Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-04-2011) 27-05-2011, n. 21337 Riparazione per ingiusta detenzione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con ordinanza 15 aprile 2010, ha liquidato a G.V. la somma di Euro 86.545,94 per l’ingiusta detenzione subita – dal 20 luglio 1994 al 22 luglio 1995 – a seguito dell’emissione di ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. dal quale era stato successivamente assolto con sentenza divenuta definitiva.

La Corte ha escluso l’esistenza di elementi idonei a fondare l’esistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa preclusiva della riparazione; ha liquidato all’istante la somma risultante dal parametro usualmente utilizzato escludendo la possibilità di indennizzare ulteriori conseguenze della privazione della libertà personale.

2) Contro l’ordinanza della Corte di merito hanno proposto ricorso sia il Ministero dell’economia e delle finanze che l’istante G.V..

Il Ministero ricorrente deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione con riferimento all’esclusione, da parte del giudice del merito, dell’ipotesi che l’istante abbia dato luogo alla detenzione per dolo o colpa grave. Secondo il ricorrente la Corte di merito avrebbe omesso di valutare il materiale acquisito al giudizio di riparazione e non avrebbe tenuto conto delle circostanze, già emergenti dal provvedimento applicativo della custodia cautelare, che l’istante aveva la disponibilità di ingenti risorse economiche non giustificate e che frequentava tale C.L. coimputato nel medesimo procedimento, già dichiarato delinquente abituale e sospettato di appartenere ad una associazione di tipo mafioso.

Con il secondo motivo deduce invece il vizio di motivazione sulla quantificazione dell’indennizzo affermando che, se anche fosse ritenuto che la colpa dell’istante non aveva carattere di gravità, dovrebbe comunque applicarsi una riduzione dell’indennizzo essendo comunque presente una colpa non grave.

Il Ministero ricorrente ha poi ribadito con memoria depositata le ragioni indicate nel ricorso chiedendo altresì la dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell’istante.

3) Anche G.V. ha proposto ricorso avverso l’ordinanza della Corte reggina e ha dedotto il vizio di motivazione.

Dopo aver ripercorso analiticamente la vicenda processuale il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia illegittimamente escluso dalla riparazione il danno patrimoniale subito per la revoca della concessione di un distributore di carburanti API. E anche se questo danno fosse da ritenere riferibile al titolare dell’impianto poichè il ricorrente ne era il gestore doveva essere ritenuto indennizzabile il lucro cessante derivante dal non aver potuto proseguire la gestione dell’impianto.

4) Entrambi i ricorsi sono infondati e devono, conseguentemente, essere rigettati.

L’esame dei motivi contenuti nel ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze ripropone il problema degli oneri probatori delle parti nel procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione.

E’ da premettere – come hanno riconosciuto le sezioni unite di questa Corte con la sentenza 9 luglio 2003 n. 35760, Azgejui, rv. 225471 – che la disciplina del procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione deve essere ricercata nell’ambito dell’ordinamento processuale penale. Ma questo condivisibile principio non può trovare automatica applicazione per gli aspetti del procedimento che non sono in alcun modo riconducibili al processo penale e, soprattutto, per quelli che con queste regole appaiono incompatibili.

E’ infatti evidente che i principi processualpenalistici sono di più difficile utilizzazione per la soluzione dei problemi che riguardano aspetti del procedimento non solo estranei alla pretesa punitiva dello Stato ma altresì alle regole del processo penale quali i criteri che riguardano l’iniziativa delle parti, i criteri di ripartizione dell’onere della prova, i poteri officiosi del giudice e i suoi limiti, la disciplina sulla valutazione della prova.

Pur accedendo alla tesi delle sezioni unite – che hanno qualificato l’azione in questione non un’azione costitutiva ex art. 2908 c.c., come riteneva il prevalente precedente orientamento, ma una "azione penale complementare" caratterizzata dal potere delle parti di iniziare un procedimento con la richiesta di decisione su un oggetto diverso dall’accertamento della fondatezza della notizia di reato – non per questo si potrebbero, per esempio, ritenere applicabili al procedimento per la riparazione le regole di valutazione della prova previste dall’art. 192 c.p.p..

