Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-05-2011) 13-06-2011, n. 23729 Bancarotta fraudolenta

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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo in data 2.5.2007, M.P. veniva condannato alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile G. A., per il reato continuato di cui alla L. Fall., art. 216 e art. 223, comma 2, commesso quale amministratore unico fino al (OMISSIS) della s.r.l. Fipimm e della s.r.l. Finpart, dichiarate fallite in Bergamo rispettivamente il 20.7.1999 ed il 6.10.1998, in concorso con F.U., socio unico della Finpart ed amministratore di fatto della stessa e della controllata Fipimm, distraendo dalla Fipimm alla Finpart e successivamente da quest’ultima a sè stesso ed alle società Mas e Mas International somme provenienti dalla vendita di un immobile della Fipimm di Gorlago, e cagionando in tal modo il fallimento della Fipimm e della Finpart. La responsabilità dell’imputato era ritenuta in base agli accertamenti dei curatori dei fallimenti, ai verbali di constatazione della Guardia di Finanza ed alle stesse dichiarazioni del M., da cui risultava che dell’importo della vendita dell’immobile della Fipimm la somma di L. 1.885.950.000 era trasferita alla Finpart, che di essa la Finpart destinava l’importo di L. 1.184.860.000 alla s.r.l. Mas con analoga giustificazione e la somma di L. 200.000.000 allo stesso M., in tal modo privando la Fipimm e la Finpart dei loro beni per risollevare le condizione economiche critiche della Mas, irrilevante essendo l’appartenenza delle società citate allo stesso gruppo.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine:

2.1. all’affermazione di responsabilità dell’imputato, osservando che le operazioni contestate non integravano distrazioni in pregiudizio dei creditori e non cagionavano il fallimento delle società incidendo unicamente sul patrimonio e non sul capitale di queste ultime, considerato che il consulente della difesa accertava come all’uscita del M. le società si trovassero in pareggio di bilancio e la Finpart venisse venduta al valore nominale delle quote, e che i fallimenti venivano determinati dal debito verso il fisco creatosi successivamente a seguito di operazioni di acquisto e vendita di materiale informatico in evasione di IVA, non addebitabili all’imputato;

2.2. alla determinazione della pena;

2.3. al diniego delle attenuanti generiche;

2.4. alla mancata assunzione di prove decisive costituite dall’audizione dei successivi amministratori delle società fallite e da perizia contabile sulla ricostruzione delle situazione delle società al momento dell’uscita del M. dalle stesse.

Con memoria difensiva successivamente presentata il ricorrente sollecita altresì declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo G, relativo al fallimento della Finpart.
Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato è fondato nei termini che seguono.

Come si è accennato in premessa, le imputazioni contestano, con riferimento ad entrambe le vicende fallimentari interessate, sia l’ipotesi della bancarotta fraudolenta patrimoniale che quella della causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose.

Le due fattispecie incriminatrici concernono ambiti diversi. La condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale si configura invero nel compimento di atti distrattivi che, incidendo sulla consistenza del patrimonio dell’impresa, creino pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla loro incidenza sull’intervenuto fallimento; la condotta di bancarotta impropria richiede invece la realizzazione di atti diversi da quelli distrattivi, per la rilevanza dei quali è viceversa necessario il rapporto eziologico con il fallimento. Il concorso fra i due reati è pertanto possibile nella sola forma materiale, e non anche in quella formale (Sez. 5, n. 17978 del 17.2.2010, imp. Pagnotta, Rv.247247), quale si individuerebbe nella figura della condotta di bancarotta per distrazione a cui attribuisca altresì rilevanza penale in quanto fattore causale del dissesto. Depone sicuramente in questo senso il dato testuale, descrittivo della condotta tipica del reato di bancarotta impropria, del compimento di operazioni dolose che abbiano cagionato il fallimento, evocativo di modalità commissive diverse e più complesse rispetto ad atti, quali quelli distrattivi, direttamente incidenti sui beni dell’impresa (Sez. 5, n. 17690 del 18.2.2010, imp. Cassa di Risparmio di Rieti, Rv. 247314). Ma per altro verso, sotto il profilo della portata offensiva del fatto, la condotta propriamente distrattiva esaurisce la lesività del fatto nel pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale, nulla ad essa aggiungendo la produzione dell’evento fallimentare; la cui autonoma e distinta incriminazione darebbe a quel punto luogo ad un’inammissibile duplicazione nella tutela penale dell’interesse protetto.

