anche se questo danno fosse da ritenere riferibile al titolare dell’impianto poichè il ricorrente ne era il gestore doveva essere ritenuto indennizzabile il lucro cessante derivante dal non aver potuto proseguire la gestione dell’impianto.
4) Entrambi i ricorsi sono infondati e devono, conseguentemente, essere rigettati.
L’esame dei motivi contenuti nel ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze ripropone il problema degli oneri probatori delle parti nel procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione.
E’ da premettere – come hanno riconosciuto le sezioni unite di questa Corte con la sentenza 9 luglio 2003 n. 35760, Azgejui, rv. 225471 – che la disciplina del procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione deve essere ricercata nell’ambito dell’ordinamento processuale penale. Ma questo condivisibile principio non può trovare automatica applicazione per gli aspetti del procedimento che non sono in alcun modo riconducibili al processo penale e, soprattutto, per quelli che con queste regole appaiono incompatibili.
E’ infatti evidente che i principi processualpenalistici sono di più difficile utilizzazione per la soluzione dei problemi che riguardano aspetti del procedimento non solo estranei alla pretesa punitiva dello Stato ma altresì alle regole del processo penale quali i criteri che riguardano l’iniziativa delle parti, i criteri di ripartizione dell’onere della prova, i poteri officiosi del giudice e i suoi limiti, la disciplina sulla valutazione della prova.
Pur accedendo alla tesi delle sezioni unite – che hanno qualificato l’azione in questione non un’azione costitutiva ex art. 2908 c.c., come riteneva il prevalente precedente orientamento, ma una "azione penale complementare" caratterizzata dal potere delle parti di iniziare un procedimento con la richiesta di decisione su un oggetto diverso dall’accertamento della fondatezza della notizia di reato – non per questo si potrebbero, per esempio, ritenere applicabili al procedimento per la riparazione le regole di valutazione della prova previste dall’art. 192 c.p.p..
Considerando invece che, pur essendo disciplinato dal codice di procedura penale, questo procedimento ha prevalente natura civilistica può ragionevolmente sostenersi che – laddove non esista alcuna regola applicabile ovvero la disciplina del codice di rito penale appaia incompatibile con la natura del procedimento per la riparazione – debbano applicarsi i principi del processo civile.
Le conclusioni delle sezioni unite quindi non possono che riferirsi agli aspetti strettamente processuali del procedimento per i quali può essere rinvenuta nella disciplina del codice di procedura penale la soluzione dei problemi che si pongono (il caso esaminato dalle sezioni unite riguardava le conseguenze dell’omessa notificazione della domanda all’amministrazione convenuta e si è ritenuto che la soluzione del problema andasse ricercata nell’ambito del procedimento disciplinato dall’art. 127 c.p.p. e che la conseguenza dell’omessa notificazione della domanda fosse costituita da una nullità di ordine generale a regime intermedio).
5) Ciò premesso e rilevata l’incompatibilità tra il procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione e la disciplina sugli oneri probatori contenuta nel codice di rito penale va rilevato che nel processo civile, cui deve nella specie farsi riferimento per le ragioni indicate, è onere di chi agisce in giudizio provare i fatti costitutivi della domanda proposta; incombe invece sul convenuto l’onere di provare (ove sia stato provato il fatto costitutivo e il convenuto intenda resistere alla domanda) i fatti estintivi o modificativi della domanda.
Per la soluzione di questi problemi non sembra quindi improprio far riferimento (anche) ai principi del processo civile tenendo però presente la specifica natura del procedimento che, riguardando un rapporto obbligatorio di diritto pubblico, non può non avere incidenza anche sul principio civilistico della disponibilità delle prove in capo alle parti.
Ciò impone al giudice della riparazione per un verso di tener conto dell’adempimento delle parti all’onere probatorio su di loro incombente, con particolare riguardo alla prova dei fatti costitutivi della domanda (il convenuto può anche decidere di non opporsi all’accoglimento della richiesta), e, per altro verso, di esercitare i poteri officiosi di cui il giudice è dotato ponendo eventualmente a fondamento della domanda anche atti che le parti non hanno prodotto e richiamato. Su questi principi cons. Cass., sez. 4, 25 novembre 2008 n. 9948, Gongu, rv. 243701; 12 marzo 2008 n. 21060, D’Innocente, rv. 240020; 2 aprile 2004 n. 23630, Cerminara, rv. 229074; 10 dicembre 2002 n. 4377, Demurtas, rv. 226062.
