Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 28-09-2011) 25-10-2011, n. 38765 Riparazione per ingiusta detenzione

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 4 gennaio 2010 la Corte di Appello di Catania rigettava la richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione subita da C.R., il quale era stato sottoposto alla misura cautelare carceraria dal 13.8.1998 al 20.04.2004. La Corte territoriale evidenziava che il richiedente era stato condannato alla pena dell’ergastolo dalla Corte di Assise di Caltanissetta per il delitto di omicidio premeditato aggravato; che la Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, con sentenza del 19.12.2001, concesse le attenuanti generiche, in parziale riforma della predetta sentenza rideterminava la pena in anni ventidue e mesi sei di reclusione; che la Corte di Cassazione, in data 29.01.2003, annullava la sentenza di secondo grado con rinvio per nuovo giudizio;

e che la Corte di Assise di Appello di Catania, con sentenza del 20.4.2004 (divenuta irrevocabile il 19.10.2004), assolveva C. dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto.

Il giudice della riparazione sottolineava che, in considerazione alla intervenuta sospensione della custodia cautelare per espiazione di pena definitiva ed in ragione del provvedimento di fungibilltà della pena emesso dal Procuratore della Repubblica di Gela in data 7.06.2004, la custodia cautelare subita dal richiedente in relazione al procedimento per omicidio volontario, era pari ad anni due, mesi otto e giorni cinque di reclusione.

Tanto premesso, la Corte di Appello rilevava che la richiesta di riparazione per in giusta detenzione non poteva essere accolta, avendo il C. dolosamente dato causa, con la propria illecita condotta, alla applicazione ed al mantenimento della misura cautelare.

2. Avverso la richiamata ordinanza della Corte di Appello di Catania ha proposto ricorso per Cassazione C.R., a mezzo del difensore, deducendo con il primo motivo l’illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.

2.1 Il ricorrente rileva che la Corte di Appello ha affermato che C. sarebbe stato individuato come il soggetto che aveva attirato B. nell’agguato mortale, evenienza che peraltro non emerge dalla sentenza assolutoria.

La parte considera poi che il Collegio ha qualificato come confuse e contraddittorie, rispetto a quelle rese da altri testi, le dichiarazioni rese dal richiedente nel corso del procedimento di merito; ed assume che in tal modo la Corte di Appello abbia messo in dubbio le conclusioni alle quali è pervenuta la sentenza assolutoria e violato il principio di autonomia tra il giudizio penale di merito ed il procedimento per l’equa riparazione.

L’esponente rileva che la Corte territoriale, contraddittoriamente, ha ritenuto che C. avesse ingenerato l’irrogazione della misura restrittiva, richiamando al riguardo il comportamento processuale tenuto dal C.. La parte considera che trattasi di comportamento certamente successivo all’applicazione della misura cautelare e che non può rappresentare i gravi indizi sulla base dei quali il provvedimento restrittivo venne emanato. Sotto altro aspetto, l’esponente rileva che il giudice della riparazione ha omesso di considerare che C. ebbe fermamente a protestare la propria innocenza nelle varie fasi del processo.

2.2 Con il secondo motivo la parte rileva che la Corte di Appello erroneamente ha ritenuto fungibile, rispetto alla custodia cautelare sofferta, la pena espiata dal prevenuto per precedenti condanne.

Rileva che le condanne inferiori a due anni di reclusione, irrogate prime del 2001, dovevano ritenersi condonate.

3. Il Procuratore Generale, rilevato che il ricorso risulta affidato a motivi del tutto generici, ha chiesto che la Suprema Corte dichiari inammissibile il ricorso che occupa.

Motivi della decisione

4. Il ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile.

4.1 Come è noto, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002, dep. 15/10/2002, Rv. 222263).

Condotte rilevanti, in tal senso, possono essere di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l’adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione.

5. Orbene, nel caso di specie, il percorso argomentativo sviluppato dalla Corte di Appello, posto a giustificazione della decisione di rigetto dell’istanza di riparazione per ingiusta detenzione, si colloca nell’alveo del richiamato indirizzo giurisprudenziale.

