Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-12-2011, n. 27668

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 6/10/1997, la Curatela del Fallimento di L.D.S. e L.I.A. s.d.f. e di entrambi in proprio conveniva in giudizio P. P. esponendo: che con atto del notaio De Bellis di Potenza del 20/2/89, era stata costituita ex L. n. 584 del 1977 un’Associazione Temporanea di Impresa tra il L., titolare dell’impresa omonima, ed il P., amministratore della Pietrafesa Pasquale s.n.c., in relazione alla licitazione privata per lavori di consolidamento della chiesa madre di (OMISSIS) indetta dal Provveditorato delle OO.PP. di Potenza, con l’impresa L. come capogruppo munita di mandato collettivo con rappresentanza; che, aggiudicatasi l’ATI i lavori in oggetto, il L., nella qualità, con atto notaio Di Lizia del 23/10/1992, aveva nominato e costituito suo procuratore speciale il P., affinchè con riferimento all’atto costitutivo dell’ATI, ritirasse in nome e per conto suo le somme maturate in relazione all’aggiudicazione ed all’esecuzione dei lavori, per il complessivo importo di L. 208.558.720, e contestualmente il P. aveva depositato fiduciariamente presso il notaio Di Lizia due assegni di c/c dell’importo complessivo di L. 70.000.000 a garanzia del pagamento, in favore del L., di una somma equivalente, allorquando il primo avesse incassato l’importo predetto di L. 208.558.720; che in forza di detta procura, il P. aveva incassato lo stesso giorno (OMISSIS) la somma di L. 189.712.000 a titolo di secondo s.a.l.; che dopo qualche mese era intervenuto il fallimento della società L..

Tanto premesso, il Fallimento chiedeva la declaratoria di inefficacia L. Fall., ex art. 67, della procura speciale all’incasso del (OMISSIS), stipulata tra il L. ed il P., con la conseguente restituzione della somma di L. 189.712.000, oltre interessi, e con vittoria di spese.

Il P. si costituiva e contestava la fondatezza della domanda attorea; eccepiva che i lavori erano stati eseguiti esclusivamente dalla sua impresa, che il L. aveva indebitamente incassato l’importo dei lavori di cui alle fatture nn. (OMISSIS), che il L. si era impegnato ad eseguire lavori per la somma corrispondente a quella incassata, di essere stato costretto a stipulare la procura speciale del 23/10/92, ignorando lo stato di decozione della società L., ed in via riconvenzionale chiedeva la ripetizione della somma di L. 190.247.159, anche ai sensi dell’art. 2041 c.c..

Il Tribunale accoglieva la domanda della Curatela, e dichiarava l’improponibilità della domanda riconvenzionaie.

La sentenza veniva appellata dal P.; si opponeva all’impugnazione il Fallimento.

La Corte d’appello, con sentenza 13/6-27/9/2006, ha respinto l’appello, e condannato l’appellante alla rifusione delle spese del grado.

La Corte del merito, premesso che si trattava di revocatoria L. Fall., ex art. 67, comma 1, n. 2, ha ritenuto che la procura costituisse mezzo anormale di pagamento tra l’impresa L. e la P., visto che con la stessa era stata trasferita al P. la legittimazione a ritirare presso gli Uffici competenti le somme maturate in merito all’aggiudicazione, legittimazione originariamente spettante alla L. in base all’atto costitutivo dell’ATI, e che con la coeva scrittura privata, le parti, nei rapporti interni, avevano stabilito la ripartizione degli importi ricavabili dall’esecuzione dei lavori, stabilendo che il P. avrebbe incassato la somma del secondo s.a.l. pari a L. 208.558.720, e che la L. avrebbe incassato 70 milioni di lire, come quota parte del detto importo.

Sussisteva altresì il requisito soggettivo in forza della presunzione iuris tantum, nonchè delle circostanze indiziarie, costituite dal peculiare rapporto economico ed affaristico tra le due imprese, sfociato nella costituzione dell’ATI, e dalla mancanza di giusta causa della procura sul piano fattuale e giuridico, mentre la difesa del P. si era limitata a contestare la concretezza ed effettività della conoscenza dello stato di insolvenza;

irrilevante era l’inquadramento giuridico della procura, se cessione di credito o mandato all’incasso o delegazione di pagamento, nè rilevante il richiamo alla L. Fall., art. 78, dovendosi distinguere tra mandato non ancora eseguito e mandato con effetti perfezionati, come nel caso.