Orbene, mentre la sentenza impugnata motiva specificamente sulla sussistenza della contestata fattispecie di bancarotta patrimoniale, evidenziando l’incongrua giustificazione contabile a titolo di rimborso di finanziamenti dei soci dei trasferimenti delle somme dalla Fipimm alla Finpart e successivamente da quest’ultima alla Mas, la viceversa del tutto ingiustificata acquisizione dell’ulteriore somma di L. 200.000.000 da parte dello stesso imputato e l’irrilevanza della circolazione di dette somme all’interno di società dello stesso gruppo nell’intento di sanare la situazione della Mas, la motivazione di entrambe le decisioni di merito si rivela irrimediabilmente carente riguardo all’ipotesi di bancarotta impropria, con particolare riferimento all’identificazione di operazioni, diverse da quelle distrattive, che assumerebbero rilievo ai fini della causazione dei fallimenti. La sentenza di primo grado, pur affermando esplicitamente nel dispositivo la responsabilità penale dell’imputato per la fattispecie in esame, non motivava espressamente sul punto, mentre la sentenza di appello omette anche nel dispositivo riferimenti specifici all’imputazione in parola; ed a voler prendere in considerazione a questi fini gli accenni delle sentenze agli effetti della privazione dell’immobile, unico bene delle società, e del relativo controvalore, indicati in particolare dalla decisione di primo grado nell’incidenza sui successivi bilanci delle fallite e da quella di appello nell’impossibilità per la Finpart, a seguito della cessione dell’immobile, di pagare il debito di L. 250.000.000 contestualmente formatosi nei confronti di G.A. per la cessione delle sue quote della Mas, gli stessi si rivelano come tali da identificare sostanzialmente le operazioni dolose produttive dei fallimenti nelle condotte distrattive poste in essere sulle somme ottenute dalla cessione dell’immobile, inidonee ad assumere questa funzione per quanto pocanzi premesso.

2. La sentenza impugnata risulta dunque viziata nella motivazione sulla sussistenza della contestata ipotesi della causazione dei fallimenti per effetto di operazioni dolose e, comunque, sull’individuazione di queste ultime in condotte diverse da quelle distrattive; e deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Brescia per nuovo esame sul punto.

Questa conclusione assorbe le ulteriori doglianze difensive. Quanto alla richiesta di declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati relativi al fallimento della Finpart, dalla data del 6.10.1998, in cui detto fallimento veniva dichiarato, non risulta trascorso il termine prescrizionale massimo, tenuto conto che lo stesso, pari ad anni dodici e mesi sei, rimaneva sospeso dal 18.1.2006 al 26.4.2006 e dal 15.11.2006 al 10.1.2007 per rinvii dibattimentali a seguito di adesione dei difensori ad astensioni proclamate, ed ha scadenza pertanto al 10.9.2011.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’Appello di Brescia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-06-2011) 28-06-2011, n. 25702

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.P. ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 3 marzo 2010 della Corte di appello di Palermo (che ha confermato la decisione 12 marzo 2008 del Tribunale di Sciacca di condanna per il reato di peculato), deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

1.) la decisione dei giudici di merito.

Con sentenza resa il 12 marzo 2008 dal Tribunale di Sciacca dichiarava M.P. colpevole del reato di cui all’art. 314 c.p., perchè, quale appuntato dei Carabinieri presso la Stazione di Menfi, si appropriava della pistola cal. 7,65 marca "Beretta" avente matr. n. 910426 che, venuta in possesso di R.L., dopo la morte dei di lei marito (nonchè legittimo proprietario dell’arma) L.P.R., era stata consegnata nelle mani del M. dalla R., la quale voleva cosi dismettere la pistola, consegnandola ai Carabinieri del luogo di residenza; in Menfi, in epoca antecedente e prossima all’ottobre 1999.

Il Tribunale, con circostanze attenuanti generiche, condannava l’imputato alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, e, ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza n. 125 del 24.2.2005, irrevocabile il 28.4.2006, rideterminava complessivamente la pena in anni due e mesi sei di reclusione, pena interamente condonata; dichiarava altresì l’imputato interdetto dai pubblici uffici per anni due e revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso.

Avverso detta sentenza ha proposto appello l’imputato deducendo nell’ordine: l’insussistenza del delitto di peculato per il valore irrisorio del bene che ne era oggetto materiale; l’ipotizzabilità nella specie del peculato d’uso; l’eccessività della pena inflitta.