Considerando invece che, pur essendo disciplinato dal codice di procedura penale, questo procedimento ha prevalente natura civilistica può ragionevolmente sostenersi che – laddove non esista alcuna regola applicabile ovvero la disciplina del codice di rito penale appaia incompatibile con la natura del procedimento per la riparazione – debbano applicarsi i principi del processo civile.

Le conclusioni delle sezioni unite quindi non possono che riferirsi agli aspetti strettamente processuali del procedimento per i quali può essere rinvenuta nella disciplina del codice di procedura penale la soluzione dei problemi che si pongono (il caso esaminato dalle sezioni unite riguardava le conseguenze dell’omessa notificazione della domanda all’amministrazione convenuta e si è ritenuto che la soluzione del problema andasse ricercata nell’ambito del procedimento disciplinato dall’art. 127 c.p.p. e che la conseguenza dell’omessa notificazione della domanda fosse costituita da una nullità di ordine generale a regime intermedio).

5) Ciò premesso e rilevata l’incompatibilità tra il procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione e la disciplina sugli oneri probatori contenuta nel codice di rito penale va rilevato che nel processo civile, cui deve nella specie farsi riferimento per le ragioni indicate, è onere di chi agisce in giudizio provare i fatti costitutivi della domanda proposta; incombe invece sul convenuto l’onere di provare (ove sia stato provato il fatto costitutivo e il convenuto intenda resistere alla domanda) i fatti estintivi o modificativi della domanda.

Per la soluzione di questi problemi non sembra quindi improprio far riferimento (anche) ai principi del processo civile tenendo però presente la specifica natura del procedimento che, riguardando un rapporto obbligatorio di diritto pubblico, non può non avere incidenza anche sul principio civilistico della disponibilità delle prove in capo alle parti.

Ciò impone al giudice della riparazione per un verso di tener conto dell’adempimento delle parti all’onere probatorio su di loro incombente, con particolare riguardo alla prova dei fatti costitutivi della domanda (il convenuto può anche decidere di non opporsi all’accoglimento della richiesta), e, per altro verso, di esercitare i poteri officiosi di cui il giudice è dotato ponendo eventualmente a fondamento della domanda anche atti che le parti non hanno prodotto e richiamato. Su questi principi cons. Cass., sez. 4, 25 novembre 2008 n. 9948, Gongu, rv. 243701; 12 marzo 2008 n. 21060, D’Innocente, rv. 240020; 2 aprile 2004 n. 23630, Cerminara, rv. 229074; 10 dicembre 2002 n. 4377, Demurtas, rv. 226062.

Anche nel processo civile del resto il giudice è dotato ( art. 115 c.p.c.) di ampi poteri officiosi nella disponibilità delle prove, sia pure nei soli casi previsti dalla legge, peraltro numerosi ed incisivi (interrogatorio non formale delle parti: art. 117; ispezione di persone e di cose: art. 118; nomina di consulente tecnico: art. 191; richiesta d’informazioni alla p.a.: art. 213; assunzione di testi de relato: art. 257 ecc); poteri che potrà esercitare anche per colmare eventuali lacune nell’accertamento dei fatti costitutivi ove la parte incontri particolari difficoltà nel procurarsi la documentazione necessaria (per es. l’accertamento dell’epoca del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione).

Dunque se anche dovessero integralmente applicarsi al procedimento per l’ingiusta detenzione i principi del processo civile che riguardano i temi indicati non per questo sarebbe sottratto al giudice ogni potere al fine di verificare l’esistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda una volta provati o allegati i fatti costitutivi della medesima (custodia cautelare ed assoluzione).

Si pensi, in particolare, al potere di richiedere d’ufficio informazioni alla pubblica amministrazione per comprendere come, al di là dell’iniziativa delle parti, il giudice della riparazione disponga di ampi poteri per acquisire tutte le informazioni e la documentazione necessari al fine di decidere.