La Corte di Appello ha invero rilevato che C., in tesi di accusa individuato come il soggetto che aveva attirato il B. nell’agguato mortale, interrogato più volte nell’ambito del procedimento che lo vedeva imputato, aveva reso dichiarazioni confuse e intrinsecamente contraddittorie, nonchè in contrasto con altre emergenze processuali; e ciò con riferimento all’alibi offerto in relazione alla mattina del (OMISSIS), come pure in relazione al furto del motorino ed alle modalità dell’incontro intervenuto tra il richiedente e la vittima, sul lungomare.

Il Collegio ha considerato, inoltre, che erano emersi rapporti di contiguità tra il C. ed ambienti malavitosi nei quali era maturato il delitto ascrittogli. La Corte di Appello ha rilevato che la descritta condotta illecita posta in essere dal prevenuto aveva concorso ad integrare i gravi indizi di colpevolezza che avevano determinato l’applicazione ed il mantenimento della custodia cautelare. A margine del richiamato apparato argomentativo, la Corte di Appello ha pure rilevato che anche l’esercizio del diritto al silenzio da parte dell’imputato può rilevare ai fini del dolo o della colpa grave, qualora vengano taciuti elementi idonei a caducare il valore indiziante di altri elementi acquisiti dagli inquirenti.

6. Assorbita ogni ulteriore ragione di censura, logicamente dipendente dall’accoglimento del primo motivo di doglianza.

7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 16-12-2011, n. 1769

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Vista la nota depositata il 12/12/2011, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso per l’avvenuta approvazione del P.G.T.;

Dato atto che l’avv.to Soldani chiede la compensazione delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-06-2012, n. 9962 Lavoro straordinario

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato propose ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 12 marzo 2010, nei confronti di B.F..

Le parti hanno successivamente conciliato la controversia, anche in ordine alla regolamentazione delle spese, depositando in cancelleria il relativo verbale.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 293

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Collegio ravvisa sussistenti i presupposti per la definizione immediata del ricorso ai sensi dell’art. 55 del c.p.a..

Con il ricorso in esame, il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità che la commissione per gli accertamenti sanitari per il reclutamento di 1552 carabinieri effettivi in ferma quadriennale ha reso con la seguente motivazione: "Alterazioni acquisite della cute (tatuaggio) scapola sinistra che per sede e dimensioni determina rilevante alterazione dell’apparato cutaneo e della funzione fisiognomica (art. 19 della D.T. 5/12/2005)".

Come seguono le censure articolate in ricorso:

a)il tatuaggio non è visibile in quanto coperto dalla divisa di ordinanza;

b)la commissione non si è fatta carico di accertare se a causa del rilevato tatuaggio la cute del ricorrente risultasse alterata nei sensi previsti dall’art. 19 della direttiva tecnica 5/12/2005;

c)l’inidoneità permanente presuppone l’accertamento di una imperfezione grave che nel caso di specie non sussiste;

d)il giudizio contrasta con quello reso dalla commissione medica di Bologna che giudicò idoneo il ricorrente al servizio militare volontario nell’esercito;

e)dall’esame effettuato dal medico perito di parte risulta l’assenza sia di deturpazioni che di un indice di personalità abnorme.

Con ordinanza n. 1365/2010 la Sezione ha chiesto all’amministrazione documentati chiarimenti.

L’incombente è stato assolto.

La commissione sanitaria ha riscontrato nel ricorrente la presenza di un tatuaggio di cm 18 x 8 sulla scapola sinistra.

La documentazione fotografica rende ragione della consistenza e dimensione del tatuaggio.

Ed invero, risulta del tutto evidente ed obbiettivo, in punto di fatto, che il tatuaggio copre una superficie non certo piccola del corpo umano, anzi piuttosto vasta.

In punto di diritto, il giudizio di inidoneità è stato reso ai sensi dell’art. 19 della direttiva tecnica 5/12/2005.