La Corte di appello con la sentenza impugnata ha ribadito il valore del bene e la qualificazione giuridica dei fatti in termini di peculato, ed ha rigettato il gravame in punto di determinazione della sanzione.

2.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo che i giudici di merito non hanno considerato le pessime condizioni meccaniche e di manutenzione dell’arma, per ciò stesso priva di qualunque reale utilità, per la sua assente funzionalità e destinata soltanto alla rottamazione.

Il motivo non è fondato.

I giudici di merito hanno diffusamente argomentato sullo stato dell’arma con una motivazione adeguata, che ha tenuto conto delle dichiarazioni a discarico del teste F. e delle dichiarazioni dell’imputata di reato connesso R.L., dalle quali era da escludere sia l’inefficienza dell’arma sia la sua assenza di valore.

Il motivo va quindi rigettato.

Con un secondo motivo si lamenta la ritenuta sussistenza del delitto di peculato, non essendovi prova dell’ "animus rem sibi habendi" nè della durata della ritenzione del bene, elementi questi affermati in modo congetturale dalla gravata sentenza.

La doglianza per come prospettata non supera la soglia dell’ammissibilità in quanto propone alla Corte di legittimità un giudizio – critico ed alternativo – sulle considerazioni e valutazioni probatorie, formulate dai giudici di merito, le quali risultano peraltro condotte ed ottenute nel rigoroso rispetto delle regole, stabilite in punto di formazione e peso del materiale probatorio d’accusa.

Con un terzo motivo si prospetta erronea determinazione della sanzione, applicata im motivata mente non nei minimi edittali.

Con un quarto motivo si evidenzia mancata risposta alla dedotta intervenuta prescrizione del reato, per la quale si chiede la corrispondente pronuncia di estinzione o l’annullamento con rinvio.

Il quarto motivo è fondato ed il suo accoglimento assorbe la terza doglianza.

Nella specie invero la Corte di appello, nonostante la richiesta di proscioglimento per estinzione del reato da prescrizione, formulata in modo specifico dal difensore, il quale aveva dedotto che l’appropriazione si è verificata in tempo antecedente a quello indicato nella contestazione, nulla ha motivato in proposito, non accertando, nè comunque indicando la data in cui R.L., coniuge del deceduto L.P.R. e legittimo proprietario e detentore dell’arma, ebbe materialmente a consegnare la pistola Beretta all’appuntato M., che se ne appropriò.

La gravata sentenza va quindi annullata limitatamente all’omesso esame del motivo attinente alla prescrizione e rinvia per il giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omesso esame del motivo attinente alla prescrizione e rinvia per il giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 19-07-2011, n. 1162 Lavoro subordinato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso collettivo all’esame il cittadino extracomunitario K.S. e datore di lavoro D.M. impugnano il provvedimento della Prefettura- S.U.I. con cui è stata rigettata l’istanza di emersione presentata ai sensi dell’art. 1 ter del D.L. 1.7.2009 n. 78 conv. in L. 3.8.2009 n. 102, essendo stato rilevato che il lavoratore era gravato da un precedente penale ostativo, consistente in una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Trieste in data 19.11.2009 per il reato di violazione all’ordine di espulsione previsto dall’art. 14, co. 5 ter, d.lgs. 286/98.

Il ricorrente contesta che tale condanna rientri fra quelle che impediscono il conseguimento della sanatoria.

Il ricorso risulta fondato.

Al riguardo va ricordato che

– il legislatore italiano, nell’esercizio di una facoltà espressamente stabilita dalla Direttiva n. 115 del 2008 (art. 4, comma 3, in tema di disposizioni più favorevoli), ha previsto il beneficio della emersione del lavoro irregolare, con effetto estintivo di ogni illecito penale e amministrativo (art. 1ter, comma 11, l. n. 102 del 2009), a favore di una limitata cerchia di lavoratori, ma anche dei rispettivi datori di lavoro, che li impiegano per esigenze di assistenza propria o di familiari non pienamente autosufficienti o per lavoro domestico;

– l’art. 1ter, comma 13, lett. c), della legge n. 102 del 2009 inibisce la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dagli articoli 380 (arresto obbligatorio in flagranza) e 381 (arresto facoltativo in flagranza) del medesimo codice;

– l’Amministrazione dell’interno ritiene che, tra i detti reati, vada ricompreso il delitto di violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio nello Stato, previsto dall’art. 14, comma 5ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, punito con una pena edittale fino a quattro anni di reclusione e per il quale è previsto l’arresto obbligatorio.