Ma i poteri officiosi del giudice della riparazione non possono integralmente sovrapporsi all’onere che incombe sulle parti, se non di provare i fatti costitutivi o quelli estintivi (o modificativi), quanto meno di allegare le circostanze idonee a contrastare la contrapposta tesi; allegazioni sulle quali potranno poi esercitarsi i poteri di accertamento officioso attribuiti al giudice.

Questi principi sono stati più volte enunciati dalla giurisprudenza di questa sezione: si vedano, fra le altre, le sentenze 13 ottobre 2010 n. 41081, Zefi; 11 maggio 2010 n. 20242, Tortora; 5 ottobre 2000 n. 4549, De Linardi, rv. 219251; 18 dicembre 1998 n. 3707, Nourredine, rv. 213145; 17 dicembre 1998 n. 3682, Fancello, rv.

212290; 3 febbraio 1998 n. 370, Gulli, rv. 210624. 6) Per venire all’esame del caso di specie può certamente affermarsi che il giudice possa, anche di sua iniziativa, accertare l’esistenza della colpa grave nel comportamento dell’istante e ritenere che questa condotta abbia dato luogo all’ingiusta detenzione ma se la parte intende che questo accertamento venga effettivamente compiuto dal giudice deve quanto meno allegare le circostanze poste a fondamento della sua tesi.

Ne consegue che il giudice della riparazione sarà tenuto a valutare l’esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto fatto valere in giudizio solo quando l’esistenza di questo fatto – a meno che emerga inequivocabilmente dagli atti a sua disposizione – venga prospettata dalla parte; con la conclusione che non può, l’amministrazione dello Stato convenuta, disinteressarsi del procedimento e poi prospettare per la prima volta alla Corte di cassazione l’esistenza delle ragioni ostative che avrebbe potuto e dovuto dedurre nella fase di merito.

Nel caso in esame il Ministero dell’economia e delle finanze, nel costituirsi davanti alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, ha depositato una memoria difensiva con la quale si è limitata ad enunciare i principi cui deve attenersi il giudice della riparazione per riconoscere l’indennizzo dovuto per l’ingiusta detenzione e per quantificarlo e a richiamare la giurisprudenza di legittimità che si è pronunziata su questi criteri. Ha quindi concluso perchè la Corte di merito, accertata l’inesistenza delle condizioni ostative, riconoscesse il diritto alla riparazione.

Ci troviamo dunque in presenza di un atto difensivo del tutto generico ed elusivo che non indica alcun elemento preclusivo del diritto vantato in giudizio e che, sostanzialmente, rimette integralmente al giudice l’accertamento dell’esistenza di tale diritto senza proporre alcuna eccezione.

A fronte di un comportamento processuale sostanzialmente rinunciatario non può la parte prospettare poi, per la prima volta davanti alla Corte di cassazione – per le ragioni già indicate e per la natura del giudizio di legittimità – le ragioni ostative, secondo il suo assunto, all’accoglimento della domanda. Tra l’altro la mancata opposizione alla domanda è stata posta a fondamento della compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Il primo motivo del ricorso del Ministero va dunque respinto e ad analoga conclusione deve giungersi per quanto attiene al secondo motivo atteso che alcuna allegazione, sulla asserita esistenza di una colpa non grave, è stata proposta davanti al giudice di merito.

7) Passando all’esame del ricorso proposto dall’istante G. V. va premessa la considerazione che, come è comunemente riconosciuto, la riparazione per l’ingiusta detenzione non ha natura di risarcimento del danno ma di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale.

Questa impostazione risponde anche ad una diversa finalità: se il legislatore avesse costruito la riparazione dell’ingiusta detenzione come risarcimento dei danni avrebbe dovuto richiedere, per coerenza sistematica, che il danneggiato fornisse la dimostrazione dell’esistenza dell’elemento soggettivo, fondante la responsabilità per colpa o per dolo, nelle persone che hanno agito e dell’entità dei danni subiti.

Ma un sistema così costruito si sarebbe posto in un quadro di conflitto con l’esigenza (fondata non solo su una precisa disposizione della nostra Costituzione – art. 24, comma 4 – ma anche sul diritto comunitario e internazionale ed in particolare con l’art. 5, comma 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e con l’art. 9, n. 5 del Patto internazionale dei diritti civili e politici) di garantire un adeguato ristoro a chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale senza costringerlo a defatiganti controversie sull’esistenza dell’elemento soggettivo e sulla determinazione dei danni.

