Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-08-2012, n. 13989

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bari ha respinto la domanda proposta dall’odierna parte ricorrente nei confronti dell’INPS per ottenere, ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, il ricalcolo della indennità di disoccupazione agricola, perchè erroneamente liquidata sulla base del salario medio convenzionale rilevato nell’anno 1995 (e non più incrementato negli anni successivi), anzichè alla stregua della retribuzione minima stabilita dalla contrattazione collettiva provinciale integrativa.

che il rigetto della domanda è stato motivato, ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 e successive modificazioni e integrazioni, con il rilievo della intervenuta decadenza dall’esercizio del diritto, per essere stata l’azione giudiziaria proposta dopo il decorso di un anno e trecento giorni dalla data della originaria domanda amministrativa della prestazione di disoccupazione;

che l’originaria ricorrente chiede la cassazione della decisione sulla base di due motivi;

che l’INPS ha depositato procura;

che parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.;

che l’INPS ha preso parte alla discussione in udienza.

Motivi della decisione

Che la presente sentenza è redatta con motivazione semplificata, così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio;

che con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 346, e 437 cod. proc. civ. e artt. 2968 e 2969 per avere la Corte territoriale dichiarato la decadenza dall’azione giudiziaria (e, con essa, dal diritto fatto valere), ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, nonostante che la questione non avesse costituito oggetto di specifico motivo di appello. Sostiene che la mancata riproposizione da parte dell’INPS della eccezione di decadenza, formulata in prime cure ed implicitamente respinta dal Tribunale con la decisione di accoglimento nel merito, aveva determinato la formazione del giudicato sul punto con conseguente impossibilità per la Corte territoriale di rilevare d’ufficio la intervenuta decadenza.

che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass. Sez. un. 12718 del 2009, nonchè, tra le più recenti, Cass. n. 8926 del 2011, n. 7527 del 2010) la decadenza che sanziona – a norma del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, commi 2 e 3, nel testo di cui al D.L. n. 384 del 1992, art. 4, comma 1, convertito dalla L. n. 438 del 1992 – la mancata proposizione, entro termini computati in riferimento a quelli di svolgimento del procedimento amministrativo, dell’azione giudiziaria diretta al conseguimento delle ivi indicate prestazioni previdenziali, in quanto dettata a protezione dell’interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, ha natura sostanziale (preclude, cioè, l’esercizio del diritto e determina l’estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni medesime: D.L. n. 103 del 1991, art. 6, comma 1, convertito dalla L. n. 166 del 1991), è sottratta alla disponibilità della parte ed è quindi rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite dell’avvenuta formazione del giudicato;

che le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto compatibile il principio costituzionale del giusto processo con l’esclusione del prodursi dell’effetto preclusivo di cui all’art. 324 cod. proc. civ., in assenza di una statuizione esplicita sulla decadenza sostanziale dall’azione per il decorso dei termini previsti dalla legge (Cass. n. 26019 del 2008);

che, per come ammesso dalla stessa parte ricorrente, nel caso di specie nessuna statuizione esplicita sulla decadenza era stata adottata nel giudizio di primo grado, onde del tutto legittimamente la Corte territoriale ha proceduto al suo rilievo di ufficio;

che la ritenuta rilevabilità d’ufficio della decadenza dall’azione giudiziaria, in presenza di una statuizione implicita di rigetto della eccezione di decadenza, non si pone in contrasto con la decisione di questa Sezione lavoro (sent. n. 7122 del 2012) richiamata nelle memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., in quanto, dalla lettura della relativa motivazione, non emerge se, nel caso ivi esaminato, il primo giudice aveva statuito esplicitamente o meno sulla decadenza;

che pertanto il primo motivo di ricorso risulta infondato.

che è invece fondato il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, del D.L. n. 103 del 1991, art. 6 conv. in L. n. 166 del 1991 e del D.L. n. 348 del 1992, art. 4 conv. in L. n. 438 del 1992, per avere la Corte territoriale ritenuto applicabile il regime decadenziale, delineato dalle norme richiamate, anche alla domanda di riliquidazione di prestazione già attribuita dall’Istituto previdenziale;

che secondo l’orientamento prevalente di questa Corte, consolidatosi con recente pronuncia delle Sezioni unite (v. Sez. un. n. 12720 del 2009 – che conferma le tesi della precedente Cass. Sez. un. n. 6491 del 1996), la decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, al D.L. n. 103 del 1991, art. 6 conv. in L. n. 166 del 1991 e al D.L. n. 348 del 1992, art. 4 conv. in L. n. 438 del 1992, non trova applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia intesa non già al riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo all’adeguamento della prestazione già ottenuta, perchè riconosciuta solo in parte e liquidata in un importo inferiore a quello dovuto;