In relazione a tale questione si sono manifestati contrasti in giurisprudenza:

a) secondo un indirizzo, tale delitto, oltre a non essere espressamente menzionato nelle due disposizioni di rinvio ( artt. 380 e 381 c.p.p.), non potrebbe pacificamente ascriversi tra quelli di cui all’art. 380 c.p.p., per difetto della previsione di una pena edittale non inferiore nel minimo a cinque anni, e neppure tra quelli di cui all’art. 381, in quanto comportante l’arresto obbligatorio.

b) altro indirizzo, invece, ha condiviso la tesi dell’Amministrazione, nel senso che l’ipotesi delittuosa in questione può legittimamente farsi rientrare tra i delitti di cui all’art. 381 c.p.p., in ragione della previsione di una pena superiore nel massimo ai tre anni.

La questione è stata ora risolta dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato – con le sentenze n. 7 e 8 del 10.5.2011 – chiamata a risolvere il contrasto interpretativo al riguardo insorto nell’ambito delle sezioni semplici del Consiglio.

Con le predette decisioni è stato affermato che:

a) in conformità a quanto rilevato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza 28 aprile 2011 in causa C61/11, deve ritenersi che sia immediatamente applicabile anche nel territorio italiano la Direttiva 2008/115, posto che è inutilmente decorso il termine fissato per il recepimento da parte dello Stato Italiano e che le disposizioni di cui agli artt. 15 e 16 si presentano sufficientemente precise ed incondizionate;

b) la Direttiva 2008/115 deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo;

c) la Direttiva 2008/115 ha prodotto l’abolizione del delitto di violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio nello Stato, previsto dall’art. 14, comma 5ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 (punito con una pena edittale fino a quattro anni di reclusione e per il quale era previsto l’arresto obbligatorio) e ciò, a norma dell’art. 2 del codice penale, ha effetto retroattivo, facendo cessare l’esecuzione della condanna e i relativi effetti penali;

d) tale retroattività non può non riverberare i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato;

e) è illegittimo il provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 1ter, comma 13, lett. c), della legge n. 102 del 2009, che ha rigettato la istanza di regolarizzazione di un lavoratore extracomunitario condannato per il delitto di violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio nello Stato, previsto dall’art. 14, comma 5ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, atteso che tale reato, a seguito della Direttiva n. 115 del 2008, è da ritenere abolito.

f) il principio generale secondo cui "tempus regit actum" esplica la propria efficacia allorché il rapporto cui l’atto inerisce sia irretrattabilmente definito e, conseguentemente, diventi insensibile ai successivi mutamenti della normativa di riferimento, ma tale circostanza non si verifica ove siano stati esperiti rimedi giudiziari volti a contestare l’assetto prodotto dall’atto impugnato.

Alla stregua di tale insegnamento, al quale il Collegio intende prestare adesione il ricorso va accolto con annullamento dell’atto di diniego qui impugnato

In conseguenza dell’accoglimento, l’Amministrazione è tenuta a riprendere in esame la domanda di emersione e procedere alla verifica della sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla norma in capo al datore di lavoro e del lavoratore onde consentire la regolarizzazione del rapporto di lavoro.

Sussistono giusti motivi, atteso il contrasto al riguardo manifestatosi in giurisprudenza sia di primo sia di secondo grado, per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-06-2011) 27-07-2011, n. 29948 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza dell’11.01.2010, dichiarava Z.G.M. e Z.A. colpevoli del reato di coltivazione di sostanza stupefacente limitatamente a n. 200 piante di canapa indiana e, concesse le attenuanti generiche, applicata la riduzione per la scelta del rito, li condannava alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 12.000 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali. Assolveva gli imputati dalla residua contestazione perchè il fatto non sussiste; confisca e distruzione delle piante di canapa indiana in sequestro.

I due imputati erano accusati del reato previsto e punito dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per avere coltivato al fine di spaccio 1210 piante di canapa indiana di altezza variabile tra i 2 e i 3,5 metri.

Il Tribunale aveva ritenuto che, sebbene fosse stata dichiarata la nullità della campionatura ai sensi del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 87, comma 2 (Tuls), 364 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 180 c.p.p., dovesse ritenersi provata la penale responsabilità degli imputati sulla base dei rilievi fotografici ritraenti la piantagione, del narcotest effettuato dai militari e delle tre piante del medesimo tipo in sequestro.

Avverso la sentenza del Tribunale proponevano appello gli imputati.