La natura di indennizzo della somma liquidata a titolo di riparazione conduce a importanti conseguenze anche nel giudizio di legittimità perchè i criteri, necessariamente equitativi, utilizzati dal giudice di merito non possono essere sindacati in questo giudizio se non nei ridotti limiti di seguito indicati e non certo quando, con il ricorso, si intende in realtà non denunziare un vizio di violazione di legge o un vizio di motivazione del provvedimento impugnato ma solo evidenziare l’insufficienza della somma liquidata a favore dell’istante.

Il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione – quale tipico giudizio di merito – è dunque sottratto al giudice di legittimità che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non certo sindacare la sufficienza, o insufficienza, della somma liquidata a titolo di riparazione a meno che, discostandosi in modo assai sensibile dai criteri usualmente seguiti – che fanno riferimento al tetto massimo liquidabile correlato al termine massimo della custodia cautelare – il giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta.

8) Ciò premesso si osserva che nel caso in esame la Corte di merito ha proceduto ad una liquidazione di tipo equitativo prendendo in considerazione il periodo di detenzione carceraria sofferta e liquidando, per questo solo titolo, un indennizzo pari ad Euro 86.545,94 ottenuto moltiplicando la somma giornaliera di Euro 235,82 per il numero di giorni di detenzione ingiustamente sofferta ma ha escluso che fosse stata provata l’esistenza di ulteriori conseguenze indennizzabili.

La Corte di merito ha quindi applicato il parametro usualmente applicato per la liquidazione dell’indennizzo e ha preso in considerazione anche i criteri espressamente previsti dalla legge ed in particolare quelli previsti dall’art. 643 c.p.p., comma 1 in materia di riparazione dell’errore giudiziario (istituto cui le norme sulla riparazione per l’ingiusta detenzione rinviano, qualora non sia diversamente disposto e in quanto compatibili: art. 315 c.p.p., u.c.) che richiama, unitamente alla durata (che viene indicata per prima ma non quale criterio prevalente), le "conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna".

In particolare la Corte di merito ha escluso l’indennizzabilità del danno subito per la revoca della concessione del distributore di carburante rilevando che questa concessione non era a lui intestata.

Il ricorrente, nel giudizio di legittimità, orienta quindi la domanda nel senso di ritenere indennizzabile anche il danno derivante dal venir meno dell’incarico di gestione ma, mentre quello conseguente alla revoca della concessione poteva ritenersi esistente in re ipsa, quello derivante da un’attività quale quella di gestione – a parte la novità della domanda – avrebbe dovuto essere documentata adeguatamente nel giudizio di merito.

Deve quindi ritenersi che il giudice abbia adeguatamente motivato sull’applicazione dei criteri di liquidazione; del resto la somma liquidata è pari al parametro indicato e non assume quindi carattere arbitrario e tanto meno simbolico.

9) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto dei ricorsi con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Alla reciproca soccombenza consegue altresì l’integrale compensazione delle spese di questo giudizio tra le parti.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta entrambi i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Dichiara interamente compensate fra le parti le spese di questo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-10-2011, n. 21481 Infortunio sul lavoro

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Svolgimento del processo

Con sentenza 21.12.06 – 29.1.07 la Corte d’Appello di Palermo rigettava l’appello proposto da V.C. contro la pronuncia n. 440/04 con cui il Tribunale di Trapani ne aveva rigettato la domanda intesa ad ottenere dalla IPAB Opere Pie Riunite Pastore San Pietro, alle cui dipendenze lavorava, il pagamento dell’equo indennizzo conseguente alle lesioni da infortunio sul lavoro occorsole il (OMISSIS).

I giudici del merito ritenevano la lavoratrice decaduta D.P.R. n. 689 del 1957, ex art. 36, dal diritto all’equo indennizzo, avendo presentato la relativa domanda solo l’8.3.2000, pur avendo avuto fin dal 27.8.99 contezza della lesione del menisco mediale con sofferenza cartilaginea femoro-rotulea – e dei relativi possibili postumi – per cui aveva chiesto il riconoscimento della causa di servizio.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la V. affidandosi ad un unico articolato motivo.