che la correttezza della ricostruzione del quadro normativo di riferimento nei termini sopra richiamati, risulta indirettamente avvalorata, secondo quanto osservato da una recente pronunzia di questa Corte (Cass. n. 7245 del 2012), dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), convertito in L. n. 111 del 2011, che ha integrato, con ulteriore comma, l’art. 47, prevedendo l’assoggettabilità a decadenza (con decorrenza dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte) delle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito e l’applicabilità di tale disciplina anche ai giudizi pendenti in primo grado al momento di entrata in vigore della norma. Come, infatti, sottolineato nella richiamata sentenza n. 7245/2012, la espressa previsione di una limitata efficacia retroattiva del regime decadenziale rivela la consapevolezza nel legislatore del carattere modificativo della disposizione introdotta rispetto alla regola preesistente, quale consolidatasi per effetto della recente pronuncia delle Sezioni unite del 2009;

che, pertanto, deve ritenersi che, prima della sua integrazione per effetto dall’art. 38, comma 1, lett. d) del convertito D.L. n. 98 del 2011, il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 è inapplicabile al caso di domanda di riliquidazione di prestazioni solo parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale;

che, non essendosi la Corte territoriale attenuta a tale regola, la sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, va cassata con rinvio al giudice designato in dispositivo, che provvederà anche al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Lecce.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012
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Cass. pen., sez. I 08-10-2008 (02-10-2008), n. 38333 Pene cumulate – Specificazione delle pene inflitte per diversi reati con un’unica sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
1. Con ordinanza in data 16.11.2007 la Corte d’assise di Palermo dichiarava la propria incompetenza a decidere sull’istanza di R. G. volta ad ottenere, in vista dei benefici penitenziari, la determinazione delle pene per i singoli reati di cui alla sentenza 10.12.2003 della predetta Corte che l’aveva condannato all’ergastolo, con isolamento diurno per anni due, per reati di omicidio volontario, associazione mafìosa ed altro. Con tale ordinanza gli atti erano trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Perugia, indicato come competente, sul rilievo che solo alla magistratura di sorveglianza spettasse l’eventuale scioglimento del cumulo ai fini dei benefici penitenziari.
2. Con ordinanza in data 15.05.2008 il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, ritenuta a sua volta la propria incompetenza funzionale, sollevava conflitto negativo di competenza rimesso per la decisione a questa Corte regolatrice. Rilevava invero detto Tribunale che, se è vero che l’eventuale scioglimento del cumulo ai fini dei benefici penitenziari è di competenza della magistratura di sorveglianza, tuttavia la determinazione delle singole pene, oggetto specifico dell’istanza del R., operazione logicamente precedente, non può che essere di competenza del giudice dell’esecuzione, e dunque dell’anzidetta Corte di Palermo.
3. Il conflitto va risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Perugia.
Rileva dapprima questa Corte come non possa essere ritenuta ammissibile una richiesta di specificazione delle singole pene – in ipotesi che la sentenza di condanna non le articoli in modo completo e dettagliato – in senso generico e non volta ad una precisa e specifica finalità. Ed invero una siffatta istanza finirebbe per essere generica e diretta a provocare un provvedimento meramente virtuale e sostanzialmente inutile, se non specificamente finalizzato. E’ di contro ammissibile un’istanza di tal genere ove concretamente volta ad ottenere uno o più benefici consentiti dall’Ordinamento penitenziario, evidentemente da richiedere in modo puntuale e specifico. In tale prospettiva spetta all’Organo deputato alla valutazione di tali benefici, la Magistratura di Sorveglianza, di valutare i termini di concedibilità (in precisa relazione alla misura richiesta), tra cui i limiti temporali in riferimento alle pene in espiazione. In tal senso spetta ancora a detta Magistratura individuare, in via incidentale e solo a tali fini, le porzioni di pena che si devono intendere già espiate o ancora da espiare, e dunque specificare le pene per i singoli reati (ove in sentenza tale indicazione sia mancante). In tal senso è invero la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 4208 in data 07.06.2000, Rv. 216625, Mammoliti) alla quale, ribadendone la validità, si deve qui far richiamo.
Va dunque dichiarata la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Perugia.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Perugia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte di Cassazione – Sentenza n. 18792 del 2011 Trasforma la soffitta in terrazzo – Illegittima alterazione della cosa comune specie se può causare danni da infiltrazioni d’acqua all’appartamento sottostante