La commissione ha motivato – secondo un giudizio di discrezionalità tecnica, con rinvio alle norme extragiuridiche della scienza medica, immune da profili di illogicità e/o irragionevolezza e/o travisamento dei fatti e, perciò, insindacabile sul piano della relazionabilità del fatto (tatuaggi) alla norma (art. 19, D.M. 5/12/2005) – che siffatta alterazione, a prescindere dalla sua cronicità, indecorosità e/o riferibilità ad un soggetto affetto da personalità abnorme, è tale da determinare una rilevante alterazione fisionomica.

La consistenza/rilevanza dell’alterazione sconta un giudizio di valore che il Collegio – alla stregua anche dei limiti propri del sindacato sul merito dell’azione amministrativa ed ove non confutate le risultanze con circostanziate, puntuali e pertinenti allegazioni di altrettanto valore scientifico – reputa adeguatamente e congruamente motivato e, perciò, immune da macroscopici vizi della funzione e di motivazione.

Senza sottacere che forme di eccentricità o di ricercatezza nei tatuaggi stridono con l’immagine di sobrietà dell’Arma (cfr art. 18 del Regolamento di disciplina militare).

Come riferito sopra, la contestata esclusione è stata adottata sul presupposto di una rilevata alterazione della cute.

La cennata alterazione è riconducibile alle ipotesi di cui all’art.19 della Direttiva del 19/4/2000: recante l’elenco delle imperfezioni che sono, quanto alla "Dermatologia", causa di inidoneità al servizio militare;

Nel caso di specie, risulta nel derma dell’interessato una infiltrazione patologica di sostanze chimiche, con ripercussioni (ed è in ciò che consistono, appunto, i "riflessi fisiognomici" menzionati dalla normativa di settore) sull’epidermide e sull’ipoderma.

Giova osservare, che l’art. 19 della direttiva tecnica 5/12/2005 non considera la "cronicità" come il comune denominatore di ogni alterazione ma pone la stessa in alternativa alle "rilevanti alterazioni funzionali e fisiognomiche"; tanto lo si evince, in via di interpretazione logicosistematica, dalla disgiuntiva "o" inserita nel periodo nonché dalla "virgola" che segue immediatamente al soggetto della frase (Le alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche…).

Ebbene, per realizzare un tatuaggio, si usano sostanze di cui si afferma in campo medico la natura cancerogenetica; tali sostanze possono – in particolare – stimolare l’attività dei linfociti del derma contro i melanociti della cute ed, in soggetti predisposti (pur in assenza di precedenti, ed evidenti, manifestazioni cliniche), provocare la comparsa di malattie dermatologiche: quali la psoriasi e le dermatiti eczematose. In letteratura, sono riportati casi di correlazione statistica tra l’esecuzione di tatuaggi e il manifestarsi di una sarcoidosi: ovvero di uno pseudo linfoma.

Giammai, pertanto, l’intimata amministrazione – pena la violazione del principio della "par condicio" tra i candidati (e, comunque, di una specifica norma di bando: nella quale la menzionata Direttiva è espressamente richiamata) – avrebbe potuto esimersi dall’assumere una determinazione diversa da quella impugnata, adottata sulla base di plausibili argomentazioni scientifiche ed all’esito di una procedura competitiva in cui non è data riscontrare la sussistenza di alcun invalidante vizio della funzione.

L’impugnato giudizio sanitario, infatti, non palesa certo quei caratteri di illogicità, superficialità o incoerenza che – soli – potrebbero invalidarlo.

Parte ricorrente sostiene che il giudizio contrasta con quello reso dalla commissione medica di Bologna che giudicò idoneo il ricorrente al servizio militare volontario nell’esercito. La censura è inconferente.

Si tratta di giudizi non sovrapponibili siccome riferiti e presupposti all’accertamento di idoneità strumentali a reclutamenti funzionalmente differenti per compiti, ruolo, status e funzioni.

In camera di consiglio il difensore del ricorrente ha anche sostenuto, rinviando alla perizia di parte, che il tatuaggio sarebbe eliminabile.

Anche questa censura non ha pregio scontrandosi, essa, con l’indeclinabile regola che i requisiti devono essere posseduti dai candidati al momento (storico) dell’accertamento sanitario, anche a tutela della par condicio competitorum.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio liquidate in Euro 1.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.