Resiste con controricorso l’IPAB Opere Pie Riunite Pastore San Pietro.
Motivi della decisione

1 – Con unico articolato motivo la ricorrente deduce erronea applicazione del D.P.R. n. 686 del 1957, art. 36 e difetto di motivazione circa il momento identificativo della consapevolezza dell’infermità da parte della lavoratrice, per avere l’impugnata sentenza fatto decorrere il dies a quo del termine semestrale per la presentazione della domanda di equo indennizzo dal 27.8.99, data in cui, a seguito di esame radiografico, alla V. era stata diagnosticata come conseguenza dell’infortunio una lesione del menisco mediale e una sofferenza cartilaginea femoro-rotulea.

Obietta, invece, la ricorrente che solo all’esito dell’intervento chirurgico in artroscopia, effettuato il (OMISSIS), ella aveva avuto piena contezza dell’effettiva natura, consistenza e rilevanza invalidante della lesione, mentre prima di allora non poteva che averne una generica consapevolezza, anche perchè i certificati medici inizialmente rilasciatile avevano escluso quei postumi invalidanti emersi, invece, all’esito dell’intervento chirurgico: su ciò la Corte d’Appello non aveva motivato, malgrado specifica doglianza formulata sul punto.

2 – Il ricorso è infondato.

All’epoca dell’infortunio per cui è causa ((OMISSIS)) era vigente il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349 (e non più l’abrogato D.P.R. n. 686 del 1957, art. 36), che all’art. 3, comma 1, prevedeva quanto segue:

"L’impiegato civile che abbia contratto infermità o subito lesioni, per farne accertare l’eventuale dipendenza da causa di servizio deve, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione, presentare domanda scritta all’amministrazione dalla quale direttamente dipende, indicando specificamente la natura dell’infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull’integrità fisica. Il dipendente può allegare alla domanda ogni documento che reputi utile".

Attualmente, abrogato il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349, è in vigore il D.Lgs. n. 461 del 2001, che al comma 6 dell’art. 2 stabilisce che il termine semestrale per presentare la domanda di equo indennizzo decorre "da quando si è verificata la menomazione in conseguenza dell’infermità o lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio".

Dovendosi applicare ratione temporis la norma vigente al momento dell’evento che costituisce potenziale titolo dell’equo indennizzo rivendicato dalla ricorrente, deve concludersi che la conoscenza dell’infermità o della lesione presuppone la consapevolezza solo della sua natura (… indicando specificamente la natura dell’infermità o lesione …) e non anche dell’esatta esistenza o meno di postumi, prova ne sia che la loro indicazione nella richiesta è prevista solo come eventuale (…e, ove possibile, le conseguenze sull’integrità fisica …).

In altre parole, avere "… conoscenza dell’infermità o della lesione …" e della relativa natura è cosa diversa dall’esatta specificazione e quantificazione degli esiti invalidanti (per altro, nel caso in esame proprio il rilievo che la ricorrente si sia sottoposta all’intervento operatorio del (OMISSIS) dimostra che ella già previamente sapeva anche dell’esistenza di postumi tali da dover essere trattati chirurgicamente, sebbene non delle loro implicazioni ultime).

A maggior ragione ai fini del decorso del termine de quo non è necessaria la consapevolezza dell’irreversibilità o meno dei postumi, che dipende dal progresso della ricerca medico-scientifica e delle relative applicazioni, vale a dire da fattori imprevedibili e destinati ad un continuo evolversi futuro.

Pertanto, va ribadito l’orientamento già espresso da questa S.C. (cfr. sentenza 22.6.09 n. 14584), che in tema di equo indennizzo per i pubblici dipendenti ha statuito che il termine semestrale per la proposizione della domanda comincia a decorrere dal momento in cui il danno conseguente alla lesione dell’integrità fisica o psichica appare, in base ad indici oggettivi, conoscibile dall’interessato alla luce delle nozioni comuni dell’uomo medio, senza che tale condizione equivalga ad una conoscenza dell’esatta situazione clinica che, potendosi protrarre a tempo indeterminato a cagione della naturale evoluzione (in senso peggiorativo od evolutivo) dei postumi, finirebbe con il vanificare sostanzialmente il termine di decadenza, con conseguente menomazione del diritto di difesa, anche in giudizio, del debitore.