Anche nel processo civile del resto il giudice è dotato ( art. 115 c.p.c.) di ampi poteri officiosi nella disponibilità delle prove, sia pure nei soli casi previsti dalla legge, peraltro numerosi ed incisivi (interrogatorio non formale delle parti: art. 117; ispezione di persone e di cose: art. 118; nomina di consulente tecnico: art. 191; richiesta d’informazioni alla p.a.: art. 213; assunzione di testi de relato: art. 257 ecc); poteri che potrà esercitare anche per colmare eventuali lacune nell’accertamento dei fatti costitutivi ove la parte incontri particolari difficoltà nel procurarsi la documentazione necessaria (per es. l’accertamento dell’epoca del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione).
Dunque se anche dovessero integralmente applicarsi al procedimento per l’ingiusta detenzione i principi del processo civile che riguardano i temi indicati non per questo sarebbe sottratto al giudice ogni potere al fine di verificare l’esistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda una volta provati o allegati i fatti costitutivi della medesima (custodia cautelare ed assoluzione).
Si pensi, in particolare, al potere di richiedere d’ufficio informazioni alla pubblica amministrazione per comprendere come, al di là dell’iniziativa delle parti, il giudice della riparazione disponga di ampi poteri per acquisire tutte le informazioni e la documentazione necessari al fine di decidere.
Ma i poteri officiosi del giudice della riparazione non possono integralmente sovrapporsi all’onere che incombe sulle parti, se non di provare i fatti costitutivi o quelli estintivi (o modificativi), quanto meno di allegare le circostanze idonee a contrastare la contrapposta tesi; allegazioni sulle quali potranno poi esercitarsi i poteri di accertamento officioso attribuiti al giudice.
Questi principi sono stati più volte enunciati dalla giurisprudenza di questa sezione: si vedano, fra le altre, le sentenze 13 ottobre 2010 n. 41081, Zefi; 11 maggio 2010 n. 20242, Tortora; 5 ottobre 2000 n. 4549, De Linardi, rv. 219251; 18 dicembre 1998 n. 3707, Nourredine, rv. 213145; 17 dicembre 1998 n. 3682, Fancello, rv.
212290; 3 febbraio 1998 n. 370, Gulli, rv. 210624. 6) Per venire all’esame del caso di specie può certamente affermarsi che il giudice possa, anche di sua iniziativa, accertare l’esistenza della colpa grave nel comportamento dell’istante e ritenere che questa condotta abbia dato luogo all’ingiusta detenzione ma se la parte intende che questo accertamento venga effettivamente compiuto dal giudice deve quanto meno allegare le circostanze poste a fondamento della sua tesi.
Ne consegue che il giudice della riparazione sarà tenuto a valutare l’esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto fatto valere in giudizio solo quando l’esistenza di questo fatto – a meno che emerga inequivocabilmente dagli atti a sua disposizione – venga prospettata dalla parte; con la conclusione che non può, l’amministrazione dello Stato convenuta, disinteressarsi del procedimento e poi prospettare per la prima volta alla Corte di cassazione l’esistenza delle ragioni ostative che avrebbe potuto e dovuto dedurre nella fase di merito.
Nel caso in esame il Ministero dell’economia e delle finanze, nel costituirsi davanti alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, ha depositato una memoria difensiva con la quale si è limitata ad enunciare i principi cui deve attenersi il giudice della riparazione per riconoscere l’indennizzo dovuto per l’ingiusta detenzione e per quantificarlo e a richiamare la giurisprudenza di legittimità che si è pronunziata su questi criteri. Ha quindi concluso perchè la Corte di merito, accertata l’inesistenza delle condizioni ostative, riconoscesse il diritto alla riparazione.
Ci troviamo dunque in presenza di un atto difensivo del tutto generico ed elusivo che non indica alcun elemento preclusivo del diritto vantato in giudizio e che, sostanzialmente, rimette integralmente al giudice l’accertamento dell’esistenza di tale diritto senza proporre alcuna eccezione.
A fronte di un comportamento processuale sostanzialmente rinunciatario non può la parte prospettare poi, per la prima volta davanti alla Corte di cassazione – per le ragioni già indicate e per la natura del giudizio di legittimità – le ragioni ostative, secondo il suo assunto, all’accoglimento della domanda. Tra l’altro la mancata opposizione alla domanda è stata posta a fondamento della compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Il primo motivo del ricorso del Ministero va dunque respinto e ad analoga conclusione deve giungersi per quanto attiene al secondo motivo atteso che alcuna allegazione, sulla asserita esistenza di una colpa non grave, è stata proposta davanti al giudice di merito.