La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza datata 12.07.2010, oggetto del presente ricorso, in riforma della sentenza emessa nel giudizio di primo grado, previo riconoscimento dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e limitatamente alla coltivazione di numero tre piante di canapa indiana, rideterminava la pena in mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed Euro 4000 di multa, con la sospensione condizionale dell’esecuzione della pena; assolveva nel resto perchè il fatto non sussiste ed eliminava le pene accessorie.

Avverso tale sentenza Z.G.M. e Z.A. proponevano ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore, chiedendone l’annullamento e la censuravano ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) per erronea interpretazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 87, comma 2 in relazione all’art. 364 c.p.p. e art. 179 c.p.p., comma 2, e per manifesta illogicità e contraddittorieta della motivazione.

Rilevavano i ricorrenti che la piantagione quale corpo del reato era stata posta sotto sequestro e che soltanto successivamente il Pubblico Ministero aveva disposto la campionatura della sostanza drogante (tre piante) e la distruzione della parte residua.

L’attività con la quale la polizia giudiziaria aveva provveduto al campionamento della sostanza sequestrata e alla contestuale distruzione della parte residua era stata dichiarata affetta da nullità dal giudice di primo grado, perchè era avvenuta in violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 87, comma 2, dal momento che le operazioni venivano effettuate senza dare avviso al difensore ai sensi dell’art. 364 c.p.p., trattandosi di attività non ripetibile, in quanto avente ad oggetto la descrizione ed il controllo sulla natura e sulla maturazione delle piante e sulla possibilità di estrazione di sostanze stupefacenti, ossia attività riguardanti situazioni evidentemente soggette a modificazioni.

Quindi, secondo la difesa dei ricorrenti, essendo la questione sottoposta al giudice di merito afferente alla utilizzabilità degli atti consecutivi alla campionatura, che dipendevano da quello dichiarato nullo, doveva ritenersi la inesistenza giuridica delle piante oggetto del campione residuo. Sarebbe quindi contraddittorio e illogico l’assunto dei giudici della Corte territoriale che hanno parlato di "ontologica esistenza di tre piante oggetto di sequestro nelle condizioni di tempo e di luogo di cui trattasi", in quanto tale ontologica esistenza non rileva, dal momento che l’attività di campionatura è affetta da nullità e quindi il risultato di tale attività è inutilizzabile.

Pertanto, ad avviso della difesa, anche la perizia tossicologica disposta dalla Corte di appello per accertare la qualità delle piante, doveva considerarsi un atto affetto da nullità, atteso che l’ordinanza che ha dichiarato la nullità dell’attività di campionatura emessa dal giudice di primo grado non è stata impugnata, costituendo pertanto l’accertamento tecnico di cui sopra un mezzo istruttorio nullo.

Motivi della decisione

Osserva la Corte di Cassazione che il proposto motivo di ricorso non è fondato.

La declaratoria di nullità della "campionatura", infatti, determina la conseguenza che le tre piante in sequestro non possano più essere considerate parte rappresentativa di un tutto.

Peraltro le stesse sono state legittimamente sequestrate e, quindi, come correttamente afferma la sentenza impugnata, sono ontologicamente esistenti nelle condizioni di tempo e di luogo di cui trattasi, essendo riconducibili all’operazione di polizia di cui è processo, dal momento che è pacifica la loro provenienza dalla coltivazione oggetto di irrigazione da parte dei due imputati per mezzo di un impianto che attingeva l’acqua alla loro casa familiare.

Non è stato infatti il provvedimento di sequestro ad essere colpito dalla declaratoria di nullità, bensì la ""campionatura", ossia la capacità delle tre piante in sequestro di costituire "campione" e quindi di rappresentare "il tutto" ormai distrutto. Da tali osservazioni, pertanto, si desume la piena legittimità degli accertamenti che la Corte territoriale ha disposto sulle tre piante in sequestro, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dei ricorrenti, secondo cui la perizia tossicologica disposta dal collegio sarebbe nulla, non essendo stata impugnata l’ordinanza dichiarativa della nullità della campionatura emessa dal giudice di primo grado. In conseguenza di tale provvedimento infatti non potevano essere ritenuti validi gli accertamenti effettuati tramite narcotest. Ma, in considerazione dell’esistenza di un reperto legittimamente sequestrato, la Corte territoriale ha ritenuto del tutto legittimamente che fosse necessario disporre i relativi accertamenti per verificare la natura offensiva della condotta, accertamenti che hanno dato esito positivo, essendo stata dimostrata la efficacia drogante delle tre piante in sequestro.

I proposti ricorsi devono essere , pertanto, rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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