Per il resto, non si ravvisa neppure il lamentato vizio di motivazione, noto essendo – per costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, da cui non si ravvisa motivo alcuno di discostarsi – che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di un punto (ora, dopo la novella di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, di un "fatto") decisivo della controversia, potendosi in sede di legittimità solo controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, soltanto al quale spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr., ex aliis, Cass. S.U. 11.6.98 n. 5802 e innumerevoli successive pronunce conformi).

Nel caso di specie, al contrario, non è che la Corte territoriale non abbia motivato sul fatto che i postumi invalidanti erano emersi solo a seguito dell’intervento chirurgico del (OMISSIS), è che i giudici del gravame hanno, con motivazione immune da vizi logico- giuridici e quindi incensurabile in questa sede, diversamente individuato l’epoca (27.8.99) in cui la ricorrente ha avuto contezza della lesione del menisco mediale, correttamente poi ritenendo, in punto di diritto, l’irrilevanza della successiva consapevolezza dei postumi invalidanti.

3 – In conclusione, il ricorso è da rigettarsi. Nulla spese.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-11-2011, n. 23761 Liquidazione e valutazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello di Roma, depositata il 23 luglio 2008, la quale, confermando sul punto che qui rileva quella di primo grado, ha ritenuto non provata la richiesta di liquidazione del danno patrimoniale futuro da lucro cessante, non potendo la presunzione di esistenza dello stesso discendere automaticamente dall’accertata esistenza di un’invalidità temporanea; pur essendo ammissibile la prova per presunzioni, il danneggiato non può eludere il proprio onere di allegare le circostanze di fatto idonee all’ammissione delle ragionevoli presunzioni; l’incidente si era verificato il 28.8.1991 e le sue conseguenze protratte al 3.10.1991 (epoca di poco successiva alla ripresa dell’ordinaria attività giurisdizionale; di primo acchito, poteva escludersi un’apprezzabile contrazione della possibilità di lavoro e di guadagno (avvocato) poichè per i liberi professionisti l’invalidità temporanea può comportare solo un mero differimento temporale dell’esecuzione delle prestazioni, per verificare l’effettivo decremento patrimoniale è opportuno tener conto di un ampio periodo di osservazione, onde acclarare se alla riduzione degli introiti nel tempo immediatamente successivo al sinistro non corrisponda un aumento degli incassi (in seguito) ascrivibile ragionevolmente all’attuazione degli impegni assunti ante fatto dannoso. Pertanto, la Corte territoriale riteneva che la valutazione del Tribunale, che aveva negato la possibilità di ritenere "automaticamente provato" il danno patrimoniale solo perchè erano state presentate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (la diversità dei redditi lavorativi del 1991 rispetto a quelli del 1992 era per la Corte territoriale sintomatica, non dell’asserita contrazione dei redditi professionali nel periodo d’invalidità temporanea, ma dell’alcatorietà dei redditi del professionista, come dimostrava anche il dato relativo ad un altro degli anni in considerazione), stante il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del danneggiato.

1.1. L’infortunato ricorre per cassazione con unico motivo articolato in tre profili; resiste la compagnia assicuratrice con controricorso, illustrato con memoria, mentre l’altro intimato non ha svolto attività difensiva.