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 28. 6. 1995 G.E. ed I. G. convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Cosenza, C.F.C. esponendo che questi aveva trasformato, in un terrazzo di circa 30 mq la soffitta sovrastante il loro appartamento al primo piano il cui valore sarebbe stato decurtato in quanto esposto ad escursioni termiche ed al pericolo di infiltrazioni di acqua. Chiedevano, pertanto, la condanna del convenuto al ripristino dello stato dei luoghi ed, in via subordinata, al pagamento di una somma di denaro da determinarsi a mezzo C.T.U., a titolo di risarcimento danni per il deprezzamento dell’appartamento.
Il C. si costituiva chiedendo il rigetto della domanda assumendo di aver solo ristrutturato la copertura della soffitta di sua proprietà, previa autorizzazione degli altri condomini ed approvazione da parte del comune di Cosenza senza arrecare alcun danno all’appartamento sottostante.
Espletata C.T.U . il Tribunale, con sentenza depositata il 17.1.1998. rigettava la domanda con condanna degli attori al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza il G. e la I. proponevano appello cui resisteva il C.
La Corte d’appello di Catanzaro, disposta la rinnovazione della C.T.U., con sentenza 12.8.2004, in parziale accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza impugnata, condannava il C. al ripristino integrale della copertura dell’immobile mediante realizzazione del tetto della soffitta; rigettava, per difetto di prova, la domanda di risarcimento del danno proposta dagli appellanti e condannava il C. al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Rilevava la Corte di Appello che la parziale trasformazione del tetto in terrazzo comportava un’alterazione della destinazione della cosa comune, in violazione dell’art. 1102 C.C., anche se l’autore della trasformazione era proprietario esclusivo dell’ultimo piano o della superficie coperta.
Tale sentenza veniva impugnata dal C. con ricorso per cassazione basato su due motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..
Resistevano con controricorso il G. e la I. proponendo ricorso incidentale nella parte in cui era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa.

Motivi della decisione

Preliminarmente vanno riuniti il ricorso principale e quello incidentale, ai sensi dell’art. 335 c.p.c. in quanto proposti avverso la medesima sentenza.
Il ricorrente principale deduce:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. ( in relazione all’art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5), avendo gli appellanti mutato la “causa petendi” posta a base della domanda laddove, quale ulteriore motivo di gravame, avevano dedotto che la trasformazione della soffitta era avvenuta in violazione della delibera condominiale del 1.2.1992; il Giudice di appello aveva, quindi, erroneamente fondato la sentenza impugnata anche con riferimento a tale delibera;
2) violazione dell’art. 112 c.p.c.; il giudice di appello era incorso nel vizio di ultrapetizione per aver considerato illegittima la trasformazione della soffitta, in violazione dell’art. 1102 c.c., non tenendo conto che, nel giudizio di primo grado, gli attori, quale “causa petendi”, della domanda, avevano solo lamentato che da detta trasformazione potevano derivare danni al sottostante appartamento di loro proprietà.
Entrambi i motivi di ricorso sono infondati e vanno, pertanto, disattesi.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, deve escludersi la novità della domanda sotto il profilo del mutamento della “causa petendi”, posto che l’illiceità della condotta ascritta al C., in primo e secondo grado, è stata rapportata al comportamento materiale posto in essere dallo stesso, per aver illegittimamente modificato la copertura dell’immobile di sua proprietà, con conseguente danno dell’appartamento sottostante di proprietà dei resistenti. E’ vero che il giudice di appello, nel configurare detto illecito ha fatto pure riferimento alla delibera condominiale 1.2.92, ma solo per disattendere l’assunto difensivo dello stesso C. che sosteneva di essere stato facultato da detta delibera al rifacimento della copertura del tetto, a sue cure e spese, circostanza contestata dagli appellanti G. – I. e smentita da quanto accertato dal giudice di merito in ordine alle concrete modalità di esecuzione delle opere. La delibera condominiale è stata, invero, presa in esame dal giudice di appello come ulteriore argomento confermativo dell’illecito attribuito al C. sotto il profilo della ritenuta alterazione della cosa comune, in violazione dell’art. 1102 c.c., essendo stato accertato che, comunque, il ricorrente ha agito anche in violazione della delibera condominiale, circostanza che non ha comportato alcuna modifica della causa pretendi, del petitum e dei fatti posti a fondamento della domanda. Giova sul punto rammentare che la Corte di legittimità ( S.C. n. 15408/2003) ha affermato che si ha domanda nuova, inammissibile in appello, per modificazione della “causa petendi”, solo quando i nuovi elementi dedotti nel giudizio di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l’oggetto sostanziale dell’ azione ed i termini della controversia, così da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non sia stato svolto il contraddittorio, ipotesi non verificatasi nella specie.
Non è dato, inoltre, ravvisare, con riferimento a detta configurazione dell’illecito, ex art. 1102 c.c., alcun vizio di ultrapetizione in quanto la pronuncia rispecchia i limiti della causa pretendi e del petitum prospettati dalle parti con riferimento alla sussistenza del danno lamentato dalle attrici a seguito della modifica, da parte del C., del tetto dell’appartamento sovrastante quello delle attrici.
Del pari infondato è il ricorso incidentale con cui si deduce la violazione e/o erronea applicazione dell’art. 1226 c.c., per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta di condanna del C. al risarcimento del danno in via equitativa, non tenendo conto che, nella specie, l a configurabilità del danno in re ipsa, escludeva la necessità della prova relativa.
Al riguardo correttamente la sentenza impugnata ha evidenziato, in aderenza alla giurisprudenza in materia della S.C. che il criterio della liquidazione equitativa del danno richiede pur sempre il riferimento ad “argomenti anche di carattere presuntivo, ai fini della prova del danno, per evitare che la relativa decisione, ancorché fondata su valutazioni discrezionali, sia arbitraria e sottratta a qualsiasi controllo; occorre, pertanto, che chi reclama il risarcimento del danno ne dia dimostrazione, sulla scorta di elementi idonei a fornire i parametri plausibili della quantificazione (Cfr. Cass. n. 3794/2008; n. 6082/96).
Alla stregua di quanto osservato vanno rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale.
Vanno compensate integralmente le spese del presente giudizio di legittimità, stante la reciproca soccombenza delle parti.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta.
Depositata in Cancelleria il 14.09.2011