Propone ricorso per cassazione il P., sulla base di quattro motivi; si difende con controricorso il Fallimento.

Motivi della decisione

1.1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia vizio di violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, e di omessa e comunque insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, per avere la Corte territoriale ritenuto la sussistenza di circostanze indiziarie gravi, tali da dimostrare la scientia decoctionis da parte del P., mentre ha ignorato gli elementi, indici della probabilità, quasi certezza, della impossibilità del convenuto di conoscere lo stato di decozione della L.: ed invero, la costituzione dell’ATI era stata determinata dal solo fine di rispettare le condizioni della Amministrazione appaltante per la partecipazione alla gara e l’affidamento dei lavori; le imprese non avevano mai collaborato per esecuzione altri lavori; la P. aveva sede legale ed operava a (OMISSIS), mentre la L. aveva sede ed operava prevalentemente nel (OMISSIS); le due imprese non avevano organizzazione economica e contabile comune, avevano autonomia operativa ed il rapporto di associazione era temporaneo ed occasionale.

1.2.- Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente motivazione, per non avere la Corte del merito motivato in relazione all’eccepita carenza del Fallimento dell’interesse ad agire L. Fall., ex art. 78, conseguente alla inefficacia sopravvenuta del mandato all’incasso dei crediti corrisposti dalla P.A., dopo la dichiarazione di fallimento della mandataria.

1.3.- Col terzo motivo, il P. denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, per avere la Corte del merito ritenuto la procura quale atto anormale di pagamento, mentre detto atto altro non rappresentava che una riduzione dei poteri originariamente affidati alla mandataria, che, pur restando unica interlocutrice della P.A., acconsentiva a che il P. incassasse autonomamente le somme spettanti per l’attività svolta.

1.4.- Con il quarto motivo, il ricorrente si duole dell’omessa, insufficiente motivazione, per avere la Corte del merito ritenuto sintomatica la procura della conoscenza dello stato di insolvenza, mentre la somma incassata dal P. a titolo di secondo ed ultimo s.a.l., spettava legittimamente allo stesso per avere esclusivamente eseguito i lavori.

2.1.- Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.

Va in primis rilevato che il ricorso è soggetto al disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., introdotto, con decorrenza dal 2/3/2006 dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47 (abrogazione efficace nei confronti di pronunce pubblicate o depositate successivamente alla data di entrata in vigore di detta legge), che dispone che, allorquando il ricorrente denunzi la sentenza impugnata per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo, a pena di inammissibilità, si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, che, come ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, "deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta-negativa o affermativa- che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame" (così la sentenza delle sezioni unite, n. 20360 del 2007, e in senso conforme, la successiva ordinanza 2658/08).

La norma, nel caso di impugnazione per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sempre a pena di inammissibilità, prevede che il ricorso debba contenere l’indicazione chiara del fatto controverso, in relazione al quale si assume la carenza o contraddittorietà della motivazione, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende la motivazione inidonea a giustificare la decisione, onere che deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, al termine dello stesso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisce un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (così Cass. 27680/2009, Cass. 8897/2008).

Alla stregua dei detti principi, nel ricorso proposto dal P. va riscontrata la carenza del momento di sintesi, in relazione alle censure motivazionali, di cui al primo, secondo e quarto motivo.

Quanto alle censure di violazione e falsa applicazione di legge, di cui ai motivi primo, secondo, terzo e quarto, si deve rilevare che il ricorrente, anzichè formulare il quesito in relazione a ciascun motivo, ha articolato nell’ultima parte del ricorso tre quesiti di diritto.

E’ agevole rilevare che già per la non corrispondenza numerica tra censure e quesiti si prospetta la violazione della ratio dell’art. 366 bis c.p.c.; a volere peraltro operare il collegamento tra i quesiti e le censure allo scopo di verificare quale o quali quesiti rispecchino le censure proposte, da cui l’ammissibilità delle stesse ove si verifichi l’idoneo riscontro (e vedi in tal senso il principio affermato nella pronuncia delle S.U., 5624 del 2009), nella specie si deve rilevare, quanto al primo quesito ove si fa riferimento alla L. Fall., art. 78, che detto articolo è indicato nel secondo motivo, ove la parte ha fatto valere il vizio motivazionale e non di legge;

quanto al secondo quesito, che la formulazione è del tutto generica e non congruente con la decisione impugnata; quanto al terzo quesito, ricollegabile alla censura di cui al terzo motivo, che, oltre alla genericità della formulazione, in ogni caso v’è difetto di autosufficienza, per non avere la parte provveduto a riportare il testo della procura, nella parte che qui interessa.