2. Questi i profili di censura dedotti dal ricorrente:

2.1. violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 857 del 1976, art. 4, come modificato dalla L. n. 39 del 1977, rispetto al quale chiede alla Corte:

2.1.a. se vi è violazione e falsa applicazione del D.L. 23 dicembre 1976, n. 587, art. 4, convertito e modificato con L. 26 febbraio 1977, n. 39, allorquando, come nella specie, la Corte territoriale dovendo procedere ad esaminare e decidere la domanda di risarcimento del danno per lucro cessante proposta dal lavoratore autonomo (nella specie avvocate)), conseguente e correlata alla inabilità temporanea pari al 100% di giorni 40, accertata dal Giudice di primo grado con statuizione definitiva, in relazione ad un sinistro stradale, ha rigettato la suddetta domanda, ritenendola non adeguatamente provata da parte del danneggiato, senza considerare, quindi, che in ipotesi di inabilità temporanea totale era necessario e sufficiente, ai fini della individuazione e quantificazione del lamentato danno patrimoniale (lucro cessante) e, quindi, ai fini di assolvere l’onere probatorio di spettanza dello stesso danneggiato, depositare in atti, come avvenuto nella fattispecie, la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, così come previsto dal precitato art. 4;

2.1.b. se, alla stregua del precitato art.4, in ipotesi di inabilità temporanea totale (100%), il professionista (lavoratore autonomo) debba addurre elementi di prova specifici ulteriori rispetto alle dichiarazioni dei redditi relativi agli ultimi tre anni, ovvero se, in considerazione dell’entità di detta inabilità (100%), si deve dedurre automaticamente una perdita di guadagno proporzionata alla durata e al grado di inabilità, ritenendo, quindi, sufficiente ai fini della individuazione e quantificazione del danno l’allegazione delle dichiarazioni dei redditi di cui si è detto;

2.2. violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., e chiede alla Corte:

2.2.a. se vi è violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e dell’art. 2729 c.c., e più in generale dei principi e norme che disciplinano l’onere della prova in ipotesi di domanda di risarcimento del danno patrimoniale (lucro cessante) conseguente e correlata alla inabilità temporanea totale (100%) che ha colpito il lavoratore autonomo (avvocato) in conseguenza di sinistro stradale, allorquando, come nella specie, la Corte territoriale, facendo applicazione dei principi sanciti da codesta Suprema Corte in ipotesi lucro cessante in presenza di menomazione di lieve entità, ha ritenuto che fosse onere del danneggiato, non solo allegare le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni, ma allegare, altresì, circostanze di fatto idonee a dimostrare, anche a livello presuntivo, che l’invalidità temporanea, che ebbe a colpire il lavoratore, ha, in concreto, inciso sulla sua capacità di produrre reddito, con conseguente danno patrimoniale risarcibile;

2.2.b. se, quindi, vi può essere equiparazione, anche con riferimento alle regole che governano l’onere della prova, tra l’ipotesi di domanda di risarcimento del danno per lucro cessante conseguente a microinvalidità (fino al 9%) permanente e l’ipotesi di domanda di risarcimento del danno per lucro cessante conseguente a inabilità temporanea totale (100%).

2.3. Insufficiente ed erronea motivazione su punto decisivo e chiede alla Corte:

2.3.a. se ricorre il vizio di insufficiente ed erronea motivazione su un punto decisivo della controversia allorquando, come nella specie, la Corte territoriale, chiamata a decidere su una domanda di risarcimento del danno patrimoniale (lucro cessante) correlata e conseguente alla accertata inabilità temporanea totale (100%) che ha colpito il lavoratore autonomo (avvocato), in conseguenza di sinistro stradale, ha ritenuto operanti i principi sanciti da codesta Suprema Corte con la sentenza n. 19357/07, pronunciata nella diversa fattispecie in cui era stato riconosciuto ad un avvocato un danno biologico permanente minimo e si dibatteva sulla possibilità o meno di riconoscere al medesimo anche il lucro cessante;