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 18-01-2011, n. 428

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Svolgimento del processo

1. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, la ricorrente, titolare dell’autorizzazione amministrativa per la tabella merceologica XIV, autoricambi ed oli lubrificanti, attività da svolgersi nei locali di via Pescosolido n. 62, ha impugnato la disposizione n. 896 del 13 settembre 1993, emessa dal Dirigente Superiore della V Circoscrizione del Comune di Roma, con la quale è stata revocata la citata autorizzazione amministrativa "per indisponibilità dei locali", nonché il successivo accertamento di violazione dell’art. 24 legge 426/71, verbalizzato in data 29 ottobre 1993, con cui le è stato contestato di tenere "attivato un esercizio per la vendita al minuto di autoricambi ed olii lubrificanti (Tab. XIV) sprovvisto di qualsiasi autorizzazione amministrativa".

Con l’atto di gravame ha dedotto che per il rilascio della citata autorizzazione l’Autorità comunale aveva compiutamente accertato il possesso in capo ad ella ricorrente dei requisiti prescritti dalla legge, ed in particolare il possesso legittimo dei locali ove svolgere l’attività commerciale e l’iscrizione nel Registro dei Commercianti tenuto dalla C.C.I.A.A. di Roma (n. 163791).

2. A sostegno del gravame, ha articolato le seguenti doglianze: 1) Nullità assoluta per inesistenza dei requisiti stabiliti dall’art. 3 legge 7/8/1990 n. 241; 2) Violazione, falsa ed erronea applicazione di legge; 3) Eccesso di potere per sviamento; difetto di motivazione.

3. Si è costituito in giudizio il Comune di Roma, instando per il rigetto del gravame.

4. Con ordinanza n. 413 del 18 febbraio 1994, la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.

5. All’udienza del 7 dicembre 2010, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.

2. La ricorrente ha documentato, producendo in giudizio il contratto di locazione commerciale stipulato il 21.06.1989 con il locatore sig. Giuseppe Cocco, debitamente registrato in data 13.07.1989, che al momento della comunicazione del provvedimento di revoca dell’autorizzazione commerciale relativa all’immobile sito in Roma v. Pescosolido n. 62 (n. 5069 del 10.02.1989), oggetto dell’odierno gravame, aveva la legittima disponibilità del menzionato immobile.

Poiché il provvedimento di revoca risulta genericamente motivato con riferimento ad una presunta "indisponibilità dei locali", tanto è sufficiente per ritenere la fondatezza delle censure di carenza di motivazione e di eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento di fatti.

3. L’accertata fondatezza delle censure formulate dalla ricorrente impone l’accoglimento del gravame e l’annullamento della disposizione n. 896 del 13.09.1993 nonché, per invalidità derivata, dell’impugnato verbale di accertamento del 29.10.1993.

4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. Seconda Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, nei termini meglio precisati in motivazione.

Condanna il Comune di Roma a rifondere in favore della ricorrente le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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