2.2. – Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere al Fallimento le spese di lite, liquidate in complessivi 2500,00 Euro, oltre Euro 200,00 per spese; oltre spese generali ed accessori nella misura di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-09-2011, n. 5316 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, con la sentenza n. 2209 del 7 marzo 2007, nella resistenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario Delegato per l’emergenza ambientale in Puglia e della Regione Puglia, con l’intervento ad adiuvandum della Noyvallesina Engineering S.p.A. e ad opponendum della GO.GE.AM., definitivamente pronunciando sul ricorso principale proposto dalla R. T. Società Consortile a responsabilità limitata per l’annullamento in parte qua del decreto n. 145 del 9 dicembre 2005 (con cui il Commissario delegato per l’emergenza ambientale nella Regione Puglia aveva adottato l’atto di "aggiornamento, completamento e modifica del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti adottato con decreto Commissariale n. 41/2001, così come completato, integrato e modificato con il decreto Commissariale n. 296/2002") e sui successivi motivi aggiunti, con i quali era stato chiesto l’annullamento del decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale nella Regione Puglia (di revoca del precedente decreto commissariale n. 269 del 26 novembre 2004, di aggiudicazione della gara per l’affidamento del pubblico servizio di gestione del sistema impiantistico complesso con recupero energetico a servizio del bacino di utenza BA/1 in favore della dante causa di essa ricorrente), dichiarava inammissibile il ricorso principale, respingendo siccome infondati i motivi aggiunti.

2. Con atto di appello notificato a mezzo del servizio postale il 19 aprile 2008 la predetta Società Consortile R. T. ha chiesto la riforma di tale sentenza, riproponendo sostanzialmente le censure sollevate nel ricorso di primo grado e nei motivi aggiunti, a suo avviso superficialmente esaminate ed erroneamente respinte.

Ha resistito all’appello la Regione Puglia, deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza e chiedendone perciò il rigetto, illustrando peraltro puntualmente le proprie tesi difensive con una memoria depositata il 2 aprile 2011.

3. Con atto depositato il 17 giugno 2011 la società appellante ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa in questione, atteso che nelle more del giudizio il Consiglio di Stato con la decisione n. 3380 del 7 luglio 2008, passata in giudicato, resa su ricorso in appello della società Noy Ambiente S.p.A., aveva già ritenuto legittimi sia il Piano Rifiuti, sia la revoca dell’appalto oggetto del ricorso e dei motivi aggiunti proposti in primo grado.

L’appellante ha altresì chiesto la compensazione delle spese di giudizio.

Si sono costituiti in giudizio il Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con atto di mera forma.

4. All’udienza del 12 luglio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

5. Come emerge dalla esposizione in fatto, con atto depositato il 17 giugno 2011 la società appellante ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa in questione, atteso che nelle more del giudizio il Consiglio di Stato con la decisione n. 3380 del 7 luglio 2008, passata in giudicato, resa su ricorso in appello della società N. Ambiente S.p.A., aveva già ritenuto legittimi sia il Piano Rifiuti, sia la revoca dell’appalto oggetto del ricorso e dei motivi aggiunti proposti in primo grado.

In omaggio al principio dispositivo del processo, applicabile anche al processo amministrativo, ciò determina la improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., potendosi tuttavia compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio, come richiesto, senza che sul punto vi sia stata alcuna specifica contestazione da parte delle amministrazioni costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla R. T. Società Consortile a responsabilità limitata avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, con la sentenza n. 2209 del 7 marzo 2007, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Dichiara compensate tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 17-10-2011, n. 7964 Demolizione di costruzioni abusive

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato all’Amministrazione comunale di Fiumicino in data 10 luglio 2006 e depositato il successivo 25 luglio, il Ministero ricorrente impugna l’ingiunzione a demolire una struttura in legno realizzata presso lo stabilimento balneare del Ministero stesso sito in località Fregene.