2.3.b. se, quindi, possa ritenersi sufficientemente e correttamente motivata la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale, benchè consapevole della diversità delle due fattispecie (quella di cui è causa e quella contemplata nella sentenza di codesta Suprema Corte n.19357/07), abbia proceduto ad una loro equiparazione, limitandosi a statuire che detta sentenza della Suprema Corte "appariva istruttiva" e che, pertanto, in applicazione dei principi enunciati nella predetta sentenza, si doveva negare automatismo nella risarcibilità del danno patrimoniale fondato sulla L. n. 39 del 1977. 3. I quesiti ed i momenti di sintesi sono idonei, diversamente da quanto ritenuto dal P.G. (sul punto dovendosi condividere le osservazioni scritte della difesa del ricorrente). Tuttavia, le censure – da trattarsi congiuntamente data l’intima connessione, avendo tutte ad oggetto il medesimo punto della decisione impugnata – sono infondate. La Corte territoriale ha motivato perchè, nel caso di specie, dall’accettata esistenza di una invalidità temporanea, peraltro protrattasi per soli 17 giorni oltre la ripresa dell’attività giurisdizionale all’esito del "periodo ferialè; non poteva "automaticamente" discendere la presunzione di esistenza di un danno da lucro cessante, dando atto che anche in primo grado esso era stato escluso, non avendo l’attore allegato le circostanze di fatto "idonee ad autorizzare l’ammissione delle ragionevoli presunzioni" idonee al riconoscimento della voce di danno in questione.

3.1. Ciò dimostra che la decisione adottata non incorre negli indicati vizi motivazionali, essendo stata congruamente motivata, nè nelle dedotte violazioni di legge, avendo, peraltro dichiaratamente, fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di questa S.C., secondo cui tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo, per cui in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in egual misura la Capacità di produrre reddito, ma il soggetto leso ha sempre l’onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l’invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno (Cass. 10 luglio 2008 n. 18866; 29 aprile 2006 n. 10031). In altri termini, mentre l’invalidità permanente (totale o parziale) concorre di per sè a dar luogo a danno biologico, la stessa non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale, a tal fine occorrendo che il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell’attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno, accerti se ed in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l’infortunio subito, una capacità ad attendere ad altri lavori, confacente alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. Solo se dall’esame di detti clementi risulti una riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questo è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. La relativa prova incombe al danneggiato e può essere anche presuntiva, purchè sia certa la riduzione della capacità di lavoro specifica (Cass. 29 gennaio 2010 n. 2062; 23 gennaio 2006 n. 1230).

La liquidazione di tale danno, peraltro, non può essere effettuata in modo automatico in base ai criteri dettati dalla L. 26 febbraio 1977, n. 39, art. 4, norma che non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa, che comunque incombe al danneggiato e che può essere data anche in via presuntiva, purchè sia certa la riduzione di capacità di lavoro specifica (Cass. 20 gennaio 2006 n. 1120).

Ne deriva il rigetto del ricorso. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra le parti costituite, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento nei confronti della controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00, per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-07-2011) 14-07-2011, n. 27670

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano confermava la misura della custodia in carcere a carico di D. F. indagato di associazione per delinquere diretta allo spaccio di stupefacenti e di due episodi di spaccio.

2. Ricorre il D. il quale in primo luogo lamenta la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla questione dell’identificazione nel ricorrente dell’interlocutore di conversazioni intercettate dalle quali erano stati tratti i gravi indizi di colpevolezza.

3. Si duole ancora che tali indizi siano stati ritenuti sussistenti e gravi per la fornitura di cui al capo 1 dell’incolpazione e per quella di cui al capo 3.

Deduce infine che l’ordinanza ha omesso di indicare gli elementi da cui ricavare l’esistenza del vincolo associativo per l’incolpazione di cui al capo 7. 4. Il ricorso è inammissibile.

Infatti, in primo luogo, è manifestamente infondato che non vi sia una spiegazione sul come sia pervenuti all’identificazione del ricorrente e che tale spiegazione sia affetta da illogicità. Il punto è ampiamente trattato a pagina 4 del provvedimento impugnato dove si illustra come alla scoperta dell’identità di tal S. nella persona del ricorrente si sia giunti attraverso precisi riferimenti tratti da un colloquio dell’interlocutore abituale del S., riscontrati da un fermo per controllo di polizia del D. e degli avvenimenti successivi riguardanti il S. – D..

5. Con le altre censure il ricorrente pretende poi di rileggere gli elementi indiziari prospettando una soluzione a lui favorevole, ma non si occupa della coerenza logica intrinseca degli argomenti addotti nel provvedimento impugnato, che invece è l’unico controllo esperibile in Sede di legittimità. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo liquidare in mille Euro.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di mille Euro alla cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.