7) Passando all’esame del ricorso proposto dall’istante G. V. va premessa la considerazione che, come è comunemente riconosciuto, la riparazione per l’ingiusta detenzione non ha natura di risarcimento del danno ma di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale.
Questa impostazione risponde anche ad una diversa finalità: se il legislatore avesse costruito la riparazione dell’ingiusta detenzione come risarcimento dei danni avrebbe dovuto richiedere, per coerenza sistematica, che il danneggiato fornisse la dimostrazione dell’esistenza dell’elemento soggettivo, fondante la responsabilità per colpa o per dolo, nelle persone che hanno agito e dell’entità dei danni subiti.
Ma un sistema così costruito si sarebbe posto in un quadro di conflitto con l’esigenza (fondata non solo su una precisa disposizione della nostra Costituzione – art. 24, comma 4 – ma anche sul diritto comunitario e internazionale ed in particolare con l’art. 5, comma 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e con l’art. 9, n. 5 del Patto internazionale dei diritti civili e politici) di garantire un adeguato ristoro a chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale senza costringerlo a defatiganti controversie sull’esistenza dell’elemento soggettivo e sulla determinazione dei danni.
La natura di indennizzo della somma liquidata a titolo di riparazione conduce a importanti conseguenze anche nel giudizio di legittimità perchè i criteri, necessariamente equitativi, utilizzati dal giudice di merito non possono essere sindacati in questo giudizio se non nei ridotti limiti di seguito indicati e non certo quando, con il ricorso, si intende in realtà non denunziare un vizio di violazione di legge o un vizio di motivazione del provvedimento impugnato ma solo evidenziare l’insufficienza della somma liquidata a favore dell’istante.
Il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione – quale tipico giudizio di merito – è dunque sottratto al giudice di legittimità che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non certo sindacare la sufficienza, o insufficienza, della somma liquidata a titolo di riparazione a meno che, discostandosi in modo assai sensibile dai criteri usualmente seguiti – che fanno riferimento al tetto massimo liquidabile correlato al termine massimo della custodia cautelare – il giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta.
8) Ciò premesso si osserva che nel caso in esame la Corte di merito ha proceduto ad una liquidazione di tipo equitativo prendendo in considerazione il periodo di detenzione carceraria sofferta e liquidando, per questo solo titolo, un indennizzo pari ad Euro 86.545,94 ottenuto moltiplicando la somma giornaliera di Euro 235,82 per il numero di giorni di detenzione ingiustamente sofferta ma ha escluso che fosse stata provata l’esistenza di ulteriori conseguenze indennizzabili.
La Corte di merito ha quindi applicato il parametro usualmente applicato per la liquidazione dell’indennizzo e ha preso in considerazione anche i criteri espressamente previsti dalla legge ed in particolare quelli previsti dall’art. 643 c.p.p., comma 1 in materia di riparazione dell’errore giudiziario (istituto cui le norme sulla riparazione per l’ingiusta detenzione rinviano, qualora non sia diversamente disposto e in quanto compatibili: art. 315 c.p.p., u.c.) che richiama, unitamente alla durata (che viene indicata per prima ma non quale criterio prevalente), le "conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna".
In particolare la Corte di merito ha escluso l’indennizzabilità del danno subito per la revoca della concessione del distributore di carburante rilevando che questa concessione non era a lui intestata.
Il ricorrente, nel giudizio di legittimità, orienta quindi la domanda nel senso di ritenere indennizzabile anche il danno derivante dal venir meno dell’incarico di gestione ma, mentre quello conseguente alla revoca della concessione poteva ritenersi esistente in re ipsa, quello derivante da un’attività quale quella di gestione – a parte la novità della domanda – avrebbe dovuto essere documentata adeguatamente nel giudizio di merito.
Deve quindi ritenersi che il giudice abbia adeguatamente motivato sull’applicazione dei criteri di liquidazione; del resto la somma liquidata è pari al parametro indicato e non assume quindi carattere arbitrario e tanto meno simbolico.
9) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto dei ricorsi con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Alla reciproca soccombenza consegue altresì l’integrale compensazione delle spese di questo giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta entrambi i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Dichiara interamente compensate fra le parti le spese di questo giudizio.
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