Espone in fatto di essere titolare della struttura destinata dapprima ad ospitare una colonia marina per bambini e successivamente a centro ricreativo balneare, senonché nel 2004, a seguito dei lavori di rifacimento dell’intonaco esterno delle palazzine adibite ad infermeria, servizi igienici e deposito attrezzature di primo soccorso, si riscontravano pesanti lesioni nella struttura ed immediatamente l’area veniva interdetta all’accesso. Successivamente l’Ufficio Autonomo Lavori dichiarava i fabbricati non agibili ed il Comando Raggruppamento Autonomo con nota del 10 giugno 2004 evidenziava l’opportunità di procedere alla demolizione delle strutture pericolanti e alla loro sostituzione con prefabbricati in legno che venivano realizzati, dopo avere ottenuto le autorizzazioni interne ed i fondi ed attenendosi ad una delibera dello stesso Comune di Fiumicino n. 12 del 6 aprile 1996, che consentiva interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cabine e manufatti similari all’interno dell’attrezzatura balneare.

Nell’occasione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del 2006 il Ministero, poi, informava sia il Comune di Fiumicino, sia la Capitaneria di Porto circa l’esecuzione dei lavori stessi, ottenendo, tuttavia, soltanto risposta dalla Capitaneria.

Il Comune di Fiumicino, invece, adottava l’ingiunzione ridetta avverso la quale il Ministero deduce:

1. Incompetenza assoluta, eccesso di potere e violazione dell’art. 147 del d.lgs. n. 42 del 2004;

2. Eccesso di potere per violazione della fase istruttoria; violazione degli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; violazione dei principi del giusto procedimento e della partecipazione, silenzio assenso;

3. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, motivazione insufficiente, eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti;

4. Eccesso di potere, motivazione perplessa, carente e travisata; illogicità e irrazionalità del provvedimento impugnato; carenza di istruttoria; contrasto dell’azione amministrativa, eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto; violazione dell’art. 149 del d.lgs. n. 42 del 2004.

Conclude chiedendo l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.

L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio ed ha contestato tutte le doglianze, rassegnando conclusioni opposte a quelle del Ministero ricorrente.

Alla Camera di Consiglio del 31 agosto 2006 l’istanza cautelare è stata accolta.

Previo scambio di ulteriori memorie il ricorso è stato, infine trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 21 giugno 2011.

Motivi della decisione

1. Il ricorso va accolto come di seguito precisato.

Con esso il Ministero ricorrente impugna l’ingiunzione con la quale il Comune di Fiumicino ha sanzionato con la demolizione la "realizzazione di un manufatto in legno delle dimensioni di mq. 42,00 circa. Detto manufatto risulta coperto in legno con tetto a una falda inclinata. Lo stesso, al momento del sopralluogo, risultava in corso di realizzazione e, pertanto, non si è potuto definirne l’uso", il tutto nell’area dello Stabilimento Balneare del ridetto Ministero, in zona sottoposta a vincolo archeologico, paesistico ed aeroportuale per l’altezza di 1/2.

2. In primo luogo va esaminata ed accolta la censura di incompetenza dell’amministrazione comunale ad adottare provvedimenti sanzionatori su un bene di proprietà di una amministrazione statale.

L’amministrazione della difesa in atto ricorrente rappresenta infatti che l’oggetto dell’ordine di demolizione si trova all’interno di uno stabilimento balneare sito in località Fregene in zona demaniale tutelata ex art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004 ed affidata da circa dieci anni al Ministero della Difesa, che la usa per circa 1800 dipendenti e le loro famiglie. Il rapporto posto in essere tra il Ministero delle Finanze, proprietario del bene demaniale marittimo in questione ed il Ministero della Difesa, consegnatario dell’area, presenta profili peculiari, atteso che, nel caso sia necessario esercitare poteri coercitivi, questi sono esercitati dall’amministrazione proprietaria, che agisce mediante "poteri di ingiunzione". La ricorrente espone altresì di avere presentato note in data 23 marzo 2006, 10 aprile 2006 e 2 maggio 2006 indirizzate alla Capitaneria di Porto ed al Comune di Fiumicino, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ottenendo tuttavia soltanto risposte dalla Capitaneria che dava il proprio nulla osta per quelli di manutenzione ordinaria e chiedeva integrazione della documentazione per quelli di manutenzione straordinaria.

Sostiene che semmai avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 147 del d.lgs. n. 42 del 2004 che, per le opere da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, prevede che l’autorizzazione sia rilasciata a seguito di una conferenza di servizi ex art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, circostanza questa che non si è neppure verificata nel caso in esame.

Il Comune ha contestato che, per come ritenuto al sommario esame proprio della sede cautelare, l’amministrazione ricorrente abbia inteso proporre la censura di violazione dell’art. 28 del d.lgs. 6 giugno 2001, n. 380, in quanto ciò non si evince dalla rubrica del motivo e neppure dall’esposizione dello stesso.

La tesi comunale è destituita di fondamento.

Ancorché non risultante dalla rubrica del motivo dove non vi è la citazione della norma violata, ma la semplice enunciazione del vizio come "incompetenza", l’esposizione della censura, che è stata quasi pedissequamente riprodotta appena sopra, non consente di condividere la posizione del Comune, il quale sostiene che il TAR si sarebbe spinto ad una sorta di operazione di supplenza dell’amministrazione ricorrente nell’introdurre la censura.

Non è dato comprendere infatti in quale altro modo l’A.D. potesse esprimere che, avendo ricevuto il bene sul quale sorge lo stabilimento balneare in consegna dal Ministero delle Finanze, come dimostrato dalla produzione del verbale di consegna dell’11 luglio 1995, soltanto a quest’ultima amministrazione spettino i poteri di ingiunzione ai sensi di legge.

Si deve infatti concordare con la ricostruzione normativa effettuata dalla difesa dell’amministrazione ricorrente la quale ha, invece, rappresentato che, proprio ai sensi dell’art. 28 del d.P.R. n. 380 del 2001, poiché si tratta di opere eseguite da amministrazioni statali, su suolo demaniale il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale informa immediatamente la regione e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al quale compete, d’intesa con il presidente della Giunta Regionale, l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001 (provvedimenti di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi).

La fattispecie si discosta quindi da quella generale per la quale il Comune, come pure ha sostenuto nella memoria per l’udienza pubblica, ha il potere di reprimere gli abusi edilizi sul suolo demaniale, potere che riceve l’unico limite in relazione alla natura pubblica del soggetto che effettua il ritenuto abuso e non per la natura pubblica del suolo.

Chiara a tal proposito è la lettera della norma di cui all’art. 28 del d.P.R. n. 380 del 2001, che attribuisce al dirigente o al responsabile del relativo ufficio comunale la competenza ad adottare una segnalazione alle amministrazioni delle infrastrutture e della regione e non quella di adottare i provvedimenti repressivi, come è, invece, previsto dall’art. 35 del medesimo decreto presidenziale quando vengono realizzati interventi edilizi su suolo demaniale in assenza di idoneo titolo abilitativo.

3. L’accoglimento della censura di incompetenza comporta che il giudice non possa pronunciarsi su quelle ulteriori proposte, in attesa della riedizione del potere da parte dell’amministrazione competente, avuto riguardo all’art. 34, comma 2, I del Codice di rito, stante il quale: "In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati".

Il ricorso va pertanto accolto come sopra precisato e per l’effetto va annullata l’ordinanza dirigenziale del Comune di Fiumicino al n. 83 in data 21 aprile 2006 e la questione va rimessa alle Amministrazioni competenti da individuarsi ai sensi dell’art. 28 del d.P.R. n. 380 del 2001, assorbite le doglianze non trattate.

4. La delicatezza delle posizioni coinvolte consente di ritenere giusti i motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione indicato e per l’effetto annulla l’ordinanza dirigenziale del Comune di Fiumicino al n. 83 in data 21 aprile 2006 e rimette per il prosieguo alle amministrazioni competenti, come pure sopra indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-05-2011) 07-10-2011, n. 36389 Domicilio eletto o dichiarato

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Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Firenze, il 6 ottobre 2009 ha confermato la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Arezzo del 12 febbraio 2008, emessa all’esito di rito abbreviato, che aveva condannato P.F., alla pena di anni 5 di reclusione, oltre alla multa, e B.M., alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione, oltre multa, per il delitto di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, perchè detenevano e trasportavano illecitamente kg 9 di hashish, sostanza stupefacente che non era destinata ad uso esclusivamente personale, fatto accertato in Arezzo il 9 maggio 2005.

Gli imputati, tramite il loro difensore, hanno proposto ricorso chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

Quanto al B.:

1. Nullità della sentenza in relazione alla nullità della notifica per l’udienza del 6 ottobre 2009, che sarebbe stata effettuata ex art. 161 c.p.p., comma 4, nonostante non fosse stata accertata nuovamente l’impossibilità di notifica al domicilio eletto dallo stesso all’atto della scarcerazione.

2. Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione alla richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto, in quanto il ricorrente è stato ritenuto responsabile solo per essere stato trovato nell’auto in compagnia del P. e le dichiarazioni di quest’ultimo non sono state tenute in conto dai giudici.

3. Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) e mancanza di motivazione in relazione alla eccessività della pena e della massima detrazione per le concessione delle attenuanti generiche.

Quanto al P.:

1. Violazione dell’art. 606, lett. e) in relazione alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto le ragioni che sono state evidenziate dai giudici non appaiono sufficienti per negare le circostanze suddette.

2. Violazione dell’art. 606, lett. e) in relazione alla lamentata eccessività della pena in quanto la Corte di Appello avrebbe fornito una motivazione apparente che non tiene in debita considerazione tutte le risultanze processuali.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono infondati.

Questa Corte ha affermato il principio di diritto in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Così, tra le altre, Sez. 2, n. 5606 dell’8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez 1, n. 8868 dell’8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116).

Per quanto attiene alla prima censura proposta dal B., si osserva che non sussiste il lamentato vizio della sentenza per nullità della notifica della citazione in grado di appello per essere stata effettuata al difensore ex art. 161 c.p.p., nonostante l’elezione di domicilio. Come emerge dal fascicolo processuale, che questa Corte è legittimata a consultare, essendo stato eccepito un vizio processuale, la notifica ex art. 161 c.p.p. fu effettuata in riferimento all’udienza del 20 gennaio 2009, in quanto l’ufficiale giudiziario attestò di non aver reperito il numero civico di cui all’indirizzo eletto, il processo fu poi rinviato per legittimo impedimento dell’avvocato dapprima al 26 febbraio, poi al 10 marzo ed infine fu rinviato a nuovo ruolo con successiva citazione per l’udienza del 6 ottobre 2009, ritualmente notificata ex art. 161 c.p.p.. Non si ravvisa quindi alcuna nullità assoluta e insanabile, che ricorre solo se la notificazione della citazione sia stata omessa del tutto o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, sia risultata inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mentre la medesima nullità non ricorre "nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p." (cfr. Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229539); in particolare "la nullità conseguente alla notificazione all’imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia invece che presso il domicilio eletto è d’ordine generale a regime intermedio, perchè idonea comunque a determinare una conoscenza effettiva dell’atto in ragione del rapporto fiduciario con il difensore, sicchè è soggetta ai termini di deduzione di cui all’art. 182 c.p.p., comma 2" (cfr. Sez. 2, n. 35345 del 12/5/2010, Rummo, Rv. 248401) e nel caso di specie non risulta, per l’appunto, avanzata alcuna eccezione nel giudizio di appello, per cui la nullità risulta sanata.

Per quanto attiene al secondo motivo di ricorso del B., lo stesso censura aspetti che attengono a valutazioni di merito sulla vicenda, che è stata compiutamente esaminata dai giudici nei due gradi di giudizio, ed esposta nella motivazione ampia e priva di smagliature logiche, la quale ha indicato gli elementi probatori a carico del B. (in particolare avuto a riferimento alla piena consapevolezza da parte dello stesso che nell’auto del genero stessero trasportando da Roma a Bergamo, via autostrada, il carico di droga) chiarendo anche le ragioni per le quali le versioni difensive fornite dal B. e dal coimputato non potessero essere in alcun modo credibili.

Parimenti infondata la censura che lamenta il fatto che non si sia applicata la diminuzione per le attenuanti generiche nella massima misura possibile: la giurisprudenza ha infatti precisato che non è ravvisabile vizio di motivazione "nel caso in cui il giudice, pur ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti in sede di giudizio di bilanciamento, non operi la riduzione di pena nella massima misura possibile in ragione della sussistenza delle aggravanti che continuano a costituire elementi di qualificazione della gravità della condotta" (cfr. Sez. 3, n. 13210 dell’11/3/2010, Puzzo, Rv. 246820).

Anche i due motivi di ricorso presentati dal ricorrente P., sulla mancata concessione delle circostanze generiche e sulla dosimetria della pena, risultano infondati: i giudici di appello hanno confermato il convincimento espresso già dal giudice di prime cure e la motivazione addotta, attesa anche la contestata recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, risulta immune da censure in questa sede, atteso che rientra nell’ambito di un giudizio di fatto, rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la concessione o meno delle attenuanti generiche, e l’esercizio di tale facoltà "deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo" (cfr.

Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737).

Pertanto il ricorso deve essere rigettato ed al rigetto consegue la condanna di ciascun ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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